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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 15794/2023

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.17012/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA], 22, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende per procure in calce al ricorso, -ricorrenti e controricorrenti al ricorso incidentale- contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, (ADS80224030587) , che lo rappresenta e difendeex lege, -controricorrente e ricorrente incidentale- Avverso il DECRETO d ella CORTE D'APPELLO CAMPOBASSOn.266/2021depositato i l 10/01/2022 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con ricorso ex art. 2 della L. n. 89/2001 depositato l'[OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] in proprio e quale erede di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] quale erede di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] quale erede di [OSCURATO:PERSONA] chiedevano alla Corte d'Appello di Campobasso l'indennizzo per l'irragionevole durata del giudizio svoltosi in primo grado davanti al Tribunale di Campobasso (procedimento n. 55/1987 RG iscritto a ruolo il 15.1.1987,al quale erano stati riuniti i procedimenti n.386/1987, 893/1987, 1161/1987, 1165/1987, 1167/1987, 1168/1987, 1206/1987, 140/1988, 272/1988, 291/1988, 606/1988 e 1105/1988 RG) conclusosi con la sentenza n. 543/2009 del 23.9.2009, e quindi davanti alla Corte d'Appello di Campobasso (proc. n.96/2010 RG iscritto a ruolo il 15.1.2010, al quale erano stati riuniti i procedimenti n. 118/2010, 129/2010, 178/2010, 393/2010 e 408/2010 RG), definito con la sentenza n. 21/2021 del 16.12.2020/25.1.2021, promosso dal Ministero delle Finanze e dal Ministero della [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di diversi proprietari di immobili, ai fini dell'accertamento dell'insistenza dei loro immobili su beni di proprietà del demanio marittimo, e per ottenere la restituzione dei terreni con la riduzione in pristino ed il risarcimento dei danni, con contrapposte richieste di usucapione basate sull'assunto che i beni oggetto di causa facessero parte del patrimonio disponibile dello Stato e non del demanio marittimo.

Il suddetto giudizio presupposto si era chiuso in primo grado col rigetto delle domande avanzate dall'Amministrazione dello Stato nei confronti dei contumaci [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per insussistenza di un'occupazione abusiva a loro imputabile del terreno del demanio marittimo specificato in atti, ed i Ministeri citati e l'Agenzia del [OSCURATO:PERSONA] avevano visto respinto anche in secondo grado dalla Corte d'Appello di Campobasso l'appello proposto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in proprio e quale erede di [OSCURATO:PERSONA] e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] entrambi quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], quest'ultimo deceduto nel corso del giudizio di primo grado.

Con decreto n. 169/2021 del 24.9.2021 la Corte d'Appello di Campobasso, determinava la durata irragionevole del processo presupposto in 23 anni, 7 mesi e 9 giorni ed ingiungeva al Ministero della Giustizia il pagamento in favore di ciascuno dei ricorrenti di € 600,00 annui per i primi tre anni di ritardo e di € 720,00 per ognuno degli anni successivi, per complessivi € 16.920,00 ciascuno oltre interessi legali dalla domanda al saldo.

Con ricorso depositato il 30.9.2021 il Ministero della Giustizia proponeva opposizione ex art. 5 ter della L. n. 89/2001 alla Corte d'Appello di Campobasso, lamentando l'errata determinazione dell'irragionevole durata del processo, l'omessa valorizzazione dell'integrale soccombenza dei ricorrenti nei giudizi presupposti (in realtà vittoriosi a differenza della stragrande maggioranza degli originari convenuti), della presenza in tali giudizi di più di 50 parti, in prevalenza rimaste contumaci, e l'omessa considerazione del vantaggio conseguito dai ricorrenti asseritamente rimasti ad occupare senza titolo i terreni demaniali e chiedendo quindi la revoca del decreto n. 169/2021 del 23.9.2021 della Corte d'Appello di Campobasso ed il ricalcolo al minimo dell'indennizzo dovuto, con vittoria delle spese.

Si costituivano nel giudizio così introdotto gli opposti, che sostenevano la correttezza e congruità della liquidazione dell'indennizzo avvenuta, concludendo per il rigetto dell'opposizione con distrazione delle spese processuali del giudizio in favore dei legali antistatari.

La Corte d'Appello di Campobasso col decreto n. 2/2022 del 10.1.2022, non notificato, impugnato in questa sede, accoglieva parzialmente l'opposizione, ed in riforma dell'opposto decreto, condannava il Ministero della Giustizia al pagamento in favore degli opposti dell'indennizzo di € 7.800,00 ciascuno (moltiplicatore € 600,00) oltre interessi legali dalla domanda al saldo, previa rideterminazione dell'irragionevole durata del processo in 9 anni, 5 mesi e 18 giorni per il giudizio di primo grado, ed in 4 anni e 6 mesi per il giudizio di secondo grado per tutti i ricorrenti, e ritenendo che l'indennizzo spettasse anche a coloro che erano rimasti contumaci nel giudizio presupposto ed ai loro eredi, e dichiarava compensate per metà le spese processuali, condannando il Ministero della Giustizia al pagamento della residua metà, determinata in €1.900,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15%, da distrarre in favore dei legali antistatari degli opposti.

Avverso il decreto della Corte d'Appello di Campobasso hanno proposto ricorso principale notificato al Ministero della Giustizia l'[OSCURATO:DATA_NASCITA] davanti alla Suprema Corte i ricorrenti in epigrafe trascritti facendo valere quattro motivi.

Il Ministero della Giustizia in data 15/20.9.2022 ha notificato il controricorso e contestuale ricorso incidentale facendo valere due motivi.

Con controricorso al ricorso incidentale notificato il 27.10.2022 gli originari ricorrenti hanno resistito all'avverso ricorso incidentale.

Col primo motivo i ricorrenti lamentano la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 6 § 1 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e degli articoli 2 comma 1 e 2 della L.24.3.2001 n. 89 in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3) c.p.c. in quanto la Corte d'Appello di Campobasso ha riconosciuto una durata non ragionevole del giudizio di primo grado di 9 anni e 5 mesi e 18 giorni detraendo, oltre ai tre anni previsti dalla legge, dieci anni e tre mesi per rinvii richiesti dalle parti, per interruzioni del processo, per morte del procuratore e delle parti, ed ha riconosciuto una durata non ragionevole del giudizio di secondo grado di 4 anni e 6 mesi detraendo, oltre ai due anni previsti dalla legge, 4 anni e 6 mesi per rinvii richiesti dalle parti, laddove eventuali rinvii richiesti dalle parti non possono incidere sulla determinazione della ragionevole durata del processo in quanto é sempre dovere del giudice governare il processo e fare in modo che non ecceda i limiti della ragionevole durata, a meno che le richieste di rinvio non siano riconducibili ad intento dilatorio, o a negligenza delle parti, o ad abuso del diritto di difesa, il che nel caso di specie non era stato specificato.

Il motivo é infondato e va respinto, anzitutto perché la Corte d'Appello nel decreto impugnato ha specificato che i periodi da detrarre dalla durata complessiva del processo di primo grado, riportati nel quadro sinottico alle pagine 3, 4 e 5 dell'atto di opposizione del Ministero della Giustizia, non sono stati contestati dagli opposti, dovendosi quindi ritenere pacifici e condivisibili, richiamando in tal senso la sentenza n. 12161/2012 della Corte di Cassazione, e che per il giudizio di secondo grado non é stata fatta oggetto di censura la durata non ragionevole determinata nell'ingiunzione opposta in 4 anni e 6 mesi.

A ciò va aggiunto che per giurisprudenza consolidata della Suprema Corte ai fini dell'accertamento del termine ragionevole di durata del processo correttamente il giudice dell'equa riparazione tiene conto del dispendio temporale cagionato dalle richieste di rinvio delle parti, in detrazione dalla durata complessiva del processo, quale che sia la parte che abbia fatto istanza di differimento, in quanto se una parte, pur non avendolo richiesto, acconsente al rinvio richiesto da un'altra parte, anziché opporvisi, non può poi dolersene in sede di richiesta di indennizzo per irragionevole durata del processo (vedi in tal senso Cass. 9.10.2019 n.25318; Cass. n. 12161/2012; Cass.n. 2251/2007; Cass. n. 4512/2004) sempre che si tratti di rinvii imputabili ad un intento dilatorio, o a negligente inerzia delle parti, o comunque ad un abuso del diritto di difesa, restando addebitabili gli altri rinvii alle disfunzioni dell'apparato giudiziario, salvo che ricorrano particolari circostanze che spetta alla P.A. evidenziare riconducibili alla fisiologia del processo (vedi in tal senso Cass.n.19176/2015; Cass. n. 6868/2011; Cass. n. 11307/2010; Cass.n.24356/2006), ma é evidente che non essendo stato contestato nel giudizio di opposizione quale fosse la durata del periodo da detrarre al tempo complessivo del processo, non erano richieste ulteriori specifiche sulle cause dei singoli rinvii.

In ogni caso non é stato neppure dedotto puntualmente dai ricorrenti quali specifici tempi di rinvio sarebbero stati indebitamente scomputati dalla durata complessiva del processo presupposto ai fini della determinazione della durata irragionevole.

Col secondo motivo i ricorrenti lamentano la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 6 § 1 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dell'art. 2 della L. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 89 ai sensi dell'art. 360 comma 1° n. 3 c.p.c., richiamando la sentenza delle sezioni unite della Corte di Cassazione n. 585 del 14.1.2014, che ha riconosciuto l'indennizzabilità dell'irragionevole durata del processo anche al contumace, e le sentenze della Corte di Cassazione del 7.2.2008 n.2983 e del 13.12.2006 n. 26686, che hanno ritenuto la legittimazione dell'erede a chiedere l'indennizzo iure proprio anche per il periodo successivo alla morte del suo dante causa, e sostengono che la Corte d'Appello di Campobasso non avrebbe riconosciuto l'indennizzo iure proprio ai ricorrenti costituitisi come eredi di [OSCURATO:PERSONA] dalla data del suo decesso avvenuto in primo grado, attribuendo loro l'indennizzo solo a decorrere dalla costituzione in prosecuzione avvenuta in secondo grado e solo al superamento del termine ragionevole di durata del processo a decorrere dalla loro costituzione, e non avrebbe differenziato le singole posizioni assunte dai ricorrenti nei vari giudizi di primo e secondo grado.

Il secondo motivo é inammissibile per difetto di interesse, in quanto il provvedimento impugnato ha appiattito la posizione di tutti i ricorrenti riconoscendo per tutti una durata irragionevole di 9 anni e 5 mesi per il giudizio di primo grado e di 4 anni e sei mesi per il giudizio di secondo grado con attribuzione a ciascuno di un indennizzo di € 7.800,00, (moltiplicatore € 600,00) evidentemente attribuendo tale somma anche agli eredi del contumace del giudizio di primo grado [OSCURATO:PERSONA] ed anche per il periodo intercorso tra la sua morte e la costituzione dei suoi eredi in secondo grado, senza alcuno scomputo ulteriore di termini di durata ragionevole per gli eredidel defunto.

Col terzo motivo i ricorrenti lamentano la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 6 § 1 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, dell'art. 2 della L. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 89 e dell'art. 111 c.p.c. ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c., in quanto la Corte d'Appello di Campobasso avrebbe erroneamente negato l'indennizzo per l'irragionevole durata del giudizio ai ricorrenti costituitisi personalmente nel giudizio di secondo grado, escludendo l'indennizzo per il giudizio di primo grado in cui il loro dante causa [OSCURATO:PERSONA] era rimasto contumace, pur spettando l'indennizzo per equa riparazione dell'irragionevole durata del processo anche al contumace (in tal senso si richiama Cass. sez. un. 14.1.2014 n. 585).

Il terzo motivo é anzitutto inammissibile in quanto chiaramente inconferente rispetto alla fattispecie in esame, dal momento che nel provvedimento impugnato della Corte d'Appello di Campobasso é stato riconosciuto a tutti i ricorrenti lo stesso indennizzo, sia a quelli che hanno partecipato personalmente, sia pure come contumace, al giudizio di primo grado, costituendosi quindi in secondo grado anche come erede di [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]), sia a quelli che si sono costituiti in secondo grado come eredi di [OSCURATO:PERSONA] e che sempre come eredi di quest'ultimo hanno chiesto l'indennizzo anche per il giudizio di primo grado in cui [OSCURATO:PERSONA] era rimasto contumace, per cui é evidente che non c'é stata alcuna decurtazione dell'indennizzo riconosciuto agli eredi di [OSCURATO:PERSONA] in ragione della contumacia del loro dante causa.

Va aggiunto che nel formulare la doglianza i ricorrenti principali non hanno tenuto conto della riferibilità della sentenza n. 585/2014 delle sezioni unite della Suprema Corte da loro invocata al quadro normativo esistente prima della riforma introdotta dalla L.n. 208/2015, quando non esisteva la previsione dell'art. 2 comma 2 sexies lettera b) della L. n.89/2001 della presunzione d'insussistenza del pregiudizio da irragionevole durata del processo salvo prova contraria in caso di contumacia, da ritenere applicabile invece nel caso in esame, trattandosi di giudizio di equa riparazione introdotto dopo l’entrata in vigore della L. n. 208/2015.

Col quarto motivo i ricorrenti lamentano la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 6 § 1 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dell'art. 2 della L. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 89 ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c., in quanto la Corte d'Appello di Campobasso avrebbe negato l'indennizzo spettante ai ricorrenti iure proprio dalla data della morte del loro dante causa [OSCURATO:PERSONA], riconoscendolo loro dovuto solo dalla costituzione come eredi in appello, richiamando in proposito la sentenza delle sezioni unite della Corte di Cassazione del 14.1.2014 n. 585 che ha riconosciuto l'indennizzabilità dell'irragionevole durata del processo anche al contumace e le sentenze della Corte di Cassazione del 7.2.2008 n. 2983 e del 13.12.2006 n. 26686, che hanno ritenuto la legittimazione dell'erede a chiedere l'indennizzo iure proprio anche per il periodo successivo alla morte del suo dante causa.

Il quarto motivo é inammissibile in quanto inconferente rispetto alla fattispecie in esame, dal momento che nel provvedimento impugnato della Corte d'Appello di Campobasso é stato riconosciuto a tutti i ricorrenti lo stesso indennizzo di €7.800,00 (moltiplicatore annuo di € 600,00, per una durata irragionevole riconosciuta di 9 anni 5 mesi e 18 giorni per il primo grado e di 4 anni e 6 mesi per il secondo grado), sia a [OSCURATO:PERSONA], che ha partecipato personalmente (come contumace in primo grado) ai due gradi del giudizio presupposto, oltre a costituirsi in secondo grado come erede del defunto [OSCURATO:PERSONA] insieme a lei convenuto in primo grado e deceduto nelle more, sia a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che hanno chiesto l'indennizzo solo come eredi di [OSCURATO:PERSONA] (contumace deceduto nel corso del giudizio di primo grado interrotto ma non riassunto nei confronti dei Madonna) costituendosi in tale qualità nel secondo grado del giudizio presupposto, per cui é evidente che nessuna decurtazione é stata operata in tale provvedimento per il periodo successivo alla morte di [OSCURATO:PERSONA].

Col primo articolato motivo di ricorso incidentale il Ministero della Giustizia lamenta ai sensi dell'art. 360 comma 1° n. 3) c.p.c. la violazione e/o falsa applicazione degli articoli 2 della L. n. 89/2001, nonché dell'art. 75 c.p.c., che pur avendo i ricorrenti chiesto l'indennizzo per l'irragionevole durata del processo presupposto iure proprio per il giudizio di secondo grado nel quale si sono costituiti e iure hereditatis per il giudizio di primo grado in cui erano stati convenuti ma erano rimasti contumaci [OSCURATO:PERSONA] ed il dante causa poi deceduto nelle more del giudizio di primo grado, [OSCURATO:PERSONA], a tutti é stato riconosciuto per il primo grado di giudizio un indennizzo di € 5.400,00 ciascuno come se avessero agito iure proprio anziché un indennizzo complessivo per tutti e tre di € 5.400,00, che inoltre la domanda di indennizzo era troppo generica ed indeterminata in quanto non era stata specificata la data della morte di [OSCURATO:PERSONA], né la veste in cui l'indennizzo era stato richiesto da ciascuno dei ricorrenti per il primo e per il secondo grado di giudizio.

Col secondo motivo di ricorso incidentale il Ministero della Giustizia lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2 sexies lettera b) della L. n. 89/2001 in relazione all'art. 360 comma 1° n. 3) c.p.c., in quanto pur essendo rimasti contumaci sia [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] (al quale sono subentrati come eredi tutti i ricorrenti solo nel giudizio di secondo grado costituendosi) nel primo grado del giudizio presupposto davanti al Tribunale di Campobasso, il provvedimento impugnato ha pretermesso l'esame circa l'operatività della presunzione di assenza di danno ex art. 2 comma 2 sexies lettera b) della L. n. 89/2001 nei casi di contumacia, e comunque non ha considerato ai fini della riduzione dell'indennizzo, la presenza di un numero di parti superiore a cinquanta ai sensi dell'art. 2 bis comma 1 bis della L. n. 89/2001, nonostante quanto eccepito dal Ministero su entrambi tali profili nell'opposizione ex art. 5 ter della L. n. 89/2001.

I due motivi del ricorso incidentale del Ministero della Giustizia, che vanno esaminati congiuntamente, sono fondati in quanto la Corte d'Appello di Campobasso ha erroneamente parificato la posizione di tutti i ricorrenti, riconoscendo loro lo stesso indennizzo (€ 7.800,00) e la stessa irragionevole durata del processo (9 anni 5 mesi e 18 giorni per il primo grado e 4 anni e 6 mesi per il secondo grado), non considerando che mentre [OSCURATO:PERSONA] agiva sia in proprio che quale erede del defunto [OSCURATO:PERSONA], morto nel corso del giudizio di primo grado, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno richiesto l'indennizzo solo quali eredi del defunto [OSCURATO:PERSONA], attribuendo a ciascuno degli eredi di [OSCURATO:PERSONA] l'indennizzo asseritamente a lui spettante per il giudizio di primo grado anziché attribuirglielo cumulativamente una sola volta posto che la costituzione degli eredi era avvenuta solo nel giudizio di secondo grado, omettendo di considerare che l'indennizzo se dovuto doveva essere calcolato fino alla data della morte di [OSCURATO:PERSONA] e non per tutta la durata del giudizio di primo grado, e soprattutto trascurando di valutare l'incidenza sull'indennizzo della contumacia di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nel giudizio di primo grado e del numero di parti superiore a cinquanta, che pure erano stati dedotti in sede di opposizione ex art. 5 ter della L. n. 89/2001 dal Ministero.

La Suprema Corte ha più volte affermato, ed a tale indirizzo di gran lunga prevalente si intende dare continuità, che qualora la parte del giudizio civile presupposto sia deceduta, l'erede ha diritto all'indennizzo “iure proprio” solo per l'irragionevole durata del giudizio successiva alla propria rituale costituzione, la quale - come confermato dalla CEDU, con la sentenza del 18 giugno2013, "Fazio ed altri c.

Italia" - è condizione essenziale per far valere la sofferenza morale da ingiustificata durata del processo, atteso che, nel processo civile, in ipotesi di morte della parte originaria, stante la regolamentazione di tale evento prevista nell'art. 300 c.p.c., non assume altrimenti rilievo la continuità delle rispettive posizioni processuali tra dante ed aventi causa, prevista dall'art. 110 c.p.c., se non dal momento, appunto, dell'effettiva costituzione degli eredi conseguente al decesso del primo.

Pertanto, per il riconoscimento dell'indennizzo iure proprio occorre accertare il superamento della predetta durata ragionevole, e dunque individuare il giorno in cui, con la costituzione in giudizio, gli eredi abbiano assunto a loro volta la qualità formale di parti, in quanto il sistema sanzionatorio delineato dalla CEDU, e tradotto in norme nazionali dalla L. n. 89 del 2001, non si fonda sull'automatismo di una pena pecuniaria a carico dello Stato, ma sulla somministrazione di sanzioni riparatorie a beneficio di chi dal ritardo abbia ricevuto danni patrimoniali o non patrimoniali, mediante indennizzi modulabili in relazione al concreto patema subito, il quale presuppone la conoscenza del processo e l'interesse alla sua rapida conclusione.Non è perciò corretto, a tal fine, equiparare la posizione dell'erede, che non si sia costituito in luogo della parte deceduta prima della conclusione del processo presupposto, a quella del contumace originario (vedi Cass.26.1.2021 n. 1607; Cass. 30.5.2017 n.13658; Cass. 8.2.2017 n. 3387; Cass. 3.2.2017 n. 3001; Cass. 24.1.2017 n.1785; Cass. Sez. 20.11.2014 n. 24771; Cass. 19.2.2014 n.4003).

Sempre la Suprema Corte ha evidenziatoche qualora l'erede agisca sia iure hereditatis che iure proprio non può assumersi come riferimento temporale di determinazione del danno l'intera durata del procedimento, ma é necessario procedere ad una ricostruzione analitica delle diverse frazioni temporali al fine di valutarne separatamente la ragionevole durata, senza tuttavia escludere la possibilità del cumulo tra il danno morale sofferto dal dante causa e quello personalmente patito dagli eredi nel frattempo intervenuti nel processo (vedi Cass. n. 3001/2017 e Cass. n. 21646/2011).

Quanto all'indennizzo liquidato iure hereditatis, lo stesso va riconosciuto per intero all'erede, o agli eredi che agiscano e non pro quota (vedi in tal senso Cass. n. 14858/2022; Cass.n.27417/2017; Cass. n.15894/2014; Cass. n. 10517/2013; Cass.n. 995/2012), ma senza moltiplicare l'indennizzo per il numero degli eredi, competendo la liquidazione per intero dell'indennizzo solo all'erede che abbia chiesto l'indennizzo iure proprio partecipando personalmente al giudizio presupposto.

Da ultimo la Corte d'Appello di Campobasso, oltre a violare i principi di diritto sopra compendiati, ha totalmente omesso di considerare che nella fattispecie in esame, trattandosi di ricorso ex art. 2 L. 89/2001 presentato dopo l'entrata in vigore della L. n.208/2015, risultava applicabile l'art.2 comma 2 sexies lettera b) della L. n. 89/2001, secondo il quale in caso di contumacia si presume insussistente il pregiudizio da irragionevole durata del processo, salvo prova contraria, in particolare in ordine al primo grado del giudizio presupposto, nel quale sia [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] erano rimasti contumaci, ed ha omesso di motivare sulle ragioni della mancata riduzione dell'indennizzo prevista dall'art. 2 bis comma 1 bis della L. n.89/2001 per il numero superiore a cinquanta delle parti del giudizio presupposto, nonostante il Ministero avesse sollevato i propri specifici rilievi sul punto nell'opposizione ex art. 5 ter della L. n. 89/2001.

Ed invero la Corte d'Appello di Campobasso alla pagina 5 lettera B) del provvedimento impugnato si é limitata ad indicare, con motivazione stereotipata ed oscura, assimilabile a totale carenza di motivazione, che non andava riconosciuto alcun incremento e/o attribuita alcuna diminuzione ex art. 2 bis della L.n.89/2001 in quanto i relativi presupposti ben potevano compensarsi tra loro, senza indicare quali elementi avrebbero giustificato un incremento dell'indennizzo, non essendone stato dedotto alcuno, e quindi per quale ragione, il numero delle parti superiore a cinquanta, invocato dal Ministero ex art. 2 bis comma 1 bis della L. n. 89/2001, non avrebbe dovuto determinare una riduzione dell'indennizzo che già in fase monitoria era stato fissato in € 600,00 annui, in tal modo omettendo di considerare tale fatto specifico dedotto dal Ministero a supporto della richiesta riduzione del moltiplicatore annuo da utilizzare per la determinazione dell'indennizzo e di fornire una motivazione sia pur minima sullo stesso.

Quanto alla mancata specificazione della data della morte di [OSCURATO:PERSONA], pacificamente avvenuta nel primo grado del giudizio presupposto quando era contumace, deve ritenersi nella specie ininfluente, in quanto é certo che i suoi eredi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], non essendosi costituiti in tale grado di giudizio, ma solo nel giudizio di secondo grado, non avevano titolo secondo la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte sopra richiamata, ad ottenere l'indennizzo iure hereditatis per irragionevole durata del processo per il giudizio di primo grado, sicché non occorreva computare la durata dello stesso fino alla data della morte di [OSCURATO:PERSONA].

Il decreto va quindi cassato con rinvio alla Corte d'Appello di Campobasso in diversa composizione, che dovrà provvedere alla rideterminazione della spettanza e della misura degli indennizzi per irragionevole durata richiesti dai ricorrenti attenendosi ai principi enunciati e motivare sul punto, e che in base all'esito finale del giudizio dovrà provvedere anche sulle spese processuali del giudizio di opposizione, del giudizio di Cassazione e del giudizio di rinvio.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione, sezione seconda civ

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.17012/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA], 22, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende per procure in calce al ricorso, -ricorrenti e controricorrenti al ricorso incidentale- contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, (ADS80224030587) , che lo rappresenta e difendeex lege, -controricorrente e ricorrente incidentale- Avverso il DECRETO d ella CORTE D'APPELLO CAMPOBASSOn.266/2021depositato i l 10/01/2022 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con ricorso ex art. 2 della L. n. 89/2001 depositato l'[OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] in proprio e quale erede di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] quale erede di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] quale erede di [OSCURATO:PERSONA] chiedevano alla Corte d'Appello di Campobasso l'indennizzo per l'irragionevole durata del giudizio svoltosi in primo grado davanti al Tribunale di Campobasso (procedimento n. 55/1987 RG iscritto a ruolo il 15.1.1987,al quale erano stati riuniti i procedimenti n.386/1987, 893/1987, 1161/1987, 1165/1987, 1167/1987, 1168/1987, 1206/1987, 140/1988, 272/1988, 291/1988, 606/1988 e 1105/1988 RG) conclusosi con la sentenza n. 543/2009 del 23.9.2009, e quindi davanti alla Corte d'Appello di Campobasso (proc. n.96/2010 RG iscritto a ruolo il 15.1.2010, al quale erano stati riuniti i procedimenti n. 118/2010, 129/2010, 178/2010, 393/2010 e 408/2010 RG), definito con la sentenza n. 21/2021 del 16.12.2020/25.1.2021, promosso dal Ministero delle Finanze e dal Ministero della [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di diversi proprietari di immobili, ai fini dell'accertamento dell'insistenza dei loro immobili su beni di proprietà del demanio marittimo, e per ottenere la restituzione dei terreni con la riduzione in pristino ed il risarcimento dei danni, con contrapposte richieste di usucapione basate sull'assunto che i beni oggetto di causa facessero parte del patrimonio disponibile dello Stato e non del demanio marittimo. Il suddetto giudizio presupposto si era chiuso in primo grado col rigetto delle domande avanzate dall'Amministrazione dello Stato nei confronti dei contumaci [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per insussistenza di un'occupazione abusiva a loro imputabile del terreno del demanio marittimo specificato in atti, ed i Ministeri citati e l'Agenzia del [OSCURATO:PERSONA] avevano visto respinto anche in secondo grado dalla Corte d'Appello di Campobasso l'appello proposto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in proprio e quale erede di [OSCURATO:PERSONA] e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] entrambi quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], quest'ultimo deceduto nel corso del giudizio di primo grado. Con decreto n. 169/2021 del 24.9.2021 la Corte d'Appello di Campobasso, determinava la durata irragionevole del processo presupposto in 23 anni, 7 mesi e 9 giorni ed ingiungeva al Ministero della Giustizia il pagamento in favore di ciascuno dei ricorrenti di € 600,00 annui per i primi tre anni di ritardo e di € 720,00 per ognuno degli anni successivi, per complessivi € 16.920,00 ciascuno oltre interessi legali dalla domanda al saldo. Con ricorso depositato il 30.9.2021 il Ministero della Giustizia proponeva opposizione ex art. 5 ter della L. n. 89/2001 alla Corte d'Appello di Campobasso, lamentando l'errata determinazione dell'irragionevole durata del processo, l'omessa valorizzazione dell'integrale soccombenza dei ricorrenti nei giudizi presupposti (in realtà vittoriosi a differenza della stragrande maggioranza degli originari convenuti), della presenza in tali giudizi di più di 50 parti, in prevalenza rimaste contumaci, e l'omessa considerazione del vantaggio conseguito dai ricorrenti asseritamente rimasti ad occupare senza titolo i terreni demaniali e chiedendo quindi la revoca del decreto n. 169/2021 del 23.9.2021 della Corte d'Appello di Campobasso ed il ricalcolo al minimo dell'indennizzo dovuto, con vittoria delle spese. Si costituivano nel giudizio così introdotto gli opposti, che sostenevano la correttezza e congruità della liquidazione dell'indennizzo avvenuta, concludendo per il rigetto dell'opposizione con distrazione delle spese processuali del giudizio in favore dei legali antistatari. La Corte d'Appello di Campobasso col decreto n. 2/2022 del 10.1.2022, non notificato, impugnato in questa sede, accoglieva parzialmente l'opposizione, ed in riforma dell'opposto decreto, condannava il Ministero della Giustizia al pagamento in favore degli opposti dell'indennizzo di € 7.800,00 ciascuno (moltiplicatore € 600,00) oltre interessi legali dalla domanda al saldo, previa rideterminazione dell'irragionevole durata del processo in 9 anni, 5 mesi e 18 giorni per il giudizio di primo grado, ed in 4 anni e 6 mesi per il giudizio di secondo grado per tutti i ricorrenti, e ritenendo che l'indennizzo spettasse anche a coloro che erano rimasti contumaci nel giudizio presupposto ed ai loro eredi, e dichiarava compensate per metà le spese processuali, condannando il Ministero della Giustizia al pagamento della residua metà, determinata in €1.900,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15%, da distrarre in favore dei legali antistatari degli opposti. Avverso il decreto della Corte d'Appello di Campobasso hanno proposto ricorso principale notificato al Ministero della Giustizia l'[OSCURATO:DATA_NASCITA] davanti alla Suprema Corte i ricorrenti in epigrafe trascritti facendo valere quattro motivi. Il Ministero della Giustizia in data 15/20.9.2022 ha notificato il controricorso e contestuale ricorso incidentale facendo valere due motivi. Con controricorso al ricorso incidentale notificato il 27.10.2022 gli originari ricorrenti hanno resistito all'avverso ricorso incidentale. Col primo motivo i ricorrenti lamentano la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 6 § 1 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e degli articoli 2 comma 1 e 2 della L.24.3.2001 n. 89 in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3) c.p.c. in quanto la Corte d'Appello di Campobasso ha riconosciuto una durata non ragionevole del giudizio di primo grado di 9 anni e 5 mesi e 18 giorni detraendo, oltre ai tre anni previsti dalla legge, dieci anni e tre mesi per rinvii richiesti dalle parti, per interruzioni del processo, per morte del procuratore e delle parti, ed ha riconosciuto una durata non ragionevole del giudizio di secondo grado di 4 anni e 6 mesi detraendo, oltre ai due anni previsti dalla legge, 4 anni e 6 mesi per rinvii richiesti dalle parti, laddove eventuali rinvii richiesti dalle parti non possono incidere sulla determinazione della ragionevole durata del processo in quanto é sempre dovere del giudice governare il processo e fare in modo che non ecceda i limiti della ragionevole durata, a meno che le richieste di rinvio non siano riconducibili ad intento dilatorio, o a negligenza delle parti, o ad abuso del diritto di difesa, il che nel caso di specie non era stato specificato. Il motivo é infondato e va respinto, anzitutto perché la Corte d'Appello nel decreto impugnato ha specificato che i periodi da detrarre dalla durata complessiva del processo di primo grado, riportati nel quadro sinottico alle pagine 3, 4 e 5 dell'atto di opposizione del Ministero della Giustizia, non sono stati contestati dagli opposti, dovendosi quindi ritenere pacifici e condivisibili, richiamando in tal senso la sentenza n. 12161/2012 della Corte di Cassazione, e che per il giudizio di secondo grado non é stata fatta oggetto di censura la durata non ragionevole determinata nell'ingiunzione opposta in 4 anni e 6 mesi. A ciò va aggiunto che per giurisprudenza consolidata della Suprema Corte ai fini dell'accertamento del termine ragionevole di durata del processo correttamente il giudice dell'equa riparazione tiene conto del dispendio temporale cagionato dalle richieste di rinvio delle parti, in detrazione dalla durata complessiva del processo, quale che sia la parte che abbia fatto istanza di differimento, in quanto se una parte, pur non avendolo richiesto, acconsente al rinvio richiesto da un'altra parte, anziché opporvisi, non può poi dolersene in sede di richiesta di indennizzo per irragionevole durata del processo (vedi in tal senso Cass. 9.10.2019 n.25318; Cass. n. 12161/2012; Cass.n. 2251/2007; Cass. n. 4512/2004) sempre che si tratti di rinvii imputabili ad un intento dilatorio, o a negligente inerzia delle parti, o comunque ad un abuso del diritto di difesa, restando addebitabili gli altri rinvii alle disfunzioni dell'apparato giudiziario, salvo che ricorrano particolari circostanze che spetta alla P.A. evidenziare riconducibili alla fisiologia del processo (vedi in tal senso Cass.n.19176/2015; Cass. n. 6868/2011; Cass. n. 11307/2010; Cass.n.24356/2006), ma é evidente che non essendo stato contestato nel giudizio di opposizione quale fosse la durata del periodo da detrarre al tempo complessivo del processo, non erano richieste ulteriori specifiche sulle cause dei singoli rinvii. In ogni caso non é stato neppure dedotto puntualmente dai ricorrenti quali specifici tempi di rinvio sarebbero stati indebitamente scomputati dalla durata complessiva del processo presupposto ai fini della determinazione della durata irragionevole. Col secondo motivo i ricorrenti lamentano la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 6 § 1 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dell'art. 2 della L. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 89 ai sensi dell'art. 360 comma 1° n. 3 c.p.c., richiamando la sentenza delle sezioni unite della Corte di Cassazione n. 585 del 14.1.2014, che ha riconosciuto l'indennizzabilità dell'irragionevole durata del processo anche al contumace, e le sentenze della Corte di Cassazione del 7.2.2008 n.2983 e del 13.12.2006 n. 26686, che hanno ritenuto la legittimazione dell'erede a chiedere l'indennizzo iure proprio anche per il periodo successivo alla morte del suo dante causa, e sostengono che la Corte d'Appello di Campobasso non avrebbe riconosciuto l'indennizzo iure proprio ai ricorrenti costituitisi come eredi di [OSCURATO:PERSONA] dalla data del suo decesso avvenuto in primo grado, attribuendo loro l'indennizzo solo a decorrere dalla costituzione in prosecuzione avvenuta in secondo grado e solo al superamento del termine ragionevole di durata del processo a decorrere dalla loro costituzione, e non avrebbe differenziato le singole posizioni assunte dai ricorrenti nei vari giudizi di primo e secondo grado. Il secondo motivo é inammissibile per difetto di interesse, in quanto il provvedimento impugnato ha appiattito la posizione di tutti i ricorrenti riconoscendo per tutti una durata irragionevole di 9 anni e 5 mesi per il giudizio di primo grado e di 4 anni e sei mesi per il giudizio di secondo grado con attribuzione a ciascuno di un indennizzo di € 7.800,00, (moltiplicatore € 600,00) evidentemente attribuendo tale somma anche agli eredi del contumace del giudizio di primo grado [OSCURATO:PERSONA] ed anche per il periodo intercorso tra la sua morte e la costituzione dei suoi eredi in secondo grado, senza alcuno scomputo ulteriore di termini di durata ragionevole per gli eredidel defunto. Col terzo motivo i ricorrenti lamentano la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 6 § 1 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, dell'art. 2 della L. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 89 e dell'art. 111 c.p.c. ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c., in quanto la Corte d'Appello di Campobasso avrebbe erroneamente negato l'indennizzo per l'irragionevole durata del giudizio ai ricorrenti costituitisi personalmente nel giudizio di secondo grado, escludendo l'indennizzo per il giudizio di primo grado in cui il loro dante causa [OSCURATO:PERSONA] era rimasto contumace, pur spettando l'indennizzo per equa riparazione dell'irragionevole durata del processo anche al contumace (in tal senso si richiama Cass. sez. un. 14.1.2014 n. 585). Il terzo motivo é anzitutto inammissibile in quanto chiaramente inconferente rispetto alla fattispecie in esame, dal momento che nel provvedimento impugnato della Corte d'Appello di Campobasso é stato riconosciuto a tutti i ricorrenti lo stesso indennizzo, sia a quelli che hanno partecipato personalmente, sia pure come contumace, al giudizio di primo grado, costituendosi quindi in secondo grado anche come erede di [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]), sia a quelli che si sono costituiti in secondo grado come eredi di [OSCURATO:PERSONA] e che sempre come eredi di quest'ultimo hanno chiesto l'indennizzo anche per il giudizio di primo grado in cui [OSCURATO:PERSONA] era rimasto contumace, per cui é evidente che non c'é stata alcuna decurtazione dell'indennizzo riconosciuto agli eredi di [OSCURATO:PERSONA] in ragione della contumacia del loro dante causa. Va aggiunto che nel formulare la doglianza i ricorrenti principali non hanno tenuto conto della riferibilità della sentenza n. 585/2014 delle sezioni unite della Suprema Corte da loro invocata al quadro normativo esistente prima della riforma introdotta dalla L.n. 208/2015, quando non esisteva la previsione dell'art. 2 comma 2 sexies lettera b) della L. n.89/2001 della presunzione d'insussistenza del pregiudizio da irragionevole durata del processo salvo prova contraria in caso di contumacia, da ritenere applicabile invece nel caso in esame, trattandosi di giudizio di equa riparazione introdotto dopo l’entrata in vigore della L. n. 208/2015. Col quarto motivo i ricorrenti lamentano la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 6 § 1 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dell'art. 2 della L. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 89 ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c., in quanto la Corte d'Appello di Campobasso avrebbe negato l'indennizzo spettante ai ricorrenti iure proprio dalla data della morte del loro dante causa [OSCURATO:PERSONA], riconoscendolo loro dovuto solo dalla costituzione come eredi in appello, richiamando in proposito la sentenza delle sezioni unite della Corte di Cassazione del 14.1.2014 n. 585 che ha riconosciuto l'indennizzabilità dell'irragionevole durata del processo anche al contumace e le sentenze della Corte di Cassazione del 7.2.2008 n. 2983 e del 13.12.2006 n. 26686, che hanno ritenuto la legittimazione dell'erede a chiedere l'indennizzo iure proprio anche per il periodo successivo alla morte del suo dante causa. Il quarto motivo é inammissibile in quanto inconferente rispetto alla fattispecie in esame, dal momento che nel provvedimento impugnato della Corte d'Appello di Campobasso é stato riconosciuto a tutti i ricorrenti lo stesso indennizzo di €7.800,00 (moltiplicatore annuo di € 600,00, per una durata irragionevole riconosciuta di 9 anni 5 mesi e 18 giorni per il primo grado e di 4 anni e 6 mesi per il secondo grado), sia a [OSCURATO:PERSONA], che ha partecipato personalmente (come contumace in primo grado) ai due gradi del giudizio presupposto, oltre a costituirsi in secondo grado come erede del defunto [OSCURATO:PERSONA] insieme a lei convenuto in primo grado e deceduto nelle more, sia a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che hanno chiesto l'indennizzo solo come eredi di [OSCURATO:PERSONA] (contumace deceduto nel corso del giudizio di primo grado interrotto ma non riassunto nei confronti dei Madonna) costituendosi in tale qualità nel secondo grado del giudizio presupposto, per cui é evidente che nessuna decurtazione é stata operata in tale provvedimento per il periodo successivo alla morte di [OSCURATO:PERSONA]. Col primo articolato motivo di ricorso incidentale il Ministero della Giustizia lamenta ai sensi dell'art. 360 comma 1° n. 3) c.p.c. la violazione e/o falsa applicazione degli articoli 2 della L. n. 89/2001, nonché dell'art. 75 c.p.c., che pur avendo i ricorrenti chiesto l'indennizzo per l'irragionevole durata del processo presupposto iure proprio per il giudizio di secondo grado nel quale si sono costituiti e iure hereditatis per il giudizio di primo grado in cui erano stati convenuti ma erano rimasti contumaci [OSCURATO:PERSONA] ed il dante causa poi deceduto nelle more del giudizio di primo grado, [OSCURATO:PERSONA], a tutti é stato riconosciuto per il primo grado di giudizio un indennizzo di € 5.400,00 ciascuno come se avessero agito iure proprio anziché un indennizzo complessivo per tutti e tre di € 5.400,00, che inoltre la domanda di indennizzo era troppo generica ed indeterminata in quanto non era stata specificata la data della morte di [OSCURATO:PERSONA], né la veste in cui l'indennizzo era stato richiesto da ciascuno dei ricorrenti per il primo e per il secondo grado di giudizio. Col secondo motivo di ricorso incidentale il Ministero della Giustizia lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2 sexies lettera b) della L. n. 89/2001 in relazione all'art. 360 comma 1° n. 3) c.p.c., in quanto pur essendo rimasti contumaci sia [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] (al quale sono subentrati come eredi tutti i ricorrenti solo nel giudizio di secondo grado costituendosi) nel primo grado del giudizio presupposto davanti al Tribunale di Campobasso, il provvedimento impugnato ha pretermesso l'esame circa l'operatività della presunzione di assenza di danno ex art. 2 comma 2 sexies lettera b) della L. n. 89/2001 nei casi di contumacia, e comunque non ha considerato ai fini della riduzione dell'indennizzo, la presenza di un numero di parti superiore a cinquanta ai sensi dell'art. 2 bis comma 1 bis della L. n. 89/2001, nonostante quanto eccepito dal Ministero su entrambi tali profili nell'opposizione ex art. 5 ter della L. n. 89/2001. I due motivi del ricorso incidentale del Ministero della Giustizia, che vanno esaminati congiuntamente, sono fondati in quanto la Corte d'Appello di Campobasso ha erroneamente parificato la posizione di tutti i ricorrenti, riconoscendo loro lo stesso indennizzo (€ 7.800,00) e la stessa irragionevole durata del processo (9 anni 5 mesi e 18 giorni per il primo grado e 4 anni e 6 mesi per il secondo grado), non considerando che mentre [OSCURATO:PERSONA] agiva sia in proprio che quale erede del defunto [OSCURATO:PERSONA], morto nel corso del giudizio di primo grado, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno richiesto l'indennizzo solo quali eredi del defunto [OSCURATO:PERSONA], attribuendo a ciascuno degli eredi di [OSCURATO:PERSONA] l'indennizzo asseritamente a lui spettante per il giudizio di primo grado anziché attribuirglielo cumulativamente una sola volta posto che la costituzione degli eredi era avvenuta solo nel giudizio di secondo grado, omettendo di considerare che l'indennizzo se dovuto doveva essere calcolato fino alla data della morte di [OSCURATO:PERSONA] e non per tutta la durata del giudizio di primo grado, e soprattutto trascurando di valutare l'incidenza sull'indennizzo della contumacia di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nel giudizio di primo grado e del numero di parti superiore a cinquanta, che pure erano stati dedotti in sede di opposizione ex art. 5 ter della L. n. 89/2001 dal Ministero. La Suprema Corte ha più volte affermato, ed a tale indirizzo di gran lunga prevalente si intende dare continuità, che qualora la parte del giudizio civile presupposto sia deceduta, l'erede ha diritto all'indennizzo “iure proprio” solo per l'irragionevole durata del giudizio successiva alla propria rituale costituzione, la quale - come confermato dalla CEDU, con la sentenza del 18 giugno2013, "Fazio ed altri c. Italia" - è condizione essenziale per far valere la sofferenza morale da ingiustificata durata del processo, atteso che, nel processo civile, in ipotesi di morte della parte originaria, stante la regolamentazione di tale evento prevista nell'art. 300 c.p.c., non assume altrimenti rilievo la continuità delle rispettive posizioni processuali tra dante ed aventi causa, prevista dall'art. 110 c.p.c., se non dal momento, appunto, dell'effettiva costituzione degli eredi conseguente al decesso del primo. Pertanto, per il riconoscimento dell'indennizzo iure proprio occorre accertare il superamento della predetta durata ragionevole, e dunque individuare il giorno in cui, con la costituzione in giudizio, gli eredi abbiano assunto a loro volta la qualità formale di parti, in quanto il sistema sanzionatorio delineato dalla CEDU, e tradotto in norme nazionali dalla L. n. 89 del 2001, non si fonda sull'automatismo di una pena pecuniaria a carico dello Stato, ma sulla somministrazione di sanzioni riparatorie a beneficio di chi dal ritardo abbia ricevuto danni patrimoniali o non patrimoniali, mediante indennizzi modulabili in relazione al concreto patema subito, il quale presuppone la conoscenza del processo e l'interesse alla sua rapida conclusione.Non è perciò corretto, a tal fine, equiparare la posizione dell'erede, che non si sia costituito in luogo della parte deceduta prima della conclusione del processo presupposto, a quella del contumace originario (vedi Cass.26.1.2021 n. 1607; Cass. 30.5.2017 n.13658; Cass. 8.2.2017 n. 3387; Cass. 3.2.2017 n. 3001; Cass. 24.1.2017 n.1785; Cass. Sez. 20.11.2014 n. 24771; Cass. 19.2.2014 n.4003). Sempre la Suprema Corte ha evidenziatoche qualora l'erede agisca sia iure hereditatis che iure proprio non può assumersi come riferimento temporale di determinazione del danno l'intera durata del procedimento, ma é necessario procedere ad una ricostruzione analitica delle diverse frazioni temporali al fine di valutarne separatamente la ragionevole durata, senza tuttavia escludere la possibilità del cumulo tra il danno morale sofferto dal dante causa e quello personalmente patito dagli eredi nel frattempo intervenuti nel processo (vedi Cass. n. 3001/2017 e Cass. n. 21646/2011). Quanto all'indennizzo liquidato iure hereditatis, lo stesso va riconosciuto per intero all'erede, o agli eredi che agiscano e non pro quota (vedi in tal senso Cass. n. 14858/2022; Cass.n.27417/2017; Cass. n.15894/2014; Cass. n. 10517/2013; Cass.n. 995/2012), ma senza moltiplicare l'indennizzo per il numero degli eredi, competendo la liquidazione per intero dell'indennizzo solo all'erede che abbia chiesto l'indennizzo iure proprio partecipando personalmente al giudizio presupposto. Da ultimo la Corte d'Appello di Campobasso, oltre a violare i principi di diritto sopra compendiati, ha totalmente omesso di considerare che nella fattispecie in esame, trattandosi di ricorso ex art. 2 L. 89/2001 presentato dopo l'entrata in vigore della L. n.208/2015, risultava applicabile l'art.2 comma 2 sexies lettera b) della L. n. 89/2001, secondo il quale in caso di contumacia si presume insussistente il pregiudizio da irragionevole durata del processo, salvo prova contraria, in particolare in ordine al primo grado del giudizio presupposto, nel quale sia [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] erano rimasti contumaci, ed ha omesso di motivare sulle ragioni della mancata riduzione dell'indennizzo prevista dall'art. 2 bis comma 1 bis della L. n.89/2001 per il numero superiore a cinquanta delle parti del giudizio presupposto, nonostante il Ministero avesse sollevato i propri specifici rilievi sul punto nell'opposizione ex art. 5 ter della L. n. 89/2001. Ed invero la Corte d'Appello di Campobasso alla pagina 5 lettera B) del provvedimento impugnato si é limitata ad indicare, con motivazione stereotipata ed oscura, assimilabile a totale carenza di motivazione, che non andava riconosciuto alcun incremento e/o attribuita alcuna diminuzione ex art. 2 bis della L.n.89/2001 in quanto i relativi presupposti ben potevano compensarsi tra loro, senza indicare quali elementi avrebbero giustificato un incremento dell'indennizzo, non essendone stato dedotto alcuno, e quindi per quale ragione, il numero delle parti superiore a cinquanta, invocato dal Ministero ex art. 2 bis comma 1 bis della L. n. 89/2001, non avrebbe dovuto determinare una riduzione dell'indennizzo che già in fase monitoria era stato fissato in € 600,00 annui, in tal modo omettendo di considerare tale fatto specifico dedotto dal Ministero a supporto della richiesta riduzione del moltiplicatore annuo da utilizzare per la determinazione dell'indennizzo e di fornire una motivazione sia pur minima sullo stesso. Quanto alla mancata specificazione della data della morte di [OSCURATO:PERSONA], pacificamente avvenuta nel primo grado del giudizio presupposto quando era contumace, deve ritenersi nella specie ininfluente, in quanto é certo che i suoi eredi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], non essendosi costituiti in tale grado di giudizio, ma solo nel giudizio di secondo grado, non avevano titolo secondo la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte sopra richiamata, ad ottenere l'indennizzo iure hereditatis per irragionevole durata del processo per il giudizio di primo grado, sicché non occorreva computare la durata dello stesso fino alla data della morte di [OSCURATO:PERSONA]. Il decreto va quindi cassato con rinvio alla Corte d'Appello di Campobasso in diversa composizione, che dovrà provvedere alla rideterminazione della spettanza e della misura degli indennizzi per irragionevole durata richiesti dai ricorrenti attenendosi ai principi enunciati e motivare sul punto, e che in base all'esito finale del giudizio dovrà provvedere anche sulle spese processuali del giudizio di opposizione, del giudizio di Cassazione e del giudizio di rinvio. P.Q.M. La Corte di Cassazione, sezione seconda civ
Decreto Cassazione n. 15794/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris