CassazionesentenzaSezione LDecisione del 1 giugno 2023
Cassazione n. 23263/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 14467-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 112, Oggetto LAVORO STRAORDINARIO - PROVA R.G.N. 14467/2018 Cron. Rep. Ud. 01/06/2023 CC presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 265/2017 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata il 30/10/2017 R.G.N. 396/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 01/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATOCHE 1.la Corte d'Appello di Ancona, per quanto ancora qui rileva, essendo rimasta oggetto di controversia soltanto la questione del diritto dei lavoratori odierni ricorrenti al pagamento di spettanze retributive per il cd. tempo-tuta, ha confermato la sentenza di primo grado che aveva rigettato la relativa domanda, valutando tale diritto non provato nel caso concreto; 2.i lavoratori avevano richiesto la condanna del datore di lavoro al pagamento di € 900 annui (incidenti sul TFR come straordinario continuativo) a titolo di lavoro straordinario collegato a 15 minuti di operazioni di vestizione e 15 minuti di operazioni di svestizione all'inizio e alla finedel turno lavorativo, per sei giorni alla settimana, pari a 12 ore mensili per 11 mesi l'anno, somma parametrata alla tariffa oraria per lo straordinario; 3.la Corte distrettuale ha osservato che:-gli appellanti si erano lamentati della circostanza che il Tribunale avesse deciso allo stato degli atti, senza acquisire gli elementi di prova da essi richiesti; - era stata richiesta la prova testimoniale su specifici capitoli con un teste indicato essere a conoscenza dei fatti di cui ai detti capitoli, il quale, escusso in secondo grado, peraltro non aveva riferito alcunché di utile ai fini di causa; - doveva qu indi concordarsi con il primo giudice nel senso del mancato raggiungimento della prova di quanto sostenuto dai ricorrenti, non essendo in alcun modo emerso, nemmeno con la deposizione assunta in secondo grado, che, sebbene vestizione e svestizione avvenissero rispettivamente dopo la marcatura del badge in entrata e prima in uscita, i relativi tempi non venissero poi conteggiati con la retribuzione erogata a ciascun lavoratore; 4.avverso la predetta sentenza alcuni degli originari ricorrenti e appellanti, indicati in epigrafe, hanno proposto ricorso per cassazione affidato a 4 motivi, illustrati da memoria; resiste con controricorso la società; al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza; [OSCURATO:PERSONA] 1.con il primo motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 421, commi 1 e 2, e 437, comma 2, c.p.c., in relazione al motivo di cui al primo comma n. 3 e n. 5 dell’art. 360 c.p.c., per non aver consentito agli stessi di sanare l’evidente errore materiale nella indicazione dei capitoli di prova testimoniale da sottoporre ai testimoni contenuto nell’atto di appello (ma non nel ricorso introduttivo del primo grado di giudizio), e per non aver comunque ammesso d’ufficio la relativa prova; 2.con il secondo motivo, viene dedotta violazione e falsa applicazione degli artt. 2727 e 2729 c.c., in relazione al motivo di cui al primo comma,n. 3, dell’art. 360 c.p.c., per non avere la Corte di merito desunto dalla presenza di presunzioni gravi, precisi e concordanti, il fatto storico asseritamente ignoto, in quanto dalla buste paga si evinceva che i lavoratori venivano pagati per il normale orario di lavoro e non per il tempo ulteriore necessario per effettuare la vestizione e svestizione dei prescritti indumenti di lavoro; 3.con il terzo motivo, la sentenza impugnata viene censurata per violazione e falsa applicazione dell’art. 437 c.p.c. in relazione al motivo di cui al primo comma, n. 3, dell’art. 360 c.p.c., per non essere stati ammessi l’interrogatorio formale del legale rappresentante della società e per non essere stata ordinata la produzione di tutti i cartellini marca-tempo di tutti i lavoratori ricorrenti per tutto il periodo oggetto di giudizio; 4.con il quarto motivo di ricorso per cassazione, viene denunciata violazione e falsa applicazione degli artt. 2099 e 2120, comma 2, c.c., in relazione al motivo di cui al primo comma, n. 3 e n. 5, dell’art. 360 c.p.c., per non avere la Corte di Appello di Ancona riconosciuto ai ricorrenti il pagamento del lavoro straordinario corrispondente al tempo che impiegavano per il cambio tuta in entrata e in uscita, che effettuavano oltre il normale orario di lavoro e ricalcolato così il TFR spettante; 5.il ricorso è complessivamente inammissibile, con riferimento a tutti i motivi proposti, perché diretto allo svolgimento di un terzo grado di merito, con progressivo adattamento delle richieste di prova, non previsto dalla legge processuale; 6.secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, infatti, non è ammissibile, per il tramite dei motivi di ricorso per cassazione, la rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (Cass. S.U. n. 34476/2019), in contrasto con il principio secondo cui la denuncia di violazione di legge non può surrettiziamente trasformare il giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi (v. Cass. n. 15568/2020, e giurisprudenza ivi richiamata) o valutare elementi di fatto già considerati dai giudici del merito, al fine di pervenire ad un diverso apprezzamento dei medesimi (cfr. Cass. n. 20814/2018); spetta in via esclusiva algiudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessiverisultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, assegnando prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, nonché la facoltà di escludere anche attraverso un giudizio implicito la rilevanza di una prova, dovendosi ritenere, a tal proposito, che egli non sia tenuto ad esplicitare, per ogni mezzoistruttorio, le ragioni per cui lo ritenga irrilevante ovvero ad enunciare specificamente che la controversiapuò essere decisa senza necessità di ulteriori acquisizioni, ed involgendola valutazione delle emergenze probatorie, così come la scelta, tra le varie risultanze, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale deve indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive (cfr. Cass. n. 11933/2003, n. 12362/2006, n. 17097/2010, n. 13485/2014, n. 16056/2016, n. 19011/2017, n. 29404/2017, S.U. n. 34476/2019, n. 15568/2020 n. 20553/2021); 7.con specifico riguardo al primo e quarto motivo, questa Corte ha avuto modo di evidenziare che, in tema di ricorso per cassazione, è inammissibile la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi d'impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall'art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, c.p.c., non essendo consentita la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, quali quello della violazione di norme di diritto, che suppone accertati gli elementi del fatto in relazione al quale si deve decidere della violazione o falsa applicazione della norma, e del vizio di motivazione, che quegli elementi di fatto intende precisamente rimettere in discussione (Cass. n. 26874/2018, n. 19443/2011); 8.inoltre, si rileva che la Corte d'Appello ha confermato sul punto le statuizioni di primo grado, così realizzandosi ipotesi di cd. doppia conforme rilevante ai sensi degli artt. 348-ter e 360c.p.c.; il ricorrente in cassazione, per evitare l’inammissibilità del motivo di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c., deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass. n. 26774/2016; conf. Cass. n. 20994/2019; Cass. n. 8320/2021), tenendo conto che ricorre l'ipotesi di «doppiaconforme», ai sensi dell'art. 348 ter (ora art. 360, comma 4, c.p.c.) , con conseguente inammissibilità della censura di omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non solo quando la decisione di secondo grado è interamente corrispondente a quella di primo grado, ma anche quando le due statuizioni siano fondate sul medesimo iter logico- argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa, non ostandovi che il giudice di appello abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primo giudice (Cass. n. 7724/2022, n. 29715/2018); 9.con riguardo al secondo motivo, si osserva altresì che la censura di violazione della normativa in materia di presunzioni non coglie nel segno, atteso che la Corte di merito non ha utilizzato il ragionamento presuntivo (censurabile in sede di legittimità solo allorché ricorra il cd. vizio di sussunzione, ovvero quando il giudice di merito, dopo avere qualificato come gravi, precisi e concordanti gli indizi raccolti, li ritenga, però, inidonei a fornire la prova presuntiva oppure qualora, pur avendoli considerati non gravi, non precisi e non concordanti, li reputi, tuttavia, sufficienti a dimostrare il fatto controverso – cfr. Cass. n. 3541/2020, n. 5279/2020; v. anche Cass. n. 22366/2021), ma ha ritenuto non provato, in base alle prove documentali e orali raccolte nel doppio grado di merito, che il cd. tempo- tuta non venisse conteggiato con la retribuzione erogata a ciascun lavoratore, con decisione valutativa delle risultanze istruttorie complessive non sindacabile in sede di legittimità, in quanto congruamente motivata; 10.quanto alla denunciata (nel primo e terzo motivo) omessa attivazione di poteri istruttori officiosi nei due gradi di merito, deve aggiungersi che , nel rito del lavoro, l'attivazione dei poteri istruttori d'ufficio del giudice non può mai essere volta a superare gli effetti derivanti da una tardiva richiesta istruttoria delle parti o a supplire ad una carenza probatoria totale, in funzione sostitutiva degli oneri di parte, non potendo tale potere tradursi in una pura e semplice rimessione in termini o sanatoria di decadenze e preclusioni (v. Cass. n.23605/2020; cfr. anche Cass. n. 35974/2021, n. 22628/2019, nonché Cass. n.15899/2011, n. 17102/2009 sulla discrezionalità, nel rito del lavoro, dell’esercizio di poteri istruttori officiosi, come ta le sottratto al sindacato di legittimità, non diretto a sopperire alle carenze probatorie delle parti, così da porre il giudice in funzione sostitutiva degli oneri delle parti medesime); 11.si osserva infine che il quarto motivo risulta altresì caratterizzato da inammissibilità derivata, in quanto dipendente dai precedenti motivi; 12.le spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza; 13.al rigetto dell’impugnazione consegue il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto nella ricorrenza dei presupposti processuali; P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio, che liquida in € 5.000 per compensi, € 200 per esborsi, spese generali al 15%, accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte d