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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 26 maggio 2021

Cassazione n. 32003/2021

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eek-L.20-03 O ;',DINANZA sul ricorso 31387-2019 propos ,:o da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]; SCI', [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] e i, :r essa [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante »o tempore, quale mandataria con rappresentanza di [OSCURATO:PERSONA], quest'ultima, a propria volta, mandataria ccr rappresentanza di [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in F ,MA, [OSCURATO:PERSONA] 26, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende congiuntamnete all'avv. [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1796/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 13/03/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/05/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Roma,statuendo sull'opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto ingiuntivo notificatole dalla società [OSCURATO:SOCIETA]., dichiarò la propri:: incompetenza territoriale per essere competente il Tribunale di Catania, rimettendo al Giudice individuato come competente la liquidazir?ne delle spese e assegnando alle parti termine di tre mesi per la riassunzione del giudizio. [OSCURATO:PERSONA] propose appello con un unico motivo, deducendo che il Tribunale di Roma avrebbe dovuto condannare alle spese [OSCURATO:SOCIETA]., in quanto totalmente soccombente, anziché rimetterne la statuizione al Giudice ritenuto competente. [OSCURATO:SOCIETA]., e per la essa [OSCURATO:SOCIETA]., quale mandataria con rappresentanza di [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., a sua volta mandataria con rappresentanza di [OSCURATO:SOCIETA]., si costituì eccependo la nullità e l'inammissibilità del gravame.

La Corte di appello di Roma dichiarò l'impugnazione inammissibile, ritenendo che la pronuncia appellata, avendo statuito sulla sola competenza, dovesse essere impugnata con il regolamento di competenza. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi.

Ha resistito con controrico-so [OSCURATO:SOCIETA]. e La proposta del relator,e è stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA] Ric. 2019 n. 31387 sez.

M3 - ud. 26-05-2021 -2-

1. Con il primo motivo la ricorrente denunzia violazione e/o falsa applicazione degli art. 42 e 339 cod. proc. civ., per aver la Corte territoriale violato il principio secondo cui il regolamento necessario di competenza è l'unico rimedio esperibile laddove l'ordinanza, anche qualora essa abbia statuito sulla competenza e sulle spese, venga impugnata con riguardo alla competenza; allorquando, invece, come nel caso di specie, si impugni il solo capo sulle spese, l'ordinanza deve essere impugnata con l'appello. [OSCURATO:PERSONA], vittoriosa sulla questione della competenza, ha precisato pure di aver impugnato la sentenza del Tribunale in relazione solo alle spese, lamentando che quel giudice ne abbia demandato al giudice della riassunzione la liquidazione.

2. Con il secondo motivo è denunziata la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cod.. proc. civ.

Ad avviso della ricorrente, la Corte di appello, dichiarando inammissibile l'impugnazione, avrebbe dc vuto condannare la resistente al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio, stante la soccombenza relativa alla que5tione di competenza e non sussistendo motivo alcuno tale da giustificarne la compensazione, ex art. 92 cod. proc. civ.

3. Il primo motivo è manifestamente fondato per le ragioni appresso precisate.

La giurisprudenza di legittimità, con orientamento consolidato, afferma che l'ordinanza che accoglie l'eccezione di incompetenza territoriale inderogabile ha natura decisoria, indipendentemente dalla circostanza che la controparte vi abbia aderito, cosicché il giudice erroneamente adito è tenuto a statuire sulle spese del procedimento (Cass., ord., 26/06/2019, n. 17187; Cass., ord., 8/06/2016, n. 11764); infatti, tale decisione chiude il processo davanti a lui e il riferimento alla sentenza, cori'.enuto nell'art. 91, primo comma, cod. proc. civ., è da intendere ne senso di provvedimento che chiude il Ric. 2019 n. 31387 sez.

M3 - ud. 26-05-202( -3- processo davanti al giudic:E. che lo pronuncia (Cass., ord., 17/03/2017, n. 7010; Cass., o-d., 18/10/2011, n. 21565).

Correlativamente, è stato chiarito che il giudice innanzi al quale le parti, a seguito di dichiarazione di incompetenza, riassumano il processo deve provvedere sul:c sole spese della fase di riassunzione e non anche su quelle della fase precedentemente svoltasi innanzi al giudice incompetente, le quali ;anno liquidate da quest'ultimo (Cass., ord., 7/02/2017, n. 3122).

Orbene, qualora il giudice che si dichiari incompetente ometta di provvedere sulle spese del processo che chiude davanti a sé, il provvedimento può essere impugnato a mezzo dell'appello (in tal senso, v.

Cass., ord., 19/11/3015, n. 23727, secondo cui «i/ giudice che si dichiari incompetente hE l'obbligo di provvedere sulle spese del processo che chiude davanti é , sé, la cui omissione va impugnata con l'appello in via ordinaria, dovcridosi dichiarare inammissibile il ricorso per cassazione eventualmente proposto»; v. anche Cass., ord., 27/11/2018, n. 30610, che ha affermato che, qualora la sentenza che statuisce sulla competenza venga censurata per cassazione su tale questione dalla parte vittorios a - che non avrebbe interesse ad un riesame della stessa - unicarn^nte in relazione al capo concernente le spese di lite, l'impugnazioe esperibile non è il regolamento necessario di competenza ma, il ricorso ordinario per violazione delle norme attinenti al regolamento delle spese processuali).

Va evidenziato che la C,Drte d'appello, a sostegno della sua decisione di inammissibilità della proposta impugnazione, ha invocato la pronuncia di legittimità Cass. 7/05/2015 n. 9268 e le precedenti conformi Cass. 13/02/2006, n. 3077 e Cass. 9/09/2004, n. 18170.

Sembra opportuno, dun:(ue, svolgere alcune precisazioni al riguardo, atteso che tali pro .unce non vanno di contrario avviso all'orientamento sopra riporta : I e che appare meritevole di conferma.

Ric. 2019 n. 31387 sez.

M3 - ud. 26-05-202 -4- In particolare, si evidenzia che Cass. n. 9268/2015 cit. - che ha affermato il principio che è sLato così ufficialmente massimato: «Le pronunce che decidono soltanto sulla competenza e sulle spese, di primo o di secondo grado - ad eccezione delle sentenze del giudice di pace (art. 46 cod. proc. civ.) -, devono essere impugnate esclusivamente con il regolar, ento necessario di cui all'art. 42 cod. proc. civ., che configura il regolamento di competenza come unico mezzo di impugnazione tipicc per ottenere una diversa statuizione.

Ne consegue che, in tal (:aso, è inammissibile l'impugnazione proposta nelle forme del riccr-so ordinario per cassazione, salva la possibilità di conversione in istanza di regolamento di competenza se ne ricorrano i requisiti e lo stesso sia proposto nel termine di trenta giorni, decorrente dalla notr!,"cazione ad istanza di parte o dalla comunicazione del provvedimento ad opera della cancelleria»- ha, infatti, ritenuto inammissibile ricorso per cassazione con cui veniva censurata la statuizione sulla competenza, unitamente a quella sulle spese, contenuta in un decrEto della Corte d'appello, in quanto ha ritenuto che tale impugnaz'one dovesse essere proposta con il regolamento di competenza.

Analogamente, Cass. rì. 3077/2006 cit. ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso per cassazione con cui era stata impugnata, con specifico rifer imento alla questione di competenza, la pronuncia della Corte territorble che aveva statuito esclusivamente sulla competenza e sulle spese; e così anche Cass. n. 18170/2004 cit., la quale ha dichiarato inammissibile il motivo di ricorso proposto ex art. 360 cod. proc. civ., con cui la ricorrente aveva chiesto la verifica della competenza funzionale della Corte territoriale, poiché tale censura avrebbe dovuto proporsi attraverso il rimedio del regolamento necessario di cort petenza.

Dall'esame dei menziona,: precedenti risulta che non può dirsi sussistente alcun contrasto 1r 1 seno alla giurisprudenza di legittimità, Ric. 2019 n. 31387 sez.

M3 - ud. 26-05-202'. -5- avendo i tre precedenti appena citati riguardato ipotesi diverse (in cui il giudice aveva statuito unicamente sulla competenza e sulle spese) da quella all'esame, in cui si lamenta la sola omessa statuizione sulle spese da parte del giudice diCraratosi incompetente.

Pertanto, va rimarcato che, in base alla giurisprudenza di legittimità, laddove la parte intenda impugnare la decisione con cui il giudice ha statuito sulla competenza e regolato conseguentemente le spese, la stessa deve esperire l'impugnazione di cui all'art. 42 cod. proc. civ., a pena d'inammissibilità (e salva la possibilità di conversione del ricorso ex E rt. 360 cod. proc. civ. in ricorso per regolamento di competenza); se, invece, il giudice che ha declinato la competenza ha omesso di pronunciarsi sulle spese (come nel caso di specie), la pronuncia è impugnabile con il rimedio ordinario dell'appello, non essendo, di fatto, svolta alcuna contestazione alla statuizione in punto di competenza.

4. Quanto al secondo m:tivo, si tratta di un "non motivo" e, comunque, pur a volerlo ritent.re un vero e proprio motivo di ricorso, esso è inammissibile, atteso che, in realtà, con lo stesso si censura la regolamentazione delle spese i lon con riferimento all'esito del giudizio di secondo grado, nel qual: tale regolamentazione trova il suo fondamento, ma in relazione id d una ipotizzata e sperata cassazione della sentenza impugnata che, oltre tutto, travolgerebbe la pronuncia sulle spese (Cass., ord. n. 2E278/2020; Cass., ord. n. 11813/2018; Cass., ord., 15/11/2017, n.;.6959; Cass. 31/05/2017, n. 13716; Cass. 30/6/2015, n. 13314).

5. Conclusivamente il r)corso va accolto nei termini sopra precisati, la sentenza impugr , .1ta va cassata e la causa va rinviata, anche per le spese del presEhte giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Roma, in diversa cc mposizione.

6. Stante l'accogliment:-.0 del ricorso, va dato atto della insussistenza dei presupposti orocessuali per il versamento, da parte Ric. 2019 n. 31387 sez.

M3 - ud. 26-05-2021 -6- della ricorrente, ai sensi de l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testa introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n.

Z28, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misuq pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorsw cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese Nel presente giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Roma, in d niersa composizione.

Così deciso in Roma, nella :amera di consiglio della Sezione Sesta Civile - 3 della Corte Sup

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eek-L.20-03 O ;',DINANZA sul ricorso 31387-2019 propos ,:o da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]; SCI', [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] e i, :r essa [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante »o tempore, quale mandataria con rappresentanza di [OSCURATO:PERSONA], quest'ultima, a propria volta, mandataria ccr rappresentanza di [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in F ,MA, [OSCURATO:PERSONA] 26, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende congiuntamnete all'avv. [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1796/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 13/03/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/05/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Roma,statuendo sull'opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto ingiuntivo notificatole dalla società [OSCURATO:SOCIETA]., dichiarò la propri:: incompetenza territoriale per essere competente il Tribunale di Catania, rimettendo al Giudice individuato come competente la liquidazir?ne delle spese e assegnando alle parti termine di tre mesi per la riassunzione del giudizio. [OSCURATO:PERSONA] propose appello con un unico motivo, deducendo che il Tribunale di Roma avrebbe dovuto condannare alle spese [OSCURATO:SOCIETA]., in quanto totalmente soccombente, anziché rimetterne la statuizione al Giudice ritenuto competente. [OSCURATO:SOCIETA]., e per la essa [OSCURATO:SOCIETA]., quale mandataria con rappresentanza di [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., a sua volta mandataria con rappresentanza di [OSCURATO:SOCIETA]., si costituì eccependo la nullità e l'inammissibilità del gravame. La Corte di appello di Roma dichiarò l'impugnazione inammissibile, ritenendo che la pronuncia appellata, avendo statuito sulla sola competenza, dovesse essere impugnata con il regolamento di competenza. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi. Ha resistito con controrico-so [OSCURATO:SOCIETA]. e La proposta del relator,e è stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA] Ric. 2019 n. 31387 sez. M3 - ud. 26-05-2021 -2- 1. Con il primo motivo la ricorrente denunzia violazione e/o falsa applicazione degli art. 42 e 339 cod. proc. civ., per aver la Corte territoriale violato il principio secondo cui il regolamento necessario di competenza è l'unico rimedio esperibile laddove l'ordinanza, anche qualora essa abbia statuito sulla competenza e sulle spese, venga impugnata con riguardo alla competenza; allorquando, invece, come nel caso di specie, si impugni il solo capo sulle spese, l'ordinanza deve essere impugnata con l'appello. [OSCURATO:PERSONA], vittoriosa sulla questione della competenza, ha precisato pure di aver impugnato la sentenza del Tribunale in relazione solo alle spese, lamentando che quel giudice ne abbia demandato al giudice della riassunzione la liquidazione. 2. Con il secondo motivo è denunziata la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cod.. proc. civ. Ad avviso della ricorrente, la Corte di appello, dichiarando inammissibile l'impugnazione, avrebbe dc vuto condannare la resistente al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio, stante la soccombenza relativa alla que5tione di competenza e non sussistendo motivo alcuno tale da giustificarne la compensazione, ex art. 92 cod. proc. civ. 3. Il primo motivo è manifestamente fondato per le ragioni appresso precisate. La giurisprudenza di legittimità, con orientamento consolidato, afferma che l'ordinanza che accoglie l'eccezione di incompetenza territoriale inderogabile ha natura decisoria, indipendentemente dalla circostanza che la controparte vi abbia aderito, cosicché il giudice erroneamente adito è tenuto a statuire sulle spese del procedimento (Cass., ord., 26/06/2019, n. 17187; Cass., ord., 8/06/2016, n. 11764); infatti, tale decisione chiude il processo davanti a lui e il riferimento alla sentenza, cori'.enuto nell'art. 91, primo comma, cod. proc. civ., è da intendere ne senso di provvedimento che chiude il Ric. 2019 n. 31387 sez. M3 - ud. 26-05-202( -3- processo davanti al giudic:E. che lo pronuncia (Cass., ord., 17/03/2017, n. 7010; Cass., o-d., 18/10/2011, n. 21565). Correlativamente, è stato chiarito che il giudice innanzi al quale le parti, a seguito di dichiarazione di incompetenza, riassumano il processo deve provvedere sul:c sole spese della fase di riassunzione e non anche su quelle della fase precedentemente svoltasi innanzi al giudice incompetente, le quali ;anno liquidate da quest'ultimo (Cass., ord., 7/02/2017, n. 3122). Orbene, qualora il giudice che si dichiari incompetente ometta di provvedere sulle spese del processo che chiude davanti a sé, il provvedimento può essere impugnato a mezzo dell'appello (in tal senso, v. Cass., ord., 19/11/3015, n. 23727, secondo cui «i/ giudice che si dichiari incompetente hE l'obbligo di provvedere sulle spese del processo che chiude davanti é , sé, la cui omissione va impugnata con l'appello in via ordinaria, dovcridosi dichiarare inammissibile il ricorso per cassazione eventualmente proposto»; v. anche Cass., ord., 27/11/2018, n. 30610, che ha affermato che, qualora la sentenza che statuisce sulla competenza venga censurata per cassazione su tale questione dalla parte vittorios a - che non avrebbe interesse ad un riesame della stessa - unicarn^nte in relazione al capo concernente le spese di lite, l'impugnazioe esperibile non è il regolamento necessario di competenza ma, il ricorso ordinario per violazione delle norme attinenti al regolamento delle spese processuali). Va evidenziato che la C,Drte d'appello, a sostegno della sua decisione di inammissibilità della proposta impugnazione, ha invocato la pronuncia di legittimità Cass. 7/05/2015 n. 9268 e le precedenti conformi Cass. 13/02/2006, n. 3077 e Cass. 9/09/2004, n. 18170. Sembra opportuno, dun:(ue, svolgere alcune precisazioni al riguardo, atteso che tali pro .unce non vanno di contrario avviso all'orientamento sopra riporta : I e che appare meritevole di conferma. Ric. 2019 n. 31387 sez. M3 - ud. 26-05-202 -4- In particolare, si evidenzia che Cass. n. 9268/2015 cit. - che ha affermato il principio che è sLato così ufficialmente massimato: «Le pronunce che decidono soltanto sulla competenza e sulle spese, di primo o di secondo grado - ad eccezione delle sentenze del giudice di pace (art. 46 cod. proc. civ.) -, devono essere impugnate esclusivamente con il regolar, ento necessario di cui all'art. 42 cod. proc. civ., che configura il regolamento di competenza come unico mezzo di impugnazione tipicc per ottenere una diversa statuizione. Ne consegue che, in tal (:aso, è inammissibile l'impugnazione proposta nelle forme del riccr-so ordinario per cassazione, salva la possibilità di conversione in istanza di regolamento di competenza se ne ricorrano i requisiti e lo stesso sia proposto nel termine di trenta giorni, decorrente dalla notr!,"cazione ad istanza di parte o dalla comunicazione del provvedimento ad opera della cancelleria»- ha, infatti, ritenuto inammissibile ricorso per cassazione con cui veniva censurata la statuizione sulla competenza, unitamente a quella sulle spese, contenuta in un decrEto della Corte d'appello, in quanto ha ritenuto che tale impugnaz'one dovesse essere proposta con il regolamento di competenza. Analogamente, Cass. rì. 3077/2006 cit. ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso per cassazione con cui era stata impugnata, con specifico rifer imento alla questione di competenza, la pronuncia della Corte territorble che aveva statuito esclusivamente sulla competenza e sulle spese; e così anche Cass. n. 18170/2004 cit., la quale ha dichiarato inammissibile il motivo di ricorso proposto ex art. 360 cod. proc. civ., con cui la ricorrente aveva chiesto la verifica della competenza funzionale della Corte territoriale, poiché tale censura avrebbe dovuto proporsi attraverso il rimedio del regolamento necessario di cort petenza. Dall'esame dei menziona,: precedenti risulta che non può dirsi sussistente alcun contrasto 1r 1 seno alla giurisprudenza di legittimità, Ric. 2019 n. 31387 sez. M3 - ud. 26-05-202'. -5- avendo i tre precedenti appena citati riguardato ipotesi diverse (in cui il giudice aveva statuito unicamente sulla competenza e sulle spese) da quella all'esame, in cui si lamenta la sola omessa statuizione sulle spese da parte del giudice diCraratosi incompetente. Pertanto, va rimarcato che, in base alla giurisprudenza di legittimità, laddove la parte intenda impugnare la decisione con cui il giudice ha statuito sulla competenza e regolato conseguentemente le spese, la stessa deve esperire l'impugnazione di cui all'art. 42 cod. proc. civ., a pena d'inammissibilità (e salva la possibilità di conversione del ricorso ex E rt. 360 cod. proc. civ. in ricorso per regolamento di competenza); se, invece, il giudice che ha declinato la competenza ha omesso di pronunciarsi sulle spese (come nel caso di specie), la pronuncia è impugnabile con il rimedio ordinario dell'appello, non essendo, di fatto, svolta alcuna contestazione alla statuizione in punto di competenza. 4. Quanto al secondo m:tivo, si tratta di un "non motivo" e, comunque, pur a volerlo ritent.re un vero e proprio motivo di ricorso, esso è inammissibile, atteso che, in realtà, con lo stesso si censura la regolamentazione delle spese i lon con riferimento all'esito del giudizio di secondo grado, nel qual: tale regolamentazione trova il suo fondamento, ma in relazione id d una ipotizzata e sperata cassazione della sentenza impugnata che, oltre tutto, travolgerebbe la pronuncia sulle spese (Cass., ord. n. 2E278/2020; Cass., ord. n. 11813/2018; Cass., ord., 15/11/2017, n.;.6959; Cass. 31/05/2017, n. 13716; Cass. 30/6/2015, n. 13314). 5. Conclusivamente il r)corso va accolto nei termini sopra precisati, la sentenza impugr , .1ta va cassata e la causa va rinviata, anche per le spese del presEhte giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Roma, in diversa cc mposizione. 6. Stante l'accogliment:-.0 del ricorso, va dato atto della insussistenza dei presupposti orocessuali per il versamento, da parte Ric. 2019 n. 31387 sez. M3 - ud. 26-05-2021 -6- della ricorrente, ai sensi de l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testa introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. Z28, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misuq pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorsw cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese Nel presente giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Roma, in d niersa composizione. Così deciso in Roma, nella :amera di consiglio della Sezione Sesta Civile - 3 della Corte Sup
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