Corte di giustizia UEdecreto
Corte di giustizia UE/2025
ECLI:EU:C:2025:1003
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Edizione provvisoria
CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA]
del 18 dicembre 2025(
1
)
[OSCURATO:PERSONA]771/24
Fédération belge du stationnement ASBL,
Interparking SA
contro
[OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA]
[Domanda di pronuncia pregiudiziale del Conseil d’État (Consiglio di Stato, [OSCURATO:PERSONA])]
« Rinvio pregiudiziale – [OSCURATO:PERSONA] – Valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente – Obbligo di effettuare una valutazione ambientale – Piano o programma per il settore dei trasporti, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli – Decreto concernente le condizioni di gestione dei parcheggi – Mantenimento degli effetti »
«Drum prüfe, wer sich ewig bindet» (Quindi esamina chi si lega per sempre) (
2
).
I.
Introduzione
1.
La domanda di pronuncia pregiudiziale del Conseil d’État (Consiglio di Stato, [OSCURATO:PERSONA]) offre alla Corte la possibilità di precisare due aspetti in relazione alla direttiva concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente (
3
) (in prosieguo: la «direttiva VAS», dove per VAS si intende la valutazione ambientale strategica).
2.
Si tratta, da un lato, di stabilire cosa si debba intendere con il binomio «piani e programmi» e a quali condizioni essi debbano essere sottoposti ad una valutazione ambientale strategica. L’accezione di tale binomio riveste un’importanza centrale per la determinazione dell’ambito di applicazione della direttiva VAS, ma non è stata ancora sufficientemente chiarita dalla giurisprudenza precedente. Nel presente procedimento di pronuncia pregiudiziale occorre esaminare, in particolare, se il binomio «piani e programmi» presupponga una dimensione pianificatrice o programmatica nel senso di una disciplina di pianificazione dello spazio.
3.
Dall’altro, la Corte è stata chiamata ancora una volta a confrontarsi con la propria giurisprudenza concernente le condizioni alle quali gli effetti di disposizioni nazionali adottate in violazione di norme procedurali del diritto dell’Unione possano essere eccezionalmente mantenuti.
II.
Contesto normativo
4.
Gli obiettivi della direttiva VAS risultano in particolare dall’articolo 1:
«La presente direttiva ha l’obiettivo di garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente e di contribuire all’integrazione di considerazioni ambientali all’atto dell’elaborazione e dell’adozione di piani e programmi al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, assicurando che, ai sensi della presente direttiva, venga effettuata la valutazione ambientale di determinati piani e programmi che possono avere effetti significativi sull’ambiente».
5.
Piani e programmi vengono definiti dall’articolo 2, lettera a), della direttiva VAS:
«Ai fini della presente direttiva:
a) per “piani e programmi” s’intendono i piani e i programmi, compresi quelli cofinanziati dalla Comunità europea, nonché le loro modifiche
– che sono elaborati e/o adottati da un’autorità a livello nazionale, regionale o locale oppure predisposti da un’autorità per essere approvati, mediante una procedura legislativa, dal parlamento o dal governo e
– che sono previsti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative».
6.
L’obbligo di effettuare una valutazione ambientale strategica è disciplinato all’articolo 3 della direttiva VAS:
«1. I piani e i programmi di cui ai paragrafi 2, 3 e 4, che possono avere effetti significativi sull’ambiente, sono soggetti ad una valutazione ambientale ai sensi degli articoli da 4 a 9.
2. Fatto salvo il paragrafo 3, viene effettuata una valutazione ambientale per tutti i piani e i programmi,
a) che sono elaborati per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l’autorizzazione dei progetti elencati negli allegati I e II della [direttiva VIA (
4
)], o
b) (...)».
III.
Fatti e domanda di pronuncia pregiudiziale
7.
Con il decreto del 25 febbraio 2021, impugnato nel procedimento principale (
5
), il governo della [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] (Regione di [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) ha fissato condizioni generali di gestione dei parcheggi coperti e scoperti.
8.
Secondo la domanda di pronuncia pregiudiziale, il decreto impugnato si applica ai parcheggi con più di dieci posti. Alla rubrica «Condizioni generali di gestione dei parcheggi coperti e scoperti», esso fissa condizioni per l’uso, la strutturazione e la segnaletica, condizioni per la manutenzione e il controllo, condizioni per stazioni di ricarica per auto elettrice e condizioni per parcheggi per biciclette.
9.
Dalla domanda di pronuncia pregiudiziale emerge, inoltre, che il decreto impugnato, alla rubrica «Condizioni specifiche di gestione dei parcheggi scoperti», fissa le condizioni per la cura della vegetazione, l’impiego di sale antigelo e la manutenzione degli impianti di infiltrazione e di illuminazione artificiale nonché, alla rubrica «Condizioni specifiche di gestione dei parcheggi coperti», prevede,
inter alia
, le condizioni per la strutturazione del parcheggio, per la sicurezza, per gli standard di qualità dell’aria e per la ventilazione meccanica e naturale.
10.
Inoltre il decreto impugnato richiede, nel caso di nuovi parcheggi, l’installazione di punti di ricarica per veicoli elettrici e di parcheggi per biciclette. Un riscaldamento dei parcheggi coperti è, in linea di principio, vietato.
11.
Stando alla domanda di pronuncia pregiudiziale i criteri e le modalità fissati nel decreto impugnato sono vincolanti per le autorità in sede di rilascio dell’autorizzazione ambientale per parcheggi, fatta salva l’applicazione di determinate deroghe, espressamente previste. Di conseguenza, una siffatta autorizzazione viene rilasciata o prorogata solo nel rispetto delle condizioni di gestione.
12.
Chiunque intenda costruire un parcheggio, o anche solo, con tale obiettivo, modificare la destinazione d’uso di un edificio oppure modificare sensibilmente il rilievo del terreno, deve ottenere, oltre all’autorizzazione ambientale, un’autorizzazione urbanistica, il cui rilascio è subordinato al rispetto dei requisiti fissati nei piani e nei regolamenti di pianificazione territoriale.
13.
Il decreto impugnato recepisce parzialmente, ai sensi del suo articolo 1, la direttiva (UE) 2018/844 (
6
) (in prosieguo: «modifiche della direttiva sull’edilizia» (
7
)), adottata sulla base dell’articolo 194 [OSCURATO:PERSONA], la quale è intesa a migliorare l’efficienza energetica nell’edilizia.
14.
Nell’ambito della procedura di adozione del decreto impugnato la sezione legislativa del Consiglio di Stato, nel suo parere del 12 gennaio 2021, n. 68.487/1, ha dichiarato che il decreto in progetto richiede, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), della direttiva VAS, una valutazione ambientale, qualora possa avere effetti significativi sull’ambiente. Si dovrebbe partire dal presupposto che il decreto fissi il quadro di riferimento in cui dovrebbero o potrebbero essere eseguiti progetti di infrastruttura rientranti nell’ambito di applicazione dell’allegato II, punto 10, lettera b), alla direttiva VAS. Il decreto, infatti, conterrebbe condizioni operative e modalità concernenti la decisione sulle autorizzazioni ambientali per i parcheggi in tutta la Regione di [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA].
15.
[OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] ha tuttavia adottato il decreto impugnato senza valutare i suoi effetti sull’ambiente.
16.
Il 30 aprile 2021 la Fédération belge du stationnement ASBL e la Interparking SA hanno proposto un ricorso dinanzi al Consiglio di Stato chiedendo l’annullamento del decreto impugnato.
17.
Esse sostengono che il decreto impugnato sia un piano o un programma ai sensi della direttiva VAS. Esso stabilirebbe, ai sensi della giurisprudenza della Corte, un insieme significativo di criteri e modalità per l’autorizzazione e l’attuazione di uno o più progetti idonei ad avere un impatto notevole sull’ambiente. I progetti di parcheggi, infatti, potrebbero essere autorizzati solo se conformi alle norme, ai criteri e alle modalità fissati in tale decreto, i quali potrebbero comportare effetti significativi sull’ambiente urbano.
18.
La Regione di [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] ritiene, per contro, che un atto rientri nella nozione di «piani e programmi» solo se presenti, come suggerisce tale nozione, una dimensione pianificatrice o programmatica. Tale dimensione difetterebbe, in quanto il decreto impugnato non pianificherebbe né «programmerebbe» i luoghi in cui i parcheggi potrebbero essere installati nella regione di [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA], né il numero dei posti di parcheggio autorizzati in tale territorio. Esso si limiterebbe ad enunciare le norme (vincolanti) alle quali ogni infrastruttura adibita a parcheggio dovrebbe conformarsi in seguito alla sua realizzazione, nella fase di gestione (allestimento interno, sicurezza per i ciclisti, ventilazione, ecc.). Esso non contribuirebbe pertanto, di per sé, alla realizzazione o all’attuazione di un progetto. Non sarebbe possibile determinare, sulla scorta delle condizioni settoriali contestate, prettamente inerenti alla gestione di parcheggi in quanto tali a seguito di un’autorizzazione, né l’ubicazione né il numero di parcheggi che potrebbero essere gestiti a [OSCURATO:PERSONA].
19.
Secondo il Consiglio di Stato la giurisprudenza della Corte si riferisce ad atti che disciplinavano l’installazione e la gestione di impianti (eolici) mentre il decreto impugnato, pur riguardando la gestione di parcheggi, non prevederebbe norme in merito alla loro installazione. Tali norme sarebbero infatti contenute nei piani e nei regolamenti relativi alla pianificazione territoriale, i quali sarebbero già stati sottoposti essi stessi ad una valutazione ambientale strategica.
20.
Ai sensi dell’articolo 98 del [OSCURATO:PERSONA] de l’Aménagement du Territoire (CoBAT, codice di [OSCURATO:PERSONA], di pianificazione territoriale), l’installazione di un parcheggio richiederebbe un’autorizzazione urbanistica (e tale requisito coesisterebbe con quello di un’autorizzazione ambientale). Il rilascio di una siffatta autorizzazione sarebbe subordinato al rispetto delle norme fissate nei piani e nei regolamenti relativi alla pianificazione territoriale, in particolare delle norme concernenti la tutela dei siti oggetto della direttiva habitat (
8
), di modo che tali piani e regolamenti costituirebbero il quadro di riferimento per il futuro rilascio di tale autorizzazione.
21.
In tali circostanze il Consiglio di Stato si chiede se il decreto impugnato, il quale si limita a fissare le condizioni di gestione dei parcheggi, senza prevedere norme relative alla loro installazione o al loro numero massimo, possa essere qualificato come piano o programma nel settore della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli. Esso dubita, inoltre, che la gestione di un parcheggio rientri necessariamente nel settore dei trasporti.
22.
Il Consiglio di Stato sottopone pertanto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
1) Se l’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), della direttiva VAS, debba essere interpretato nel senso che un decreto, come quello di cui trattasi, che si limiti a fissare condizioni di gestione dei parcheggi, senza prevedere norme relative alla loro installazione né al loro numero massimo, debba nondimeno essere qualificato come piano o programma nel settore dei trasporti, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli.
2) In caso di risposta in senso affermativo alla prima questione: se un giudice nazionale possa applicare una disposizione del proprio diritto nazionale che lo autorizza a mantenere gli effetti di un atto regolamentare annullato, che fissa le condizioni di gestione dei parcheggi nel territorio di una regione, per un periodo limitato, al fine di consentire all’autorità regionale di procedere ad una valutazione d’impatto ambientale di tali condizioni di gestione prima di procedere all’eventuale rifacimento di tale atto.
23.
Hanno presentato osservazioni scritte i ricorrenti nel procedimento principale, la Fédération belge du stationnement ASBL e la Interparking SA congiuntamente, il Regno del [OSCURATO:PERSONA], la Repubblica di Lettonia nonché la [OSCURATO:PERSONA] europea. Conformemente all’articolo 76, paragrafo 2, del regolamento di procedura, la Corte ha deciso di non tenere un’udienza di discussione.
IV.
Analisi giuridica
A.
Prima questione
24.
Con la prima questione, il Consiglio di Stato chiede se l’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), della direttiva VAS, debba essere interpretato nel senso che un atto che si limiti a fissare le condizioni per la gestione di parcheggi, richieda una valutazione ambientale strategica ai sensi della direttiva VAS.
25.
Al fine di rispondere a tale questione è necessario analizzare,
in primo luogo
, se un atto siffatto rientri nella definizione di cui all’articolo 2, lettera a), della direttiva VAS.
In secondo luogo,
occorre verificare se il binomio «piani e programmi» presupponga ulteriori caratteristiche non scritte e se, eventualmente, esse sussistano.
In terzo luogo
, occorre poi esaminare se un corrispondente atto soddisfi anche i requisiti fissati all’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), della direttiva VAS.
1.
Piani e programmi ai sensi dell’articolo 2, lettera a), della direttiva VAS
26.
Ai sensi dell’articolo 2, lettera a), della direttiva VAS, per «piani e programmi» s’intendono i piani e i programmi che,
in primo luogo
, sono elaborati e/o adottati da un’autorità a livello nazionale, regionale o locale oppure predisposti da un’autorità per essere approvati, mediante una procedura legislativa, dal parlamento o dal governo, e che,
in secondo luogo
, sono previsti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative.
27.
Dalla formulazione della questione del Consiglio di Stato emerge che questi due requisiti sussistono, a suo avviso, pacificamente.
In primo luogo
, il decreto del 25 febbraio 2021 è stato adottato dal governo della Regione di [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA].
In secondo luogo
, pur non essendo ravvisabile alcun obbligo di fissare le condizioni di gestione in questione, è tuttavia sufficiente che la loro adozione sia
disciplinata
da disposizioni legislative o regolamentari nazionali, le quali determinano le autorità competenti ad adottarli e la loro procedura di elaborazione (
9
) Stando al Consiglio di Stato, il fondamento giuridico del decreto impugnato è costituito, secondo il suo preambolo, dall’articolo 6, paragrafo 1, primo comma, dall’articolo 10, secondo comma, e dall’articolo 63, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento del 5 giugno 1997, in materia di autorizzazioni ambientali (
10
).
2.
Sull’interpretazione del binomio «piani e programmi»
28.
La questione centrale è l’interpretazione del binomio «piani e programmi», e in particolare la questione se, al di là della definizione contenuta all’articolo 2, lettera a), della direttiva VAS, siano necessarie ulteriori caratteristiche.
29.
Il punto di partenza è la constatazione che l’articolo 2, lettera a), della direttiva VAS, non definisce il binomio «piani e programmi», ma si limita a collegarlo alle due condizioni – ulteriori – appena esaminate (
11
). Ciò non esclude tuttavia
a priori
che al binomio siano inerenti ulteriori condizioni.
30.
Ricollegandosi alla linea argomentativa della Regione di [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] nel procedimento principale, il [OSCURATO:PERSONA] afferma che un atto possa rientrare nel binomio «piani e programmi» solo se presenta una dimensione pianificatrice o programmatica. Essa difetterebbe nel caso del decreto controverso, in quanto quest’ultimo non pianificherebbe né «programmerebbe» i luoghi in cui i parcheggi possono essere installati nella Regione di [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] né il numero di parcheggi ammissibili in tale territorio (
12
). In tal modo il [OSCURATO:PERSONA] fonda un’interpretazione della nozione di «piani e programmi» che presuppone una disciplina di pianificazione dello spazio sotto forma di (pre)determinazione delle modalità di utilizzo autorizzate in un territorio.
31.
Tale interpretazione, a mio avviso, non persuade. Vi ostano il tenore letterale, l’economia e la genesi della direttiva. Neanche gli ulteriori argomenti sollevati dalla Regione di [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] a sostegno di tale interpretazione sono convincenti [(al riguardo
sub
a)].
32.
Neppure il fatto che, con il requisito di una «dimensione pianificatrice o programmatica», si rinvii all’impiego di tale nozione nella giurisprudenza può giustificare un’interpretazione restrittiva del binomio «piani e programmi». Tale giurisprudenza, infatti, non stabilisce, con la «dimensione pianificatrice o programmatica», requisiti che dovrebbero essere soddisfatti per considerare gli atti «piani e programmi» [(al riguardo
sub
b)].
a)
Disposizioni di pianificazione dello spazio
33.
[OSCURATO:PERSONA] dubita anzitutto dell’esistenza di un piano o di un programma, in quanto il decreto in questione non adotta disposizioni di pianificazione dello spazio.
34.
Un’interpretazione secondo la quale il binomio «piani e programmi» presuppone una siffatta disposizione di pianificazione dello spazio, tuttavia, non mi convince.
35.
In primo luogo
, il testo dell’articolo 2, lettera a), della direttiva VAS, non contiene una limitazione del genere.
36.
In secondo luogo
, l’elenco dei settori di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), della direttiva VAS, sarebbe svuotato di significato qualora il binomio «piani e programmi» venisse interpretato nel senso che esso presuppone disposizioni di pianificazione dello spazio. Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), della direttiva VAS, deve essere effettuata una valutazione ambientale per tutti i piani e i programmi che sono elaborati per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico,
della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli
. Il settore «della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli» viene dunque menzionato come uno dei
vari
settori in cui possono essere elaborati piani e programmi ai sensi della direttiva VAS.
37.
In terzo luogo
, i documenti relativi alla genesi della direttiva VAS confermano l’importanza di tale argomento sistematico. Essi suggeriscono che l’articolo 2, lettera a), non disciplini
intenzionalmente
alcuna condizione al riguardo.
38.
Infatti, l’iniziale proposta di direttiva VAS della [OSCURATO:PERSONA] conteneva ancora, all’articolo 2, lettera a), l’aggiunta «di assetto territoriale» (
13
). Stando alla relazione di accompagnamento della proposta, la direttiva si doveva limitare a piani e programmi di assetto territoriale (
14
).
39.
Nel suo parere, la [OSCURATO:PERSONA] del Parlamento europeo per i problemi economici e monetari e la politica industriale ha criticato tale limitazione dell’ambito di applicazione, e ha proposto una formulazione «che allenti il legame diretto con [l’assetto territoriale]» (
15
). A titolo di motivazione, essa ha affermato che anche le scelte strategiche di cui non è subito chiaro l’effetto in termini di spazio possono avere conseguenze più o meno rilevanti per l’ambiente. Aderendo a tale posizione il Parlamento ha presentato, nella sua risoluzione legislativa, la richiesta di emendamento 17, in cui ha rinunciato all’aggiunta «di assetto territoriale» (
16
). Già nella proposta modificata della [OSCURATO:PERSONA] del 1999 tale aggiunta non figurava più (
17
).
40.
[OSCURATO:PERSONA] ha tuttavia ribadito che la misura doveva presentare un collegamento con un luogo. L’articolo 2, lettera a), della proposta modificata esigeva che i piani e i programmi istituissero un quadro per futuri progetti facendo riferimento all’
ubicazione e
, tra l’altro, alla natura, alle dimensioni o alle modalità di gestione dei progetti (
18
).
41.
La posizione comune del Consiglio ha infine operato una distinzione, tuttavia, tra la definizione e l’ambito di applicazione, in conformità alla versione alla fine adottata, rinunciando, nella definizione, al criterio dell’ubicazione e menzionando la «pianificazione territoriale o [la] destinazione dei suoli» nel contesto dell’ambito di applicazione quale uno dei diversi possibili settori in cui piani e programmi possono essere elaborati (
19
).
42.
In quarto luogo
, contrariamente a quanto ritenuto dal [OSCURATO:PERSONA], il requisito di una disposizione di pianificazione dello spazio non è ricavabile neanche dalla giurisprudenza della Corte.
43.
La decisione della Corte, nella causa [OSCURATO:PERSONA] e a.,
di non qualificare l’atto controverso di deviazione delle acque di un fiume come «piano o programma», non è fondata sull’assenza di una disposizione di pianificazione dello spazio. È vero che essa, nella sua motivazione, ha richiamato il fatto che l’atto non stabilisce i criteri e le modalità
di assetto del territorio
né regole e procedure di controllo rilevanti per la realizzazione di uno o più progetti (
20
). La Corte ha ripreso tale formulazione dalla sentenza, ivi citata, pronunciata nella causa Inter-[OSCURATO:PERSONA] e a
.
Il riferimento effettuato in tal sede ai criteri e alle modalità di assetto del territorio si spiega unicamente con il fatto che l’atto controverso era stato effettivamente elaborato nel settore della pianificazione territoriale, come risulta pacificamente dai punti precedenti la formulazione (
21
). Nella motivazione nella causa [OSCURATO:PERSONA] e a. è pertanto determinante non l’assenza di condizioni di assetto del territorio bensì piuttosto l’assenza di criteri concernenti il controllo in generale, ossia la circostanza che l’atto controverso non ha istituito un quadro di riferimento per futuri progetti.
44.
Nella causa D’Oultremont e a., la Corte ha rilevato che piani e programmi dovrebbero senza dubbio coprire un certo territorio (
22
). Sarebbe tuttavia già sufficiente, a tal fine, se la misura valesse per l’intero ambito di competenza dell’autorità che l’ha adottata (
23
).
45.
Infine, già nelle cause riunite [OSCURATO:PERSONA] wallonne ASBL e Inter‑[OSCURATO:PERSONA] ASBL, la Corte ha fatto rientrare nel binomio «piani e programmi» un atto che disciplinava le condizioni per l’applicazione di azoto (
24
). Neanche tale atto adottava disposizioni specifiche di pianificazione dello spazio.
46.
In quinto luogo
, non è pertinente neanche l’obiezione, secondo la quale tale interpretazione del binomio «piani e programmi» estenderebbe eccessivamente l’ambito di applicazione della valutazione ambientale strategica. Ai sensi di detta interpretazione, dovrebbero essere compresi in tale binomio, segnatamente, tutti gli atti che disciplinano la gestione di impianti (
25
).
47.
È vero che l’accezione della nozione sostenuta nella fattispecie non è idonea a limitare sotto tale profilo l’ambito di applicazione della valutazione ambientale strategica. Tuttavia, la qualificazione di un atto come piano o programma ai sensi della direttiva VAS non fonda ancora un obbligo di realizzare una valutazione ambientale strategica. Piuttosto, solo l’articolo 3 della direttiva VAS fissa le condizioni in presenza delle quali ciò è necessario. Mediante i criteri ivi stabiliti l’ambito di applicazione della valutazione ambientale strategica viene adeguatamente delimitato (
26
).
b)
Dimensione pianificatrice e programmatica nella giurisprudenza
48.
Nemmeno dalla circostanza che la Corte ha impiegato la nozione di dimensione programmatica o pianificatrice nella sua giurisprudenza è possibile desumere requisiti che dovrebbero essere soddisfatti al fine di considerare determinati atti come «piani e programmi».
49.
La Corte ha utilizzato per la prima volta la nozione nella causa Inter-[OSCURATO:PERSONA] e a
.
In tal sede essa ha sottolineato che l’atto controverso conteneva norme generali, presentava un certo livello di astrazione e perseguiva l’obiettivo di trasformazione di un quartiere. Ciò costituiva un esempio della
dimensione programmatica o pianificatrice
dell’atto e non ostava alla sua inclusione nella nozione di «piani e programmi» (
27
). Ad una lettura superficiale, da ciò potrebbe desumersi che il binomio «piani e programmi» presupponga tali elementi.
50.
Ad una lettura più attenta le considerazioni della Corte non consentono tuttavia di concludere in tal senso.
51.
La Corte, infatti, ha introdotto tali considerazioni con il termine «peraltro». Ciò significa che esse sono state svolte solo in subordine. Il loro significato si evince pertanto solo alla luce del suo argomento vero e proprio, secondo cui il carattere vincolante generale di un atto non osta alla sua inclusione nel binomio «piani e programmi» (
28
). Infatti, diversamente, ad esempio, dalla convenzione di Aarhus (
29
), la direttiva VAS non distinguerebbe tra «piani e programmi», «politiche» e «norme giuridicamente vincolanti di applicazione generale». Con tale argomento, la Corte ha confutato l’obiezione del [OSCURATO:PERSONA] secondo cui, a causa del suo carattere vincolante generale, l’atto in questione non fosse un piano o un programma ai sensi della direttiva VAS.
52.
Pertanto la Corte, con le considerazioni relative ad una dimensione programmatica o pianificatrice e alle summenzionate circostanze (norma generale, livello di astrazione e trasformazione del territorio), non ha introdotto un requisito supplementare per un piano o un programma.
3.
Requisiti ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva VAS
53.
Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva VAS, sono soggetti ad una valutazione ambientale strategica «solo» i piani e i programmi di cui ai paragrafi 2, 3 e 4. Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), della direttiva VAS, deve essere effettuata una valutazione ambientale per tutti i piani e i programmi che soddisfano due requisiti cumulativi. I piani e i programmi devono,
in primo luogo
, essere elaborati per uno dei settori elencati e,
in secondo luogo
, definire il quadro di riferimento per l’autorizzazione dei progetti elencati negli allegati I e II alla direttiva VIA.
54.
Contrariamente ai dubbi espressi dal Consiglio di Stato (
30
), il decreto controverso è stato elaborato per uno dei settori elencati [al riguardo,
sub
a)]. Il Consiglio di Stato dovrà verificare se il decreto definisca anche un quadro di riferimento per future autorizzazioni. Decisivo al riguardo è verificare se il decreto prescriva all’autorità preposta all’autorizzazione criteri e modalità vincolanti, idonei ad avere un impatto notevole sull’ambiente [al riguardo,
sub
b)].
a)
Elaborazione per un settore elencato
55.
Tra i settori, elencati all’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), della direttiva VAS, per i quali possono essere elaborati i piani e i programmi, vengono in considerazione, nel caso di specie, i settori dei «trasporti» e «della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli».
56.
Occorre rilevare, anzitutto, che la Corte interpreta la nozione di «elaborazione per un settore» nel senso che è sufficiente che il piano o il programma «riguardi» tale settore (
31
). Per contro, una definizione dei diversi settori non è ravvisabile né nella direttiva VAS né nella giurisprudenza della Corte.
57.
Ciò premesso, le condizioni per la gestione dei parcheggi riguardano il settore dei «trasporti». Purtroppo il Consiglio di Stato non illustra i motivi alla base dei suoi dubbi sul fatto che sia interessato tale settore. In ogni caso, io non li ravvedo. È molto probabile, per contro, che le condizioni di gestione dei parcheggi riguardino il settore dei trasporti, dato che disciplinano struttura e uso di infrastrutture di trasporto.
58.
È vero che nella giurisprudenza non figurano considerazioni generali su cosa debba intendersi per settore dei «trasporti». Nell’unica causa finora rilevante, [OSCURATO:PERSONA] in Bayern, la Corte ha peraltro interpretato estensivamente tale settore. Senza ulteriore motivazione, essa ha reputato interessato il settore dei «trasporti» anche quando una disposizione disciplinava l’obbligo di autorizzazione per guidare o parcheggiare veicoli al di fuori della strada pubblica, nella zona di tutela paesaggistica (
32
).
59.
Se, tuttavia, la Corte include nel settore dei «trasporti» persino il parcheggio di autoveicoli in spazi non pubblici, ciò deve valere anche per parcheggi la cui gestione è soggetta a disposizioni speciali. Senza parcheggi, infatti, il trasporto individuale di persone non è di fatto concepibile. I parcheggi devono pertanto essere compresi, quale infrastruttura necessaria, nel settore dei «trasporti».
60.
La questione di stabilire se le condizioni di gestione dei parcheggi riguardino anche il settore «della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli» dipende dalla concreta configurazione delle condizioni di gestione.
61.
I dubbi del Consiglio di Stato concernenti il fatto che sia interessato il settore «della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli» sembrano pertanto basati sulla circostanza che, ai fini dell’installazione di parcheggi è necessaria, oltre ad un’autorizzazione ambientale, la quale presuppone l’osservanza delle condizioni di gestione, anche un’autorizzazione urbanistica, la quale presuppone l’osservanza di disposizioni di pianificazione territoriale. Secondo le informazioni e il parere del Consiglio di Stato, le disposizioni di pianificazione territoriale costituiscono il quadro di riferimento per l’autorizzazione urbanistica all’installazione di un parcheggio ed erano quindi oggetto di una valutazione ambientale strategica (
33
).
62.
L’esistenza di un quadro normativo di pianificazione territoriale non esclude, tuttavia, che altre disposizioni, le quali stabiliscano prescrizioni vincolanti per il progetto, richiedano una valutazione ambientale strategica. Ciò che rileva è se le disposizioni in questione soddisfino i requisiti di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), della direttiva VAS. Altrimenti, gli Stati membri potrebbero eludere l’obbligo di realizzare una valutazione ambientale strategica per piani o programmi fissando prescrizioni in diversi atti, dei quali uno solo dovrebbe essere sottoposto ad una valutazione ambientale strategica (
34
).
63.
Per quanto riguarda, dall’altro, l’interpretazione del binomio «pianificazione territoriale o (...) destinazione dei suoli», esso presuppone una disposizione che esplichi effetti sulla destinazione di un territorio.
64.
È vero che la Corte parte dal presupposto che il settore non comprenda unicamente la ripartizione del territorio in zone e la definizione degli usi ivi autorizzati, ma sia inteso in senso più ampio, poiché menziona sia la pianificazione territoriale sia la destinazione dei suoli (
35
). Le considerazioni della Corte non devono tuttavia essere intese nel senso che un’incidenza sulla destinazione di un territorio non sia necessaria. Piuttosto, la Corte contrappone le due nozioni di «pianificazione territoriale» e «destinazione dei suoli». Essa afferma al riguardo in maniera convincente che il binomio comprende, accanto alla pianificazione del livello concreto di destinazione (destinazione dei suoli), anche il sovraordinato livello di pianificazione, come ad esempio il controllo dello sviluppo territoriale o la tutela della natura e delle risorse (pianificazione territoriale). In conformità a ciò la Corte, nella sua giurisprudenza in cui si è avvalsa della summenzionata interpretazione, ha fatto rientrare nel settore «della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli» esclusivamente gli atti che incidono sulla destinazione di un territorio (
36
). È vero che da ciò non si può desumere che una siffatta incidenza sia obbligatoria; in ogni caso, le considerazioni della Corte non escludono tuttavia un siffatto requisito.
65.
Anche i documenti relativi alla genesi della direttiva VAS suggeriscono che il binomio «pianificazione territoriale o destinazione dei suoli» presuppone una disposizione che esplichi effetti sulla destinazione di un territorio. Nella sua relazione di accompagnamento, la proposta della [OSCURATO:PERSONA] rimandava espressamente al fatto che «piani o programmi di assetto territoriale definiscono l’uso del terreno»(
37
). È vero che, nel corso dell’iter legislativo, la limitazione dell’ambito di applicazione della direttiva VAS al settore dell’assetto territoriale è stata abbandonata. Non risulta tuttavia che il legislatore abbia al contempo inteso rinunciare a tale interpretazione della nozione di pianificazione territoriale.
66.
Qualora si prenda le mosse da tale interpretazione del settore «della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli», non si può escludere che il settore sia interessato da un atto che si limiti a stabilire condizioni per la gestione dei parcheggi, senza prevedere disposizioni sull’installazione di tali parcheggi o sul loro numero massimo. Spetta al Consiglio di Stato verificare se un siffatto atto incida sulla destinazione di un territorio.
b)
Quadro di riferimento per l'autorizzazione di progetti assoggettati alla direttiva VIA
67.
La questione di stabilire se le condizioni di gestione dei parcheggi richiedano una valutazione ambientale dipende pertanto, in maniera decisiva, dal verificare se esse prescrivano all’autorità preposta all’autorizzazione criteri e modalità vincolanti che possano causare effetti significativi sull’ambiente.
68.
Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), della direttiva VAS, infatti, i piani o i programmi interessati devono anche definire il quadro di riferimento per l’autorizzazione di progetti, e tali progetti devono fare parte dei progetti elencati negli allegati I e II alla direttiva VIA.
69.
In tale contesto la Corte sottolinea regolarmente che la nozione (
38
) di «piani e programmi» si riferisce a qualsiasi atto che fissi, definendo norme e procedure di controllo applicabili al settore interessato, un insieme significativo di criteri e modalità per l’autorizzazione e l’attuazione di uno o più progetti idonei ad avere un impatto notevole sull’ambiente (
39
).
70.
Tale interpretazione mira,
da un lato
, a garantire che eventuali prescrizioni («criteri e di modalità per l’autorizzazione») vengano adottate solo dopo la valutazione del loro impatto ambientale (
40
). È decisivo, cioè, il fatto che tramite il piano o il programma vengano adottate prescrizioni – vincolanti per l’autorità preposta all’autorizzazione – per la successiva decisione di autorizzazione.
71.
Dall’altro
, essa è nondimeno intesa anche ad impedire, ai sensi di una regola
de minimis
(«insieme significativo»), che già la fissazione isolata di singoli criteri o modalità che non hanno un impatto notevole sull’ambiente renda necessaria una valutazione ambientale. La questione decisiva, se i criteri e le modalità fissate superino la soglia di un insieme significativo, deve essere risolta sulla scorta di una valutazione qualitativa (
41
). È rilevante pertanto accertare se i criteri e le modalità fissati possano produrre effetti significativi sull’ambiente (
42
).
72.
Al fine di determinare la significatività degli effetti sull’ambiente ci si può orientare verso i criteri – non tassativi – di cui all’allegato II alla direttiva VAS. In conformità a ciò, anche la Corte – senza peraltro richiamare espressamente il punto 1, primo trattino, dell’allegato II – ha già sottolineato che i criteri e le modalità possono fare riferimento, in particolare, all’ubicazione, alla natura, alle dimensioni e alle condizioni operative dei progetti, o alla ripartizione delle risorse connesse a tali progetti (
43
).
73.
Come suggerito dalla domanda di pronuncia pregiudiziale, in particolare le disposizioni sull’illuminazione artificiale e sugli impianti di infiltrazione di parcheggi scoperti, nonché i requisiti fissati per punti di ricarica e parcheggi per biciclette potrebbero avere un impatto sull’ambiente. Incombe tuttavia al Consiglio di Stato verificare se con tali disposizioni o con altri elementi del decreto controverso vengano soddisfatti i criteri di un quadro di riferimento per future autorizzazioni (fissazione vincolante di un insieme significativo di criteri). Esso dovrà verificare, in particolare, se tali disposizioni, alla luce della situazione
in loco
a [OSCURATO:PERSONA], possano produrre effetti significativi sull’ambiente.
74.
Le considerazioni del giudice del rinvio concernenti il carattere vincolante delle condizioni di gestione svolte nella domanda di pronuncia pregiudiziale inducono inoltre ad osservare quanto segue: secondo il Consiglio di Stato le condizioni di gestione prevedono la possibilità, per l’autorità preposta all’autorizzazione, di derogare a talune disposizioni. Come riconosciuto correttamente dal Consiglio di Stato, la possibilità di deroga relativizza il carattere vincolante delle condizioni di gestione. È decisivo, pertanto, accertare quali siano le disposizioni per le quali le condizioni di gestione prevedono una siffatta possibilità. Qualora, infatti, le facoltà di deroga previste riguardassero proprio quei criteri e quelle modalità che possono avere effetti significativi sull’ambiente, proprio in relazione alle medesime può venir meno il carattere vincolante per l’autorità preposta all’autorizzazione.
4.
Conclusione
parziale
75.
Pertanto, l’articolo 2, lettera a), e l’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), della direttiva VAS, devono essere interpretati nel senso che una misura nazionale che si limiti a fissare le condizioni di gestione dei parcheggi, senza prevedere norme relative alla loro ubicazione né al loro numero massimo, deve essere qualificata come piano o programma nel settore dei trasporti. La necessità o meno di effettuare una valutazione ambientale per un siffatto piano o programma dipende peraltro dal verificare se esso prescriva all’autorità preposta all’autorizzazione criteri e modalità vincolanti che possano causare effetti significativi sull’ambiente.
B.
Seconda questione
76.
Con la seconda questione, il Consiglio di Stato chiede se un giudice nazionale possa applicare una disposizione del proprio diritto nazionale che lo autorizza a mantenere gli effetti di un atto annullato, che fissa le condizioni di gestione dei parcheggi nel territorio di una regione, per un periodo limitato, al fine di consentire all’autorità regionale di effettuare
a posteriori
una valutazione ambientale di tali condizioni di gestione prima di procedere all’eventuale rifacimento di tale atto.
77.
È vero che un atto adottato in violazione della direttiva VAS deve, in linea di principio, essere sospeso o annullato (al riguardo,
sub
1). Tuttavia la Corte, a determinate condizioni, autorizza eccezionalmente i giudici nazionali a mantenere gli effetti di un atto siffatto (al riguardo,
sub
2). Sono opportune, infine, alcune osservazioni sull’applicazione di tali condizioni (al riguardo,
sub
3).
1.
Obbligo di principio di sospendere o annullare l’atto
78.
Per rispondere a tale questione pregiudiziale occorre ricordare, anzitutto, che nella direttiva VAS mancano disposizioni relative alle conseguenze da trarre da una violazione delle disposizioni procedurali che essa sancisce (
44
).
79.
Peraltro, in virtù del principio di leale cooperazione sancito all’articolo 4, paragrafo 3, TUE, gli Stati membri sono tenuti a eliminare le conseguenze di una violazione del diritto dell’Unione (
45
). Le autorità nazionali competenti, compresi i giudici nazionali chiamati a decidere su un ricorso contro un atto di diritto interno adottato in violazione del diritto dell’Unione, hanno pertanto l’obbligo di adottare, nell’ambito delle proprie competenze, tutti i provvedimenti necessari per rimediare all’omissione di una valutazione ambientale (
46
).
80.
Il giudice nazionale deve quindi sospendere o annullare, nell’ambito di sua competenza, piani o programmi adottati in violazione dell’obbligo di procedere a una valutazione ambientale (
47
).
2.
Mantenimento in via eccezionale degli effetti di un atto
81.
Dal momento che la sospensione o l’annullamento di una disposizione nazionale che viola il diritto dell’Unione può avere effetti pregiudizievoli, la Corte ha ammesso talune deroghe a tale principio.
82.
Dopo aver inizialmente sancito a tal fine quattro condizioni (
48
), essa, nella sentenza A e a. (Impianti eolici ad Aalter e Nevele), le ha ridotte – a ragione – ai loro elementi essenziali: il mantenimento deve essere necessario a garantire un interesse imperativo, in concreto l’attuazione continuativa di un atto del diritto dell’Unione diretto alla tutela dell’ambiente (
49
) o la prevenzione di un pregiudizio significativo per l’approvvigionamento di energia dello Stato membro (
50
). Esso non può pertanto coprire, in particolare, un lasso di tempo superiore a quello necessario per rimediare, mediante una valutazione ambientale
a posteriori
, al vizio procedurale occorso al momento dell’adozione della normativa (
51
).
83.
La domanda di pronuncia pregiudiziale del Consiglio di Stato offre l’occasione di osservare che, nella causa A e a. (Impianti eolici ad Aalter e Nevele), la Corte non fa riferimento alla portata degli svantaggi ambientali per giustificare un interesse imperativo al mantenimento, bensì al conseguente deficit di attuazione di un atto del diritto dell’Unione diretto alla tutela dell’ambiente (
52
). Qualora, dunque, sussista l’obbligo di attuare un atto del diritto dell’Unione diretto alla tutela dell’ambiente e lo Stato membro abbia violato, in occasione della sua applicazione, le disposizioni procedurali della direttiva VAS, gli effetti dell’atto di attuazione possono essere mantenuti laddove, altrimenti, sorga un deficit di attuazione.
84.
La domanda di pronuncia pregiudiziale del Consiglio di Stato si ricollega alla formulazione impiegata dalla Corte nelle cause meno recenti Inter-[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] wallonne e [OSCURATO:PERSONA].
I
n tal sede essa presupponeva ancora che il vuoto giuridico sarebbe stato ancor più nocivo per l’ambiente, nel senso che l’annullamento si poteva tradurre in una minor protezione dell’ambiente, risultando così in contrasto addirittura con l’obiettivo essenziale della direttiva da recepire (
53
).
85.
Tale formulazione non è stata giustamente ripresa dalla Corte nella causa A e a. (Impianti eolici ad Aalter e Nevele). Il criterio di un deficit di attuazione, infatti, è molto più chiaro della questione se l’annullamento sia in contrasto con l’obiettivo essenziale di un atto del diritto dell’Unione. Esso assicura pertanto una maggiore certezza del diritto ed agevola inoltre l’applicazione del diritto da parte dei giudici nazionali.
86.
Di conseguenza, anche svantaggi minimi per l’ambiente, circoscritti sotto il profilo territoriale e oggettivo, possono essere sufficienti per mantenere gli effetti di un atto nazionale.
3.
Osservazioni sull’applicazione dei criteri
87.
Spetta al Consiglio di Stato verificare se tali requisiti siano soddisfatti nel caso di specie. Al riguardo, sono opportune le seguenti osservazioni:
88.
Secondo il Consiglio di Stato, l’atto impugnato attua
parzialmente
le modifiche della direttiva sull’edilizia. Su tale base, il Consiglio di Stato chiede se il fatto che l’attuazione della direttiva sull’edilizia nel settore della gestione dei parcheggi nella Regione di [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] non sarebbe più garantita per alcuni mesi sia in contrasto con l’obiettivo essenziale di tale normativa (
54
). Il Consiglio di Stato sembra desumere tacitamente dalla circostanza che l’atto impugnato sia inteso ad attuare
parzialmente
le modifiche della direttiva sull’edilizia che si tratti di una misura di attuazione del diritto in materia di tutela dell’ambiente dell’Unione.
89.
Tale affermazione del Consiglio di Stato è eccessivamente generica.
90.
Occorre rilevare, anzitutto, che le modifiche della direttiva sull’edilizia rientrano nel diritto in materia di tutela dell’ambiente dell’Unione. Al pari della stessa direttiva sull’edilizia, esse non si fondano effettivamente sulla competenza in materia ambientale (articolo 192 [OSCURATO:PERSONA]), bensì sulla competenza in materia di energia dell’Unione (articolo 194 [OSCURATO:PERSONA]). Secondo il suo considerando 3, la direttiva sull’energia mira tuttavia anche alla protezione del clima e dunque alla protezione dell’ambiente e le modifiche della direttiva sull’energia condividono, secondo il suo considerando 1, tale finalità (
55
).
91.
Peraltro, incomberà al Consiglio di Stato verificare se le disposizioni, i cui effetti esso intende mantenere, attuino le modifiche della direttiva sull’edilizia. Solo in tali limiti si pone la questione sollevata dal Consiglio di Stato, se l’annullamento sia in contrasto con l’attuazione delle modifiche della direttiva sull’edilizia.
92.
A quanto consta, solo le disposizioni sull’installazione di punti di ricarica sono intese all’attuazione delle modifiche della direttiva sull’edilizia.
93.
Inoltre, pare dubbio già l’assunto del Consiglio di Stato, secondo cui un eventuale annullamento delle condizioni di gestione creerebbe automaticamente un vuoto giuridico (
56
). Occorrerà dunque verificare se una prassi in materia di autorizzazioni come quella che esisteva prima dell’adozione delle condizioni di gestione, possa evitare il sorgere di un vuoto giuridico in sede di attuazione. Secondo l’argomentazione del [OSCURATO:PERSONA] e secondo il dibattito in occasione dell’adozione dell’atto controverso illustrati nella domanda di pronuncia pregiudiziale, infatti, le autorità competenti hanno prescritto le condizioni di gestione ivi stabilite in ciascuna autorizzazione (individuale) prima della sua adozione (
57
). Si potrebbe ricorrere nuovamente a tale prassi, quantomeno temporaneamente, per autorizzazioni future.
4.
Conclusione
parziale
94.
Qualora sia necessario garantire l’attuazione continuativa di un atto dell’Unione diretto alla tutela dell’ambiente, un giudice nazionale può dunque applicare una disposizione del proprio diritto nazionale che lo autorizza a mantenere gli effetti di un atto adottato in violazione di disposizioni procedurali della direttiva VAS, per un periodo limitato. Ciò può avvenire solo per il tempo necessario all’autorità competente per effettuare una valutazione ambientale dell’atto, prima di procedere al suo eventuale rifacimento.
V.
Conclusione
95.
Propongo pertanto alla Corte di rispondere nei seguenti termini alla domanda di pronuncia pregiudiziale:
1) L’articolo 2, lettera a), e l’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2001/42, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente, devono essere interpretati nel senso che una misura nazionale che si limiti a fissare le condizioni di gestione dei parcheggi, senza prevedere norme relative alla loro ubicazione né al loro numero massimo, deve essere qualificata come piano o programma nel settore dei trasporti. La necessità o meno di effettuare una valutazione ambientale per un siffatto piano o programma dipende peraltro dal verificare se esso prescriva all’autorità preposta all’autorizzazione criteri e modalità vincolanti che possano causare effetti significativi sull’ambiente.
2) Qualora sia necessario garantire l’attuazione continuativa di un atto dell’Unione diretto alla tutela dell’ambiente, un giudice nazionale può applicare una disposizione del proprio diritto nazionale che lo autorizza a mantenere gli effetti di un atto adottato in violazione di disposizioni procedurali della direttiva 2001/42, per un periodo limitato. Ciò può avvenire solo per il tempo necessario all’autorità competente per effettuare una valutazione ambientale dell’atto, prima di procedere al suo eventuale rifacimento.
1
Lingua originale: il tedesco.
2
[OSCURATO:PERSONA] von der Glocke (La canzone della campana)
, di [OSCURATO:PERSONA]
3
Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente (GU 2001, L 197, pag. 30).
4
Direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU 2012, L 26, pag. 1), modificata da ultimo dalla direttiva 2014/52/UE (GU 2014, L 124, pag. 1).
5
Arrêté du Gouvernement de la [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] du 25 février 2021 fixant des conditions générales et spécifiques d’exploitation applicables aux parking [Decreto del Governo della [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] (Regione di [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA]), del 25 febbraio 2021, che fissa condizioni generali di gestione dei parcheggi coperti e scoperti ],
Moniteur belge
del 3 marzo 2021, pag. 18655.
6
Direttiva (UE) 2018/844 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell’edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica (GU 2018, L 156, pag. 75).
7
Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell’edilizia (GU 2010, L 153, pag. 13).
8
Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU 1992, L 206, pag. 7).
9
Sentenze del 25 giugno 2020, A e a. (Impianti eolici ad Aalter e Nevele) (C‑24/19, EU:C:2020:503, punto 52); del 12 giugno 2019, CFE (C‑43/18, EU:C:2019:483, punto 54); del 12 giugno 2019, [OSCURATO:PERSONA] wallonne (C‑321/18, EU:C:2019:484, punto 34); del 7 giugno 2018, Thybaut e a. (C‑160/17, EU:C:2018:401, punto 43), e del 22 marzo 2012, Inter-[OSCURATO:PERSONA] e a. (C‑567/10, EU:C:2012:159, punto 31).
10
Domanda di pronuncia pregiudiziale, pag. 30.
11
V. già le mie conclusioni nella causa D’Oultremont e a. (C‑290/15, EU:C:2016:561, paragrafo 28), e nelle cause riunite [OSCURATO:PERSONA] wallonne e Inter‑[OSCURATO:PERSONA] (C‑105/09 e C‑110/09, EU:C:2010:120, paragrafo 38).
12
Domanda di pronuncia pregiudiziale, pag. 21; osservazioni del Regno del [OSCURATO:PERSONA], punti 21 e 23.
13
Proposta di direttiva del Consiglio concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente naturale, del 4 dicembre 1996 [COM(96) 511 def., pag. 17].
14
Proposta di direttiva del Consiglio concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente naturale, del 4 dicembre 1996 [COM(96) 511 def., pag. 2].
15
Parere della [OSCURATO:PERSONA] per i problemi economici e monetari e la politica industriale nella relazione sulla proposta di direttiva del Consiglio concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente naturale, del 25 giugno 1998 (A4/1998/245).
16
Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Consiglio concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente naturale, del 20 ottobre 1998 (GU 1998, C 341, pag. 18).
17
Proposta modificata di direttiva del Consiglio concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente naturale [COM(1999) 73 def.), del 22 febbraio 1999 (GU 1999, C 83, pagg. 15 e 16].
18
Proposta modificata di direttiva del Consiglio concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente naturale [COM(1999) 73 def.), del 22 febbraio 1999 (GU 1999, C 83, pagg. 15 e 16].
19
Posizione comune definita dal Consiglio il 30 marzo 2000 in vista dell’adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente (5685/1/00 REV 1, pagg. 7 e 8).
20
Sentenza dell’11 settembre 2012, [OSCURATO:PERSONA] e a. (C‑43/10, EU:C:2012:560, punto 95).
21
V. sentenza del 22 marzo 2012, Inter-[OSCURATO:PERSONA] e a. (C‑567/10, EU:C:2012:159, punti 28 e 29).
22
Sentenza del 27 ottobre 2016, D’Oultremont e a. (C‑290/15, EU:C:2016:816, punto 45).
23
Sentenza del 27 ottobre 2016, D’Oultremont e a. (C‑290/15, EU:C:2016:816, punto 46).
24
Sentenza del 17 giugno 2010, [OSCURATO:PERSONA] wallonne e Inter-[OSCURATO:PERSONA] (C‑105/09 e C‑110/09, EU:C:2010:355, punti 41 e 42).
25
Domanda di pronuncia pregiudiziale, pag. 19; osservazioni del Regno del [OSCURATO:PERSONA], punti 43 e 44.
26
Tale tecnica normativa è la conseguenza della distinzione introdotta tra definizione e ambito di applicazione nel corso dell’iter legislativo. Sia la proposta iniziale sia la proposta modificata della [OSCURATO:PERSONA] definivano «piani e programmi» facendo riferimento ai requisiti che, nella versione in vigore, fissano l’ambito di applicazione ai sensi dell’articolo 3 della direttiva VAS. V. riferimenti contenuti alle note 10 e 14.
27
Sentenza del 7 giugno 2018, Inter-[OSCURATO:PERSONA] e a. (C‑671/16, EU:C:2018:403, punto 60); parimenti, sentenza del 25 giugno 2020, A e a. (Impianti eolici ad Aalter e Nevele) (C‑24/19, EU:C:2020:503, punto 61).
28
Sentenza del 7 giugno 2018, Inter-[OSCURATO:PERSONA] e a. (C‑671/16, EU:C:2018:403, punto 60); parimenti sentenza del 25 giugno 2020, A e a. (Impianti eolici ad Aalter e Nevele) (C‑24/19, EU:C:2020:503, punto 61).
29
Convenzione sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale, del 1998 (GU 2005, L 124, pag. 4), recepita con decisione 2005/370/CE del Consiglio, del 17 febbraio 2005 (GU 2005, L 124, pag. 1).
30
Domanda di pronuncia pregiudiziale, pagg. 36 e 37.
31
Sentenza del 22 febbraio 2022, [OSCURATO:PERSONA] in Bayern (C‑300/20, EU:C:2022:102, punto 49), che rimanda alle sentenze del 25 giugno 2020, A e a. (Impianti eolici ad Aalter e Nevele) (C‑24/19, EU:C:2020:503, punto 66). e del 27 ottobre 2016, D’Oultremont e a. (C‑290/15, EU:C:2016:816, punto 44).
32
Sentenza del 22 febbraio 2022, [OSCURATO:PERSONA] in Bayern (C‑300/20, EU:C:2022:102, punto 53).
33
Domanda di pronuncia pregiudiziale, pagg. 36 e 37.
34
V. sentenze del 7 giugno 2018, Inter-[OSCURATO:PERSONA] e a. (C‑671/16, EU:C:2018:403, punto 55), e del 27 ottobre 2016, D’Oultremont e a. (C‑290/15, EU:C:2016:816, punto 48), nonché le mie conclusioni nella causa Inter‑[OSCURATO:PERSONA] e a. (C‑671/16, EU:C:2018:39, paragrafo 25), e nella causa D’Oultremont e a. (C‑290/15, EU:C:2016:561, paragrafo 55).
35
Sentenze del 22 febbraio 2022, [OSCURATO:PERSONA] in Bayern (C‑300/20, EU:C:2022:102, punto 50), e del 7 giugno 2018, Inter-[OSCURATO:PERSONA] e a. (C‑671/16, EU:C:2018:403, punto 43), e Thybaut e a. (C‑160/17, EU:C:2018:401, punto 48).
36
La causa Inter-[OSCURATO:PERSONA] e a. verteva su un regolamento regionale urbanistico; la causa Thybaut su un perimetro di consolidamento urbano; la causa [OSCURATO:PERSONA] in Bayern sulla determinazione di una zona di tutela paesaggistica.
37
Proposta di direttiva del Consiglio concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente naturale, del 4 dicembre 1996 [COM(96) 511 def., pag. 2]. V., anche, i piani e i programmi elencati dalla [OSCURATO:PERSONA] al fine di precisare il campo di applicazione, alla pag. 3.
38
La formulazione della Corte è piuttosto infelice, nella misura in cui essa fa riferimento, a partire dalla causa D’Oultremont e a., alla
nozione
di
«piani e programmi»
. Come emerge dal contesto della giurisprudenza menzionata alla nota 39, le considerazioni concretizzano tuttavia, in realtà, l’elemento del «quadro di riferimento per l’autorizzazione di progetti».
39
Sentenze del 9 marzo 2023, [OSCURATO:PERSONA] e a. (Sito di [OSCURATO:PERSONA]) (C‑9/22, EU:C:2023:176, punto 38); del 22 febbraio 2022, [OSCURATO:PERSONA] in Bayern (C‑300/20, EU:C:2022:102, punto 60), e del 25 giugno 2020, A e a. (Impianti eolici ad Aalter e Nevele) (C‑24/19, EU:C:2020:503, punto 67).
40
Sentenze del 22 febbraio 2022, [OSCURATO:PERSONA] in Bayern (C‑300/20, EU:C:2022:102, punto 61), e del 25 giugno 2020, A e a. (Impianti eolici ad Aalter e Nevele) (C‑24/19, EU:C:2020:503, punto 68).
41
Sentenze dell’8 maggio 2019, – Associazione «[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA]» e a. (C‑305/18, EU:C:2019:384, punto 51); del 7 giugno 2018, Inter‑[OSCURATO:PERSONA] e a. (C‑671/16, EU:C:2018:403, punto 55), e del 7 giugno 2018, Thybaut e a. (C‑160/17, EU:C:2018:401, punto 55); v. già le mie conclusioni nella causa Inter-[OSCURATO:PERSONA] e a. (C‑671/16, EU:C:2018:39, paragrafo 26).
42
Sentenze del 22 febbraio 2022, [OSCURATO:PERSONA] in Bayern (C‑300/20, EU:C:2022:102, punto 61), e del 25 giugno 2020, A e a. (Impianti eolici ad Aalter e Nevele) (C‑24/19, EU:C:2020:503, punto 68).
43
Sentenza del 22 febbraio 2022, [OSCURATO:PERSONA] in Bayern (C‑300/20, EU:C:2022:102, punto 62).
44
Sentenze del 25 giugno 2020, A e a. (Impianti eolici ad Aalter e Nevele) (C‑24/19, EU:C:2020:503, punto 82), e del 28 febbraio 2012, Inter-[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] wallonne (C‑41/11, EU:C:2012:103, punto 42).
45
Sentenze del 25 giugno 2020, A e a. (Impianti eolici ad Aalter e Nevele) (C‑24/19, EU:C:2020:503, punto 83), e del 28 febbraio 2012, Inter-[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] wallonne (C‑41/11, EU:C:2012:103, punto 43).
46
Sentenze del 25 giugno 2020, A e a. (Impianti eolici ad Aalter e Nevele) (C‑24/19, EU:C:2020:503, punto 83), e del 28 febbraio 2012, Inter-[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] wallonne (C‑41/11, EU:C:2012:103, punti 44 e 45.).
47
Sentenze del 25 giugno 2020, A e a. (Impianti eolici ad Aalter e Nevele) (C‑24/19, EU:C:2020:503, punto 83), e del 28 febbraio 2012, Inter-[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] wallonne (C‑41/11, EU:C:2012:103, punto 46).
48
Sentenze del 28 luglio 2016, [OSCURATO:PERSONA] (C‑379/15, EU:C:2016:603, punto 43), e del 28 febbraio 2012, Inter-[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] wallonne (C‑41/11, EU:C:2012:103, punto 63).
49
Sentenza del 25 giugno 2020, A e a. (Impianti eolici ad Aalter e Nevele) (C‑24/19, EU:C:2020:503, punto 90).
50
Sentenza del 25 giugno 2020, A e a. (Impianti eolici ad Aalter e Nevele) (C‑24/19, EU:C:2020:503, punto 92).
51
Sentenza del 25 giugno 2020, A e a. (Impianti eolici ad Aalter e Nevele) (C‑24/19, EU:C:2020:503, punto 94).
52
Sentenza del 25 giugno 2020, A e a. (Impianti eolici ad Aalter e Nevele) (C‑24/19, EU:C:2020:503, punto 90).
53
Sentenze del 28 luglio 2016, [OSCURATO:PERSONA] (C‑379/15, EU:C:2016:603, punto 41), e del 28 febbraio 2012, Inter-[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] wallonne (C‑41/11, EU:C:2012:103, punto 61).
54
Domanda di pronuncia pregiudiziale, pag. 42.
55
Analogamente la sentenza del 25 giugno 2020, A e a. (Impianti eolici ad Aalter e Nevele) (C‑24/19, EU:C:2020:503, punto 91).
56
Domanda di pronuncia pregiudiziale, pag. 42.
57
Domanda di pronuncia pregiudiziale, pag. 20; osservazioni del Regno del [OSCURATO:PERSONA], punti da 37 a 39.