CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 9 febbraio 2022
Cassazione n. 12689/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente Gq ORDINANZA sul ricorso 13820-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via Faleria 37, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale a margine del ricorso; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., elettivamente domiciliata in Roma, via Guido d'Arezzo 28, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale in calce al controricorso; - controricorrente- FIAT [OSCURATO:PERSONA] N.V.; - intimata - avverso l'ordinanza n. 10077/2016 della Corte d'appello di Roma, depositata il 30 novembre 2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9 febbraio 2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ,t I. La presente lite riguarda la liquidazione del compenso richiesto dall'attuale ricorrente, [OSCURATO:PERSONA], presidente del Collegio arbitrale che ha definito la lite fra Fiat e Tav (Treno alta velocità) oggi incorporata RFI. Il procedimento arbitrale è stato iniziato da Fiat, con costituzione del collegio, in una certa composizione, il 26 giugno 2008. Sono intervenute le dimissioni del presidente e il collegio si è ricostituito, con la partecipazione del nuovo presidente, nella riunione del 18 luglio 2011. Sono poi intervenute le dimissioni del nuovo presidente e di uno dei componenti. Operate le nuove nomine, il collegio si ricostituiva nella riunione dell'I 1 settembre 2012, sotto la presidenza dell'attuale ricorrente, designato dal Presidente del Consiglio di Stato. Il lodo, depositato il 15 luglio, confermava l'importo di C 1.720.000,00, già versato in favore dei componenti succedutisi nel tempo, disponendo il versamento della somma di C 225.163,50, in favore dei due componenti subentrati per ultimo: l'arbitro nominato da REI nella somma di C 100.000,00 e il resto in favore del presidente, attuale ricorrente. Non avendo ottenuto il pagamento a seguito del rifiuto di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] si rivolgeva al Presidente del Tribunale di Roma, che riconosceva in favore del ricorrente il compenso liquidato nel lodo. REI proponeva reclamo, sostenendo che, in applicazione della normativa sopravvenuta in materia di contratti pubblici, rilevante nella fattispecie, il compenso del collegio arbitrale non potesse superare l'importo di C 100.000,00. La Corte d'appello ha accolto il reclamo. Essa ha ritenuto che, al fine di stabilire se la determinazione del compenso fosse o meno regolata dalla disciplina intervenuta nel corso del procedimento, occorresse Ric. 2017 n. 13820 sez. 52 - ud. 09-02-2022 -2- avere riguardo al momento in cui il collegio ha iniziato e terminato la sua opera. Quindi, il collegio costituitosi per ultimo non avrebbe potuto beneficiare di una liquidazione maggiore di € 100.000,00. La Corte di merito aggiungeva che la liquidazione globale operata con il lodo, da un lato, confermava le liquidazioni precedenti in favore di tutti i componenti, che non costituivano acconti, ma rappresentavano i compensi definitivi; dall'altro, prevedeva una liquidazione ulteriore solo per i componenti subentrati per ultimo, avendo il terzo componente, il quale faceva parte anche del collegio iniziale, già ricevuto il compenso in virtù delle precedenti ordinanze. Tale raiz.° decidendi è oggetto dell'unico motivo di ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], con il quale si sostiene che la norma limitativa del compenso, secondo la disciplina transitoria, non si applica ai collegi già costituiti alla data di entrata in vigore della norma. A questi fini, il momento di costituzione del collegio è quello iniziale, non incidendo, sull'identità dell'organo, eventuali successive sostituzioni di suoi componenti. Essendo pacifico nella specie che l'iniziale costituzione era avvenuta sotto la disciplina previgente, la Corte d'appello avrebbe dovuto liquidare in base ad essa e non in applicazione della norma sopravvenuta. RFI ha resistito con controricorso. Le parti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato. Il comma 12 dell'art. 241 del lgs. n. 163 del 2006 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), risultante dalla modifica operata dall'art. 5 del D. Lgs. [OSCURATO:DATA_NASCITA], dispone: [...] «Il compenso per il collegio arbitrale, comprensivo dell'eventuale compenso per il segretario, non può comunque superare l'importo di Ric. 2017 n. 13820 sez. 52 - ud. 09-02-2022 -3- 100 mila curo, da rivalutarsi ogni tre anni con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti». Ex art. 4 del d.l. 25 marzo 2010, n. 40 «La disciplina introdotta dagli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 20 marzo 2010, n. 53, non si applica per i collegi arbitrali già costituiti alla data di entrata in vigore del predetto decreto legislativo [...]». Si deve rilevare che il medesimo art. 5 del d. lgs. 53 del 2010, ha aggiunto, sempre nell'art. 241 del d. lgs. n. 163 del 2006, il comma 15- bis: «Il lodo è impugnabile, oltre che per motivi di nullità, anche per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia. L'impugnazione è proposta nel termine di novanta giorni dalla notificazione del lodo e non è più proponibile dopo il decorso di centoottanta giorni dalla data del deposito del lodo presso la Camera arbitrale». In relazione a tale modifica è stato chiarito che «In tema di arbitrato relativo a contratti pubblici, il comma 15 bis dell'art. 241 del d.lgs. n. 163 del 2006, introdotto dall'art. 5 del d.lgs. n. 53 del 2010, che consente l'impugnabilità del lodo anche per violazione di regole di diritto relative al merito della controversia, non trova applicazione riguardo ai collegi arbitrali già costituiti alla data di entrata in vigore del predetto d.lgs. n. 53 del 2010». Questa Corte ritiene che, sulla diversa questione oggetto della presente lite, riguardante l'introduzione del limite massimo del compenso per il collegio arbitrale, operata pur sempre dal medesimo art. 5 del citato d. lgs. n. 53 del 2010, si giustifichi la medesima soluzione. La Corte d'appello, senza menzionare la norma transitoria, ha invece riconosciuto l'applicabilità della disciplina sopravvenuta, seppure il procedimento fosse iniziato prima dell'entrata in vigore del d. lgs. n. 53 Ric. 2017 n. 13820 sez. 52 - ud. 09-02-2022 -4- del 2010, e ciò perché la sua composizione si era modificata nel corso del tempo a causa della sostituzione di più arbitri. Secondo la Corte d'appello, in caso di sostituzione degli arbitri, si ha costituzione di un nuovo collegio con il componente chiamato in sostituzione, dovendosi quindi considerare separatamente l'attività posta in essere dai collegi nelle diverse composizioni; e siccome le nomine che avevano infine determinato la composizione del collegio che ha pronunciato il lodo e liquidato i compensi, erano intervenute nel vigore della nuova disciplina, il compenso del collegio arbitrale non avrebbe potuto eccedere il limite massimo da questa introdotto. La tesi non si può condividere. A norma dell'art. 811 c.p.c. «quando per qualsiasi motivo vengono a mancare tutti o alcuni degli arbitri nominati, si provvede alla loro sostituzione secondo quanto è stabilito per la loro nomina nella convenzione d'arbitrato. Se la parte a cui spetta o il terzo non vi provvede, o se la convenzione d'arbitrato nulla dispone al riguardo, si applicano le disposizioni dell'articolo precedente». Tale norma, come l'art. 811 c.p.c. previgente, «consente la sostituzione ogni qual volta l'arbitro venga a mancare per qualsiasi motivo ed a prescindere dal momento, al fine di assicurare la continuità del collegio arbitrale» (Cass. n. 2747/2021; n. 18194/2003). È stato osservato che l'ampia formulazione della norma non permette di distinguere né sul motivo per cui l'arbitro viene a mancare, né sul numero degli arbitri da sostituire (Cass. n. 4893/1993), fatta salva l'ipotesi, estremamente rara, dell' intnitus personae, nella quale, ovviamente, nessuna sostituzione sarebbe possibile (Cass. n. 198/1967). Consegue che, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte d'appello, la pluralità delle sostituzioni degli arbitri non ha pregiudicato la continuità del procedimento, iniziato nel 2008. Pertanto, dovendosi il collegio considerare "già Ric. 2017 n. 13820 sez. 52 - ud. 09-02-2022 -5- costituito" alla data di entrata in vigore delle modifiche introdotte dall'art. 5 del d. lgs. n. 53 del 2010, la fattispecie ricade nell'ambito della disciplina transitoria di cui all'art. 4 del dl. 25 marzo 2010, n. 40, che esclude l'applicabilità della nuova disciplina per i collegi arbitrali già costituiti alla data di entrata in vigore del d. lgs. n. 53 del 2010. Né è possibile ipotizzare, come propone la controricorrente nella memoria, la coesistenza dell'unicità del procedimento arbitrale con la moltiplicazione dei collegi in conseguenza di ogni sostituzione dell'arbitro. La sostituzione, infatti, giusti i principi di cui sopra, non pregiudica la continuità del collegio. In accoglimento del ricorso la decisione deve essere cassata e la causa rinviata alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione, che provvederà a nuovo esame attenendosi a quanto sopra e liquiderà le spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. accoglie il ricorso; cassa l'ordinanza; rinpia la causa alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione e per le spese. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione civile