CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 2 aprile 2026
Cassazione n. 08246/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
orrente -controCOMUNE [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] controricorrente –avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] DELLA TOSCANA n. 1340/2023, pubblicata il 21/12/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Con sentenza n. 1340/2023, pubblicata il 21/12/2023, la Corte diGiustizia Tributaria di secondo grado della Toscana, pronunciando sugliappelli iscritti ai N.R.G. 1675/2020, 1676/2020, 1677/2020, 1679/2020 e1685/2020 e successivamente riuniti, proposti da [OSCURATO:PERSONA]AntonioNumero registro generale 15383/2024Numero sezionale 1372/2026Numero di raccolta generale 8246/2026Data pubblicazione 02/04/2026avverso la decisione della CTP di Firenze di rigettare i ricorsi delcontribuente contro gli avvisi di accertamento n. 2113/2018 (per euro2.189,00), n. 2114/2018 (per euro 2.886,69), n. 2115/2018 (per euro2.872,94), n. 2116/2018 (per euro 2.896,83) e n. 2118/2018 (per euro2.864,95), per omesso pagamento di IMU in relazione ai periodi d’imposta- rispettivamente - 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017, ha rigettato l’appelloiscritto al N. R. G. 1685/2020 e dichiarato inammissibili gli altri.Contro la sentenza propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA]Antonio,mentre il Comune di Firenze resiste mediante controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Col primo motivo di ricorso si censura, con riferimento all’art. 360,primo comma, num. 3, cod. proc. civ., il vizio di violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 329 e 358 cod. proc. civ., per aver il giudice disecondo grado dichiarato inammissibili i procedimenti N.R.G. 1675/2020,1676/2020, 1677/2020 e 1679/2020 (relativi alle annualità d’imposta2013, 2014, 2015 e 2017).1.1. La censura è in parte inammissibile ed in parte infondata.1.2. Al di là del fatto che la CGT abbia dichiarato inammissibili quattrodei cinque appelli proposti dall’odierno ricorrente avverso la medesimasentenza (N. R. G. 1675/2020, 1676/2020, 1677/2020 e 1679/2020,relativi alle annualità 2013, 2014, 2015 e 2017), la questione restasuperata dall’aver la Corte distrettuale altresì deciso il merito di taliappelli, ritenendoli infondati per le medesime motivazioni per cui harespinto l’unico appello giudicato ammissibile (N. R. G. 1685/2020,relativo all’annualità di imposta 2016).1.3. La CGT, infatti, dichiara sì inammissibili gli appelli relativi alleannualità 2013, 2014, 2015 e 2017, ma poi aggiunge “In conclusione,l’ultimo appello, che rende inammissibili i precedenti, risulta infondato,come lo sarebbero sul merito tutti gli appelli proposti dal D’Antonio”, conciò introducendo, in relazione ai suddetti appelli, un’autonoma ratioNumero registro generale 15383/2024Numero sezionale 1372/2026Numero di raccolta generale 8246/2026Data pubblicazione 02/04/2026decidendi, distinta rispetto all’inammissibilità, sul presupposto che ilmerito dell’ultimo appello sia “identico a quello delle impugnazioni valutateinammissibili”.1.4. Spettava, dunque, al ricorrente censurare tale autonoma ratiodecidendi.1.5. Non avendolo fatto, il motivo è, in parte qua, inammissibile, oltreche infondato, laddove si afferma che “tutti gli appelli […] avrebberodovuto essere esaminati nel merito”, avendo il giudice di merito svolto taleesame, identico per tutti i giudizi riuniti.2. Col secondo motivo di ricorso si espone, con riferimento all’art. 360,primo comma, num. 3, cod. proc. civ., il vizio di violazione e/o falsaapplicazione dell'art. 7 legge n. 212/2000, per aver la CGT ritenuto l’attoimpugnato adeguatamente motivato.2.1. La censura è infondata.2.2. Per sedimentato orientamento di questa Corte, la motivazionedell’avviso di accertamento o di rettifica, presidiata dall’art. 7 della legge27 luglio 2000, n. 212, ha la funzione di delimitare l’ambito dellecontestazioni proponibili dall’Ufficio nel successivo giudizio di merito e dimettere il contribuente in grado di conoscere l’ an ed il quantum dellapretesa tributaria al fine di approntare una idonea difesa, sicché ilcorrispondente obbligo deve ritenersi assolto con l’enunciazione deipresupposti adottati e delle relative risultanze, mentre le questionipiano della prova della pretesa tributaria (Cass. 34031/2025;14890/2024; 9810/2014).2.3. Anche in tema di IMU (come anche di ICI) l’obbligo motivazionaledell’accertamento deve ritenersi adempiuto tutte le volte in cui ilcontribuente sia stato posto in grado di conoscere la pretesa tributaria neisuoi elementi essenziali, non essendo a tal fine necessario indicare leragioni giuridiche relative al mancato riconoscimento di ogni possibileNumero registro generale 15383/2024Numero sezionale 1372/2026Numero di raccolta generale 8246/2026Data pubblicazione 02/04/2026esenzione prevista dalla legge ed astrattamente applicabile, poiché èonere del contribuente dedurre e provare l'eventuale ricorrenza di unacausa di esclusione dell'imposta (da ultime Cass., Sez. Trib., 20 novembre2024, n. 29485; Cass., Sez. Trib., 28 febbraio 2025, nn. 5350, 5352 e5356).2.4. L'onere motivazionale a carico dell'ente impositore si espande acomprendere anche le ragioni del diniego dell'esenzione solo quando ilcontribuente abbia presentato una dichiarazione di esenzione e questa“contenga informazioni dettagliate sui presupposti e sulle condizioni deltrattamento derogatorio” (Cass. 27020/2025), ma non è il caso di specie,in cui di tale dichiarazione non fa menzione neanche il ricorrente e - per dipiù - al Comune di Firenze risultava che il contribuente non avesse laresidenza nell’immobile di via Lanza n. 73, Firenze, sicché all’obbligomotivazionale l’ente impositore ha pienamente assolto, indicandonell’avviso di accertamento i dati identificativi dell'immobile, il soggettotenuto al pagamento, l'ammontare dell'imposta ed i fatti astrattamentegiustificativi di essa.2.5. Né rileva che nell’originario atto impositivo fosse stato richiesto ilpagamento dell’IMU anche per l’abitazione sita in Firenze, via Novelli n.45, avendo l’amministrazione rettificato già in sede di reclamo (secondoquanto si legge nello stesso ricorso: cfr. pg. 11) l’avviso (a seguito delpagamento della relativa imposta da parte dei comproprietari delricorrente), con la decurtazione dell’imposta applicata a tale immobile, cheresta pacificamente estranea al thema decidendum del presente giudizio,avente ad oggetto solo l’IMU sull’immobile sito in Firenze, via Lanza n. 73.3. Infine, col terzo motivo di ricorso si censura, con riferimento all’art.360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., il vizio di violazione e/o falsaapplicazione dell'art. 13 legge n. 201/2011, per aver la CGT ritenuto che,dovendo concorrere, ai fini dell’esenzione prevista dal comma 2 del citatoart. 13, il requisito della dimora abituale e quello della residenzaNumero registro generale 15383/2024Numero sezionale 1372/2026Numero di raccolta generale 8246/2026Data pubblicazione 02/04/2026anagrafica, il contribuente, poiché non aveva la propria residenzanell’immobile di via Lanza n. 73, Firenze, non era esente dal pagamentodell’IMU. Secondo il ricorrente, un’interpretazione costituzionalmenteorientata della norma impone, invece, di ritenere che spetti l’esenzionedall’IMU per l’abitazione adibita a dimora principale, anche quando questanon coincida con la residenza, tanto più alla luce della sentenza della C.C.n. 209/2022.3.1. La censura è infondata.3.2. Questa Corte, con ribadito orientamento (cfr. Cass. 9798/2025;826/2023; 24462/2022;37343/2021;21873/2020; 24538/2020;4166/2020; 15439/2019; 12050/2018; 15444/2017), ha già avuto mododi affermare, che, in tema di IMU, l'esenzione prevista per la casaprincipale dal d.l. n. 201 del 2011, art. 13, comma 2, richiede che ilpossessore non solo vi dimori stabilmente, ma che vi risieda ancheanagraficamente.3.3. In definitiva, ai fini che qui rilevano, l'abitazione principale è soloquella ove il proprietario abbia fissato congiuntamente la residenza,accertabile tramite i registri dell'anagrafe, e la dimora abituale, ossia illuogo dove la famiglia abita la maggior parte dell'anno.3.4. Ciò, d'altronde, è conforme all'orientamento costante espresso daquesta Corte in ordine alla natura di stretta interpretazione delle normeagevolative (tra le molte, in tema di ICI, cfr. Cass. 23833/2017;3011/2017; 695/2015), condiviso anche dalla Corte costituzionale (cfr.Corte Cost. 20 novembre 2017, n. 242): norme di tale tipo, aventicarattere eccezionale e derogatorio, costituiscono esercizio di un poterediscrezionale del legislatore, censurabile solo per la sua eventuale palesearbitrarietà o irrazionalità (C.C. n. 292 del 1987 e n. 174 del 2001), con laconseguenza che la Corte stessa non può estenderne l’ambito diapplicazione, se non quando lo esiga la ratio dei benefici medesimi (CorteCost. n. 206 del 2004; n. 177 del 2017; n. 98 e n. 200 del 2023).Numero registro generale 15383/2024Numero sezionale 1372/2026Numero di raccolta generale 8246/2026Data pubblicazione 02/04/20263.5. Va, peraltro, escluso che il caso in esame sia inciso dalla invocatasentenza n. 209 del 2022, con la quale la Corte costituzionale ha anzirilevato, in premessa di motivazione, che la logica dell'esenzione dall'IMUè quella di riferire il beneficio fiscale all'abitazione in cui il possessoredell'immobile abbia stabilito la residenza e la dimora abituale, con ciòconfermando la tenuta costituzionale del consolidato orientamento diquesta Corte.3.5.1. Altro è il focus della decisione della Consulta, che ha dichiaratol’illegittimità costituzionale dell'art. 13, comma 2, quarto periodo, d.l. 6dicembre 2011, n. 201, nella parte in cui stabilisce che "per abitazioneprincipale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto ediliziourbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suonucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente",anziché disporre che "per abitazione principale si intende l'immobile,iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unitàimmobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiedeanagraficamente". La decisione della Corte è stata, cioè, di escludere,quale requisito perché una abitazione possa essere considerata abitazioneprincipale, quello della dimora abituale e della residenza anagrafica - intale abitazione - del nucleo familiare del possessore, anche tenuto contoche, ai sensi della legge n. 160 del 2019, art. 1, comma 743, i soggettipassivi dell'IMU sono i possessori di immobili, intendendosi per tali ilproprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione,enfiteusi, superficie sugli stessi (Cass. 32339/2022).3.6. Rimane, quindi, confermata, anche dopo l’intervento dellaConsulta, la necessità, ai fini della esenzione IMU per l'abitazione adibita adimora principale, del requisito della residenza anagrafica del possessorenell'immobile oggetto del beneficio fiscale (cfr. Cass. 826/2023).3.7. Allo stesso modo, con la sentenza n. 112/2025, la Consulta, neldecidere una questione di costituzionalità analoga a quella esaminata nelNumero registro generale 15383/2024Numero sezionale 1372/2026Numero di raccolta generale 8246/2026Data pubblicazione 02/04/20262022, in questo caso con riguardo all’art. 8, comma 2, d.lgs. n. 504/1992,come modificato dall’art. 1, comma 173, lettera b), legge n. 296/2006,per contrasto con gli artt. 3, 29, 31 e 53, primo comma, della Costituzione(nella parte in cui stabilisce che «[p]er abitazione principale si intendequella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà,usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente»,anziché «[p]er abitazione principale si intende quella nella quale ilcontribuente, che la possiede a titolo di proprietà usufrutto o altro dirittoreale, dimora abitualmente»), ribadisce che, in tema di ICI come di IMU,debba darsi rilievo, non allo status soggettivo del contribuente in relazionealla sua convivenza o meno con i familiari agli elementi oggettivi relativiall’immobile, ma solo ad elementi oggettivi relativi all’immobile, che indicatestualmente nella “circostanza di risiedervi anagraficamente e didimorarvi abitualmente” (cfr. par. 12).4. La regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità, daliquidarsi in dispositivo, segue la soccombenza. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione, infavore del controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità,liquidate in euro 2.500,00, oltre euro 200,00 per spese, rimborso spesegenerali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedel ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari aquello previsto per il ricorso stesso, a norma del comma 1 bis dello stessoart. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributariadella Corte Suprema di Cassazione, in data 11 febbraio 2026.Il Presidente