CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 16 settembre 2026
Cassazione n. 25400/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
enzo Guida(p.e.c: [OSCURATO:EMAIL]);– ricorrente –Contro[OSCURATO:PERSONA] registro generale 18960/2020Numero sezionale 5681/2026Numero di raccolta generale 25400/2026Data pubblicazione 16/09/2026AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rap-presentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:EMAIL]), con domicilio eletto in Roma, viaDei Portoghesi, n. 12;– controricorrente –avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Basi-licata, n. 520/3/19 depositata il 12 dicembre 2019, non notificata.Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 10 settembre 2026dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Con sentenza della Commissione tributaria regionale della Basilicataveniva accolto l’appello dell’Agenzia delle entrate avverso la sentenzadella Commissione tributaria provinciale di Matera n. 10/1/2019 con laquale era stato accolto il ricorso proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]., avverso la cartella di pagamento relativa a sanzioneIVA 2007.2. Dalla lettura della sentenza si evince che la società, a seguito dellaricezione della comunicazione di irregolarità, adottava un piano di ra-teizzatone del debito erariale in corrispondenza della sanzione dovutaper il suddetto periodo di imposta e provvedeva al versamento dellerate a partire dal 20.10.2010, ma poi, a partire da gennaio del 2015,non effettuava il versamento concordato e così l’Amministrazione prov-vedeva all’iscrizione a ruolo definitivo della sanzione e alla notifica dellacartella di pagamento.3. L’atto veniva impugnato per difetto di motivazione e mancanza deipresupposti per la decadenza dal beneficio del termine, e la prospetta-zione difensiva era accolta dal giudice di prime cure. Il giudice d’appelloNumero registro generale 18960/2020Numero sezionale 5681/2026Numero di raccolta generale 25400/2026Data pubblicazione 16/09/2026riformava la decisione di primo grado, ritenendo che il contenutodell’atto riscossivo fosse vincolato e che la società fosse a conoscenzadelle ragioni per le quali era stata notificata, a seguito del mancatopagamento di una rata.Avverso la sentenza di secondo grado la contribuente ha proposto ri-corso per Cassazione, affidato a due motivi, cui replica l’Agenzia delleentrate con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 4, cod. proc. civ. la nullità della sentenza per violazionedegli artt. 132, comma 2, n. 4), cod. proc. civ., 36 d.lgs. n. 546/92,118 disp. att. cod. proc. civ. e 111 Cost. Si censura la sentenza permotivazione apparente, poiché la ratio decidendi conterrebbe solo ungenerico riferimento alla natura vincolata della cartella di pagamentoimpugnata.2. La censura non può trovare ingresso.2.1. Si rammenta che la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n.5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83,conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, allaluce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come ri-duzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla mo-tivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia moti-vazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rile-vante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purchéil vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dalconfronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella"mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nellaNumero registro generale 18960/2020Numero sezionale 5681/2026Numero di raccolta generale 25400/2026Data pubblicazione 16/09/2026"motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni in-conciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incom-prensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "suffi-cienza" della motivazione (v. Cass. Sez. Un., 7 aprile 2014 n. 8053 cuihanno fatto seguito numerose pronunce conformi delle Sezioni ordina-rie, tra cui Cass. n. 7090/2022 nonché Cass. n. 6986/2023, in motiva-zione).2.2. Ciò premesso, la motivazione della sentenza impugnata va lettanel suo complesso, in primo luogo tenendo conto della chiara indivi-duazione dei motivi di appello contenuta nel corpo della motivazione apag.2 della sentenza: «I motivi dell’appello attengono a: 1) dettagliodegli addebiti e degli importi dovuti nella motivazione della cartella im-pugnata; 2) le risultanze degli esiti contabili e degli elenchi dei versa-menti utilizzati in dichiarazione risultanti a sistema, dai quali si evinceche la Società, al momento della ricezione della comunicazione di irre-golarità, consegnata il 22.09.2010, ha adottato un piano di rateizza-tone del debite erariale in numero di 20 rate trimestrali, con la primarata versata il 20.10.2010, ma successivamente e precisamente dalgennaio del 2015 non ha versato la rata diciottesima; 3) dalle stesseavvertenze contenute nei fogli 4 e 5 delle cartelle impugnate dai qualisi evince chiaramente la legittimità della sanzione irrogata ex art. 3bis, comma 4 bis, del d.lgs. 462/97 il quale dispone che, nell’ipotesi dirateizzazione della somme dovute a : seguito delia comunicazione degliesiti della liquidazione o della controllo automatizzato, il tardivo paga-mento di una rata diverso dalla prima entro il termine di pagamentodella rata successiva comporta l’iscrizione a ruolo definitivo della san-zione di cui all’art. 13 del d.lgs. 471/97». Specularmente, la motiva-zione dà conto anche delle ragioni della difesa della società, ossia laNumero registro generale 18960/2020Numero sezionale 5681/2026Numero di raccolta generale 25400/2026Data pubblicazione 16/09/2026«nullità della cartella per difetto di motivazione» e l’«avvenuto paga-mento della rata n. 20 del 31 luglio 2015 (IVA 2007)» (ibidem).Così definito il thema decidendum, la ratio che decide è la seguente:«[OSCURATO:PERSONA] per la riscossione per la Provincia dì Matera, [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., con la cartelle di pagamento n.0672016000580910000 notificata via PEC alia parte in data 31 agosto2016 comunicava alla società ricorrente la decadenza del piano di ra-teizzazione per omesso versamento della rata n. 20, codice tributo9001, data di scadenza 31.07.2015 ed applicava le sanzioni previsteex art. 3 bis, comma 4 bis, del d.lgs. 18.12.1997 n.462. Avverso lasuddetta cartella di pagamento la società presentava un ricorso allaCommissione Tributaria di Matera per dichiarare la nullità dell’atto im-pugnato per difetto di motivazione e per mancanza del presuppostoper ritenere la ricorrente decaduto, dal beneficio della rateizzazione e,quindi, giustificare l’emissione della cartella impugnata (…) Le cartellesono vincolate, e, pertanto, parte appellante conosceva le ragioni perle quali l’Agenzia delle Entrate ha notificato la medesima cartella a se-guito del mancato pagamento di una rata dì pagamento» (v. pp.3 e 4sentenza).La ratio è comprensibile e consiste nell’accertamento di piena cono-scenza da parte del contribuente delle ragioni di emissione della car-tella, ossia la decadenza dal beneficio del termine per mancato paga-mento di una rata, ragione per la quale è stata iscritta a ruolo l’interasanzione e notificata la cartella, e la motivazione nel suo complessorispetta il minimo costituzionale.3. Col secondo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 4, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione degliartt. 7 della legge n.212 del 2000 in quanto «dalle risultanze degli esitiNumero registro generale 18960/2020Numero sezionale 5681/2026Numero di raccolta generale 25400/2026Data pubblicazione 16/09/2026contabili e degli elenchi dei versamenti utilizzati in dichiarazione, risul-tanti a sistema, la società non avrebbe versato la diciottesima rata enon, invece, la ventesima, come indicata nella cartella di pagamentoin questione. Trattasi, però, di pretese diverse da quelle emergentidalla motivazione dell'atto impositivo e modificate successivamentealla notifica della cartella in questione. Pertanto, tali giustificazioni nonpossono avere alcuna rilevanza (…) La sentenza emessa dalla CTR diPotenza, invece, ha completamente ignorato la motivazione della car-tella in questione dove si fa esplicito riferimento all'omesso versamentodella rata n. 20 del piano di rateizzazione, scadenza 31.07.2015, codice9001” e non al numero delle rate non pagate» (p.6 ricorso).4. La censura è affetta da concorrenti profili di inammissibilità e di in-fondatezza.Innanzitutto, la motivazione della sentenza ha esplicitamente datoconto che la decadenza del piano di rateizzazione è stata motivata infase amministrativa «per omesso versamento della rata n. 20, codicetributo 9001, data di scadenza 31.07.2015» (p.3 sentenza) e che ladifesa dell’appellata è consistita nel contestare tale motivazione ecce-pendo che è intervenuto il «pagamento della rata n. 20 del 31 luglio2015 (IVA 2007)» (ibidem) e ha, nondimeno, rigettato tale difesa ri-formando integralmente la sentenza di primo grado.Non vi è pertanto alcuna omessa pronuncia sulla questione, né vi èomessa motivazione sul profilo, poiché il giudice motiva, come sopravisto, ritenendolo privo di offensività in quanto comunque è accertatoil «mancato pagamento di una rata» (cfr. ultima pagina sentenza), afronte del fatto che, in precedenza, la sentenza stessa riporta il motivodi appello che poi il giudice accoglie (trattasi «precisamente del gen-naio del 2015 non ha versato la rata diciottesima», p.2 sentenza). LaNumero registro generale 18960/2020Numero sezionale 5681/2026Numero di raccolta generale 25400/2026Data pubblicazione 16/09/2026censura è perciò anche inammissibile in quanto non attinge compiuta-mente la ratio decidendi.5. Il ricorso dev’essere conclusivamente rigettato e le spese di liteseguono la soccombenza, liquidate come da dispositivo. P.Q.MLa Corte:rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese dilite, liquidate in euro 2.400 per compensi, oltre spese prenotate a de-bito.Si dà atto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importoa titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma dellostesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 settembre 2026La PresidenteGiulia Iofrida