CassazionesentenzaSezione LDecisione del 10 marzo 2026
Cassazione n. 09668/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e -contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato2026 [OSCURATO:PERSONA];1185 - intimata -avverso la sentenza n. 427/2025 della CORTE D'APPELLO diNAPOLI, depositata il 07/02/2025 R.G.N. 1630/2024;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del10/03/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello diNapoli, confermando la sentenza del Tribunale della medesimaNumero registro generale 7507/2025sede, ha accolto la domanda di [OSCURATO:PERSONA] propostaN umero sezionale 1185/2026Numero di raccolta generale 9668/2026nei confronti di Casa di salute [OSCURATO:SOCIETA]. per la declaratorDiaat a pubblicazione 15/04/2026di illegittimità del licenziamento, intimato il 15.3.2022, pergiustificato motivo oggettivo (soppressione del posto di lavoro,“Capo servizi operai”), avendo accertato l’inadempimentodell’obbligo di repêchage da parte del datore di lavoro.2. La Corte territoriale ha accertato che effettivamente la societàaveva soppresso il profilo professionale di [OSCURATO:PERSONA] (e dellecorrelate mansioni di controllo e direzione del personale) aseguito di una riorganizzazione aziendale (provvedendo aredistribuire le funzioni residue ad altri dipendenti già inorganico) e non aveva assunto nessuno dopo il licenziamentodella [OSCURATO:PERSONA]; ha, peraltro, rilevato che la società nonaveva provveduto a verificare la possibilità di reimpiego(quantomeno nell’ambito del livello C del CCNL Case di cureprivate applicato in azienda, al quale apparteneva lalavoratrice), posto che le risultanze documentali avevanodimostrato che nella categoria “Altro personale” – alla qualeandava ricondotto anche il profilo della lavoratrice - ilfabbisogno aziendale era pari a 51,5 unità mentre in organico vierano 61 unità, con conseguente necessità di riduzione delpersonale e necessità di scelta comparata tra i dipendenti.3. Avverso tale sentenza la società ha proposto ricorso percassazione, affidato a due motivi. La lavoratrice ha resistito concontroricorso, illustrato da memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell'art. 360,primo comma, n. 3, c.p.c. violazione ovvero falsa applicazionedegli artt. 6 della legge 15.7.1966 n. 604, 1175 e 1375 c.c.nonché 5 della legge 23.7.1991 n. 223 avendo errato, la Corteterritoriale, a ritenere dovuta una comparazione dellaScamardella con altri dipendenti inquadrati nel medesimo liNvuemellroo r egistro generale 7507/2025Numero sezionale 1185/2026C del CCNL seppur svolgenti mansioni differenti. Invero, iNnu mcearos doi r accolta generale 9668/2026di licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivoDa,t a pubblicazione 15/04/2026una volta dimostrata (come nel caso di specie) la sussistenzadella ragione tecnica produttiva a fondamento del licenziamentononché il nesso causale tra la soppressione del posto e lemansioni svolte dal lavoratore (considerando, altresì, cheentrambi i posti di Capo servizio sono stati soppressi e licenziatele lavoratrici), l’obbligo di repechage sussiste esclusivamente inrelazione a posti compatibili con il bagaglio professionale dellavoratore licenziato e non, più genericamente, in tutto l’ambitodel livello di appartenenza.2. Con il secondo motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell'art.360, primo comma, n. 3, c.p.c. violazione ovvero falsaapplicazione degli artt. 2697 c.c., 3 e 5 della legge 15.7.1966 n.604 nonché 5 della legge 23.7.1991 n. 223 avendo, la Corteterritoriale, errato nella distribuzione dell’onere della prova trale parti, in quanto l’onere della prova dell’asserita violazione deicriteri di scelta ricade sul lavoratore, come affermato dallagiurisprudenza di legittimità in relazione ai licenziamenticollettivi.3. Il ricorso non è fondato.4. Come ribadito più volte da questa Corte, ai fini dellicenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo,giova ribadire che l'art. 3 della legge n. 604 del 1966 richiede:a) la soppressione del settore lavorativo o del reparto o delposto cui era addetto il dipendente, senza che sia necessaria lasoppressione di tutte le mansioni in precedenza attribuite allostesso; b) la riferibilità della soppressione a progetti o sceltedatoriali - insindacabili dal giudice quanto ai profili di congruitàe opportunità, purché effettivi e non simulati - diretti ad incideresulla struttura e sull'organizzazione dell'impresa, ovvero suNi usmueoroi r egistro generale 7507/2025Numero sezionale 1185/2026processi produttivi, compresi quelli finalizzati ad una mNiugmleioro rdei r accolta generale 9668/2026efficienza ovvero ad incremento di redditività; c) l'impossibilitDàat a pubblicazione 15/04/2026di reimpiego del lavoratore in mansioni diverse, elemento che,inespresso a livello normativo, trova giustificazione sia nellatutela costituzionale del lavoro che nel caratterenecessariamente effettivo e non pretestuoso della sceltadatoriale, che non può essere condizionata da finalità espulsivelegate alla persona del lavoratore. L'onere probatorio in ordinealla sussistenza di questi presupposti è a carico del datore dilavoro, che può assolverlo anche mediante ricorso apresunzioni, restando escluso che sul lavoratore incomba unonere di allegazione dei posti assegnabili (v., da ultimo, in talitermini, Cass. n. 21404/2025; Cass. n. 24882 del 2018).5. Occorre pure ribadire che la più recente e ormai consolidatagiurisprudenza di questa Corte ha affermato che, in caso dilicenziamento per giustificato motivo oggettivo, è sufficiente,per la legittimità del recesso, che le addotte ragioni inerentiall'attività produttiva e all'organizzazione del lavoro, compresequelle dirette ad una migliore efficienza gestionale ovvero ad unincremento della redditività, causalmente determinino uneffettivo mutamento dell'assetto organizzativo attraverso lasoppressione di un'individuata posizione lavorativa, nonessendo la scelta imprenditoriale che abbia comportato lasoppressione del posto di lavoro sindacabile nei suoi profili dicongruità ed opportunità, in ossequio al disposto dell'art. 41Cost.; ove, però, il giudice accerti in concreto l'inesistenza dellaragione organizzativa o produttiva, il licenziamento risulteràingiustificato per la mancanza di veridicità o la pretestuositàdella causale addotta (Cass. n. 10699 del 2017, Cass. n. 9468del 2019). L’andamento economico negativo dell’azienda nonNumero registro generale 7507/2025costituisce un presupposto fattuale che il datore di lavoro deveN umero sezionale 1185/2026Numero di raccolta generale 9668/2026necessariamente provare, essendo sufficiente che le ragionDait a pubblicazione 15/04/2026inerenti all’attività produttiva e all’organizzazione del lavoro(comprese quelle dirette ad una migliore efficienza gestionaleovvero ad un incremento della redditività) determino uneffettivo mutamento dell’assetto organizzativo attraverso lasoppressione di una individuata posizione lavorativa (explurimis, Cass. nn. 4015, 10699, 13808/2017, Cass. n. 8661,29102, 31528, 34133/2019, Cass. n. 3819/2020, Cass. nn.1514, 6085/2021, Cass. n. 752/2023, Cass. n. 2831/2024,Cass. n. 21404/2025)6. E’ stato, altresì, affermato che se l’accertata crisi aziendalerichieda una “generica esigenza di riduzione di personaleomogeneo e fungibile”, il lavoratore da licenziare deve essereindividuato in virtù dei principi di correttezza e buona fede tratutti i dipendenti addetti alla sede di lavoro, potendo farsiriferimento ai criteri dettati per i licenziamenti collettivi dall’art.5 della legge n. 223/1991 quali standard particolarmente idoneia consentire al datore di lavoro di esercitare il suo potereselettivo coerentemente con gli interessi dei lavoratori e conquello aziendale (cfr., fra le tante, Cass. n. 19732/2018, Cass.nn. 1802 e 16856/2020, Cass. n. 6085/2021).7. Questa Corte ha chiarito da tempo (Cass. n. 23301/2018,Cass. n. 1364/2025) che il datore di lavoro non è tenuto a crearenuove posizioni o a modificare l’organizzazione aziendale perconservare il posto al lavoratore, ma deve dimostrare solol’assenza di posti liberi compatibili con la professionalità deldipendente, non potendo il giudice, una volta emersa la provadella soppressione del posto, imporre al datore di mantenereuna posizione di lavoro anche inferiore, poiché si sostituirebbeNumero registro generale 7507/2025all'imprenditore nel compito di organizzazione aziendale che aN umero sezionale 1185/2026Numero di raccolta generale 9668/2026lui compete. Data pubblicazione 15/04/20268. Quanto alle problematiche del repêchage, questa Corte dilegittimità ha più volte affermato che, a causa dellasoppressione del posto cui era addetto il lavoratore, il datore dilavoro deve provare che al momento del licenziamento nonsussisteva alcuna posizione di lavoro assimilabile a quellasoppressa per l’espletamento di mansioni equivalenti e, inrelazione alla mobilità verticale, è stato ritenuto sussistente, siacon riferimento alla precedente versione dell’art. 2103 cod. civ.che alla nuova, l’obbligo di repêchage nelle mansioni del livelloimmediatamente inferiore, purché siano compatibili con ilbagaglio professionale del lavoratore e non comportinomutamenti dell’assetto organizzativo aziendaleinsindacabilmente stabilito dall’imprenditore ai sensi dell’art. 41Cost. (Cass. n. 339/2026, Cass. n. 26035/2025; Cass. n.1364/2025; Cass. n. 13379/2017; Cass. n. 22798/2016; Cass.n. 4509/2016).9. Nel caso di specie, la Corte territoriale in linea con i principisu espressi ha dato atto che il posto di lavoro occupato dallaScamardella (“Capo servizio operai”) era stato soppressonell’ambito di un programma di ristrutturazione aziendaledettata da valutazioni economiche collegate all’accreditamentopresso la Regione e ai fondi pubblici erogati dal ServizioSanitario Nazionale, accreditamento che aveva, altresì,determinato un eccesso di fabbisogno del personale nell’ambitodella categoria “Altro personale” a cui apparteneva lalavoratrice, con conseguente necessità di riduzione dei costi edel personale e conseguente esigenza di scegliere i dipendentida licenziare secondo criteri di correttezza e buona fede. Inconformità con l’orientamento giurisprudenziale richiamato, eNumero registro generale 7507/2025alla luce dei principi di buona fede e correttezza nell’esecuzioneN umero sezionale 1185/2026Numero di raccolta generale 9668/2026del contratto, la Corte territoriale ha, pertanto, ritenuto noDnat a pubblicazione 15/04/2026provato il nesso causale tra la soppressione del posto (e solo inparte delle mansioni) e la scelta caduta sulla lavoratrice, inquanto la società non ha operato la comparazione dellaposizione della [OSCURATO:PERSONA] con tutti gli altri dipendenti inpossesso del medesimo livello di inquadramento (livello C, CCNLCase di cura private, categoria “Altro personale”) e risultati ineccesso rispetto al fabbisogno aziendale e, quindi, la possibilitàdi un utile reimpiego della stessa.10. Il ricorso va, pertanto, respinto e le spese di lite sonoregolate secondo il criterio della soccombenza dettato dall’art.91 c.p.c.11. Deve essere respinta la domanda proposta dallacontroricorrente ex art. 96 c.p.c., perché ai fini dellaresponsabilità aggravata «il ricorso per cassazione puòconsiderarsi temerario solo allorquando, oltre ad essere erroneoin diritto, appalesi consapevolezza della non spettanza dellaprestazione richiesta o evidenzi un grado di imprudenza,imperizia o negligenza accentuatamente anormali.» ( Cass. n.27646/2018), profili che non sono emersi nel caso di specie. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamentodelle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro5.500,00 per compensi professionali e in euro 200,00 peresborsi, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, dellalegge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato,Numero registro generale 7507/2025pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisN umero sezionale 1185/2026Numero di raccolta generale 9668/2026dello stesso art. 13, se dovuto. Data pubblicazione 15/04/2026Così deciso in Roma alla camera di consiglio del 10 marzo 2026.[OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]