CassazionesentenzaSezione LDecisione del 14 marzo 2025
Cassazione n. 09550/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
à MINISTERODELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA), in2026 persona del Ministro pro tempore, UFFICIO SCOLASTICO612 [OSCURATO:PERSONA], in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentati e difesi ope legisdall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;- controricorrenti –avverso la sentenza n. 102/2025 della CORTE D'APPELLO diANCONA, depositata il 14/03/2025 R.G.N. 201/2024;Numero registro generale 16442/2025udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio delN umero sezionale 612/2026Numero di raccolta generale 9550/202605/02/2026 dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA]. Data pubblicazione 14/04/20261. La sentenza impugnata per cassazione, a fronte di unapronuncia di primo grado che aveva respinto le domandeproposte da [OSCURATO:PERSONA], insegnante di religione, dirette adaccertare la illegittimità della sequenza ininterrotta dicontratti a tempo determinato dall’anno scolastico1999/2000 sino all’anno 2020/2021, dichiara cessata lamateria del contendere, compensando le spese del doppiogrado.2. La docente ricorre perché essa sia cassata, muovendole tremotivi di censura. Resiste con controricorso il Ministerodell’Istruzione.3. La ricorrente deposita memoria.Ragioni della decisione1. Occupandosi della questione riguardante il cd. “dannocomunitario” da abuso della condizione di precariato deidocenti di religione e richiamando il precedente di legittimitàn. 18698/2022, la gravata pronuncia osserva chel’allegazione del convenuto Ministero, svolta in grado diappello, riguardante l’effettivo avvio, a partire dal gennaio2024, di due procedure concorsuali (una straordinaria el’altra ordinaria) finalizzate alla assunzione a tempoindeterminato dei docenti di religione aventi titolo in base alledisposizioni di legge, unitamente alla circostanza che laricorrente aveva utilmente partecipato alla procedura indettain via straordinaria mentre non aveva inteso partecipare aquella indetta in via ordinaria, si ponevano come sostanzialipresupposti di fatto per la declaratoria di cessazione dellamateria del contendere, atteso che la misura adottata eraidonea riparatrice del danno da precarizzazione,N umneoron re gistro generale 16442/2025Numero sezionale 612/2026incidendo la tardività di tale inadempimento, in quantNou meesros dai r accolta generale 9550/2026non era stata ancorata ad uno stato di menomazionDeat a pubblicazione 14/04/2026psicofisica ovvero al peggioramento delle condizioni di vita edella qualità delle relazioni umane, in assenza dellaindicazione di specifici pregiudizi.2. I motivi possono essere così sintetizzati.3. Il primo motivo ascrive alla sentenza impugnata la violazionee/o falsa applicazione dell’art 36 D.Lgs. n. 165/2001 e dellaclausola 5 dell’accordo quadro allegato alla direttiva1999/70/CE, dell’art 32 Legge n. 183/2010 della clausola 5dell’accordo quadro nonché dell’art 360 comma 1 n. 3 c.p.c.per mancata considerazione del rapporto di “causa-effetto”tra abuso ed assunzione, per non avere rilevato la Cortedistrettuale che il concorso, a cui aveva partecipato laricorrente, non aveva sanato l’abuso, non assumeva valenzariparatoria che deve essere “diretta ed immediata” in quantonon era prevista una immissione agevolata in ruolo, e ciòsulla base di una tardiva allegazione del Ministero.4. Il secondo motivo addebita la violazione e/o falsa violazionedell'art. 132, comma 2, n. 4 e 111 Costituzione in relazionedell’art. 360 comma 1, n. 4 c.p.c., risultando nella sentenzaimpugnata una nullità rapportabile alla "motivazioneapparente", e alla "motivazione perplessa ed obiettivamenteincomprensibile", implicando una violazione di leggecostituzionalmente rilevante ed integrando un error inprocedendo, per avere la gravata pronuncia, da un lato,richiamato i principi di cui alla sentenza di legittimità n.18698/2022 e, dall’altro, per averne fatto una lettura distortae parziale, non affrontando la indagine sulla effettiva idoneitàdel rimedio concorsuale a sanare l’abuso perpetrato dallaamministrazione statale da porre in relazione alla condNizuimoenroe re gistro generale 16442/2025Numero sezionale 612/2026di precarietà subita da essa ricorrente. Numero di raccolta generale 9550/20265. I due motivi, da scrutinare congiuntamente perchDéat a pubblicazione 14/04/2026interferenti, sono fondati nei termini di seguito illustrati.6. Va data continuità al principio espresso da Cass. 23novembre 2025, n. 30779 (e Cass. 31343/2025), nella partein cui, in punto di diritto, tali pronunce hanno ritenuto chesono idonee alla sanatoria dell’illecito da reiterazione abusivadei contratti a termine le procedure di stabilizzazione checomportino una “blanda selezione, per tali intendendosiquelle che, fermo l'automatismo dell'immissione in ruolo,prevedono mere regole di priorità tra i candidati, in ragionedei tempi - comunque da circoscrivere in un periodocontenuto - necessari per l'attribuzione del posto”.7. Si tratta, infatti, di principio che muove dagli indirizzi di CorteCostituzionale n. 187 del 2016 e di Cass. 22552/2016,coniugandoli con gli sviluppi avutisi nella giurisprudenza dilegittimità, in specie ad opera di Cass. 14815 del 2021 esuccessive pronunce conformi, oltre che con le considerazionisvolte da Cass. 5244/2024.8. Quindi, la Corte territoriale non poteva ritenere sanatol’illecito - come ha fatto - sulla base della sola circostanzache fosse stato avviato il reclutamento straordinario e laricorrente avesse fatto istanza per parteciparvi, dovendosiinvece accertare l’effettiva portata sanante di tali procedure.9. Peraltro, pur sulla base del principio sopra richiamato, sononecessarie ulteriori precisazioni, per meglio calibrare laportata di tali precedenti.10. Il Ministero ha infatti rilevato (v. anche la memoria finale)che le prove di “merito”, ovverosia di natura didattico-metodologica, di conoscenza delle tecnologie e della linguainglese, nel contesto di quelle procedure come regolaNteum edroa rle gistro generale 16442/2025Numero sezionale 612/2026D.M. n. 9 del 2014, non erano previste come tNaulmi erod dai r accolta generale 9550/2026condizionare in assoluto l’assunzione, in quanto anchDeat a pubblicazione 14/04/2026l’attribuzione di un punteggio pari a zero non avrebbecomportato l’esclusione dalle graduatorie, che dunquepotrebbero portare alla stabilizzazione, stante anche la loroutilizzabilità “ad esaurimento” stabilita dall’art. 1-bis del d.l.,n. 216 del 2019,11. È del resto fondato anche il rilievo, di cui alla medesimamemoria, per cui, nei citati precedenti di Cass. 30779 e31343 del 2025, la natura viceversa “selettiva” di taliprocedure è stata principalmente basata sull’accertamento intal senso svolto dalla Corte territoriale nei corrispondentigiudizi e ciò dunque non pregiudica che, pur restando fermi iprincipi di diritto, si possano raggiungere diverse conclusionisulla natura delle procedure di stabilizzazione in base ad undiverso accertamento.12. In effetti, rispetto ad una procedura che avesse leconnotazioni sostenute dal Ministero, la prova di “merito”non diverrebbe dirimente, ma costituirebbe piuttosto unparametro destinato a poter incidere (attraverso unmaggiore punteggio) sulla priorità nella stabilizzazione, macomunque nel contesto di un automatismo di fondo, in sétale da poter realizzare la concreta chance di sanatoria deldanno che ne esclude il risarcimento pecuniario.13. Resta peraltro necessaria anche la valutazione in ordinealla “ravvicinatezza”, di cui ancora a Cass. 30779/2025 eCass. 31343/2025, entro cui la stabilizzazione abbia inconcreto attuazione, dovendosi considerare il rischio diaggravio, medio tempore, del pregiudizio (v. sul punto Cass.5244/2024).14. In particolare, onde evitare palesi contraddizioniN, umneoron re gistro generale 16442/2025Numero sezionale 612/2026dovrebbe ritenersi sanante una immissione in ruolo chNeum, eproe dir r accolta generale 9550/2026chi sia in qualunque modo ulteriormente utilizzato in formDaat a pubblicazione 14/04/2026precaria dopo l’avvio della procedura di stabilizzazione,intervenga oltre il triennio dalla data di inizio di quest’ultima,tenuto conto che tale è il margine di tempo, desunto dalleregole sul succedersi dei concorsi, entro cui si fissa, secondoi precedenti (Cass. 18698/2022, in tema di insegnamentodella religione; Cass. 9049/2025, in tema di docenze nellaregione Val d’Aosta), il limite della reiterazione legittima deicontratti di docenza a termine].15. In definitiva, la Corte d’Appello ha errato, come si è detto,nel ritenere che il solo avvio di una procedura distabilizzazione fosse idoneo a sanare ogni illecito, perché lalegge (art. 1-bis cit.) non contiene previsioni cogenti checonsentano di concludere in tal senso e dunquel’accertamento va svolto sulla base dell’assetto che leprocedure hanno assunto secondo i provvedimenti (il citatoD.M. o altri eventuali bandi) che in concreto le regolano e diquanto accaduto in fatto rispetto alla ricorrente.16. Così ulteriormente precisati i principi di cui ai recentiarresti in materia, i profili rilevanti dovranno quindi essereaccertati dalla Corte del rinvio, al fine di trarne le debiteconseguenze giuridiche, secondo quanto sopra riepilogato.17. Il tema non si esaurisce peraltro qui, in quanto la Cortedel rinvio dovrà anche affrontare, una volta ricostruito in tuttii termini di fatto l’accaduto, il tema della eventuale rilevanza,ratione temporis o in assoluto, della nuova formulazionedell’art. 36 del d.lgs. n. 165 del 2001, introdotta con l’art.12, comma 1, del d.l. n. 131 del 2024, conv. in legge n. 166del 2024, questioni giuridiche rispetto alle quali questa S.C.Numero registro generale 16442/2025al momento ha disposto (Cass. 5534/2026), in altra causa, ilN umero sezionale 612/2026Numero di raccolta generale 9550/2026rinvio alla pubblica udienza per il rilievo nomofilattico dDealt a pubblicazione 14/04/2026tema.18. Il terzo motivo addebita la violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 101 c.p.c. in rapporto all’art. 360comma 1 n. 3 e 4 c.p.c. Si sostiene che la Corte territorialeha posto a fondamento della decisione una eccezioneformulata dalla parte appellata che, oltre ad essere stataproposta tardivamente, circa l’indizione e gli esiti delconcorso, era stata formulata senza il rispetto del principiodel contraddittorio; invero, si deduce che non era statorilevato che il Ministero aveva depositato, in secondo grado,tardivamente la sua comparsa con gli allegati documenti, inparticolare quelli relativi al concorso dalla lettera C alla N.19. La trattazione di tale motivo resta assorbitadall’accoglimento dei primi due.20. Alla stregua di quanto esposto, i primi due motivi vannoaccolti, assorbito il terzo.21. La impugnata sentenza deve, pertanto essere cassata inrelazione ai motivi accolti e la causa va rimessa alla Corte diappello di Ancona, in diversa composizione, cui demanda diprovvedere anche sulle spese del presente grado.La Corte accoglie i primi due motivi, assorbito il terzo; cassa lasentenza in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte diappello di Ancona, in diversa composizione, cui demanda diprovvedere anche sulle spese del presente giudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 5 febbraio 2026La PresidenteCaterina Marotta