CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 32339/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 7269-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], K [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro COMUNE di MARTINSICURO; - intimato - avverso la sentenza n. 452/1/2020 della [OSCURATO:PERSONA] dell'ABRUZZO, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; 20) udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che: la ricorrente, residente nel Comune di Martinsicuro, il coniuge della quale aveva conservato la residenza nel Comune di Teramo, proponeva ricorso avverso l'avviso di accertamento relativo ad IMU per il 2013 in relazione al mancato riconoscimento dell'agevolazione per l'abitazione principale; la [OSCURATO:PERSONA] respingeva il ricorso della parte contribuente e la [OSCURATO:PERSONA] ne respingeva l'appello, affermando che nell'ipotesi di immobili situati in diversi territori comunali non può ritenersi applicabile l'agevolazione per abitazione principale ad entrambi gli immobili ancorché i coniugi abbiano stabilito l'abitazione principale in due Comuni diversi. Avverso la suddetta sentenza propone ricorso la parte contribuente, affidato ad un unico motivo di impugnazione, mentre il Comune di Martinsicuro non svolge difese. Considerato che: 1. Con il motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la parte contribuente lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 13, comma 2, del D.L. n. 201 del 2011 in quanto spetterebbe comunque una agevolazione per l'IMU ad un membro della famiglia ed il coniuge, residente a Teramo, non ne ha usufruito. L'unico motivo di impugnazione è fondato. Infatti, con la sentenza n. 209, depositata il 13 ottobre 2022, la Corte costituzionale, dopo aver rilevato che la logica dell'esenzione dall'IMU è quella di riferire il beneficio fiscale all'abitazione in cui il possessore dell'immobile ha stabilito la Ric. 2021 n. 07269 sez. MT - ud. 15-09-2022 -2- /of residenza e la dimora abituale, ha, fra l'altro, dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 13, comma 2, quarto periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 nella parte in cui stabilisce che «per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente», anziché disporre che «per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente». La Corte costituzionale dunque ha escluso, quale requisito perché una abitazione possa essere considerata abitazione principale, quello della dimora abituale e della residenza anagrafica in tale abitazione del nucleo familiare del possessore. In effetti, ai sensi dell'art. 1, comma 743, della legge n. 160 del 2019, í soggetti passivi dell'IMU sono i possessori di immobili, intendendosi per tali il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. Dunque, erra la sentenza impugnata laddove ha negato l'agevolazione per l'IMU alla parte contribuente, possessore di un immobile nel comune di Martinsicuro, nonostante l'abitazione principale di quest'ultimo fosse diversa da quella del coniuge, sita nel comune di Teramo. Non occorrono ulteriori accertamenti in fatto, in quanto l'unica contestazione dell'Ufficio contenuta nell'avviso di accertamento impugnato riguardava la circostanza che l'intero nucleo familiare non risiedesse nell'abitazione della parte contribuente. Ric. 2021 n. 07269 sez, MT - ud. 15-09-2022 -3- Pertanto, in accoglimento del motivo di ricorso, la sentenza impugnata va cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere pertanto decisa nel merito, ex art. 384, comma 2, cod. proc. civ., con l'accoglimento dell'originario ricorso della parte contribuente e il conseguente annullamento dell'atto impugnato. Avuto riguardo alle oscillazioni giurisprudenziali in materia e alla circostanza che per la decisione della controversia in esame è stata decisiva la citata sentenza della Corte costituzionale, le spese del presente giudizio sono integralmente compensate. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo la causa nel merito accoglie l'originario ricorso della parte contribuente. Compensa tra le parti le spese dell'intero giudizio. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 15 sett