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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 1 giugno 2026

Cassazione n. 17158/2026

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do e [OSCURATO:PERSONA]contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA].-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 1286/2021depositata il 23/04/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 30268/2021Numero sezionale 1614/2026Numero di raccolta generale 17158/2026Data pubblicazione 01/06/2026Con sentenza in data 23.4.2021 la Corte d’Appello di Milano rigettaval’appello interposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenzapronunciata dal Tribunale di Varese all’esito di un giudizio di opposizione adecreto ingiuntivo richiesto da [OSCURATO:PERSONA] per la restituzione deldeposito cauzionale al termine di un rapporto locatizio e con la quale erastata dichiarata l’incompetenza territoriale del giudice adito a favore delTribunale di Como; il tribunale aveva altresì dichiarato, per l’effetto, lanullità del decreto ingiuntivo emesso ed aveva compensato le spese di lite.Con l’atto di appello Imerti deduceva, per quanto di interesse in questasede, che erroneamente erano state compensate le spese di lite poichéesso opponente aveva eccepito che la competenza territoriale dovevaritenersi inderogabile in materia di controversie locatizie e l’adesione erastata, peraltro, accompagnata dalla difesa nel merito e la prospettazionedi questioni giuridiche connesse.Parte appellata aveva chiesto la conferma della statuizione rilevando,invece, la tardività dell’appello.La corte territoriale, ritenuto che l’appello potesse considerarsi tempestivoe che sussistessero i presupposti per la compensazione delle spese di lite,rigettava l’impugnazione.Avverso tale pronuncia [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorsoarticolato in due motivi.[OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.depositato memoria ex art.378 c.p.c..RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 30268/2021Numero sezionale 1614/2026Numero di raccolta generale 17158/2026Data pubblicazione 01/06/2026Con il primo motivo il ricorrente censura la sentenza impugnata per«nullità della sentenza ex art. 360 co. 1 n. 3) c.p.c. per violazione e falsaapplicazione degli artt. 21 e 447 bis cod. proc. civ. per aver la corteterritoriale, giusta il tenore della motivazione resa a rigetto dell’appello,proposto soltanto in punto di compensazione delle spese del giudizio diopposizione a decreto ingiuntivo, implicitamente ritenuto di naturaderogabile anziché inderogabile la competenza territoriale del giudice delmonitorio e per questa via fatto cattiva applicazione degli artt. 38, 91 e 92c.p.c.».Ritiene che la Corte d’Appello di Milano, nelle proprie argomentazioni, nelrespingere l’appello in punto di sostenuta illegittimità della compensazionedelle spese del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, haimplicitamente ritenuto che, nella vicenda sottoposta al suo esame,contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, la competenzaterritoriale del giudice del monitorio - davanti al quale era stata propostadal conduttore domanda di restituzione del deposito cauzionale versato allocatore per intervenuta cessazione del rapporto di locazione - abbianatura derogabile e non già inderogabile.Il motivo è infondato.Nel passaggio della motivazione riprodotto dal ricorrente non si legge,neppur implicitamente, la conclusione che in questa sede si vuoleQuesti, infatti, si è limitato ad affermare che l’adesione all’eccezione diincompetenza territoriale preclude al giudice una valutazione autonomasulla competenza.Neppure nelle ulteriori argomentazioni svolte dalla corte territoriale siafferma mai che la competenza territoriale per la decisione dellaNumero registro generale 30268/2021Numero sezionale 1614/2026Numero di raccolta generale 17158/2026Data pubblicazione 01/06/2026controversia è derogabile e, infatti, neppure il ricorrente individua una talestatuizione.Con il secondo motivo il ricorrente deduce la «nullità della sentenza ex art.360 co. 1 n. 3) c.p.c. per violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92c.p.c. in correlazione all’art. 38 co. 2 c.p.c. e agli artt. 21 e 447 bis c.p.c.,per aver ritenuto la Corte territoriale che la pronuncia del giudicedell’opposizione di incompetenza per territorio inderogabile del giudice delmonitorio, dalla quale consegue anche la revoca del decreto ingiuntivoopposto, non dia luogo alla soccombenza della parte (resistente/opposta)contro la quale l’eccezione di incompetenza è fatta valere, se la dettaparte non contesta l’eccezione, ma vi aderisce, con la conseguenza chenon vi può essere condanna della stessa alle spese del giudizio diopposizione».Evidenzia che, anche laddove si ritenga che la corte territoriale ha ritenutoinderogabile la competenza a decidere nella controversia dedotta, essa haerrato laddove ha statuito che, avendo il procuratore dell’oppostoimmediatamente aderito all’eccezione di incompetenza sollevata da partericorrente/opponente, non vi è stata soccombenza e perciò non potevadarsi luogo alla condanna alle spese del giudizio.Il motivo è inammissibile.Il motivo sollecita la verifica del potere del giudice di primo grado diemettere una pronuncia, di qualsivoglia contenuto, sulle spese di giudizionell’ipotesi di adesione all’eccezione di incompetenza territorialeinderogabile.Il giudice del gravame ha infatti rilevato che “La pronuncia di condanna alrimborso delle spese comporta l'individuazione di una ‘parte soccombente’tenuta ‘al rimborso delle spese a favore dell'altra parte’; in tal caso ilgiudice ‘ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa’.

LaNumero registro generale 30268/2021Numero sezionale 1614/2026Numero di raccolta generale 17158/2026Data pubblicazione 01/06/2026pronuncia sulle spese resta dunque legata alla soccombenza di una delleparti, ipotizzabile solo in caso di contestazione sul giudice competente.Nella specie il procuratore dell'opposto ha immediatamente aderitoall'eccezione di incompetenza da parte ricorrente/opponente, dandoneespressamente atto sia nella memoria di costituzione e risposta …”.La corte territoriale, richiamando l’orientamento consolidato di questaCorte, ha poi proseguito affermando che “L'adesione all'eccezione diincompetenza territoriale proposta da controparte esclude, stante ildisposto dell'art. 38 c.p.c., il potere del giudice adito di emettere unavalutazione autonoma sulla competenza; non essendo individuabile lasoccombenza di una parte rispetto all'altra è escluso il potere del giudicedi pronunciare sulle spese processuali relative alla fase svoltasi davanti alui, dovendo a ciò provvedere il giudice al quale è rimessa la causa, che,essendo competente a decidere nel merito, individua la partesoccombente, provvedendo conseguentemente alla statuizione sullespese.”Il giudice del gravame ha tuttavia concluso nel senso di ritenere‘condivisibile la motivazione data dal primo giudice in ordine allacompensazione delle spese’, allorché ha dichiarato la competenza adecidere in favore del Tribunale di Como e dichiarato la nullità del decretoingiuntivo.Con la predetta motivazione, dunque, si è implicitamente ritenuto che ilgiudice di prime cure non potesse decidere in merito alle spese dellacontroversia sottesa alla pronuncia del decreto ingiuntivo edeventualmente riassunta innanzi al Tribunale di Como, ma potesse invecestatuire sulle spese relative alla pronuncia di declaratoria di nullità deldecreto ingiuntivo emesso.Poiché infatti il giudizio trasmigrato ha determinato la revoca del decretoingiuntivo emesso ed è continuato in merito al diverso accertamentoNumero registro generale 30268/2021Numero sezionale 1614/2026Numero di raccolta generale 17158/2026Data pubblicazione 01/06/2026dell’esistenza del credito vantato dall’originario opposto, nonostante lapremessa argomentazione in merito all’applicazione dell’art.38 c.p.c., si èritenuta comunque necessaria una statuizione in merito alle spese dellafase sommaria.Si osserva allora che la controversia riguarda una causa locatizia poiché ladomanda del conduttore era rivolta alla restituzione del depositocauzionale versato al locatore.La domanda di restituzione, dunque, trovava e trova la sua fonte nelrapporto di locazione con conseguente soggezione alla disciplina di cuiall’art.447 bis c.p.c. (Cass. n.28041/2019).Ciò posto, questa Corte ha rilevato che “il criterio di radicamento dellacompetenza territoriale del giudice al locus rei sitae sancito dall’art. 21cod. proc. civ. ha natura cogente ed inderogabile, con la conseguenteinvalidità (rilevabile anche ex officio in sede di regolamento dicompetenza) di una eventuale clausola difforme inserita nel regolamentonegoziale (così, da ultimo, Cass. 24/06/2020, n. 12404; Cass.16/10/2014, n. 21908) e con la conseguente irrilevanza di un’adesione diuna parte all’eccezione di incompetenza territoriale ex adverso sollevata,potendo incidere gli accordi tra le parti unicamente sui criteri dicompetenza per territorio derogabile (Cass. n. 15017/2022, Cass.n.25138/2024, Cass. n.12404/2020).In forza di tale premessa deve conseguentemente rilevarsi che l'ordinanzache accoglie l'eccezione di incompetenza territoriale inderogabile hasempre natura decisoria, indipendentemente dalla circostanza che lacontroparte vi abbia aderito (Cass. n.17187/2019, Cass. n.32003/2021).Correttamente, dunque, il giudice di prime cure non si è limitato adindividuare la competenza del Tribunale di Como sulla basedell’indicazione di parte opponente e dell’adesione di parte opposta, ma haNumero registro generale 30268/2021Numero sezionale 1614/2026Numero di raccolta generale 17158/2026Data pubblicazione 01/06/2026deciso in merito alla competenza stessa ritenendo applicabile il disposto dicui all’art.21 c.p.c. ed affermando altresì l’inderogabilità del foroindividuato dalla norma citata.Ed allora il giudice adito, dovendo decidere in merito alla competenzaterritoriale inderogabile, era tenuto a statuire sulle spese delprocedimento, come deciso (Cass. n. 15699/2024, Cass. n. 1848/2022,Cass. n. 17187/2019, Cass. n.11764/2016).Tale conclusione vale sia per quanto attiene al giudizio introdotto concitazione, sia, e tanto più, per quanto riguarda il giudizio introdotto conopposizione a decreto ingiuntivo ed al quale segue, come nella specie, unaeventuale successiva riassunzione del solo giudizio relativo alla domandadi merito allorché sia intervenuta la revoca del decreto ingiuntivo emesso.L‘argomentazione svolta dalla corte territoriale risulta dunque sganciatadall’esatta applicazione dei principi che precedono e deve pertanto esserecorretta nel senso sopra indicato.Essa, tuttavia, conclude nel senso della condivisibilità della compensazionedelle spese operata dal giudice di prime cure.E sul punto la corte territoriale ha correttamente svolto una valutazionediscrezionale della sussistenza di giustificati motivi atti a consentire lacompensazione delle spese richiamando, implicitamente, l’adesioneimmediata da parte attrice all’indicazione della competenza territorialefornita da parte della convenuta.Il ricorso deve dunque essere rigettato.In considerazione della correzione della sola motivazione della decisione enon delle relative statuizioni sussistono giusti motivi per compensare lespese del presente giudizio di cassazione.

P.Q.MNumero registro generale 30268/2021Numero sezionale 1614/2026Numero di raccolta generale 17158/2026Data pubblicazione 01/06/2026La Corte rigetta il ricorso.Compensa le spese del giudizio di cassazione.Sussistono i presupposti per il versamento ex art.13 c.1.quater d.p.r.115/2002 da parte della medesima ricorrente di un ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma delcomma 1 bis dello stesso art.13, se dovuto.Così deciso in Roma il 5.5.2026 nella Camera di Consiglio della TerzaSezione Civile.Il PresidenteDott. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
do e [OSCURATO:PERSONA]contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA].-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 1286/2021depositata il 23/04/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 30268/2021Numero sezionale 1614/2026Numero di raccolta generale 17158/2026Data pubblicazione 01/06/2026Con sentenza in data 23.4.2021 la Corte d’Appello di Milano rigettaval’appello interposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenzapronunciata dal Tribunale di Varese all’esito di un giudizio di opposizione adecreto ingiuntivo richiesto da [OSCURATO:PERSONA] per la restituzione deldeposito cauzionale al termine di un rapporto locatizio e con la quale erastata dichiarata l’incompetenza territoriale del giudice adito a favore delTribunale di Como; il tribunale aveva altresì dichiarato, per l’effetto, lanullità del decreto ingiuntivo emesso ed aveva compensato le spese di lite.Con l’atto di appello Imerti deduceva, per quanto di interesse in questasede, che erroneamente erano state compensate le spese di lite poichéesso opponente aveva eccepito che la competenza territoriale dovevaritenersi inderogabile in materia di controversie locatizie e l’adesione erastata, peraltro, accompagnata dalla difesa nel merito e la prospettazionedi questioni giuridiche connesse.Parte appellata aveva chiesto la conferma della statuizione rilevando,invece, la tardività dell’appello.La corte territoriale, ritenuto che l’appello potesse considerarsi tempestivoe che sussistessero i presupposti per la compensazione delle spese di lite,rigettava l’impugnazione.Avverso tale pronuncia [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorsoarticolato in due motivi.[OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.depositato memoria ex art.378 c.p.c..RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 30268/2021Numero sezionale 1614/2026Numero di raccolta generale 17158/2026Data pubblicazione 01/06/2026Con il primo motivo il ricorrente censura la sentenza impugnata per«nullità della sentenza ex art. 360 co. 1 n. 3) c.p.c. per violazione e falsaapplicazione degli artt. 21 e 447 bis cod. proc. civ. per aver la corteterritoriale, giusta il tenore della motivazione resa a rigetto dell’appello,proposto soltanto in punto di compensazione delle spese del giudizio diopposizione a decreto ingiuntivo, implicitamente ritenuto di naturaderogabile anziché inderogabile la competenza territoriale del giudice delmonitorio e per questa via fatto cattiva applicazione degli artt. 38, 91 e 92c.p.c.».Ritiene che la Corte d’Appello di Milano, nelle proprie argomentazioni, nelrespingere l’appello in punto di sostenuta illegittimità della compensazionedelle spese del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, haimplicitamente ritenuto che, nella vicenda sottoposta al suo esame,contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, la competenzaterritoriale del giudice del monitorio - davanti al quale era stata propostadal conduttore domanda di restituzione del deposito cauzionale versato allocatore per intervenuta cessazione del rapporto di locazione - abbianatura derogabile e non già inderogabile.Il motivo è infondato.Nel passaggio della motivazione riprodotto dal ricorrente non si legge,neppur implicitamente, la conclusione che in questa sede si vuoleQuesti, infatti, si è limitato ad affermare che l’adesione all’eccezione diincompetenza territoriale preclude al giudice una valutazione autonomasulla competenza.Neppure nelle ulteriori argomentazioni svolte dalla corte territoriale siafferma mai che la competenza territoriale per la decisione dellaNumero registro generale 30268/2021Numero sezionale 1614/2026Numero di raccolta generale 17158/2026Data pubblicazione 01/06/2026controversia è derogabile e, infatti, neppure il ricorrente individua una talestatuizione.Con il secondo motivo il ricorrente deduce la «nullità della sentenza ex art.360 co. 1 n. 3) c.p.c. per violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92c.p.c. in correlazione all’art. 38 co. 2 c.p.c. e agli artt. 21 e 447 bis c.p.c.,per aver ritenuto la Corte territoriale che la pronuncia del giudicedell’opposizione di incompetenza per territorio inderogabile del giudice delmonitorio, dalla quale consegue anche la revoca del decreto ingiuntivoopposto, non dia luogo alla soccombenza della parte (resistente/opposta)contro la quale l’eccezione di incompetenza è fatta valere, se la dettaparte non contesta l’eccezione, ma vi aderisce, con la conseguenza chenon vi può essere condanna della stessa alle spese del giudizio diopposizione».Evidenzia che, anche laddove si ritenga che la corte territoriale ha ritenutoinderogabile la competenza a decidere nella controversia dedotta, essa haerrato laddove ha statuito che, avendo il procuratore dell’oppostoimmediatamente aderito all’eccezione di incompetenza sollevata da partericorrente/opponente, non vi è stata soccombenza e perciò non potevadarsi luogo alla condanna alle spese del giudizio.Il motivo è inammissibile.Il motivo sollecita la verifica del potere del giudice di primo grado diemettere una pronuncia, di qualsivoglia contenuto, sulle spese di giudizionell’ipotesi di adesione all’eccezione di incompetenza territorialeinderogabile.Il giudice del gravame ha infatti rilevato che “La pronuncia di condanna alrimborso delle spese comporta l'individuazione di una ‘parte soccombente’tenuta ‘al rimborso delle spese a favore dell'altra parte’; in tal caso ilgiudice ‘ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa’. LaNumero registro generale 30268/2021Numero sezionale 1614/2026Numero di raccolta generale 17158/2026Data pubblicazione 01/06/2026pronuncia sulle spese resta dunque legata alla soccombenza di una delleparti, ipotizzabile solo in caso di contestazione sul giudice competente.Nella specie il procuratore dell'opposto ha immediatamente aderitoall'eccezione di incompetenza da parte ricorrente/opponente, dandoneespressamente atto sia nella memoria di costituzione e risposta …”.La corte territoriale, richiamando l’orientamento consolidato di questaCorte, ha poi proseguito affermando che “L'adesione all'eccezione diincompetenza territoriale proposta da controparte esclude, stante ildisposto dell'art. 38 c.p.c., il potere del giudice adito di emettere unavalutazione autonoma sulla competenza; non essendo individuabile lasoccombenza di una parte rispetto all'altra è escluso il potere del giudicedi pronunciare sulle spese processuali relative alla fase svoltasi davanti alui, dovendo a ciò provvedere il giudice al quale è rimessa la causa, che,essendo competente a decidere nel merito, individua la partesoccombente, provvedendo conseguentemente alla statuizione sullespese.”Il giudice del gravame ha tuttavia concluso nel senso di ritenere‘condivisibile la motivazione data dal primo giudice in ordine allacompensazione delle spese’, allorché ha dichiarato la competenza adecidere in favore del Tribunale di Como e dichiarato la nullità del decretoingiuntivo.Con la predetta motivazione, dunque, si è implicitamente ritenuto che ilgiudice di prime cure non potesse decidere in merito alle spese dellacontroversia sottesa alla pronuncia del decreto ingiuntivo edeventualmente riassunta innanzi al Tribunale di Como, ma potesse invecestatuire sulle spese relative alla pronuncia di declaratoria di nullità deldecreto ingiuntivo emesso.Poiché infatti il giudizio trasmigrato ha determinato la revoca del decretoingiuntivo emesso ed è continuato in merito al diverso accertamentoNumero registro generale 30268/2021Numero sezionale 1614/2026Numero di raccolta generale 17158/2026Data pubblicazione 01/06/2026dell’esistenza del credito vantato dall’originario opposto, nonostante lapremessa argomentazione in merito all’applicazione dell’art.38 c.p.c., si èritenuta comunque necessaria una statuizione in merito alle spese dellafase sommaria.Si osserva allora che la controversia riguarda una causa locatizia poiché ladomanda del conduttore era rivolta alla restituzione del depositocauzionale versato al locatore.La domanda di restituzione, dunque, trovava e trova la sua fonte nelrapporto di locazione con conseguente soggezione alla disciplina di cuiall’art.447 bis c.p.c. (Cass. n.28041/2019).Ciò posto, questa Corte ha rilevato che “il criterio di radicamento dellacompetenza territoriale del giudice al locus rei sitae sancito dall’art. 21cod. proc. civ. ha natura cogente ed inderogabile, con la conseguenteinvalidità (rilevabile anche ex officio in sede di regolamento dicompetenza) di una eventuale clausola difforme inserita nel regolamentonegoziale (così, da ultimo, Cass. 24/06/2020, n. 12404; Cass.16/10/2014, n. 21908) e con la conseguente irrilevanza di un’adesione diuna parte all’eccezione di incompetenza territoriale ex adverso sollevata,potendo incidere gli accordi tra le parti unicamente sui criteri dicompetenza per territorio derogabile (Cass. n. 15017/2022, Cass.n.25138/2024, Cass. n.12404/2020).In forza di tale premessa deve conseguentemente rilevarsi che l'ordinanzache accoglie l'eccezione di incompetenza territoriale inderogabile hasempre natura decisoria, indipendentemente dalla circostanza che lacontroparte vi abbia aderito (Cass. n.17187/2019, Cass. n.32003/2021).Correttamente, dunque, il giudice di prime cure non si è limitato adindividuare la competenza del Tribunale di Como sulla basedell’indicazione di parte opponente e dell’adesione di parte opposta, ma haNumero registro generale 30268/2021Numero sezionale 1614/2026Numero di raccolta generale 17158/2026Data pubblicazione 01/06/2026deciso in merito alla competenza stessa ritenendo applicabile il disposto dicui all’art.21 c.p.c. ed affermando altresì l’inderogabilità del foroindividuato dalla norma citata.Ed allora il giudice adito, dovendo decidere in merito alla competenzaterritoriale inderogabile, era tenuto a statuire sulle spese delprocedimento, come deciso (Cass. n. 15699/2024, Cass. n. 1848/2022,Cass. n. 17187/2019, Cass. n.11764/2016).Tale conclusione vale sia per quanto attiene al giudizio introdotto concitazione, sia, e tanto più, per quanto riguarda il giudizio introdotto conopposizione a decreto ingiuntivo ed al quale segue, come nella specie, unaeventuale successiva riassunzione del solo giudizio relativo alla domandadi merito allorché sia intervenuta la revoca del decreto ingiuntivo emesso.L‘argomentazione svolta dalla corte territoriale risulta dunque sganciatadall’esatta applicazione dei principi che precedono e deve pertanto esserecorretta nel senso sopra indicato.Essa, tuttavia, conclude nel senso della condivisibilità della compensazionedelle spese operata dal giudice di prime cure.E sul punto la corte territoriale ha correttamente svolto una valutazionediscrezionale della sussistenza di giustificati motivi atti a consentire lacompensazione delle spese richiamando, implicitamente, l’adesioneimmediata da parte attrice all’indicazione della competenza territorialefornita da parte della convenuta.Il ricorso deve dunque essere rigettato.In considerazione della correzione della sola motivazione della decisione enon delle relative statuizioni sussistono giusti motivi per compensare lespese del presente giudizio di cassazione. P.Q.MNumero registro generale 30268/2021Numero sezionale 1614/2026Numero di raccolta generale 17158/2026Data pubblicazione 01/06/2026La Corte rigetta il ricorso.Compensa le spese del giudizio di cassazione.Sussistono i presupposti per il versamento ex art.13 c.1.quater d.p.r.115/2002 da parte della medesima ricorrente di un ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma delcomma 1 bis dello stesso art.13, se dovuto.Così deciso in Roma il 5.5.2026 nella Camera di Consiglio della TerzaSezione Civile.Il PresidenteDott. [OSCURATO:PERSONA]