CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 16011/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.6665/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA], 112, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende per procure in calce al ricorso, -ricorrenti- nonchè contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, (ADS80224030587), che lo rappresenta e difende ex lege, -controricorrente e ricorrente incidentale- avverso il DECRETO d ella CORTE D'APPELLO CAMPOBASSO n. 177/2021 depositatoil 07/09/2021 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con ricorso ex art. 2 della L. n. 89/2001 depositato il 24.3.2021 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] tutti e quattro quali eredi di [OSCURATO:PERSONA] per il giudizio di primo grado ed in proprio per quello di secondo grado, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tutti e tre quali eredi di [OSCURATO:PERSONA] per il giudizio di primo grado ed in proprio per quello di secondo grado, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti e tre quali eredi di [OSCURATO:PERSONA] per il giudizio di primo grado ed in proprio per quello di secondo grado, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] tutti e tre quali eredi di [OSCURATO:PERSONA] per il giudizio di primo grado ed in proprio per quello di secondo grado, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] tutti e tre quali eredi di [OSCURATO:PERSONA] per il giudizio di primo grado ed in proprio per quello di secondo grado, [OSCURATO:PERSONA] quale erede di [OSCURATO:PERSONA] contumace nel giudizio di primo e di secondo grado, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] tutti e due quali eredi di [OSCURATO:PERSONA] contumace nel giudizio di primo grado ed in proprio nel giudizio di secondo grado e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] tutti e due quali eredi di [OSCURATO:PERSONA] nei giudizi di primo e secondo grado chiedevano alla Corte d'Appello di Campobasso l'indennizzo per l'irragionevole durata del giudizio svoltosi in primo grado davanti al Tribunale di Campobasso (procedimento n. 55/1987 RG iscritto a ruolo il 15.1.1987, al quale erano stati riuniti i procedimenti n. 386/1987, 893/1987, 1161/1987, 1165/1987, 1167/1987, 1168/1987, 1206/1987, 140/1988, 272/1988, 291/1988, 606/1988 e 1105/1988 RG), promosso dal Ministero delle Finanze e dal Ministero della [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di diversi proprietari di immobili, ai fini dell'accertamento dell'insistenza dei loro immobili su beni di proprietà del demanio marittimo, e per ottenere la restituzione dei terreni con la riduzione in pristino ed il risarcimento dei danni, con contrapposte richieste di usucapione basate sull'assunto che i beni oggetto di causa facessero parte del patrimonio disponibile dello Stato e non del demanio marittimo, giudizio definito in primo grado con la sentenza n. 543/2009 del 23.9.2009, che ritenuta l'appartenenza dei terreni al demanio marittimo aveva condannato i ricorrenti ed i loro danti causa al rilascio delle aree in questione, all'abbattimento delle costruzioni su esse realizzate ed al risarcimento dei danni per occupazione senza titolo, ed in secondo grado davanti alla Corte d'Appello di Campobasso (proc. n. 96/2010 RG iscritto a ruolo il 15.1.2010, al quale erano stati riuniti i procedimenti n.118/2010, 129/2010, 178/2010, 393/2010 e 408/2010 RG), che aveva rigettato i gravami principali ed incidentali con la sentenza n.21/2021 del 16.12.2020/25.1.2021. Con decreto n. 97/2021 del 12.5.2021 la Corte d'Appello di Campobasso, determinava la durata irragionevole del processo in 23 anni, 7 mesi e 9 giorni ed ingiungeva al Ministero della Giustizia il pagamento in favore di ciascuno dei ricorrenti di € 600,00 annui per i primi tre anni di ritardo e di € 720,00 per ognuno degli anni successivi, per complessivi € 16.920,00 ciascuno, oltre interessi legali dalla domanda al saldo. Con ricorso depositato il 16.6.2021 il Ministero della Giustizia proponeva opposizione ex art. 5 ter della L. n. 89/2001 alla Corte d'Appello di Campobasso (proc. n. 177/2021 RG), lamentando l'errata determinazione dell'irragionevole durata del processo, l'omessa valorizzazione dell'integrale soccombenza dei ricorrenti nei giudizi presupposti, della presenza in tali giudizi di più di 50 parti, in prevalenza rimaste contumaci, e l'omessa considerazione del vantaggio conseguito dai ricorrenti rimasti ad occupare senza titolo i terreni demaniali e chiedendo quindi la revoca del decreto n. 97/2021 del 12.5.2021 della Corte d'Appello di Campobasso ed il ricalcolo al minimo dell'indennizzo dovuto, con vittoriadelle spese. Si costituivano nel giudizio così introdotto gli opposti, che sostenevano la correttezza e congruità della liquidazione dell'indennizzo avvenuta, concludendo per il rigetto dell'opposizione con distrazione delle spese processuali del giudizio in favore dei legali antistatari. La Corte d'Appello di Campobasso col decreto n. 52/2021 del 7.9.2021, impugnato in questa sede, accoglieva parzialmente l'opposizione, ed in riforma dell'opposto decreto, condannava il Ministero della Giustizia al pagamento in favore degli opposti dell'indennizzo di € 7.800,00 ciascuno (moltiplicatore €600,00) oltre interessi legali dalla domanda al saldo, previa rideterminazione dell'irragionevole durata del processo in 9 anni, 5 mesi e 18 giorni per il giudizio di primo grado, ed in 4 anni e 6 mesi per il giudizio di secondo grado per tutti i ricorrenti, e ritenendo che l'indennizzo spettasse anche a coloro che erano rimasti contumaci nel giudizio presupposto ed ai loro eredi, e dichiarava compensate per metà le spese processuali, condannando il Ministero della Giustizia al pagamento della residua metà, determinata in € 4.800,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15%, da distrarre in favore dei legali antistatari degli opposti. Avverso il decreto della Corte d'Appello di Campobasso hanno proposto ricorso principale notificato al Ministero della Giustizia il 5.3.2022 davanti alla Suprema Corte i ricorrenti in epigrafe trascritti facendo valere quattro motivi. Il Ministero della Giustizia in data 8/11.4.2022 ha notificato il controricorso e contestuale ricorso incidentale facendo valere quattro motivi. Con controricorso al ricorso incidentale notificato il 16.5.2022 gli originari ricorrenti hanno resistito all'avverso ricorso incidentale. Col primo motivo i ricorrenti lamentano la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 6 § 1 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e degli articoli 2 comma 1 e 2 della L. 24.3.2001 n. 89 in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3) c.p.c. in quanto la Corte d'Appello di Campobasso ha riconosciuto una durata non ragionevole del giudizio di primo grado di 9 anni e 5 mesi e 18 giorni detraendo, oltre ai tre anni previsti dalla legge, dieci anni e tre mesi per rinvii richiesti dalle parti, per interruzioni del processo, per morte del procuratore e delle parti, ed ha riconosciuto una durata non ragionevole del giudizio di secondo grado di 4 anni e 6 mesi detraendo, oltre ai due anni previsti dalla legge, 4 anni e 6 mesi perrinvii richiesti dalle parti, laddove eventuali rinvii richiesti dalle parti non possono incidere sulla determinazione della ragionevole durata del processo in quanto é sempre dovere del giudice governare il processo e fare in modo che non ecceda i limiti della ragionevole durata, a meno che le richieste di rinvio non siano riconducibili ad intento dilatorio, o a negligenza delle parti, o ad abuso del diritto di difesa, il che nel caso di specie non era stato specificato. Il motivo é infondato e va respinto, anzitutto perché la Corte d'Appello nel decreto impugnato ha specificato che i periodi da detrarre dalla durata complessiva del processo di primo grado riportati nel quadro sinottico alle pagine 3, 4 e 5 dell'atto di opposizione del Ministero della Giustizia non sono stati contestati dagli opposti, dovendosi quindi ritenere pacifici e condivisibili, richiamando in tal senso la sentenza n. 12161/2012 della Corte di Cassazione, e che per il giudizio di secondo grado non é stata fatta oggetto di censura la durata non ragionevole determinata nell'ingiunzione in 4 anni e 6 mesi. A ciò va aggiunto che per giurisprudenza consolidata della Suprema Corte ai fini dell'accertamento del termine ragionevole di durata del processo correttamente il giudice dell'equa riparazione tiene conto del dispendio temporale cagionato dalle richieste di rinvio delle parti, in detrazione dalla durata complessiva del processo, quale che sia la parte che abbia fatto istanza di differimento, in quanto se una parte, pur non avendolo richiesto, acconsente al rinvio richiesto da un'altra parte, anziché opporvisi, non può poi dolersene in sede di richiesta di indennizzo per irragionevole durata del processo (vedi in tal senso Cass. 9.10.2019 n.25318; Cass. n. 12161/2012; Cass.n. 2251/2007; Cass. n. 4512/2004) sempre che si tratti di rinvii imputabili ad un intento dilatorio, o a negligente inerzia delle parti, o comunque ad un abuso del diritto di difesa, restando addebitabili gli altri rinvii alle disfunzioni dell'apparato giudiziario, salvo che ricorrano particolari circostanze che spetta alla P.A. evidenziare riconducibili alla fisiologia del processo (vedi in tal senso Cass. n. 19176/2015; Cass. n. 6868/2011; Cass. n. 11307/2010; Cass. n. 24356/2006), ma é evidente che non essendo stato contestato nel giudizio di opposizione quale fosse la durata del periodo da detrarre al tempo complessivo del processo, non erano richieste ulteriori specifiche sulle cause dei singoli rinvii. In ogni caso non é stato neppure dedotto puntualmente dai ricorrenti quali specifici tempi di rinvio sarebbero stati indebitamente scomputati dalla durata complessiva del processo presupposto ai fini della determinazione della durata irragionevole. Col secondo motivo i ricorrenti lamentano la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 6 § 1 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dell'art. 2 della L. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 89 ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c., richiamando la sentenza delle sezioni unite della Corte di Cassazione n. 585 del 14.1.2014, che ha riconosciuto l'indennizzabilità dell'irragionevole durata del processo anche al contumace, e le sentenze della Corte di Cassazione del 7.2.2008 n. 2983 e del 13.12.2006 n. 26686, che hanno ritenuto la legittimazione dell'erede a chiedere l'indennizzo iure proprio anche per il periodo successivo alla morte del suo dante causa, e sostengono in modo generico che la Corte d'Appello di Campobasso non avrebbe riconosciuto l'indennizzo iure proprio ai ricorrenti costituitisi come eredi delle parti originarie del processo presupposto dalla data del loro decesso, attribuendo loro l'indennizzo solo a decorrere dalla costituzione in prosecuzione e solo al superamento del termine ragionevole di durata del processo a decorrere dalla loro costituzione, e non avrebbe differenziato le singole posizioni assunte dai ricorrenti nei vari giudizi di primo e secondo grado. Il secondo motivo é inammissibile per carenza di specificità, in quanto non distingue la posizione dei singoli ricorrenti a seconda che si siano costituiti iure proprio o in qualità di eredi delle parti originarie, nel giudizio di primo, o di secondo grado, in quale data e se al posto di una parte costituita, o contumace, in tal modo impedendo alla Corte, per difetto di compiutezza espositiva dei fatti rilevanti per la censura mossa, di identificare l'errore specifico in cui sarebbe caduto il provvedimento impugnato quanto alla posizione del singolo ricorrente (vedi sull'interpretazione in questo senso del principio di autosufficienza Cass. 6.2.2015 n. 2218), e per difetto di interesse, in quanto il provvedimento impugnato ha appiattito la posizione di tutti i ricorrenti riconoscendo per tutti una durata irragionevole di 9 anni e 5 mesi per il giudizio di primo grado e di 4 anni e sei mesi per il giudizio di secondo grado con attribuzione a ciascuno di un indennizzo di € 7.800,00, evidentemente attribuendo tale somma anche agli eredi dei contumaci del giudizio di primo grado ed anche per il periodo intercorso tra la morte delle parti originarie del giudizio presupposto e la costituzione dei loro eredi, senza alcuno scomputo ulteriore di termini di durata ragionevole per gli eredi anche quando abbiano agito iure proprio, e ciò in quanto altrimenti non sarebbe stato ad essi attribuito lo stesso indennizzo riconosciuto ai ricorrenti che hanno partecipato personalmente fin dall'inizio al giudizio presupposto in primo ed in secondo grado, per giunta attribuendo a ciascun erede ricorrente, quando ha agito iure hereditario, e non iure p roprio, l'intero indennizzo, anziché attribuirlo congiuntamente a tutti gli eredi. Col terzo motivo i ricorrenti lamentano la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 6 § 1 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, dell'art. 2 della L. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 89 e dell'art. 111 c.p.c. ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c. in quanto la Corte d'Appello di Campobasso avrebbe erroneamente negato l'indennizzo per l'irragionevole durata del giudizio ai ricorrenti costituitisi personalmente nel giudizio di secondo grado, escludendo l'indennizzo per il giudizio di primo grado in cui i loro danti causa erano rimasti contumaci, pur spettando l'indennizzo per equa riparazione dell'irragionevole durata del processo anche al contumace (in tal senso si richiama Cass. sez. un. 14.1.2014 n. 585). Il terzo motivo é anzitutto inammissibile per difetto di specificità, in quanto non individua specificamente i ricorrenti ai quali la violazione lamentata sarebbe riferita, e peraltro la doglianza é chiaramente inconferente rispetto alla fattispecie in esame dal momento che nel provvedimento impugnato della Corte d'Appello di Campobasso é stato riconosciuto a tutti i ricorrenti lo stesso indennizzo, sia a quelli che hanno partecipato personalmente ai due gradi del giudizio presupposto, sia a quelli che sono subentrati come eredi anche a soggetti contumaci, per cui é evidente che non c'é stata alcuna decurtazione dell'indennizzo riconosciuto agli eredi di parti originarie del giudizio presupposto in ragione della contumacia del loro dante causa. Va aggiunto che nel formulare la doglianza i ricorrenti principali non hanno tenuto conto della riferibilità della sentenza n. 585/2014 della Suprema Corte da loro invocata al quadro normativo esistente prima della riforma introdotta dalla L. n. 208/2015 quando non esisteva la previsione dell'art. 2 comma 2 sexies lettera b) della L.n. 89/2001 della presunzione d'insussistenza del pregiudizio da irragionevole durata del processo salvo prova contraria in caso di contumacia, applicabile a tutti i giudizi di equa riparazione introdotti come quello in questione dopo l'entrata in vigore della L. n. 208/2015. Col quarto motivo i ricorrenti lamentano la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 6 § 1 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dell'art. 2 della L. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 89 ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c., in quanto la Corte d'Appello di Campobasso avrebbe negato l'indennizzo spettante ai ricorrenti iure proprio dalla data della morte delle parti originarie loro danti causa, riconoscendolo loro dovuto solo dalla costituzione in appello, richiamando in proposito la sentenza delle sezioni unite della Corte di Cassazione del 14.1.2014 n. 585 che ha riconosciuto l'indennizzabilità dell'irragionevole durata del processo anche al contumace e le sentenze della Corte di Cassazione del 7.2.2008 n. 2983 e del 13.12.2006 n.26686, che hanno ritenuto la legittimazione dell'erede a chiedere l'indennizzo iure proprio anche per il periodo successivo alla morte del suo dante causa. Il quarto motivo fatto valere dai ricorrenti é inammissibile per difetto di specificità in quanto non individua specificamente i ricorrenti ai quali la violazione lamentata sarebbe riferita, e peraltro la doglianza é chiaramente inconferente rispetto alla fattispecie in esame, dal momento che nel provvedimento impugnato della Corte d'Appello di Campobasso é stato riconosciuto a tutti i ricorrenti lo stesso indennizzo, sia a quelli che hanno partecipato personalmente ai due gradi del giudizio presupposto, sia a quelli che sono subentrati come eredi anche a soggetti contumaci, per cui é evidente che nessuna decurtazione é stata operata in tale provvedimento per il periodo successivo alla morte dei danti causa di quei ricorrenti che abbiano agito come eredi di parti originarie del giudizio presupposto. Col primo articolato motivo di ricorso incidentale il Ministero della Giustizia lamenta ai sensi dell'art. 360 comma 1° n. 3) c.p.c. la violazione e/o falsa applicazione degli articoli 2 della L. n. 89/2001, dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 75 c.p.c. per varie posizioni sostenendo: a) quanto a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno agito solo per vedersi riconoscere pro quota ereditaria l'indennizzo che sarebbe spettato alla loro dante causa [OSCURATO:PERSONA], deceduta in data non precisata dai ricorrenti nel corso del secondo grado del giudizio presupposto poi definito con la sentenza della Corte d'Appello di Campobasso del 25.1.2021 e che non hanno mai partecipato personalmente al giudizio presupposto, che il provvedimento impugnato, nel liquidare a ciascuna l'indennizzo di € 7.800,00 ha errato, sia in quanto avrebbe dovuto liquidare ad entrambi complessivamente l'indennizzo che sarebbe spettato a [OSCURATO:PERSONA] senza duplicarlo per ciascuno degli eredi, che non hanno agito iure proprio per ottenere l'indennizzo del pregiudizio personalmente sofferto in quanto mai si sono costituiti nel giudizio presupposto, sia in quanto il computo della durata irragionevole si sarebbe dovuto arrestare alla data della morte di [OSCURATO:PERSONA] intervenuta nel corso del secondo grado del giudizio presupposto e da precisare da parte degli eredi, e non avrebbe dovuto comprendere il tempo successivo fino alla sentenza della Corte d'Appello di Campobasso del 25.1.2021; b) quanto a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno agito per vedersi riconoscere pro quota ereditaria l'indennizzo che sarebbe spettato al loro dante causa [OSCURATO:PERSONA] per il primo grado del giudizio presupposto e per parte del giudizio di secondo grado in cui lo stesso era rimasto contumace ed in proprio nel secondo grado del giudizio presupposto, che il provvedimento impugnato nel liquidare a ciascuno l'indennizzo di € 7.800,00, riconosciuto a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che hanno agito in proprio in entrambi i gradi del giudizio presupposto, ha errato, in quanto per il giudizio di primo grado in cui essi hanno agito solo iure hereditatis avrebbe dovuto riconoscere a tutti e tre unicamente la quota ereditaria complessivamente spettante a [OSCURATO:PERSONA] di € 5.400,00 e soltanto per il secondo grado del giudizio presupposto si sarebbe dovuto riconoscere l'indennizzo di € 2.400,00 ciascuno per essersi gli stessi personalmente costituiti in quel grado di giudizio, ferma restando la necessità di calcolare l'indennizzo iure hereditatis a ciascuno spettante fino alla data, non precisata dagli eredi, del decesso di [OSCURATO:PERSONA] qualora intervenuta prima della definizione del giudizio presupposto; c) quanto a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno agito per vedersi riconoscere pro quota ereditaria l'indennizzo che sarebbe spettato al loro dante causa [OSCURATO:PERSONA] per il primo grado del giudizio presupposto ed in proprio per il secondo grado del giudizio presupposto, che il provvedimento impugnato nel liquidare a ciascuno l'indennizzo di € 7.800,00 ha errato, in quanto per il giudizio di primo grado in cui essi hanno agito solo iure hereditatis avrebbe dovuto riconoscere a tutti e tre unicamente la quota ereditaria complessivamente spettante a [OSCURATO:PERSONA] di € 5.400,00 e soltanto per il secondo grado del giudizio presupposto si sarebbe dovuto riconoscere l'indennizzo di € 2.400,00 ciascuno per essersi gli stessi personalmente costituiti in quel grado digiudizio, ferma restando la necessità di calcolare l'indennizzo iure hereditatis a ciascuno spettante fino alla data, non precisata dagli eredi, del decesso di [OSCURATO:PERSONA] nel corso del primo grado del giudizio presupposto; d) quanto a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno agito per vedersi riconoscere pro quota ereditaria l'indennizzo che sarebbe spettato al loro dante causa [OSCURATO:PERSONA] per il primo grado del giudizio presupposto ed in proprio per il secondo grado del giudizio presupposto, che il provvedimento impugnato ha errato nel liquidare a ciascuno l'indennizzo di € 7.800,00, in quanto per il giudizio di primo grado in cui essi hanno agito solo iure hereditatis avrebbe dovuto riconoscere a tutti e quattro unicamente la quota ereditaria complessivamente spettante a [OSCURATO:PERSONA] di € 5.400,00 e soltanto per il secondo grado del giudizio presupposto si sarebbe dovuto riconoscere l'indennizzo di € 2.400,00 ciascuno per essersi gli stessi personalmente costituiti in quel grado di giudizio, ferma restando la necessità di calcolare l'indennizzo iure hereditatis a ciascuno spettante fino alla data, non precisata dagli eredi, del decesso di [OSCURATO:PERSONA] nel corso del primo grado del giudizio presupposto; e) quanto a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno agito per vedersi riconoscere pro quota ereditaria l'indennizzo che sarebbe spettato al loro dante causa [OSCURATO:PERSONA] per il primo grado del giudizio presupposto ed in proprio per il secondo grado del giudizio presupposto, che il provvedimento impugnato ha errato nel liquidare a ciascuno l'indennizzo di € 7.800,00, in quanto per il giudizio di primo grado in cui essi hanno agito solo iure hereditatis avrebbe dovuto riconoscere a tutti e tre unicamente la quota ereditaria complessivamente spettante a [OSCURATO:PERSONA] di € 5.400,00 e soltanto per il secondo grado del giudizio presupposto si sarebbe dovuto riconoscere l'indennizzo di €2.400,00 ciascuno per essersi gli stessi personalmente costituiti in quel grado di giudizio, ferma restando la necessità di calcolare l'indennizzo iure hereditatis a ciascuno spettante fino alla data, non precisata dagli eredi, del decesso di [OSCURATO:PERSONA] nel corso del primo grado del giudizio presupposto; f) quanto a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno agito per vedersi riconoscere pro quota ereditaria l'indennizzo che sarebbe spettato al loro dante causa [OSCURATO:PERSONA] per il primo grado del giudizio presupposto ed in proprio per il secondo grado del giudizio presupposto, che il provvedimento impugnato ha errato nel liquidare a ciascuno l'indennizzo di €7.800,00, in quanto per il giudizio di primo grado in cui essi hanno agito solo iure hereditatis avrebbe dovuto riconoscere a tutti e tre unicamente la quota ereditaria complessivamente spettante a [OSCURATO:PERSONA] di € 5.400,00 e soltanto per il secondo grado del giudizio presupposto si sarebbe dovuto riconoscere l'indennizzo di € 2.400,00 ciascuno per essersi gli stessi personalmente costituiti in quel grado di giudizio, ferma restando la necessità di calcolare l'indennizzo iure hereditatis a ciascuno spettante fino alla data, non precisata dagli eredi, del decesso di [OSCURATO:PERSONA] nel corso del primo grado del giudizio presupposto; g) quanto a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno agito per vedersi riconoscere pro quota ereditaria l'indennizzo che sarebbe spettato al loro dante causa contumace [OSCURATO:PERSONA] per il primo grado del giudizio presupposto ed in proprio per il secondo grado del giudizio presupposto, che il provvedimento impugnato ha errato nel liquidare a ciascuno l'indennizzo di € 7.800,00, in quanto per il giudizio di primo grado in cui essihanno agito solo iure hereditatis avrebbe dovuto riconoscere a tutti e due unicamente la quota ereditaria complessivamente spettante a [OSCURATO:PERSONA] di € 5.400,00 e soltanto per il secondo grado del giudizio presupposto si sarebbe dovuto riconoscere l'indennizzo di € 2.400,00 ciascuno per essersi gli stessi personalmente costituiti in quel grado di giudizio, ferma restando la necessità di calcolare l'indennizzo iure hereditatis a ciascuno spettante fino alla data, non precisata dagli eredi, del decesso di [OSCURATO:PERSONA] nel corso del primo grado del giudizio presupposto; h) quanto a [OSCURATO:PERSONA], che ha agito per vedersi riconoscere pro quota ereditaria l'indennizzo che sarebbe spettato al suo dante causa contumace [OSCURATO:PERSONA] per il primo grado del giudizio presupposto ed in proprio per il secondo grado del giudizio presupposto, che il provvedimento impugnato ha errato nel liquidare l'indennizzo di € 7.800,00, in quanto per il giudizio di primo grado in cui il predetto ha agito solo iure hereditatis avrebbe dovuto riconoscere la quota ereditaria complessivamente spettante a [OSCURATO:PERSONA] solo fino alla data non precisata della morte di [OSCURATO:PERSONA], e per il secondo grado del giudizio l'indennizzo di €2.400,00 per essersi [OSCURATO:PERSONA] personalmente costituito in quel grado di giudizio. Con lo stesso motivo il Ministero della Giustizia, richiamando l'orientamento espresso dalla sentenza n. 24771/2014 della Corte di Cassazione, che ha escluso l'automatico subentro dell'erede della parte deceduta del giudizio presupposto che chieda l'indennizzo per l'irragionevole durata del processo nella posizione del defunto, assume che il provvedimento impugnato abbia errato nel computare nell'indennizzo riconosciuto ai ricorrenti che hanno agito come eredi delle parti originarie decedute del giudizio presupposto anche il periodo di durata irragionevole del processo ricompreso tra la data del decesso del loro dante causa e la data di effettiva costituzione dell'erede nel giudizio presupposto, o di chiamata in giudizio del medesimo, e che abbia errato nel non riconoscere la possibilità per l'erede della parte originaria deceduta che agisca per ottenere l'indennizzo ex art. 2 L. n. 89/2001 iure proprio assumendo la veste di parte nel giudizio presupposto, solo in quanto risulti superato il termine di durata ragionevole in riferimento alla data della sua costituzione. Col secondo motivo di ricorso incidentale il Ministero della Giustizia lamenta in relazione all'art. 360 comma 1° n. 5 c.p.c. l'omesso esame su un fatto decisivo della controversia che ha formato oggetto di discussione tra le parti e la presenza di una motivazione meramente apparente risolventesi in una petizione di principio nelle parole “non va riconosciuto alcun incremento e/o attribuita alcuna diminuzione...in quanto i relativi presupposti possono compensarsi tra loro”, in quanto la Corte d'Appello di Campobasso nel provvedimento impugnato, ha tenuto fermo il moltiplicatore annuo di € 600,00, già riconosciuto nella fase monitoria, disattendendo completamente quanto eccepito dal Ministero nei primi due motivi trascritti dell'opposizione proposta, e non considerando quindi ai fini della riduzione dell'indennizzo dovuto l'integrale soccombenza degli istanti nel giudizio presupposto in cui con sentenza della Corte d'Appello di Campobasso, confermativa della sentenza di primo grado, essi sono stati tutti condannati al rilascio dei fondi abusivamente occupati ed a corrispondere rilevanti indennità per occupazione sine titulo di terreni del demanio maritt imo (con riduzione del 30% ex art. 2 bis comma 1 ter della L. n. 89/2001), la presenza in tale giudizio di un numero di parti superiore a cinquanta (con riduzione del 40% ex art. 2 bis comma 1 bis della L. n. 89/2001) in gran parte contumaci a volte in entrambi i gradi di giudizio (circostanza da valorizzare per l'influenza sui tempi di definizione del procedimento ex art. 2 comma 2° della L. n. 89/2001 secondo la sentenza n.585 del 14.1.2014 delle sezioni unite della Corte di Cassazione), ed il vantaggio da essi conseguito per l'irragionevole protrarsi del giudizio per avere continuato a fruire medio tempore di suoli occupati abusivamente (ex art. 2 comma 2 septies L. n. 89/2001), non tenendo conto della complessità superiore alla media del giudizio presupposto (oltre 90 parti nel giudizio di appello), dei numerosi rinvii richiesti dalle parti e riconosciuti nel provvedimento impugnato e dell'effetto ampiamente anticipatorio della decisione di primo grado del giudizio presupposto, e non consentendo neppure di comprendere, a fronte di tali molteplici cause di esclusione o riduzione dell'indennizzo, quali fattori di segno contrario potessero essere invocati dai richiedenti l'indennizzo a scopo compensativo. Col terzo motivo di ricorso incidentale il Ministero della Giustizia lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2 comma 2 quinquies lettera a) e dell'art. 2 comma 2 septies L. n. 89/2001 in relazione all'art. 360 comma 1° n.3) c.p.c., in quanto i ricorrenti con ripetute richieste di rinvionel giudizio presupposto hanno tratto vantaggio dal differimento della decisione che li avrebbe poi condannati al rilascio dei fondi occupati senza titolo ed all'abbattimento di fabbricati insistenti sui terreni di demanio marittimo abusivamente occupati ed al risarcimento dei danni, continuando a godere nelle more i fondi ed i fabbricati, per cui almeno per il giudizio di impugnazione la Corte d'Appello di Campobasso in accoglimento del suo terzo motivo di opposizione avrebbe dovuto rigettare totalmente la richiesta indennitaria ai sensi dell'art. 2 comma 2 septies L. n. 89/2001, ed inoltre almeno per la fase di appello i ricorrenti, dato il contenuto della sentenza di primo grado, emessa all'esito di una complessa istruttoria, dovevano essere ritenuti consapevoli dell'infondatezza delle loro pretese nel giudizio presupposto, con conseguente esclusione dell'indennizzo anche sotto questo profilo, tenuto conto della condotta dilatoria tenuta dai ricorrenti nel giudizio presupposto, nel quale mai era stata da loro sollecitata la definizione della controversia e la querela di falso presentata il 19.7.2011 contro una planimetria del 1983 non era stata seguita da attività istruttoria, e tenuto conto che la sospensione dell'esecutività provvisoria della sentenza del Tribunale di Campobasso nel giudizio presupposto da parte della Corte d'Appello di Campobasso era stata nelle more disposta solo perché la demolizione di manufatti destinati a civile abitazione avrebbe provocato un danno irreparabile. Col quarto motivo di ricorso incidentale il Ministero della Giustizia lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2 comma 2 sexies lettera b) della L.n. 89/2001 in relazione all'art. 360 comma 1 n.3) c.p.c. osservando, con specifico riferimento alle posizioni di [OSCURATO:PERSONA] (contumace nel giudizio di appello al pari del suo dante causa [OSCURATO:PERSONA] in primo grado) e di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (la cui dante causa [OSCURATO:PERSONA] era rimasta contumace nel giudizio di primo grado), che la Corte d'Appello di Campobasso ha omesso di motivare in violazione dell'art. 2 comma 2 sexies lettera b) della L. n.89/2001 sulle ragioni per le quali non avrebbe dovuto operare la presunzione iuris tantum di insussistenza del pregiudizio da irragionevole durata del processo presupposto per i ricorrenti e/o i rispettivi danti causa rimasti contumaci nel primo grado, o nel secondo grado del giudizio presupposto, nonostante la questione fosse stata sollevata dal Ministero col secondo motivo di opposizione e benché i ricorrenti non avessero fornito elementi per superare tale presunzione. Per i motivi esposti il Ministero della Giustizia ha chiesto che fosse dichiarato inammissibile, o rigettato il ricorso principale e che in accoglimento del ricorso incidentale venga dichiarata infondata la domanda di indennizzo dei ricorrenti. Il primo ed il quarto motivo del ricorso incidentale, che possono essere esaminati congiuntamente, sono fondati, in quanto nel provvedimento impugnato é stata superficialmente equiparata la posizione di tutti i ricorrenti con l'attribuzione a ciascuno dell'indennizzo per irragionevole durata del processo presupposto di €7.800,00, di cui € 5.400,00 per il giudizio di primo grado ed € 2.400,00 per il giudizio di secondo grado (moltiplicatore di € 600,00), senza considerare quali tra essi avessero partecipato personalmente al giudizio presupposto e quali no, quali agissero come eredi delle parti originarie e quali no, quali tra i primi avessero agito iure hereditario (con l'ulteriore distinzione tra quelli costituitisi quando già la durata del giudizio presupposto era irragionevole per cui non andava applicato un ulteriore scomputo della stessa, e quelli costituitisi quando ancora la durata del giudizio non era irragionevole, con conseguente necessità di scomputare la durata ragionevole consentita a partire dalla data di costituzione dell'erede secondo Cass. n. 23416/2009) e quali iure proprio (con scomputo della durata ragionevole del giudizio dalla loro costituzione), quando si fosse verificata la costituzione nel giudizio presupposto degli eredi se in primo, o in secondo grado, in modo tale da accertare da quale data dovesse essere calcolata per ciascuno la durata del giudizio presupposto (vedi Cass. 26.1.2021 n. 1607; Cass. 3.2.2017 n.3001; Cass. 29.4.2016 n. 8508; Cass.n.24771/2014; Cass. 19.2.2014 n.4003, secondo le quali l'erede ha diritto all'indennizzo per irragionevole durata del giudizio presupposto solo dalla data della sua costituzione, mentre non assume rilievo la continuità della sua posizione processualerispetto a quella del dante causa prevista dall'art. 110 c.p.c., e vedi Cass. n. 3001/2017 e Cass. n. 21646/2011 secondo le quali qualora l'erede agisca sia iure hereditatis che iure proprio non può assumersi come riferimento temporale di determinazione del danno l'intera durata del procedimento, ma é necessario procedere ad una ricostruzione analitica delle diverse frazioni temporali al fine di valutarne separatamente la ragionevole durata, senza tuttavia escludere la possibilità del cumulo tra il danno morale sofferto dal dante causa e quello personalmente patito dagli eredi nel frattempo intervenuti nel processo), quando si trattasse di ricorrenti che non si erano costituiti nel giudizio presupposto del quale erano stati parti, o di eredi di parti originarie di tale giudizio rimasti contumaci (dovendosi presumere insussistente il pregiudizio da irragionevole durata del processo presupposto salvo prova contraria per i soggetti non costituiti, o dichiarati contumaci secondo l'art. 2 comma 2 sexies lettera b della L. n. 89/2001 applicabile nella specie trattandosi di giudizio di equa riparazione introdotto dopo l'entrata in vigore della L. n. 208/2015, come riconosciuto da Cass. ord. n. 14143/2022 e Cass. 14.1.2022 n. 1142) e senza considerare che quando l'indennizzo sia liquidato iure hereditatis lo stesso va riconosciuto per intero all'erede, o agli eredi che agiscano e non pro quota (vedi in tal senso Cass. n. 14858/2022; Cass.n.27417/2017; Cass. n.15894/2014; Cass. n. 10517/2013; Cass.n.995/2012) ma senza moltiplicare l'indennizzo per il numero degli eredi, competendo la liquidazione per intero dell'indennizzo solo all'erede che abbia chiesto l'indennizzo iure proprio partecipando personalmente al giudizio presupposto. In linea di principio, infatti, secondo la giurisprudenza consolidata della Suprema Corte (vedi Cass. n.21646/2011 e Cass. n. 24771/2014), “in tema di equa riparazione, ai sensi della L. 24.3.2001 n. 89, qualora la parte costituita sia deceduta anteriormente al decorso del termine di ragionevole durata del processo presupposto, l'erede ha diritto al riconoscimento dell'indennizzo iure proprio dovuto al superamento del predetto termine, soltanto a decorrere dalla sua costituzione in giudizio; ne consegue che qualora l'erede agisca sia iure hereditatis che iure proprio, non può assumersi come riferimento temporale di determinazione del danno l'intera durata del procedimento, ma è necessario procedere ad una ricostruzione analitica delle diverse frazioni temporali al fine di valutarne separatamente la ragionevole durata, senza, tuttavia, escludere la possibilità di un cumulo tra il danno morale sofferto dal dante causa e quello personalmente patito dagli eredi nel frattempo intervenuti nel processo, non ravvisandosi incompatibilità tra il pregiudizio patito iure proprio e quello che lo stesso soggetto può far valere pro quota e iure successionis, ove già entrato a far parte del patrimonio del proprio dante causa” ed ancora (vedi Cass. n.13083/2011; Cass. n. 23416/2009) “qualora la parte costituita in giudizio sia deceduta nel corso di un processo avente una durata irragionevole, l'erede ha diritto al riconoscimento dell'indennizzo iure proprio soltanto per il superamento della predetta durata verificatosi con decorrenza dal momento in cui, con la costituzione in giudizio, ha assunto a sua volta la qualità di parte; non assume, infatti, alcun rilievo, a tal fine, la continuità della sua posizione processuale rispetto a quella del dante causa, prevista dall'art. 110 c.p.c., in quanto il sistema sanzionatorio delineato dalla CEDU e tradotto in norme nazionali dalla L. n. 89/2001, non si fonda sull'automatismo di una pena pecuniaria a carico dello Stato, ma sulla somministrazione di sanzioni riparatorie a beneficio di chi dal ritardo abbia ricevuto danni patrimoniali o non patrimoniali, mediante indennizzi modulabili in relazione al concreto patema subito, il quale presuppone la conoscenza del processo e l'interesse alla sua rapida conclusione”. Il secondo ed il terzo motivo del ricorso incidentale, da esaminare congiuntamente, in quanto entrambi relativi all'omesso esame e motivazione della Corte d'Appello su fatti oggetto di discussione tra le parti specificamente dedotti nell'opposizione dal Ministero della Giustizia che avrebbero potuto portare all'esclusione del danno da irragionevole durata almeno per il secondo grado del processo presupposto ai sensi dell'art. 2 comma 2 septies della L. n.89/2001 (vantaggio dei ricorrenti per l'irragionevole protrarsi del giudizio per avere continuato a fruire medio tempore di suoli occupati abusivamente), o ai sensi dell'art. 2 comma 2 sexies lettera b) della L. n. 89/2001 (contumacia), o alla riduzione dell'indennizzo determinato in € 600,00 annui ai sensi dell'art. 2 bis comma 1 bis della L. n. 89/2001 (numero di parti superiore a cinquanta) e dell'art. 2 bis comma 1 ter della L. n. 89/2001 (soccombenza totale dei ricorrenti nel giudizio presupposto), sono fondati. Ed invero la Corte d'Appello di Campobasso alla pagina 6 lettera B) del provvedimento impugnato si é limitata ad indicare, con motivazione stereotipata ed oscura, assimilabile a totale carenza di motivazione, che non andava riconosciuto alcun incremento e/o attribuita alcuna diminuzione ex art. 2 bis della L. n.89/2001 in quanto i relativi presupposti ben potevano compensarsi tra loro, senza indicare quali elementi avrebbero giustificato un incremento dell'indennizzo, non essendone stato dedotto alcuno, e quindi per quale ragione, il numero delle parti superiore a cinquanta, invocato dal Ministero ex art. 2 bis comma 1 bis della L. n.89/2001 e la totale soccombenza dei ricorrenti nel giudizio presupposto, invocata dal Ministero ex art. 2 bis comma 1 ter della L. n. 89/2001, previsti entrambi dall'art. 2 bis della L. n. 89/2001, non avrebbero dovuto determinare una riduzione dell'indennizzo che già in fase monitoria era stato fissato in €600,00 annui, in tal modo omettendo di considerare tali due fatti specifici dedotti dal Ministero a supporto della richiesta riduzione del moltiplicatore annuo da utilizzare per la determinazione dell'indennizzo e di fornire una motivazione sia pur minima sugli stessi. Nessuna motivazione é stata poi addotta nel provvedimento impugnato in ordine alle ragioni per le quali non si sia ritenuta operante la presunzione d'insussistenza del pregiudizio dell'irragionevole durata del processo presupposto almeno per il secondo grado di giudizio nonostante il vantaggio tratto dai ricorrenti dal protrarsi dello stesso, che ha permesso loro di continuare a godere i terreni e sovrastanti fabbricati occupati senza titolo (art. 2 comma 2 septies L. n. 89/2001), e malgrado la contumacia di molti ricorrenti e/o dei loro danti causa (art. 2 comma 2 sexies lettera b L. n. 89/2001), benché espressamente invocati nell'atto di opposizione del Ministero della Giustizia. La stessa Corte d'Appello, ha poi indicato al punto C) di pagina 6 del provvedimento impugnato, che le soluzioni adottate dovevano ritenersi assorbenti delle questioni poste dal Ministero col secondo e terzo motivo di opposizione, che per tale ragione avrebbe omesso di scrutinare, ma così facendo ha omesso di considerare, adducendo una motivazione meramente apparente, il vantaggio derivato ai ricorrenti dal protrarsi irragionevole, e spesso su loro richiesta, ed in particolare nel secondo grado del giudizio presupposto, che aveva consentito loro di continuare a godere nelle more del giudizio dei terreni e sovrastanti fabbricati ubicati sul demanio marittimo e che avrebbe potuto portare addirittura ad escludere totalmente l'indennizzo ai sensi dell'art. 2 comma 2 septies della L. n. 89/2001. Fuori luogo é del resto il richiamo effettuato all'assorbimento, in quanto le motivazioni in precedenza fornite dalla Corte d'Appello nel decreto impugnato non avevano riguardato (salvo quella meramente apparente sulla compensazione sopra esaminata) i fatti specificamente dedotti dal Ministero della Giustizia nei motivi 3 e 4 dell'opposizione, e neppure era stato indicato che l'importo del moltiplicatore scelto di € 600,00 annui era stato determinato dalla considerazione della particolare complessità del giudizio (anche per il numero delle parti), dell'esito del giudizio presupposto e dei vantaggi derivati ai ricorrenti dalla sua protrazione irragionevole, ed il riconoscimento dell'indennizzo nel dispositivo evidentemente non privava di rilievo le questioni dell'esclusione, o della riduzione dello stesso poste specificamente dal Ministero opponente sulle quali nessuna concreta motivazione é stata fornita. Il decreto va quindi cassato con rinvio alla Corte d'Appello di Campobasso in diversa composizione, che dovrà provvedere alla rideterminazione della spettanza e della misura degli indennizzi per irragionevole durata richiesti dai ricorrenti attenendosi ai principi enunc