CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 33502/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
desimo; ha poi ritenuto che la deduzionesecondo cui il bando era stato stipulato in frode alla legge si era risolta in una mera petizione di principio, in quanto la Carpi si era limitata a fare leva sulla pregressa assunzione a tempo determinato nel livello B3, ma non aveva rivendicato l’esercizio di mansioni superiori. 9. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di sei motivi, illustrati da memoria. 10. Il Ministero dell’Interno è rimasto intimato. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo il ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 4 cod. proc. civ., la nullità della sentenza per motivazione illogica, contraddittoria e avulsa dai fatti di causa in relazione al momento del cambio di qualifica. Critica la sentenza impugnata per avere incentrato la decisione sul valore sanante della stabilizzazione, così contraddicendogli atti e le premesse della stessa decisione; evidenzia che l’illegittimità del mutamento di qualifica va valutato al momento della trasformazione del rapporto della Carpi, da lavoratrice somministrata a lavoratrice a tempo determinato. Evidenzia come la Carpi nel ricorso introduttivo avesse dedotto che il passaggio dalla qualifica B3 alla qualifica B1 era consistito nella sola modifica del formale inquadramento, fermo restando lo svolgimento delle mansioni di assistente amministrativo (area II, F3 ex B3) nel corso dell’intero rapporto di lavoro. Sostiene che la deduzione svolta nel ricorso di primo grado e riguardante l’errato inquadramento nel livello B1 a fronte dello svolgimento di mansioni corrispondenti al livello B3 implica la deduzione dello svolgimento di mansioni superiori. Aggiunge che il capo della sentenza di primo grado riguardante lo svolgimento, da parte della Carpi, delle mansioni di assistente amministrativo non era stato impugnato dal Ministero dell’Interno, che si era limitato ad invocare la valenza sanante della stabilizzazione. 2. Con il secondo motivo il ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ., omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Addebita alla Corte territoriale di non avere esaminato il momento in cui era avvenuto l’inquadramento in una qualifica confliggente con le mansioni svolte e che la ricorrente aveva continuato a svolgere. Evidenzia che la sentenza impugnata ha riconosciuto il cambio di qualifica avvenuto nel 2008, senza alcuna connessione con la successiva procedura di stabilizzazione. 3. Con la terza censura il ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., violazione degli artt. 1344 e 2126 cod. civ., dell’art. 86 d.lgs. n. 276/2003, degli artt. 2, 45 e 52 d.lgs. n. 165/2001, degli artt. 3, 36 e 97 Cost., nonché dell’art. 10 CCNL 2006-2009 [OSCURATO:PERSONA] e delle clausole 4 e 5 della Direttiva 1999/70/CE, in relazione alla nullità del mancato inquadramento della Carpi nella categoria B3. D’altronde, ad avviso della ricorrente, nessuna disposizione normativa avrebbe vietato di trasformare il rapporto di lavoro in somministrazione in rapporto di lavoro a tempo determinato. Afferma, con riferimento alla domanda della Carpi di inquadramento nella qualifica B3, che il rapporto di lavoro in questione avrebbe dovuto essere considerato un ordinario rapporto di lavoro a tempo determinato. Evidenzia che non vi sarebbe stata alcuna ragione idonea a giustificare il mancato passaggio alla posizione professionale F3. Lamenta che la Carpi avrebbe subito una dequalificazione, non avendo alcun rilievo il fatto che detta dequalificazione fosse avvenuta nel 2007 tramite concorso, in quanto il giudice ordinario avrebbe potuto disapplicare provvedimenti discriminatori della P.A. e la procedura concorsuale era comunque avvenuta in frode alla legge. Precisa che le deduzioni riguardanti la nullità della procedura selettiva per frode alla legge erano state accompagnate dall’analitica elencazione degli elementi da cui la dequalificazione era contra legem(prosecuzione del rapporto senza soluzionedi continuità, necessità di dare continuità al servizio fornito dalla ricorrente e dai suoi colleghi, identità di mansioni svolte e permanenza nella medesima posizione lavorativa, tutte circostanze conclamate o incontestate). 4. Con il quarto motivo il ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ., omesso esame di fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti. Addebita alla Corte territoriale di non avere esaminato la nullità dei contratti di somministrazione, l’operata discriminazione e la frode alla legge in occasione della trasformazione in contratti a tempo indeterminato, avendo la sentenza impugnata ignorato i fatti esposti nel terzo motivo. 5. Con il quinto motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ., il ricorso denuncia la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per omessa pronuncia sulla domanda di riconoscimento del diritto a partecipare alla selezione per F2 nella procedura del 2010, ai fini dell’acquisizione della posizione economica F2 e al riconoscimento dell’anzianità di servizio. Evidenzia che la Carpi in ragione dell’assunzione a tempo determinato era stata esclusa dalla partecipazione alla procedura di progressione anche con riferimento alla posizione economica F2, in violazione della clausola 4 della Direttiva 1999/70/CE. 6. Con il sesto motivo il ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 360 n. 2 e n. 5 cod. proc. civ., omesso esame di un fatto decisivo e discusso tra le parti, nonché violazione dell’art. 132 cod. proc. civ.; omessa pronuncia in relazione alla domanda subordinata di riconoscimento delle differenze retributive, in relazione agli artt. 1362 ss. cod. civ. e36 Cost.Evidenzia che la domanda di pagamento delle differenze retributive, proposta dalla Carpi nel ricorso introduttivo non era necessariamente dipendente dal corretto inquadramento ed era stata riproposta anche nel giudizio di appello come domanda subordinata. 7. Le prime quattro censure , che vanno esaminate congiuntamente per ragioni di connessione, devono essere disattese , in quanto non fondate, e inammissibili quanto al parametro dell’art. 360, n.5, cpc, atteso che l’omesso esame cui si riferisce detta norma non si identifica con l’argomentazione della parte, in cui si sostanzia la censura, la quale, svolgendo le proprie tesi difensive, non fa che manifestare il proprio pensiero sulle conseguenze derivanti da un certo fatto o da una determinata situazione giuridica(Cass., n. 2961 del 2025). 7.1. È necessaria una preliminare brevericognizione della disciplina che viene in rilievo. Come si evince dagli atti di causa prima del 2007 per fronteggiare la gestione dei compiti connessi alla procedura di regolarizzazione in materia di immigrazione, veniva fatto ricorso a rapporti di lavoro interinali e di somministrazione cui corrispondeva un inquadramento nei rapporti di lavoro subordinato B3. Con l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3262 del 31 gennaio 2003 (G.U. n. 32 del 8 febbraio 2003, che tra l’altro modificava le Ordinanze n. 3242 del 6 settembre 2002, pubblicata nella [OSCURATO:PERSONA] della Repubblica italiana n. 213 dell’11 settembre 2002 e n. 3244 del 1° ottobre 2002, pubblicata nella [OSCURATO:PERSONA] della Repubblica italiana n. 238 del 10 ottobre 2002 ) si stabiliva che per far fronte ad una più efficace gestione dei compiti connessi alla procedura di regolarizzazione, per quanto qui rileva, il Ministero dell’interno era autorizzato ad utilizzare, tramite una o più imprese di fornitura di lavoro temporaneo prestatori di lavoro temporaneo per la conclusione delle operazioni direttamente connesse alla predetta procedura. Con O.P.C.M. n. 3576 del 29 marzo 2007, si era poi previsto che, al fine di fronteggiare adeguatamente le maggiori esigenze protrarsi della situazione di emergenza di ordinanza, il Ministro dell’interno era autorizzato all’espletamento di apposite procedure selettive di natura concorsuale per titoli ed esami per l’assunzione, con contratto di lavoro a tempo determinato, di unità di personale. [OSCURATO:PERSONA] dell’interno avrebbe proceduto all’espletamento delle procedure selettive cui venivano ammessi coloro che avevano già svolto attività connesse all’attuazione delle disposizioni vigenti in materia di immigrazione con contratto di prestazione di lavoro temporaneo presso le Amministrazioni dello Stato, in deroga all’art. 35, comma 1, lettera b, deldecreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il personale così reclutato sarebbe stato assunto nel profilo professionale di coadiutore amministrativo contabile, posizione economica B1. Nel 2007, come ricorda la ricorrente, veniva indetta una procedura concorsuale, per titoli ed esami (G.U. n.71 del 07 settembre 2007) per l’assunzione di personale nel profilo professionale di coadiutore amministrativo contabile, area funzionale B, posizione economica B1, con contratto a tempo determinato, per le esigenze dello [OSCURATO:PERSONA] per l’immigrazione presso le Prefetture -Uffici territoriali del Governo nonchè degli uffici delle Questure. Nel bando si prevedeva che i vincitori del concorso venivano i nvitati a stipulare il contratto individuale di lavoro, a tempo determinato, secondo la di disciplina prevista al Contratto collettivo nazionale di lavoro vigente al momento dell'assunzione, nel profilo professionale di coadiutore amministrativo contabile, area funzionale B, posizione economica B1. In esito allo svolgimento della suddetta procedura concorsuale venivano dunque sottoscritti contratto individuali a tempo determinato, poi oggetto di successive proroghe. La stessa lavoratrice afferma che ha lavorato presso il Ministero dal 2004fino al 31 dicembre 2017 assunta dall’Agenzia in virtù di prestazioni di lavoro temporaneonulle e che dal 1° gennaio 2008 veniva assunta dall’Amministrazione con contratto a tempo determinato, a seguito di concorso, poi prorogato. Il d.l.31 agosto 2013, n. 101, all’art., 4, comma 9-ter, ha previsto che “per assicurare il mantenimento dei necessari standard di funzionalità dell'Amministrazione dell’interno, anche in relazione ai peculiari compiti in materia di immigrazione, il Ministero dell’interno è autorizzato a bandire procedure concorsuali riservate e che fino al completamento della procedura assunzionale è autorizzata la proroga dei contratti a tempo determinato relativi allo stesso personale nei limiti numerici e finanziari come individuati. Con la legge n. 205 del 27 dicembre 2017, art. 1, comma 302, si è poi stabilito: “Per assicurare il mantenimento dei necessari standard di funzionalità dell'Amministrazione dell’interno, anche in relazione ai peculiari compiti in materia di immigrazione, e per valorizzare la professionalità acquisita dal personale in servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, il Ministero dell’interno è autorizzato, nell’ambito dell’attuale dotazione organica, ad assumere a tempo indeterminato il personale non dirigenziale in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 20, comma 1, lettere a), b) e c), del d.lgs. n. 75 del 2017,nel limite del 50 per cento del totale delle unità in servizio per ciascuna annualità 2018 e 2019”. Dunque, dopo l’assunzione con contratti a termine, a seguito di concorso pubblico per titoli ed esami (bando 2007), si prevedeva nel 2013 una procedura concorsuale riservata con contestuale previsione della proroga dei contratti a termine nelle more. Già con il d.lgs. n. 75 del 2017, art. 20 si prevedeva che le amministrazioni, al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, potevano, nel triennio 2018-2020, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2, e con l'indicazione della relativa copertura finanziaria, assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale che possedesse i requisiti indicati. Con la legge n. 205 del 2017 veniva poi prevista la stabilizzazione del personale con contratto a tempo determinato in possesso, tra l’altro,dei seguenti requisiti: (art. 20, cit., testo originario) a) risulti in servizio successivamente alla data di entrata in vigore dellalegge n. 124 del 2015con contratti a tempo determinato presso l'amministrazione che procede all’assunzione; b) sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali anche espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione; c) abbia maturato, al 31 dicembre 2017, alle dipendenze dell'amministrazione che procede all'assunzione almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni. Entrambe le disposizioni di stabilizzazione hanno come presupposto un originario concorso per le assunzioni a termine, e la stabilizzazione (si v. Cass., n. 29292 del 2022) si realizza in nesso causale diretto per il coesistere, dell’accesso con concorso con successivi periodi di precariato e con il persistere della presenza in servizio. 7.2.Tanto premesso si osserva quanto segue. La sentenza impugnata ha esaminato i contratti stipulati dalla Carpi fin dal 2004 edil momento de l suo inquadramento nel livello B1; ha poi individuato i margini disindacabilità di detto inquadramento ed ha ritenuto il valore sanante della stabilizzazione, che aveva tratto origine dalla precedente procedura per l’assunzione a tempo determinato del 2007, e l’ assenza di specifiche deduzioni sulla frode alla legge. Ha in particolare escluso la configurabilità della lesione di diritti qualora a precedenti rapporti di lavoro a tempo determinato succeda un rapporto di lavoro a termine in cui il bando individui l’inquadramento; ha ritenuto che la scelta della lavoratrice di aderire alla procedura abbia impegnato le parti all’assunzione e al conseguente inquadramento previsto dal bando, non essendo sindacabile la correttezza di tale inquadramento, salva la denuncia di una condotta strumentale dell’Amministrazione, preordinata al fraudolento frazionamento in più segmenti del rapporto di lavoro, in effetti connotato da un’intrinseca unitarietà. La Corte territoriale ha correttamente rilevato che la Carpi avrebbe potuto rivendicare l’esercizio di mansioni superiori e a tale titolo conseguire le differenze retributive, ma si era limitata a rivendicare un superiore inquadramento, avendo sostenuto che il pregresso esercizio di mansioni con inquadramento nel profilo B3 imponeva all’Amministrazione l’assunzione con tale inquadramento, in previsione del futuro svolgimento delle medesime mansioni. Dal ricorso per cassazione, che trascrive in parte quail ricorso di primo grado, risulta che le domande di pagamento delle differenze retributive sono state proposte soloin ragione del diritto all’inquadramento nei profili rivendicati (fascia economica F3, ex B3, dal gennaio 2008, e fascia economica F4 dal 1.1.2010) e non per lo svolgimento di mansioni superiori; la stessa ricorrente prospetta che la deduzione riguardantelo svolgimento delle stesse mansioni durante l’intero rapporto lavorativo era stata svolta a sostegno di tali conclusioni. Dalla sentenza impugnata risulta inoltre che con l’appello il Ministero dell’Interno ha censurato le statuizioni della sentenza di primo grado riguardanti la condanna al pagamento delle differenze retributive dal 1° gennaio 2008, il riconoscimento dell’anzianità della Carpi dal 2004 e la ricostruzione della carriera. 7.3. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, nell’ ipotesi di stipulazione di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa con una P.A. al di fuori dei presupposti di legge, il lavoratore non può mai conseguire la conversione del rapporto in uno di lavoro subordinato a tempo indeterminato, ma solo una tutela risarcitoria, nei limiti di cui all'art. 2126 cod. civ., qualora il contratto di collaborazione abbia la sostanza di rapporto di lavoro subordinato, con conseguente diritto anche alla ricostruzione della posizione contributiva previdenziale (Cass. n. 4360/2023; Cass. n. 9591/2018; Cass. n. 3384/2017; Cass. 10340/2020). Si è in particolare affermato che, in materia dipubblico impiego privatizzato, nell'ipotesi di illegittima o abusiva successione di contratti disomministrazione di lavoro a termine, pur essendo esclusa, ai sensi deld.lgs. n. 165 del 2001, art. 36,comma 5, e del d . lg s. n. 276 del 2003, art. 86, comma 9, la trasformazione in un rapporto a tempo indeterminato, si verifica in ogni caso la sostituzione della pubblica amministrazione utilizzatrice nel rapporto di lavoro a termine e il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno parametrato alla fattispecie di portata generale di cui allalegge n. 183 del 2010, art. 32, comma 5, quale danno presunto, con valenza sanzionatoria e qualificabile come "danno comunitario", determinato tra un minimo e un massimo, salva la prova del maggior pregiudizio sofferto (v.Cass. n. 992/2019; Cass. 13 gennaio 2021, n. 446 /2021 ; Cass. n. 881/2021; Cass. n. 3815/2021; Cass. 25673/2023 e Cass. n. 5244/2024). Tale disciplina appare conforme allo scopo della direttiva 2008/104/CE, la quale, secondo l'interpretazione datane dalla Corte di Giustizia (sentenza del 14 ottobre 2020 in causa C681/18), è finalizzata a far sì che gli Stati membri si adoperino affinché il lavoro tramite agenzia interinale presso la stessa impresa utilizzatrice non diventi una situazione permanente per uno stesso lavoratore (principio affermato in una fattispecie in cui, essendosi concluso il rapporto dopo l'entrata in vigore della direttiva n. 2008/104/CE, ma prima della scadenza del termine fissato per la sua trasposizione nell'ordinamento interno, il giudice nazionale era tenuto ad applicare il diritto interno, ma senza poterne dare un'interpretazione difforme dagli obiettivi della direttiva). Nella disamina di una fattispecie analoga, questa Corte ha osservato che nel periodo a cui si riferiscono i contratti di somministrazione la lavoratrice aveva svolto prestazioni di mero fatto nei confronti della P.A. ed ha pertanto ritenuto che non poteva chiedere un particolare inquadramento contrattuale nei confronti della P.A., essendo il rapporto in questione non fondato su un titolo valido, ed ha escluso la possibilità di costituire un rapporto di lavoro con la P.A. sulla base dell’esecuzione di mere prestazioni di lavoro rese adempiendo ad un contratto nullo, in quanto anche per i contratti a tempo determinato devono essere seguite apposite procedure di legge ed ha evidenziato che a stretto rigore non è corretto parlare di dequalificazione riguardo allo svolgimento di mansioni in ogni caso riferibili alla medesima area (Cass. n. 2886/2025). La sentenza impugnatasi è attenuta a tali principi, avendo escluso la rilevanza di una prestazione di mero fatto ai fini dell’inquadramento, nonché la configurabilità della lesione di diritti qualora a precedenti rapporti di lavoro a tempo determinato succeda un rapporto di lavoro a termine in cui il bando individui l’inquadramento. 7.4. L a terza censura , peraltro, pur sostenendo che la Carpi nel ricorso di primo grado aveva analiticamente dedottogli elementi da cui si desume la frode alla legge e prospettando l’erroneità della sentenza impugnata,che ha ritenuto l’assenza di allegazioni sul punto, non denuncia la violazione di una norma processuale, ma lamenta la violazione diretta dell’art. 1344 cod. civ. Nel prospettare che nel ricorso introduttivo la Carpi aveva fondato le deduzioni relative alla stipula del bando in frode alla leggesulle pacifiche ed incontestate circostanze riguardanti la prosecuzione del rapporto senza soluzion e di continuità, sulla necessità della P.A. di dare continuità al servizio fornito dalla ricorrente e dai suoi colleghi, sull’identità delle mansioni svolte e sul la permanenza nella medesima posizione lavorativa, la medesima censura non riproduce il ricorso e sollecita un giudizio di merito. Questa Corte ha infatti chiarito che spetta al giudice del merito apprezzare, nell'ambito del giudizio di fatto al medesimo riservato, l'esistenza ed il valore di una condotta di non contestazione dei fatti rilevanti, allegati dalla controparte» (Cass. n. 3680/2019 e negli stessi termini Cass. n. 27490/2019). 8. Il quinto motivoe il sesto motivo sono inammissibili, in quanto denunciano l’omesso esame e l’omessa pronuncia ai sensi rispettivamente dell’art. 360, comma primo, n. 3 (art. 112,cod. proc. civ.), e n. 2 e n. 5 (art. 132, cod. proc. civ.), cod. proc. civ., senza rilevare la nullità della sentenza impugnat a ed indicare il fatto storico. Le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 17931/2013 hanno infatti affermato che “Nel giudizio per cassazione - che ha ad oggetto censure espressamente e tassativamente previste dall’art. 360, primo comma, cod. proc. civ.- il ricorso deve essere articolato in specifici motivi immediatamente ed inequivocabilmente riconducibili ad una delle cinque ragioni di impugnazione previste dalla citata disposizione, pur senza la necessaria adozione di formule sacramentali o l’esatta indicazione numerica di una delle già menzionateipotesi. Pertanto, nel caso in cui il ricorrente lamenti l’omessa pronunzia, da parte della impugnata sentenza, in ordine ad una delle domande o eccezioni formulate, non è indispensabile che faccia espressa menzione della ricorrenza dell’ipotesi di cui aln. 4 del primo comma dell’art. 360 cod. proc. civ. (con riferimento all’art. 112 cod. proc. civ.), purché nel motivo si faccia inequivocabilmente riferimento alla nullità della decisione derivante dalla relativa omissione. Va invece dichiarato inammissibile il motivo allorquando, in ordine alla suddetta doglianza, il ricorrente sostenga che la motivazione sia stata omessa o insufficiente o si limiti ad argomentare sulla violazione di legge”. L’omesso esame di domande, come nella sostanza prospettato dalla ricorrente, nonrientra nel paradigma dell’art. 360, comma primo, n. 5 cod. proc. civ., che ha introdotto nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, ossia ad un preciso accadimento o ad una precisa circostanza in senso storico naturalistico, la cui esistenza risulti dagli atti processuali che hanno costituito oggetto di discussione tra le parti, avente carattere decisivo (Cass. n. 13024/2022 e Cass. n. 14082/2017). D'altra parte, come questa Suprema Corte ha già avuto modo di chiarire (Cass., n. 12652 del 2020, n. 25710 del 2024), il giudice non è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, risultando necessario e sufficiente, in base all'art.132, n. 4 c.p.c., che esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, come nella fattispecie in esame, e dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo seguito. Ne consegue che il vizio di omessa pronuncia - configurabile allorché risulti completamente omesso il provvedimento del giudice indispensabile per la soluzione del caso concreto - non ricorre nel caso in cui, seppure manchi una specifica argomentazione, la decisione adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte ne comporti il rigetto. Inoltre, va rilevato che (Cass. S.U. n. 19881 del 2014 e Cass. S.U. n. 8053 del 2014) il vizio di motivazione rileva solo allorquando l’anomalia si tramuta in violazione della legge costituzionale, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico” nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione, non ravvisabile nella specie, sicché quest’ultima non può essere ritenuta mancante o carente solo perché non si è dato conto di tutte le risultanze istruttorie e di tutti gli argomenti sviluppati dalla parte a sostegno della propria tesi. 9. Il ricorso va pertanto rigettato. 10. Nessuna statuizione va adottata sulle spese del giudizio di legittimità, in quanto il Ministero dell’Interno non ha svolto attività difensiva. 11. Sussistono le condizioni per dare atto della sussistenza dell’obbligo per parte ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione integralmente rigettata, se dovuto. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso.