CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 39556/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/09/2022 della Corte di appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Lidia GIORGIO, che ha chiesto il rigetto del ricorso; udite le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito nei motivi di ricorso e chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA]-0 1. Con sentenza, emessa in data 28 gennaio 2021, la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del 4 dicembre 2019 con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano ha condannato Emiliano PARZIALE alla pena di anni 8 di reclusione in relazione ai reati cui agli artt. 81 cod. pen., 73, 1-bis ed 80 d.P.R. 309/1990 (capo B) nonché 74 d.P.R. 309/1990 (capo A) ed ha disposto la confisca della somma di denaro sequestrata all'imputato. 2. La Corte di Cassazione, con sentenza del 01 marzo 2022, ha disposto l'annullamento con rinvio di detta sentenza, esclusivamente in relazione al reato di cui al capo A) ed alla confisca del denaro con conseguente irrevocabilità della condanna relativa al reato di cui al capo B). Secondo i giudici di legittimità il giudice del rinvio avrebbe dovuto meglio specificare gli elementi da cui desumere la consapevole e stabile adesione dell'imputato al comune programma associativo e il conseguente contributo funzionale alla realizzazione del comune scopo delinquenziale, elementi ulteriori rispetto all'accertato contributo causale fornito dal PARZIALE alla realizzazione degli episodi di importazione di quantitativi di cocaina descritti nel capo B). 3. Emiliano PARZIALE, a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del 22 settembre 2022 con la quale la Corte di Appello di Milano, ha confermato la condanna dell'imputato anche in relazione al reato di cui al capo A) 4. Il ricorrente, con il primo motivo di impugnazione, lamenta l'erronea applicazione degli artt. 627 e 628 cod. proc. pen. e 74 d.P.R. 309/1990 nonché carenza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla partecipazione del PARZIALE al sodalizio di cui al capo A). La Corte territoriale avrebbe eluso i principi di diritto fissati dalla pronuncia rescindente e violato l'inderogabile obbligo di uniformarsi alla sentenza di annullamento con rinvio, motivando l'intraneità del PARZIALE esclusivamente sulla scorta del contributo causale offerto dallo stesso alla realizzazione dei reati satellite dell'associazione, senza indicare ulteriori elementi a sostegno dell'ipotizzata partecipazione del ricorrente al sodalizio dedito al narcotraffico e, quindi, condannando l'imputato sulla base dei medesimi argomenti che erano stati ritenuti viziati dalla Corte di Cassazione. 4.1. Secondo i giudici di appello il PARZIALE non si sarebbe limitato al disbrigo delle pratiche di sdoganamento ma sarebbe stato il punto di riferimento dell'associazione a delinquere all'interno del porto di Livorno; tale argomentazione sarebbe del tutto apodittica in quanto la Corte di merito, nel descrivere le condotte del ricorrente, si è limitata a fare riferimento alle pratiche di sdoganamento dei carichi di droga giunti nell'area portuale in occasione delle importazioni descritte nel capo B) dell'imputazione. 4.2. La motivazione con la quale i giudici di appello deducono l'intraneità del PARZIALE dal fatto che lo stesso ha preteso un «lauto compenso» per le sue condotte, sarebbe fondata su una massima di esperienza priva di fondamento, non comprendendosi per quale motivo tale richiesta sarebbe riconducibile ad una partecipazione al sodalizio piuttosto che ad una mera condotta concorsuale nella commissione dei reati satelliti.4.3. La motivazione sarebbe manifestamente illogica nella parte in cui i giudici di appello affermano che non è verosimile che un soggetto estraneo al sodalizio possa avere rapporti con i vertici dell'associazione e che, di conseguenza, venga a conoscenza di informazioni nodali inerenti alle importazioni di droga. Anche questa argomentazione sarebbe congetturale ed inconsistente, in considerazione del fatto che, stante il suo coinvolgimento nella attività di sdoganamento della droga giunta nel porto di Livorno, appare logico che il PARZIALE doveva essere messo al corrente della data di arrivo, della collocazione e del valore della sostanza stupefacente in arrivo. Peraltro, la motivazione troverebbe fondamento in un postulato apodittico secondo cui i vertici di un sodalizio criminale non potrebbero avere alcun rapporto con soggetti che partecipano alla commissione dei reati fine pur restando estranei al gruppo criminale. 4.4. I giudici di appello, con motivazione manifestamente illogica, avrebbero desunto l'intraneità del PARZIALE dall'esistenza di precedenti rapporti di natura lecita tra il predetto ed il co-imputato [OSCURATO:PERSONA] PONZO, rapporti che avrebbero «costituito il viatico per l'adesione al sodalizio del ricorrente» (pag. 8 del ricorso). A giudizio del ricorrente tale affermazione sarebbe fondata su mere illazioni e congetture prive di alcun riscontro fattuale e probatorio. 4.5. Il percorso argomentativo seguito dalla Corte di merito sarebbe contraddittorio laddove i giudici di appello affermano che la prova dell'intraneità del PARZIALE sarebbe desumibile dal fatto che i correi del ricorrente, a seguito del sequestro di droga effettuato nel marzo del 2018, avrebbero dubitato della lealtà del PARZIALE, accusandolo di essere un infame, non comprendendosi per quale motivo tali dichiarazioni dovrebbero dimostrare l'affectio societatis del ricorrente. 4.6. La motivazione sarebbe del tutto congetturale nella parte in cui i giudici di appello hanno ritenuto ininfluente la circostanza che il PARZIALE non partecipasse alla divisione degli «utili» dell'associazione, percependo un compenso forfettario per le singole operazioni di importazione. La Corte di appello, con argomentazione illogica e fondata su una massima di esperienza del tutto congetturale, ha affermato che, in simili contesti criminali, solo i vertici dell'associazione a delinquere percepirebbero parte degli utili conseguenti all'attività criminale associativa. 4.7. La decisione sarebbe fondata su un iter motivazionale del tutto congetturale, contraddittorio e contrastante con consolidate massime di esperienza anche laddove i giudici di appello hanno ritenuto irrilevanti le doglianze con le quali la difesa aveva segnalato l'incompatibilità logica tra la ritenuta partecipazione del PARZIALE al consesso criminoso ed il fatto che il ricorrente, a differenza dei correi, non fosse in possesso di utenze «dedicate» ai contatti con i sodali, non ricorresse ad un lingua criptico nel corso delle conversazioni intercettate e non fosse mai stato coinvolto nelle attività di «bonifica» finalizzate al rinvenimento di strumenti di captazione delle conversazioni. La motivazione sarebbe contraddittoria in quanto i giudici di appello, dopo aver rimarcato l'assoluta centralità del ruolo svolto dal PARZIALE, affermano, in modo del tutto illogico, che lo stesso non ricorreva alle strategie prudenziale seguite dai correi in considerazione della scarsa importanza dell'attività di scarico della merce dallo stesso svolta, attività ritenuta non implicante il ricorso a significativi contatti telefonici. Analoga contraddittorietà è riscontrabile nella parte in cui viene affermato che il PARZIALE non aveva bisogno di utenze dedicate al contatto con i correi nonostante la ritenuta intraneità all'associazione sia stata desunta proprio dai continuativi contatti tra il ricorrente ed i vertici dell'associazione. Infine, la motivazione sarebbe erronea e congetturale laddove la mancata bonifica dell'autovettura del PARZIALE viene ricondotta ad una mera svista dei vertici dell'associazione, imprudenza che, a giudizio della difesa, sarebbe logicamente incompatibile con il ritenuto ruolo centrale del ricorrente nelle dinamiche associative. 5. Il ricorrente, con il secondo motivo di impugnazione, lamenta la carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio. 5.1. La motivazione sarebbe carente e tautologica in quanto si limiterebbe a condividere la determinazione della pena operata dal primo giudice, fondata esclusivamente sulla gravità dei fatti e sul carattere transnazionale dell'attività associativa, senza offrire alcuna confutazione delle argomentazioni contenute nell'atto di appello. La difesa ha, quindi, ribadito l'eccessività della pena base determinata dai giudici di merito (15 anni a fronte di un minimo edittale pari a 10 anni), la mancata riduzione della pena nella misura massima prevista dall'art. 62 -bis cod. pen. e l'eccessiva quantificazione degli aumenti di pena a titolo di continuazione. La Corte di merito avrebbe fondato la sua decisione su un'illegittima inversione dell'onere della prova, limitandosi ad affermare che la difesa non avrebbe dedotto «specifiche ragioni che in-ipedirebbero l'adozione della misura massima» conseguente alla concessione delle circostanze attenuanti generiche (pag. 14 del ricorso) ed ignorando gli elementi favorevole an maggiore mitigazione della pena dedotti dalla difesa (limitato arco temporale in cui il PARZIALE avrebbe partecipato all'associazione, modalità delle condotte contestate al ricorrente limitate allo sdoganamento della droga nel porto di Livorno, comportamento collaborativo tenuto dall'imputato nel corso del giudizio). La motivazione sarebbe del tutto careni:e in ordine alla cluantificazione degli aumenti di pena a titolo di continuazione in quanto i giudici di appello si sarebbero limitati a ritenere corretta la determinazione effettuata dal primo giudice. 6. Il ricorrente, con il terzo motivo di impugnazione, lamenta l'erronea applicazione degli artt. 627 e 628 cod. proc. pen. nonché carenza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla confisca della somma di denaro rinvenuta all'interno della cassaforte ubicata nell'abitazione del PARZIALE. La Corte di Cassazione aveva accolto il motivo di appello in considerazione della carenza della motivazione con la quale i giudici di appello avevano giustificato il provvedimento ablatorio della somma trattandosi «di profitto dei reati commessi o comunque di somme corrispondente a quel presumibile profitto senza tuttavia chiarire a quale reato si riferisce e in che termini e in che misura quel bene potesse essere qualificato come profitto dell'illecito» (pag. 16 del ricorso). La Corte di merito, senza confrontarsi con gli elementi di prova forniti dalla difesa a confutazione del collegamento tra denaro e reati contestati, si sarebbe limitata ad affermare, con motivazione meramente assertiva e manifestamente illogica, che l'odierno imputato avrebbe percepito cospicue somme di denaro a titolo remunerativo delle proprie condotte e che, di conseguenza, non potrebbe dubitarsi che le somme rinvenute presso la sua abitazione costituiscano il profitto dei reati contestati. La difesa ha, inoltre, evidenziato che la documentazione prodotta dall'imputato avrebbe dimostrato la congruità delle somme sequestrate rispetto alla situazione reddituale e patrimoniale del PARZIALE e che la moglie del ricorrente avrebbe dichiarato di aver preteso che il marito conservasse in casa una somma di denaro da utilizzate in caso di particolari evenienze, elementi probatori ignorati dalla Corte territoriale che non ha tenuto conto dei principi di diritto fissati dalla Corte di Cassazione nel giudizio rescindente con conseguente violazione dell'art. 628 cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere rigettato per le ragioni che seguono. Appare opportuno premettere in via generale che, si è in presenza di una c.d. doppia conforme con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, essendo stato rispettato sia il parametro del richiamo da parte della sentenza d'appello a quella del Tribunale sia l'ulteriore parametro costituito dal fatto che entrambe le decisioni adottano i medesimi criteri nella valutazione delle prove (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595, Sez. 2, n. 6560 del 08/10/2020, Capozio, Rv. 280654 - 01). È, infatti, giurisprudenza pacifica della Suprema Corte che la sentenza appellata e quella di appello, quando non vi è difformità sui punti denunciati, si integrano vicendevolmente, formando un tutto organico ed inscindibile, una sola entità logico- giuridica, alla quale oc:corre fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione, integrando e completando con quella adottata dal primo giudice le eventuali carenze di quella di appello (Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, Musumeci, Rv. 191229; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062, in motivazione; Sez. 2, n. 29007 del 09/10/2020, Casamonica, non mass.). 2. Il primo motivo ricorso è dedotto per motivi non consentiti in quanto le doglianze formulate dal ricorrente sono dirette a contestare la ricostruzione del fatto e la valutazione delle prove non illogicamente operate dal tessuto motivazionale della sentenza impugnata; ciò senza considerare che, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non appartengono al controllo di legittimità sulla motivazione: la rilettura degli elementi fattuali posti a fondamento della decisione impugnata, il giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova nonché l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 5, n. 51604 del 1.9/09/2017, DIppedico, Rv. 271623- 01; Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362-01; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482-01), essendo invece tale controllo circoscritto alla verifica che il provvedimento impugnato contenga l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo sorreggono, che il discorso giustificativo sia effettivo ed idoneo a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata e, infine, che nella motivazione non siano riscontrabili contraddizioni né illogicità evidenti (Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011, Longo, Rv. 251516-01).La Corte di Cassazione, che è giudice della motivazione e dell'osservanza della legge, non può, infatti, divenire giudice del contenuto della prova, non competendogli un controllo sul significato concreto di ciascun elemento probatorio, riservato al giudice di merito, essendo consentito alla Corte regolatrice esclusivamente l'apprezzamento della logicità della motivazione. 2.1. La Corte territoriale ha trattato e disatteso, con motivazione articolata, esaustiva e congrua rispetto alle risultanze processuali, tutte le censure proposte dal ricorrente ed ha correttamente indicato gli elementi probatori idonei a ritenere provata la partecipazione del ricorrente all'associazione dedita al narcotraffico di cui ai capo A) della rubrica (vedi pagg. da 153 a 165 della sentenza di appello). I vizi motivazionali lamentati dalla difesa non sono ravvisabili, fornendo la sentenza impugnata la dimostrazione che i giudici dell'appello hanno preso cognizione del contenuto sostanziale delle censure difensive e le hanno meditate, valutate e confutate con argomentazioni inecc:epibili in punto di logica. L'errore di impostazione nel quale cade il ricorrente è quello di far leva su elementi di prova ipotetici e "negativi", su considerazioni, cioè, generiche ed astratte (quali la mancata partecipazione del PARZIALE alla suddivisione degli utili, la mancata assegnazione di utenze "dedicate" e la mancata "bonifica" dell'autovettura del ricorrente, circostanze che sono state ritenute irrilevanti, con percorso argomentativo convincente e privo di illogicità manifeste, in quanto inidonee ad escludere la partecipazione dell'imputato al sodalizio criminale in esame); il ricorso, fondato su una considerazione atomistica e parcellizzata delle risultanze probatorie, abbandona il piano dell'esperienza fenomenica per privilegiare ipotesi alternative e ciò all'evidente scopo di tacciare di illogicità manifesta il governo dei fatti positivamente accertati e sollecitare una diversa interpretazione e valutazione del compendio probatorio non perseguibile in sede di legittimità. 2.2. La motivazione è caratterizzata da un vaglio articolato ed effettivo degli elementi ritenuti decisivi per la condanna, senza il ricorso a formule stereotipate, e fornisce una esaustiva spiegazione della loro rilevanza ai fini dell'affermazione della penale responsabilità del PARZIALE. La Corte territoriale ha fatto corretta applicazione del consolidato orientamento di legittimità secondo cui per la configurabilità della condotta di partecipazione ad un'associazione finalizzata al traffico illecito di stupefacenti è necessario che risulti provato che l'imputato abbia consapevolmente posto in essere concrete attività funzionali, apprezzabili come effettivo e operativo contributo all'esistenza e al rafforzamento dell'associazione (Sez. 3, n. 22124 del 29/04/2015, Borraccino, Rv. 263662 01, da ultimo Sez. 3, n. 28023 del 14/03/2023, [OSCURATO:PERSONA]), connotato dedotto nel caso di specie, dal contenuto delle conversazioni intercettate ritenute idonee a dimostrare il ruolo decisivo svolto dal PARZIALE per il raggiungimento dei fini associativi tramite il porto di Livorno, l'attiva partecipazione a più delitti rientranti nel programma criminoso, la consapevole interazione del ricorrente con i vertici del sodalizio e la conseguente condivisione di informazioni particolarmente riservate, elementi a giudizio della Corte di merito chiaramente indicativi dell'affectio societatis e del concreto apporto fattuale fornito dall'imputato. I giudici di appello hanno, in particolare, evidenziato con motivazione logica e condivisibile, che la condivisione con il PARZIALE di informazioni decisive sull'attività di narcotraffico è elemento oP portata probatoria particolarmente significativo in considerazione della particolare natura di un consesso associativo in cui gli errori vengono punii:i con la morte, come avvenuto nel caso dell'omicidio del PONZO (vedi pag. 155 della sentenza impugnata). Questa Corte, peraltro, ha chiarito che l'appartenenza ad una associazione a delinquere può essere comprovata anche dalla partecipazione ai reati-fine laddove il ruolo svolto dall'imputato e le modalità dell'azione siano tali, come nel caso di specie, da evidenziare la sussistenza del vincolo, condizione che può verificarsi allorquando il soggetto abbia agito come membro del sodalizio e non già come persona che si è messa occasionalmente a disposizione per la commissione di singoli reati scopo (in proposito, Sez. 1, n. 29093 del 24/05/2022, Barillari, Rv. 283311 - 01; Sez. 3, n. 9036 del 31/01/2022, Santoro, Rv. 282838 - 01). In conclusione, la motivazione con la quale la Corte territoriale ha ritenuto il PARZIALE partecipe dell'associazione descritta nel capo A) contiene una valutazione adeguata e completa di tutl:i gli elementi probatori acquisiti e s'appalesa esente da errori nell'applicazione delle regole della logica come pure da contraddizioni interne tra i diversi momenti di articolazione del giudizio, sottraendosi pertanto a rilievi in questa sede. 3. Il secondo motivo ricorso è infondato e non consentito in quanto mira ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione, sorretta da sintetica ma esaustiva motivazione, non è stata frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (vedi Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro ed altro, Rv. 271243 Sez. 2, n. 47512 del 03/11/2022, Mannarino, non massimata). La Corte territoriale, con motivazione priva di illogicità rnanifeste e congrua rispetto alle risultanze processuali, che riprende le argomentazioni dal Giudice di primo grado come è fisiologico in presenza di una doppia conforme, ha ritenuto la congruità del trattamento sanzionatorio determinato nella sentenza appellata in ragione della gravità della condotta contestata e della mancanza di elementi favorevoli ad una mitigazione della pena. I giudici di appello hanno, in particolare, escluso che il PARZIALE abbia tenuto un comportamento collaborativo diversamente da quanto apoditticamente affermato dalla difesa (vedi pag. 166 della sentenza impugnata). [OSCURATO:PERSONA] ribadisce, peraltro, il consolidato orientamento di questa Corte in materia di oneri motivazionali correlati alla definizione del trattamento sanzionatorio, secondo il quale la determinazione della pena, anche in relazione agli aumenti a titolo di continuazione ed alla diminuzione prevista per la concessione delle attenuanti generiche, costituisce il risultato di una valutazione complessiva e non di un giudizio analitico sui vari elementi offerti dalla legge. La graduazione della pena rientra, infatti, nella discrezionalità del giudice di merito il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, nell'osservanza dei criteri stabiliti dagli artt. 133 e 133-bis cod. pen., è sufficiente che richiami la gravità del reato o la capacità a delinquere dell'imputato con espressioni del tipo: «pena congrua», «pena equa» o «congruo aumento», essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena, diversamente dal caso di specie, sia di gran lunga superiore alla misura media edittale (cfr. Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243-01; Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288 - 01; Sez. 5, n. 47783 del 27/10/2022, Haddi, non massimata). 4. Il terzo motivo ricorso è infondato. I giudici di appello con motivazione conforme al clictum espresso dalla Corte di Cassazione nel giudizio rescindente ed ineccepibile in punto di logica, hanno ritenuto che la somma di denaro rinvenuta presso l'abitazione del PARZIALE costituisca il profitto dei reati rubricati con conseguente confisca obbligatoria prevista dall'articolo 73 D.p.r. 309/90 comma 7 bis, rimarcando che il contenuto delle conversazioni intercettate ha dimostrato che l'imputato, in ragione della partecipazione all'associazione a delinquere dedita al narcotraffico, percepiva significative somme di denaro di provenienza illecita e valorizzato l'insussistenza di alcuna «ragione logicamente credibile per cui una consistente somma di denaro come quella sottoposta la confisca dovesse essere conservata nella cassaforte casalinga se non perché si trattava di somme che non dovevano essere tracciate e per questo non potevano transitare sui conti correnti dell'imputato» (vedi pag. 166 della sentenza impugnata), anche in considerazione della ritenuta inattendibilità della versione prospettata dal PARZIALE e dalla moglie Jenni SENESI. Tale ricostruzione, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità, è fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede. Il ricorrente non si confronta con gli argomenti posti a fondamento della decisione e mira ad una rinnovata valutazione di circostanze di fatto adeguatamente scrutinate, senza tener conto dei limiti di sindacabilità del giudizio di legitti