CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 11 maggio 2026
Cassazione n. 13741/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Perugia n. 335/2025depositata il 11/06/2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] aveva agito con ricorso, ex art. 281 decies c.p.c. e 14d. lgs. n. 150/2011, avanti alla Corte d’Appello di Perugia per ottenere laliquidazione degli onorari per l’attività professionale prestata nell’interessedi [OSCURATO:PERSONA]: il ricorrente aveva difeso il cliente in unprocedimento per equa riparazione ai sensi della legge n. 89/2001 eNumero registro generale 16113/2025Numero sezionale 574/2026Numero di raccolta generale 13741/2026Data pubblicazione 11/05/2026riteneva quanto liquidato, all’esito di quel procedimento, per le speseprocessuali a favore del suo assistito non esaustivo delle propriecompetenze.Nella contumacia di [OSCURATO:PERSONA], la Corte d’Appello diPerugia aveva infine ritenuto la propria incompetenza per territorio:essendo il cliente di [OSCURATO:PERSONA] un consumatore, il Foro territorialeinderogabile era stato individuato in quello di Roma, suo luogo diresidenza.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto regolamento necessario di competenzacontro la sentenza della Corte d’Appello di Perugia, lamentando chel’incompetenza territoriale avrebbe dovuto essere rilevata, anche sed’ufficio, secondo le modalità dell’art. 38 c.p.c., in particolare del comma 3della norma, in concreto non rispettate.[OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato.Il PG ha concluso per l’accoglimento del ricorso.Il ricorrente ha depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONEIl ricorso in esame è stato correttamente proposto nelle forme delregolamento necessario di competenza, avendo la sentenza della Corted’Appello di Perugia esaminato solo la questione della competenzaterritoriale, che è stata declinata a favore di quella, inderogabile qualeSi osserva che, in linea di principio, è corretto il rilievo secondo cuinelle controversie in cui l'avvocato chieda la condanna del cliente alpagamento degli onorari professionali, la competenza è dell'ufficiogiudiziario individuato in base al criterio del foro del consumatore, che ècriterio inderogabile da parte del professionista e prevalente su ogni altro(cfr., tra le altre, Cass. n.3241/2024; Cass. n.15699/2024; Cass.n.33439/2021; Cass. n.3241/2025).Numero registro generale 16113/2025Numero sezionale 574/2026Numero di raccolta generale 13741/2026Data pubblicazione 11/05/2026L’art. 38 c.p.c. dispone, ai primi due commi, che L'incompetenzaper materia, quella per valore e quella per territorio sono eccepite, a penadi decadenza, nella comparsa di risposta tempestivamente depositata.L'eccezione di incompetenza per territorio si ha per non proposta se noncontiene l'indicazione del giudice che la parte ritiene competente . Ilterzo comma della norma -nel testo applicabile ratione temporis- regola lamodalità di rilevazione d’ufficio dell’incompetenza nei casi ivi indicati,precisando che L'incompetenza per materia, quella per valore e quellaper territorio nei casi previsti dall'articolo 28 sono rilevate d'ufficio con ildecreto previsto dall'articolo 171-bis o, nei procedimenti ai quali non siapplica l'articolo 171-bis, non oltre la prima udienza .Ne consegue che, essendo la competenza per territorio individuata(cfr. l’art. 33, comma 2, lettera u, d.lgs. n. 206/20205, in relazione all’art.28 c.p.c.), è possibile la sua rilevazione officiosa ma è necessario chequesto avvenga secondo le modalità previste dall’art.38 c.p.c., quindientro la prima udienza (cfr., in proposito Cass. n.30836/2024, conriguardo all’applicazione del disposto della norma richiamata anche inipotesi di Foro del consumatore).Nel caso di specie, la causa, trattenuta una prima volta in decisione,era stata rimessa in istruttoria per verificare l’identità del convenuto confissazione dell’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; era stata quindi fissata nuovaudienza di rimessione al collegio per il 5.2.2025; questa udienza era statarinviata d’ufficio; si era infine svolta con trattazione scritta l’udienza del[OSCURATO:DATA_NASCITA], all’esito della quale era stata pronunciata la sentenzaimpugnata, giunta quindi non nell’ambito della prima udienza ma all’esitodi un iter articolato, svoltosi in più udienze (come emerge dagli atti ecome documenta la certificazione della Cancelleria della Corte d’Appello diPerugia, in data 24.6.2025).Numero registro generale 16113/2025Numero sezionale 574/2026Numero di raccolta generale 13741/2026Data pubblicazione 11/05/2026Anche ove si intendesse considerare irrilevante, come prospettato dalP.G. nelle sue conclusioni, la fase precedente al primo trattenimento indecisione e alla rimessione in istruttoria per chiarire l’identità delconvenuto, in considerazione del fatto che la qualifica di consumatore, conidentificazione del relativo Foro competente, presuppone necessariamentel’identificazione della parte privata convenuta in giudizio dalprofessionista, rimane insuperabile il fatto che ancora nell’ambitodell’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] fissata per chiarire l’identità del convenuto, nonera stato sollevato alcun rilievo sulla competenza con riferimento allaqualità di consumatore di [OSCURATO:PERSONA] ed era stata fissataudienza di rimessione al Collegio, poi ulteriormente differita, ancora senzanulla rilevare in punto competenza, al 28.5.2025 con assunzione dellacausa in decisione.Ne consegue che il rilievo d’ufficio dell’incompetenza territoriale dellaCorte d’Appello di Perugia, per essere [OSCURATO:PERSONA] daqualificare consumatore e per essere il Foro territoriale conseguentementeidentificabile in quello di Roma, in relazione alla sua residenza, èintervenuto tardivamente, al di fuori dei limiti imposti dall’art. 38, terzocomma, del codice di rito.Deve essere pertanto accolto il regolamento di competenza, concassazione della sentenza impugnata e individuazione come Giudicecompetente a decidere della controversia della Corte d’Appello di Perugia,avanti alla quale la causa deve essere riassunta nel termine di legge.La Corte d’Appello di Perugia provvederà altresì anche sulle speseprocessuali della presente fase processuale. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e dichiara lacompetenza a conoscere della controversia della Corte d’Appello diPerugia, avanti alla quale il giudizio deve essere riassunto nei termini dilegge.Numero registro generale 16113/2025Numero sezionale 574/2026Numero di raccolta generale 13741/2026Data pubblicazione 11/05/2026Così deciso in Roma il 10.3.2026.Il Presidente