CassazionesentenzaSezione LDecisione del 18 settembre 2024
Cassazione n. 28721/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 21597-2020 proposto da: I.N.P.S. -[OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso l'indirizzo PEC dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; -controricorrente - [OSCURATO:PERSONA] Avvocati D.P.C.M. R.G.N.21597/2020 Cron. Rep. Ud.18/09/2024 CC avverso la sentenza n. 4717/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 20/12/2019 R.G.N. 3087/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/09/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. la Corte di appello di Romaha confermato la decisione di primo gradoche aveva dichiarato l’avv.to [OSCURATO:PERSONA] non tenuto al versamento alla [OSCURATO:PERSONA] dei contributi, in relazione ai redditi prodotti nell’anno 2009; 2. la Corte territoriale ha giudicato estinto, per prescrizione, il credito dell’ente poiché il dies a quo della prescrizione quinquennale decorrevadal 16 giugno 2010, coincidente con la scadenza del termine per il pagamento dei contributi, mentre l’atto di costituzione in mora perveniva a conoscenza del professionista il 6 luglio 2015, allorché la prescrizione si era già compiuta. Per la Corte di merito, l’omessa compilazione del quadro RR, nella dichiarazione dei redditi, non integrava un doloso occultamento del debito, ai sensi dell’art. 2941 nr. 8 cod.civ.; 3. avverso detta decisione , l'INPS ha proposto ricorso , affidato ad un unico motivo; ha resistito, con controricorso, il professionista; 4. chiamata la causa all’adunanza camerale, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui all’art. 380 bis 1, comma 2, cod.proc.civ. [OSCURATO:PERSONA]: 5. con l’unico motivo del ricorso, l'INPS denuncia -ai sensi dell’art. 360 nr. 3 cod.proc.civ.- violazione de gli artt. 2935 cod.civ. e2941 nr. 8 cod.civ., in relazione alla legge nr. 335 del 1995, art. 2, commi 26 e ss. , al D.L. nr. 98 del 2011, art. 18, comma 12, convertito, con modificazioni, nella legge nr. 111 del 2011; 6. assume l’Istituto che l’impugnata decisione sia errata e debba essere riformata per aver giudicato prescritto il credito dell’INPS nonostante l’acclarata omessa compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi che, invece, dava luogo alla sospensione della prescrizione ai sensi dell’art. 2941 nr. 8 cod.civ.»; 7. il motivo è fondato, nei termini e per i motivi che vanno ad illustrarsi; 8.sulla questione della prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata la Corte si è pronunciata in numerosissime occasioni; 9. in particolare, quanto all’individuazione del dies a quodel termine di prescrizione, la Corte ha chiarito che, sebbene lo stesso decorr a dal momento in cui scadono i termini per il relativo pagamento e non già dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa (così, ex multis, Cass. nr. 27950 del 2018; Cass.nr. 19403 del 2019; Cass. nr. 1557 del 2020 e, più di recente, Cass. nr.4898 del 2022, e Cass. nr. 5578 del 2022), ai fini della sua decorrenza, assume rilievo anche il differimento dei termini stessi, quale quello previsto, senza alcuna maggiorazione, dalla disposizione di cui al D.P.C.M. 10 giugno 2010, art. 1, comma 1, in relazione ai contributi dovuti per l'anno 2009 (così Cass.nr. 10273 del 2021 e plurime pronunce successive conformi); 10. l’art. 12, comma 5, del D.Lgs. nr. 241 del 1997, infatti, devolve ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (pubblicato sulla [OSCURATO:PERSONA]) la possibilità di modificare i termini riguardanti gli adempimenti dei contribuenti relativi a imposte e contributi. Il D.P.C.M. (tempo per tempo applicabile) concorre, dunque, ad attuare e integrare le previsioni del D.Lgs. e, pertanto, considerato nelle sue interrelazioni e in una prospettiva sostanziale, ha natura regolamentare e rango di fonte normativa (tra le tante, Cass. nr. 32685 del 2022, punti 3.2 e ss., con i richiami ivi effettuati); la Corte si è occupata anche di definire il perimetro di applicazione del differimento. Ha chiarito, quanto alla «latitudine soggettiva del differimento» che ne beneficiano tutti i «contribuenti [...] che esercitano attività economiche per le quali s(iano) stati elaborati gli studi di settore e non soltanto coloro che, in concreto, alle risultanze di tali studi (siano) fiscalmente assoggettati per non aver scelto un diverso regime d'imposizione […]» (Cass. nr.10273 del 2021 e successive conformi). Ciò che rileva è, infatti, il dato oggettivo dello svolgimento di un'attività economica riconducibile tra quelle per le quali siano state elaborati studi di settore e non la condizione soggettiva del singolo professionista di effettiva sottoposizione al regime fiscale derivante dall'adesione alle risultanze degli studi medesimi (Cass. nr. 24668 del 2022; nello stesso senso, fra le molte, Cass. nr. 32682 del 2022, punto 4.4.; Cass. nr. 10286 del 2023, punto 11); 11. la sentenza impugnata, nel far decorrere la prescrizione dal 16.06.2010, ha, quindi, erroneamente interpretato la normativa di riferimento, non considerando, come avrebbe dovuto, i l termine di proroga stabilito dal D.P.C.M. sopra indicato; 12. i rilievi esposti non sono preclusidal fatto che le censure dell’INPS non investono ex professo l'identificazione del dies a quo del termine applicabile ma riguardano essenzialmente il profilo della sospensione della prescrizione. Questa Corte ha, infatti, ritenuto che «una volta che la sentenza d'appello sia stata impugnata per violazione della disciplina sulla sospensione della prescrizione (nella specie, con riguardo all'occultamento doloso del debito contributivo, ai sensi dell'art. 2941, comma 1, nr. 8 cod.civ.), l'intera fattispecie della prescrizione, anche con riguardo alla decorrenza del dies a quo, rimane sub iudice e rientra, pertanto, nei poteri del giudice di legittimità valutare d'ufficio, sulla scorta degli elementi ritualmente acquisiti, la corretta individuazione del termine iniziale della prescrizione, in quanto aspetto logicamente preliminare rispetto alla sospensione dedotta con il ricorso»(Cass. nr. 32683 del 2022; ex multis,tra le successive, Cass. nr. 25684 del 2023); 13. rinviando al supporto argomentativo dei precedenti in ultimo indicati, può, in sintesi, precisarsiche l'impugnazione del profilo della sospensione mantiene viva e controversa anche la questione concernente l'identificazione del dies a quo della prescrizione nel senso che pure su tale tema si riespande la cognizione di questa Corte, chiamata a individuare l'esatto diritto applicabile alla luce degli elementi ritualmente allegati. Tornando al caso di specie, come si è detto, il dies a quo (6 luglio 2010) è sancito, con portata generale, da una fonte normativa, che questa Corte è tenuta a conoscere, in quanto puntualizza le previsioni del D.Lgs. n. 241 del 1997, e l’atto idoneo a interrompere la prescrizione è accertato dalla sentenza impugnata(atto di messa in mora del 6 luglio 2015); 14. la sentenza impugnata non ha fatto corretta applicazione di questi principi; va , dunque, cassata e la causa rinviata alla Corte di appello di Roma che, in diversa composizione, dovrà scrutinare nuovamente il tema della prescrizione dei contributi. [OSCURATO:PERSONA] di rinvio provvederà anche a liquidare le spese del presente giudizio. PQM La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Roma, in