CassazionedecretoSezione 3Decisione del 1 febbraio 2024
Cassazione n. 15699/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 28304/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]: -ricorrente - contro l’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] pec: -controricorrente – avverso la sentenza del TRIBUNALE di BERGAMO, depositata il 30/07/2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 01/02/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] IlGiudice di Pace di Grumello del Monte, definendo un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo proposto dalla sig. [OSCURATO:PERSONA] avverso un decreto che le intimava il pagamento di somma di denaro a titolo di pagamento in favore della sig. [OSCURATO:PERSONA] a titolo di onorario per prestazioni professionali svolte nella sua qualità di avvocato, considerata l’eccezione di incompetenza territoriale sollevata dall’opponente cui aveva aderito l’opposta, ritenne, in applicazione dell’art. 33, co. 2, Codice del Consumo ( secondo cui è inderogabile la competenza territoriale del luogo di residenza o domicilio elettivo del consumatore ) , di dichiar are la propria incompetenza in favore del Giudice di Pace di Bergamo, fissando il termine per la riassunzione estatuendo “Quanto alle spese la materia trattata giustifica una integrale compensazione tra le parti”; la Antonelli interpose gravame, denunziando la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per avere il giudice disposto la compensazione delle spese di lite, con una formula di mero stile, laddove a fronte della fondatezza dell’eccezione di incompetenza territoriale cui controparte aveva aderito il giudice avrebbe dovuto dichiarare la soccombenza di quest’ultima, e condannarla al pagamento delle spese di giudizio; con sentenza del 30/7/2021 il Tribunale di Bergamo ha rigettato l’appello,osservando che il giudice di primo grado la cui motivazione in ordine alle spese risulta censurabile per insufficienza argomentativa, ha errato non già (come ritiene l’odierna appellante) per aver disposto la compensazione delle spese di lite ma ha errato per il fatto stesso di essersi pronunciato sulla regolamentazione delle spese in una decisione avente quale effetto la revoca di un decreto ingiuntivo (nullo perché emesso da giudice incompetente) , condannando la Antonelli alpagamento delle spese del grado in favore della Campo; avverso la suindicata sentenza del giudice dell’appello la Antonelli propone ora ricorso per cassazione, affidato adue motivi; resistecon controricorso la Campo ; le parti hanno depositato memoriaex art. 378 c.p.c.; [OSCURATO:PERSONA] con il1° motivo la ricorrente denunzia violazione dell’art. 38, 2° commac.p.c. e dell’art. 91, 1° co mma , c.p.c. in relazione all’art. 360, co. 1 n. 3 c.p.c. Con il 2° motivo denunzia violazione o falsa applicazione dell’art.92, comma 2 c.p.c. e dell’art. 111, VI co. Cost.Si duole che il giudice del gravame si sia pronunciato con sentenza sulla competenza, riconoscendo quella del foro del consumatore, … revocando il decreto ingiuntivo ma compensando le spese al di là dei requisiti legali previsti dagli att. 91 e 92 c.p.c. e con motivazione solo apparente e di mero stile , tralasciando ogni riferimento al motivo dell’eccezione di incompetenza sollevato tempestivamente … ( foro del consumatore ) e alla sua natura inderogabile , laddove trattandosi come nella specie di ipotesi di competenza territoriale inderogabile, del tutto irrilevante è l’adesione della controparte all’eccezione, e allorquando il giudice dichiara la propria incompetenza chiudendo il processo avanti a sé è tenuto a provvedere sulle spesedel procedimento. Lamenta che il giudice dell’appello non ha fatto corretta applicazione delle norme di diritto al caso de quo, ritenendo persino che il Giudice non debba pronunciare sulle spese dell’opposizione . Si duole non essersi dal giudice dell’appello considerato che il Giudice di Pace di Grumello aveva l’obbligo di pronunciare sulle spese nella sua sentenza n. 86/19 e che la pronuncia di integrale compensazione asseritamente “per la materia trattata” non è sorretta da adeguata e sufficiente motivazione, trattandosi di “formula generica e di stile” e quindi “censurabile per insufficienza argomentativa” . I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono fondati e vanno accolti nei termini e limiti di seguito indicati. Come questa Corte ha già avuto modo di affermare, il foro del consumatore di cui all’art. 33, co. 2 lett. u) , C odice del consumo si configura alla stregua di un’ipotesi di incompetenza inderogabile da parte del “professionista” ( cfr. Cass., 8/2/2012, n. 1875; Cass., 26/9/2008, n. 24262 ), che preclude la possibilità di applicare l’art. 38, 2° co., c.p.c. ( in relazione a domanda dell’avvocato rivolta al cliente per il pagamento dei propri onorari, per l’affermazione del foro del consumatore come ipotesi di competenza inderogabile v., Cass., 13/7/2023, n. 20153; Cass., 11/11/2021, n. 33439; Cass., 30/7/2021, n. 21989; Cass., 25/1/2018, n. 1951; Cass., 20/3/2010, n. 6802; Cass., 9/6/2011, n. 12685 ). Si è al riguardo precisato che essendo tale competenza inderogabile essa è rilevabile ( anche ) d'ufficio dal giudice, tenuto ad accertare il possesso della qualità di consumatore in capo alla resistente anche in caso di inerzia della parte che aveva invocato il foro del consumatore ( v. Cass., 11/11/2021, n. 33439 ), sottolineandosi che anche in base alla giurisprudenza comunitaria spetta al giudice nazionale, investito di una controversia relativa a un contratto idoneo a rientrare nell'ambito di applicazione di tale direttiva, verificare anche d'ufficio, tenendo conto di tutte le circostanze della fattispecie e di tutti gli elementi di prova, se il contraente in questione possa essere qualificato come "consumatore" ai sensi della Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori ( v. CGUE, sentenza [OSCURATO:PERSONA], C-168/05, punto 28; CGUE 4.6.2015 C497/13; Cass. 1666/2020 in motivazione). Tale obbligo è giustificato dalla considerazione che il sistema di tutela posto in atto da tali Direttive è fondato sull'idea che il consumatore si trova in una situazione d'inferiorità rispetto al professionista, per quanto riguarda il potere nelle trattative e il grado di informazione (Cass. 28162/2019), la disciplina di tutela essendo volta a garantire il consumatore dalla unilaterale predisposizione e sostanziale imposizione del contenuto contrattuale da parte del professionista, quale possibile fonte di abuso sostanziantesi nella preclusione per il consumatore della possibilità di esplicare la propria autonomia contrattuale ( v. Cass., Cass., 20/3/2010, n. 6802, e, conformemente, da ultimo, Cass., 14/2/2024, n. 4140 ). Sotto altro profilo, si è da questa Corte affermato che l'ordinanza di accoglimento dell'eccezione d’incompetenza territoriale inderogabile ha natura decisoria, indipendentemente dalla circostanza che la controparte vi abbia aderito, cosicché il giudice erroneamente adito è tenuto a statuire sulle spese del procedimento (v. Cass. n. 17187/2019, e, conformemente Cass. n. 32003/2021; Cass., 11/11/2021, n. 33439 ). Orbene, nell’impugnata sentenza il giudice dell’appello ha invero disatteso i suindicatiprincipi. In particolare là dove ha affermato che il giudice di primo grado … ha errato non già( come ritiene l’odierna appellante ) per aver disposto la compensazione delle spese di regolamentazione delle spese di lite in una decisione avente quale effetto la revoca di un decreto ingiuntivo ( nullo poiché emesso da giudice incompetente ) ma in quanto con le parole della Corte di cassazione deve osservarsi … che “l’adesione all’eccezione di incompetenza territoriale proposta da controparte comporta, ai sensi dell’art. 38 cod. proc. civ. l’esclusione di ogni potere del giudice adito di decidere sulla competenza e conseguentemente di pronunciare sulle spese processuali relative alla fase svoltasi davanti a lui, dovendo provvedervi il giudice al quale è rimessa la causa” ( Cass. 25180/2013 ) . Ancora, là dove ha sottolineato che a tale orientamento si è conformata la giurisprudenza di merito nel ribadire che il giudice che dichiara la propria incompetenza a fronte di un’eccezione cui ha aderito la controparte non deve disporre sulle spese, questione, questa, su cui dovrà pronunciarsi invece il giudice ad quem . Dell’impugnata sentenza, assorbit i ogni altra questione e differente profilo, s’impone pertanto la cassazione in relazione, con rinvio al Tribunale di Bergamo, che in diversa composizione procederà a nuovo esame, facendo deisuindicati disattes i principi applicazione. Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione. Cassa in relazione l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Tribunale di Bergamo, in diversa composizione. Così dec