CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 23 marzo 2023
Cassazione n. 37236/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 15-01-2024 della Corte di appello di Messin a; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'iriammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 15 gennaio 2024, la Corte di appe lo di Messina confermava la decisione del 23 marzo 2023, con cui il Tribunale di B rcellona Pozzo di Gotto aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di ann 1, mesi 4 di reclusione ed euro 520 di multa, in quanto ritenuto colpevole dei eati di cui agli art. 256, comma 1, lett. a) e 256 bis del d. Igs. n. 152 del 2006 (capo A) e 674 cod. pen. (capo B), reati a lui contestati per avere realizzato, in ancanza della prescritta autorizzazione, l'attività di raccolta e smaltimento, media te bruciatura, di rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi, costituiti da material vario, tra cui legno, plastica e pneumatici per camion, in tal modo provocando l'emissione di una fitta coltre di fumo che causava molestia alle persone; fatti acc rtati in Tripi il 1° marzo 2021. All'imputato era stato altresì imposto, ai sensi dell' rt. 256 bis del d. Igs. n. 152 del 2006, l'obbligo di provvedere al ripristino dello s ato dei luoghi e al pagamento delle spese di bonifica, attività queste al cui svolg mento veniva subordinata la riconosciuta sospensione condizionale della pena. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello peloritana, CalderLme, tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione, sollevato due mòtivi. Con il primo, la difesa ha censurato la conferma del giudizio di colpevolezza dell'imputato rispetto al reato di cui al capo A), osservando che la Coi -te territoriale, pur a fronte dello specifico rilievo difensivo, ha omesso di con iderare che i Carabinieri hanno identificato Calderone solo una volta, peraltro in n terreno che non è di sua proprietà, non potendo da ciò desumersi la prova che egli svolgesse concretamente e personalmente l'attività di raccolta dei materiali d scarto. Doveva quindi essere riconosciuta l'assoluta occasionalità della condotta, avente portata esimente ai fini dell'art. 256, comma 1, del Testo unico arnbientale, non avendo i giudici di merito accertato se vi fosse o meno un veico o usato per il trasporto, non tenendo altresì conto dell'unicità del trasporto, de la qualifica di soggetto privato, dell'eventuale effettuazione di operazioni prelimin ri al trasporto al fine di escludere un eventuale abbandono del rifiuto occasionale del fatto che l'area non era interamente recintata e si trovava su una strada int rpoderale. Il secondo motivo è dedicato alla conferma della statuizione sul a sospensione condizionale della pena, che è stata subordinata all'esecuzione d gli obblighi di ripristino e di bonifica, sebbene l'imputato non risulti proprieta io del fondo, appartenente, come risulta dalla documentazione acquisita, a Giuse pe Calderone, padre del ricorrente, e ciò senza considerare che non vi sarebbe alcun danno da riparare, posto che l'incendio è divampato in una zona di campag a lontana dal centro abitato e non vi sono state lamentale da parte di terzi per ev ntuali lesioni. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato. 1. Iniziando dal primo motivo, deve osservarsi che la confer a del giudizio di colpevolezza dell'imputato in ordine ai due reati a lui rispettivamente ascritti ai capi A e B della rubrica non presenta vizi di legittimità rilevabili in uesta sede. Ed invero le due conformi sentenze di merito, destinate a integra si per formare un corpus motivazionale unitario, hanno operato un'adeguata disa ma delle fonti dimostrative disponibili, valorizzando in particolare gli accertame ti investigativi eseguiti dai Carabinieri della Stazione di Furnari, i quali, nel corso di un servizio perlustrativo svolto il 1° marzo 2021, notavano un'intensa colonna di fumo nero, proveniente da una proprietà privata, presso la quale veniva accert ta la presenza di [OSCURATO:PERSONA], figlio del proprietario dell'area, ossia Giusep e Calderone. Entrati nel fondo, i militari accertavano l'esistenza di un i ponente rogo riguardante un cumulo di rifiuti eterogeni, costituiti da materiali s a di legno che di plastica, oltre che alcuni pneumatici di grandi dimensioni, anch'essi in fiamme. Stante l'inesistenza di titoli autorizzativi rispetto all'acclarata co bustione dei rifiuti, sono stati dunque ritenuti ravvisabili in capo a [OSCURATO:PERSONA], unico soggetto presente sui luoghi, di cui egli in quel momento aveva la disponibilità, i reati di cui agli 256 bis del d. Igs. n. 152 del 2006 (capo A) e 674 c d. pen. (capo B), essendosi in particolare correttamente rimarcato nella sente za impugnata (pag. 3) che la contravvenzione di cui all'art. 256, comma 1, let . a) parimenti contestata al capo A deve ritenersi assorbita nel più grave delitto x art. 256 bis del d. Igs. n. 152 del 2006, atteso che, in sintonia con quanto previ to dal comma 2 di tale norma, le attività di raccolta e smaltimento dei rifiuti rin enute nel sito sono avvenute in funzione della successiva combustione illecita di edesimi rifiuti. 1.1. Orbene, in quanto scaturita da una disamina coerente e n n illogica degli elementi probatori acquisiti, la valutazione dei giudici di merito in ordine alla configurabilità dei reati contestati e alla loro ascrivibilità al ricorre te resiste alle censure difensive, che si articolano nella sostanziale •proposta di una rilettura alternativa delle fonti dimostrative disponibili, operazione questa c e tuttavia non è consentita in sede di legittimità, essendo nella giurisprudenza di questa Corte costante l'affermazione (cfr. ex multis Sez. 6, n. 5465 del 04/11/20 0, dep. 2021), secondo cui, in tema di giudizio di cassazione, a fronte di un apparato argomentativo privo di profili di irrazionalità, sono precluse al giudi e di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e alutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati i una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito.Di qui l'infondatezza delle doglianze difensive in punto di responsa ilità. 2. Il secondo motivo è parimenti non meritevole di accoglimen o. La decisione di subordinare, ai sensi dell'art. 165 cod. pen., la co cessione della sospensione condizionale della pena all'esecuzione del ripristino e della bonifica del sito non presta infatti il fianco alle deduzioni difensive, tanto più ve si consideri che gli obblighi di bonifica e ripristino dello stato dei luoghi sono spressannente contemplati dall'art. 256 bis, comma 5, parte finale, del d. Igs. n. 152 del 2006. Non si richiede peraltro, al fine dell'operatività degli obblighi in questione, il verificarsi di danni alle persone, fisici o materiali, giustificandosi gli obblighi di bonifica e ripristino in funzione dell'accertata violazione penale che abbia determinato un'alterazione, anche lieve ma pur sempre percepi ile, del bene ambientale, elemento questo senz'altro configurabile nel caso di specie, avuto riguardo alle significative dimensioni dell'incendio appiccato dal ric rrente. 2.1. Né, in senso ostativo, appare dirimente l'obiezione difensi a secondo cui il ricorrente non può ritenersi gravato dagli obblighi di bonifica ripristino, in quanto soggetto diverso dal proprietario dell'area attinta dalla cond tta illecita. Sul punto deve infatti rilevarsi che l'art. 256 bis, comma 5, del d. I s. n. 152 del 2006, nel richiamare la necessità della bonifica e del ripristino d l sito dove è avvenuta la combustione illecita di rifiuti, non specifica i soggetti c i spettano tali obblighi, ma dalla lettura complessiva della normativa di riferimento risulta evidente che gli stessi vadano individuati sia nel proprietario dell' rea che abbia dolosamente o colposamente cagionato l'inquinamento del sito, la nell'autore della violazione ambientale che ha determinato il deterioramento d ll'area. A tale conclusione, nell'ambito delle rispettive sfere di interesse, s no pervenute invero sia la giurisprudenza amministrativa (cfr. Consiglio di Stato, ez. 6, n. 780 del 26/01/2021 e Sez. 5, n. 765 del 25/02/2016), sia la giurisprudenza civile di legittimità (cfr. Cass. civ. Sez. 3, n. 1573 del 22/01/2019, Rv. 6524769), essendosi evidenziato, in maniera pertinente e condivisibile, ch l'onere della bonifica del sito inquinato è innanzitutto ravvisabile in capo al p oprietario o a qualunque soggetto che si trovi con l'area interessata in un rapp rto, anche di mero fatto, tale da consentirgli, e per ciò stesso imporgli, di esercitare una funzione di protezione e custodia finalizzata a evitare che l'area m desima possa essere adibita a discarica abusiva di rifiuti nocivi per la salvaguardia ell'ambiente, sanzionandosi dunque l'omissione degli accorgimenti e delle cautele che l'ordinaria diligenza suggerisce per realizzare un'efficace custodia e protezione dell'area, così impedendo che in essa possano essere indebitamente depositati rifiuti nocivi. Ma il dovere di provvedere alla bonifica e al ripristino dell'are inquinata è ravvisabile, evidentemente, pure in capo all'autore della violazion e ambientale, ossia a colui che ha cagionato in via diretta l'inquinamento del sito anche di 4 proprietà altrui, come del resto desumibile dall'analoga prevision di cui all'art. 245, comma 2, del d. Igs. n. 152 del 2006, che onera degli obblig i di intervento innanzitutto il responsabile della potenziale contaminazione del sit Quanto al rapporto tra i soggetti tenuti alla bonifica dell'area, si è precisato (cfr. la citata Cass. civ. Sez. 3, n. 1573 del 22/01/2019, Rv. 6524'69) che, ove provveda spontaneamente, il proprietario ha diritto di rivalersi n i confronti del responsabile dell'inquinamento per le spese sostenute, a condizion che sia stata rispettata la procedura amministrativa prevista dalla legge e indip ndentemente dalla identificazione del responsabile dell'inquinamento da part dell'Autorità amministrativa, non trovando applicazione la regola della respons bilità solidale di cui all'art. 2055 cod. civ., poiché trattasi di obbligazione "ex leg " di contenuto indennitario, e non risarcitorio derivante dal fatto obbiettivo dell'in uinamento. 2.2. All'esito di tali considerazioni, deve pertanto ribadirsi c e, nell'ambito della legittima subordinazione della sospensione condizionale a un degli obblighi previsti dall'art. 165 cod. pen., va ritenuta immune da censure I attribuzione a carico dell'imputato, quale autore dell'accertata violazione ambientale, dell'obbligo di ripristino e bonifica del sito dove ha avuto luogo la combustione i:lei rifiuti. 3. In definitiva, stante l'infondatezza delle censure sollev te, il ricorso proposto nell'interesse di Calderone deve essere rigettato, con onere per il ricorrente, ex art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del pr ced