CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 24 gennaio 2023
Cassazione n. 06240/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 23058-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del Responsabile della [OSCURATO:PERSONA] e Contenzioso, Avv. [OSCURATO:PERSONA], procuratrice speciale della predetta società in virtù di procura notarile, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] da Palestrina 19, presso lo studio dell'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - 3 contro 26e [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall'[OSCURATO:PERSONA] MANCINELLI;- controricorrente - avverso la sentenza n. 129/2020 del Tribunale di LODI, pubblicata il 27/02/2020; udita la relazione della causa svolta nell'adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GUIZZI. [OSCURATO:PERSONA] 1. La società [OSCURATO:SOCIETA]. ricorre, sulla base di due motivi, per la cassazione della sentenza n. 129/20, del 27 febbraio 2020, del Tribunale di Lodi, che, accogliendo l'opposizione agli atti esecutivi proposta da [OSCURATO:PERSONA], ha dichiarato la nullità della cartella di pagamento emessa a carico della stessa, per l'importo di C 649.826,55, per la riscossione di spese di giustizia. 2. Riferisce, in punto di fatto, l'odierna ricorrente che la Massimini, dopo aver inizialmente adito il Tribunale di Milano, dichiaratosi territorialmente incompetente in favore di quello di Lodi, riassumeva innanzi ad esso il giudizio ex art. 617 cod. proc. civ. Nel corso dello stesso, l'opposta dava conto dell'intervenuta modifica della quantificazione delle spese (comunicata, attraverso canali istituzionali, dall'[OSCURATO:PERSONA]), venendo, pertanto, ad adottare provvedimento di discarico per l'importo di C 477.493,61, così rideterminando la partita di credito relativa a spese di giustizia, corrispondenti, in particolare, a quelle sostenute per intercettazioni telefoniche. L'opposizione della Massimini - ritenuta riconducibile all'art.617 cod. proc. civ. - veniva, tuttavia, accolta, sul presupposto che la cartella di pagamento fosse carente di motivazione, giacché, essendo "la cartella esattoriale il primo atto attraverso il quale l'ente quantifica e richiede il proprio credito", essa deve "contenere un'adeguata motivazione volta a consentirne il necessario controllo". Nella specie, per contro, risultava "riportato soltanto il procedimento penale cui le spese processuali si riferiscono", mancando "qualsiasi elemento per individuare il conteggio svolto dall'ente creditore". 3. Avverso la sentenza del Tribunale lodigiano ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:SOCIETA], sulla base - come si è detto - di due motivi. 3.1. Il primo motivo denuncia - ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. - violazione e falsa applicazione degli artt. 227-bis e ss. del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per avere la sentenza impugnata ritenuto nulla la cartella di pagamento per difetto di motivazione. Si rileva, infatti, che in base all'art. 227-bis del d.P.R. n. 115 del 2002, dopo che il funzionario addetto all'ufficio giudiziario quantifica l'importo dovuto per spese di giustizia, provvedendo a redigere i c.d. "fogli-notizie", gli stessi - che integrano atto pubblico fidefacente, ex art. 2700 cod. civ. - costituiscono il titolo in base al quale [OSCURATO:SOCIETA] procede all'iscrizione a ruolo. Tanto, dunque, basterebbe per l'identificazione del credito, e del suo importo, e ciò anche in considerazione della circostanza che la cartella di pagamento non costituisce affatto il primo atto con cui il condannato viene a conoscenza dell'esistenza delle spese di giustizia e del loro ammontare, giacché esse trovano il proprio fondamento in atti - la sentenza penale di condanna e i provvedimenti di liquidazione dei compensi degli ausiliari del giudice - per i quali sono previste specifiche forme di comunicazione ai destinatari. A sostegno del motivo, il ricorrente richiama quella che assume essere l'interpretazione "non puramente formalistica", data da questa Corte, secondo cui deve ritenersi legittima, in questi casi, pure la motivazione "per relationem" (sono citate Cass. Sez. 3, sent. 25 febbraio 2016, n. 3707, Rv. 638876-01 e Cass. Sez. 5, ord. 20 settembre 2017, n. 21804, Rv. 645620-01). 3.2. Il secondo motivo denuncia - ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. - violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 6 del decreto ministeriale del Ministero delle Finanze del 3 settembre 1999, n. 321, oltre che dell'art. 25 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. La decisione di ritenere nulla la cartella di pagamento per difetto di motivazione è censurata anche sotto un altro profilo, evidenziando che la cartella risultava redatta sulla base del modello direttoriale di cui all'art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, contenendo, in conformità ad esso, tutti gli elementi formali e sostanziali rigidamente prefissati dalla legge (e in alcun modo unilateralmente derogabili dal soggetto che svolge l'attività di riscossione) idonei a soddisfare il requisito della motivazione sintetica e ad assicurare lo svolgimento del contraddittorio. 4. Ha resistito all'avversaria impugnazione, con controricorso, la Massimini, chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile o, comunque, rigettata. 5. La ricorrente ha depositato memoria, insistendo nelle proprie argomentazioni. [OSCURATO:PERSONA] 6. Il ricorso va accolto, nei limiti di seguito indicati. 6.1. Il primo motivo è, infatti, fondato.6.1.1. Nello scrutinarlo, occorre muovere dalla constatazione che questa Corte ha ancora di recente ribadito - anche sulla scorta di quanto già affermato, in passato, da Cass. Sez. Un. Pen., sent. dep. 29 gennaio 2012, n. 491, Rv. 251265-01 - che mentre "le questioni attinenti all'esistenza del titolo esecutivo sono di competenza del giudice penale", implicando contestazione della condanna al pagamento delle spese, rientrano, invece, "nella competenza del giudice civile le questioni, che, senza coinvolgere la statuizione di condanna e la sua portata, si riferiscono al «quantum» da esigere nei confronti del condannato, ponendo in discussione aspetti contabili o la pertinenza di determinati importi alla condanna inflitta" (da ultimo, Cass. Sez. 3, ord. 9 dicembre 2022, n. 37138, Rv. 666339-01). In particolare, deve essere utilizzato - da parte del debitore esecutato - lo strumento di cui all'art. 617 cod. proc. civ. in caso di opposizione "basata sulla mancata specificazione della somma dovuta, senza alcuna contestazione del diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata per difetto originario o sopravvenuto del titolo e per altra ragione di merito ostativa alla minacciata esecuzione", ipotesi alla quale va ricondotta pure l'iniziativa attinente "alle modalità di redazione del precetto e, quindi, alla regolarità formale dell'atto" (così, da ultimo, in motivazione, Cass. Sez. 3, ord. 18 marzo 2022, n. 8906, Rv. 664254-01), come quando si lamenti un (supposto) difetto di motivazione. Ciò detto, nell'esaminare specificamente la questione oggetto del primo motivo di ricorso deve osservarsi che nel "procedimento di riscossione coattiva per il recupero delle spese di giustizia e delle somme dovute alla Cassa delle ammende, di cui all'art. 227- ter del d.P.R. n. 115 del 2002, la formazione del ruolo e la notificazione della cartella di pagamento non devono essere precedute dalla notifica dei provvedimenti giurisdizionali da cui sorge il credito, posto che la notificazione della detta cartella, nella quale siano riportati gli elementi minimi per consentire all'obbligato di individuare la pretesa impositiva e di difendersi nel merito, costituisce notificazione di un omologo del precetto riferito ad un titolo esecutivo rappresentato, a sua volta, dal sotteso ruolo" (cfr. Cass. Sez. 3, sent. 30 gennaio 2019, n. 2553, Rv. 652486-01; nello stessDer citare solo le più recenti, Cass. Sez. 3, ord. 3 febbraio 2022, n. 3287; Cass. Sez. 3, ord. 27 gennaio 2022, n. 2470; Cass. Sez. 3, ord. 27 gennaio 2022, n. 2469; Cass. Sez. 3, ord. 27 gennaio 2022, n. 2467; Cass. Sez. 3, ord. 15 dicembre 2021, n. 40255, pronunce tutte non massimate). Conseguentemente deve darsi ulteriore seguito al principio secondo cui, allorché si contesti la validità della cartella di pagamento, emessa per la riscossione coattiva di spese di giustizia, è necessario che l'opponente "alleghi lacune nell'identificabilità dei provvedimenti giurisdizionali sottesi alla cartella, contenenti le ragioni dei crediti", dovendo costui, altresì, spiegare quale sia, "in concreto, la lesione del diritto di difesa subita per questo motivo nell'opporsi", ovvero quale sia "l'ulteriore deduzione che in quella sede" egli potrebbe svolgere "dopo la migliore conoscenza delle statuizioni, invece assunta come inibita" (Cass. Sez. 6-3, ord. 4 marzo 2022, n. 7234, Rv. 664443-01). Da quanto precede emerge, dunque, che l'onere di motivazione della cartella per pagamento di spese di giustizia deve ritenersi soddisfatto con l'indicazione degli "elementi minimi" sui quali si fondi la pretesa, non occorrendo affatto quella motivazione specifica, ritenuta, invece, necessaria dalla sentenza qui impugnata, la quale ha omesso di indicare quale fosse la lesione del diritto di difesa lamentata dall'opponente. 6.2. L'accoglimento del primo motivo comporta l'assorbimento del secondo.7. In conclusione, il ricorso va accolto quanto al suo primo motivo e, per l'effetto, la sentenza impugnata va cassata in relazione, rinviando al Tribunale di Lodi, in persona di diverso magistrato, per la decisione nel merito, oltre che per la liquidazione delle spese processuali, ivi comprese quelle del presente giudizio di legittimità. PQM La Corte accoglie il primo motivo ricorso e dichiara assorbito il secondo e, per l'effetto, cassa in relazione la sentenza impugnata, rinviando al Tribunale di Lodi, in persona di diverso magistrato, per la decisione nel merito, oltre che sulla liquidazione delle spese processuali, ivi comprese quelle del presente giudizio di legittimità. Così deci