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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 13 novembre 2024

Cassazione n. 32183/2024

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 21226-2022R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa da ll ’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura specialein calce al ricorso -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindacopro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA]giusta procura allegata al controricorso -controricorrente- avverso la sentenza n. 772 /20 22 della [OSCURATO:PERSONA] delLAZIO, depositata il 22 /2/20 22 ;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/11/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] DELL'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso, affidato a quattro motiv i , per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale delLazio aveva accolto l’appello del Comune di Viterbo avverso la sentenza n. 240/2019della Commissione tributaria provinciale di Viterbo in accoglimento de l ricorso avverso avvisi di accertamento IMU 2012— 2013 .

Il Comune resiste con controricorso.

La ricorrente ha da ultimo depositato memoria difensiva. [OSCURATO:PERSONA]

1.1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia, in rubrica, « omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ai sensi e per gli effetti dell’art. 360 n. 5 cod. proc. civ., nonché violazione e falsa applicazione delle disposizioni dell’art. 13, comma secondo, d.l. 6.12.2011, n. 201 ai sensi e per gli effetti dell’art. 360 n. 3 cod. proc. civ.»per avere la Commissione tributaria regionale erroneamente escluso la sussistenza dei presupposti per l’applicazione dell’agevolazione IMU per l’abitazione principale, rilevando che la ricorrente risiedeva nell’immobile tassato, in comproprietà con il fratello,quale altro componente del suo nucleo familiare, residente tuttavia nell’immobile attiguo , lamentando, inoltre, che il fatto storico che i due fratelli avessero differente residenza anagrafica e fossero parte di un nucleo familiare distinto era stato accertato, con sentenza 364/01/2016 passata in giudicato emessa dalla Commissione tributaria provinciale.

1.2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c.,violazione dell’art. 13, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. d.l. 6 dicembre 2011 n. 201 per avere la Commissione tributaria regionale erroneamente affermato che l’immobile poteva essere considerato abitazione principale della ricorrente solo con riferimento alla sua quota di proprietà(50%), trattandosi di proprietà indivisa, ma non con riferimento alla quota di proprietà del fratello, il quale era tenuto comunque al pagamento dell’imposta per la sua quota parteper il secondo immobile.

1.3. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c. , violazione dell’art. 8 del d.lgs. n. 504/1992 avendo la Commissione tributaria regionale erroneamente escluso l’agevolazioneper inagibilità dell’immobile in mancanza di prova, da parte della contribuente, dello stato di fatiscenza del bene in questione.

1.4. Con il quarto motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5), c.p.c.,omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, relativamente allo stato di fatiscenza dell’immobile.

2.1. I primi due motivi, da esaminare congiuntamente, in quanto strettamente connessi, sonoinfondati.

2.2. V a premesso che ai sensi del 4, comma 1, d.P.R. n. 223/1989, vigente ratione temporis, «agli effetti anagrafici per famiglia si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso Comune».

2.3. Ciò posto, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del quarto periodo del comma 2 dell’art. 13 del d.l. n. 201 del 2011, come convertito e successivamente modificato dalla legge n. 147 del 2013, nella parte in cui stabilisce che «[p]er abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente», anziché disporre: «[p]er abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente» (Corte Cost., sent. 13 ottobre 2022, n. 209).

2.4. Aseguito della pronuncia del Giudice delle leggi sopra richiamata, è stato chiarito che, in tema di esenzione IMU per l’abitazioneprincipale, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 209 del 2022, che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 13, comma 2, quarto periodo, del d.l. n. 201 del 2011, conv. con modif. dalla l. n. 214 del 2011, va escluso che la nozione di abitazione principale presupponga la dimora abituale e la residenza anagrafica del nucleo familiare del possessore, per cui il beneficio spetta al possessore dell'immobile ove dimora abitualmente e risiede anagraficamente, anche se il coniuge (o, nella specie, gli altri component i del nucleo familiare)abbianola residenza anagrafica in diverso Comune (cfr. Cass.n. 32339/2022).

2.5. D eve, pertanto, ritenersi superato il precedente diverso orientamento secondo cui la nozione di abitazione principale postula l'unicità dell'immobile e richiede la stabile dimora del possessore del suo nucleo familiare con la conseguenza dell'impossibilità di coesistenza di due abitazioni principali riferite a ciascun coniuge (o, nella specie, di ciascun componente del nucleo familiare), sia nell'ambito dello stesso Comune, sia in Comuni diversi (cfr. Cass.n. 1199/2022).

2.6. O ccorre, altresì , evidenziare che in caso di più soggetti comproprietari dello stesso immobile, ciascuno è tassato pro - quota , gravando l’IMU su ciascun comproprietario in proporzione alla sua quota di proprietà (cfr. Cass. n. 24462 del 2022 in motiv.).

2.7. C on riguardo al la detrazione dall'imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, essa spetta, ex art. 13, comma 10, d.l. n. 201 del 2011 cit., vigente ratione temporis, a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica, e dunque se l'unità costituisce abitazione principale per piùcomproprietari, l'esenzione spetta a ciascuncomproprietario, mentre se l'unità costituisce abitazione principale soltanto per alcunicomproprietari, l'esenzione spetta soltanto ai soggetti che hanno adibito l'immobile ad abitazione principale, mentre continua ad essere dovuta per il soggetto passivo per il quale l'unità non ha tale destinazione (in base alla propria quota di possesso).

2.8. Poste tali premesse in diritto , la Commissione tributaria regionale ha affermato quanto segue: «...

Allo stato di quanto acquisito non emerge che la Sig.ra [OSCURATO:PERSONA] costituisca un nucleo familiare indipendente ed autonomo rispetto al fratello.

Dalladocumentazione in atti, prodotta dal Comune, nel fascicolo di primo grado di giudizio, rappresentata dalcertificato di stato di famiglia della ricorrente, si evince che la stessa ed il fratello costituiscono un uniconucleo familiare, con tutte le conseguenze legali e fiscali che da ciò derivano, ivi inclusa la possibilità di goderedelle agevolazioni per abitazione principale per un unico immobile nello stesso Comune.

La prova contraria rispetto alle risultanze anagrafiche non è prevista nell'impianto normativo IMU, eliminata dal Legislatore conla chiara intenzione di porre fine a tutta una serie di situazioni che si erano verificate nel "passato ICI" edevitare situazioni di doppia agevolazione.

L'immobile che si considerasse adibito ad abitazione principale esclusiva della [OSCURATO:PERSONA], potrebbe essereritenuto abitazione principale con riferimento alla quota di proprietà di quest'ultima (50%), ma non conriferimento alla quota di proprietà del fratello, Sig. [OSCURATO:PERSONA].che, a sua volta godrebbe della stessapercentuale di esenzione per l'immobile adibito a sua abitazione principale, di cui per il 50% ècomproprietaria la sorella.

I giudici di prima istanza hanno motivato la propria decisione estendendo,erroneamente, alla fattispecie IMU oggetto di contendere il giudicato contenuto nelle sentenze n. 33/2015 e n. 387/, relative alla materia ICI, senza tenere in considerazione la novità introdotta dal legislatorenell'impianto della nuova imposta: a differenza del regime ICI, il concetto di abitazione principale dal 2012 èstrettamente connesso alla residenza anagrafica e dimora abituale (che devono coesistere) non solo delsoggetto passivo, ma dell'intero nucleo familiare (costituito nel caso di specie da fratello e sorella).

Inoltreuna delle sentenze richiamate dai giudici a sostegno della tesi affermata non è definitiva in quanto è stata oggetto di appello innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] del Lazio e di successivo ricorso perCassazione ... se fosse vera la circostanza che la contribuente vivaseparatamente dal fratello, ciascuno costituendo un proprio nucleo familiare, pur essendo i due appartamenti ubicati presso lo stesso stabile, l'immobile che si consideri adibito ad abitazione principaledella Sig.ra [OSCURATO:PERSONA] può essere considerato abitazione principale con riferimento alla quota diproprietà di questi (50%), trattandosi di proprietà indivisa, ma non con riferimento alla quota di proprietà delSig. [OSCURATO:PERSONA], il quale deve comunque pagare l'imposta per la sua quota parte nello stesso modo peril secondo immobile.

Allo stato questa risulta essere la situazione in base alla quale va ripartita e calcolatal'aliquota IMU...».

2.9. Le censure formulate dalla ricorrente sono quindi in fondate , in quanto, pur dovendo ritenersi legittima l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) per l'abitazione adibita a dimora principale anche nelle ipotesi di scissione del nucleo familiare sia all'interno dello stesso territorio comunale (come quella in esame, avendo la contribuente ed il fratello residenza anagrafica in due immobili attigui), sia in Comuni diversi, nel caso in esame la contribuente ha diritto, solo per la propria quota pari al 50% dell’immobiledi cui al subalterno 1, all’applicazione dell’esenzione dell’IMU, mentre con riguardo al subalterno 2, in cui come la stessa ricorrente deduce, risiederebbe il fratello, ella risultacomunque tenuta al pagamento dell’IMU ordinaria quale «altro fabbricato», come correttamente affermato dalla Commissione tributaria regionale sulla base dell a liquidazione dei corrispondentiimporti richiesti in pagamento dal Comune. 2.10.Stante la comproprietà delle due unità immobiliari, di cui solo una risultaabitazione principale della ricorrente , quest’ultima non può dunque vantare alcundiritto all’integrale esenzione dal pagamento dell’IMU anche sul secondo immobile, con riguardo al quale è tenuta a versare la propria quota IMU come «altro fabbricato».

3.1. I l terzo ed il quarto motivo, da esaminare parimenti congiuntamente, in quanto sottesi alla medesima questione fattuale e di diritto, vanno disattesi. 3.2.Come già affermato da questa Corte (cfr. Cass. n. 19665 del 2023), in tema di ICI (o IMU), la riduzione dell'imposta nella misura del 50%, richiesta dal contribuente per un determinato anno di imposta, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del d.lgs. n. 504 del 1992, allegando perizia redatta dall'ufficio tecnico comunale o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, si applica, in caso di perduranza ultrannuale dello stato diinagibilità o inabitabilità dell'immobile, anche agli anni successivi, senza necessità di reiterazione dell'istanza, purché il contribuente provi che l'ente impositore abbia avuto conoscenza, attraverso l'acquisizione di documenti o l'assunzione di informazioni, anche se per finalità extratributarie, della protratta inutilizzabilità del bene e, comunque, sino a quando, in coerenza con i principi sanciti dagli artt. 6, comma 4, e 10, comma 1, della l. n. 212 del 2000, risulti che l'ente impositore sia venuto a conoscenza del ripristino dello stato di agibilità o abitabilità del bene, ritornando il contribuente ad essere obbligato al versamento dell'ICI in misura integrale per gli anni successivi.

3.3. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale ha, nel caso in esame, affermato quanto segue:« ... per l'agevolazione degli immobili inagibili coerentemente con quanto dedotto dall'amministrazione comunale non può ritenersi applicabile l'agevolazione per gli immobili inagibili in quanto la contribuente non ha dimostrato lo stato di fatiscenza dell'immobile in questione, in quanto dalla relazione tecnica dell'arch.

Benardini depositata in data 27.10.2017 risultano essere state effettuate opere di manutenzione che sicuramente non hanno fatto riferimento allo stato di inagibilità riscontrato dal Comune nel 2001, così da arrivare alla conclusione che l'attestazione del Comune rilasciata nel 2001 sulla inagibilità dell'immobile sia valida anche per le annualità 2012 e 2013.

Né appare logicamente possibile ritenere che la situazione dell'immobile sia rimasta immutata nel corso degli anni.

Per espressa previsione normativa l'inagibilità spetta solo per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni.

Sulla base di tali principi appare coerente concludere che una inagibilità accertata per il 2001 non può perdurare per circa 12/13 anni.

E' onere del contribuente che intende godere dell'agevolazione dimostrare la persistenza dello stato di fatto degli immobili, elemento necessario affinché operi il trattamento di favore, specialmente nel caso in cui esso sia richiesto per due annualità ben lontane temporalmente dalla data riportata nella documentazione prodotta quale prova.

Peraltro l'immobile subalterno 3 rappresental'ultimo piano di un unico edificio composto da altri due appartamenti siti al piano rialzato ed al piano primo.

Sembra veramente arduo sostenere che l'immobile sito all'ultimo piano di tale edificio possa trovarsi nelle condizioni di fatiscenza previste dalla norma (immobile diroccato, pericolante e fatiscente), ma allo stesso tempo gli immobili siti al piano rialzato e piano primo siano perfettamente abitabili, tanto da essere indicati dal contribuente come l'abitazione principale propria e del contitolare (v. sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Roma n. 43/18, del [OSCURATO:DATA_NASCITA], depositata in data 08/01/2018, allegata nel fascicolo del primo grado di giudizio, con cui i giudici accoglievano l'appello del Comune su una fattispecie analoga).

E' stata poi allegata dal Comune la nota prot. n. 2253 del 19/04/2018 con cui l'[OSCURATO:PERSONA] del Comune ha informato l'Ufficio tributario del fatto che con riferimento all'immobile in questione (fgl 167, p.lla 61, sub. 3) dall'esame degli atti in archivio è stato possibile rilevare solo la presenza della CILA n. 842/2017.

Da tale documentazione si evince che nel 2017 il comproprietario,[OSCURATO:PERSONA], ha comunicato l'inizio di lavori consistenti in: -realizzazione di nuove tramezzature, al fine di avere più ambienti bagno adiacenti alle diverse stanze, ed un locale destinato alla cucina.- realizzazione di nuovi impianti per il risc aldamento e l'acqua calda . - intonacatura delle tramezzature, nuove tinteggiature, posa di nuovi pavimenti.

Il tecnico firmatario della relazione tecnica allegata alla CILA dichiara che "non verranno in nessun modo interessate le parti strutturali dell'edificio".

Pertanto è coerente ritenere che se l'immobile nel 2017 è stato interessato da tali opere di manutenzione, per un piano sottostante a quello dichiarato in origine inagibile, negli anni precedenti lo stesso fosse strutturalmente agibile anche per quanto riguarda la copertura.

Conseguentemente non si trovava nella situazione di immobile diroccato, pericolante e fatiscente tale da consentire il verificarsi delle condizioni per l'agevolazione IMU previste dalla legge e dal regolamento comunale IMU.

Né vi è, allo stato, a parere della Commissione, proprio in conseguenza dei fatti accertati e documentati alcuna presunzione di conoscenza assoluta di inagibilità da parte del Comune del terzo immobile».

3.4. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale ha, pertanto, correttamente applicato i principi di diritto dianzi illustrati, poiché essendo statoaccertato che l’ente impositore era venuto a conoscenza del ripristino dello stato di agibilità o abitabilità dell’immobile, la predetta riduzione non poteva più essere riconosciuta allacontribuente, che ritornava ad essere obbligat a al versamento dell’IMUin misura integrale.3.5.

Le censure, in fatto, formulate dalla ricorrente ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c.,quanto alla pretesa inattendibilità della « Cila del 2017, relativa all’unità catastale sottostante» da cui non sarebbe dato evincersi l’agibilità dell’immobile in questione, stante anche il lasso temporale tra quest’ultima e le annualità per le quali era stata chiesta l’agevolazione Imu (2012-2013), «ossia antecedenti di ben quattro anni dalla pratica amministrativa predetta (... 2017)», sono inoltre inammissibili per difetto di specificità ex art. 366 c.p.c.,non essendo stato trascritto e neppure riassunto il contenuto della documentazione in questione, impedendo così alla Corte di valutare l’eventuale fondatezza della doglianza in esame.

4. Sulla scorta di quanto sin qui illustrato, il ricorso va quindi integralmente respinto, assorbita ogni altra questione.

5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente a pagare le spese del giudizio in favore del Comune controricorrente, liquidandole in Euro 800,00 per compensi, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, nonché spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge, se dovuti.

Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 21226-2022R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa da ll ’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura specialein calce al ricorso -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindacopro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA]giusta procura allegata al controricorso -controricorrente- avverso la sentenza n. 772 /20 22 della [OSCURATO:PERSONA] delLAZIO, depositata il 22 /2/20 22 ;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/11/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] DELL'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso, affidato a quattro motiv i , per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale delLazio aveva accolto l’appello del Comune di Viterbo avverso la sentenza n. 240/2019della Commissione tributaria provinciale di Viterbo in accoglimento de l ricorso avverso avvisi di accertamento IMU 2012— 2013 . Il Comune resiste con controricorso. La ricorrente ha da ultimo depositato memoria difensiva. [OSCURATO:PERSONA] 1.1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia, in rubrica, « omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ai sensi e per gli effetti dell’art. 360 n. 5 cod. proc. civ., nonché violazione e falsa applicazione delle disposizioni dell’art. 13, comma secondo, d.l. 6.12.2011, n. 201 ai sensi e per gli effetti dell’art. 360 n. 3 cod. proc. civ.»per avere la Commissione tributaria regionale erroneamente escluso la sussistenza dei presupposti per l’applicazione dell’agevolazione IMU per l’abitazione principale, rilevando che la ricorrente risiedeva nell’immobile tassato, in comproprietà con il fratello,quale altro componente del suo nucleo familiare, residente tuttavia nell’immobile attiguo , lamentando, inoltre, che il fatto storico che i due fratelli avessero differente residenza anagrafica e fossero parte di un nucleo familiare distinto era stato accertato, con sentenza 364/01/2016 passata in giudicato emessa dalla Commissione tributaria provinciale. 1.2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c.,violazione dell’art. 13, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. d.l. 6 dicembre 2011 n. 201 per avere la Commissione tributaria regionale erroneamente affermato che l’immobile poteva essere considerato abitazione principale della ricorrente solo con riferimento alla sua quota di proprietà(50%), trattandosi di proprietà indivisa, ma non con riferimento alla quota di proprietà del fratello, il quale era tenuto comunque al pagamento dell’imposta per la sua quota parteper il secondo immobile. 1.3. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c. , violazione dell’art. 8 del d.lgs. n. 504/1992 avendo la Commissione tributaria regionale erroneamente escluso l’agevolazioneper inagibilità dell’immobile in mancanza di prova, da parte della contribuente, dello stato di fatiscenza del bene in questione. 1.4. Con il quarto motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5), c.p.c.,omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, relativamente allo stato di fatiscenza dell’immobile. 2.1. I primi due motivi, da esaminare congiuntamente, in quanto strettamente connessi, sonoinfondati. 2.2. V a premesso che ai sensi del 4, comma 1, d.P.R. n. 223/1989, vigente ratione temporis, «agli effetti anagrafici per famiglia si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso Comune». 2.3. Ciò posto, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del quarto periodo del comma 2 dell’art. 13 del d.l. n. 201 del 2011, come convertito e successivamente modificato dalla legge n. 147 del 2013, nella parte in cui stabilisce che «[p]er abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente», anziché disporre: «[p]er abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente» (Corte Cost., sent. 13 ottobre 2022, n. 209). 2.4. Aseguito della pronuncia del Giudice delle leggi sopra richiamata, è stato chiarito che, in tema di esenzione IMU per l’abitazioneprincipale, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 209 del 2022, che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 13, comma 2, quarto periodo, del d.l. n. 201 del 2011, conv. con modif. dalla l. n. 214 del 2011, va escluso che la nozione di abitazione principale presupponga la dimora abituale e la residenza anagrafica del nucleo familiare del possessore, per cui il beneficio spetta al possessore dell'immobile ove dimora abitualmente e risiede anagraficamente, anche se il coniuge (o, nella specie, gli altri component i del nucleo familiare)abbianola residenza anagrafica in diverso Comune (cfr. Cass.n. 32339/2022). 2.5. D eve, pertanto, ritenersi superato il precedente diverso orientamento secondo cui la nozione di abitazione principale postula l'unicità dell'immobile e richiede la stabile dimora del possessore del suo nucleo familiare con la conseguenza dell'impossibilità di coesistenza di due abitazioni principali riferite a ciascun coniuge (o, nella specie, di ciascun componente del nucleo familiare), sia nell'ambito dello stesso Comune, sia in Comuni diversi (cfr. Cass.n. 1199/2022). 2.6. O ccorre, altresì , evidenziare che in caso di più soggetti comproprietari dello stesso immobile, ciascuno è tassato pro - quota , gravando l’IMU su ciascun comproprietario in proporzione alla sua quota di proprietà (cfr. Cass. n. 24462 del 2022 in motiv.). 2.7. C on riguardo al la detrazione dall'imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, essa spetta, ex art. 13, comma 10, d.l. n. 201 del 2011 cit., vigente ratione temporis, a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica, e dunque se l'unità costituisce abitazione principale per piùcomproprietari, l'esenzione spetta a ciascuncomproprietario, mentre se l'unità costituisce abitazione principale soltanto per alcunicomproprietari, l'esenzione spetta soltanto ai soggetti che hanno adibito l'immobile ad abitazione principale, mentre continua ad essere dovuta per il soggetto passivo per il quale l'unità non ha tale destinazione (in base alla propria quota di possesso). 2.8. Poste tali premesse in diritto , la Commissione tributaria regionale ha affermato quanto segue: «... Allo stato di quanto acquisito non emerge che la Sig.ra [OSCURATO:PERSONA] costituisca un nucleo familiare indipendente ed autonomo rispetto al fratello. Dalladocumentazione in atti, prodotta dal Comune, nel fascicolo di primo grado di giudizio, rappresentata dalcertificato di stato di famiglia della ricorrente, si evince che la stessa ed il fratello costituiscono un uniconucleo familiare, con tutte le conseguenze legali e fiscali che da ciò derivano, ivi inclusa la possibilità di goderedelle agevolazioni per abitazione principale per un unico immobile nello stesso Comune. La prova contraria rispetto alle risultanze anagrafiche non è prevista nell'impianto normativo IMU, eliminata dal Legislatore conla chiara intenzione di porre fine a tutta una serie di situazioni che si erano verificate nel "passato ICI" edevitare situazioni di doppia agevolazione. L'immobile che si considerasse adibito ad abitazione principale esclusiva della [OSCURATO:PERSONA], potrebbe essereritenuto abitazione principale con riferimento alla quota di proprietà di quest'ultima (50%), ma non conriferimento alla quota di proprietà del fratello, Sig. [OSCURATO:PERSONA].che, a sua volta godrebbe della stessapercentuale di esenzione per l'immobile adibito a sua abitazione principale, di cui per il 50% ècomproprietaria la sorella. I giudici di prima istanza hanno motivato la propria decisione estendendo,erroneamente, alla fattispecie IMU oggetto di contendere il giudicato contenuto nelle sentenze n. 33/2015 e n. 387/, relative alla materia ICI, senza tenere in considerazione la novità introdotta dal legislatorenell'impianto della nuova imposta: a differenza del regime ICI, il concetto di abitazione principale dal 2012 èstrettamente connesso alla residenza anagrafica e dimora abituale (che devono coesistere) non solo delsoggetto passivo, ma dell'intero nucleo familiare (costituito nel caso di specie da fratello e sorella). Inoltreuna delle sentenze richiamate dai giudici a sostegno della tesi affermata non è definitiva in quanto è stata oggetto di appello innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] del Lazio e di successivo ricorso perCassazione ... se fosse vera la circostanza che la contribuente vivaseparatamente dal fratello, ciascuno costituendo un proprio nucleo familiare, pur essendo i due appartamenti ubicati presso lo stesso stabile, l'immobile che si consideri adibito ad abitazione principaledella Sig.ra [OSCURATO:PERSONA] può essere considerato abitazione principale con riferimento alla quota diproprietà di questi (50%), trattandosi di proprietà indivisa, ma non con riferimento alla quota di proprietà delSig. [OSCURATO:PERSONA], il quale deve comunque pagare l'imposta per la sua quota parte nello stesso modo peril secondo immobile. Allo stato questa risulta essere la situazione in base alla quale va ripartita e calcolatal'aliquota IMU...». 2.9. Le censure formulate dalla ricorrente sono quindi in fondate , in quanto, pur dovendo ritenersi legittima l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) per l'abitazione adibita a dimora principale anche nelle ipotesi di scissione del nucleo familiare sia all'interno dello stesso territorio comunale (come quella in esame, avendo la contribuente ed il fratello residenza anagrafica in due immobili attigui), sia in Comuni diversi, nel caso in esame la contribuente ha diritto, solo per la propria quota pari al 50% dell’immobiledi cui al subalterno 1, all’applicazione dell’esenzione dell’IMU, mentre con riguardo al subalterno 2, in cui come la stessa ricorrente deduce, risiederebbe il fratello, ella risultacomunque tenuta al pagamento dell’IMU ordinaria quale «altro fabbricato», come correttamente affermato dalla Commissione tributaria regionale sulla base dell a liquidazione dei corrispondentiimporti richiesti in pagamento dal Comune. 2.10.Stante la comproprietà delle due unità immobiliari, di cui solo una risultaabitazione principale della ricorrente , quest’ultima non può dunque vantare alcundiritto all’integrale esenzione dal pagamento dell’IMU anche sul secondo immobile, con riguardo al quale è tenuta a versare la propria quota IMU come «altro fabbricato». 3.1. I l terzo ed il quarto motivo, da esaminare parimenti congiuntamente, in quanto sottesi alla medesima questione fattuale e di diritto, vanno disattesi. 3.2.Come già affermato da questa Corte (cfr. Cass. n. 19665 del 2023), in tema di ICI (o IMU), la riduzione dell'imposta nella misura del 50%, richiesta dal contribuente per un determinato anno di imposta, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del d.lgs. n. 504 del 1992, allegando perizia redatta dall'ufficio tecnico comunale o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, si applica, in caso di perduranza ultrannuale dello stato diinagibilità o inabitabilità dell'immobile, anche agli anni successivi, senza necessità di reiterazione dell'istanza, purché il contribuente provi che l'ente impositore abbia avuto conoscenza, attraverso l'acquisizione di documenti o l'assunzione di informazioni, anche se per finalità extratributarie, della protratta inutilizzabilità del bene e, comunque, sino a quando, in coerenza con i principi sanciti dagli artt. 6, comma 4, e 10, comma 1, della l. n. 212 del 2000, risulti che l'ente impositore sia venuto a conoscenza del ripristino dello stato di agibilità o abitabilità del bene, ritornando il contribuente ad essere obbligato al versamento dell'ICI in misura integrale per gli anni successivi. 3.3. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale ha, nel caso in esame, affermato quanto segue:« ... per l'agevolazione degli immobili inagibili coerentemente con quanto dedotto dall'amministrazione comunale non può ritenersi applicabile l'agevolazione per gli immobili inagibili in quanto la contribuente non ha dimostrato lo stato di fatiscenza dell'immobile in questione, in quanto dalla relazione tecnica dell'arch. Benardini depositata in data 27.10.2017 risultano essere state effettuate opere di manutenzione che sicuramente non hanno fatto riferimento allo stato di inagibilità riscontrato dal Comune nel 2001, così da arrivare alla conclusione che l'attestazione del Comune rilasciata nel 2001 sulla inagibilità dell'immobile sia valida anche per le annualità 2012 e 2013. Né appare logicamente possibile ritenere che la situazione dell'immobile sia rimasta immutata nel corso degli anni. Per espressa previsione normativa l'inagibilità spetta solo per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni. Sulla base di tali principi appare coerente concludere che una inagibilità accertata per il 2001 non può perdurare per circa 12/13 anni. E' onere del contribuente che intende godere dell'agevolazione dimostrare la persistenza dello stato di fatto degli immobili, elemento necessario affinché operi il trattamento di favore, specialmente nel caso in cui esso sia richiesto per due annualità ben lontane temporalmente dalla data riportata nella documentazione prodotta quale prova. Peraltro l'immobile subalterno 3 rappresental'ultimo piano di un unico edificio composto da altri due appartamenti siti al piano rialzato ed al piano primo. Sembra veramente arduo sostenere che l'immobile sito all'ultimo piano di tale edificio possa trovarsi nelle condizioni di fatiscenza previste dalla norma (immobile diroccato, pericolante e fatiscente), ma allo stesso tempo gli immobili siti al piano rialzato e piano primo siano perfettamente abitabili, tanto da essere indicati dal contribuente come l'abitazione principale propria e del contitolare (v. sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Roma n. 43/18, del [OSCURATO:DATA_NASCITA], depositata in data 08/01/2018, allegata nel fascicolo del primo grado di giudizio, con cui i giudici accoglievano l'appello del Comune su una fattispecie analoga). E' stata poi allegata dal Comune la nota prot. n. 2253 del 19/04/2018 con cui l'[OSCURATO:PERSONA] del Comune ha informato l'Ufficio tributario del fatto che con riferimento all'immobile in questione (fgl 167, p.lla 61, sub. 3) dall'esame degli atti in archivio è stato possibile rilevare solo la presenza della CILA n. 842/2017. Da tale documentazione si evince che nel 2017 il comproprietario,[OSCURATO:PERSONA], ha comunicato l'inizio di lavori consistenti in: -realizzazione di nuove tramezzature, al fine di avere più ambienti bagno adiacenti alle diverse stanze, ed un locale destinato alla cucina.- realizzazione di nuovi impianti per il risc aldamento e l'acqua calda . - intonacatura delle tramezzature, nuove tinteggiature, posa di nuovi pavimenti. Il tecnico firmatario della relazione tecnica allegata alla CILA dichiara che "non verranno in nessun modo interessate le parti strutturali dell'edificio". Pertanto è coerente ritenere che se l'immobile nel 2017 è stato interessato da tali opere di manutenzione, per un piano sottostante a quello dichiarato in origine inagibile, negli anni precedenti lo stesso fosse strutturalmente agibile anche per quanto riguarda la copertura. Conseguentemente non si trovava nella situazione di immobile diroccato, pericolante e fatiscente tale da consentire il verificarsi delle condizioni per l'agevolazione IMU previste dalla legge e dal regolamento comunale IMU. Né vi è, allo stato, a parere della Commissione, proprio in conseguenza dei fatti accertati e documentati alcuna presunzione di conoscenza assoluta di inagibilità da parte del Comune del terzo immobile». 3.4. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale ha, pertanto, correttamente applicato i principi di diritto dianzi illustrati, poiché essendo statoaccertato che l’ente impositore era venuto a conoscenza del ripristino dello stato di agibilità o abitabilità dell’immobile, la predetta riduzione non poteva più essere riconosciuta allacontribuente, che ritornava ad essere obbligat a al versamento dell’IMUin misura integrale.3.5. Le censure, in fatto, formulate dalla ricorrente ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c.,quanto alla pretesa inattendibilità della « Cila del 2017, relativa all’unità catastale sottostante» da cui non sarebbe dato evincersi l’agibilità dell’immobile in questione, stante anche il lasso temporale tra quest’ultima e le annualità per le quali era stata chiesta l’agevolazione Imu (2012-2013), «ossia antecedenti di ben quattro anni dalla pratica amministrativa predetta (... 2017)», sono inoltre inammissibili per difetto di specificità ex art. 366 c.p.c.,non essendo stato trascritto e neppure riassunto il contenuto della documentazione in questione, impedendo così alla Corte di valutare l’eventuale fondatezza della doglianza in esame. 4. Sulla scorta di quanto sin qui illustrato, il ricorso va quindi integralmente respinto, assorbita ogni altra questione. 5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente a pagare le spese del giudizio in favore del Comune controricorrente, liquidandole in Euro 800,00 per compensi, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, nonché spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge, se dovuti. Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a