Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 18 novembre 2024

Cassazione n. 30503/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6108/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], presso l’indirizzo di posta elettronica certificato del quale è domiciliato per legge; -ricorrente- -resistente al ricorso incidentale- contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, nella persona del Ministro pro tempore e ADER - AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, nella persona del legale rappresentante pro tempore in atti indicato, rappresentati e difesi dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso l’indirizzo di posta elettronica certificata della quale sono domiciliati per legge; -resistenti- -ricorrenti in via incidentale- nonché contro [OSCURATO:PERSONA], nella persona del legale rappresentante pro tempore in atti indicato, rappresentata e difesa dall ’ avvocato [OSCURATO:PERSONA], presso l’indirizzo di posta elettronica certificata della quale è domiciliata per legge; -resistente al ricorso principale- avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di FIRENZE n. 2916/2022 depositata il 19/10/2022; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/11/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], con atto di citazione in opposizione ex art. 615 comma 1 e 617 comma 1 c.p.c., conveniva in giudizio [OSCURATO:SOCIETA], l’Agenzia delle Entrate – Riscossione ed il Ministero della Giustizia al fine di ottenere, previo accoglimento dell’istanza di sospensiva, l’annullamento della cartella esattoriale n. 04120180011779950000, notificata il 31.05.2018, avente ad oggetto il pagamento della somma complessiva di € 780.048,40 a titolo di spese giustizia, in forza della sentenza penale di condanna n. 2387/2009 emessa nei suoi confronti dal Tribunale di Firenze il 15.04.2009.

L’opponente chiedeva la sospensione cautelare del titolo (deducendo l’illegittimità formale della cartella per grave difetto di motivazione nonché motivazione incongruente e contraddittoria, per irregolarità nell’iter di formazione del ruolo e per omessa notifica degli atti prodromici); quindi, in via preliminare, eccepiva l’intervenuta decadenza dal potere di riscossione del concessionario ex art. 25, comma 1 lett. c) del d.p.r. 602/1973; infine, nel merito, contestava la sussistenza del credito del Ministero della Giustizia e degli oneri di riscossione dell’ADER nella misura quantificata nell’ingiunzione.Si costituiva l’Agenzia delle Entrate – Riscossione, eccependo preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione alla doglianza relativa alla presunta carenza motivazionale della cartella, di cui comunque contestava la fondatezza, chiedendo nel merito il rigetto di tutte le doglianze di parte attrice.

Si costituiva altresì [OSCURATO:SOCIETA], eccependo, in via preliminare, l’incompetenza del Giudice civile in favore di quello dell’esecuzione penale; nel merito, la piena legittimità della iscrizione a ruolo delle somme richieste a titolo di spese di giustizia nonché la piena conformità della cartella di pagamento alla normativa specifica di settore; l’assenza di difetto di motivazione della cartella in relazione alla indicazione delle somme nel dettaglio degli addebiti, come meglio indicato negli atti difensivi.

Il Ministero della Giustizia restava contumace.

Il giudice dell’opposizione: dapprima, con ordinanza del 16.10.2018 – dopo aver qualificato come opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c. la contestazione del credito oggetto della cartella impugnata e come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. tutti i viziformali dedotti in relazione alla cartella di pagamento (difetto di motivazione, decadenza dal potere accertativo e violazione dello statuto del contribuente) – accoglieva l ’ istanza di sospensione per difetto di motivazione, dell’efficaciaesecutiva della cartella impugnata; rigettava l’eccezione di incompetenza funzionale del giudice adito nonché le ulteriori doglianze preliminari (relative all’illegittimità dell’iter di formazione del ruolo, all’intervenuta decadenza del potere di riscossione ed all’omessa notifica di atti prodromici, alla luce degli artt. 212 e 227 TUSG).

Tuttavia, successivamente, lo stesso giudice dell’opposizione, con sentenza n. 2916/2022, dichiarata la contumacia del Ministero, rigettava l’opposizione a precetto, condannando parte opponente al pagamento delle spese processuali.2.

Avverso la sentenza del giudice dell’opposizione lo [OSCURATO:PERSONA] ha presentato: -appello quanto ai capi che hanno deciso le questioni di merito della pretesa creditoria (e quindi sulle domande aventi ad oggetto la contestazione del credito) e -ricorso straordinario ai sensi dell’ art. 111 Cost. quanto ai capi che hanno deciso i profili formali dedotti in relazione alla cartella di pagamento ed al procedimento.

Hanno resistito al ricorso con distinti controricorsi: a) il Ministero della giustizia e ADER – Agenzia delle Entrate Riscossione, che hannoformulato ricorso incidentale condizionato ; b) Equitalia.

Il ricorrente ha resistito con controricorso al ricorso incidentale del Ministero e di AdER.

Per l’odierna adunanza il Procuratore Generale non ha rassegnato conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA] del ricorrente ha depositato memoria insistendo nell’accoglimento del primo motivo di ricorso, mentre l’Avvocatura Generale dello Stato, per i ricorrenti in via incidentale Ministero e Agenzia, ha chiesto l’accoglimento del ricorso incidentale condizionato.

La Corte si è riservata il deposito della motivazione entro il termine di giorni sessanta dalla decisione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Può essere utile premettere allo scrutinio dei motivi ricordare che essi si rivolgono contro i soli capi della sentenza che hanno deciso i motivi di opposizione qualificabili ai sensi dell’art. 617 c.p.c., sicché la presente decisione non pregiudica in alcun modo lo sviluppo e l’esito della separata impugnazione dispiegata contro i capi della medesima sentenza che hanno definito le ragioni di opposizione qualificabili ai sensi dell’art. 615 c.p.c..Giova, inoltre, rammentare che gli artt. 227-bis e ss. del [OSCURATO:PERSONA] di Giustizia (in breve T.U.S.G.), hanno modificato la procedura di riscossione delle spese processuali e delle pene pecuniarie esigibili ed hanno previsto che il Ministero della Giustizia, pur rimanendo l’ente titolare di tali crediti, ne trasferisca la gestione ad [OSCURATO:PERSONA], soggetto istituzionale per questo istituito: in sintesi, il funzionario addetto all’ufficio giudiziario quantifica l’importo dovuto per le spesesulla base degli atti e dei registri e delle norme che individuano le somme da recuperare e, una volta eseguiti tali conteggi, redige i cd. fogli-notizie che costituiscono il titolo in base al quale [OSCURATO:SOCIETA] –sulla base della convenzione stipulata in data 23 settembre 2010 (ai sensi dell’art. 1, commi 367 ss., della legge n. 244/2007) –procede all’iscrizione a ruolo nei confronti dei condannati individuati sulla base della condanna contenuta nella sentenza o in altro provvedimento divenutodefinitivo e consegna il ruolo all’Agente della Riscossione per la emissione e notifica della cartella di pagamento e la riscossione delle somme.

Pertanto, la cartella di pagamento, nel procedimento speciale di riscossione delle spese di giustizia, pur costituendo il primo atto con il quale viene intimato al destinatario il pagamento di una determinata somma, non costituisce il primo atto il quale il condannato viene a conoscenza della esistenza e dell’ammontare delle spese di giustizia, poiché tali spese trovano il loro fondamento in atti - quali la sentenza penale di condanna ed i provvedimenti di liquidazione dei compensi degli ausiliari del giudice -per i quali sono previste specifiche forme di comunicazione ai destinatari, idonee a renderli edotti dell’esistenza e dell’ammontare dei crediti dell’amministrazione prima della cartella di pagamento.

Nessun atto preliminare deve esser inviato al debitore prima della iscrizione a ruolo e della pedissequa notifica della cartella di pagamento.

Invero, l’art. 227-quater del TUSG, nell’individuare le norme applicabili alla riscossione a mezzo ruolo, dispone che: “alle attività previste dal presente titolo siapplicano gli artt. 214, 215, 216, 218, comma 2 e 220”, escludendo, così, la necessità della notifica al debitore, prima dell’iscrizione a ruolo, dell’invito di pagamento.

2. Orbene, [OSCURATO:PERSONA] – dopo aver ripercorso la disciplina, sottesa ai ricorsi, e, in particolare, quella concernente il recupero delle spese processuali in ambito penale ([OSCURATO:PERSONA] di Giustizia, adottato con d.P.R. n.115 del 2002, nonché Regolamento recante disposizioni in materia di recupero delle spese del processo penale, adottato con Decreto del 10 giugno 2014, n. 124) - articola in ricorso tre motivi.

2.1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia: violazione e/o falsa applicazione degli art. 3 L. 241/90, art. 7 L. 212/2000 dello statuto del contribuente, artt. 3, 24, 97, Cost., artt., 227 bis, 227 ter, 280 del DPR 115/2002, art. 535 cpp, artt. 1 e 2 DM 124/2014, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. nella parte in cui il giudice di primo grado ha rigettato la sua eccezione di difetto di motivazione.

Sostiene che il giudice di primo grado è incorso nel vizio denunciato, in quanto non ha tenuto conto dei principi di diritto affermati da questa Corte anche a Sezioni Unite (al riguardo richiama SS.UU. n. 22281/2022, nonché Cass. nn. 15638/2004, 26330/2009, 11251/2007, 8934/2014, e 9799/2017) con riferimento a pretese, che, come nel caso di specie, sono state per la prima volta quantificate con la cartella di pagamento (che non era stata preceduta da alcun motivato avviso di accertamento).

Si duole che il giudice di primo grado nell’affermare che il mero richiamo alla sentenza penale costituisse motivazione per relationem sufficiente ad assolvere l ’ onere motivazionale, ha dimostrato di avere completamente trascurato di considerare che le norme e principi in materia imponevano che la motivazione della Cartella contenesse elementi conoscitivi dotati di quel grado di determinatezza ed intelligibilità da consentire all’ all ’ interessato di verificare non soltanto l’”an” della pretesa, ma anche e soprattutto il “quantum debeatur” della stessa e con esso l’inerenza delle spese al procedimento penale che lo ha riguardato .

In particolare, si duole del fatto che il giudice di primo grado ha ritenuto sufficiente la motivazione per relationem attesa la chiara indicazione degli estremi degli atti presupposti -cioè la sentenza penale n.2387 del 15.04.2009 che contiene la condanna del dott. [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali e il numero della partita di credito - che rende agevolmente individuabile, e conseguentemente conoscibile senza la necessità di un’attività di ricerca complessa, la fonte del credito di cui si ingiunge il pagamento .

Al riguardo, sottolinea che: a) la motivazione della cartella si esaurisce nel mero richiamo alla sentenza penale n. 2387 del 15.04.2009 - che non reca la quantificazione delle spese processuali, ragion per cui la correttezza sul quantum non poteva ricavarsi da essa; b) la Cartella non rimanda ad alcun altro atto, tanto meno a supposti decreti di liquidazione dei compensi degli ausiliari, peraltro mai a lui notificati; c) nel caso di specie soltanto con la cartella esattoriale l’ente creditore ha per la prima volta specificato, quantificandola, la propria pretesa.

Si duole che il giudice di primo grado, nel ritenere sufficiente la motivazione della cartella impugnata per relationem alla sentenza penale, ha omesso di considerare: non solo che la cartella impugnata si inserisce in un ambito, quello delle spese processuali, in cui la pretesa trae fondamento da una sentenza penale, che, diversamente da quella civile, non reca alcuna quantificazione delle spese processuali; ma altresì che, in base alla normativa di settore, la quantificazione delle spese processuali avviene dopo la sentenza, segnatamente quando la stessa diviene irrevocabile, ad opera di [OSCURATO:SOCIETA] (cfr. 227 bis e 227 ter TUSG), sulla base dei [OSCURATO:PERSONA] ex art 280 TUSG e, più precisamente, mediante l’estrapolazione da essi, per ciascun condannato, delle sole spese concernenti l’accertamento del reato oggetto di condanna, peraltro da dividersi pro quota in caso di più indagati/imputati condannati (cfr. artt. 535 cpp; 205 TUSG, 1 e 2 DM 124/2014) .

Sostiene che - anche a voler prescindere dal rilievo che nessuna integrazione della motivazione della Cartella è consentita in corso di giudizio, atteso che gli elementi che consentono al destinatario di conoscere la pretesa dell’Ufficio impositore devono, infatti, essere forniti al ab origine nell’atto notificato proprio al fine di permettere al contribuente stesso di esercitare il proprio diritto di difesa (Cass. 1905/2007) , della cui lesione lui si era lamentato già in sede di atto di citazione in opposizione - resterebbe comunque il fatto che le produzioni documentali avversarie (Nota di trasmissione e [OSCURATO:PERSONA], di cui uno, quello della Procura della Repubblica del Tribunale di Parma, in alcun modo riferibile a lui e al procedimento penale che lo ha riguardato) deporrebbero tutte a favore della sussistenza di un macroscopico errore materiale .

2.2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia: violazione e/o falsa applicazione degli artt. 223, 227 ter e 249 dpr 115/2002, nonché dell’art 25 dpr 602/1973 in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. nella parte in cui il giudice dell’opposizione, rigettando l’eccezione, da lui formulata fin dall’atto di citazione in opposizione, ha ritenuto non fondata la doglianza relativa all’illegittimità dell’iter di formazione del ruolo/intervenuta decadenza dal potere di riscossione mediante ruolo/mancata notifica degli atti prodromici, alla luce degli artt. 212 e 227 ter DPR 115/2002, quest ’ ultimo richiamante il solo secondo comma dell’art. 25 DPR 603/73, di talché non pare trovare applicazione il regime decadenziale previsto dal comma 1, pure citato dall’opponente .Si duole che il giudice di prime cure, tanto affermando, è incorso nel vizio denunciato in quanto: a) nel caso di specie trova applicazione anche l’art. 223 del DPR 115/200210, rubricato “Riscossione mediante ruolo”, che richiama espressamente anche l’art. 25 DPR 603/73, commi 1, 2 e 3 - stendendone l’ambito di applicazione anche al procedimento di riscossione delle spese di giustizia pure in ambito penale -che alla lett. c) del comma 1 … prevede l’obbligo per il concessionario di notificare la cartella di pagamento, al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato nei confronti dei quali procede, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo, per le somme dovute in base agli accertamenti dell’ufficio ; b) per quanto concerne il contributo unificato, pure oggetto di pretesa con la cartella impugnata …, l’art. 25 DPR 603/73 trova espressa applicazione per effetto dell’art.

Art. 249 del T.U.S.G., ove si prevede che alla riscossione del contributo unificato si applichi, tra le altre norme ivi citate, anche l’art. 223 TUSG che, a propria volta, richiama appunto i commi 1 2 e 3 dell’art. 25 cit. e dunque anche il termine decadenziale non rispettato .

2.3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia: Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 16, 212, 227 ter e 248 DPR 115/2002 e dell’art. 6 della Convenzione tra Ministero della Giustizia ed [OSCURATO:SOCIETA]. ex art. 1 commi 367 e ss, L. n. 244/2007, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. nella parte in cui il giudice dell’opposizione ha rigettato anche un’ulteriore doglianza da lui formulata in sede di opposizione in primo grado (laddove aveva evidenziato che in virtù del D.P.R. 115/2002 alcune voci di spesa che si manifestano nel corso del processo penale necessitano, in ogni caso, di uno specifico atto prodromico che deve essere notificato alle parti, in difetto del quale la spesa non è configurabile, né richiedibile) sulla base delle seguenti argomentazioni: Nel merito, alla luce dell’espletata istruttoria, merita altresì conferma la decisione, già adottata in sede cautelare, circa l’infondatezza della doglianza relativa all’iter di formazione del ruolo sub specie (…) mancata notifica di atti prodromici. (…) non vi era (è) necessità di notifica di atti prodromici per le ragioni che si vanno ad illustrare, strettamente connesse al peculiare iter legale di formazione del ruolo che non prevede notifica di atti c.d. prodromici rispetto all’intimazione di pagamento su cartella.

A seguito delle difese svolte dall’Agente della riscossione emerge, invero, la corretta iscrizione a ruolo delle somme intimate a titolo di spese di giustizia e correlativa legittima formazione e notifica della cartella di pagamento impugnata.

Come evidenziato da Equitalia nella propria comparsa, difatti, gli artt. 227-bis e ss. del TUSG hanno modificato la procedura di riscossione delle spese processuali e delle pene pecuniarie esigibili ed hanno previsto che il Ministero della Giustizia, pur rimanendo l’ente titolare di tali crediti, ne trasferisca la gestione ad [OSCURATO:PERSONA], che procede direttamente all’iscrizione a ruolo di tali somme.

In particolare, presupposto indefettibile per l’attivazione del procedimento di riscossione dei crediti di giustizia, ai sensi dell’art. 204 T.U.S.G., è l’esistenza di una condanna a tale titolo contenuta in una sentenza o in altro provvedimento divenuto definitivo .

Osserva come l’introduzione degli art. 227 bis e ss del T.U. non abbia comportato l’abrogazione dell’art. 212, a tutt’oggi in vigore, atteso che la norma che ne aveva previsto l’abrogazione è stata a propria volta abrogata , con la conseguenza che detta norma avrebbe ancor oggi piena operatività , pur a fronte del disposto dell’art. 227 ter TU, come si evincerebbe anche dalla sentenza n. 279/2019 della Corte costituzionale.Osserva altresì, quanto al contributo unificato, che pure è oggetto di pretesa mediante la Cartella impugnata, che il combinato disposto degli articoli 16 e 248 del TUSG prevede che, in caso di omesso o insufficiente pagamento del contributo unificato, “l’ufficio notifica al ricorrente l’invito al pagamento dell’importo dovuto”, con l’espressa avvertenza che “in caso di mancato pagamento entro un mese”, procederà all’iscrizione a ruolo del contributo, ragion per cui, contrariamente a quanto affermato dal giudice dell’opposizione, sarebbe stato al riguardo necessario un atto prodromico alla cartella.

3. Il Ministero della giustizia e ADER – Agenzia delle Entrate Riscossione hanno articolato in sede di ricorso incidentale condizionato due motivi:

3.1. Con il primo motivo il Ministero, ricorrente in via incidentale, denuncia violazione e falsa applicazione del principio del contraddittorio, dell’art. 24 Cost., degli artt. 101, 144, 160e 291 c.p.c., e dell’art. 11 R.D. n. 1611/1933, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c. nella parte in cui il Tribunale di Firenze ha erroneamente dichiarato la sua contumacia.

Osserva che l’atto introduttivo del giudizio di primo grado (cioè l’opposizione ex art. 615 primo comma ed ex art. 617 primo comma c.p.c.) non era stato notificato ad esso Ministero presso l’Avvocatura dello Stato, bensì al Ministero della Giustizia nella sua sede istituzionale romana di [OSCURATO:PERSONA] 10 (come rilevato anche dalla Agenzia delle Entrate in sede di comparsa conclusionale).

Si duole che detta notifica è nulla, in quanto il combinato disposto degli artt. 144 c.p.c. e 11 R.D. 1611/1933, impone che la notificazione degli atti di citazione ai Ministeri debba essere fatta (non nella sede legale di questi ultimi, ma) presso la competente Avvocatura dello Stato (nel caso di specie, presso l’[OSCURATO:PERSONA] dello Stato di Firenze).In definitiva, secondo il Ministero, il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare (non la sua contumacia, ma) la nullità della citata notifica, e disporne la rinnovazione ai sensi dell’art. 291 del codice di rito, cosa che invece non ha fatto, così compromettendo il suo diritto di difesa, tanto più che, fermo restando che soltanto esso ministero è il titolare della pretesa creditoria (la cui riscossione era stata affidata ad ADER e ad Equitalia), il concessionario si era difeso sostenendo di non essere legittimato passivo e che ogni eventuale vizio della cartella fosse imputabile al Ministero, quale ente impositore che aveva proceduto alla formazione del titolo esecutivo.

3.2. Con il secondo motivo il ricorrente incidentale denuncia: violazione e falsa applicazione dell’art. 24 Cost., del principio del contraddittorio, degli artt. 101, 144, 160e 291 c.p.c., e dell’art. 11 R.D. n. 1611/1933, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4) c.p.c. –nullità della sentenza e del procedimento nella parte in cui il Tribunale di Firenze, violando il fondamentale principio del contraddittorio, ha determinato la nullità della impugnata sentenza n. 2916/2022 e con essa la nullità del relativo procedimento .

4. Il ricorso principale è inammissibile.

4.1. Inammissibile è il primo motivo.

È jus receptumnella giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. n. 2553/2019; nonché nello stesso, tra le altre, Cass. n. 6240/2023, nn. 3287, 2470, 2469 e 2467/2022; n. 40255/2021, pronunce tutte non massimate) il principio per cui nel procedimento di riscossione coattiva per il recupero delle spese di giustizia e delle somme dovute alla Cassa delle ammende, di cui all’art. 227-ter del d.P.R. n. 115 del 2002, la formazione del ruolo e la notificazione della cartella di pagamento non devono essere precedute dalla notifica dei provvedimenti giurisdizionali da cui sorge il credito, posto che la notificazione della detta cartella, nella quale siano riportati gli elementi minimi per consentire all’obbligato di individuare la pretesa impositiva e di difendersi nel merito, costituisce notificazione di un omologo del precetto riferito ad un titolo esecutivo rappresentato, a sua volta, dal sotteso ruolo .

Ne consegue l’inammissibilità del motivo ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c., in quanto il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza di questa Corte e l’esame dei motivi non offre elementi per confermare o mutare l’orientamento della stessa.

D’altronde, dando seguito a Cass. n. 7234/2022, occorre poi ribadire che, allorché si contesti la validità della cartella di pagamento, emessa per la riscossione coattiva di spese di giustizia, il ricorrente, che alleghi lacune nell’identificabilità dei provvedimenti giurisdizionali sottesi alla cartella, contenenti le ragioni dei crediti, deve spiegare quale avrebbe potuto essere, in concreto, la lesione del diritto di difesa subita per questo motivo nell’opporsi ex art. 615 c.p.c., ossia quale sarebbe stata l’ulteriore deduzione che in quella sede avrebbe svolto dopo la migliore conoscenza delle statuizioni, invece assunta come inibita; fermo rimanendo che la concreta sussistenza del discusso pregiudizio e della discussa utile conoscibilità è oggetto di un effettuato accertamento in fatto, come tale sindacabile, in sede di legittimità, solo ex art. 360 c.p.c., n. 5, solamente nei limiti di ammissibilità di questo.

Detto onere non è stato assolto da parte ricorrente in seno al ricorso per cassazione, che pertanto, sul punto, difetta anche dell’autosufficienza, richiesta dall’art. 366 n. 3, 4 e

6. In definitiva, l’onere di motivazione della cartella per pagamento di spese di giustizia deve ritenersi soddisfatto con l’indicazione degli “elementi minimi” sui quali si fondi la pretesa, non occorrendo affatto quella motivazione specifica, ritenuta, invece, necessaria dal ricorrente che ha omesso di indicare quale fosse la lesione del diritto di difesa lamentata dall’opponente.4.2.

Inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1,c.p.c. è anche il motivo secondo.

Invero secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte (Cass.n. 12614/2023 e n. 21178/2017): In materia di riscossione mediante ruolo delle spese processuali relative a sentenza penale di condanna, l’iscrizione a ruolo del credito effettuata dopo il 4 luglio 2009 - data di entrata in vigore della l. n. 69 del 2009, che ha modificato l’art. 227 ter del d.P.R. n. 115 del 2002 - non deve essere preceduta dalla notificazione dell’invito al pagamento, già previsto dall’art. 212 del d.P.R. n. 115 del 2002, dovendo ritenersi abrogata quest’ultima previsione a seguito della modifica del citato art. 227 ter ; e rinviando, per la confutazione degli argomenti del ricorrente, alla motivazione sul punto espressa in quella sede.

E, sotto diverso profilo, questa Corte ha di recente precisato (Cass. n. 20856/2021, che richiama Cass. n. 28529/2018) che l’art. 25 DPR 602/73 (invocato nella specie dal ricorrente) non si applica in materia di cartella esattoriale per spese di giustizia afferenti a condanna penale, essendo riferibile la decadenza in detto articolo prevista soltanto alle pretese tributarie e dovendo quindi constatarsi limitato funzionalmente il richiamo del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, comma 2, operato dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 227 ter.

In definitiva, per consolidata giurisprudenza di questa Corte, i termini di decadenza non si applicano al recupero di spese di giustizia, masoltanto alle imposte sui redditi e all’IVA.

4.3. Inammissibile infine è anche il terzo motivo.

In primo luogo, parte ricorrente si riferisce ad alcune voci di spesa che si manifestano nel corso del processo penale e che necessitano in ogni caso di uno specifico atto prodromico che deve essere notificato alle parti, in difetto del quale la spesa non è configurabile e non è richiedibile, ma inammissibilmente non specifica a quali voci si riferisce.Inoltre, la Convenzione stipulata tra il Ministero ed [OSCURATO:SOCIETA]. in alcun modo può essere considerata norma di diritto, rilevante ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c.

Infine, secondo un principio di diritto affermato da questa Corte (cfr. n. 21178/2017), al quale qui viene dato seguitoanche in carenza di specifiche ed idonee confutazioni alle ragioni sviluppate a suo sostegno, In materia di riscossione mediante ruolo delle spese processuali relative a sentenza penale di condanna, l’iscrizione a ruolo del credito effettuata dopo il 4 luglio 2009 - data di entrata in vigore della l. n. 69 del 2009, che ha modificato l’art. 227 ter del d.P.R. n. 115 del 2002 - non deve e ssere preceduta dalla notificazione dell ’ invito al pagamento, già previsto dall’art. 212 del d.P.R. n. 115 del 2002, dovendo ritenersi abrogata quest’ultima previsione a seguito della modifica del citato art. 227 ter .

5. Il ricorso incidentale del Ministero resta assorbito, siccome dispiegato in via condizionata.

6. Alla declaratoria del ricorso principale consegue, oltre l’assorbimento del ricorso incidentale condizionato, la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese sostenute da ciascuna delle parti resistenti, nonché la declaratoria della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento dell’importo, previsto per legge ed indicato in dispositivo, se dovuto (Cass. Sez.

U. 20 febbraio 2020 n. 4315).

P. Q. M. La Corte: -dichiara inammissibile il ricorso principale e assorbito il ricorso incidentale condizionato; - condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida:in favore del Ministerodella Giustizia e dell’Agenzia delle Entrate Riscossione, in euro 14.000 per compensi, oltre alle spese eventualmente prenotate a debito ed agli accessori di legge; in favore di [OSCURATO:SOCIETA], in euro 10.900 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200 ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6108/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], presso l’indirizzo di posta elettronica certificato del quale è domiciliato per legge; -ricorrente- -resistente al ricorso incidentale- contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, nella persona del Ministro pro tempore e ADER - AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, nella persona del legale rappresentante pro tempore in atti indicato, rappresentati e difesi dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso l’indirizzo di posta elettronica certificata della quale sono domiciliati per legge; -resistenti- -ricorrenti in via incidentale- nonché contro [OSCURATO:PERSONA], nella persona del legale rappresentante pro tempore in atti indicato, rappresentata e difesa dall ’ avvocato [OSCURATO:PERSONA], presso l’indirizzo di posta elettronica certificata della quale è domiciliata per legge; -resistente al ricorso principale- avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di FIRENZE n. 2916/2022 depositata il 19/10/2022; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/11/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], con atto di citazione in opposizione ex art. 615 comma 1 e 617 comma 1 c.p.c., conveniva in giudizio [OSCURATO:SOCIETA], l’Agenzia delle Entrate – Riscossione ed il Ministero della Giustizia al fine di ottenere, previo accoglimento dell’istanza di sospensiva, l’annullamento della cartella esattoriale n. 04120180011779950000, notificata il 31.05.2018, avente ad oggetto il pagamento della somma complessiva di € 780.048,40 a titolo di spese giustizia, in forza della sentenza penale di condanna n. 2387/2009 emessa nei suoi confronti dal Tribunale di Firenze il 15.04.2009. L’opponente chiedeva la sospensione cautelare del titolo (deducendo l’illegittimità formale della cartella per grave difetto di motivazione nonché motivazione incongruente e contraddittoria, per irregolarità nell’iter di formazione del ruolo e per omessa notifica degli atti prodromici); quindi, in via preliminare, eccepiva l’intervenuta decadenza dal potere di riscossione del concessionario ex art. 25, comma 1 lett. c) del d.p.r. 602/1973; infine, nel merito, contestava la sussistenza del credito del Ministero della Giustizia e degli oneri di riscossione dell’ADER nella misura quantificata nell’ingiunzione.Si costituiva l’Agenzia delle Entrate – Riscossione, eccependo preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione alla doglianza relativa alla presunta carenza motivazionale della cartella, di cui comunque contestava la fondatezza, chiedendo nel merito il rigetto di tutte le doglianze di parte attrice. Si costituiva altresì [OSCURATO:SOCIETA], eccependo, in via preliminare, l’incompetenza del Giudice civile in favore di quello dell’esecuzione penale; nel merito, la piena legittimità della iscrizione a ruolo delle somme richieste a titolo di spese di giustizia nonché la piena conformità della cartella di pagamento alla normativa specifica di settore; l’assenza di difetto di motivazione della cartella in relazione alla indicazione delle somme nel dettaglio degli addebiti, come meglio indicato negli atti difensivi. Il Ministero della Giustizia restava contumace. Il giudice dell’opposizione: dapprima, con ordinanza del 16.10.2018 – dopo aver qualificato come opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c. la contestazione del credito oggetto della cartella impugnata e come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. tutti i viziformali dedotti in relazione alla cartella di pagamento (difetto di motivazione, decadenza dal potere accertativo e violazione dello statuto del contribuente) – accoglieva l ’ istanza di sospensione per difetto di motivazione, dell’efficaciaesecutiva della cartella impugnata; rigettava l’eccezione di incompetenza funzionale del giudice adito nonché le ulteriori doglianze preliminari (relative all’illegittimità dell’iter di formazione del ruolo, all’intervenuta decadenza del potere di riscossione ed all’omessa notifica di atti prodromici, alla luce degli artt. 212 e 227 TUSG). Tuttavia, successivamente, lo stesso giudice dell’opposizione, con sentenza n. 2916/2022, dichiarata la contumacia del Ministero, rigettava l’opposizione a precetto, condannando parte opponente al pagamento delle spese processuali.2. Avverso la sentenza del giudice dell’opposizione lo [OSCURATO:PERSONA] ha presentato: -appello quanto ai capi che hanno deciso le questioni di merito della pretesa creditoria (e quindi sulle domande aventi ad oggetto la contestazione del credito) e -ricorso straordinario ai sensi dell’ art. 111 Cost. quanto ai capi che hanno deciso i profili formali dedotti in relazione alla cartella di pagamento ed al procedimento. Hanno resistito al ricorso con distinti controricorsi: a) il Ministero della giustizia e ADER – Agenzia delle Entrate Riscossione, che hannoformulato ricorso incidentale condizionato ; b) Equitalia. Il ricorrente ha resistito con controricorso al ricorso incidentale del Ministero e di AdER. Per l’odierna adunanza il Procuratore Generale non ha rassegnato conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA] del ricorrente ha depositato memoria insistendo nell’accoglimento del primo motivo di ricorso, mentre l’Avvocatura Generale dello Stato, per i ricorrenti in via incidentale Ministero e Agenzia, ha chiesto l’accoglimento del ricorso incidentale condizionato. La Corte si è riservata il deposito della motivazione entro il termine di giorni sessanta dalla decisione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Può essere utile premettere allo scrutinio dei motivi ricordare che essi si rivolgono contro i soli capi della sentenza che hanno deciso i motivi di opposizione qualificabili ai sensi dell’art. 617 c.p.c., sicché la presente decisione non pregiudica in alcun modo lo sviluppo e l’esito della separata impugnazione dispiegata contro i capi della medesima sentenza che hanno definito le ragioni di opposizione qualificabili ai sensi dell’art. 615 c.p.c..Giova, inoltre, rammentare che gli artt. 227-bis e ss. del [OSCURATO:PERSONA] di Giustizia (in breve T.U.S.G.), hanno modificato la procedura di riscossione delle spese processuali e delle pene pecuniarie esigibili ed hanno previsto che il Ministero della Giustizia, pur rimanendo l’ente titolare di tali crediti, ne trasferisca la gestione ad [OSCURATO:PERSONA], soggetto istituzionale per questo istituito: in sintesi, il funzionario addetto all’ufficio giudiziario quantifica l’importo dovuto per le spesesulla base degli atti e dei registri e delle norme che individuano le somme da recuperare e, una volta eseguiti tali conteggi, redige i cd. fogli-notizie che costituiscono il titolo in base al quale [OSCURATO:SOCIETA] –sulla base della convenzione stipulata in data 23 settembre 2010 (ai sensi dell’art. 1, commi 367 ss., della legge n. 244/2007) –procede all’iscrizione a ruolo nei confronti dei condannati individuati sulla base della condanna contenuta nella sentenza o in altro provvedimento divenutodefinitivo e consegna il ruolo all’Agente della Riscossione per la emissione e notifica della cartella di pagamento e la riscossione delle somme. Pertanto, la cartella di pagamento, nel procedimento speciale di riscossione delle spese di giustizia, pur costituendo il primo atto con il quale viene intimato al destinatario il pagamento di una determinata somma, non costituisce il primo atto il quale il condannato viene a conoscenza della esistenza e dell’ammontare delle spese di giustizia, poiché tali spese trovano il loro fondamento in atti - quali la sentenza penale di condanna ed i provvedimenti di liquidazione dei compensi degli ausiliari del giudice -per i quali sono previste specifiche forme di comunicazione ai destinatari, idonee a renderli edotti dell’esistenza e dell’ammontare dei crediti dell’amministrazione prima della cartella di pagamento. Nessun atto preliminare deve esser inviato al debitore prima della iscrizione a ruolo e della pedissequa notifica della cartella di pagamento. Invero, l’art. 227-quater del TUSG, nell’individuare le norme applicabili alla riscossione a mezzo ruolo, dispone che: “alle attività previste dal presente titolo siapplicano gli artt. 214, 215, 216, 218, comma 2 e 220”, escludendo, così, la necessità della notifica al debitore, prima dell’iscrizione a ruolo, dell’invito di pagamento. 2. Orbene, [OSCURATO:PERSONA] – dopo aver ripercorso la disciplina, sottesa ai ricorsi, e, in particolare, quella concernente il recupero delle spese processuali in ambito penale ([OSCURATO:PERSONA] di Giustizia, adottato con d.P.R. n.115 del 2002, nonché Regolamento recante disposizioni in materia di recupero delle spese del processo penale, adottato con Decreto del 10 giugno 2014, n. 124) - articola in ricorso tre motivi. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia: violazione e/o falsa applicazione degli art. 3 L. 241/90, art. 7 L. 212/2000 dello statuto del contribuente, artt. 3, 24, 97, Cost., artt., 227 bis, 227 ter, 280 del DPR 115/2002, art. 535 cpp, artt. 1 e 2 DM 124/2014, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. nella parte in cui il giudice di primo grado ha rigettato la sua eccezione di difetto di motivazione. Sostiene che il giudice di primo grado è incorso nel vizio denunciato, in quanto non ha tenuto conto dei principi di diritto affermati da questa Corte anche a Sezioni Unite (al riguardo richiama SS.UU. n. 22281/2022, nonché Cass. nn. 15638/2004, 26330/2009, 11251/2007, 8934/2014, e 9799/2017) con riferimento a pretese, che, come nel caso di specie, sono state per la prima volta quantificate con la cartella di pagamento (che non era stata preceduta da alcun motivato avviso di accertamento). Si duole che il giudice di primo grado nell’affermare che il mero richiamo alla sentenza penale costituisse motivazione per relationem sufficiente ad assolvere l ’ onere motivazionale, ha dimostrato di avere completamente trascurato di considerare che le norme e principi in materia imponevano che la motivazione della Cartella contenesse elementi conoscitivi dotati di quel grado di determinatezza ed intelligibilità da consentire all’ all ’ interessato di verificare non soltanto l’”an” della pretesa, ma anche e soprattutto il “quantum debeatur” della stessa e con esso l’inerenza delle spese al procedimento penale che lo ha riguardato . In particolare, si duole del fatto che il giudice di primo grado ha ritenuto sufficiente la motivazione per relationem attesa la chiara indicazione degli estremi degli atti presupposti -cioè la sentenza penale n.2387 del 15.04.2009 che contiene la condanna del dott. [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali e il numero della partita di credito - che rende agevolmente individuabile, e conseguentemente conoscibile senza la necessità di un’attività di ricerca complessa, la fonte del credito di cui si ingiunge il pagamento . Al riguardo, sottolinea che: a) la motivazione della cartella si esaurisce nel mero richiamo alla sentenza penale n. 2387 del 15.04.2009 - che non reca la quantificazione delle spese processuali, ragion per cui la correttezza sul quantum non poteva ricavarsi da essa; b) la Cartella non rimanda ad alcun altro atto, tanto meno a supposti decreti di liquidazione dei compensi degli ausiliari, peraltro mai a lui notificati; c) nel caso di specie soltanto con la cartella esattoriale l’ente creditore ha per la prima volta specificato, quantificandola, la propria pretesa. Si duole che il giudice di primo grado, nel ritenere sufficiente la motivazione della cartella impugnata per relationem alla sentenza penale, ha omesso di considerare: non solo che la cartella impugnata si inserisce in un ambito, quello delle spese processuali, in cui la pretesa trae fondamento da una sentenza penale, che, diversamente da quella civile, non reca alcuna quantificazione delle spese processuali; ma altresì che, in base alla normativa di settore, la quantificazione delle spese processuali avviene dopo la sentenza, segnatamente quando la stessa diviene irrevocabile, ad opera di [OSCURATO:SOCIETA] (cfr. 227 bis e 227 ter TUSG), sulla base dei [OSCURATO:PERSONA] ex art 280 TUSG e, più precisamente, mediante l’estrapolazione da essi, per ciascun condannato, delle sole spese concernenti l’accertamento del reato oggetto di condanna, peraltro da dividersi pro quota in caso di più indagati/imputati condannati (cfr. artt. 535 cpp; 205 TUSG, 1 e 2 DM 124/2014) . Sostiene che - anche a voler prescindere dal rilievo che nessuna integrazione della motivazione della Cartella è consentita in corso di giudizio, atteso che gli elementi che consentono al destinatario di conoscere la pretesa dell’Ufficio impositore devono, infatti, essere forniti al ab origine nell’atto notificato proprio al fine di permettere al contribuente stesso di esercitare il proprio diritto di difesa (Cass. 1905/2007) , della cui lesione lui si era lamentato già in sede di atto di citazione in opposizione - resterebbe comunque il fatto che le produzioni documentali avversarie (Nota di trasmissione e [OSCURATO:PERSONA], di cui uno, quello della Procura della Repubblica del Tribunale di Parma, in alcun modo riferibile a lui e al procedimento penale che lo ha riguardato) deporrebbero tutte a favore della sussistenza di un macroscopico errore materiale . 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia: violazione e/o falsa applicazione degli artt. 223, 227 ter e 249 dpr 115/2002, nonché dell’art 25 dpr 602/1973 in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. nella parte in cui il giudice dell’opposizione, rigettando l’eccezione, da lui formulata fin dall’atto di citazione in opposizione, ha ritenuto non fondata la doglianza relativa all’illegittimità dell’iter di formazione del ruolo/intervenuta decadenza dal potere di riscossione mediante ruolo/mancata notifica degli atti prodromici, alla luce degli artt. 212 e 227 ter DPR 115/2002, quest ’ ultimo richiamante il solo secondo comma dell’art. 25 DPR 603/73, di talché non pare trovare applicazione il regime decadenziale previsto dal comma 1, pure citato dall’opponente .Si duole che il giudice di prime cure, tanto affermando, è incorso nel vizio denunciato in quanto: a) nel caso di specie trova applicazione anche l’art. 223 del DPR 115/200210, rubricato “Riscossione mediante ruolo”, che richiama espressamente anche l’art. 25 DPR 603/73, commi 1, 2 e 3 - stendendone l’ambito di applicazione anche al procedimento di riscossione delle spese di giustizia pure in ambito penale -che alla lett. c) del comma 1 … prevede l’obbligo per il concessionario di notificare la cartella di pagamento, al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato nei confronti dei quali procede, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo, per le somme dovute in base agli accertamenti dell’ufficio ; b) per quanto concerne il contributo unificato, pure oggetto di pretesa con la cartella impugnata …, l’art. 25 DPR 603/73 trova espressa applicazione per effetto dell’art. Art. 249 del T.U.S.G., ove si prevede che alla riscossione del contributo unificato si applichi, tra le altre norme ivi citate, anche l’art. 223 TUSG che, a propria volta, richiama appunto i commi 1 2 e 3 dell’art. 25 cit. e dunque anche il termine decadenziale non rispettato . 2.3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia: Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 16, 212, 227 ter e 248 DPR 115/2002 e dell’art. 6 della Convenzione tra Ministero della Giustizia ed [OSCURATO:SOCIETA]. ex art. 1 commi 367 e ss, L. n. 244/2007, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. nella parte in cui il giudice dell’opposizione ha rigettato anche un’ulteriore doglianza da lui formulata in sede di opposizione in primo grado (laddove aveva evidenziato che in virtù del D.P.R. 115/2002 alcune voci di spesa che si manifestano nel corso del processo penale necessitano, in ogni caso, di uno specifico atto prodromico che deve essere notificato alle parti, in difetto del quale la spesa non è configurabile, né richiedibile) sulla base delle seguenti argomentazioni: Nel merito, alla luce dell’espletata istruttoria, merita altresì conferma la decisione, già adottata in sede cautelare, circa l’infondatezza della doglianza relativa all’iter di formazione del ruolo sub specie (…) mancata notifica di atti prodromici. (…) non vi era (è) necessità di notifica di atti prodromici per le ragioni che si vanno ad illustrare, strettamente connesse al peculiare iter legale di formazione del ruolo che non prevede notifica di atti c.d. prodromici rispetto all’intimazione di pagamento su cartella. A seguito delle difese svolte dall’Agente della riscossione emerge, invero, la corretta iscrizione a ruolo delle somme intimate a titolo di spese di giustizia e correlativa legittima formazione e notifica della cartella di pagamento impugnata. Come evidenziato da Equitalia nella propria comparsa, difatti, gli artt. 227-bis e ss. del TUSG hanno modificato la procedura di riscossione delle spese processuali e delle pene pecuniarie esigibili ed hanno previsto che il Ministero della Giustizia, pur rimanendo l’ente titolare di tali crediti, ne trasferisca la gestione ad [OSCURATO:PERSONA], che procede direttamente all’iscrizione a ruolo di tali somme. In particolare, presupposto indefettibile per l’attivazione del procedimento di riscossione dei crediti di giustizia, ai sensi dell’art. 204 T.U.S.G., è l’esistenza di una condanna a tale titolo contenuta in una sentenza o in altro provvedimento divenuto definitivo . Osserva come l’introduzione degli art. 227 bis e ss del T.U. non abbia comportato l’abrogazione dell’art. 212, a tutt’oggi in vigore, atteso che la norma che ne aveva previsto l’abrogazione è stata a propria volta abrogata , con la conseguenza che detta norma avrebbe ancor oggi piena operatività , pur a fronte del disposto dell’art. 227 ter TU, come si evincerebbe anche dalla sentenza n. 279/2019 della Corte costituzionale.Osserva altresì, quanto al contributo unificato, che pure è oggetto di pretesa mediante la Cartella impugnata, che il combinato disposto degli articoli 16 e 248 del TUSG prevede che, in caso di omesso o insufficiente pagamento del contributo unificato, “l’ufficio notifica al ricorrente l’invito al pagamento dell’importo dovuto”, con l’espressa avvertenza che “in caso di mancato pagamento entro un mese”, procederà all’iscrizione a ruolo del contributo, ragion per cui, contrariamente a quanto affermato dal giudice dell’opposizione, sarebbe stato al riguardo necessario un atto prodromico alla cartella. 3. Il Ministero della giustizia e ADER – Agenzia delle Entrate Riscossione hanno articolato in sede di ricorso incidentale condizionato due motivi: 3.1. Con il primo motivo il Ministero, ricorrente in via incidentale, denuncia violazione e falsa applicazione del principio del contraddittorio, dell’art. 24 Cost., degli artt. 101, 144, 160e 291 c.p.c., e dell’art. 11 R.D. n. 1611/1933, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c. nella parte in cui il Tribunale di Firenze ha erroneamente dichiarato la sua contumacia. Osserva che l’atto introduttivo del giudizio di primo grado (cioè l’opposizione ex art. 615 primo comma ed ex art. 617 primo comma c.p.c.) non era stato notificato ad esso Ministero presso l’Avvocatura dello Stato, bensì al Ministero della Giustizia nella sua sede istituzionale romana di [OSCURATO:PERSONA] 10 (come rilevato anche dalla Agenzia delle Entrate in sede di comparsa conclusionale). Si duole che detta notifica è nulla, in quanto il combinato disposto degli artt. 144 c.p.c. e 11 R.D. 1611/1933, impone che la notificazione degli atti di citazione ai Ministeri debba essere fatta (non nella sede legale di questi ultimi, ma) presso la competente Avvocatura dello Stato (nel caso di specie, presso l’[OSCURATO:PERSONA] dello Stato di Firenze).In definitiva, secondo il Ministero, il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare (non la sua contumacia, ma) la nullità della citata notifica, e disporne la rinnovazione ai sensi dell’art. 291 del codice di rito, cosa che invece non ha fatto, così compromettendo il suo diritto di difesa, tanto più che, fermo restando che soltanto esso ministero è il titolare della pretesa creditoria (la cui riscossione era stata affidata ad ADER e ad Equitalia), il concessionario si era difeso sostenendo di non essere legittimato passivo e che ogni eventuale vizio della cartella fosse imputabile al Ministero, quale ente impositore che aveva proceduto alla formazione del titolo esecutivo. 3.2. Con il secondo motivo il ricorrente incidentale denuncia: violazione e falsa applicazione dell’art. 24 Cost., del principio del contraddittorio, degli artt. 101, 144, 160e 291 c.p.c., e dell’art. 11 R.D. n. 1611/1933, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4) c.p.c. –nullità della sentenza e del procedimento nella parte in cui il Tribunale di Firenze, violando il fondamentale principio del contraddittorio, ha determinato la nullità della impugnata sentenza n. 2916/2022 e con essa la nullità del relativo procedimento . 4. Il ricorso principale è inammissibile. 4.1. Inammissibile è il primo motivo. È jus receptumnella giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. n. 2553/2019; nonché nello stesso, tra le altre, Cass. n. 6240/2023, nn. 3287, 2470, 2469 e 2467/2022; n. 40255/2021, pronunce tutte non massimate) il principio per cui nel procedimento di riscossione coattiva per il recupero delle spese di giustizia e delle somme dovute alla Cassa delle ammende, di cui all’art. 227-ter del d.P.R. n. 115 del 2002, la formazione del ruolo e la notificazione della cartella di pagamento non devono essere precedute dalla notifica dei provvedimenti giurisdizionali da cui sorge il credito, posto che la notificazione della detta cartella, nella quale siano riportati gli elementi minimi per consentire all’obbligato di individuare la pretesa impositiva e di difendersi nel merito, costituisce notificazione di un omologo del precetto riferito ad un titolo esecutivo rappresentato, a sua volta, dal sotteso ruolo . Ne consegue l’inammissibilità del motivo ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c., in quanto il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza di questa Corte e l’esame dei motivi non offre elementi per confermare o mutare l’orientamento della stessa. D’altronde, dando seguito a Cass. n. 7234/2022, occorre poi ribadire che, allorché si contesti la validità della cartella di pagamento, emessa per la riscossione coattiva di spese di giustizia, il ricorrente, che alleghi lacune nell’identificabilità dei provvedimenti giurisdizionali sottesi alla cartella, contenenti le ragioni dei crediti, deve spiegare quale avrebbe potuto essere, in concreto, la lesione del diritto di difesa subita per questo motivo nell’opporsi ex art. 615 c.p.c., ossia quale sarebbe stata l’ulteriore deduzione che in quella sede avrebbe svolto dopo la migliore conoscenza delle statuizioni, invece assunta come inibita; fermo rimanendo che la concreta sussistenza del discusso pregiudizio e della discussa utile conoscibilità è oggetto di un effettuato accertamento in fatto, come tale sindacabile, in sede di legittimità, solo ex art. 360 c.p.c., n. 5, solamente nei limiti di ammissibilità di questo. Detto onere non è stato assolto da parte ricorrente in seno al ricorso per cassazione, che pertanto, sul punto, difetta anche dell’autosufficienza, richiesta dall’art. 366 n. 3, 4 e 6. In definitiva, l’onere di motivazione della cartella per pagamento di spese di giustizia deve ritenersi soddisfatto con l’indicazione degli “elementi minimi” sui quali si fondi la pretesa, non occorrendo affatto quella motivazione specifica, ritenuta, invece, necessaria dal ricorrente che ha omesso di indicare quale fosse la lesione del diritto di difesa lamentata dall’opponente.4.2. Inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1,c.p.c. è anche il motivo secondo. Invero secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte (Cass.n. 12614/2023 e n. 21178/2017): In materia di riscossione mediante ruolo delle spese processuali relative a sentenza penale di condanna, l’iscrizione a ruolo del credito effettuata dopo il 4 luglio 2009 - data di entrata in vigore della l. n. 69 del 2009, che ha modificato l’art. 227 ter del d.P.R. n. 115 del 2002 - non deve essere preceduta dalla notificazione dell’invito al pagamento, già previsto dall’art. 212 del d.P.R. n. 115 del 2002, dovendo ritenersi abrogata quest’ultima previsione a seguito della modifica del citato art. 227 ter ; e rinviando, per la confutazione degli argomenti del ricorrente, alla motivazione sul punto espressa in quella sede. E, sotto diverso profilo, questa Corte ha di recente precisato (Cass. n. 20856/2021, che richiama Cass. n. 28529/2018) che l’art. 25 DPR 602/73 (invocato nella specie dal ricorrente) non si applica in materia di cartella esattoriale per spese di giustizia afferenti a condanna penale, essendo riferibile la decadenza in detto articolo prevista soltanto alle pretese tributarie e dovendo quindi constatarsi limitato funzionalmente il richiamo del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, comma 2, operato dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 227 ter. In definitiva, per consolidata giurisprudenza di questa Corte, i termini di decadenza non si applicano al recupero di spese di giustizia, masoltanto alle imposte sui redditi e all’IVA. 4.3. Inammissibile infine è anche il terzo motivo. In primo luogo, parte ricorrente si riferisce ad alcune voci di spesa che si manifestano nel corso del processo penale e che necessitano in ogni caso di uno specifico atto prodromico che deve essere notificato alle parti, in difetto del quale la spesa non è configurabile e non è richiedibile, ma inammissibilmente non specifica a quali voci si riferisce.Inoltre, la Convenzione stipulata tra il Ministero ed [OSCURATO:SOCIETA]. in alcun modo può essere considerata norma di diritto, rilevante ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c. Infine, secondo un principio di diritto affermato da questa Corte (cfr. n. 21178/2017), al quale qui viene dato seguitoanche in carenza di specifiche ed idonee confutazioni alle ragioni sviluppate a suo sostegno, In materia di riscossione mediante ruolo delle spese processuali relative a sentenza penale di condanna, l’iscrizione a ruolo del credito effettuata dopo il 4 luglio 2009 - data di entrata in vigore della l. n. 69 del 2009, che ha modificato l’art. 227 ter del d.P.R. n. 115 del 2002 - non deve e ssere preceduta dalla notificazione dell ’ invito al pagamento, già previsto dall’art. 212 del d.P.R. n. 115 del 2002, dovendo ritenersi abrogata quest’ultima previsione a seguito della modifica del citato art. 227 ter . 5. Il ricorso incidentale del Ministero resta assorbito, siccome dispiegato in via condizionata. 6. Alla declaratoria del ricorso principale consegue, oltre l’assorbimento del ricorso incidentale condizionato, la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese sostenute da ciascuna delle parti resistenti, nonché la declaratoria della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento dell’importo, previsto per legge ed indicato in dispositivo, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315). P. Q. M. La Corte: -dichiara inammissibile il ricorso principale e assorbito il ricorso incidentale condizionato; - condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida:in favore del Ministerodella Giustizia e dell’Agenzia delle Entrate Riscossione, in euro 14.000 per compensi, oltre alle spese eventualmente prenotate a debito ed agli accessori di legge; in favore di [OSCURATO:SOCIETA], in euro 10.900 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater d