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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 15 giugno 2023

Cassazione n. 22521/2023

Testo disponibile della fonte

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nte ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 30450/2022 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio in Napoli, Via G. Porzio n. 4. –RICORRENTE– contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Napoli alla Via G. Sanfelice n. 24. -CONTRORICORRENTE- avverso l’ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. emessa dal Tribunale di Napoli in data 9.12.2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 15.6.2023 dal [OSCURATO:PERSONA].

Lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di respingere il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di N apoli si è dichiarato incompetente per territorio, rimettendo le parti dinanzi al Tribunale di Roma, sulla domanda di [OSCURATO:PERSONA] volta ad ottenere la condanna della Intesa S. Paolo al rilascio di due assegni circolari in sostituzione di altri titoli , andati smarriti, consegnati dalla Oggetto: regolamento di competenza convenuta quale terzo debitore pignorato, in ottemperanza a due ordinanze di assegnazione adottate dal [OSCURATO:PERSONA] in favore della Rosanda, o al pagamento delle somme di cui l’attrice era stata riconosciuta creditrice nei confronti dell’Inps.

A parere del Tribunale la domanda ricadeva nella previsione dell’art. 26 c.p.c. ed era di competenza del Tribunale di Roma in base al luogo in cui andava effettuata la consegna degli assegni (la sede legale di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.), discutendosi dell’esecuzione degli obblighi di fare e di non fare.

Contro questa ordinanza [OSCURATO:PERSONA] propone regolamento di competenza affidato ad un unico motivo.

L’[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. resiste con memoria ex art. 47 c.p.c..

Il PG ha concluso per il rigetto del regolamento.

In prossimità dell’adunanza camerale le parti hanno depositato ulteriori memorie illustrative.

2. L’eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di procura è infondata, essendosi il difensore avvalso - legi ttimamente – di quella conferita per il processo di primo grado, non occorrendo una nuova procura speciale, poiché la facoltà di proporre regolamento non era esplicitamente esclusa dal mandato ad litem conferito per la causa di merito.

L'art. 47, comma 1, c.p.c. è difatti norma che prevale sull'art. 83, comma 4, c.p.c., non trovando applicazione il principio secondo cui la procura speciale deve presumersi conferita per il solo grado di causa cui si riferisce (Cass. 5340/2022; Cass.10439/2020; Cass.28701/2013 ed altre).

2. Il primo motivo denuncia l’inammissibilità dell’eccezione di incompetenza per territorio, sostenendo che la convenuta aveva contestato unicamente il foro del luogo in cui l’obbligazione di consegna era sorta e non anche il foro del luogo di adempimento presso il domicilio del creditore ai sensi degli artt. 1182 e 1498 c.c., avendo la ricorrente proposto, in via alternativa, anche la domanda di pagamento delle somme assegnatele, per cui la competenza si era consolidata presso il giudice inizialmente adito.

Il secondo motivo denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c., per aver la pronuncia dichiarato la competenza del Tribunale di Roma in base al luogo in cui l’obbligazione era sorta, benché tale criterio di collegamento non fosse stato oggetto di eccezione.

Il terzo motivo denuncia la violazione dell’art. 26 c.p.c., per aver l’ordinanza dichiarato la competenza del Tribunale di Roma in relazione alla sede di [OSCURATO:PERSONA], che tuttavia era collocata a Torino, e per aver ritenuto applicabile il foro dell’esecuzione senza considerare che nel ricorso introduttivo era stato eletto domicilio in Napoli.

Il quarto motivo denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c., per aver il giudice omesso di tener conto che la ricorrente aveva chiesto anche il pagamento delle somme di cui era stata riconosciuta creditrice verso l’Inps, e che, trovando applicazione i fori alternativi per le cause in materia di obbligazioni, l’eccezione di incompetenza era incompleta.

3. Meritano accoglimento il primo ed il quarto motivo di ricorso.

E’ utile premettere che nell'espropriazione presso terzi, l’ordinanza di assegnazione di crediti di cui all'art. 552 c.p.c., emessa dal giudice dell'esecuzione, è il provvedimento conclusivo dell’esecuzione (Cass. 2744/1985; Cass. 1568/1997) ed integra un titolo giudiziale di condanna; con esso si attua una "cessio pro solvendo" in favore del creditore, cosicché l'ordine del giudice produce una modificazione giuridica che incide sul diritto di credito coattivamente ceduto, il quale è trasferito all'assegnatario simultaneamente al provvedimento di assegnazione (Cass.7248/1992; Cass. 3138/1989; Cass. 5890/1993).

La cosiddetta "materiale assegnazione delle somme" attiene – invece - al pagamento o all'adempimento dell'obbligazione di consegna ed è estranea all'ordinanza di assegnazione, che per tale profilo non può essere sospesa o revocata (Cass. 4494/2001).

Inoltre, per la determinazione della competenza deve guardarsi al contenuto della domanda giudiziale, salvo che nei casi in cui la prospettazione ivi contenuta appaia "prima facie" artificiosa e finalizzata soltanto a sottrarre la cognizione della causa al giudice predeterminato per legge, non avendo rilievo le contestazioni del convenuto (Cass. 11415/2007; Cass. 7182/2014; Cass.21547/2015; Cass. 29266/2017).

Ciò posto, l’esame degli atti conduce alla conclusione che la ricorrente, pur essendo munita del titolo giudiziale di condanna (le due ordinanze di assegnazione del credito ), non ha inteso procedere in via esecutiva, ma ha chiesto l’ulteriore condanna della banca alla consegna di due assegni circolari, in sostituzione di quelli originariamente consegnati da [OSCURATO:SOCIETA]. quale terzo pignorato, o al pagamento delle somme di cui era creditrice verso l’Inps.

Era stata proposta un’ordinaria azione di adempimento del credito ad opera della parte divenuta cessionaria per effetto delle ordinanze di assegnazione, per la quale non operava il foro dell’esecuzione, ma il foro delle obbligazioni ai sensi dell’art. 20 c.p.c., in concorso con i fori generali delle persone (cfr. Cass.497/1968; Cass. 2315/1969; Cass. 4792/2021 in tema di competenza per le cause di obbligazioni fondate su titolo giudiziale).

Quindi, non operando un criterio di competenza inderogabile, l’eccezione andava formulata in modo completo, con riferimento a tutti i fori concorrenti, conseguendone che, non avendo [OSCURATO:PERSONA] contestato in modo completo anche il foro della sede della convenuta (ma solo il foro di adempimento dell’obbligo di consegna, del luogo di emissione dell’ordinanza di assegnazione e del domicilio dell’attrice), la competenza si è radicata presso il giudice adito in base ai criteri non contestati e pertanto la causa doveva esser trattata e decisa dal [OSCURATO:PERSONA].

In caso di eccezione di incompetenza territoriale sollevata con riguardo a una persona giuridica, la mancata contestazione nella comparsa di risposta della sussistenza del criterio di collegamento indicato dall'art. 19, comma 1, ultima parte, c.p.c. (cioè dell'inesistenza, nel luogo di competenza del giudice adito, di uno stabilimento e di un rappresentante autorizzato a stare in giudizio con riferimento all'oggetto della domanda) comporta l'incompletezza dell'eccezione, rilevabile d'ufficio anche in sede di regolamento di competenza, sicché l'eccezione deve ritenersi come non proposta (cfr. Cass. 5725/2013; Cass. 26094/2016; Cass.22510/2016; Cass. 20597/2018; Cass. 20387/2019).

Sono quindi accolti il primo ed il quarto motivo di ricorso, con assorbimento delle altre censure.

L’ordinanza è cassata in relazione ai motivi accolti, con dichiarazione di competenza del Tribunale di Napoli, dinanzi al quale sono rimesse le parti anche per la regolazione delle spese di legittimità.

P.Q.M. accoglie il primo ed il quarto motivo di ricorso, dichiara assorbiti gli altri, cassa l’ordinanza impugnata in relazione ai motivi accolti e dichiara la competenza per territorio del Tribunale di Napoli, dinanzi al quale rimette le parti anche per la pronuncia sulle spese di legittimità, con riassunzione nel termine di legge.

Così deciso in Rom

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 30450/2022 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio in Napoli, Via G. Porzio n. 4. –RICORRENTE– contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Napoli alla Via G. Sanfelice n. 24. -CONTRORICORRENTE- avverso l’ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. emessa dal Tribunale di Napoli in data 9.12.2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 15.6.2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. Lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di respingere il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di N apoli si è dichiarato incompetente per territorio, rimettendo le parti dinanzi al Tribunale di Roma, sulla domanda di [OSCURATO:PERSONA] volta ad ottenere la condanna della Intesa S. Paolo al rilascio di due assegni circolari in sostituzione di altri titoli , andati smarriti, consegnati dalla Oggetto: regolamento di competenza convenuta quale terzo debitore pignorato, in ottemperanza a due ordinanze di assegnazione adottate dal [OSCURATO:PERSONA] in favore della Rosanda, o al pagamento delle somme di cui l’attrice era stata riconosciuta creditrice nei confronti dell’Inps. A parere del Tribunale la domanda ricadeva nella previsione dell’art. 26 c.p.c. ed era di competenza del Tribunale di Roma in base al luogo in cui andava effettuata la consegna degli assegni (la sede legale di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.), discutendosi dell’esecuzione degli obblighi di fare e di non fare. Contro questa ordinanza [OSCURATO:PERSONA] propone regolamento di competenza affidato ad un unico motivo. L’[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. resiste con memoria ex art. 47 c.p.c.. Il PG ha concluso per il rigetto del regolamento. In prossimità dell’adunanza camerale le parti hanno depositato ulteriori memorie illustrative. 2. L’eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di procura è infondata, essendosi il difensore avvalso - legi ttimamente – di quella conferita per il processo di primo grado, non occorrendo una nuova procura speciale, poiché la facoltà di proporre regolamento non era esplicitamente esclusa dal mandato ad litem conferito per la causa di merito. L'art. 47, comma 1, c.p.c. è difatti norma che prevale sull'art. 83, comma 4, c.p.c., non trovando applicazione il principio secondo cui la procura speciale deve presumersi conferita per il solo grado di causa cui si riferisce (Cass. 5340/2022; Cass.10439/2020; Cass.28701/2013 ed altre). 2. Il primo motivo denuncia l’inammissibilità dell’eccezione di incompetenza per territorio, sostenendo che la convenuta aveva contestato unicamente il foro del luogo in cui l’obbligazione di consegna era sorta e non anche il foro del luogo di adempimento presso il domicilio del creditore ai sensi degli artt. 1182 e 1498 c.c., avendo la ricorrente proposto, in via alternativa, anche la domanda di pagamento delle somme assegnatele, per cui la competenza si era consolidata presso il giudice inizialmente adito. Il secondo motivo denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c., per aver la pronuncia dichiarato la competenza del Tribunale di Roma in base al luogo in cui l’obbligazione era sorta, benché tale criterio di collegamento non fosse stato oggetto di eccezione. Il terzo motivo denuncia la violazione dell’art. 26 c.p.c., per aver l’ordinanza dichiarato la competenza del Tribunale di Roma in relazione alla sede di [OSCURATO:PERSONA], che tuttavia era collocata a Torino, e per aver ritenuto applicabile il foro dell’esecuzione senza considerare che nel ricorso introduttivo era stato eletto domicilio in Napoli. Il quarto motivo denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c., per aver il giudice omesso di tener conto che la ricorrente aveva chiesto anche il pagamento delle somme di cui era stata riconosciuta creditrice verso l’Inps, e che, trovando applicazione i fori alternativi per le cause in materia di obbligazioni, l’eccezione di incompetenza era incompleta. 3. Meritano accoglimento il primo ed il quarto motivo di ricorso. E’ utile premettere che nell'espropriazione presso terzi, l’ordinanza di assegnazione di crediti di cui all'art. 552 c.p.c., emessa dal giudice dell'esecuzione, è il provvedimento conclusivo dell’esecuzione (Cass. 2744/1985; Cass. 1568/1997) ed integra un titolo giudiziale di condanna; con esso si attua una "cessio pro solvendo" in favore del creditore, cosicché l'ordine del giudice produce una modificazione giuridica che incide sul diritto di credito coattivamente ceduto, il quale è trasferito all'assegnatario simultaneamente al provvedimento di assegnazione (Cass.7248/1992; Cass. 3138/1989; Cass. 5890/1993). La cosiddetta "materiale assegnazione delle somme" attiene – invece - al pagamento o all'adempimento dell'obbligazione di consegna ed è estranea all'ordinanza di assegnazione, che per tale profilo non può essere sospesa o revocata (Cass. 4494/2001). Inoltre, per la determinazione della competenza deve guardarsi al contenuto della domanda giudiziale, salvo che nei casi in cui la prospettazione ivi contenuta appaia "prima facie" artificiosa e finalizzata soltanto a sottrarre la cognizione della causa al giudice predeterminato per legge, non avendo rilievo le contestazioni del convenuto (Cass. 11415/2007; Cass. 7182/2014; Cass.21547/2015; Cass. 29266/2017). Ciò posto, l’esame degli atti conduce alla conclusione che la ricorrente, pur essendo munita del titolo giudiziale di condanna (le due ordinanze di assegnazione del credito ), non ha inteso procedere in via esecutiva, ma ha chiesto l’ulteriore condanna della banca alla consegna di due assegni circolari, in sostituzione di quelli originariamente consegnati da [OSCURATO:SOCIETA]. quale terzo pignorato, o al pagamento delle somme di cui era creditrice verso l’Inps. Era stata proposta un’ordinaria azione di adempimento del credito ad opera della parte divenuta cessionaria per effetto delle ordinanze di assegnazione, per la quale non operava il foro dell’esecuzione, ma il foro delle obbligazioni ai sensi dell’art. 20 c.p.c., in concorso con i fori generali delle persone (cfr. Cass.497/1968; Cass. 2315/1969; Cass. 4792/2021 in tema di competenza per le cause di obbligazioni fondate su titolo giudiziale). Quindi, non operando un criterio di competenza inderogabile, l’eccezione andava formulata in modo completo, con riferimento a tutti i fori concorrenti, conseguendone che, non avendo [OSCURATO:PERSONA] contestato in modo completo anche il foro della sede della convenuta (ma solo il foro di adempimento dell’obbligo di consegna, del luogo di emissione dell’ordinanza di assegnazione e del domicilio dell’attrice), la competenza si è radicata presso il giudice adito in base ai criteri non contestati e pertanto la causa doveva esser trattata e decisa dal [OSCURATO:PERSONA]. In caso di eccezione di incompetenza territoriale sollevata con riguardo a una persona giuridica, la mancata contestazione nella comparsa di risposta della sussistenza del criterio di collegamento indicato dall'art. 19, comma 1, ultima parte, c.p.c. (cioè dell'inesistenza, nel luogo di competenza del giudice adito, di uno stabilimento e di un rappresentante autorizzato a stare in giudizio con riferimento all'oggetto della domanda) comporta l'incompletezza dell'eccezione, rilevabile d'ufficio anche in sede di regolamento di competenza, sicché l'eccezione deve ritenersi come non proposta (cfr. Cass. 5725/2013; Cass. 26094/2016; Cass.22510/2016; Cass. 20597/2018; Cass. 20387/2019). Sono quindi accolti il primo ed il quarto motivo di ricorso, con assorbimento delle altre censure. L’ordinanza è cassata in relazione ai motivi accolti, con dichiarazione di competenza del Tribunale di Napoli, dinanzi al quale sono rimesse le parti anche per la regolazione delle spese di legittimità. P.Q.M. accoglie il primo ed il quarto motivo di ricorso, dichiara assorbiti gli altri, cassa l’ordinanza impugnata in relazione ai motivi accolti e dichiara la competenza per territorio del Tribunale di Napoli, dinanzi al quale rimette le parti anche per la pronuncia sulle spese di legittimità, con riassunzione nel termine di legge. Così deciso in Rom
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