CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 29 luglio 2020
Cassazione n. 43916/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI CALTANISSETTAdalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] dalla parte civile D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata uditi i difensori delle parti private quali di seguito indicati Per le [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento, in particolare chiede che venga annullata la sentenza con ogni conseguenza di legge e che gli imputati e il responsabile civile vengano condannati alla rifusione delle spese, competenze e onorari sostenuti dalle costituite parti civili per il presente grado di giudizio. Deposita conclusioni, nota spese e originali delle nomine a difensore di fiducia delle parti civili. Per l'avvocato [OSCURATO:PERSONA]' SALVATORE deposita comparsa conclusionale e nota spese. Per l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] deposta nomina a sostituto processuale, comparsa conclusionale e nota spese. L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] chiede annullamento con rinvio dell'impugnata sentenza con ogni conseguenza di legge, deposita nomina a sostituto processuale, conclusioni e nota spese. Per gli IMPUTATI: L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] si riporta alla memoria in precedenza depositata. L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] si riporta alla memoria e si associa alle conclusioni dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 29 gennaio 2020, la Corte d'appello di Caltanissetta, in totale riforma della sentenza impugnata dagli imputati - in primo grado condannati alle pene di legge per il reato di cui all'art. 6, d.l. 6 novembre 2008, n. 172, conv., con modiff., dalla I. 30 dicembre 2008, n. 210, per inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione per l'esercizio di una discarica - ha dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione. Ritenendo che il reato si fosse prescritto prima della pronuncia della sentenza di primo grado, la Corte territoriale ha altresì revocato le statuizioni nella stessa contenute in favore delle parti civili costituite. 2. Avverso la sentenza di appello, con tre distinti atti, hanno proposto ricorso per cassazione alcune delle parti civili costituite in giudizio ed il Procuratore generale. 3. Con ricorso del 29 giugno 2020, sedici parti civili hanno dedotto, con un primo motivo, la violazione della norma incriminatrice e dell'art. 157 cod. pen. per essere stata erroneamente dichiarata la prescrizione del reato. Si lamenta, in particolare, che il dies a quo ritenuto per il calcolo della prescrizione sia stato individuato nel 3 agosto 2011 solo perché così indicato nel capo di imputazione per essere stato in tale data riposizionato, sui rifiuti contenenti amianto depositati in discarica, in forza di prescrizioni stabilite dall'autorità giudiziaria a seguito dell'intervenuto sequestro, un telo di copertura che, anche per la sua provvisorietà, era tuttavia inidoneo a rimuovere la situazione illecita. Trattandosi di reato permanente che cessa con il venir meno della situazione di antigiuridicità - si allega - il termine di prescrizione si sarebbe dovuto computare a far data dal 2018, quando vi fu il tombamento definitivo della vasca contenente i rifiuti in questione. Con il secondo motivo di tale ricorso si lamenta comunque il vizio di motivazione della sentenza impugnata, poiché la ricopertura dei rifiuti avvenuta il 3 agosto 2011 risultava provvisoria ed inadeguata, come dimostrato nel corso del processo dalle prove che in ricorso vengono richiamate, sicché, in quest'ottica, il dies a quo si sarebbe dovuto far decorrere dal 4 ottobre 2012, allorquando si accertò che la discarica si trovava debitamente ricoperta da doppi teli. Nel disattendere questa ricostruzione - avallata dal primo giudice - la sentenza impugnata aveva reso motivazione carente ed illogica, prescindendo totalmente dalle risultanze probatorie.4. Con successivo ricorso depositato il 29 luglio 2020, le sedici parti civili che già avevano proposto il ricorso di cui sopra si è detto, unitamente alla parte civile [OSCURATO:PERSONA], hanno dedotto la violazione degli artt. 157 e 159 cod. pen. sul rilievo che, anche a voler considerare il reato commesso il 3 agosto 2011, il termine di prescrizione non poteva ritenersi decorso alla data della pronuncia della sentenza di primo grado, non avendo la Corte territoriale tenuto conto della causa di sospensione della prescrizione per 140 giorni, verificatosi dal 2 luglio al 19 novembre 2014 in forza del rinvio del processo in sede di udienza preliminare disposto in accoglimento dell'istanza del difensore dell'imputato [OSCURATO:PERSONA]. 5. Con ricorso del 27 agosto 2020, il Procuratore generale presso la Corte di appello di Caltanissetta ha rassegnato le medesime doglianze contenute nei ricorsi di parte civile di cui si è più sopra dato conto. 6. Nella trattazione cartolare del giudizio di cassazione, avvenuta ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv., con modiff., dalla I. 18 dicembre 2020, il Procuratore generale ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, mentre i difensori dei tre imputati, con articolate memorie, hanno argomentato la richiesta di declaratoria di inammissibilità di tutti i ricorsi proposti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Disattendendo la richiesta avanzata dai difensori degli imputati, va preliminarmente ritenuta l'ammissibilità del ricorso proposto dal procuratore generale, ai fini di cui si discute da valutarsi in base alla prospettazione del ricorrente (cfr. Sez. 5, n. 14015 del 18/02/2020, Vacca, Rv. 278993). Ed invero, in esso si sostiene che, nella più favorevole delle ipotesi, la consumazione sarebbe cessata il 4 ottobre 2012, sicché, computandosi i periodi di sospensione allegati (i 140 giorni riconosciuti dalla sentenza impugnata e l'ulteriore sospensione verificatasi nell'udienza preliminare di cui il ricorrente lamenta il mancato computo) il reato non sarebbe certo stato prescritto al momento della proposizione dell'impugnazione. Su un piano più generale, non è peraltro dubbio, ed è stato ripetutamente affermato, che sussista l'interesse del pubblico ministero a ricorrere per cassazione avverso la sentenza dichiarativa di una causa di estinzione del reato (nella specie, la prescrizione) pronunciata sulla base di un'errata applicazione della legge sostanziale (Sez. 5, n. 33109 del 28/09/2020, Facenda, Rv. 279837, secondo cui l'interesse continua a sussistere anche se all'accoglimento debba ugualmente seguire la dichiarazione della medesima causa di estinzione del reato, maturata dopo la sentenza impugnata; nello stesso senso, Sez. 2, n. 28712 del 03/04/2013, Parrillo e aa., Rv. 255704). 2. Venendo al merito dei ricorsi, secondo il Collegio non sono fondate le doglianze con cui si censura('olter ad individuare la protrazione della consumazione del reato in epoca successiva a quella indicata in imputazione. Com'è noto, il reato di discarica abusiva ha natura di reato permanente e l'attività di gestione abusiva o irregolare di una discarica comprende anche la fase post-operativa con la conseguenza che la permanenza del reato cessa: 1) con il venir meno della situazione di antigiuridicità, per rilascio dell'autorizzazione amministrativa; 2) con la rimozione dei rifiuti o la bonifica dell'area; 3) con il sequestro, che sottrae al gestore la disponibilità dell'area; 4) con la pronuncia della sentenza di primo grado (Sez. 3, n. 9954 del 19/01/2021, Tozzi, Rv. 281587-03; Sez. 3, n. 39781 del 13/04/2016, Pajardi, Rv. 268236; Sez. 3, n. 45931 del 09/10/2014, Cifaldi, Rv. 260873). Per consolidato orientamento di questa Corte, tuttavia, nei reati permanenti, quando l'imputazione precisi il "tempus commissi delicti" con l'indicazione della data della cessazione della condotta illecita, il termine di prescrizione decorre da tale data (Sez. 4, n. 7564 del 04/02/2020, Capogrosso, Rv. 278580; Sez. 2, n. 55164 del 18/09/2018, Trabucco, Rv. 2742989), potendo il giudice tener conto del successivo protrarsi della consumazione soltanto se ciò sia oggetto di un'ulteriore contestazione ad opera del pubblico ministero ex art.' 516 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 49177 del 17/11/2015, Mele, Rv. 265512). Identico principio vale nel caso dei reati (eventualmente) abituali (Sez. 5, n. 12055 del 19/01/2021, C., Rv. 281021). Nel caso di specie - si legge nell'imputazione - i fatti sono stati contestati come commessi «da epoca antecedente al 3.3.2010 al 3.8.2011, data di ripristino della copertura a seguito del sequestro della discarica». Non essendovi stata modifica dell'imputazione, non v'è dubbio, pertanto, che non si potesse tener conto di un'eventuale, successiva, protrazione della permanenza, dovendo decorrere il dies a quo del computo della prescrizione dal 3 agosto 2011. 3. Ciò posto, è invece fondata l'ulteriore doglianza proposta da tutti i ricorrenti. Ed invero, pur considerandosi l'indicata data di cessazione della permanenza, nel caso di specie il reato non era ancora prescritto al momento della pronuncia di primo grado, poiché, oltre alle cause di sospensione del corso della prescrizione di cui dà atto la sentenza impugnata, si sarebbe dovuta computare anche quella connessa alla richiesta di rinvio per legittimo impedimento effettuata dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di uno degli imputati, all'udienza preliminare del 14 luglio 2014. Essendo stata detta richiesta accolta, senza opposizione delle difese degli altri imputati, con rinvio del procedimento all'udienza del 19 novembre 2014 e con espressa indicazione a verbale della sospensione del corso della prescrizione, essa è infatti computabile, sia pur - diversamente da quanto allegato dai ricorrenti - non per tutto il periodo, ma per soli 61 giorni, alla luce del disposto di cui all'art. 159, primo comma, n. 3, cod. pen. (cfr. Sez. U, n. 4909 del 18/12/2014, dep. 2015, Torchio, Rv. 262913). Ciò nondimeno, il termine di prescrizione, calcolato al 24 giugno 2019 dalla sentenza impugnata tenendo soltanto conto delle ulteriori cause di sospensione, si sarebbe dovuto spostare al 24 agosto 2019, con la conseguenza che il reato non era prescritto al momento della pronuncia della sentenza di primo grado, resa il 25 giugno di quell'anno. 4. Reputa al proposito il Collegio che di tale causa di sospensione si debba tenere conto anche se il verbale dell'udienza preliminare da cui la stessa risulta non era contenuto nel fascicolo del dibattimento (essendo invece contenuto nel fascicolo del pubblico ministero, giusta la previsione di cui all'art. 431, comma 1, cod. proc. pen.) e anche se nessuna delle parti interessate lo aveva sottoposto all'attenzione del giudice di appello, trattandosi di questione che questi aveva l'obbligo di accertare d'ufficio. 4.1. Va premesso che detto verbale - allegato ai ricorsi ai fini del rispetto del principio di autosufficienza - è sicuramente valutabile in questa sede e, non essendone peraltro contestato il contenuto, né l'interpretazione, prova per tabulas la violazione di legge sostanziale denunciata. Diversamente da quanto sostenuto dalle difese degli imputati, infatti, la produzione non mira ad evidenziare un vizio di motivazione della sentenza con riguardo ad una quaestio facti che si sarebbe dovuta diversamente decidere sulla base della considerazione di un documento estraneo al processo, non tempestivamente sottoposto al giudice di merito da parte di chi aveva l'onere processuale di farlo - vizio che sarebbe insussistente proprio per non essere stato il giudice dell'impugnazione di merito richiesto di effettuare quella valutazione - ma, come correttamente dedotto dalle parti civili ricorrenti, una violazione di legge sostanziale commessa dalla stessa Corte territoriale per l'omessa valutazione di un fatto processuale che essa aveva l'obbligo, e la possibilità, di verificare anche d'ufficio. Non vale, dunque, la giurisprudenza, richiamata nelle memorie degli imputati, secondo cui l'adempimento dell'onere di autosufficienza relativo al ricorso per cassazione non può costituire lo strumento per introdurre nel giudizio di legittimità aspetti in fatto non dedotti tempestivamente davanti ai giudici del merito (Sez. 2, n. 11519 del 13/01/2017, [OSCURATO:PERSONA]. 269686; Sez. 6, n. 12645 del 04/03/2015, Bonavita, Rv. 263713). Per contro, poiché la declaratoria di prescrizione, e la sua retrodatazione ad epoca precedente l'emissione della sentenza di primo grado, è avvenuta con l'impugnata sentenza d'appello, deve darsi la possibilità alla parte che vi abbia interesse di dedurre nel giudizio di cassazione la violazione della legge penale in cui sia eventualmente incorso il giudice del gravame e di allegare in sede di legittimità l'atto processuale illegittimamente non valutato. 4.2. Sotto altro, connesso, profilo, va affermato il principio giusta il quale il giudice penale, nel valutare la prescrizione del reato, è tenuto, anche d'ufficio, a considerare le eventuali sospensioni del corso della prescrizione previste dall'art. 159, primo comma, n. 3, cod. pen. che emergano dai verbali processuali di tutte le fasi della cui celebrazione egli abbia contezza, con l'obbligo, laddove necessario, di acquisire al fascicolo del dibattimento, ove non già ivi contenuti, i verbali integrali delle udienze celebrate in altri gradi e/o fasi. Si tratta di un accertamento "assolutamente necessario" ai fini dell'applicazione della citata disposizione penale, riconducibile ai poteri istruttori del giudice previsti dall'art.507 cod. proc. pen., quanto al primo grado, e dall'art. 603, comma 3, cod. proc. pen., quanto al giudizio di appello. Nel caso di specie, trattandosi di procedimento che riguardava anche un reato che aveva imposto la celebrazione dell'udienza preliminare (quello di cui all'art. 437 cod. pen., originariamente contestato al capo c), dovendo calcolare la prescrizione del reato e verificare l'assenza di cause di sospensione della stessa connesse a sospensioni del processo, la Corte territoriale, indipendentemente da richieste di parte, avrebbe dunque dovuto acquisire il verbale dell'udienza preliminare che, per l'art. 431, comma 1, cod. proc. pen., è necessariamente contenuto nel fascicolo del pubblico ministero, e verificare se fossero avvenute sospensioni del processo rilevanti ai sensi dell'art. 159, primo comma, n. 3, cod. pen. Se lo avesse fatto, il giudice d'appello non sarebbe incorso nella violazione della legge penale sostanziale qui dedotta e, pur prendendo atto della sopravvenuta prescrizione del reato, avrebbe dovuto decidere il gravame agli effetti civili, ai sensi dell'art. 578 cod. proc. peri. 5. La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata e l'annullamento dev'essere pronunciato senza rinvio, ai fini penali, perché il reato si è comunque estinto per prescrizione e con rinvio, per giudizio concernente le statuizioni civili, al giudice civile competente per valore in grado d'appello.Detto giudice provvederà altresì al regolamento, tra le parti private, delle spese relative al presente grado di giudizio. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, agli effetti penali, perché il reato è estinto per prescrizione. An