CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 2 aprile 2026
Cassazione n. 08241/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rente -controCOMUNE [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] controricorrente –avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] DELLA TOSCANA n. 717/2023, pubblicata il 17/7/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Con sentenza n. 717/2023, pubblicata il 17/7/2023, la Corte diGiustizia Tributaria di secondo grado della Toscana, pronunciando sugliappelli iscritti ai N.R.G. 140/2021, 142/2021, 146/2021, 147/2021 e148/2021 e successivamente riuniti, proposti da [OSCURATO:PERSONA]Antonio avversoNumero registro generale 5483/2024Numero sezionale 1369/2026Numero di raccolta generale 8241/2026Data pubblicazione 02/04/2026la decisione della CTP di Firenze che aveva rigettato i ricorsi dellacontribuente contro gli avvisi di accertamento n. 2106/2018 (per euro957,20), n. 2107/2018 (per euro 1.181,60), n. 2108/2018 (per euro1.175,10), n. 2109/2018 (per euro 1.160,80) e n. 2111/2018 (per euro1.159,7), per omesso pagamento di IMU in relazione ai periodi d’imposta -rispettivamente - 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017, rigettava l’appelloiscritto al N. R. G. 140/2021 e dichiarava inammissibili gli altri.Contro la sentenza propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA]Antonio,mentre il Comune di Firenze resiste mediante controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Col primo motivo di ricorso si censura, con riferimento all’art. 360,primo comma, num. 3, cod. proc. civ., il vizio di violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 329 e 358 cod. proc. civ., per aver il giudice disecondo grado dichiarato inammissibili i procedimenti N.R.G. 142/2021,146/2021, 147/2021 e 148/2021 (relativi agli anni di imposta 2014, 2015,2016 e 2017) e ritenuto coperte dal giudicato le censure attinentiall'istituto dell'accertamento con adesione, alla mancata applicazionedell’istituto del cumulo giuridico delle sanzioni ed all’imponibilità deglispazi condominiali, asseritamente non oggetto di contestazione in appello.1.1. La censura è in parte inammissibile ed in parte infondata.1.2. Al di là del fatto che la CGT-2 abbia dichiarato inammissibiliquattro dei cinque appelli proposti dall’odierna ricorrente avverso lamedesima sentenza (N.R.G. 142/2021, 146/2021, 147/2021 e 148/2021),la questione resta superata dall’aver la Corte territoriale, altresì, deciso ilmerito di tali appelli, ritenendoli infondati per le medesime motivazioni percui ha respinto l’unico appello ritenuto ammissibile (N. R. G. 140/2021).1.3. La CGT di secondo grado, infatti, dichiara sì inammissibili “gliappelli di cui agli R. G. 142/2021, 146/2021, 147/2021 e 148/2021,relativi alle annualità 2014, 2015, 2016 e 2017”, ma, poi, aggiunge“Ciononostante, questa Corte sostiene che le motivazioni poste a sostegnoNumero registro generale 5483/2024Numero sezionale 1369/2026Numero di raccolta generale 8241/2026Data pubblicazione 02/04/2026del rigetto dell’appello per l’annualità 2013, siano, comunque, afondamento anche delle annualità 2014, 2015, 2016 e 2017, aventi lostesso oggetto (immobile per il quale si richiede l’esenzione dell’imposta),gli stessi soggetti (Contribuente: [OSCURATO:PERSONA]ANTONIO – appellante – eComune di Firenze – appellata) e le stesse prevalenti motivazioni didoglianza da parte della Contribuente”, con ciò introducendo, in relazioneai suddetti appelli, un’autonoma ratio decidendi, distinta rispettoall’inammissibilità, che spettava alla ricorrente censurare.1.4. Non avendolo fatto, il motivo è, in parte qua, inammissibile, oltreche infondato, laddove si afferma che “tutti gli appelli […] avrebberodovuto essere esaminati nel merito”, avendo il giudice di merito svolto taleesame, identico per tutti i giudizi riuniti.1.5. La censura va, altresì, respinta nella parte in cui si denuncial’errore sul giudicato in merito alle questioni della “mancata previsionedell'istituto dell'accertamento con adesione”, della “mancata applicazionedell'istituto del cumulo giuridico delle sanzioni” ed infine della “imponibilitàdegli spazi condominiali”, non ricorrendo il dedotto errore di diritto.1.6. Ciò in quanto l’appellante ha, in effetti, censurato esclusivamenteil vizio di motivazione dell’atto impositivo ed il vizio di motivazione dellasentenza di primo grado (per non aver questa esplicitato le ragioni allabase della ritenuta necessità, ai fini dell’esenzione dall’IMU in relazioneall’immobile sito in Firenze, via Novelli n. 24, dei requisiti della dimora edella residenza congiuntamente), mentre non ha devoluto al giudice diappello la cognizione delle ulteriori questioni inerenti alla “mancataprevisione dell'istituto dell'accertamento con adesione”, alla “mancataapplicazione dell'istituto del cumulo giuridico delle sanzioni” ed alla“imponibilità degli spazi condominiali”.1.7. Correttamente, quindi, nella sentenza di appello si sostiene che lestatuizioni del giudice di primo grado su tali questioni siano coperte dalgiudicato, per mancata impugnazione.Numero registro generale 5483/2024Numero sezionale 1369/2026Numero di raccolta generale 8241/2026Data pubblicazione 02/04/20262. Col secondo motivo di ricorso si espone, con riferimento all’art. 360,primo comma, num. 3, cod. proc. civ., il vizio di violazione e/o falsaapplicazione dell'art. 7 legge n. 212/2000, per aver la CGT ritenuto l’attoimpugnato adeguatamente motivato.2.1. La censura è infondata.2.2. Per costante orientamento di questa Corte, la motivazionedell’avviso di accertamento o di rettifica, presidiata dall’art. 7 della legge27 luglio 2000, n. 212, ha la funzione di delimitare l’ambito dellecontestazioni proponibili dall’Ufficio nel successivo giudizio di merito e dimettere il contribuente in grado di conoscere l’ an ed il quantum dellapretesa tributaria al fine di approntare una idonea difesa, sicché ilcorrispondente obbligo deve ritenersi assolto con l’enunciazione deipresupposti adottati e delle relative risultanze, mentre le questionipiano della prova della pretesa tributaria (Cass. 34031/2025;14890/2024; 9810/2014).2.3. Anche in tema di IMU (come anche di ICI), l’obbligo motivazionaledell’accertamento deve ritenersi adempiuto tutte le volte in cui ilcontribuente sia stato posto in grado di conoscere la pretesa tributaria neisuoi elementi essenziali, non essendo a tal fine necessario indicare leragioni giuridiche relative al mancato riconoscimento di ogni possibileesenzione prevista dalla legge ed astrattamente applicabile, poiché èonere del contribuente dedurre e provare l'eventuale ricorrenza di unacausa di esclusione dell'imposta (da ultimo, cfr. Cass., Sez. Trib., 20novembre 2024, n. 29485; Cass., Sez. Trib., 28 febbraio 2025, nn. 5350,5352 e 5356).2.4. L'onere motivazionale a carico dell'ente impositore si espande acomprendere anche le ragioni del diniego dell'esenzione solo quando ilcontribuente abbia presentato una dichiarazione di esenzione e questa“contenga informazioni dettagliate sui presupposti e sulle condizioni delNumero registro generale 5483/2024Numero sezionale 1369/2026Numero di raccolta generale 8241/2026Data pubblicazione 02/04/2026trattamento derogatorio” (Cass. 27020/2025), ma non è il caso di specie,in cui di tale dichiarazione non fa menzione neanche la ricorrente e - perdi più - al Comune di Firenze risultava che la contribuente non avesse laresidenza nell’immobile di via Novelli 24, Firenze, sicché all’obbligomotivazionale l’ente impositore ha pienamente assolto, indicandonell’avviso di accertamento i dati identificativi dell'immobile, il soggettotenuto al pagamento, l'ammontare dell'imposta ed i fatti astrattamentegiustificativi di essa.2.5. Né rileva che nell’originario atto impositivo fosse stato richiesto ilpagamento dell’IMU anche per l’abitazione sita in Firenze, via Novelli n.45, avendo l’amministrazione rettificato già in sede di reclamo (secondoquanto si legge nello stesso ricorso: cfr. pg. 12) l’avviso (a seguito delpagamento della relativa imposta da parte dei comproprietari dellaricorrente), con la decurtazione dell’imposta applicata a tale immobile, cheresta pacificamente estranea al thema decidendum del presente giudizio,avente ad oggetto solo l’IMU sull’immobile sito in Firenze, via Novelli n.3. Infine, col terzo motivo di ricorso si censura, con riferimento all’art.360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., il vizio di violazione e/o falsaapplicazione dell'art. 13 legge n. 201/2011, per aver la CGT-2 ritenutoche, dovendo concorrere, ai fini dell’esenzione prevista dal comma 2 delcitato art. 13, il requisito della dimora abituale e quello della residenzaanagrafica, la contribuente, poiché non aveva la residenza nell’immobile divia Novelli 24, Firenze, non era esente dal pagamento dell’IMU. Secondola ricorrente, un’interpretazione costituzionalmente orientata della normaimpone, invece, di ritenere che spetti l’esenzione dall’IMU per l’abitazioneadibita a dimora principale, anche quando questa non coincida con laresidenza, tanto più alla luce della sentenza della Corte Cost. n. 209/2022.3.1. La censura è infondata.Numero registro generale 5483/2024Numero sezionale 1369/2026Numero di raccolta generale 8241/2026Data pubblicazione 02/04/20263.2. Questa Corte, con ribadito orientamento (cfr. Cass. 9798/2025;826/2023; 24462/2022; 37343/2021; 21873/2020; 24538/2020;4166/2020; 15439/2019; 12050/2018; 15444/2017), ha già avuto mododi affermare, che, in tema di IMU, l'esenzione prevista per la casaprincipale dal d.l. n. 201 del 2011, art. 13, comma 2, richiede che ilpossessore non solo vi dimori stabilmente, ma che vi risieda ancheanagraficamente.3.3. In definitiva, ai fini che qui rilevano, l'abitazione principale è soloquella ove il proprietario abbia fissato congiuntamente la residenza,accertabile tramite i registri dell'anagrafe, e la dimora abituale, ossia illuogo ove il possessore abita la maggior parte dell'anno.3.4. Ciò, d'altronde, è conforme all'orientamento costante espresso daquesta Corte in ordine alla natura di stretta interpretazione delle normeagevolative (tra le molte, in tema di ICI, cfr. Cass. 23833/2017;3011/2017; 695/2015), condiviso anche dalla Corte costituzionale (cfr.Corte Cost. 20 novembre 2017, n. 242): norme di tale tipo, aventicarattere eccezionale e derogatorio, costituiscono esercizio di un poterediscrezionale del legislatore, censurabile solo per la sua eventuale palesearbitrarietà o irrazionalità (C.C. n. 292 del 1987 e n. 174 del 2001), con laconseguenza che la Corte stessa non può estenderne l’ambito diapplicazione, se non quando lo esiga la ratio dei benefici medesimi (CorteCost. n. 206 del 2004; n. 177 del 2017; n. 98 e n. 200 del 2023).3.5. Va, peraltro, escluso che il caso in esame sia inciso dalla invocatasentenza n. 209 del 2022, con la quale la Corte costituzionale ha anzirilevato, in premessa di motivazione, che la logica dell'esenzione dall'IMUè quella di riferire il beneficio fiscale all'abitazione in cui il possessoredell'immobile abbia stabilito la residenza e la dimora abituale, con ciòconfermando la tenuta costituzionale del consolidato orientamento diquesta Corte.Numero registro generale 5483/2024Numero sezionale 1369/2026Numero di raccolta generale 8241/2026Data pubblicazione 02/04/20263.5.1. Altro è il focus della decisione della Consulta, che ha dichiaratol’illegittimità costituzionale dell'art. 13, comma 2, quarto periodo, d.l. 6dicembre 2011, n. 201, nella parte in cui stabilisce che "per abitazioneprincipale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto ediliziourbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suonucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente",anziché disporre che "per abitazione principale si intende l'immobile,iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unitàimmobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiedeanagraficamente". La decisione della Corte è stata di escludere, qualerequisito perché una abitazione possa essere considerata abitazioneprincipale, quello della dimora abituale e della residenza anagrafica - intale abitazione - del nucleo familiare del possessore, anche tenuto contoche, ai sensi della legge n. 160 del 2019, art. 1, comma 743, i soggettipassivi dell'IMU sono i possessori di immobili, intendendosi per tali ilproprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione,enfiteusi, superficie sugli stessi (Cass. 32339/2022).3.6. Rimane, quindi, confermata, anche dopo l’intervento dellaConsulta, la necessità, ai fini della esenzione IMU per l'abitazione adibita adimora principale, del requisito della residenza anagrafica del possessorenell'immobile oggetto del beneficio fiscale (cfr. Cass. 826/2023).3.7. Allo stesso modo, con la sentenza n. 112/2025, la Consulta, neldecidere una questione di costituzionalità analoga a quella esaminata nel2022, in questo caso con riguardo all’art. 8, comma 2, d.lgs. n. 504/1992,come modificato dall’art. 1, comma 173, lettera b), legge n. 296/2006,per contrasto con gli artt. 3, 29, 31 e 53, primo comma, della Costituzione(nella parte in cui stabilisce che «[p]er abitazione principale si intendequella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà,usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente»,anziché «[p]er abitazione principale si intende quella nella quale ilNumero registro generale 5483/2024Numero sezionale 1369/2026Numero di raccolta generale 8241/2026Data pubblicazione 02/04/2026contribuente, che la possiede a titolo di proprietà usufrutto o altro dirittoreale, dimora abitualmente»), ribadisce che, in tema di ICI come di IMU,debba darsi rilievo, non allo status soggettivo del contribuente in relazionealla sua convivenza o meno con i familiari agli elementi oggettivi relativiall’immobile, ma solo ad elementi oggettivi relativi all’immobile, che indicatestualmente nella “circostanza di risiedervi anagraficamente e didimorarvi abitualmente” (cfr. par. 12).4. La regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità, daliquidarsi in dispositivo, segue la soccombenza. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione, infavore del controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità,liquidate in euro 2.500,00, oltre euro 200,00 per spese, rimborso spesegenerali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedella ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, paria quello previsto per il ricorso stesso, a norma del comma 1 bis dellostesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributariadella Corte Suprema di Cassazione, in data 11 febbraio 2026.Il Presidente