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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 24 gennaio 2024

Cassazione n. 05244/2024

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pronunciato la seguente ORDINANZA sui ricorsi riuniti 16678/2018 e 17114/2018proposti da: Ministero dell’[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difesoper legge dall’Avvocatura generale dello Stato e domiciliato presso di lei in Roma, via dei Portoghesi 12; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimato- nonché Ministero dell’[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura generale dello Stato e domiciliato presso di lei in Roma, via dei Portoghesi 12; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] edelettivamente domiciliato presso di loro in Roma, via Orazio 3; -controricorrente- avverso la SENTENZA della Corte d’appello di Roma, n. 4631/2017, pubblicata il 4 dicembre 2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/01/2024 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], unitamente ad altri ricorrenti poi non appellanti, ha convenuto il Ministero dell’[OSCURATO:SOCIETA], deducendo di avere lavorato dal 4 luglio 2005 presso la Prefettura di Roma con mansioni di coadiutore amministrativo contabile per le esigenze dello [OSCURATO:PERSONA] per l’Immigrazione presso le Prefetture - Uffici territoriali del Governo UTG, nonché degli uffici delle Questure, con 7 contratti di somministrazione, alcuni prorogati, e, in seguito, quale vincitore della procedura selettiva per titoli ed esami, con un contratto a termine della durata di 24 mesi stipulato il 1° gennaio 2008, prorogato fino al 31 dicembre 2010 e rinnovato fino al 31 dicembre 2011.

Egli ha dedotto l’illegittimità dei contratti di somministrazione, del contratto a termine e delle proroghe, chiedendone la trasformazione in un unico contratto a tempo indeterminato alle dipendenze del Ministero dell’[OSCURATO:SOCIETA], con decorrenza dalla stipula del primo contratto.

Ha domandato, in ogni caso, la condanna della P.A. a riconoscere una somma pari alle venti mensilità percepite e risultanti dall’ultima busta paga o la diversa somma accertata in corso di causa.

Il Tribunale di Roma, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 4000/2013, ha rigettato il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello, al quale ha resistito, con appello incidentale, il Ministero dell’[OSCURATO:SOCIETA].

La Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 4631/2017, ha accolto l’appello del lavoratore in punto di risarcimento del danno.

Il Ministero dell’[OSCURATO:SOCIETA] ha proposto un primo ricorso per cassazione sulla base di due motivi. [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto difese in tale giudizio.

Il Ministero dell’[OSCURATO:SOCIETA] ha presentato un secondo ricorso per cassazione sulla base sempre di due motivi contro la stessa sentenza.

In quest’ultimo procedimento, [OSCURATO:PERSONA] si è difeso con controricorso e ha depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1) Preliminarmente si osserva che contro la stessa sentenza della Corte d’appello di Roma n. 4631/2017sono stati proposti due ricorsi identici, entrambi chiamati alla stessa udienza del 24 gennaio 2024, il primo avente r.g. n. 16678/2018 e il secondo con r.g. n. 17114/2018.

Pertanto, va disposta la riunione di quest’ultimo ricorso a quello più risalente ex art. 335 c.p.c. 2)Il ricorso con r.g. n. 16678/2018 è dichiarato improcedibile, ai sensi dell’art.369 c.p.c., in quanto con lo stesso non è stato depositato il provvedimento impugnato, ma una sentenza diversa. 3) Deve essere esaminato il ricorso n. 17114/2018, in ragione della sua tempestività e dell’improcedibilità, rilevata qui per la prima volta,del ricorso n. 16678/2018.

Infatti, in tema di ricorso per cassazione, una volta che la parte abbia già proposto un primo ricorso e abbia, quindi, esercitato il relativo potere di impugnazione in ordine al provvedimento censurato, essa ha esaurito la facoltà di critica della decisione che assume a sé pregiudizievole, senza che possa proporre una successiva impugnazione, salvo che la prima impugnazione sia invalida, non sia stata ancora dichiarata inammissibile o improcedibile e venga rispettato il termine di decadenza previsto dalla legge (Cass., Sez. 1, n. 8552del 6 maggio 2020). 4) Con il primo motivo del ricorso n. 17114 /2018 il Ministero dell’[OSCURATO:SOCIETA] lamenta l’omessa decisione su un punto decisivo della controversia che si traduce in violazione dell’art. 2043 c.c. e degli artt. 32, comma 5, della legge n. 183 del 2010 e 36, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, per come interpretati dalle sentenze della S.C. n. 5072/2016, 22552/2016, 211/2017 e 16336/2017 in quanto la corte territoriale non avrebbe tenuto conto del processo di stabilizzazione, concernente la controparte, in corso durante il giudizio di appello e, quindi, perfezionatosi il 29 dicembre 2017.

La doglianza è inammissibile.

Infatti, la giurisprudenza di questa Sezione è stata costante nell’affermare, in cause similari, che, nel giudizio di legittimità, non possono allegarsi fatti sopravvenuti e, a fortiori, neppure già verificatisi in pendenza dei gradi di merito, come la presente stabilizzazione, che il Ministero dell’[OSCURATO:SOCIETA] riconduce ad un decreto del 29 dicembre 2017, mentre la sentenza impugnata è del 4 dicembre 2017.

Simili fatti, peraltro, non potrebbero neppure essere provati mediante produzioni documentali (essendo queste ultime consentite soltanto nei differenti casi di cui all’art. 372, comma 1, c.p.c.

In particolare, è stato considerato un fatto sopravvenuto quello dell’avvenuta stabilizzazione di lavoratori all’esito delle procedure previste dai vari testi normativi a tale scopo succedutisi nel tempo (Cass. 6 luglio 2022, n. 21355e successive conformi).

A tale esaustiva enunciazione basti aggiungere intanto che non è neppure da richiamare un’ipotesi di “prospective overruling” che giustifichi la riapertura di termini a difesa, in quanto l’eccezionale istituto riguarda solo eventuali mutamenti giurisprudenziali di ambito processuale e non sostanziale (tra le molte, Cass. 14 gennaio 2021, n. 552; Cass. 2 dicembre 2020, n. 27555;Cass.11 marzo 2013, n. 5962; Cass. 27 dicembre 2011, n. 28967).

Inoltre, il caso va distinto (sul punto v.

Cass. 4 agosto 2022, n. 24286) da quanto accaduto in ambito scolastico, perché, in quella sede, a giustificare la pronuncia in sede di legittimità su fatti verificatisi dopo la sentenza di appello, stava il ricorrere di uno ius superveniens (cui si assimilano le sentenze di accoglimento della Corte costituzionale) cui il giudice di legittimità, direttamente o con rinvio al giudice di appello, è tenuto a dare attuazione (v.

Cass. 3 giugno 2020, n. 10538; v. anche Cass. 3 dicembre 2021, n. 38205). 5)Con il secondo motivo del ricorso n. 17114 /2018 il Ministero dell’[OSCURATO:SOCIETA] lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., comma 2, c.p.c., dell’art. 5 della legge n. 225 del 1992, dell’art. 2, comma 6, del d.l. n. 225 del 2010 e degli artt. 20 e 21 del d.lgs. n. 276 del 2003, dell’art. 5 d.lgs. n. 368 del 2001 e dell’art. 36, d.lgs. n. 165 del 2001, nonché la falsa applicazione della Direttiva europea n. 1999/70 e dell’art. 20 del CCNL Ministeri 2002-2005.

La P.A., dopo un ampio riepilogo delle ordinanze emesse al fine di affrontare l’emergenza presso gli uffici immigrazione, sostiene, innanzitutto, che la corte territoriale avrebbe sottovalutato il rilievo sostanzialmente normativo di tali provvedimenti, sicché i contratti a termine non avrebbero potuto considerarsi stipulati sulla base delle leggi ordinarie che disciplinavano la somministrazione di lavoro o i rapporti a tempo determinato, ma proprio in base alle ordinanze citate.

Aggiunge, poi, che, a sostegno delle proroghe dei contratti oggetto di causa potevano essere richiamati leggi ed atti aventi forza di legge, che avevano tenuto conto della necessità di un massiccio utilizzo di personale per fronteggiare un carico di lavoroben più ampio di quello ordinario e le cui motivazioni costituivano ormai un fatto notorio indebitamente ignorato dal giudice di appello.

Inoltre, l’esposta difesa era stata accolta da vari giudici del merito.

Infine, rileva che doveva essere presa in esame l’alta probabilità di una stabilizzazione della controparte con la stipulazione di un contratto a tempo indeterminato, che avrebbe escluso l’esistenza di un illecito.

La doglianza è inammissibile,ai sensi dell’art. 360 bis , n. 1, c.p.c., in quanto il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo conforme all’orientamento che questa S.C. ha già espresso con plurime pronunce su censure ed in casi analoghi a quello qui in esame (tra le molte, in ordine di tempo, Cass. 29 maggio 2018, n. 13482; Cass. 28 settembre 2021, n. 24697; Cass. 6 luglio 2022, n. 21355; Cass. 13 gennaio 2023, n. 881).

Si è precisato, in proposito,che l’eccezionalità dello strumento - tale per cui ad atti di provenienza governativa è consentito, al di fuori delle ipotesi costituzionalmente tipiche e di rango primario del decreto legge (art. 77 Cost., comma 2) e del decreto delegato (art. 76 Cost.),di derogare a norme di legge per ragioni di emergenza - impone che le deroghe siano consentite in modo espresso, come del resto sancito dall’art. 5, comma 5, legge n. 225/1992, ora art. 25 del Codice della Protezione Civile, di cui al d.lgs. n. 1/2018 (cfr. Cass. 1° ottobre 2019, n. 24490; Cass. 29 maggio 2018, n. 13482; Cass. 7 novembre 2017, n. 26372) e che, ove nel caso concreto residuino dubbi, prevale l’opzione interpretativa di ritenere l’ordinanza come non derogatoria della disciplina di legge (v., ancora, Cass. 29 maggio 2018, n. 13482).

Pertanto, per derogare alle norme in tema di somministrazione di lavoro o di contratti a termine non basta che le OO.PP.CC.MM. prevedessero, come nel caso di specie, il ricorso per ragioni di urgenza alla fornitura di lavoro in somministrazione o a termine, nulla essendo esplicitato rispetto alla deroga alle norme (d.lgs. n. 276/2003, artt. 20 e 21; d.lgs. n. 368/2001, artt. 1, 4 e 5) che disciplinavano ratione temporis tali istituti lavoristici e che prevedevano che le causali dei contratti fossero in essi esplicitate e corrispondessero ad effettive esigenze temporanee del datore di lavoro rispetto all’ufficio di destinazione.

Costituisce poi dato acquisito alla giurisprudenza di questa S.C. (in ordine di tempo, Cass. 16 gennaio 2019, n. 992; Cass. 13 gennaio 2021, n. 446; Cass.15 febbraio 2021, n. 3815) quello per cui, in materia di pubblico impiego privatizzato, nell’ipotesi di illegittima o abusiva successione anche di contratti di somministrazione di lavoro a termine, pur essendo esclusa, ai sensi dell’art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001 e dell’art. 86, comma 9, del d. lgs. n. 276 del 2003, la trasformazione in un rapporto a tempo indeterminato, si verifica in ogni caso la sostituzione della pubblica amministrazione-utilizzatrice nel rapporto di lavoro a termine e il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno parametrato alla fattispecie di portata generale di cui all’art. 32, comma 5, della legge n. 183 del 2010, quale danno presunto, con valenza sanzionatoria e qualificabile come “danno comunitario”, determinato tra un minimo e un massimo, salva la prova del maggior pregiudizio sofferto.

Nel caso di specie, l’illegittima reiterazione si era già avuta, secondo l’accertamento della corte territoriale che resiste al motivo di ricorso, ai tempi delle somministrazioni a termine (almeno dal 26 aprile 2005) e, dunque, la parimenti accertata illegittimità del termine apposto al successivo contratto (o contratti) stipulato direttamente con i lavoratori nulla aggiunge, se non sotto il profilo della gravità della precarizzazione indebitamente cagionata.

Nel motivo si fa riferimento, peraltro, all’assunto per cui anche solo la probabilità di stabilizzazione costituirebbe sanatoria dell’illecito.

Sul primo punto va ribadito che, al di là di quanto accaduto in ambito scolastico nelle particolari contingenze della immissione in ruolo ad opera della c.d. disciplina sulla buona scuola, questa S.C., pur ritenendo che anche negli altri settori la stabilizzazione sia misura idonea ad impedire l’applicazione delle regole delineate da Cass., SU, 15 marzo 2016, n. 5072 sul c.d. danno euro unitario (Cass. 3 luglio 2017, n. 16336), ha tuttavia fatto riferimento alla necessità di una reale assunzione a tempo determinato, causalmente riconducibile con nesso di causa-effetto dalla reiterazione dei contratti a termine (Cass. 17 luglio 2020, n. 15353) e non caratterizzantesi come una mera chance (Cass. 27 maggio 2021, n. 14815).

Va escluso, quindi, che abbia rilievo la sola possibilità o probabilità di stabilizzazione, anche perché, a ben vedere, il prospettarsi di una mera chance di stabilizzazione medio tempore protrae e non elimina la condizione di precarietà che è ragione del danno di cui si riconosce il risarcimento, sicché non può attribuirsi a tale situazione meramente possibilistica o probabilistica, in linea generale, un qualche effetto sanante. 6)Previa riunione, il ricorso n. 16678/2018 è dichiarato improcedibile e quello n. 17114/2018 èdichiarato inammissibile.

Le spese di lite seguono la soccombenza exart. 91 c.p.c. e sono liquidate come in dispositivo.

Non sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell’art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, che ha aggiunto il comma 1 quaterall’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, dell’obbligo per parte ricorrente di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione integralmente rigettata, trattandosi di amministrazione statale difesa dall’Avvocatura generale dello Stato e non tenuta al versamento del contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte, -decidendo sui ricorsi riuniti, dichiara improcedibile il ricorso n. 16678/2018 e inammissibile quello n. 17114/2018; - condanna il Ministero dell’[OSCURATO:SOCIETA] a rifondere l

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sui ricorsi riuniti 16678/2018 e 17114/2018proposti da: Ministero dell’[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difesoper legge dall’Avvocatura generale dello Stato e domiciliato presso di lei in Roma, via dei Portoghesi 12; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimato- nonché Ministero dell’[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura generale dello Stato e domiciliato presso di lei in Roma, via dei Portoghesi 12; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] edelettivamente domiciliato presso di loro in Roma, via Orazio 3; -controricorrente- avverso la SENTENZA della Corte d’appello di Roma, n. 4631/2017, pubblicata il 4 dicembre 2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/01/2024 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], unitamente ad altri ricorrenti poi non appellanti, ha convenuto il Ministero dell’[OSCURATO:SOCIETA], deducendo di avere lavorato dal 4 luglio 2005 presso la Prefettura di Roma con mansioni di coadiutore amministrativo contabile per le esigenze dello [OSCURATO:PERSONA] per l’Immigrazione presso le Prefetture - Uffici territoriali del Governo UTG, nonché degli uffici delle Questure, con 7 contratti di somministrazione, alcuni prorogati, e, in seguito, quale vincitore della procedura selettiva per titoli ed esami, con un contratto a termine della durata di 24 mesi stipulato il 1° gennaio 2008, prorogato fino al 31 dicembre 2010 e rinnovato fino al 31 dicembre 2011. Egli ha dedotto l’illegittimità dei contratti di somministrazione, del contratto a termine e delle proroghe, chiedendone la trasformazione in un unico contratto a tempo indeterminato alle dipendenze del Ministero dell’[OSCURATO:SOCIETA], con decorrenza dalla stipula del primo contratto. Ha domandato, in ogni caso, la condanna della P.A. a riconoscere una somma pari alle venti mensilità percepite e risultanti dall’ultima busta paga o la diversa somma accertata in corso di causa. Il Tribunale di Roma, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 4000/2013, ha rigettato il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello, al quale ha resistito, con appello incidentale, il Ministero dell’[OSCURATO:SOCIETA]. La Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 4631/2017, ha accolto l’appello del lavoratore in punto di risarcimento del danno. Il Ministero dell’[OSCURATO:SOCIETA] ha proposto un primo ricorso per cassazione sulla base di due motivi. [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto difese in tale giudizio. Il Ministero dell’[OSCURATO:SOCIETA] ha presentato un secondo ricorso per cassazione sulla base sempre di due motivi contro la stessa sentenza. In quest’ultimo procedimento, [OSCURATO:PERSONA] si è difeso con controricorso e ha depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1) Preliminarmente si osserva che contro la stessa sentenza della Corte d’appello di Roma n. 4631/2017sono stati proposti due ricorsi identici, entrambi chiamati alla stessa udienza del 24 gennaio 2024, il primo avente r.g. n. 16678/2018 e il secondo con r.g. n. 17114/2018. Pertanto, va disposta la riunione di quest’ultimo ricorso a quello più risalente ex art. 335 c.p.c. 2)Il ricorso con r.g. n. 16678/2018 è dichiarato improcedibile, ai sensi dell’art.369 c.p.c., in quanto con lo stesso non è stato depositato il provvedimento impugnato, ma una sentenza diversa. 3) Deve essere esaminato il ricorso n. 17114/2018, in ragione della sua tempestività e dell’improcedibilità, rilevata qui per la prima volta,del ricorso n. 16678/2018. Infatti, in tema di ricorso per cassazione, una volta che la parte abbia già proposto un primo ricorso e abbia, quindi, esercitato il relativo potere di impugnazione in ordine al provvedimento censurato, essa ha esaurito la facoltà di critica della decisione che assume a sé pregiudizievole, senza che possa proporre una successiva impugnazione, salvo che la prima impugnazione sia invalida, non sia stata ancora dichiarata inammissibile o improcedibile e venga rispettato il termine di decadenza previsto dalla legge (Cass., Sez. 1, n. 8552del 6 maggio 2020). 4) Con il primo motivo del ricorso n. 17114 /2018 il Ministero dell’[OSCURATO:SOCIETA] lamenta l’omessa decisione su un punto decisivo della controversia che si traduce in violazione dell’art. 2043 c.c. e degli artt. 32, comma 5, della legge n. 183 del 2010 e 36, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, per come interpretati dalle sentenze della S.C. n. 5072/2016, 22552/2016, 211/2017 e 16336/2017 in quanto la corte territoriale non avrebbe tenuto conto del processo di stabilizzazione, concernente la controparte, in corso durante il giudizio di appello e, quindi, perfezionatosi il 29 dicembre 2017. La doglianza è inammissibile. Infatti, la giurisprudenza di questa Sezione è stata costante nell’affermare, in cause similari, che, nel giudizio di legittimità, non possono allegarsi fatti sopravvenuti e, a fortiori, neppure già verificatisi in pendenza dei gradi di merito, come la presente stabilizzazione, che il Ministero dell’[OSCURATO:SOCIETA] riconduce ad un decreto del 29 dicembre 2017, mentre la sentenza impugnata è del 4 dicembre 2017. Simili fatti, peraltro, non potrebbero neppure essere provati mediante produzioni documentali (essendo queste ultime consentite soltanto nei differenti casi di cui all’art. 372, comma 1, c.p.c. In particolare, è stato considerato un fatto sopravvenuto quello dell’avvenuta stabilizzazione di lavoratori all’esito delle procedure previste dai vari testi normativi a tale scopo succedutisi nel tempo (Cass. 6 luglio 2022, n. 21355e successive conformi). A tale esaustiva enunciazione basti aggiungere intanto che non è neppure da richiamare un’ipotesi di “prospective overruling” che giustifichi la riapertura di termini a difesa, in quanto l’eccezionale istituto riguarda solo eventuali mutamenti giurisprudenziali di ambito processuale e non sostanziale (tra le molte, Cass. 14 gennaio 2021, n. 552; Cass. 2 dicembre 2020, n. 27555;Cass.11 marzo 2013, n. 5962; Cass. 27 dicembre 2011, n. 28967). Inoltre, il caso va distinto (sul punto v. Cass. 4 agosto 2022, n. 24286) da quanto accaduto in ambito scolastico, perché, in quella sede, a giustificare la pronuncia in sede di legittimità su fatti verificatisi dopo la sentenza di appello, stava il ricorrere di uno ius superveniens (cui si assimilano le sentenze di accoglimento della Corte costituzionale) cui il giudice di legittimità, direttamente o con rinvio al giudice di appello, è tenuto a dare attuazione (v. Cass. 3 giugno 2020, n. 10538; v. anche Cass. 3 dicembre 2021, n. 38205). 5)Con il secondo motivo del ricorso n. 17114 /2018 il Ministero dell’[OSCURATO:SOCIETA] lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., comma 2, c.p.c., dell’art. 5 della legge n. 225 del 1992, dell’art. 2, comma 6, del d.l. n. 225 del 2010 e degli artt. 20 e 21 del d.lgs. n. 276 del 2003, dell’art. 5 d.lgs. n. 368 del 2001 e dell’art. 36, d.lgs. n. 165 del 2001, nonché la falsa applicazione della Direttiva europea n. 1999/70 e dell’art. 20 del CCNL Ministeri 2002-2005. La P.A., dopo un ampio riepilogo delle ordinanze emesse al fine di affrontare l’emergenza presso gli uffici immigrazione, sostiene, innanzitutto, che la corte territoriale avrebbe sottovalutato il rilievo sostanzialmente normativo di tali provvedimenti, sicché i contratti a termine non avrebbero potuto considerarsi stipulati sulla base delle leggi ordinarie che disciplinavano la somministrazione di lavoro o i rapporti a tempo determinato, ma proprio in base alle ordinanze citate. Aggiunge, poi, che, a sostegno delle proroghe dei contratti oggetto di causa potevano essere richiamati leggi ed atti aventi forza di legge, che avevano tenuto conto della necessità di un massiccio utilizzo di personale per fronteggiare un carico di lavoroben più ampio di quello ordinario e le cui motivazioni costituivano ormai un fatto notorio indebitamente ignorato dal giudice di appello. Inoltre, l’esposta difesa era stata accolta da vari giudici del merito. Infine, rileva che doveva essere presa in esame l’alta probabilità di una stabilizzazione della controparte con la stipulazione di un contratto a tempo indeterminato, che avrebbe escluso l’esistenza di un illecito. La doglianza è inammissibile,ai sensi dell’art. 360 bis , n. 1, c.p.c., in quanto il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo conforme all’orientamento che questa S.C. ha già espresso con plurime pronunce su censure ed in casi analoghi a quello qui in esame (tra le molte, in ordine di tempo, Cass. 29 maggio 2018, n. 13482; Cass. 28 settembre 2021, n. 24697; Cass. 6 luglio 2022, n. 21355; Cass. 13 gennaio 2023, n. 881). Si è precisato, in proposito,che l’eccezionalità dello strumento - tale per cui ad atti di provenienza governativa è consentito, al di fuori delle ipotesi costituzionalmente tipiche e di rango primario del decreto legge (art. 77 Cost., comma 2) e del decreto delegato (art. 76 Cost.),di derogare a norme di legge per ragioni di emergenza - impone che le deroghe siano consentite in modo espresso, come del resto sancito dall’art. 5, comma 5, legge n. 225/1992, ora art. 25 del Codice della Protezione Civile, di cui al d.lgs. n. 1/2018 (cfr. Cass. 1° ottobre 2019, n. 24490; Cass. 29 maggio 2018, n. 13482; Cass. 7 novembre 2017, n. 26372) e che, ove nel caso concreto residuino dubbi, prevale l’opzione interpretativa di ritenere l’ordinanza come non derogatoria della disciplina di legge (v., ancora, Cass. 29 maggio 2018, n. 13482). Pertanto, per derogare alle norme in tema di somministrazione di lavoro o di contratti a termine non basta che le OO.PP.CC.MM. prevedessero, come nel caso di specie, il ricorso per ragioni di urgenza alla fornitura di lavoro in somministrazione o a termine, nulla essendo esplicitato rispetto alla deroga alle norme (d.lgs. n. 276/2003, artt. 20 e 21; d.lgs. n. 368/2001, artt. 1, 4 e 5) che disciplinavano ratione temporis tali istituti lavoristici e che prevedevano che le causali dei contratti fossero in essi esplicitate e corrispondessero ad effettive esigenze temporanee del datore di lavoro rispetto all’ufficio di destinazione. Costituisce poi dato acquisito alla giurisprudenza di questa S.C. (in ordine di tempo, Cass. 16 gennaio 2019, n. 992; Cass. 13 gennaio 2021, n. 446; Cass.15 febbraio 2021, n. 3815) quello per cui, in materia di pubblico impiego privatizzato, nell’ipotesi di illegittima o abusiva successione anche di contratti di somministrazione di lavoro a termine, pur essendo esclusa, ai sensi dell’art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001 e dell’art. 86, comma 9, del d. lgs. n. 276 del 2003, la trasformazione in un rapporto a tempo indeterminato, si verifica in ogni caso la sostituzione della pubblica amministrazione-utilizzatrice nel rapporto di lavoro a termine e il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno parametrato alla fattispecie di portata generale di cui all’art. 32, comma 5, della legge n. 183 del 2010, quale danno presunto, con valenza sanzionatoria e qualificabile come “danno comunitario”, determinato tra un minimo e un massimo, salva la prova del maggior pregiudizio sofferto. Nel caso di specie, l’illegittima reiterazione si era già avuta, secondo l’accertamento della corte territoriale che resiste al motivo di ricorso, ai tempi delle somministrazioni a termine (almeno dal 26 aprile 2005) e, dunque, la parimenti accertata illegittimità del termine apposto al successivo contratto (o contratti) stipulato direttamente con i lavoratori nulla aggiunge, se non sotto il profilo della gravità della precarizzazione indebitamente cagionata. Nel motivo si fa riferimento, peraltro, all’assunto per cui anche solo la probabilità di stabilizzazione costituirebbe sanatoria dell’illecito. Sul primo punto va ribadito che, al di là di quanto accaduto in ambito scolastico nelle particolari contingenze della immissione in ruolo ad opera della c.d. disciplina sulla buona scuola, questa S.C., pur ritenendo che anche negli altri settori la stabilizzazione sia misura idonea ad impedire l’applicazione delle regole delineate da Cass., SU, 15 marzo 2016, n. 5072 sul c.d. danno euro unitario (Cass. 3 luglio 2017, n. 16336), ha tuttavia fatto riferimento alla necessità di una reale assunzione a tempo determinato, causalmente riconducibile con nesso di causa-effetto dalla reiterazione dei contratti a termine (Cass. 17 luglio 2020, n. 15353) e non caratterizzantesi come una mera chance (Cass. 27 maggio 2021, n. 14815). Va escluso, quindi, che abbia rilievo la sola possibilità o probabilità di stabilizzazione, anche perché, a ben vedere, il prospettarsi di una mera chance di stabilizzazione medio tempore protrae e non elimina la condizione di precarietà che è ragione del danno di cui si riconosce il risarcimento, sicché non può attribuirsi a tale situazione meramente possibilistica o probabilistica, in linea generale, un qualche effetto sanante. 6)Previa riunione, il ricorso n. 16678/2018 è dichiarato improcedibile e quello n. 17114/2018 èdichiarato inammissibile. Le spese di lite seguono la soccombenza exart. 91 c.p.c. e sono liquidate come in dispositivo. Non sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell’art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, che ha aggiunto il comma 1 quaterall’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, dell’obbligo per parte ricorrente di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione integralmente rigettata, trattandosi di amministrazione statale difesa dall’Avvocatura generale dello Stato e non tenuta al versamento del contributo unificato. P.Q.M. La Corte, -decidendo sui ricorsi riuniti, dichiara improcedibile il ricorso n. 16678/2018 e inammissibile quello n. 17114/2018; - condanna il Ministero dell’[OSCURATO:SOCIETA] a rifondere l