CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 27 giugno 2023
Cassazione n. 23498/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.27495/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] G.P. [OSCURATO:PERSONA], 63, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), come da procura speciale in atti. -ricorrenteprincipale e controricorrente al ricorso incidentale - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rapp.p.t., nonché [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale erede di [OSCURATO:PERSONA], nonché [OSCURATO:PERSONA], tutti elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 16, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), come da procura speciale in atti. -controricorrenti e ricorrentiincidentali- avverso la SENTENZA d ella CORT E D'APPELLO di GENOVA n. 883/2019depositata il 14/06/2019 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/06/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1.- La controversia riguarda una lunga vicenda societaria, attinente alla donazione della quota societaria del 50% di [OSCURATO:PERSONA] SAS di [OSCURATO:PERSONA], società che gestiva lo stabilimento balneare “[OSCURATO:PERSONA]”, corrente in Alassio, effettuata dall’accomandante [OSCURATO:PERSONA] in data 11 marzo 2003 in favore del nipote [OSCURATO:PERSONA], alla quale gli altri soci [OSCURATO:PERSONA], accomandatario titolare di una quota di capitale pari al 20%, e [OSCURATO:PERSONA], accomandante titolare di una quota di capitale pari al 30%, non hanno prestato il consenso. Il Tribunale di Savona, sezione distaccata di Albenga, dopo avere dichiarato il trasferimento della quota societaria inopponibile alla società, la condannò, in solido con i soci, a corrispondere a [OSCURATO:PERSONA] un importo commisurato al valore della quota pari al 50% attualizzato alla data della decisione, determinandolo in euro 236.500,00=, oltre interessi legali decorrenti dalla data della messa in mora, fino al saldo effettivo. [OSCURATO:PERSONA] SAS di [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rapp.p.t. [OSCURATO:PERSONA], nonché i soci della rinnovata compagine societaria, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale erede di [OSCURATO:PERSONA], proposero appello principale, cui replicò con appello incidentale [OSCURATO:PERSONA]. La Corte di appello di Genova riformò la decisione: ritenne che il trasferimento fosse inopponibile alla società e ai soci e che questi non era tenuti a corrispondere l’importo commisurato al valore della quota, perché il trasferimento era inefficace nei loro confronti, sia con riguardo ai diritti relativi all’esercizio dei diritti di socio, che ai diritti patrimoniali collegati alla titolarità della quota. Concluse affermando che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto far valere le sue istanze risarcitorie per i danni subiti nei confronti della donante e dei suoi eredi. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza con sei mezzi, illustrati con memoria; [OSCURATO:PERSONA] SAS di [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rapp.p.t., [OSCURATO:PERSONA] in proprio e nella qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno replicato con controricorso e ricorso incidentale fondato su tre mezzi, seguiti da memoria, ai quali [OSCURATO:PERSONA] ha replicato con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]: 2.-Il ricorso principale è svolto in sei motivi. 2.1.1.- Con il primo motivo (intestato A.1.) si denuncia la violazione dell’art.112 cod.proc.civ. per omessa pronuncia. Segnatamente, il ricorrente lamenta che la Corte di appello -pur avendo rammentato nella parte motiva che la violazione dell’art.2322 cod.civ. determinava l’inefficacia del trasferimento della quota nei confronti della società e dei soci, pur non incidendo sul perfezionamento e sulla validità del negozio di cessione - non si sia pronunciata nel dispositivo in merito alle domande con cui aveva chiesto, sin dal primo grado, a) che venisse accertata e dichiarata la validità e l’efficacia dell’atto di donazione dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] con cui [OSCURATO:PERSONA] aveva donato al nipote [OSCURATO:PERSONA] la propria quota, pari al 50% del capitale della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] SAS; b) che venisse dichiarata la nullità dell’atto con cui [OSCURATO:PERSONA], in sede di successione della sorella [OSCURATO:PERSONA], aveva intestato a sé, quale erede ope legis, le quote societarie già intestate alle sorella e da questa donate a [OSCURATO:PERSONA]. 2.1.2. Il motivo è infondato. 2.1.3.- La Corte di merito, dopo avere accolto il quarto motivo del gravame principale, ha respinto l’appello incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA] affermando, sinteticamente, che verteva sulle medesime circostanze; tale statuizione, in buona sostanza, configura una pronuncia di assorbimento improprio, incompatibile con l’assunto censorio. Invero, in tema di provvedimenti del giudice, l'assorbimento in senso improprio -configurabile quando la decisione di una questione esclude la necessità o la possibilità di provvedere sulle altre - impedisce di ritenere sussistente il vizio di omessa pronuncia, il quale è ravvisabile solo quando una questione non sia stata, espressamente o implicitamente, ritenuta assorbita da altre statuizioni della sentenza (Cass. n. 2334/2020; conf. Cass. n. 18832/2021). 2.2.1.- Con il secondo motivo (intestato B.1.) e con il terzo motivo (intestato B.2.) si denuncia la violazione dell’art.2322 cod.civ. da partedella Corte ligure per plurime ragioni. 2.2.2.- Con entrambi i motivi, accomunati dal medesimo argomentare, il ricorrente si duole che la Corte di appello, nonostante abbia affermato che il consenso dei soci che rappresentano la maggioranza del capitale sociale di una SAS non incide sul perfezionamento e sulla validità del negozio di cessione, ma opera come condicio iuris per l’opponibilità del trasferimento della quota nei confronti della società e dei soci, abbia poi ritenuto assorbito il motivo di appello con cui egli aveva chiesto che venisse dichiarata la nullità degli atti con cui [OSCURATO:PERSONA], in sede di successione ereditaria della sorella [OSCURATO:PERSONA], aveva intestato a sé, quale erede ope legis, le quote societarie già facenti capo alla stessa [OSCURATO:PERSONA] e da quest’ultima donate a [OSCURATO:PERSONA], nonché che venisse dichiarata la nullità dei successivi atti di disposizione di tali quote compiuti da [OSCURATO:PERSONA] in favore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; deduce che la questione era ben diversa da quella affrontata dalla Corte di appello, nell’accogliere il quarto motivo dell’appello principale. Sostiene il ricorrente che, essendo stato ritenuto l’atto di donazione perfettamente valido tra le parti, anche se inefficace nei confronti della società e dei soci, la Corte di appello avrebbe dovuto riconoscere che il trasferimento si era perfezionato e che la quota non poteva rientrare nel relitto ereditario e cadere in successione per effetto della posteriore morte della donante ed avrebbe dovuto statuire che detto bene non era transitato nel patrimonio di [OSCURATO:PERSONA], con tutte le conseguenze del caso. 2.2.3.-I motivi secondo e terzo , da trattare congiuntamente per connessione, sono fondati e vanno accolti. 2.2.4.-La Corte di merito ha applicato il principio secondo il quale il consenso dei soci richiesto dall’art.2322 cod.civ. non incide sul perfezionamento e sulla validità del negozio di cessione, ma opera come condicio juris per l’opponibilità del trasferimento della quota alla società ed ha dedotto che «[OSCURATO:PERSONA] potrà eventualmente chiedere il risarcimento dei danni subiti alla donante ed oggi ai suoi eredi, ma nessun diritto può vantare nei confronti della società e dei suoi soci», senza, tuttavia, affrontare in maniera esplicita le domande concernenti gli effetti della successione apertasi con il decesso di [OSCURATO:PERSONA] e le conseguenti vicende successorie, connotate dalla dichiarazione di acquisizione della quota iure hereditatis da parte di [OSCURATO:PERSONA] , con denuncia di successione registrata in Albenga il 22/12/2008,e d agli atti di disposizione della stessa quota poi messi in opera dalla [OSCURATO:PERSONA] in favore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Orbene, tali questioni si connotano per la loro piena autonomia rispetto al tema della inopponibilità della donazione alla società ed ai soci ex art.2322 cod.civ., su cui la Corte di appello ha centrato la sua statuizione; né ciò è revocabile in dubbio per la circostanza che [OSCURATO:PERSONA], oltre che socia della [OSCURATO:PERSONA] SAS, fosse anche erede di [OSCURATO:PERSONA], posto che differenti ed autonomi sono i diritti,uti socius ovvero iure heredit atis , della cui effettiva titolar ità e del legittimo esercizio si discute. La pronuncia di assorbimento dell’appello incidentale integra, sul punto, una falsa applicazione della disposizione in esame e va, pertanto, cassata. 2.3.1.- Con il quarto motivo (intestato C.1.) si denuncia , sotto altro profilo,la violazione dell’art.2322 cod.civ. A parere del ricorrente, la Corte di appello ha erroneamente accolto il quarto motivo dell’appello principale e respinto l’appello incidentale, assumendo che la donazione sarebbe stata inefficace verso la società, mancando il consenso della maggioranza dei soci. A sostegno di ciò il ricorrente prospetta che, una volta ravvisata la validità e l’efficacia dell’atto di trasferimento rispetto alle parti ed ai loro eredi (in ragione di quanto prospettato nel terzo motivo), la circostanza che la donante era titolare del 50% del capitale sociale e l’erede della medesima ([OSCURATO:PERSONA]) era titolare del 30% del capitale sociale era tale indurre che la cessione, siccome validamente posta in essere nei confronti della maggioranza del capitale sociale, aveva anche ottenuto la maggioranza dei consensi di detto capitale. 2.3.2.-Il motivo è infondato. 2.3.3.-E’ decisivo osservare che la validità ed efficacia dell’atto di trasferimento rispetto alle parti, anche quali aventi causa a titolo successorio, si pone su un piano del tutto autonomo e distinto rispetto a quello della circolazione della quota in ambito societario, retta dal principio del consenso, e che tale consenso deve essere esplicito e non può presumersi nemmeno ove ricorra la circostanza che la socia [OSCURATO:PERSONA] sia divenuta nel frattempo anche erede della cedente [OSCURATO:PERSONA]. 2.4.1.-Con il quinto motivo (intestato C.2.) si denuncia ancora la violazione dell’art.2322 cod.civ. Il ricorrente sostiene che, in ragione dell’intervenuta morte della donante, avrebbe dovuto essere applicato l‘art.2322, primo comma, cod.civ., che consente il libero trasferimento della quota mortis causa, di guisa che l’efficacia e l’opponibilità della cessione dovevano ritenersi perfezionate ed opponibili alla società ed ai soci dal momento del decesso di [OSCURATO:PERSONA]. 2.4.2.-Il motivo è infondato. Posto che lo stesso ricorrente non contesta il principio secondo il quale, il consenso dei soci che rappresentino la maggioranza del capitale, richiesto dall'art. 2322 cod. civ. per il trasferimento inter vivosdella quota sociale di una società in accomandita semplice, non incide sul perfezionamento e sulla validità del contratto traslativo ad effetti reali, operando come una condicio iuris per l'opponibilità del trasferimento della quota sociale alla società (Cass. n. 2055 del 10/04/1979, Cass. n. 17255 del 12/07/2013, Cass. n. 20893 del 31/07/2008), la sollecitazione ad applicare alla fattispecie in esame il primo comma dell’art.2322 cod.civ., non può essere condivisa. L’istituto non è applicabile, invero, atteso che ciò che viene in rilievo è unicamente il trasferimento inter vivos, avvenuto a seguito della donazione, tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rispetto al quale la morte della donante si colloca come evento successivo e privo di diretto rilievo, ove la donazione abbia conseguito i suoi effetti. 2.5.1.- Con il sesto motivo (intestato D.1.) si denuncia la violazione dell’art.2322 cod.civ. in relazione all’art.2041 cod.civ., per avere la Corte di appello escluso il diritto del ricorrente ad ottenere- come richiesto in via subordinata – la somma corrispondente al valore reale della quota sociale già di proprietà di [OSCURATO:PERSONA]. La censura concerne la statuizione con cui la Corte di appello ha affermato che l’inopponibilità della cessione alla società comportava che tale effetto riguardasse sia gli aspetti patrimoniali collegati alla quota ceduta, sia quelli connessi all’esercizio dei diritti di socio e che l’inefficacia del trasferimento della quota sociale, perché in violazione di legge, rendeva la cessione insuscettibile di produrre effetti nei confronti della società e dei soci, perché era loro inopponibile, e non fondava alcun diritto di [OSCURATO:PERSONA] ad ottenere da [OSCURATO:PERSONA] SAS e dai soci il corrispondente valore della quota donata. Sostiene il ricorrente che, stante la validità del trasferimento tra le parti, la quota era entrata nel patrimonio del donatario per cui l’atto di disposizione della soci a /erede [OSCURATO:PERSONA] av eva privato l’atto di donazione di efficacia non solo nei confronti della società, ma anche del donante e del donatario, in violazione dell’art.2322 cod.civ. che prevede solo un’inefficacia relativa. Ne deduce che chi si è arricchito senza causa (lasocia erede ed i suoi aventi causa) era tenuto ad indennizzare il danneggiato della correlativa diminuzione patrimoniale, come era stato disposto dal Tribunale di Savona. 2.5.2.- Il motivo è assorbito in ragione dall’accoglimento dei motivi secondo e terzo. 3. –Il ricorso incidentale è articolato in tre motivi. 3.1.1.-Con il primo motivo del ricorso incidentale si denuncia la violazione o falsa applicazione degli artt. 810 e 811 cod.proc.civ., deducendo l’improponibilità della domanda perché già devoluta alla cognizione degli arbitri ex art. 15 dei patti sociali della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] censura riguarda la statuizione con cui la Corte di appello, facendo riferimento allenorme indicate, ha affermato che non era pendente alcun arbitrato in quanto, a seguito del decesso di due arbitri già nominati, l’arbitrato doveva considerarsi terminato per cui avrebbe dovuto iniziare un nuovo arbitrato, ma ciò non era avvenuto. A parere dei ricorrenti il giudizio arbitrale era da ritenere pendente. 3.1.2. Il motivo è infondato. 3.1.3.-Giova ricordare che la società [OSCURATO:PERSONA] SAS di [OSCURATO:PERSONA] era stata costituita con atto pubblico in data 26/4/1994; che in data 14/5/2003 [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevano instaurato giudizio arbitrale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e che i due arbitri rispettivamente nominati dalle parti, dopo avere inutilmente esperito un tentativo di conciliazione, erano entrambi deceduti prima di poter procedere alla designazione del terzo arbitro, come previsto dalla clausola compromissoria per la costituzione del collegio arbitrale, e nessuna delle parti aveva preso iniziative in merito (fol.16 sent. imp.). Rammentando che la vicenda si colloca durante la vigenza degli artt. 806 e ss., nella formulazione anteriore alle modifiche apportate dal d.lgs. n.40/2006, è decisivo osservare che -come si evince dalla sentenza impugnata (fol.32)-, la clausola arbitrale di cui all’art.15 dello Statuto societario prevedeva la nomina di un collegio arbitrale, di cui ogni parte doveva designare un arbitro e, poi gli arbitri così nominati avrebbero dovuto designare il terzo componente, destinato ad assumere la posizione di Presidente del collegio. In disparte la avvenuta declaratoria di nullità della clausola per difformità alle sopravvenute prescrizioni ex art.34 del d.lgs. n.5/2003 (non impugnata), va rammentato che, ai sensi dell’art.813 cod.civ., alla nomina degli arbitri deve seguire l’accettazione di tutti gli arbitri componenti il collegio perché solo da quel momento si realizza la costituzione dell’organo giudicante e si instaura il rapporto parti –arbitri -. Nel caso in esame, il terzo arbitro non venne nominato, e quindi non poté accettare, con la conseguenza che non si costituì il collegio arbitrale; inoltre, il decesso dei due arbitri nominati dalle parti rese impossibile tale adempimento, di loro competenza, senza che la procedura arbitrale avviata fosse pervenuta alla costituzione del collegio arbitrale e all’instaurazione del rapporto processuale. Il decesso dei due arbitri ha reso impossibile il prosieguo del percorso convenzionalmente previsto per la nomina del terzo arbitro e per la formazione del collegio arbitrale: ne è conseguita l’estinzione del procedimento arbitrale per mancata costituzione del collegio arbitrale. La fattispecie in esame, pertanto differisce da quelle esaminate in precedenza da questa Corte, concernenti vicende di modifica della composizione di collegi arbitrali già costituiti, ove è stato affermato che «In tema di arbitrato è legittima la ridesignazione dell'arbitro della parte anche dopo la nomina del terzo arbitro da parte della camera arbitrale in quanto l'art. 811 c.p.c. consente la sostituzione ogni qual volta l'arbitro venga a mancare per qualsiasi motivo ed a prescindere dal momento, al fine di assicurare la continuità del collegio arbitrale.» (Cass. n. 2747/2021) e è stato precisato che il regime giuridico applicabile all’arbitrato è condizionato al momento iniziale di costituzione del collegio e non è inciso, nella sua identità, dall'eventuale sostituzione dei suoi membri(Cass. n. 12689/2022). 3.2.1. –Con il secondo motivo del ricorso incidentale si denuncia la violazione degli artt. 2934, 2935, 2943, 2945, 2949 cod.civ. I ricorrenti deducano che erroneamente la Corte di appello ha escluso che fosse maturata la prescrizione dei diritti societari vantatati da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della società in accomandita semplice. 3.2.2.-Il motivo è infondato, 3.2.3.- Segnatamente la Corte ligure ha escluso che fosse maturata la prescrizione, assumendo come primo atto interruttivo della prescrizione l’atto di nomina dell’arbitro notificato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] da [OSCURATO:PERSONA] e ritenendo verificatosi l’effetto sospensivo ex art.2945 cod.civ. fino al 9/10/2003, data in cui venne tenuta l’ultima seduta dei due arbitri; ha ravvisato, quindi, un nuovo atto interruttivo nella raccomandata inviata in data 1/8/2008, prima del decorso del termine quinquennale ex art.2949 cod.civ., da [OSCURATO:PERSONA]. 3.2.4.-Va osservato che l’art.2943, terzo comma, fa conseguire l’effetto interruttivo per la parte alla nomina del suo arbitro e non alla costituzione dell’organo decidente. Quanto all’effetto sospensivo, questa Corte ha già avuto modo di affermare, proprio in relazione ad un’ipotesi in cuialla notifica della domanda arbitrale non era seguita la costituzione del collegio, «Il principio di cui all'art. 2945 c.c. (nel testo "ratione temporis" applicabile), secondo il quale l'interruzione della prescrizione per effetto di domanda giudiziale si protrae fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio, salvo il caso di estinzione del processo, opera anche nell'ipotesi in cui, dopo la proposizione di domanda arbitrale, che a norma dell'art. 2943 c.c. ha efficacia interruttiva della prescrizione, non sia intervenuta una dichiarazione di estinzione del procedimento.»(Cass. n. 6322/2022, cfr. Cass. n. 1608/2000; Cass. n. 24808/2005), ravvisando il maturarsi dell’effetto sospensivo anche in caso di inattività fino a che non sia intervenuta una dichiarazione di estinzione. Tornando al caso in esame, attesa la peculiarità della vicenda già esaminata e considerato che procedura arbitrale ha fonte contrattuale, va osservato che la dichiarazione di estinzione del procedimento non è intervenuta e non sarebbe potuta intervenire per essere il mandato conferito ai due arbitri nominati divenuto ineseguibile per lasopravvenuta impossibilità di far regolare a quegli arbitriil rapporto controverso, atteso il loro decesso, per cui, persuasivamente e condivisibilmente, la Corte di merito ha individuato nell’ultima seduta degli arbitri il più breve termine entro il quale ha contenuto la decorrenza dell’effetto sospensivo. 3.3.1.- Con il terzo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art.11 dello Statuto con riferimento alla efficacia reale del patto di prelazione contenuto nello statuto sociale. La censura concerne la statuizione di inopponibilità del patto di prelazione in relazione all’atto di donazione intervenuto tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 3.3.2.- Il motivo è inammissibile perché la critica avverso la interpretazione della clausola statutaria in questione non è svolta mediante la specificazione dei criteri ermeneutici in tema di interpretazione dei contratti ex art.1362 e ss. cod.civ. che sarebbero stati violati. 3.3.4.- Va osservato, in proposito, che la C orte di appello ha interpretato la clausola fornendo una spiegazione delle ragioni per cui ne ha escluso l’applicabilità al caso di specie, sulla scorta di una valutazione complessiva nel contesto dell’operazione (donazione) con cui il trasferimento è stato eseguito e del tenore della clausola; segnatamente, ha evidenziato che, trattandosi di donazione, il trasferimento era avvenuto senza il pagamento di un prezzo che potesse costituire il parametro di valutazione per il socio che intendeva acquistare la quota, consentendogli di determinare l’offerta per l’esercizio della prelazione, ed ha richiamato anche precedenti giurisprudenziali a conforto, osservando, inoltre, che lo statuto sociale non subordinava tutti i trasferimenti al previo consenso degli altri soci . La censura si limita a prospettare la personale ed alternativa interpretazione della clausola in esame. 4.- In conclusione, vanno accolti i motivi secon do e terzo del ricorso principale,assorbito il sesto e rigettati gli altri; va rigettato il ricorso incidentale. La sentenza impugnata va dunque cassata e la causa va rinviata, anche per la statuizione sulle spese del presente giudizio, alla Corte di appello di Genova in diversa composizione. Raddoppio del contributo unificato, ove dovuto, a carico dei ricorrenti incidentali in solido. P.Q.M. - Accoglie i motivi secondo e terzo del ricorso principale, assorbito il sesto e rigettati glialtri; rigetta il ricorso incidentale; - Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di appello di Genova in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità; - Dà atto della sussistenza dei presuppos