CassazionesentenzaSezione LDecisione del 26 marzo 2024
Cassazione n. 13791/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 1371-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA]'UMBRIA -[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 38, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 89/2018 della CORTE D'APPELLO di PERUGIA, depositata il 25/06/2018 R.G.N. 42/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/03/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] azienda – richiesta di differenze retributive – considerazione del trattamento economico complessivo – Domanda di inquadramento superiore – onere della prova R.G.N.1371/2019 Cron. Rep. Ud.26/03/2024 [OSCURATO:PERSONA] 1.la Corte d’Appello di Perugia ha confermato la sentenza del Tribunale della stessa sede di rigetto delle domande proposte da [OSCURATO:PERSONA] contro la [OSCURATO:SOCIETA] – [OSCURATO:PERSONA] per lo sviluppo economico dell’Umbria, di cui era dipendente dal 2010 a seguito di incorporazione della [OSCURATO:SOCIETA] – Risorse per lo Sviluppo , dirette all’ accertamento del diritto all’inquadramento superiore e alla condanna della società al pagamento delle differenze retributive e degli scatti di anzianità maturati e non corrisposti; 2.la Corte territoriale, in sintesi, rilevava l’infondatezza della domanda di accertamento del diritto all’inquadramento superiore, per non avere il ricorrente esposto in maniera sufficientemente specifica le ragioni che rendevano inidoneo l’inquadramento attribuitogli e viceversa congruo quello rivendicato; valutava inammissibile la prova testimoniale, in quanto articolata su circostanze pacifiche, risultanti da documenti, ovvero non rilevanti o generiche, e in parte comportante valutazioni inibite ai testimoni; infondata la domanda di condanna al pagamento degli scatti di anzianità in quanto il ricorrente, a seguito del passaggio alle dipendenze di [OSCURATO:SOCIETA], con applicazione del CCNL Credito in luogo del CCNL Terziario, aveva ottenuto un trattamento economico complessivo superiore a quello precedente; 3.avverso la sentenza d’appello ricorre il lavoratore con 5 motivi, cui resiste la società con controricorso; entrambe le parti hanno depositato memoria in prossimità dell’udienza odierna; al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza;[OSCURATO:PERSONA] 1.parte ricorrente censura la sentenza impugnata, con il primo motivo (art. 360, n. 3, c.p.c.) per violazione e falsa applicazione degli artt. 89 CCNL del Credito, 93 CCNL Terziario, 2112, comma 1, c.c., per avere la Corte d’Appello erroneamente ritenuto non dovuti gli scatti d’anzianità perché assorbiti dall’incremento retributivo, il quale è invece dovuto esclusivamente all’applicazione di un differente CCNL ed è imputabile soltanto alla paga basee non anche agli scatti di anzianità che sono riconosciuti in entrambi i contratti collettivi; 2.con il secondo motivo, deduce (art. 360, n. 3, c.p.c.) violazione e falsa applicazione dell’art. 414, nn. 3 e 4 c.p.c., per avere la Corte d’Appello ritenuto erroneamente generica la domanda relativa al riconoscimento degli scatti di anzianità, non considerando le specifiche indicazioni dei periodi di maturazione degli scatti di anzianità medesimi sia sotto la vigenza del CCNL del Credito, sia sotto la vigenza del CCNL Terziario; 3.con il terzo motivo, il lavoratore deduce (art. 360, n. 3, c.p.c.) violazione e falsa applicazione della Direttiva 187/1977 CEE e dell’art. 2112 c.c., censurando l’affermazione contenuta nella sentenza gravata che, non avendo il lavoratore subito un trattamento retributivo peggiorativo nel passaggio dalla società cedente alla società cessionaria, egli non avesse diritto a vedersi comunque riconosciuta l’anzianità maturata presso il precedente datore di lavoro; 4.i suddetti motivi, che possono essere trattati congiuntamente in quanto tutti attinenti alla domanda di riconoscimento degli scatti di anzianità maturati presso la società incorporata, non sono fondati; 5.i giudici del merito, che hanno anche segnalato un difetto di specificità della domanda, hanno comunque interpretato la stessa come diretta a percepire la voce retributiva “scatti di anzianità” come prevista dal CCNL applicato dal precedente datore di lavoro anche a seguito del passaggio dalla società incorporata a quella incorporante sotto la vigenza di altro CCNL; 6.segnatamente, nel merito è stato rilevato che, nel passaggio alle dipendenze della società incorporante,era stato attribuito al lavoratore il trattamento economico corrispondente all'inquadramento riconosciuto, calcolato sull'anzianità complessiva, comprensiva di quella maturata alle dipendenze della società incorporata, senza alcun detrimento del livello retributivo; 7. l’opzione ermeneutica della Corte territoriale va condivisa, in quanto conforme all’orientamento, già esplicitato da questa Corte con la pronuncia n. 10034/2012(e successive conformi), secondo il quale, come precisato dalla Corte di G iustizia dell'Unione europea con la sentenza del 6 settembre 2011 in procedimento C-108/10, lo scopo della direttiva 77/187/CEE (concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti) consiste nell'impedire che i lavoratori coinvolti in un trasferimento siano collocati in una posizione meno favorevole per il solofatto del trasferimento; ne consegue che il giudice di merito deve valutare, ai fini dell'esercizio del potere-dovere di immediata applicazione della norma europea provvista di effetto diretto, se, all'atto del trasferimento, il lavoratore abbia subito un peggioramento retributivo sostanziale rispetto alla condizione goduta immediatamente prima del trasferimento, in base a un apprezzamento globale, non limitato cioè a uno specifico istituto; 8.nel caso di specie, non è in discussione che, nel passaggio alle dipendenze dell’odierna controricorrente, vi sia stato mantenimento dell'anzianità conseguita presso il precedente datore di lavoro, né è stato allegato un peggioramento della condizione retributiva globalmente attribuita al lavoratore rispetto a quella goduta immediatamente prima del trasferimento stesso, secondo un apprezzamento non limitato ad uno specifico istituto, ma considerando anche eventuali trattamenti più favorevoli su altri istituti ed eventuali effetti negativi sul trattamento di fine rapporto e sulla posizione previdenziale (cfr. Cass. n. 2609/2008, n. 20980/2011, n. 21282/2011, n. 12357/2012); 9.la domanda di mantenimento di una specifica voce del trattamento economico goduto presso il precedente datore va, invero, valutata nell’ottica del trattamento retributivo globale con riferimento a tutti gli istituti, e non sulla base di differenze computate sulla base di segmenti del trattamento economico complessivo, in assenza di allegazioni e prove circa la sussistenza di un decremento retributivo complessivo sostanziale; 10.con il quarto motivo, parte ricorrente deduce (art. 360, n. 3, c.p.c.) violazione e falsa applicazione dell’art. 437, comma 2, c.p.c. per avere la Corte d’Appello ritenuto erroneamente insussistenti le condizioni legittimanti l’intervento officioso per il difetto di allegazione del ricorrente, ricorrendo, invece, la necessità dell’intervento officioso del giudice d’appello, avendo il Tribunale rigettato tutte le istanze istruttorie formulate dal ricorrente ed essendo incerti i fatti costitutivi del diritto all’inquadramento superiore e alle differenze retributive; 11.il motivo non merita accoglimento; 12.la pronuncia gravata è conforme alla consolidata giurisprudenza di legittimità in materia, che è chiara nello specificare che, nel procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato non può prescindersi da tre fasi successive, e cioè, dall'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, dall'individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e dal raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda; l'accertamento della natura delle mansioni concretamente svolte dal dipendente, ai fini dell'inquadramento del medesimo in una determinata categoria di lavoratori, costituisce giudizio di fatto riservato al giudice del merito ed è insindacabile, in sede di legittimità, se sorretto da logica ed adeguata motivazione (così Cass. n. 28284/2009; tra le molte successive conformi, v. Cass. n. 8589/2015, n. 18943/2016,n. 19155/2023); 13.dunque, il lavoratore che agisca in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore ha l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda e, in particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto (Cass.n. 8025/2003); 14.ne consegue che la doglianza di omessa attivazione di poteri istruttori officiosi non è fondata, perché, nel rito del lavoro, l'attivazione dei poteri istruttori d'ufficio del giudice non può essere volta a superare gli effetti derivanti da una tardiva richiesta istruttoria delle parti o a supplire ad una carenza probatoria totale, in funzione sostitutiva degli oneri di parte, non potendo tale potere tradursi in una pura e semplice rimessione in termini o sanatoria di decadenze e preclusioni (v. Cass. n. 2 3605/2020; cfr. anche Cass. n. 35974/2021, n. 22628/2019, nonché Cass. n. 23263/2023, n.15899/2011, n. 17102/2009 sulla discrezionalità, nel rito del lavoro, dell’esercizio di poteri istruttori officiosi, non diretto a sopperire alle carenze probatorie delle parti, così da porre il giudice in funzione sostitutiva degli oneri delle parti medesime, come tale sottratto al sindacato di legittimità);15.con il quinto motivo, viene dedotto (art. 360, n. 5, c.p.c.) omesso esame delle deduzioni formulate nel ricorso di primo grado, nelle note autorizzate, nell’atto di appello e nelle allegazioni a corredo degli atti medesimi, per avere la Corte territoriale erroneamente affermato che il lavoratore non ha provato la differenza tra le mansioni effettivamente svolte e quelle per le quali richiedeva l’inquadramento superiore; 16.il motivo non è ammissibile; 17.la Corte d’Appello ha integralmente confermato la pronuncia di primo grado, così realizzandosi ipotesi di cd. doppia conforme rilevante ai sensi dell’art. 348-ter c.p.c. (ora 360, comma 4, c.p.c.) e dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., nel senso che, quando la pronuncia di appello conferma la decisione di primo grado per le stesse ragioni, inerenti ai medesimi fatti posti a base della decisione impugnata, il ricorso per cassazione può essere proposto esclusivamente per i motivi di cui all’art. 360, primo comma, nn. 1), 2), 3), 4), c.p.c. (v. Cass. n. 29715/2018, n. 7724/2022, n. 5934/2023, n. 26934/2023); 18.il ricorso deve pertanto essere respinto, con regolazione secondo soccombenza delle spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo; 19.al rigetto dell’impugnazione consegue il raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali; P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio, che liquida in € 4.500 per compensi, € 200 per esborsi, spese generali al 15%, accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quaterdel d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ri