CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 5 ottobre 2023
Cassazione n. 33074/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16416/2021 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso da sé stesso e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio elettivamente domi- cilia in Roma, via Tremiti 10; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettiva- mente domiciliato presso il primo in Roma, piazza della Libertà 10; -controricorrente - nonché contro [OSCURATO:SOCIETA] (già [OSCURATO:PERSONA] srl) -intimata - Responsabilità civile da cose in custodia -caduta su strada lastricata in “sampietrini” - elisione del nesso causale per condotta del leso - ac- certamento in fatto Ric. n. 16416/2021r.g. -camerale del 05/10/2023 -2- avverso la sentenza n. 1676/2021del T ribunale di R oma , pubblicata il 29/01/2021; Udita la relazione svolta nella camera di consigliodel 05/10/2023 dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che: la domanda di risarcimento dei danni per le lesioni patite a se- guito di una caduta durante l’attraversamento di strada lastricata in sampietrini, proposta dinanzi al Giudice di pace di Roma da [OSCURATO:PERSONA] contro [OSCURATO:PERSONA], con chiamata in garanzia del l’im- presa cui era stata affidata la manutenzione ([OSCURATO:SOCIETA], già [OSCURATO:PERSONA] srl), fu respintain primo grado; l’appello, sia pure corretta la motivazione, fu rigettatodal Tribu- nale di Roma:quanto alla domanda ai sensi dell’art. 2051 cod. civ., perché si esclusela presenza di malformazioni e si ricondusse il fatto al difetto di adeguata attenzione da parte di chi attraversava su di una struttura di sampietrini, che tipicamente e notoriamente presen- tava leggere curvature o ondeggiamenti; quanto alla domanda ai sensi dell’art. 2043 cc, per il difetto degli estremi dell’insidia o tra- bocchettoe, cioè, delle condizio ni di non visibilità del pericolo e im- prevedibilità del medesimo; per la cassazione della sentenza di appello ricorre, affidandosi a quattro motivi, il leso soccombente; resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA], mentre l’altra intimata ([OSCURATO:SOCIETA]) resta tale; la sola controricorrente deposita memoria per l’adunanza camerale del 5 ottobre 2023, al cui esito il Collegio si è riservato il deposito nei suc- cessivi sessanta giorni; considerato che: va, dapprima, rilevata la ritualità della comunicazione dell’avviso di fissazione dell’adunanza al ricorrente: questa è stata eseguita presso la domiciliataria, che congiuntamente a lui stesso (in giudizio ex art. 86 cod. proc. civ.) lo difendeva e rappresentava, sicché non rileva la cancellazione - a domanda - della domiciliataria medesima Ric. n. 16416/2021r.g. -camerale del 05/10/2023 -3- dall’albo dei cassazionisti, che l’ha privata della qualifica indispensa- bile per condividere con il ricorrente (che, tuttavia, la mantiene ad ogni effettoin proprio, restando così pienamente tutelato il suo di- ritto di difesa) la qualità di difensore in questa sede, ma non certo della legittimazione a riceverne notifiche e comunicazioni e del cor- relato obbligo professionale di avvisare il destinatario domiciliante di quanto ricevuto per suo incarico; ciò posto, il ricorrente articola in ricorso quattro motivi, che pos- sono, in estrema sintesi, così indicarsi: col primo si contesta la rite- nuta interruzione del nesso eziologico tra cosa in custodia e sinistro, senza valutazione delle caratteristiche della condotta colposa del danneggiato; col secondo si lamenta la mancata considerazione degli obblighi di custodia dell’ente proprietario; col terzo si denuncia l’omesso esame della quasi totale assenza di materiale di riempi- mento tra un sampietrino e l’altro;col quarto si contesta l’esclusione dell’insidia nonostante la situazione della pavimentazione, deducen- dosi l’omissione di ogni indagine sul concorso di colpa; a tutti i motivi va premesso il rilievo dell’inammissibilità delle censure incentrate sulla violazione o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. e 2697 cod. civ., formulate tutte senza il rispetto delle regole da tempo dettate da questa Corte (per tutte: Cass. Sez. U. n. 16598/2016; Cass. Sez. U. n. 34474/2019), risolvendosi quelle in una richiesta di riconsiderazione, mai consentita in questa sede, dell’esito delle valutazioni in fatto operate dal giudice del merito; le doglianze sono poi, complessivamente esaminate, insuscetti- bili di favorevole considerazione, per l’insostenibilità della tesi intrin- seca della responsabilità in ordine alla pavimentazione in sampietrini (Cass.6554/21, con specifico richiamo a lle ordinanze 2478, 2480 e 2482 del 2018;Cass. 31239/18 ; C ass. 30779/17 ; C ass. 16969/17) ; ad ogni buon conto, il primo motivo è in sé infondato, non occor- rendo un’abnormità della condotta della vittima ad elidere il nesso causale tra cosa custodita e sinistro; Ric. n. 16416/2021r.g. -camerale del 05/10/2023 -4- infatti, questa Corte ha di recente ribadito (Cass. 11152/23, in richiamo a Cass. ordd. da 2478 a 2482 del 2018) che la responsabi- lità ex art. 2051 cod.c iv . ha natura oggettiva - in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in cu- stodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode - e può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun ele- mento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza cau- sale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle con- dotte del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate dalla colpa ex art. 1227 cod. civ. e, inde- fettibilmente, dalla oggettiva imprevedibilità e imprevenibilità ri- spetto all’evento pregiudizievole; a tanto deve aggiungersi che la valutazione del giudice del merito sulla rilevanza causale esclusiva della condotta del leso costituisce un tipico apprezzamento di fatto, come tale incensurabile in sede di legittimità, ove scevro -come nella specie - da quei soli vizi logici o giuridici ancora rilevanti ai fini del n. 5 dell’art. 360 cod. proc. civ. (tra cui l’apparenza della motivazione per manifesta fallacia o falsità delle premesse od intrinseca incongruità o inconciliabile contraddit- torietà degli argomenti: Cass. 16502/17); il secondo motivo è anch’esso infondato, perché i compiti inerenti alla custodia sono stati considerati, ma rapportati alle caratteristiche peculiari della pavimentazione in sampietrini; il terzo motivo è in parte inammissibile ed in parte infondato:da un lato, la gravata sentenza prende in considerazione la struttura stessa di quella pavimentazione; dall’altro, il ricorso difetta di auto- sufficienza su quando ed in qual modo le ulteriori caratteristiche della pavimentazione (di protratta carenza di manutenzione), non esami- nate dal giudice di appello, gli sono state univocamente sottoposte; il quarto motivo, infine, è anch’esso infondato, poiché il nesso eziologico va escluso in relazione alle intrinseche caratteristiche dei Ric. n. 16416/2021r.g. -camerale del 05/10/2023 -5- sampietrini e quindi questi non costituiscono, di per sé soli,insidia o trabocchetto e non dànno luogo a concorso di colpa dell’ente pro- prietario, a meno di condizioni peculiari, ma che il ricorso non dimo- stra essere state adeguatamente sottoposte al giudice del merito; il ricorso, concorrendo ragioni di inammissibilità ed infondatezza delle censure, va pertanto rigettato, con condanna del soccombente ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, tenendo conto della particolare esiguità dell’impegno per la redazione della memoria; deve, infine,darsi atto della sussistenza dei presupposti proces- suali (nella specie: rigetto) di cui all’art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115; per questi motivi la Corte: rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidate in € 1.000,00 (mille/00) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in € 200,00 ed agli accessori di legge; dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all’art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (s