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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 8 aprile 2026

Cassazione n. 08789/2026

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’indirizzo di posta elettronica certificata del quale èdomiciliato per legge;-ricorrente-controCOMUNE [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco in atti indicato,rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], presso l’indirizzodi posta elettronica certificata è domiciliato per legge;-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli n. 3228/2022depositata il 08/07/2022;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 01/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 4734/2023Numero sezionale 1199/2026Numero di raccolta generale 8789/2026Data pubblicazione 08/04/20261. [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio il Comune di Grottolella,chiedendone la condanna, ai sensi dell’art. 2051 c.c., al risarcimentodei danni subiti in occasione del sinistro occorso il giorno 17 febbraio2012 allorquando, mentre percorreva la via Malfitana del Comune diGrottolella (AV), era caduto su una lastra di ghiaccio, presente sulmanto stradale, riportando gravi lesioni fisiche, e era stato trasportatopresso il [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:PERSONA] di Avellino.Istruita la causa per testi, il Tribunale di Avellino, con sentenzan. 582/2019, rigettava la domanda, ritenendo integrato il caso fortuitoin ragione delle eccezionali condizioni meteorologiche e della condottaimprudente del danneggiato, idonea a interrompere il nesso causale.Avverso tale decisione proponeva appello il Borrelli, chiedendonela riforma integrale e deducendo, tra l’altro, la responsabilità delComune ai sensi dell’art. 2043 c.c. per mancata manutenzione dellastrada.La Corte d’appello di Napoli, con la sentenza n. 3228/2022,rigettava l’appello, confermando integralmente la sentenza impugnata.2.

Avverso tale sentenza il Borrelli ha proposto ricorso percassazione.Ha resistito con controricorso il Comune di Grottolella, eccependoin via preliminare l’improcedibilità del ricorso per essere statotardivamente depositato, nonché, in ogni caso, l’inammissibilità el’infondatezza dello stesso.Per l’odierna adunanza camerale il Procuratore Generale non harassegnato conclusioni scritte.[OSCURATO:PERSONA] di parte ricorrente ha depositato memoria.La Corte si è riservata il deposito della motivazione entro iltermine di giorni sessanta dalla decisione.RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 4734/2023Numero sezionale 1199/2026Numero di raccolta generale 8789/2026Data pubblicazione 08/04/20261.

Preliminarmente occorre dar atto che il ricorso è statonotificato tempestivamente in data 8 febbraio 2023 (essendo statapubblicata la sentenza impugnata, che non è notificata, in data 8 luglio2022), ma è stato depositato sul desk in data 1° marzo 2023 (e,dunque, dopo il 20° giorno dalla notifica).Il ricorrente deposita istanza di rimessione in termini e, asostegno della istanza, deposita: a) un file denominato “postacert-5”denominato “deposito del ricorso” del giorno 28/02/2023, aventeoggetto “DEPOSITO ([OSCURATO:PERSONA].

Cassazione) (Dep. compl. n.1)” proveniente da “[OSCURATO:EMAIL]“,indirizzato a “[OSCURATO:EMAIL]“ e contenente un filedenominato “Atto.enc”, il cui contenuto però non risulta consultabile;b) un altro file denominato “postacert-6” proveniente da questa Corte,che rileva un errore fatale durante il deposito.Per decidere sulla tempestività del ricorso, occorre muovere dalcomplesso meccanismo del deposito telematico, che, come è noto, siarticola in quattro fasi, coincidenti con il rilascio di altrettanti messaggipec da parte del sistema informatico e, precisamente:-una “ricevuta di accettazione deposito”, ossia la ricevuta di presain carico del messaggio da parte del gestore p.e.c. del mittente;è stato inviato dalla postazione di lavoro (PDL) ed è stato accettato dalsistema per essere inoltrato all’ufficio giudiziario destinatario;-una “ricevuta di avvenuta consegna” (RdAC), con la quale ilgestore p.e.c. del Ministero della giustizia, destinatario del messaggio,pec”);-una p.e.c. avente ad oggetto l’”esito controlli automaticideposito”, inviata dal gestore dei servizi telematici del Ministero dellagiustizia contenente l’esito dei controlli che il sistema effettuaautomaticamente sulla busta telematica (c.d.

“terza pec”), il qualeNumero registro generale 4734/2023Numero sezionale 1199/2026Numero di raccolta generale 8789/2026Data pubblicazione 08/04/2026potrebbe contenere la segnalazione di c.d. anomalie bloccanti, alcunedelle quali tali da non consentire al procedimento di proseguire oltresenza l’intervento del cancelliere o, in ipotesi estrema, anche senzapossibilità di intervento dello stesso;-un quarto messaggio p.e.c. (cd.

“quarta p.e.c.”), infine, chel’accettazione, o meno, del deposito da parte della cancelleria; in casodi accettazione e in seguito alla lavorazione da parte della cancelleria,l’atto ed i suoi eventuali allegati saranno dunque -e solo allora- visibiliall’interno del fascicolo telematico.Orbene, secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte (cfr.Cass.

Sez.

U. n. 22834/2022; nonché Cass. n. 27766/2025; n.12422/2021; n. 19796/2021; n. 19163/2020; n. 17328/2019; n.4787/2018; n. 1366/2018), la tempestività del deposito va verificatacon riferimento al momento in cui viene generata, da parte del gestoredi posta elettronica certificata del Ministero della giustizia, la ricevutadi avvenuta consegna (RdAC) е, cioè, la cosiddetta “seconda pec”, laquale attesta l’ingresso della comunicazione nella sfera di conoscibilitàdel “sistema giustizia”.È stato, tuttavia, costantemente rilevato (v.

Cass. Sez.

U. n.28403/2023; nonché Cass. n. 28982/2019; Cass. n. 17404/2020; n.27654/2022; n. 29357/2022; n. 69 e n. 15801/2025) che, se ildeposito si considera perfezionato al momento del rilascio della RdAC,tale effetto rimane «anticipato e provvisorio rispetto all’ultima p.e.c.»e, cioè subordinato «al buon fine dell’intero procedimento di deposito,che è quindi fattispecie a formazione progressiva», sicchéesclusivamente con l’accettazione del cancelliere (la quarta p.e.c.), «esolo a seguito di essa, si consolida l’effetto provvisorio anticipato di cuialla seconda PEC e, inoltre, il file viene caricato sul fascicolo telematico,divenendo così visibile alle controparti».

Con la conseguenza che «incaso di esito negativo del procedimento di deposito dell’atto (e cioèNumero registro generale 4734/2023Numero sezionale 1199/2026Numero di raccolta generale 8789/2026Data pubblicazione 08/04/2026quando non risulti che il deposito abbia superato i controlli automaticie i controlli manuali) e, dunque, di rifiuto (corretto o meno che sia)dell’atto da parte della cancelleria, la parte deve procedere alla suarinnovazione, previa rimessione in termini a norma dell’art. 153,secondo comma, c.p.c., ove possa ritenersi che questi siano decorsiincolpevolmente a causa dell’affidamento riposto nell’esito positivo deldeposito (v. in tal senso Cass. n. 17404 del 2020), a meno che la stessaparte abbia provveduto senza indugio ad un ulteriore deposito con esitopositivo, rendendo così superflua la pronuncia sull’istanza di rimessionein termini da parte del giudice» (così testualmente in motivazione Cass.n. 69 del 2025, cit.).Orbene, nel caso di specie, emerge dalla documentazioneallegata alla istanza di rimessione in termini, che il deposito telematicodel ricorso è stato effettuato per la prima volta in data 28/02/2023 -ovvero entro 20 giorni dalla notifica del ricorso (effettuata in data08/02/2023) e che il deposito è stato rifiutato l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] per unmalfunzionamento del sistema informatico.

Il sistema ha, difatti,rispedito al mittente un messaggio di errore fatale con codice genericoed il ricorrente ha prontamente provveduto ad effettuare un nuovodeposito telematico avvenuto con successo in data 01/03/2023.Pertanto, può ritenersi dimostrato che il rifiuto del primo depositosia stato determinato dall’esito negativo dei c.d. controlli automatici,che rappresentano, come sopra rilevato, il terzo momento dellafattispecie a formazione progressiva e, in particolare, dalla emersaesistenza di un errore fatale codificato dal sistema ministeriale con ilcodice “-1”.

Come noto, infatti, i controlli automatici nel depositotelematico possono concludersi con il rilievo di un “errore fatale”, chenon si imputa necessariamente a colpa del mittente, ma esprimesoltanto l’impossibilità del sistema di caricare l’atto nel fascicolotelematico e che impedisce al Cancelliere l’accettazione del deposito.Numero registro generale 4734/2023Numero sezionale 1199/2026Numero di raccolta generale 8789/2026Data pubblicazione 08/04/2026In definitiva - in considerazione del fatto che il primo tentativo dideposito è avvenuto entro il termine di legge, che il sistema harispedito al mittente un messaggio di errore fatale con codice genericoe che il ricorrente ha provveduto immediatamente dopo a ripeterel’invio non appena venuto a conoscenza del problema - il deposito delricorso deve essere considerato tempestivo.2.

Passando al merito cassatorio, [OSCURATO:PERSONA] articola inricorso due motivi.

Precisamente:-con il primo motivo denuncia violazione dell’art. 360, comma1, n. 3 e 5, c.p.c. in riferimento agli artt. 115, 116 c.p.c., e dell’art.2051 c.c. per aver erroneamente la corte di appello ritenuto sussistentii presupposti del caso fortuito idoneo ad escludere la responsabilità delcustode , nella parte in cui la corte territoriale ha ritenuto integratoil caso fortuito per sua mera imprudenza.

Sostiene che quest’ultimanon è sufficiente ad interrompere il nesso causale, occorrendo a tal fineanche i requisiti della imprevedibilità e inevitabilità.

Deduce che lapresenza di ghiaccio sulla sede stradale non poteva considerarsi eventoimprevedibile né inevitabile per il custode, trattandosi di situazioneprevenibile mediante doverosi interventi da parte dell’ente.

Si duoledell’omesso esame da parte della corte territoriale di circostanzedecisive, quali la mancata regimentazione delle acque meteoriche,nonostante le segnalazioni già pervenute al Comune;-con il secondo motivo formula: impugnazione ai sensidell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. in ragione della violazione e falsaapplicazione dell’art. 2051 c.c. in ordine alla ripartizione dell’onere dellaprova , nella parte in cui la corte territoriale avrebbe violato l’art.2051 c.c., non avendo il custode assolto all’onere, su di lui gravante, didimostrare di aver adottato tutte le misure idonee a evitare il danno,nonché i caratteri di eccezionalità e imprevedibilità che la condotta deldanneggiato deve presentare per assumere rilievo causale esclusivo.Numero registro generale 4734/2023Numero sezionale 1199/2026Numero di raccolta generale 8789/2026Data pubblicazione 08/04/20263.

I motivi di ricorso - che, per motivi di connessione logica egiuridica, sono qui trattati congiuntamente - sono inammissibili.3.1.

Nello scrutinarli, occorre muovere dal principio - che risultaconsolidato nella giurisprudenza di questa Corte e richiamatoespressamente da Cass. n. 28057/2024) - secondo cui la responsabilitàda cose in custodia è ravvisabile anche in relazione ai beni demaniali(tra le più recenti, Cass. n. 27137/2023), e quindi pure alle stradepubbliche, di talché “agli enti pubblici proprietari di strade aperte alpubblico transito è in linea generale applicabile l’art. 2051 cod. civ., inriferimento alle situazioni di pericolo immanentemente connesse allastruttura o alle pertinenze della strada, indipendentemente dalla suaestensione” (così, in motivazione, Cass. n. 15761/2016; nello stessosenso, tra le molte, già Cass. n. 7763/2007, nonché, successivamente,Cass. n. 2481/2018).

È stato, inoltre, precisato, sempre conriferimento alla specifica fattispecie della custodia di strade pubbliche,che “la responsabilità ex art. 2051 cod. civ. postula la sussistenza di unrapporto di custodia della cosa e una relazione di fatto tra un soggettoe la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla, di eliminarele situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dalcontatto con la cosa”, sussistendo - in questo, e in ogni altro caso incui la suddetta norma risulti applicabile - “un’ipotesi di responsabilitàoggettiva, il cui unico presupposto è l’esistenza di un rapporto dicustodia”, essendo “del tutto irrilevante”, per contro, “accertare se ilcustode sia stato o meno diligente nell’esercizio della vigilanza sullacosa” (così, in motivazione, Cass. n. 2481/2018, cit.).Di conseguenza, “il danneggiato ha il solo onere di provarel’esistenza di un valido nesso causale tra la cosa ed il danno, mentre ilcustode ha l’onere di provare che il danno non è stato causato dallacosa, ma dal caso fortuito, ivi compreso il fatto dello stessodanneggiato o del terzo” (cfr., nuovamente in motivazione, Cass. n.2481 del 2018, cit.).Numero registro generale 4734/2023Numero sezionale 1199/2026Numero di raccolta generale 8789/2026Data pubblicazione 08/04/20263.2.

Pertanto, sull’ormai indiscusso presupposto della naturaoggettiva della responsabilità del custode e della ontologica distinzionetra caso fortuito e fatto del danneggiato o del terzo, salva l’omogeneitàdelle ricadute “funzionali” sul piano della responsabilità e delrisarcimento (per tutte, Cass. n. 11152/2023, e successive conformi),questa Corte ha ancora di recente ribadito che “presupposti dellaresponsabilità per i danni da cose in custodia, ai sensi dell’art. 2051cod. civ., sono la derivazione del danno dalla cosa e la custodia”, sicchéessi, “in quanto elementi costitutivi della fattispecie di responsabilitàspeciale, ex art. 2051 cod. civ., devono essere provati dal danneggiato”(così, in motivazione, Cass. n. 26142/2023).“Incombe, invece, sul custode”, si è del pari ribadito, “la prova(liberatoria) della sussistenza del «caso fortuito», quale fatto(impeditivo del diritto al risarcimento) che esclude la derivazione deldanno dalla cosa custodita”, da intendersi quale “fatto diverso dal fattodella cosa, estraneo alla relazione custodiale, che assorbe in sél’efficienza causale dell’evento dannoso, escludendo che esso possareputarsi cagionato dalla res” (così, nuovamente, Cass. n. 26142/2023,cit.).

La caratterizzazione oggettiva della nozione di “caso fortuito”,diversa da quella tradizionale che lo identificava con l’assenza di colpa(casus=non culpa), trova fondamento nell’orientamento, consolidatosigià da diversi anni nella giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. nn.2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482 e 2483/2018), nonché suggellatodal suo massimo consesso (Cass. Sez.

Un. n. 20943/2022), oltre chedi recente ulteriormente ribadito (Cass. n. 11152/2023, cit.), “secondoil quale la responsabilità di cui all’art. 2051 cod. civ. ha natura diresponsabilità oggettiva, la quale prescinde da ogni connotato di colpa,sia pure presunta, talché è sufficiente, per la sua configurazione, ladimostrazione da parte dell’attore della derivazione del danno dallacosa, nonché del rapporto di fatto custodiale tra la cosa medesima e ilNumero registro generale 4734/2023Numero sezionale 1199/2026Numero di raccolta generale 8789/2026Data pubblicazione 08/04/2026soggetto individuato come responsabile” (cfr., ancora una volta, Cass.n. 26142/2023, cit.).3.3.

Come già rilevato da Cass. n. 8346/2024, l’”esattainterpretazione” che, ai sensi dell’art. 65 ord. giud., le Sezioni Unitehanno dato dell’art. 2051 c.c., per quanto qui rileva, può cosìriassumersi:a) la responsabilità del custode è esclusa dalla prova del “casofortuito”;b) il caso fortuito può consistere in un fatto naturale, in unacondotta d’un terzo estraneo tanto al custode quanto al danneggiato;del terzo, in un comportamento della vittima;c) se il caso fortuito è consistito in un fatto naturale o del terzo,esso in tanto esclude la responsabilità del custode, in quanto siaoggettivamente (e cioè per qualunque persona, e non solo per ilcustode) imprevedibile ed inevitabile;d) se il caso fortuito è consistito nella condotta della vittima, alfine di stabilire se esso escluda in tutto od in parte la responsabilità delcustode debbono applicarsi i seguenti criteri: d1) valutare in che misurail danneggiato avrebbe potuto prevedere ed evitare il danno; d2)valutare se il danneggiato ha rispettato il “generale dovere diragionevole cautela”; d3) escludere del tutto la responsabilità delcustode, se la condotta del danneggiato ha costituito una evenienza“irragionevole o inaccettabile secondo un criterio probabilistico diregolarità causale”; d4) considerare irrilevante, ai fini del giudizio cheprecede, la circostanza che la condotta della vittima fosseastrattamente prevedibile.3.4.

Orbene, se “la colpa del custode non integra un elementocostitutivo della sua responsabilità, la prova liberatoria che egli èonerato di dare, nell’ipotesi in cui il danneggiato abbia dimostrato ilnesso di causalità tra la cosa in custodia e l’evento dannoso, non puòavere ad oggetto l’assenza di colpa (ovverosia, la posizione in essere,Numero registro generale 4734/2023Numero sezionale 1199/2026Numero di raccolta generale 8789/2026Data pubblicazione 08/04/2026da parte sua, di una condotta conforme al modello di comportamentoesigibile dall’homo eiusdem condicionis et professionis e allo sforzodiligente adeguato alle concrete circostanze del caso), ma dovrà averead oggetto la sussistenza di un fatto (fortuito in senso stretto) o di uncausale con l’evento di danno, caratterizzandosi, ai sensi dell’art. 41,secondo comma, primo periodo, cod. pen., come causa esclusiva di taleevento” (così, ancora una volta, Cass. n. 26142/2023, cit.).Peraltro, come è tornata a puntualizzare, da ultimo, questa Corte(cfr. Cass. n. 33074/2023), già con l’ordinanza 1° febbraio 2018, n.2482 (e, nello stesso senso, con le ordinanze nn. 2479 e 2480 del2018), si era precisato che “la condotta del danneggiato, che entri ininterazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del gradodi incidenza causale sull’evento dannoso”, e ciò “in applicazione - ancheufficiosa - dell’art. 1227, comma 1, cod. civ., richiedendo unavalutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela,riconducibile al principio di solidarietà espresso dall’art. 2 Cost., sicché,quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essereprevista e superata attraverso l’adozione da parte del danneggiato dellecautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze,tanto più incidente deve considerarsi l’efficienza causale delcomportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale deldanno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa ilnesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludereche lo stesso comportamento costituisca un’evenienza ragionevole oaccettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale,connotandosi, invece, per l’esclusiva efficienza causale nellaproduzione del sinistro”.Tale principio di diritto - successivamente ribadito dallagiurisprudenza di legittimità (Cass. n. 27724/2018; n. 20312/2019, n.38089/2021, n. 35429/2022, Rv. 666487-01; n. 21675/2023), ancheNumero registro generale 4734/2023Numero sezionale 1199/2026Numero di raccolta generale 8789/2026Data pubblicazione 08/04/2026a Sezioni Unite (Cass. Sez.

Un. n. 20943/2022, cit.) - è stato, ancorpiù di recente, riaffermato, statuendosi (Cass. n. 11152/2023, cit.) chela responsabilità ex art. 2051 cod. civ., proprio perché ha naturaoggettiva - in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nessocausale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzionedi colpa del custode - può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito(che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazionedi alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione dellarilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del dannodelle condotte del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoriadei fatti umani), caratterizzate, rispettivamente, la prima dalla colpaex art. 1227 cod. civ. (bastando la colpa del leso: Cass. n. 21675/2023,cit.; Cass. 2376/2024; e molte altre) o, indefettibilmente, la secondadalle oggettive imprevedibilità e non prevenibilità rispetto all’eventopregiudizievole.In definitiva, occorre qui ribadire che, “in tema di responsabilitàper cosa in custodia, l’incidenza causale (concorrente o esclusiva) delcomportamento del danneggiato presuppone che lo stesso abbia naturacolposa, non richiedendosi, invece, che la condotta si presenti anchecome autonoma, eccezionale, imprevedibile e inevitabile” (più direcente, tra le altre, Cass. n. 2376/2024, cit.).3.5.

Tornando al caso di specie, dando corretta applicazione aiprincipi sopra richiamati, nella sentenza impugnata, la corteterritoriale, confermando la sentenza di primo grado, ha ritenuto chela condotta del danneggiato era stata imprudente, poiché il conducenteera sceso dall’auto su una strada visibilmente ghiacciata a causa dieccezionali nevicate, senza calzare scarpe idonee, interrompendo cosìil nesso causale.Il ricorrente aveva sostenuto che la lastra era “invisibile” e chel’evento fosse imputabile all’inerzia del Comune nella gestione delleNumero registro generale 4734/2023Numero sezionale 1199/2026Numero di raccolta generale 8789/2026Data pubblicazione 08/04/2026acque meteoriche e nell’omesso spargimento di sale, nonostante lesegnalazioni dei residenti.Tuttavia, la corte di merito ha per l’appunto stabilito che, data laconsistenza delle nevicate in Irpinia in quel periodo (“generaleestensione del fenomeno”), il ghiaccio fosse un rischio prevedibile perun utente diligente.

È stata esclusa la responsabilità del custode perl’evento, poiché la condotta del Borrelli (sceso dall’auto su una stradapalesemente ghiacciata senza scarpe idonee) aveva interrotto il nessocausale.

La corte di merito ha inoltre giudicato generica lagiustificazione del danneggiato circa la necessità di scendere dall’autoin quel preciso punto.

In definitiva, la corte territoriale ha ritenuto che(p. 16): Le considerazioni innanzi esposte consentono, quindi, diritenere corretta la statuizione impugnata, nella parte in cui haqualificato la condotta tenuta dal danneggiato quale causa esclusivadel danno, idonea a degradare la pur insidiosa situazione dei luoghi amera occasione dell’evento .Tale conclusione costituisce corretta applicazione dei sopraricostruiti principi regolatori della materia: e, pertanto, il ricorso è, sulpunto, manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile aisensi dell’art. 360-bis, n. 1, c.p.c.A tanto deve aggiungersi che la valutazione del giudice del meritosulla rilevanza causale esclusiva della condotta del leso costituisce untipico apprezzamento di fatto, in quanto tale incensurabile in sede dilegittimità, ove scevro - come, appunto, nella specie - da quei soli vizilogici o giuridici ancora rilevanti ai fini del n. 5) dell’art. 360 cod. proc.civ. (tra cui l’apparenza della motivazione per manifesta fallacia ofalsità delle premesse od intrinseca incongruità o inconciliabilecontraddittorietà degli argomenti: Cass. n. 16502/2017).

In altritermini, è compito di questa Corte di legittimità non già stabilire se ilgiudice di merito abbia proposto la migliore ricostruzione possibile deifatti né, tanto meno, di condividerne la giustificazione, ma di verificareNumero registro generale 4734/2023Numero sezionale 1199/2026Numero di raccolta generale 8789/2026Data pubblicazione 08/04/2026se la giustificazione, operata dal giudice di merito, sia compatibile conil senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità diapprezzamento.

E, nel caso di specie, tanto è per l’appunto avvenuto.4.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna di partericorrente alla rifusione delle spese sostenute da parte resistente,nonché la declaratoria della sussistenza dei presupposti processuali peril pagamento dell’importo, previsto per legge ed indicato in dispositivo,se dovuto (Cass. Sez.

U. 20 febbraio 2020 n. 4315).

P.Q.MLa Corte:- dichiara inammissibile il ricorso;- condanna parte ricorrente al pagamento delle spese delpresente giudizio, spese che liquida in euro 2.410 per compensi, oltre,alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidatiin euro 200 ed agli accessori di legge;- ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,ad opera di parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, il 1° aprile 2026, nella camera di consigliodella Terza Sezione Civile.Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
’indirizzo di posta elettronica certificata del quale èdomiciliato per legge;-ricorrente-controCOMUNE [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco in atti indicato,rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], presso l’indirizzodi posta elettronica certificata è domiciliato per legge;-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli n. 3228/2022depositata il 08/07/2022;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 01/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 4734/2023Numero sezionale 1199/2026Numero di raccolta generale 8789/2026Data pubblicazione 08/04/20261. [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio il Comune di Grottolella,chiedendone la condanna, ai sensi dell’art. 2051 c.c., al risarcimentodei danni subiti in occasione del sinistro occorso il giorno 17 febbraio2012 allorquando, mentre percorreva la via Malfitana del Comune diGrottolella (AV), era caduto su una lastra di ghiaccio, presente sulmanto stradale, riportando gravi lesioni fisiche, e era stato trasportatopresso il [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:PERSONA] di Avellino.Istruita la causa per testi, il Tribunale di Avellino, con sentenzan. 582/2019, rigettava la domanda, ritenendo integrato il caso fortuitoin ragione delle eccezionali condizioni meteorologiche e della condottaimprudente del danneggiato, idonea a interrompere il nesso causale.Avverso tale decisione proponeva appello il Borrelli, chiedendonela riforma integrale e deducendo, tra l’altro, la responsabilità delComune ai sensi dell’art. 2043 c.c. per mancata manutenzione dellastrada.La Corte d’appello di Napoli, con la sentenza n. 3228/2022,rigettava l’appello, confermando integralmente la sentenza impugnata.2. Avverso tale sentenza il Borrelli ha proposto ricorso percassazione.Ha resistito con controricorso il Comune di Grottolella, eccependoin via preliminare l’improcedibilità del ricorso per essere statotardivamente depositato, nonché, in ogni caso, l’inammissibilità el’infondatezza dello stesso.Per l’odierna adunanza camerale il Procuratore Generale non harassegnato conclusioni scritte.[OSCURATO:PERSONA] di parte ricorrente ha depositato memoria.La Corte si è riservata il deposito della motivazione entro iltermine di giorni sessanta dalla decisione.RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 4734/2023Numero sezionale 1199/2026Numero di raccolta generale 8789/2026Data pubblicazione 08/04/20261. Preliminarmente occorre dar atto che il ricorso è statonotificato tempestivamente in data 8 febbraio 2023 (essendo statapubblicata la sentenza impugnata, che non è notificata, in data 8 luglio2022), ma è stato depositato sul desk in data 1° marzo 2023 (e,dunque, dopo il 20° giorno dalla notifica).Il ricorrente deposita istanza di rimessione in termini e, asostegno della istanza, deposita: a) un file denominato “postacert-5”denominato “deposito del ricorso” del giorno 28/02/2023, aventeoggetto “DEPOSITO ([OSCURATO:PERSONA]. Cassazione) (Dep. compl. n.1)” proveniente da “[OSCURATO:EMAIL]“,indirizzato a “[OSCURATO:EMAIL]“ e contenente un filedenominato “Atto.enc”, il cui contenuto però non risulta consultabile;b) un altro file denominato “postacert-6” proveniente da questa Corte,che rileva un errore fatale durante il deposito.Per decidere sulla tempestività del ricorso, occorre muovere dalcomplesso meccanismo del deposito telematico, che, come è noto, siarticola in quattro fasi, coincidenti con il rilascio di altrettanti messaggipec da parte del sistema informatico e, precisamente:-una “ricevuta di accettazione deposito”, ossia la ricevuta di presain carico del messaggio da parte del gestore p.e.c. del mittente;è stato inviato dalla postazione di lavoro (PDL) ed è stato accettato dalsistema per essere inoltrato all’ufficio giudiziario destinatario;-una “ricevuta di avvenuta consegna” (RdAC), con la quale ilgestore p.e.c. del Ministero della giustizia, destinatario del messaggio,pec”);-una p.e.c. avente ad oggetto l’”esito controlli automaticideposito”, inviata dal gestore dei servizi telematici del Ministero dellagiustizia contenente l’esito dei controlli che il sistema effettuaautomaticamente sulla busta telematica (c.d. “terza pec”), il qualeNumero registro generale 4734/2023Numero sezionale 1199/2026Numero di raccolta generale 8789/2026Data pubblicazione 08/04/2026potrebbe contenere la segnalazione di c.d. anomalie bloccanti, alcunedelle quali tali da non consentire al procedimento di proseguire oltresenza l’intervento del cancelliere o, in ipotesi estrema, anche senzapossibilità di intervento dello stesso;-un quarto messaggio p.e.c. (cd. “quarta p.e.c.”), infine, chel’accettazione, o meno, del deposito da parte della cancelleria; in casodi accettazione e in seguito alla lavorazione da parte della cancelleria,l’atto ed i suoi eventuali allegati saranno dunque -e solo allora- visibiliall’interno del fascicolo telematico.Orbene, secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte (cfr.Cass. Sez. U. n. 22834/2022; nonché Cass. n. 27766/2025; n.12422/2021; n. 19796/2021; n. 19163/2020; n. 17328/2019; n.4787/2018; n. 1366/2018), la tempestività del deposito va verificatacon riferimento al momento in cui viene generata, da parte del gestoredi posta elettronica certificata del Ministero della giustizia, la ricevutadi avvenuta consegna (RdAC) е, cioè, la cosiddetta “seconda pec”, laquale attesta l’ingresso della comunicazione nella sfera di conoscibilitàdel “sistema giustizia”.È stato, tuttavia, costantemente rilevato (v. Cass. Sez. U. n.28403/2023; nonché Cass. n. 28982/2019; Cass. n. 17404/2020; n.27654/2022; n. 29357/2022; n. 69 e n. 15801/2025) che, se ildeposito si considera perfezionato al momento del rilascio della RdAC,tale effetto rimane «anticipato e provvisorio rispetto all’ultima p.e.c.»e, cioè subordinato «al buon fine dell’intero procedimento di deposito,che è quindi fattispecie a formazione progressiva», sicchéesclusivamente con l’accettazione del cancelliere (la quarta p.e.c.), «esolo a seguito di essa, si consolida l’effetto provvisorio anticipato di cuialla seconda PEC e, inoltre, il file viene caricato sul fascicolo telematico,divenendo così visibile alle controparti». Con la conseguenza che «incaso di esito negativo del procedimento di deposito dell’atto (e cioèNumero registro generale 4734/2023Numero sezionale 1199/2026Numero di raccolta generale 8789/2026Data pubblicazione 08/04/2026quando non risulti che il deposito abbia superato i controlli automaticie i controlli manuali) e, dunque, di rifiuto (corretto o meno che sia)dell’atto da parte della cancelleria, la parte deve procedere alla suarinnovazione, previa rimessione in termini a norma dell’art. 153,secondo comma, c.p.c., ove possa ritenersi che questi siano decorsiincolpevolmente a causa dell’affidamento riposto nell’esito positivo deldeposito (v. in tal senso Cass. n. 17404 del 2020), a meno che la stessaparte abbia provveduto senza indugio ad un ulteriore deposito con esitopositivo, rendendo così superflua la pronuncia sull’istanza di rimessionein termini da parte del giudice» (così testualmente in motivazione Cass.n. 69 del 2025, cit.).Orbene, nel caso di specie, emerge dalla documentazioneallegata alla istanza di rimessione in termini, che il deposito telematicodel ricorso è stato effettuato per la prima volta in data 28/02/2023 -ovvero entro 20 giorni dalla notifica del ricorso (effettuata in data08/02/2023) e che il deposito è stato rifiutato l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] per unmalfunzionamento del sistema informatico. Il sistema ha, difatti,rispedito al mittente un messaggio di errore fatale con codice genericoed il ricorrente ha prontamente provveduto ad effettuare un nuovodeposito telematico avvenuto con successo in data 01/03/2023.Pertanto, può ritenersi dimostrato che il rifiuto del primo depositosia stato determinato dall’esito negativo dei c.d. controlli automatici,che rappresentano, come sopra rilevato, il terzo momento dellafattispecie a formazione progressiva e, in particolare, dalla emersaesistenza di un errore fatale codificato dal sistema ministeriale con ilcodice “-1”. Come noto, infatti, i controlli automatici nel depositotelematico possono concludersi con il rilievo di un “errore fatale”, chenon si imputa necessariamente a colpa del mittente, ma esprimesoltanto l’impossibilità del sistema di caricare l’atto nel fascicolotelematico e che impedisce al Cancelliere l’accettazione del deposito.Numero registro generale 4734/2023Numero sezionale 1199/2026Numero di raccolta generale 8789/2026Data pubblicazione 08/04/2026In definitiva - in considerazione del fatto che il primo tentativo dideposito è avvenuto entro il termine di legge, che il sistema harispedito al mittente un messaggio di errore fatale con codice genericoe che il ricorrente ha provveduto immediatamente dopo a ripeterel’invio non appena venuto a conoscenza del problema - il deposito delricorso deve essere considerato tempestivo.2. Passando al merito cassatorio, [OSCURATO:PERSONA] articola inricorso due motivi. Precisamente:-con il primo motivo denuncia violazione dell’art. 360, comma1, n. 3 e 5, c.p.c. in riferimento agli artt. 115, 116 c.p.c., e dell’art.2051 c.c. per aver erroneamente la corte di appello ritenuto sussistentii presupposti del caso fortuito idoneo ad escludere la responsabilità delcustode , nella parte in cui la corte territoriale ha ritenuto integratoil caso fortuito per sua mera imprudenza. Sostiene che quest’ultimanon è sufficiente ad interrompere il nesso causale, occorrendo a tal fineanche i requisiti della imprevedibilità e inevitabilità. Deduce che lapresenza di ghiaccio sulla sede stradale non poteva considerarsi eventoimprevedibile né inevitabile per il custode, trattandosi di situazioneprevenibile mediante doverosi interventi da parte dell’ente. Si duoledell’omesso esame da parte della corte territoriale di circostanzedecisive, quali la mancata regimentazione delle acque meteoriche,nonostante le segnalazioni già pervenute al Comune;-con il secondo motivo formula: impugnazione ai sensidell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. in ragione della violazione e falsaapplicazione dell’art. 2051 c.c. in ordine alla ripartizione dell’onere dellaprova , nella parte in cui la corte territoriale avrebbe violato l’art.2051 c.c., non avendo il custode assolto all’onere, su di lui gravante, didimostrare di aver adottato tutte le misure idonee a evitare il danno,nonché i caratteri di eccezionalità e imprevedibilità che la condotta deldanneggiato deve presentare per assumere rilievo causale esclusivo.Numero registro generale 4734/2023Numero sezionale 1199/2026Numero di raccolta generale 8789/2026Data pubblicazione 08/04/20263. I motivi di ricorso - che, per motivi di connessione logica egiuridica, sono qui trattati congiuntamente - sono inammissibili.3.1. Nello scrutinarli, occorre muovere dal principio - che risultaconsolidato nella giurisprudenza di questa Corte e richiamatoespressamente da Cass. n. 28057/2024) - secondo cui la responsabilitàda cose in custodia è ravvisabile anche in relazione ai beni demaniali(tra le più recenti, Cass. n. 27137/2023), e quindi pure alle stradepubbliche, di talché “agli enti pubblici proprietari di strade aperte alpubblico transito è in linea generale applicabile l’art. 2051 cod. civ., inriferimento alle situazioni di pericolo immanentemente connesse allastruttura o alle pertinenze della strada, indipendentemente dalla suaestensione” (così, in motivazione, Cass. n. 15761/2016; nello stessosenso, tra le molte, già Cass. n. 7763/2007, nonché, successivamente,Cass. n. 2481/2018). È stato, inoltre, precisato, sempre conriferimento alla specifica fattispecie della custodia di strade pubbliche,che “la responsabilità ex art. 2051 cod. civ. postula la sussistenza di unrapporto di custodia della cosa e una relazione di fatto tra un soggettoe la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla, di eliminarele situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dalcontatto con la cosa”, sussistendo - in questo, e in ogni altro caso incui la suddetta norma risulti applicabile - “un’ipotesi di responsabilitàoggettiva, il cui unico presupposto è l’esistenza di un rapporto dicustodia”, essendo “del tutto irrilevante”, per contro, “accertare se ilcustode sia stato o meno diligente nell’esercizio della vigilanza sullacosa” (così, in motivazione, Cass. n. 2481/2018, cit.).Di conseguenza, “il danneggiato ha il solo onere di provarel’esistenza di un valido nesso causale tra la cosa ed il danno, mentre ilcustode ha l’onere di provare che il danno non è stato causato dallacosa, ma dal caso fortuito, ivi compreso il fatto dello stessodanneggiato o del terzo” (cfr., nuovamente in motivazione, Cass. n.2481 del 2018, cit.).Numero registro generale 4734/2023Numero sezionale 1199/2026Numero di raccolta generale 8789/2026Data pubblicazione 08/04/20263.2. Pertanto, sull’ormai indiscusso presupposto della naturaoggettiva della responsabilità del custode e della ontologica distinzionetra caso fortuito e fatto del danneggiato o del terzo, salva l’omogeneitàdelle ricadute “funzionali” sul piano della responsabilità e delrisarcimento (per tutte, Cass. n. 11152/2023, e successive conformi),questa Corte ha ancora di recente ribadito che “presupposti dellaresponsabilità per i danni da cose in custodia, ai sensi dell’art. 2051cod. civ., sono la derivazione del danno dalla cosa e la custodia”, sicchéessi, “in quanto elementi costitutivi della fattispecie di responsabilitàspeciale, ex art. 2051 cod. civ., devono essere provati dal danneggiato”(così, in motivazione, Cass. n. 26142/2023).“Incombe, invece, sul custode”, si è del pari ribadito, “la prova(liberatoria) della sussistenza del «caso fortuito», quale fatto(impeditivo del diritto al risarcimento) che esclude la derivazione deldanno dalla cosa custodita”, da intendersi quale “fatto diverso dal fattodella cosa, estraneo alla relazione custodiale, che assorbe in sél’efficienza causale dell’evento dannoso, escludendo che esso possareputarsi cagionato dalla res” (così, nuovamente, Cass. n. 26142/2023,cit.). La caratterizzazione oggettiva della nozione di “caso fortuito”,diversa da quella tradizionale che lo identificava con l’assenza di colpa(casus=non culpa), trova fondamento nell’orientamento, consolidatosigià da diversi anni nella giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. nn.2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482 e 2483/2018), nonché suggellatodal suo massimo consesso (Cass. Sez. Un. n. 20943/2022), oltre chedi recente ulteriormente ribadito (Cass. n. 11152/2023, cit.), “secondoil quale la responsabilità di cui all’art. 2051 cod. civ. ha natura diresponsabilità oggettiva, la quale prescinde da ogni connotato di colpa,sia pure presunta, talché è sufficiente, per la sua configurazione, ladimostrazione da parte dell’attore della derivazione del danno dallacosa, nonché del rapporto di fatto custodiale tra la cosa medesima e ilNumero registro generale 4734/2023Numero sezionale 1199/2026Numero di raccolta generale 8789/2026Data pubblicazione 08/04/2026soggetto individuato come responsabile” (cfr., ancora una volta, Cass.n. 26142/2023, cit.).3.3. Come già rilevato da Cass. n. 8346/2024, l’”esattainterpretazione” che, ai sensi dell’art. 65 ord. giud., le Sezioni Unitehanno dato dell’art. 2051 c.c., per quanto qui rileva, può cosìriassumersi:a) la responsabilità del custode è esclusa dalla prova del “casofortuito”;b) il caso fortuito può consistere in un fatto naturale, in unacondotta d’un terzo estraneo tanto al custode quanto al danneggiato;del terzo, in un comportamento della vittima;c) se il caso fortuito è consistito in un fatto naturale o del terzo,esso in tanto esclude la responsabilità del custode, in quanto siaoggettivamente (e cioè per qualunque persona, e non solo per ilcustode) imprevedibile ed inevitabile;d) se il caso fortuito è consistito nella condotta della vittima, alfine di stabilire se esso escluda in tutto od in parte la responsabilità delcustode debbono applicarsi i seguenti criteri: d1) valutare in che misurail danneggiato avrebbe potuto prevedere ed evitare il danno; d2)valutare se il danneggiato ha rispettato il “generale dovere diragionevole cautela”; d3) escludere del tutto la responsabilità delcustode, se la condotta del danneggiato ha costituito una evenienza“irragionevole o inaccettabile secondo un criterio probabilistico diregolarità causale”; d4) considerare irrilevante, ai fini del giudizio cheprecede, la circostanza che la condotta della vittima fosseastrattamente prevedibile.3.4. Orbene, se “la colpa del custode non integra un elementocostitutivo della sua responsabilità, la prova liberatoria che egli èonerato di dare, nell’ipotesi in cui il danneggiato abbia dimostrato ilnesso di causalità tra la cosa in custodia e l’evento dannoso, non puòavere ad oggetto l’assenza di colpa (ovverosia, la posizione in essere,Numero registro generale 4734/2023Numero sezionale 1199/2026Numero di raccolta generale 8789/2026Data pubblicazione 08/04/2026da parte sua, di una condotta conforme al modello di comportamentoesigibile dall’homo eiusdem condicionis et professionis e allo sforzodiligente adeguato alle concrete circostanze del caso), ma dovrà averead oggetto la sussistenza di un fatto (fortuito in senso stretto) o di uncausale con l’evento di danno, caratterizzandosi, ai sensi dell’art. 41,secondo comma, primo periodo, cod. pen., come causa esclusiva di taleevento” (così, ancora una volta, Cass. n. 26142/2023, cit.).Peraltro, come è tornata a puntualizzare, da ultimo, questa Corte(cfr. Cass. n. 33074/2023), già con l’ordinanza 1° febbraio 2018, n.2482 (e, nello stesso senso, con le ordinanze nn. 2479 e 2480 del2018), si era precisato che “la condotta del danneggiato, che entri ininterazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del gradodi incidenza causale sull’evento dannoso”, e ciò “in applicazione - ancheufficiosa - dell’art. 1227, comma 1, cod. civ., richiedendo unavalutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela,riconducibile al principio di solidarietà espresso dall’art. 2 Cost., sicché,quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essereprevista e superata attraverso l’adozione da parte del danneggiato dellecautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze,tanto più incidente deve considerarsi l’efficienza causale delcomportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale deldanno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa ilnesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludereche lo stesso comportamento costituisca un’evenienza ragionevole oaccettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale,connotandosi, invece, per l’esclusiva efficienza causale nellaproduzione del sinistro”.Tale principio di diritto - successivamente ribadito dallagiurisprudenza di legittimità (Cass. n. 27724/2018; n. 20312/2019, n.38089/2021, n. 35429/2022, Rv. 666487-01; n. 21675/2023), ancheNumero registro generale 4734/2023Numero sezionale 1199/2026Numero di raccolta generale 8789/2026Data pubblicazione 08/04/2026a Sezioni Unite (Cass. Sez. Un. n. 20943/2022, cit.) - è stato, ancorpiù di recente, riaffermato, statuendosi (Cass. n. 11152/2023, cit.) chela responsabilità ex art. 2051 cod. civ., proprio perché ha naturaoggettiva - in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nessocausale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzionedi colpa del custode - può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito(che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazionedi alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione dellarilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del dannodelle condotte del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoriadei fatti umani), caratterizzate, rispettivamente, la prima dalla colpaex art. 1227 cod. civ. (bastando la colpa del leso: Cass. n. 21675/2023,cit.; Cass. 2376/2024; e molte altre) o, indefettibilmente, la secondadalle oggettive imprevedibilità e non prevenibilità rispetto all’eventopregiudizievole.In definitiva, occorre qui ribadire che, “in tema di responsabilitàper cosa in custodia, l’incidenza causale (concorrente o esclusiva) delcomportamento del danneggiato presuppone che lo stesso abbia naturacolposa, non richiedendosi, invece, che la condotta si presenti anchecome autonoma, eccezionale, imprevedibile e inevitabile” (più direcente, tra le altre, Cass. n. 2376/2024, cit.).3.5. Tornando al caso di specie, dando corretta applicazione aiprincipi sopra richiamati, nella sentenza impugnata, la corteterritoriale, confermando la sentenza di primo grado, ha ritenuto chela condotta del danneggiato era stata imprudente, poiché il conducenteera sceso dall’auto su una strada visibilmente ghiacciata a causa dieccezionali nevicate, senza calzare scarpe idonee, interrompendo cosìil nesso causale.Il ricorrente aveva sostenuto che la lastra era “invisibile” e chel’evento fosse imputabile all’inerzia del Comune nella gestione delleNumero registro generale 4734/2023Numero sezionale 1199/2026Numero di raccolta generale 8789/2026Data pubblicazione 08/04/2026acque meteoriche e nell’omesso spargimento di sale, nonostante lesegnalazioni dei residenti.Tuttavia, la corte di merito ha per l’appunto stabilito che, data laconsistenza delle nevicate in Irpinia in quel periodo (“generaleestensione del fenomeno”), il ghiaccio fosse un rischio prevedibile perun utente diligente. È stata esclusa la responsabilità del custode perl’evento, poiché la condotta del Borrelli (sceso dall’auto su una stradapalesemente ghiacciata senza scarpe idonee) aveva interrotto il nessocausale. La corte di merito ha inoltre giudicato generica lagiustificazione del danneggiato circa la necessità di scendere dall’autoin quel preciso punto. In definitiva, la corte territoriale ha ritenuto che(p. 16): Le considerazioni innanzi esposte consentono, quindi, diritenere corretta la statuizione impugnata, nella parte in cui haqualificato la condotta tenuta dal danneggiato quale causa esclusivadel danno, idonea a degradare la pur insidiosa situazione dei luoghi amera occasione dell’evento .Tale conclusione costituisce corretta applicazione dei sopraricostruiti principi regolatori della materia: e, pertanto, il ricorso è, sulpunto, manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile aisensi dell’art. 360-bis, n. 1, c.p.c.A tanto deve aggiungersi che la valutazione del giudice del meritosulla rilevanza causale esclusiva della condotta del leso costituisce untipico apprezzamento di fatto, in quanto tale incensurabile in sede dilegittimità, ove scevro - come, appunto, nella specie - da quei soli vizilogici o giuridici ancora rilevanti ai fini del n. 5) dell’art. 360 cod. proc.civ. (tra cui l’apparenza della motivazione per manifesta fallacia ofalsità delle premesse od intrinseca incongruità o inconciliabilecontraddittorietà degli argomenti: Cass. n. 16502/2017). In altritermini, è compito di questa Corte di legittimità non già stabilire se ilgiudice di merito abbia proposto la migliore ricostruzione possibile deifatti né, tanto meno, di condividerne la giustificazione, ma di verificareNumero registro generale 4734/2023Numero sezionale 1199/2026Numero di raccolta generale 8789/2026Data pubblicazione 08/04/2026se la giustificazione, operata dal giudice di merito, sia compatibile conil senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità diapprezzamento. E, nel caso di specie, tanto è per l’appunto avvenuto.4. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna di partericorrente alla rifusione delle spese sostenute da parte resistente,nonché la declaratoria della sussistenza dei presupposti processuali peril pagamento dell’importo, previsto per legge ed indicato in dispositivo,se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315). P.Q.MLa Corte:- dichiara inammissibile il ricorso;- condanna parte ricorrente al pagamento delle spese delpresente giudizio, spese che liquida in euro 2.410 per compensi, oltre,alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidatiin euro 200 ed agli accessori di legge;- ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,ad opera di parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, il 1° aprile 2026, nella camera di consigliodella Terza Sezione Civile.Il Presidente