CassazionesentenzaSezione LDecisione del 26 settembre 2025
Cassazione n. 27157/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 32075-2021 proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – avverso la sentenza n. 165/2021 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 17/06/2021 R.G.N. 193/2020; Oggetto [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.32075/2021 Ud[OSCURATO:DATA_NASCITA] CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/09/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. [OSCURATO:PERSONA], architetto, adiva il Tribunale di Genova, sezione lavoro, ed impugnava due avvisi di addebito emessi dall’INPS per il recupero della contribuzione dovuta alla gestione separata, il primo relativo ai contributi relativi all’anno 2009 e il secondo relativo ai contributi dovuti all’anno 2010. L’INPS si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell’impugnazione. Il Tribunale di Genova, sezione lavoro, accoglieva l’opposizione e annullava gli avvisi di addebito ritenendo prescritte le relative pretesecreditorie. 2. L’INPS proponeva appello. [OSCURATO:PERSONA] si costituiva chiedendo il rigetto dell’impugnazione. Con la sentenza n. 165/2021,depositata in data 17/06/2021, la Corte di Appello di Genova, sezione lavoro, accoglieva parzialmente l’appello e dichiarava dovuti solo i contributi relativi all’anno 2010, confermava la prescrizione dei contributi relativi all’anno 2009 e dichiarava non dovute le sanzioni computate a titolo di evasione contributiva in ragione della mancata compilazione del quadro RR della dichiarazione. 3. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’INPS articolando due motivi. [OSCURATO:PERSONA] si è costituito in giudizio contestando l’impugnazione e chiedendone il rigetto. 4. Il ricorso è stato trattato dal Collegio nella camera di consiglio del 26/9/2025. Considerato che: 1. Con il primo motivo di ricorsol’INPS deduce in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. violazione dell’art. 2935 c.c. in relazione all’art. 2, commi 26-31 della legge n.335/1995, all’art. 18 del d.lgs. n.241/1997, all’art. 17 del d.P.R. n. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 435 e al d.p.c.m. 10/06/2010 pubblicato in G.U. n. 141 del 19/06/2010. Si critica la sentenza impugnata per avere ritenuto che la prescrizione sui contributi dovuti alla gestione separata da lavoratore autonomo per l’anno 2009 decorresse dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] e fosse, di conseguenza, già decorsa alla data del 2/07/2015 e cioè alla data di ricezione dell’avviso da parte di [OSCURATO:PERSONA], il tutto senza considerare che il termine in questione risultava prorogato dal d.p.c.m. del 10/06/2010 al 06/07/2010. 2. Il motivo è fondato. 2.1. Secondo il consolidato orientamento espresso da questa Corte la prescrizione dei contributi previdenziali dovuti alla gestione separata INPS decorre dal momento in cui scadono i termini per il loro pagamento e si applica anche il differimento previsto dall'art. 1, comma 1, d.P.C.M. del 10/06/2010 in relazione ai contributi dovuti per l'anno 2009, per il quale rileva il fattore oggettivo dello svolgimento di un'attività economica riconducibile a quelle per le quali sono stati elaborati studi di settore, non già la condizione soggettiva del singolo professionista di effettiva sottoposizione al relativo regime fiscale(tre le numerose pronunce in tale senso (Cass.13/09/2024, n. 24584 , ed ancora Cass. n. 27950 del 2018; Cass. n. 19403 del 2019; Cass. n. 1557 del 2020, Cass. n. 4898 del 2022, Cass. n. 5578 del 2022 e Cass.n.28721/2024). 2.2. Nel definire la decorrenza della prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separatadeve, allora, prendersi in considerazione la scadenza del termine di pagamento e – come da ultimo chiarito da Cass. 5/09/2023, n. 25755 con orientamento al quale il Collegio intende dare continuità, «assume rilievo anche il differimento […] previsto, senza alcuna maggiorazione, dalla disposizione di cui al D.P.C.M. 10 giugno 2010, art. 1, comma 1, in relazione ai contributi dovuti per l'anno 2009» (così Cass. n. 10273 del 2021 e plurime pronunce successive conformi); l’art. 12, comma 5, del d.lgs. n. 241 del 1997 devolve, infatti, ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (pubblicato sulla [OSCURATO:PERSONA]) la possibilità di modificare i termini riguardanti gli adempimenti dei contribuenti relativi a imposte e contributi, tenendo conto delle esigenze generali dei contribuenti, dei sostituti e dei responsabili d’imposta o delle esigenze organizzative dell’amministrazione; il D.P.C.M. (tempo per tempo applicabile) concorre, dunque, ad attuare e integrare le previsioni del d.lgs. n. 241 cit. e, pertanto, considerato nelle sue interrelazioni e in una prospettiva sostanziale, ha natura regolamentare e rango di fonte normativa, come questa Corte ha pure, in diverse pronunce, affermato (di recente, Cass. n. 32685 del 2022, punti 3.2 e ss., con i richiami ivi effettuati); la Corte di legittimità si è occupata, anche, di indicare l’ambito di applicazione del «differimento» attuato, di voltain volta, dai D.P.C.M. susseguitisi nel tempo. Ha chiarito, quanto alla «latitudine soggettiva» del differimento (v. Cass. n.32682 del 2022, punto 4.4.) che ne beneficiano tutti i «contribuenti [...] che esercitano attività economiche per le quali s(iano) stati elaborati gli studi di settore e non soltanto coloro che, in concreto, alle risultanze di tali studi (siano) fiscalmente assoggettati per non aver scelto un diverso regime d'imposizione […]» (Cass. n.10273 del 2021 e successive conformi). Ciò che rileva è, infatti, il dato oggettivo dello svolgimento di un'attività economica riconducibile tra quelle per le quali siano state elaborati studi di settore e non la condizione soggettiva del singolo professionista di effettiva sottoposizione al regime fiscale derivante dall'adesione alle risultanze degli studi medesimi (Cass. n. 24668 del 2022; nello stesso senso, tra le tante, Cass. n. 32682 del 2022, punto 4.4. cit.; Cass. n. 10286 del 2023, punto 11). 2.3. La prescrizione non è, allora, decorsa e in accoglimento del primo motivo di ricorso, va cassata la sentenza impugnata. 3. Con il secondo motivo di ricorso l’INPS deduce ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. violazione dell’art. 116, comma 8, lettere a) e b) della legge 388/2000, e critica la sentenza impugnata che avrebbe errato nel ritenere applicabile al lavoratore libero professionista iscritto di ufficio alla gestione separata per l’annualità 2010 circa l’omissione della contribuzione dovuta il regime sanzionatorio di cui alla lettera a) per l’omissione contributiva e non quello di cui alla lettera b) per l’evasione contributiva. 4. Come affermato in plurime occasioni da questa Corte (da ultimo, si veda la motivazione di Cass. 21/08/2025, n. 23644) la fattispecie di omissione contributiva di cui alla lettera a) dell’art. 116 comma 8 della L. n.388/2000 riguarda le sole ipotesi in cui il datore di lavoro, pur avendo provveduto a tutte le denunce e registrazioni obbligatorie, ometta il pagamento dei contributi, dovendosi invece ritenere che l’omessa o infedele denuncia (che integra l’ipotesi di evasione) configuri l’occultamento dei rapporti o delle retribuzioni o di entrambi e faccia presumere l’esistenza datoriale di realizzare tale occultamento allo specifico fine di non versare i contributi o i premi dovuti. Di seguito, con ordinanza n. 29272/2022 la Corte ha affermato che il termine occultamento non indica necessariamente l’assoluta mancanza di qualsivoglia elemento documentale che renda possibile l’eventuale accertamento della posizione lavorativa o della retribuzione, ma la mancata, o incompleta, o non conforme al vero, denuncia obbligatoria attraverso la quale viene celata all’Ente previdenziale l’effettiva sussistenza dei presupposti fattuali dell’imposizione. 5. Nel caso in esame, l’Istituto ricorrente dà atto della circostanza (riportata nella sentenza impugnata) che la comunicazione all’Ente vi è stata; trattasi, quindi, di una circostanza pacifica, corroborata dalla presentazione della dichiarazione dei redditi che è avvenuta oltre il termine previsto per l’adempimento dell’obbligazione contributiva, per questa via la presentazione della dichiarazione fiscale priva della annotazione nel quadro RR, non è contestata da INPS; si tratta di circostanze che integrano un accertamento di fatto condottodal giudice di appello. 6. L’evasione, quindi, è connessa ad un’intenzione specifica di non versare i contributi che, sulla base di un accertamento di fatto svolto dal giudice di merito, non è rivedibile in sede di legittimità. La Corte ha precisato (ord. 4730/2025) che il rilievo attribuito dalla norma all'elemento intenzionale consente di escludere l'evasione anche in caso di denunce omesse. Si tratta infatti di presunzione relativa, superabile mediante l’allegazione e la prova (con onere a carico del soggetto inadempiente) di circostanze dimostrative dell'assenza del fine fraudolento, il cui apprezzamento è, pur sempre,rimesso al giudice del merito. 7.Sul tema della rilevanza della omissione ai sensi dell’art. 116, comma 8, lett. a) della L. 388/2000 in assenza di un fine fraudolento o di un volontario occultamento dei rapporti o delle retribuzioni, si è pronunciata anche Cass.n. 9159/2017; e, sulla non configurabilità di un automatismo tra la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi e l'occultamento doloso del debito contributivo, in quanto il relativo accertamento costituisce oggetto di una valutazione rimessa al giudice di merito, censurabile in cassazione nei ristretti limiti di cui all'art. 360, co.1, n. 5 c.p.c., si rammenti la pronuncia di questa Corte con ordinanza n. 330/2025. 8. Non va trascurato, poi, l’orientamento pure espresso nelle predette pronunce n.330/2025 e 4730/2025, secondo il quale la doglianza dell’INPS si basa su un quadro normativo superato dalla sentenza della Corte Cost. n. 104/2022, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell’art. 18, comma 12, del d.l. n. 98 del 2011 conv. con L. n. 111 del 2011, nella parte in cui non prevede che gli avvocati del libero foro non iscritti alta Cassa di previdenza forense per mancato raggiungimento delle soglie di reddito o di volume di affari di cui alla L. n. 576 del 1980, art. 22 (e perciò tenuti all'obbligo di iscrizione alla Gestione separata costituita presso l'INPS) siano esonerati dal pagamento, in favore dell'ente previdenziale, delle sanzioni civili per l'omessa iscrizione con riguardo al periodo anteriore alla sua entrata in vigore. Di seguito la Corte costituzionale con la sentenza n. 55 del 2024 ha dichiaratol’illegittimità costituzionale dell’art. 18, comma 12, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2011, n. 111, nella parte in cui non prevede che gli ingegneri ed architetti non iscritti alla cosiddetta Inarcassa, per essere contemporaneamente iscritti presso altra gestione previdenziale obbligatoria, ai sensi dell’art. 21 della legge 3 gennaio 1981, n. 6, tenuti all’obbligo di iscrizione alla Gestione separata costituita presso l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), sono esonerati dal pagamento, in favore dell’ente previdenziale, delle sanzioni civili per l’omessa iscrizione con riguardo al periodo anteriore alla sua entrata in vigore. 9. Non avendo il controricorrente proposto ricorso incidentale avverso la condanna al pagamento delle sanzioni dovute per omissione contributiva, detta condanna va tenuta ferma nonostante le richiamate sentenz e della Corte costituzionale; infatti, come ricordato da Cass. n. 20466/2022, la previsione dell'art. 136 Cost., secondo cui la declaratoria d'incostituzionalità di una norma di legge comporta che quest'ultima cessi di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione, deve essere raccordata con i principi generali in materia di impugnazioni e specialmente con quello secondo cui la mancata impugnazione della parte che potrebbe giovarsi della pronuncia d'incostituzionalità impedisce che lo ius superveniens costituito dalla sentenza della Corte costituzionale possa operare in danno della parte impugnante, ostandovi il divieto di reformatio in peius, di cui al combinato disposto degli artt.100 e 112 c.p.c. Concernendo il ricorso principale dell'INPS la sola questione della configurabilità dell'evasione - invece che dell'omissione contributiva - non si potrebbe dar corso all’applicazione dello ius superveniens costituito dalla declaratoria di incostituzionalità delle sanzioni senza con ciò stesso riformare la sentenza impugnata in danno della parte impugnante. 10. Il ricorso deve, così, essere accolto con riguardo al primo motivo con cassazione della pronuncia impugnata, respinto con riguardo al secondo, e cassazione con rinvio alla stessa Corte d’appello in diversa composizione, che provvederà a nuovo esame del gravame alla luce di quanto sin qui detto e anche alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, rigettato il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia