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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 16 dicembre 2021

Cassazione n. 14858/2022

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ato la seguente SENTENZA sul ricorso 12087-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] 80415740580, ope legis rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 12; - controricorrente - avverso l'ordinanza della Corte d'appello di Firenze, depositata il 23/01/2019; letta la requisitoria del P.M. in persona del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto 73-Sli7t l'accoglimento del ricorso in relazione al secondo e terzo motivo; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/12/2021 dalla consigliera [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ricorso del 21 novembre 1966, [OSCURATO:PERSONA] adiva la Corte dei conti al fine di ottenere una pensione di guerra per infermità derivanti dal servizio. 2.Nel 2014, constatato il decesso del ricorrente, veniva dichiarata l'interruzione del giudizio. 3.Con atto del 25 settembre 2014, l'erede, odierno ricorrente, [OSCURATO:PERSONA] proseguiva il giudizio instaurato dal dante causa. 4.Con sentenza n. 45/2017 la Corte dei conti rigettava il ricorso. 5.Avverso la predetta sentenza, che respingeva la domanda per mancata prova dell'aggravamento dell'infermità che aveva dato luogo all'erogazione della pensione vitalizia, non veniva proposto appello: la decisione passava pertanto in giudicato il 13 aprile 2018. 6.In relazione a detto giudizio, [OSCURATO:PERSONA], su ricorso ex art. 3

I. n. 89/2001, otteneva dalla corte d'appello di Firenze il decreto ingiuntivo n. 1548/2018, provvisoriamente esecutivo, con cui il Ministero dell'Economia e delle Finanze (d'ora in poi MEF) veniva intimato di pagare in suo favore, quale erede di [OSCURATO:PERSONA], la somma di euro 2.835,00 a titolo di equa riparazione per la irragionevole durata del processo. 7.Avverso il suddetto decreto il MEF proponeva opposizione deducendo, in via principale, l'infondatezza della pretesa azionata, dovendosi escludere che il giudizio abbia procurato al de cuius un paterna d'animo, per avere la Corte dei conti rigettato la domanda in mancanza di prova dell'aggravamento Ric. 2019 n. 12087 sez. 52 - ud. 16-12-2021 -2- dell'infermità già ascritta alla pensione vitalizia; in via subordinata, l'erroneo calcolo della ragionevole durata, avendo la corte errato nel considerare la data di proposizione del ricorso come termine di decorrenza della ragionevole durata del processo, dovendo, invece, la durata del giudizio farsi decorrere dal 1 agosto 1973, data di entrata in vigore dell'art. 6 CEDU. 8.La corte d'appello con il decreto qui impugnato ha accolto parzialmente l'opposizione e ha rideterminato in euro 800,00 la somma dovuta a [OSCURATO:PERSONA], quale erede di [OSCURATO:PERSONA] nei limiti della quota ereditaria dal medesimo vantata, condannando il MEF anche alle spese di lite determinate dalla somma di euro 225,00 per compensi ed euro 27,00 per esborsi. 9.In relazione al periodo per il quale liquidare l'equo indennizzo, il decreto della corte d'appello rilevava che era stato richiesto l'indennizzo a titolo ereditario, non potendosi quindi tenere conto della durata successiva alla riassunzione del processo pensionistico a cura del ricorrente. 10.Poiché la causa era stata introdotta in data 21 novembre 1966 e [OSCURATO:PERSONA] era deceduto il 10 settembre 1978, la durata del giudizio presupposto andava computata a far data dal 1 agosto 1973, allorquando era effettivamente entrato in vigore l'art. 6 della CEDU. 11.In relazione a tale data il processo aveva quindi avuto una durata pari ad anni 5, mesi 1 e giorni 9, dalla quale andava detratto il termine triennale previsto per la durata ragionevole del processo di primo grado, dovendosi quindi riconoscersi l'indennizzo per anni 2, mesi 1 e giorni 9, pari ad euro 800,00 da attribuirsi in proporzione alla quota ereditaria del ricorrente. 12.La Corte liquidava altresì le spese di lite in 225,00 euro. 13.[OSCURATO:PERSONA] ha chiesto la cassazione della predetta ordinanza con ricorso notificato in data 4 aprile 2019 ed affidato Ric. 2019 n. 12087 sez. 52 - ud. 16-12-2021 -3- a tre motivi, cui resiste il Ministero dell'economia e finanze con controricorso notificato il 25 maggio 2019.

14. Con ordinanza interlocutoria del n.15473/2020 il ricorso è stato rimesso alla pubblica udienza.

15. Fissato all'udienza pubblica del 16 dicembre 2021, il ricorso è stato tuttavia trattato in camera di consiglio, in base alla disciplina dettata dall'art. 23, comma 8-bis, del decreto- legge n. 137 del 2020, inserito dalla legge di conversione n. 176 del 2020, e dall'art. 7 del decreto-legge n. 105 del 2021, convertito nella legge n. 126 del 2021, senza l'intervento del Procuratore generale e dei difensori delle parti, non avendo nessuno degli interessati fatto richiesta di discussione orale. 16.11 Pubblico Ministero ha depositato conclusioni scritte, chiedendo l'accoglimento del secondo e terzo motivo. [OSCURATO:PERSONA] 17.Con il primo motivo il ricorrente deduce, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione dell'art. 2,

I. n. 89/2001, violazione dell'art. 6 CEDU, violazione della

I. n. 848/1955, violazione dei criteri di liquidazione dell'indennizzo spettante iure hereditatis. 18.Lamenta il ricorrente l'erroneità della base di calcolo della irragionevole durata del processo impiegata dalla corte d'appello, in quanto il periodo di irragionevole durata era già stato abbondantemente superato alla data di entrata in vigore dell'art. 6 CEDU pertanto l'equa riparazione doveva essere liquidata a partire dal 1 agosto 1973, senza che alcun ulteriore segmento temporale potesse essere espunto fino alla data del decesso di [OSCURATO:PERSONA]. 19.11 primo motivo appare manifestamente fondato. 20.La consolidata giurisprudenza di questa Corte (Cass.95/2016,; id.15778/2010; id.14286/2006) ha affermato Ric. 2019 n. 12087 sez. 52 - ud. 16-12-2021 -4- che per la liquidazione dell'equo indennizzo in relazione ai giudizi instaurati anteriormente alla data di entrata in vigore dell'art. 6 CEDU, il dies a quo decorre dal 1 agosto 1973, ma, al fine di valutare l'irragionevole durata del processo, occorre tenere conto della situazione in cui la causa si trovava a quel momento atteso che il processo costituisce il rapporto sostanziale dal quale trae origine il diritto giustiziabile dal 1 agosto 1973. 21.Pertanto non è possibile effettuare alcuna ulteriore decurtazione, se a quella data, il giudizio aveva già superato il termine di ragionevole durata. 22.Con il secondo motivo il ricorrente deduce, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 727, 752 e 757 cod.civ.: assume il ricorrente che la corte d'appello abbia erroneamente disposto la corresponsione pro quota dell'indennizzo liquidato iure hereditatis, in quanto ogni coerede può agire al fine di recuperare per l'intero il credito (compreso quello derivante dalla cd.

Legge pinto) spettante al proprio dante causa e, solo successivamente, spetterà agli eredi dividere quanto recuperato, rimanendo quindi la divisione un mero fatto interno. 23.11 motivo è fondato, in quanto, per giurisprudenza costante di questa Corte, l'equo indennizzo liquidato iure hereditatis va riconosciuto per l'intero all'erede istante, e non pro quota ereditaria, in osservanza del principio secondo il quale i crediti del de cuius, a differenza dei debiti, non si ripartiscono tra i coeredi in modo automatico in ragione delle rispettive quote, ma entrano a far parte della comunione ereditaria, essendo la regola della ripartizione automatica dell'art. 757 c.c. prevista solo per i debiti (cfr. Cass. 995/212; 10517/2013; 15894/2014; 27417/2017).

Ric. 2019 n. 12087 sez. 52 - ud. 16-12-2021 -5- 24.Con il terzo motivo si censura la violazione degli artt. 91e 92 cod.proc.civ, dell'art. 2233, comma 2 cod.civ., dei parametri imposti dal D.M. n. 55/2014: il ricorrente deduce che il giudice ha liquidato le spese legali per un importo nettamente inferiore ai minimi previsti dalla Tabella n. 12.

D.M. n. 55/2014, senza alcuna motivazione specifica sul punto, liquidando un compenso sostanzialmente simbolico al difensore, in violazione del decoro professionale previsto dall'art. 2233, comma 2, cod. civ.. 25.11 motivo risulta assorbito dall'accoglimento dei primi due motivi.

26. Il ricorso va dunque accolto con rinvio alla corte d'appello di Firenze, in diversa composizione, per riesame alla luce del principio di diritto sopra precisato e, altresì, per provvedere alle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte accoglie, cassa e rinvia alla Corte d'appello di Firenze, in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.

Così deciso a Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civil

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso 12087-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] 80415740580, ope legis rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 12; - controricorrente - avverso l'ordinanza della Corte d'appello di Firenze, depositata il 23/01/2019; letta la requisitoria del P.M. in persona del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto 73-Sli7t l'accoglimento del ricorso in relazione al secondo e terzo motivo; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/12/2021 dalla consigliera [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ricorso del 21 novembre 1966, [OSCURATO:PERSONA] adiva la Corte dei conti al fine di ottenere una pensione di guerra per infermità derivanti dal servizio. 2.Nel 2014, constatato il decesso del ricorrente, veniva dichiarata l'interruzione del giudizio. 3.Con atto del 25 settembre 2014, l'erede, odierno ricorrente, [OSCURATO:PERSONA] proseguiva il giudizio instaurato dal dante causa. 4.Con sentenza n. 45/2017 la Corte dei conti rigettava il ricorso. 5.Avverso la predetta sentenza, che respingeva la domanda per mancata prova dell'aggravamento dell'infermità che aveva dato luogo all'erogazione della pensione vitalizia, non veniva proposto appello: la decisione passava pertanto in giudicato il 13 aprile 2018. 6.In relazione a detto giudizio, [OSCURATO:PERSONA], su ricorso ex art. 3 I. n. 89/2001, otteneva dalla corte d'appello di Firenze il decreto ingiuntivo n. 1548/2018, provvisoriamente esecutivo, con cui il Ministero dell'Economia e delle Finanze (d'ora in poi MEF) veniva intimato di pagare in suo favore, quale erede di [OSCURATO:PERSONA], la somma di euro 2.835,00 a titolo di equa riparazione per la irragionevole durata del processo. 7.Avverso il suddetto decreto il MEF proponeva opposizione deducendo, in via principale, l'infondatezza della pretesa azionata, dovendosi escludere che il giudizio abbia procurato al de cuius un paterna d'animo, per avere la Corte dei conti rigettato la domanda in mancanza di prova dell'aggravamento Ric. 2019 n. 12087 sez. 52 - ud. 16-12-2021 -2- dell'infermità già ascritta alla pensione vitalizia; in via subordinata, l'erroneo calcolo della ragionevole durata, avendo la corte errato nel considerare la data di proposizione del ricorso come termine di decorrenza della ragionevole durata del processo, dovendo, invece, la durata del giudizio farsi decorrere dal 1 agosto 1973, data di entrata in vigore dell'art. 6 CEDU. 8.La corte d'appello con il decreto qui impugnato ha accolto parzialmente l'opposizione e ha rideterminato in euro 800,00 la somma dovuta a [OSCURATO:PERSONA], quale erede di [OSCURATO:PERSONA] nei limiti della quota ereditaria dal medesimo vantata, condannando il MEF anche alle spese di lite determinate dalla somma di euro 225,00 per compensi ed euro 27,00 per esborsi. 9.In relazione al periodo per il quale liquidare l'equo indennizzo, il decreto della corte d'appello rilevava che era stato richiesto l'indennizzo a titolo ereditario, non potendosi quindi tenere conto della durata successiva alla riassunzione del processo pensionistico a cura del ricorrente. 10.Poiché la causa era stata introdotta in data 21 novembre 1966 e [OSCURATO:PERSONA] era deceduto il 10 settembre 1978, la durata del giudizio presupposto andava computata a far data dal 1 agosto 1973, allorquando era effettivamente entrato in vigore l'art. 6 della CEDU. 11.In relazione a tale data il processo aveva quindi avuto una durata pari ad anni 5, mesi 1 e giorni 9, dalla quale andava detratto il termine triennale previsto per la durata ragionevole del processo di primo grado, dovendosi quindi riconoscersi l'indennizzo per anni 2, mesi 1 e giorni 9, pari ad euro 800,00 da attribuirsi in proporzione alla quota ereditaria del ricorrente. 12.La Corte liquidava altresì le spese di lite in 225,00 euro. 13.[OSCURATO:PERSONA] ha chiesto la cassazione della predetta ordinanza con ricorso notificato in data 4 aprile 2019 ed affidato Ric. 2019 n. 12087 sez. 52 - ud. 16-12-2021 -3- a tre motivi, cui resiste il Ministero dell'economia e finanze con controricorso notificato il 25 maggio 2019. 14. Con ordinanza interlocutoria del n.15473/2020 il ricorso è stato rimesso alla pubblica udienza. 15. Fissato all'udienza pubblica del 16 dicembre 2021, il ricorso è stato tuttavia trattato in camera di consiglio, in base alla disciplina dettata dall'art. 23, comma 8-bis, del decreto- legge n. 137 del 2020, inserito dalla legge di conversione n. 176 del 2020, e dall'art. 7 del decreto-legge n. 105 del 2021, convertito nella legge n. 126 del 2021, senza l'intervento del Procuratore generale e dei difensori delle parti, non avendo nessuno degli interessati fatto richiesta di discussione orale. 16.11 Pubblico Ministero ha depositato conclusioni scritte, chiedendo l'accoglimento del secondo e terzo motivo. [OSCURATO:PERSONA] 17.Con il primo motivo il ricorrente deduce, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione dell'art. 2, I. n. 89/2001, violazione dell'art. 6 CEDU, violazione della I. n. 848/1955, violazione dei criteri di liquidazione dell'indennizzo spettante iure hereditatis. 18.Lamenta il ricorrente l'erroneità della base di calcolo della irragionevole durata del processo impiegata dalla corte d'appello, in quanto il periodo di irragionevole durata era già stato abbondantemente superato alla data di entrata in vigore dell'art. 6 CEDU pertanto l'equa riparazione doveva essere liquidata a partire dal 1 agosto 1973, senza che alcun ulteriore segmento temporale potesse essere espunto fino alla data del decesso di [OSCURATO:PERSONA]. 19.11 primo motivo appare manifestamente fondato. 20.La consolidata giurisprudenza di questa Corte (Cass.95/2016,; id.15778/2010; id.14286/2006) ha affermato Ric. 2019 n. 12087 sez. 52 - ud. 16-12-2021 -4- che per la liquidazione dell'equo indennizzo in relazione ai giudizi instaurati anteriormente alla data di entrata in vigore dell'art. 6 CEDU, il dies a quo decorre dal 1 agosto 1973, ma, al fine di valutare l'irragionevole durata del processo, occorre tenere conto della situazione in cui la causa si trovava a quel momento atteso che il processo costituisce il rapporto sostanziale dal quale trae origine il diritto giustiziabile dal 1 agosto 1973. 21.Pertanto non è possibile effettuare alcuna ulteriore decurtazione, se a quella data, il giudizio aveva già superato il termine di ragionevole durata. 22.Con il secondo motivo il ricorrente deduce, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 727, 752 e 757 cod.civ.: assume il ricorrente che la corte d'appello abbia erroneamente disposto la corresponsione pro quota dell'indennizzo liquidato iure hereditatis, in quanto ogni coerede può agire al fine di recuperare per l'intero il credito (compreso quello derivante dalla cd. Legge pinto) spettante al proprio dante causa e, solo successivamente, spetterà agli eredi dividere quanto recuperato, rimanendo quindi la divisione un mero fatto interno. 23.11 motivo è fondato, in quanto, per giurisprudenza costante di questa Corte, l'equo indennizzo liquidato iure hereditatis va riconosciuto per l'intero all'erede istante, e non pro quota ereditaria, in osservanza del principio secondo il quale i crediti del de cuius, a differenza dei debiti, non si ripartiscono tra i coeredi in modo automatico in ragione delle rispettive quote, ma entrano a far parte della comunione ereditaria, essendo la regola della ripartizione automatica dell'art. 757 c.c. prevista solo per i debiti (cfr. Cass. 995/212; 10517/2013; 15894/2014; 27417/2017). Ric. 2019 n. 12087 sez. 52 - ud. 16-12-2021 -5- 24.Con il terzo motivo si censura la violazione degli artt. 91e 92 cod.proc.civ, dell'art. 2233, comma 2 cod.civ., dei parametri imposti dal D.M. n. 55/2014: il ricorrente deduce che il giudice ha liquidato le spese legali per un importo nettamente inferiore ai minimi previsti dalla Tabella n. 12. D.M. n. 55/2014, senza alcuna motivazione specifica sul punto, liquidando un compenso sostanzialmente simbolico al difensore, in violazione del decoro professionale previsto dall'art. 2233, comma 2, cod. civ.. 25.11 motivo risulta assorbito dall'accoglimento dei primi due motivi. 26. Il ricorso va dunque accolto con rinvio alla corte d'appello di Firenze, in diversa composizione, per riesame alla luce del principio di diritto sopra precisato e, altresì, per provvedere alle spese di lite. P.Q.M. La Corte accoglie, cassa e rinvia alla Corte d'appello di Firenze, in diversa composizione, anche per le spese di legittimità. Così deciso a Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civil
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