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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 1 maggio 2026

Cassazione n. 12220/2026

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troComune di [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro-tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] contro[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in persona del legale rappresentante pro-tempore-intimata-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Firenze n.1461/2021 depositata il 06/12/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

In data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la [OSCURATO:SOCIETA]., quale società in house affidatariadel servizio di gestione dei tributi locali per il Comune di [OSCURATO:SOCIETA],notificava alla ricorrente [OSCURATO:PERSONA] l’avviso di accertamento relativoall’I.M.U. dell’anno 2014.

L’accertamento era motivato dal fatto che laricorrente, non legalmente separata, risiedeva anagraficamenteNumero registro generale 13035/2022Numero sezionale 1355/2026Numero di raccolta generale 12220/2026Data pubblicazione 01/05/2026nell’immobile di sua proprietà mentre “ la sua famiglia abita e risiede inun’unità immobiliare distinta e diversa da quella del contribuente”.2.

Il provvedimento veniva impugnato dalla contribuente dinanzi allaCommissione Tributaria Provinciale di Lucca che, in accoglimento delsecondo motivo di ricorso relativo alla carenza di potere in capo ad ICAREs.r.l., per l’esercizio dell’attività di accertamento, liquidazione e riscossionedei tributi, in relazione al fallimento della [OSCURATO:PERSONA] e perviolazione dell’art. dell’art 14, comma 6 del D.Lgs. 175/16 (legge Madia)in ragione che fatto che la società [OSCURATO:PERSONA] aveva ottenuto in affidamentodiretto in house dal Comune di [OSCURATO:SOCIETA] lo stesso servizio in precedenzasvolto dalla fallita e per l’effetto annullava l’avviso impugnato consentenza n. 509/2019.3. [OSCURATO:SOCIETA]. ed il Comune di [OSCURATO:SOCIETA] proponevano appello avversola predetta sentenza contestando soltanto l’eccezione di difetto dilegittimazione predetta società.

Si costituiva la contribuente insistendo suimotivi di ricorso.4.

La CTR per la Toscana, in riforma della sentenza di primo grado,accoglieva l’appello condannando la contribuente al pagamento dellespese di lite.5.

Avverso tale sentenza la contribuente ha depositato ricorso incassazione, affidandosi a quattro motivi, chiedendo preliminarmente lasospensione del giudizio ex art.295 c.p.c.

“in attesa della decisione dellaCorte Costituzionale sulla questione di costituzionalità sollevata conordinanza Corte Cost. n.94 del 13.04.2022”.6.

Il Comune di [OSCURATO:SOCIETA] ha resistito con controricorso.7.

L’altra intimata non ha depositato difese.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo, la ricorrente lamenta l’omessa, contraddittoriao insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia (art.360, primo comma, n. 5 c.p.c.) nonchè la violazione e falsa applicazioneNumero registro generale 13035/2022Numero sezionale 1355/2026Numero di raccolta generale 12220/2026Data pubblicazione 01/05/2026dell'art. 115 c.p.c. e dell’art. 1 comma 2 D.lgs. 546/1992 e dell’art. 132c.p.c., assumendo che la [OSCURATO:PERSONA] avesseerroneamente respinto l’eccezione di inesistenza della notifica, eccepitadalla contribuente per difetto dei requisiti prevista dall’art.1 commi da 158a 160 della L.296/2006, ritenendo “che la stessa al massimo potrebbeessere nulla e quindi sanata dal ricorso della contribuente, senza peròmotivare in merito al perché ricorrerebbe un motivo di nullità e non diinesistenza, visto che la notifica sarebbe stata eseguita da un soggettoprivo del potere di eseguirla.”, lamentando, al contempo, la meraapparenza della motivazione stessa e, quindi, la nullità della sentenza.2.

Il motivo è inammissibile.3.

In tema di ricorso per cassazione, è inammissibile la mescolanza e lasovrapposizione di mezzi di impugnazione eterogenei, facenti riferimentoalle diverse ipotesi contemplate dall'art. 360, commi 1, nn.3, 4 e 5, c.p.c.,non essendo consentita la prospettazione di una medesima questionesotto profili incompatibili, quali quelli della violazione di norme di diritto,sostanziali e processuali, che suppone accertati gli elementi del fatto inrelazione al quale si deve decidere della violazione o falsa applicazionedella norma, del vizio di motivazione, che quegli elementi di fatto intendeprecisamente rimettere in discussione, o di omessa motivazione, cherichiede l’assenza di motivazione (Cass. n. 23005 del 2025)4.

Nel caso di specie, la ricorrente si lamenta contemporaneamentedella violazione e falsa applicazione di norme di diritto processuali esostanziali -perché il giudice di appello non avrebbe tenuto contonell’affermare la nullità della notificazione sia del principio di noncontestazione dell’eccezione di inesistenza della notificazione dell’atto diaccertamento sia della pretesa inapplicabilità al messo notificatoredell’art.3 della L.890/1982 in ordine al difetto di sottoscrizione della relatadi notificazione - e l’omessa motivazione sulla questione dellanotificazione, perché meramente apparente, ossia al di sotto del c.d.Numero registro generale 13035/2022Numero sezionale 1355/2026Numero di raccolta generale 12220/2026Data pubblicazione 01/05/2026minimo costituzionale.5.

In tal modo, la ricorrente ha inammissibilmente mescolato doglianzetra esse logicamene incompatibili, perché prospetta contemporaneamentein un’unica questione, sia la violazione di norme di diritto, sostanziali eprocessuali, che presuppone la sussistenza di una motivazione che,sebbene in tesi erronea, renda intellegibile l’iter logico-giuridico dellasentenza, sia la nullità della sentenza per mera apparenza dellamotivazione, che, invece, presuppone l’esatto contrario, ossia l’assenza diuna motivazione al di sopra del c.d. minimo costituzionale.6.

Con il secondo motivo, la ricorrente si duole dell’omessa oinsufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia (art.360, primo comma, n. 5 c.p.c.) nonché violazione e falsa applicazionedell’art. 14 comma 6 del D.lgs. 175/2016, (art. 360, primo comma n. 3c.p.c.), assumendo che la sentenza impugnata, nel ritenere inapplicabileratione temporis l’art.14 comma 6° citato, e quindi disattendendol’eccezione di difetto di legittimazione della [OSCURATO:SOCIETA] nella gestione eriscossione dei tributi, avesse ignorato totalmente i pareri della Corte deiConti citati e allegati in atti dalla difesa della contribuente, omettendo dimotivare o motivando insufficientemente sul perché l’interpretazionefornita dalla Corte e dal parlamento non fosse preferibile allainterpretazione del decreto Madia fornita dall’appellante e recepitaacriticamente dalla stessa CTR.7.

Anche tale motivo è inammissibile.8.

E’ inammissibile in relazione al n.5 del primo comma delll’art.360c.p.c., perché l’omesso esame a cui fa riferimento tale disposizioneriguarda un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risultidal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituitooggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo, non, invece,come dedotto nel motivo, l’omesso o insufficiente esame di una tesigiuridica in contrapposizione a quella fatta propria nella sentenzaNumero registro generale 13035/2022Numero sezionale 1355/2026Numero di raccolta generale 12220/2026Data pubblicazione 01/05/2026impugnata (vedi SS.UU.8053/2014).9.

E’ inammissibile anche perché questa Corte (v.Cass.n.24298 del29/11/2016: Id. n. 23745 del 28/10/2020) è ferma nel ritenere che il viziodella sentenza previsto dall'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.,dev'essere dedotto, a pena d'inammissibilità del motivo giusta ladisposizione dell'art. 366, n. 4, c.p.c., non solo con l'indicazione dellenorme che si assumono violate ma anche, e soprattutto, mediantespecifiche argomentazioni intellegibili ed esaurienti, intese amotivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni indiritto contenute nella sentenza impugnata debbano ritenersi in contrastocon le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazionedelle stesse fornite dalla giurisprudenza di legittimità, diversamenteimpedendo alla corte regolatrice di adempiere al suo compito istituzionaledi verificare il fondamento della lamentata violazione.

Risulta, quindi,inidoneamente formulata la deduzione di errori di diritto individuati permezzo della sola preliminare indicazione delle singole normeasseritamente violate, ma non dimostrati per mezzo di una critica dellesoluzioni adottate dal giudice del merito nel risolvere le questionigiuridiche poste dalla controversia, operata mediante specifiche e puntualicontestazioni nell'ambito di una valutazione comparativa con le diversesoluzioni prospettate nel motivo e non attraverso la meracontrapposizione di queste ultime a quelle desumibili dalla motivazionedella sentenza impugnata. (Cass. 23233 del 2022).10.

Orbene, nel caso di specie, la ricorrente, dopo aver enunciato ladisposizione che assume violata, ossia l’art.14, comma 6, D.Lgs.175/2016, non si è confrontata con la ritenuta inapplicabilità delladisposizione ratione temporis su cui il giudice di appello ha fondato lapropria decisione, limitandosi alla mera contrapposizione delle proprie tesi,senza specificare le ragioni giuridiche per le quali l’art.14 comma 6 citatosi applicasse anche a procedure di affidamento dell’attività di gestione eNumero registro generale 13035/2022Numero sezionale 1355/2026Numero di raccolta generale 12220/2026Data pubblicazione 01/05/2026riscossione dei tributi locali già esaurite prima dell’entrata in vigore di talenorma.

Il che depone per l’inammissibilità del motivo.11.

Con il terzo motivo, la ricorrente si duole dell’omessa o insufficientemotivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360, primocomma, n. 5 c.p.c.) nonché violazione e falsa applicazione dell’art. 16comma 3 del D.lgs. 175/2016, (art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.),sostenendo che la sentenza ha omesso di motivare in merito all’eccezioneformulata dalla ricorrente, sia in primo sia in secondo grado,relativamente alla violazione da parte di [OSCURATO:SOCIETA] dell’art.16 comma 3citato, perché priva dei requisiti per ottenere l’affidamento diretto delservizio pubblico di gestione e riscossione dei tributi locali.12.

Anche tale motivo è inammissibile in relazione al n.5 del primocomma delll’art.360 c.p.c., perché l’omesso esame a cui fa riferimento taledisposizione riguarda un fatto storico, principale o secondario, la cuiesistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbiacostituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo,non, invece, come dedotto nel motivo, l’omesso o insufficiente esame diuna tesi giuridica in contrapposizione a quella fatta propria nella sentenzaimpugnata (vedi SS.UU.8053/2014) risultando, comunque, la sentenzacorretta in diritto in relazione alle disposizioni normative applicabili allafattispecie in esame.13.

Con il quarto motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnataper omessa, incongrua o insufficiente motivazione circa un punto decisivodella controversia (art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.) nonché violazionee falsa applicazione dell’art. 8 comma 2 del D.lgs. 504/92, (art. 360,primo comma, n. 3 c.p.c.) ed omesso esame di un fatto decisivo per ilgiudizio ( art. 360, primo comma, n.5. c.p.c.), sostenendo che la sentenzaimpugnata ignora il fatto, non contestabile, che la contribuente non solorisulti anagraficamente residente, ma che proprio a [OSCURATO:SOCIETA] la stessaabbia stabilito la sua dimora abituale, come incontestabilmente accertatoNumero registro generale 13035/2022Numero sezionale 1355/2026Numero di raccolta generale 12220/2026Data pubblicazione 01/05/2026dalla sentenza della Commissione Tributaria di Lucca n. 642/04/2014 del12.10.2014, definitiva, che nell’accogliere il ricorso della contribuentecontro il Comune di [OSCURATO:SOCIETA] in un giudizio che investiva lo stessorapporto giuridico di quello attuale in materia di ICI, aveva accertato chela stessa risiedeva e dimorava nell’immobile di [OSCURATO:SOCIETA] che risultavaessere l’abitazione principale della famiglia; oltre a ciò deduceva che,ancorchè il proprio coniuge risiedesse nel Comune di Pisa in un’abitazionein comproprietà con la stessa per la quale versava la propria quota di IMU,non vi erano ragioni per disconoscere il proprio diritto all’esenzione, ancheperché, di fatto, separata dal marito.14.

Il motivo è fondato.15.

Ancorchè nella sintesi del motivo la ricorrente lamenti, sotto il profilodell’art. 360, primo comma, n.3 c.p.c., la violazione e/o falsa applicazionedell’art.8 comma 2 del D.lgs. 504/92 -applicabile in tema di ICI-, èindubbio che la stessa nella trattazione dello stesso si riferisse all’art.13 2°comma del d.l. 201/2011, convertito dalla l. n. 214 del 2011, trattandosipacificamente di avviso accertamento in tema di IMU per l’anno 2014.

Ciòperché la stessa ricorrente, dopo aver dedotto la disparità di trattamentodei coniugi rispetto ai meri conviventi per il godimento dell’esenzione IMUe di aver diritto all’esenzione anche perché separata di fatto dal maritoche risiede altro Comune, ha segnalato la rimessione alla CorteCostituzionale proprio della questione di legittimità costituzionale delquarto periodo dell’art. 13, comma 2, del DL n. 201/2011 convertito inL.n. 214/2011 come modificato dall’art. 1, comma 707, lett. b) dellaL.147/2013 nella parte in cui, ai fini del riconoscimento della relativaagevolazione, definisce quale abitazione principale quella in cui si realizzala contestuale sussistenza del duplice requisito della residenza anagraficae della dimora abituale non solo del possessore, ma anche del suo nucleofamiliare, in riferimento agli artt. 3, 31, 52 primo comma dellaCostituzione.Numero registro generale 13035/2022Numero sezionale 1355/2026Numero di raccolta generale 12220/2026Data pubblicazione 01/05/202616.

In effetti, la Corte Costituzionale, con sentenza 13 ottobre 2022, n.209 (in Gazz.

Uff.19 ottobre 2022, n. 42), ha dichiarato l'illegittimitàcostituzionale del quarto periodo del 2 comma del citato art.13, nella partein cui stabilisce: «[p]er abitazione principale si intende l’immobile, iscrittoo iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nelquale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente erisiedono anagraficamente», anziché disporre: «[p]er abitazione principalesi intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano comeunica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente erisiede anagraficamente», e, in via consequenziale ai sensi dell’art. 27della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale del quintoperiodo dello stesso comma.17.

In altri termini, per effetto dell’intervento del Giudice delle Leggi, èstato escluso, in tema di esenzione IMU, che la nozione di abitazioneprincipale presupponga la dimora abituale e la residenza anagrafica delnucleo familiare del possessore, per cui il beneficio spetta al possessoredell'immobile ove dimora abitualmente e risiede anagraficamente, anchese il coniuge abbia la residenza anagrafica in diverso Comune (Cass.32339/2022).18.

Orbene, pur non essendo in contestazione nel presente giudizio chela ricorrente risiedesse e dimorasse abitualmente nell’immobile per il qualeil Comune di [OSCURATO:SOCIETA] le ha negato l’esenzione IMU per l’abitazioneprincipale in riferimento all’anno 2014 in considerazione della residenzadel di lei coniuge in altro Comune, risulta evidente che la decisione delgiudice di appello di mancato riconoscimento dell’esenzione per lamedesima ragione ostativa fatta valere dall’ente territoriale, non siaconforme a diritto per effetto della sopravvenuta dichiarazione diillegittimità costituzionale del citato art.13 comma 2, pacificamenteapplicabile, ratione temporis, al caso di specie, in quanto il dirittoall’esenzione per l’abitazione principale prescinde dalla residenza delNumero registro generale 13035/2022Numero sezionale 1355/2026Numero di raccolta generale 12220/2026Data pubblicazione 01/05/2026coniuge in altro Comune, fermo restando che gli altri requisiti previstidalla norma, ossia residenza anagrafica e dimora abituale del possessore,sono pacifici in causa.19.

In siffatti termini il motivo va accolto, con rigetto dei restanti, e,pertanto, la sentenza va cassata in relazione al motivo accolto e, nonnecessitando ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel meritocon accoglimento dell’originario ricorso, annullando l’accertamentoimpugnato.20.

Le spese dei gradi di merito e del presente giudizio di legittimitàvanno integralmente compensate in ragione del sopravvenuto interventodella Corte Costituzione su norma applicabile al presente giudizio.

P.Q.MLa Corteaccoglie il quarto motivo, rigetta i restanti; cassa la sentenza impugnatain riferimento al motivo accolto e, decidendo nel merito, accogliel’originario ricorso della contribuente.Compensa interamente tra le parti le spese dei gradi di merito e delgiudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria del11/2/2026.Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
troComune di [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro-tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] contro[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in persona del legale rappresentante pro-tempore-intimata-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Firenze n.1461/2021 depositata il 06/12/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. In data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la [OSCURATO:SOCIETA]., quale società in house affidatariadel servizio di gestione dei tributi locali per il Comune di [OSCURATO:SOCIETA],notificava alla ricorrente [OSCURATO:PERSONA] l’avviso di accertamento relativoall’I.M.U. dell’anno 2014. L’accertamento era motivato dal fatto che laricorrente, non legalmente separata, risiedeva anagraficamenteNumero registro generale 13035/2022Numero sezionale 1355/2026Numero di raccolta generale 12220/2026Data pubblicazione 01/05/2026nell’immobile di sua proprietà mentre “ la sua famiglia abita e risiede inun’unità immobiliare distinta e diversa da quella del contribuente”.2. Il provvedimento veniva impugnato dalla contribuente dinanzi allaCommissione Tributaria Provinciale di Lucca che, in accoglimento delsecondo motivo di ricorso relativo alla carenza di potere in capo ad ICAREs.r.l., per l’esercizio dell’attività di accertamento, liquidazione e riscossionedei tributi, in relazione al fallimento della [OSCURATO:PERSONA] e perviolazione dell’art. dell’art 14, comma 6 del D.Lgs. 175/16 (legge Madia)in ragione che fatto che la società [OSCURATO:PERSONA] aveva ottenuto in affidamentodiretto in house dal Comune di [OSCURATO:SOCIETA] lo stesso servizio in precedenzasvolto dalla fallita e per l’effetto annullava l’avviso impugnato consentenza n. 509/2019.3. [OSCURATO:SOCIETA]. ed il Comune di [OSCURATO:SOCIETA] proponevano appello avversola predetta sentenza contestando soltanto l’eccezione di difetto dilegittimazione predetta società. Si costituiva la contribuente insistendo suimotivi di ricorso.4. La CTR per la Toscana, in riforma della sentenza di primo grado,accoglieva l’appello condannando la contribuente al pagamento dellespese di lite.5. Avverso tale sentenza la contribuente ha depositato ricorso incassazione, affidandosi a quattro motivi, chiedendo preliminarmente lasospensione del giudizio ex art.295 c.p.c. “in attesa della decisione dellaCorte Costituzionale sulla questione di costituzionalità sollevata conordinanza Corte Cost. n.94 del 13.04.2022”.6. Il Comune di [OSCURATO:SOCIETA] ha resistito con controricorso.7. L’altra intimata non ha depositato difese.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo, la ricorrente lamenta l’omessa, contraddittoriao insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia (art.360, primo comma, n. 5 c.p.c.) nonchè la violazione e falsa applicazioneNumero registro generale 13035/2022Numero sezionale 1355/2026Numero di raccolta generale 12220/2026Data pubblicazione 01/05/2026dell'art. 115 c.p.c. e dell’art. 1 comma 2 D.lgs. 546/1992 e dell’art. 132c.p.c., assumendo che la [OSCURATO:PERSONA] avesseerroneamente respinto l’eccezione di inesistenza della notifica, eccepitadalla contribuente per difetto dei requisiti prevista dall’art.1 commi da 158a 160 della L.296/2006, ritenendo “che la stessa al massimo potrebbeessere nulla e quindi sanata dal ricorso della contribuente, senza peròmotivare in merito al perché ricorrerebbe un motivo di nullità e non diinesistenza, visto che la notifica sarebbe stata eseguita da un soggettoprivo del potere di eseguirla.”, lamentando, al contempo, la meraapparenza della motivazione stessa e, quindi, la nullità della sentenza.2. Il motivo è inammissibile.3. In tema di ricorso per cassazione, è inammissibile la mescolanza e lasovrapposizione di mezzi di impugnazione eterogenei, facenti riferimentoalle diverse ipotesi contemplate dall'art. 360, commi 1, nn.3, 4 e 5, c.p.c.,non essendo consentita la prospettazione di una medesima questionesotto profili incompatibili, quali quelli della violazione di norme di diritto,sostanziali e processuali, che suppone accertati gli elementi del fatto inrelazione al quale si deve decidere della violazione o falsa applicazionedella norma, del vizio di motivazione, che quegli elementi di fatto intendeprecisamente rimettere in discussione, o di omessa motivazione, cherichiede l’assenza di motivazione (Cass. n. 23005 del 2025)4. Nel caso di specie, la ricorrente si lamenta contemporaneamentedella violazione e falsa applicazione di norme di diritto processuali esostanziali -perché il giudice di appello non avrebbe tenuto contonell’affermare la nullità della notificazione sia del principio di noncontestazione dell’eccezione di inesistenza della notificazione dell’atto diaccertamento sia della pretesa inapplicabilità al messo notificatoredell’art.3 della L.890/1982 in ordine al difetto di sottoscrizione della relatadi notificazione - e l’omessa motivazione sulla questione dellanotificazione, perché meramente apparente, ossia al di sotto del c.d.Numero registro generale 13035/2022Numero sezionale 1355/2026Numero di raccolta generale 12220/2026Data pubblicazione 01/05/2026minimo costituzionale.5. In tal modo, la ricorrente ha inammissibilmente mescolato doglianzetra esse logicamene incompatibili, perché prospetta contemporaneamentein un’unica questione, sia la violazione di norme di diritto, sostanziali eprocessuali, che presuppone la sussistenza di una motivazione che,sebbene in tesi erronea, renda intellegibile l’iter logico-giuridico dellasentenza, sia la nullità della sentenza per mera apparenza dellamotivazione, che, invece, presuppone l’esatto contrario, ossia l’assenza diuna motivazione al di sopra del c.d. minimo costituzionale.6. Con il secondo motivo, la ricorrente si duole dell’omessa oinsufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia (art.360, primo comma, n. 5 c.p.c.) nonché violazione e falsa applicazionedell’art. 14 comma 6 del D.lgs. 175/2016, (art. 360, primo comma n. 3c.p.c.), assumendo che la sentenza impugnata, nel ritenere inapplicabileratione temporis l’art.14 comma 6° citato, e quindi disattendendol’eccezione di difetto di legittimazione della [OSCURATO:SOCIETA] nella gestione eriscossione dei tributi, avesse ignorato totalmente i pareri della Corte deiConti citati e allegati in atti dalla difesa della contribuente, omettendo dimotivare o motivando insufficientemente sul perché l’interpretazionefornita dalla Corte e dal parlamento non fosse preferibile allainterpretazione del decreto Madia fornita dall’appellante e recepitaacriticamente dalla stessa CTR.7. Anche tale motivo è inammissibile.8. E’ inammissibile in relazione al n.5 del primo comma delll’art.360c.p.c., perché l’omesso esame a cui fa riferimento tale disposizioneriguarda un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risultidal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituitooggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo, non, invece,come dedotto nel motivo, l’omesso o insufficiente esame di una tesigiuridica in contrapposizione a quella fatta propria nella sentenzaNumero registro generale 13035/2022Numero sezionale 1355/2026Numero di raccolta generale 12220/2026Data pubblicazione 01/05/2026impugnata (vedi SS.UU.8053/2014).9. E’ inammissibile anche perché questa Corte (v.Cass.n.24298 del29/11/2016: Id. n. 23745 del 28/10/2020) è ferma nel ritenere che il viziodella sentenza previsto dall'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.,dev'essere dedotto, a pena d'inammissibilità del motivo giusta ladisposizione dell'art. 366, n. 4, c.p.c., non solo con l'indicazione dellenorme che si assumono violate ma anche, e soprattutto, mediantespecifiche argomentazioni intellegibili ed esaurienti, intese amotivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni indiritto contenute nella sentenza impugnata debbano ritenersi in contrastocon le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazionedelle stesse fornite dalla giurisprudenza di legittimità, diversamenteimpedendo alla corte regolatrice di adempiere al suo compito istituzionaledi verificare il fondamento della lamentata violazione. Risulta, quindi,inidoneamente formulata la deduzione di errori di diritto individuati permezzo della sola preliminare indicazione delle singole normeasseritamente violate, ma non dimostrati per mezzo di una critica dellesoluzioni adottate dal giudice del merito nel risolvere le questionigiuridiche poste dalla controversia, operata mediante specifiche e puntualicontestazioni nell'ambito di una valutazione comparativa con le diversesoluzioni prospettate nel motivo e non attraverso la meracontrapposizione di queste ultime a quelle desumibili dalla motivazionedella sentenza impugnata. (Cass. 23233 del 2022).10. Orbene, nel caso di specie, la ricorrente, dopo aver enunciato ladisposizione che assume violata, ossia l’art.14, comma 6, D.Lgs.175/2016, non si è confrontata con la ritenuta inapplicabilità delladisposizione ratione temporis su cui il giudice di appello ha fondato lapropria decisione, limitandosi alla mera contrapposizione delle proprie tesi,senza specificare le ragioni giuridiche per le quali l’art.14 comma 6 citatosi applicasse anche a procedure di affidamento dell’attività di gestione eNumero registro generale 13035/2022Numero sezionale 1355/2026Numero di raccolta generale 12220/2026Data pubblicazione 01/05/2026riscossione dei tributi locali già esaurite prima dell’entrata in vigore di talenorma. Il che depone per l’inammissibilità del motivo.11. Con il terzo motivo, la ricorrente si duole dell’omessa o insufficientemotivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360, primocomma, n. 5 c.p.c.) nonché violazione e falsa applicazione dell’art. 16comma 3 del D.lgs. 175/2016, (art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.),sostenendo che la sentenza ha omesso di motivare in merito all’eccezioneformulata dalla ricorrente, sia in primo sia in secondo grado,relativamente alla violazione da parte di [OSCURATO:SOCIETA] dell’art.16 comma 3citato, perché priva dei requisiti per ottenere l’affidamento diretto delservizio pubblico di gestione e riscossione dei tributi locali.12. Anche tale motivo è inammissibile in relazione al n.5 del primocomma delll’art.360 c.p.c., perché l’omesso esame a cui fa riferimento taledisposizione riguarda un fatto storico, principale o secondario, la cuiesistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbiacostituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo,non, invece, come dedotto nel motivo, l’omesso o insufficiente esame diuna tesi giuridica in contrapposizione a quella fatta propria nella sentenzaimpugnata (vedi SS.UU.8053/2014) risultando, comunque, la sentenzacorretta in diritto in relazione alle disposizioni normative applicabili allafattispecie in esame.13. Con il quarto motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnataper omessa, incongrua o insufficiente motivazione circa un punto decisivodella controversia (art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.) nonché violazionee falsa applicazione dell’art. 8 comma 2 del D.lgs. 504/92, (art. 360,primo comma, n. 3 c.p.c.) ed omesso esame di un fatto decisivo per ilgiudizio ( art. 360, primo comma, n.5. c.p.c.), sostenendo che la sentenzaimpugnata ignora il fatto, non contestabile, che la contribuente non solorisulti anagraficamente residente, ma che proprio a [OSCURATO:SOCIETA] la stessaabbia stabilito la sua dimora abituale, come incontestabilmente accertatoNumero registro generale 13035/2022Numero sezionale 1355/2026Numero di raccolta generale 12220/2026Data pubblicazione 01/05/2026dalla sentenza della Commissione Tributaria di Lucca n. 642/04/2014 del12.10.2014, definitiva, che nell’accogliere il ricorso della contribuentecontro il Comune di [OSCURATO:SOCIETA] in un giudizio che investiva lo stessorapporto giuridico di quello attuale in materia di ICI, aveva accertato chela stessa risiedeva e dimorava nell’immobile di [OSCURATO:SOCIETA] che risultavaessere l’abitazione principale della famiglia; oltre a ciò deduceva che,ancorchè il proprio coniuge risiedesse nel Comune di Pisa in un’abitazionein comproprietà con la stessa per la quale versava la propria quota di IMU,non vi erano ragioni per disconoscere il proprio diritto all’esenzione, ancheperché, di fatto, separata dal marito.14. Il motivo è fondato.15. Ancorchè nella sintesi del motivo la ricorrente lamenti, sotto il profilodell’art. 360, primo comma, n.3 c.p.c., la violazione e/o falsa applicazionedell’art.8 comma 2 del D.lgs. 504/92 -applicabile in tema di ICI-, èindubbio che la stessa nella trattazione dello stesso si riferisse all’art.13 2°comma del d.l. 201/2011, convertito dalla l. n. 214 del 2011, trattandosipacificamente di avviso accertamento in tema di IMU per l’anno 2014. Ciòperché la stessa ricorrente, dopo aver dedotto la disparità di trattamentodei coniugi rispetto ai meri conviventi per il godimento dell’esenzione IMUe di aver diritto all’esenzione anche perché separata di fatto dal maritoche risiede altro Comune, ha segnalato la rimessione alla CorteCostituzionale proprio della questione di legittimità costituzionale delquarto periodo dell’art. 13, comma 2, del DL n. 201/2011 convertito inL.n. 214/2011 come modificato dall’art. 1, comma 707, lett. b) dellaL.147/2013 nella parte in cui, ai fini del riconoscimento della relativaagevolazione, definisce quale abitazione principale quella in cui si realizzala contestuale sussistenza del duplice requisito della residenza anagraficae della dimora abituale non solo del possessore, ma anche del suo nucleofamiliare, in riferimento agli artt. 3, 31, 52 primo comma dellaCostituzione.Numero registro generale 13035/2022Numero sezionale 1355/2026Numero di raccolta generale 12220/2026Data pubblicazione 01/05/202616. In effetti, la Corte Costituzionale, con sentenza 13 ottobre 2022, n.209 (in Gazz. Uff.19 ottobre 2022, n. 42), ha dichiarato l'illegittimitàcostituzionale del quarto periodo del 2 comma del citato art.13, nella partein cui stabilisce: «[p]er abitazione principale si intende l’immobile, iscrittoo iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nelquale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente erisiedono anagraficamente», anziché disporre: «[p]er abitazione principalesi intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano comeunica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente erisiede anagraficamente», e, in via consequenziale ai sensi dell’art. 27della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale del quintoperiodo dello stesso comma.17. In altri termini, per effetto dell’intervento del Giudice delle Leggi, èstato escluso, in tema di esenzione IMU, che la nozione di abitazioneprincipale presupponga la dimora abituale e la residenza anagrafica delnucleo familiare del possessore, per cui il beneficio spetta al possessoredell'immobile ove dimora abitualmente e risiede anagraficamente, anchese il coniuge abbia la residenza anagrafica in diverso Comune (Cass.32339/2022).18. Orbene, pur non essendo in contestazione nel presente giudizio chela ricorrente risiedesse e dimorasse abitualmente nell’immobile per il qualeil Comune di [OSCURATO:SOCIETA] le ha negato l’esenzione IMU per l’abitazioneprincipale in riferimento all’anno 2014 in considerazione della residenzadel di lei coniuge in altro Comune, risulta evidente che la decisione delgiudice di appello di mancato riconoscimento dell’esenzione per lamedesima ragione ostativa fatta valere dall’ente territoriale, non siaconforme a diritto per effetto della sopravvenuta dichiarazione diillegittimità costituzionale del citato art.13 comma 2, pacificamenteapplicabile, ratione temporis, al caso di specie, in quanto il dirittoall’esenzione per l’abitazione principale prescinde dalla residenza delNumero registro generale 13035/2022Numero sezionale 1355/2026Numero di raccolta generale 12220/2026Data pubblicazione 01/05/2026coniuge in altro Comune, fermo restando che gli altri requisiti previstidalla norma, ossia residenza anagrafica e dimora abituale del possessore,sono pacifici in causa.19. In siffatti termini il motivo va accolto, con rigetto dei restanti, e,pertanto, la sentenza va cassata in relazione al motivo accolto e, nonnecessitando ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel meritocon accoglimento dell’originario ricorso, annullando l’accertamentoimpugnato.20. Le spese dei gradi di merito e del presente giudizio di legittimitàvanno integralmente compensate in ragione del sopravvenuto interventodella Corte Costituzione su norma applicabile al presente giudizio. P.Q.MLa Corteaccoglie il quarto motivo, rigetta i restanti; cassa la sentenza impugnatain riferimento al motivo accolto e, decidendo nel merito, accogliel’originario ricorso della contribuente.Compensa interamente tra le parti le spese dei gradi di merito e delgiudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria del11/2/2026.Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 12220/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris