CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 32983/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 6450-2023 r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], n.q. di cessionaria di [OSCURATO:PERSONA], corrente in Napoli, elettivamente domiciliata in Roma, alla via Crescenzio, n. 20 presso l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende in virtù di procura apposta in calce al ricorso introduttivo -ricorrente – [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Torino ed elettivamente domiciliata in Roma, via degli Scipioni n. 191 presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA] -resistente - avverso il provvedimento di cui al RG. 23983/21 emesso dal Tribunale Civile di Napoli in data 18/02/23, comunicatotramite pec in data 20/02/23; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del //2019 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] 1. La società ricorrente con ricorso ex art. 702 cpc, nella sua qualità di cessionaria di [OSCURATO:PERSONA],ha premesso di essere creditrice nei confronti della Banca resistente in virtù di un titolo circolareche inavvertitamente era stato perduto e poi ritrovato ma non portato all’ incasso nei termini di legge, e dunque inesorabilmente prescritto , ai sensi della L. 266/05 , chiedendo all’adito Tribunale di Napoli di ordinare alla resistente la nuova emissione del titolo non incassato dell’importo di euro 2993,89, oltre interessi e spese. Inoltre, considerato che l’incasso della provvista degli assegni prescritti spettava solo all’ Istituto emittente, si dichiarava disponibile a restituire il titolo circolare prescritto, affinchè l’Istituto potesse avanzare la legittima pretesa alla [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA],pertanto, per ottenere il rilascio di un nuovo titolo di pari importo e, in subordine , il pagamento della somma indicata nel titolo,oltre interessi legali ex art. 1284, 4 comma , c . p . c . oltre alla condanna dell’Istituto al risarcimento dei danni per la mancata collaborazione per l’esazione del credito. 2. Si costituiva in giudizio tempestivamente la resistente che , preliminarmente, eccepiva l’incompetenza per territorio del Tribunale di Napoli, in luogo di quello di Roma. Riteneva che la competenza territoriale risultasse per tabulas allorchè l’assegno circolare non incassato tempestivamente era stato emesso a seguito di un provvedimento di assegnazione somme di una procedura esecutiva presso terzi, incardinata presso il Tribunale di Roma,con conseguente applicazione in tal caso del foro previsto ex art. 26 c . p . c . , 3 comma c . p . c . , avente natura inderogabile. [OSCURATO:SOCIETA] pertanto per la dichiarazione di incompetenza e la pronuncia di inammissibilità del ricorso e/o per il suo rigetto perché infondato in fatto e in diritto. 3. Il Tribunale, con il provvedimento qui impugnato, ha ritenuto che: a) in relazione all’eccezione pregiudiziale sollevata tempestivamente dalla resistente e riguardante l’esatto inquadramento della competenza territoriale della domanda azionata dalla ricorrente dinanzi al Tribunale di Napoli, perla verifica del foro occorrevacertamente individuare quale fosse l’ oggetto della pretesa azionata da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.che poteva sintetizzarsi nella richiesta al Tribunale di Napoli di conseguire l’ordine alla convenuta di riemettere in suo favore l’ assegno circolareche in precedenza aveva ottenuto a seguito di una procedura esecutiva presso terzi, stante l’impossibilità attuale di procedere all’ incasso del titolo; b)per la materia cui afferiva la pretesa non potevaritenersi competente per territorio il Tribunale di Napoli; c) ai sensi dell’art. 26, comma 3,c.p.c. per “l’esecuzione forzata degli obblighi di fare è competente il giudice del luogo dove l’ obbligo deve essere adempiuto”, criterio che condivide la natura speciale e inderogabile del foro dell’esecuzione; d) l’assegno infatti risultava emesso dalla resistente con sede in Roma,in adempimento dell’ordine di assegnazione dato dal Tribunale di Roma all’ esito di procedura esecutiva RGE 22937/06 tra il cedente e la Fondiaria SAI (con l’ Istituto resistente terzo pignorato) e pertanto la pretesa oggetto di causa ad essa facevaesclusivo riferimento, in quanto, l’ordine di emissione del nuovo titolo doveva essere eseguito dal medesimo istituto circolareo dal debitore esecutato; e) il criterio indicato dalla norma ha natura speciale ed inderogabile secondo quanto precisato dall’art. 28 c.p.c., escludendo in tal caso la deroga per accordo delle parti e anche per altri criteri applicabili, quale il domicilio o la residenza del creditore o la sua elezione di domicilio; f) pertanto l’ eccezione come dedotta tempestivamente dall’istituto di credito potevaritenersi puntuale e conforme al dettato normativo e dunque fondata; g) né la parte ricorrente,in sede di discussione sulla questione, aveva offerto argomentazioni valide per contrastare la forza preminente della disposizione codicistica, limitandosi solo ad eccepire la genericità della eccezione sollevata dalla convenuta; h) ritenendo, peraltro, il foro , d i cui all’art. 26c.p.c., esclusivo e inderogabile , non si indi cavano nel corpo dell’atto quali fossero i criteri individuabili, in deroga alla norma prevista dal codice ; i) erapertanto incompetente il Tribunale di Napoli in favore del Tribunale di Roma. 2. Il provvedimento, pubblicatoil 18/02/23, è statoimpugnato da [OSCURATO:PERSONA] con ricorso per regolamento di competenza , affidato a cinquemotivi, cui [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con memoria. Il P.g. ha concluso per l’accoglimento del ricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria.[OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo la società ricorrente lamenta l ’ infondatezza della sollevata (ed accolta) eccezione di incompetenza che si fonderebbe su un presupposto errato in ordine allasua sede legale. Osserva la ricorrente che la parte resistente avrebbenegato che essa ricorrente avesse sede a Napoli ed avrebbe genericamente affermato che l’ubicazione dell’Azienda fosse a Benevento(si legge: non avendo alcuna connessione con tale Foro … di Napoli … nemmeno la società ricorrente che ha sede legale a [OSCURATO:PERSONA] (BN) vedi doc. 1 depositato [OSCURATO:PERSONA] (cfr. pag. 3 comparsa di costituzione di parte resistente doc. 2 di parte resistente di I grado).Tuttavia la predetta eccezione - aggiunge la società ricorrente - non sarebbe stata supportata da una visura della CCIAA,ma da una mera “sintesi” tratta dal “portale delle imprese” (cfr. sintesi portale delle imprese doc. 1 fascicolo di I grado di parte resistente). L’eccezione di incompetenza, pertanto, oltre che non correttamente provata ex art. 2697 c od. civ. risult erebbe , anche , infondata ad un esame della visura ufficiale rilasciata dalla CCIAA eda cui emergerebbeche, all’epoca dei fatti (12/10/21 data di iscrizione a ruolo del ricorsoex art. 702 bis cpc) la sua sede legale era a Napoli (cfr. estratto visura CCIAA di Napoli). 1.1 Si osserva ancora che essa società ricorrente era stata costituita il 26/03/21 con sede a Napoli(cfr. atto costitutivo ed iscritto alla Camera di Commercio in data 05/05/21),con la conseguenza che all’atto dell’iscrizione a ruolo del libello introduttivo (12/10/21) lasede della ricorrente era presso l’ente territoriale partenopeo. 1.2 Dovrebbeallora ritenersi - aggiunge la ricorrente - che parte resistente avrebbe dolosamente indott o in errore il Giudicante , allegando una certificazione non veritiera per la quale la società ricorrente risultava avere sede nel circondario di Benevento: invero, il trasferimento di sede nel circondario sannita sarebbe avvenuto solo in data 04/11/22 e, pertanto, un anno e mezzo dopo il deposito del ricorso introduttivo (12/10/21), con la conseguenza che al momento del deposito del ricorso il Tribunale adito coincideva con la sede della società creditrice (cfr. visura camerale del 04/11/22).1.4 Così allegando dichiarazioni oggettivamente false a corredo dell’eccezione di incompetenzaper territorio, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe violato - conclude, pertanto, il ricorrente -il pacifico orientamento giurisprudenziale di legittimità per il quale“In tema di competenza territoriale derogabile, per la quale sussistano più criteri concorrenti (nella specie, quelli indicatinegli artt.18, 19 e 20 cod. proc. civ., trattandosi di causa relativa a diritti di obbligazione), grava sul convenuto che eccepisca l'incompetenza del giudice adito (trattandosi di eccezione in senso proprio) l'onere di contestare specificamente l'applicabilità di ciascuno dei suddetti criteri e di fornire la prova delle circostanze difatto dedotte a sostegno di tale contestazione, con la conseguenza che, in mancanza di tale contestazione e di detta prova, l'eccezione deve essere rigettata, restando, per l'effetto, definitivamente fissato il collegamento indicato dall'attore, con correlativacompetenza del giudice adito”(così richiamando, Cass. civ., Sez. VI, 21/07/2011, n. 15996) 2. Con il secondo mezzo si deduce l’inammissibilita’ dell’eccezione di incompetenza territoriale. 2.1 Osserva la ricorrente che, c ome è dato riscontrare dal contenuto dell’eccezione di incompetenza formulata dalla s . p . a . [OSCURATO:SOCIETA], l’Istituto di credito avrebbecontestato la competenza territoriale del Tribunale di Napoli, in ragione delluogo in cui l’obbligazione sarebbe sorta , atteso che sarebbe stato espressamente fatto riferimento al luogo di ubicazione (Roma) del Tribunale che aveva emesso l’ordinanza diassegnazione e pertanto, il titolo esecutivo fonte dell’obbligazione pecuniaria di spaIntesa (terzo pignorato). 2.2 Ne consegue che la declaratoria di incompetenza sarebbecensurabile, in primo luogo, per inammissibilità dell’eccezione di [OSCURATO:SOCIETA],in quanto non sarebbestato contestato anche il foro in cui l’obbligazione avrebbe dov uto eseguirsi.Ricorda a tal fine la ricorrente che il codice di procedura civile, in aggiunta al Foro generale delle persone fisiche e di quelle giuridiche, all'art.20 c.p.c. prevede, quale Foro facoltativo per le cause relative a diritti di obbligazione, sia quello del luogo in cui l'obbligazione è sorta (c.d. forum contractus) sia quello del luogo in cui deve eseguirsi l'obbligazione dedotta in giudizio (c.d. forum destinatae solutionis), emergendo in tal guisa anche due norme del codice civile,ovvero gli artt. 1182 e 1498 c.c.: il primo dei due articoli stabilisce come regola generale che, in assenza di determinazione delle parti o degli usi e sempreché non sia possibile desumerlo dalla natura della prestazione o da altre circostanze, il luogo di adempimento per le obbligazioni pecuniarie è quello in cui il creditore ha il domicilio al tempo della scadenza; l'art. 1498 c.c. dà prevalenza alla volontà delle parti quale espressa nel contratto:in mancanza di pattuizione specifica, e fatti salvi gli usi diversi, "il pagamento deve avvenire al momento della consegna e nel luogo ove questa si esegue".In estremo subordine, l'art. 1498, comma 3, c.c., stabilisce che "se il prezzo non si deve pagare al momento della consegna, il pagamento si fa al domicilio del venditore". 2.3 Si evidenzia, sempre da parte della ricorrente, che, alla luce di quanto esposto emergerebbe, pertanto, che l’eccezione di incompetenza doveva essere dichiarata inammissibile, in nuce, in quanto spa [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe limitata solo a contestare la competenza del Tribunale di Napoli - come emerge dal tenore del suo atto difensivo - in ragione del luogo in cui l’obbligazione era sorta (emissione dell’ordinanza di assegnazione: Tribunale di Roma) e non già in ragione del luogo in cui l’obbligazione doveva eseguirsi e coincidente, in difetto di pattuizione diversa, con il luogo in cuila creditrice aveva il suo domicilio.Come emergerebbe dal ricorso introduttivo, infatti, la ricorrente aveva dichiarato di avere domicilio in Roma (cfr. pag. 1 ricorso ex art. 702 cpc); detto foro non sarebbestato oggetto di contestazione, con la conseguenza che l’eccezione di incompetenza doveva ritenersi inammissibile ex art. 38 c.p.c. (richiamando in tal senso: Cass. civ., 12/12/1981, n. 6571). Conseguentemente- conclude la ricorrente - la competenza d oveva ritenersi radicata sul Tribunale di Napoli. 3. Con il terzo mezzo si denuncia la “illegittimita’ della pronuncia sulla competenza per difetto di domanda ex art. 112 cpc”. 3.1 Ricorda la ricorrente che il Tribunale di Napoli avrebbedichiarato la sua incompetenza sul presupposto del luogo in cui l’obbligazione (pecuniaria) avrebbe dovuto eseguirsi“per l’esecuzione forzata degli obblighi di fare e di non fare è competente il Giudice del luogo dove l’obbligo deve essere adempiuto”(cfr. ordinanza gravata). Tuttavia - precisa sempre la ricorrente - il f oro del “luogo dell’adempimento” non sareb be mai stato oggetto di contestazione da parte di [OSCURATO:SOCIETA] che, invece, aveva limitato la sua eccezione al solo luogo in cui l’obbligazione era sorta(si legge: “ gli assegni sono stati emessi in forza di ordinanze di assegnazione del Tribunale di Roma …”). D oveva ritenersi, pertanto, che la pronuncia sull’incompetenza fosse illegittima, per violazione dell’art. 112 cpc, attesa l’assenza della specifica eccezione sul luogo di esecuzione della prestazione (pecuniaria). 4. Il quarto mezzo denuncia la “illegittimita’ della pronuncia sulla competenza con riguardo all’art. 26 c . p . c.”. Secondo la società ricorrente, l a decisione sarebbecensurabile nella parte in cui aveva collegato il foro del luogo in cui l’obbligazione doveva essere eseguita, alla filiale di Roma della Banca emittente l’ a ssegno scaduto , posto che la pronuncia del Tribunale non sarebbestata suffragata da una corrispondente eccezione di [OSCURATO:SOCIETA] che, invece, aveva limitato la sua contestazione solo al luogo in cuil’obbligazione era sorta, con la conseguenza che d ovrebbe ritenersi illegittima l’identificazione del Foro di cui all’art. 26 c . p . c. con la filiale dell’istituto di credito (Roma),che aveva emesso l’assegno scaduto , e ciò per due ordini di ragioni. In primo luogo , perchè trattandosi di nuova emissione del titolo cartolare, la domanda sarebbestata rivolta alla sede legale di [OSCURATO:SOCIETA] (e non giàalla filiale di Roma); infatti, la costituzione in giudizio sarebbe stata formulata da [OSCURATO:SOCIETA] con sede legale in Torino (cfr. pag. 1 doc. 1 costituzione [OSCURATO:SOCIETA] fascicolo di primo grado). Con la conseguenza – aggiunge la ricorrente – che, seppure si identificasse il luogo dell’adempimento di cui all’art. 26 cpc con lasede del debitore, dovrebbe aversi riguardo alla sede legale della Banca convenuta ingiudizio. In secondo luogo, perchè l’art. 26 cpc si riferisce all’ipotesi dell’esecuzione forzata. Tuttavia, laddove di identificasse il ricorso 702 bis cpc con l’atto di precetto, doveva ritenersi che l’elezione di domicilio ivi contenuta (Napoli) avrebbee radicato lacompetenza sul Tribunale di Napoli. 5. Il quinto mezzo deduce “illegittimita’ della pronuncia sulla competenza per concorso di fori art. 112 cpc”. La decisione sarebbe, infine, censurabile - secondo la ricorrente -in ragione del tenore della domanda. Si evidenzia che, per quanto si legge nelle conclusioni del libello introduttivo e confermato nella stessa sentenza impugnata, l’istante aveva chiesto: ordinarsi alla resistente la consegna di nuovi titoli di pari importo o, in subordine, il pagamento delle predette somme (cfr. ordinanza gravata e pag. 4 ricorso ex art. 702 bis sopra riportato). S e la riemissione del titolo fosse stata collegata ad unaobbligazione di fare, con conseguente applicazione dell’art.26 cpc, quella di pagamento di una somma determinata, invece, implicherebbe l’applicazione del criterio del luogo dell’adempimento , con riguardo al domicilio del creditore (in tal senso: L'art. 1182 c.c., t erzo comma, secondo cui l'obbligazione avente per oggetto una somma di danaro deve essere adempiuta al domicilio del creditore, si applica esclusivamente nel caso in cui l'obbligazione abbia per oggetto una somma già determinata nel suo ammontare ovvero quando il credito in danaro sia determinabile in base ad un semplice calcolo aritmetico e non si renda necessario procedere ad ulteriori accertamenti ... (Cass. civ., Sez. III, 13/05/2004, n. 9092).Il cumulo di domande,e dunque di fori concorrenti , avre bbe reso, pertanto, legittimo l’aver incardinato la causa dinanzi al foro connesso con il luogo di adempimento dell’obbligazione pecuniaria e relativo alla domanda di pagamento e, pertanto, il Tribunale partenopeo avrebbe dovuto ritenersi competente,avendo dichiarato la ricorrente di essere ivi domiciliata. 5.1 Così, secondo la ricorrente, l’eccezione di incompetenza sarebbe da ritenersi inefficace, e ciò in quanto l’istituto circolareaveva del tutto omesso di dedurre e comprovare sia che nella fattispecie in esame non si applicavail forum commissi delictisia l’inesistenza di un domicilio proprio della [OSCURATO:PERSONA] nel territorio di Napoli, incorrendo, in tal modo, nel vizio di incompletezza dell’eccezione di incompetenza (cfr. Cass. 17311/18 secondo cui: “In tema di competenza territoriale derogabile, per la quale sussistano più criteri concorrenti in ipotesi di causa relativa a diritti di obbligazione anche da atto illecito grava sul convenuto che eccepisca l’incompetenza del Giudice adito, trattandosi di eccezione in senso proprio, l’onere di contestare specificatamente l’applicabilità di ciascunodei suddetti criteri e di fornire la prova della circostanze di fatto dedotte a sostegno di tale contestazione, dovendo, in mancanza, rigettarsi l’eccezione, restando per l’effetto, definitivamente fissato il collegamento indicato dall’attore, con la correlata competenza del Giudice adìto”).6. Il regolamento di competenza va accolto per le ragioni qui di seguito precisate e sulla base delle condivisibili conclusioni rassegnate dal P.g. 6.1 Occorre ricordare, sulla base delprecedente di cui all’ordinanza Cass. Sez. II, 22521/2023, che, nell'espropriazione presso terzi, l’ordinanza di assegnazione di crediti di cui all'art. 552 c.p.c., emessa dal giudice dell'esecuzione, è il provvedimento conclusivo dell’esecuzione (Cass.2744/1985; Cass. 1568/1997) ed integra un titolo giudiziale di condanna; con esso si attua una "cessio pro solvendo" in favore del creditore, cosicch́ l'ordine del giudice produce una modificazione giuridica che incidesul diritto di credito coattivamente ceduto, il quale è trasferito all'assegnatario simultaneamente al provvedimento di assegnazione (Cass. 7248/1992; Cass.3138/1989; Cass. 5890/1993). La cosiddetta "materiale assegnazione delle somme" attiene – invece - al pagamento o all'adempimento dell'obbligazione di consegna ed è estranea all'ordinanza di assegnazione, che per tale profilo non puòessere sospesa o revocata (Cass. 4494/2001). 6.2 Inoltre, per la determinazione della competenza occorre aver riguardoal contenuto della domanda giudiziale, salvo che nei casi in cui la prospettazione ivi contenuta appaia "prima facie" artificiosa e finalizzata soltanto a sottrarre la cognizione della causa al giudice predeterminato per legge, non avendo rilievo le contestazioni del convenuto (Cass. 11415/2007; Cass. 7182/2014; Cass. 21547/2015; Cass. 29266/2017). 6.3 Ciòposto, l’esame degli atti conduce alla conclusione che la ricorrente, pur essendo munita del titolo giudiziale di condanna (l’ordinanza di assegnazione del credito), non avesseinteso procedere in via esecutiva, ma avessechiesto l’ulteriore condanna della banca alla consegna di un assegno circolare, in sostituzione di quello originariamente consegnato da [OSCURATO:SOCIETA]. quale terzo pignorato, o al pagamento della relativa provvista. Era stata, dunque,proposta un’ordinaria azione di adempimento del credito ad opera della parte divenuta cessionaria per effetto dell’ordinanza di assegnazione, per la quale non operava il foro dell’esecuzione, ma il foro delle obbligazioni ai sensi dell’art. 20 c.p.c., in concorso con i fori generali delle persone (cfr. Cass. 497/1968; Cass. 2315/1969; Cass. 4792/2021,in tema di competenza per le cause di obbligazioni fondate su titolo giudiziale). Ne consegue che, non operando un criterio di competenza inderogabile, l’eccezione andava formulata in modo completo, con riferimento a tutti i fori concorrenti, conseguendone che, non avendo [OSCURATO:PERSONA] contestato in modo completo anche il foro della sede della convenuta (ma solo il foro di adempimento dell’obbligo di consegna, del luogo di emissione dell’ordinanza di assegnazione e del domicilio dell’attrice), la competenza si è indiscutibilmente radicata presso il giudice adito in base ai criteri non contestati e pertanto la causa doveva esser trattata e decisa dal Tribunale di Napoli. 6.3 Osserva il Collegio che, in caso di eccezione di incompetenza territoriale sollevata con riguardo a una persona giuridica, la mancata contestazione nella comparsa di risposta della sussistenza del criterio di collegamento indicato dall'art. 19, comma 1, ultima parte, c.p.c. (cioèdell'inesistenza, nel luogo di competenza del giudice adito, di uno stabilimento e di un rappresentante autorizzato a stare in giudizio con riferimento all'oggetto della domanda) comporta l'incompletezza dell'eccezione, rilevabile d'ufficio anche in sede di regolamento di competenza, sicch́ l'eccezione deve ritenersi come non proposta (cfr. Cass. 5725/2013; Cass. 26094/2016; Cass. 22510/2016; Cass.