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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 25388/2023

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al 05725/2021 R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; elettivamente domiciliati in Roma,Via delle Milizie n.9, presso lo Studio degli [OSCURATO:PERSONA] ( ) e [OSCURATO:PERSONA] ( ), che li rappresenta no e difendono, in virtù di procura in calce al ricorso; -ricorrenti- nei confronti di Repubblica Italiana, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore ; Ministero della Salute , Ministero dell’Economia e delle Finanze, Ministero dell’Istruzione , Ministero dell’Università e della Ricerca, Ministero del Lavoro e delle [OSCURATO:PERSONA], in persona dei rispettivi Ministri; domiciliati ex lege in Roma, Via dei Portoghesi n.12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato da cui sono difesi per legge; -controricorrenti- nonché sul ricorsosuccessivo proposto da [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio pro tempore; domiciliata ex legein Roma, Via dei Portoghesi n.12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato da cui è difesa per legge; -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] o [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; elettivamente domiciliati in Roma, Via delle Milizie n.9, presso lo Studio degli [OSCURATO:PERSONA] ( ) e [OSCURATO:PERSONA] ( ), che li rappresentano e difendono, in virtù di procura in calce al controricorso; -controricorrenti- e di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati- nonché di [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante por tempore; -intimato- e di Ministero della Salute, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Ministero dell’Istruzione, Ministero dell’Università e della Ricerca, Ministero del Lavoro e delle [OSCURATO:PERSONA], in persona dei rispettivi Ministri pro tempore;-intimati- per la cassazione della sentenza n. 4031/2020 della CORTE di APPELLO di ROMA, depositata il 31 agosto 2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21 giugno 2023 dal Consigliere relatore, Paolo SPAZIANI. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza 31 agosto 2020, n.4031, la C orte d ’ Appello di Roma, in parziale riforma della decisione emessa dal Tribunale della stessa città, ha condannato la Presidenza del Consiglio dei Ministri a pagare ai medici specialisti indicati in epigrafe come controricorrenti o intimati –che, insieme ad altri medici, l’avevano convenuta in giudizio unitamente ai Ministeri indicati in epigrafe – la somma loro dovuta a titolo di risarcimento del danno per la tardiva trasposizione nell’ordinamento italiano delle direttive europee in tema di medici specializzandi, con decorrenza dal 1° gennaio 1983 e fino alla conclusione della formazione, commisurando l’indennizzo corrispondente al primo anno accademico 1982-1983 – nella misura già stabilita con riferimento al disposto della L. n. 370 del 1999, art. 11 –alla frazione di anno accademico successiva al 1° gennaio 1983 e fino alla conclusione dell’anno stesso.

La Corte territoriale, precisamente, escluso che avessero diritto alla remunerazione i medici che avevano iniziato il corso di specializzazione prima del 1982, lo ha riconosciuto con decorrenza dal 1° gennaio 1983 a coloro che avevano iniziato il corso di specializzazione nell’anno 1982 e per l’intera durata del corso a coloro che l’avevano iniziato dopo il 1° gennaio 1983.

In applicazione di tali criteri, tra l’altro, ha accertato il diritto alla remunerazione dei dottori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA](mentre sul contenuto della statuizione emessa in confronto della dott. [OSCURATO:PERSONA], v.,infra), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (specializzata in “Oncologia” e “Radiologia”), [OSCURATO:PERSONA] (specializzata in “Chirurgia sperimentale e microchirurgia”), [OSCURATO:PERSONA] (che non aveva indicato alcuna specializzazione), [OSCURATO:PERSONA] (specializzato in “Chirurgia d’urgenza e di pronto soccorso”), [OSCURATO:PERSONA] (specializzato in “Clinica pediatrica”), [OSCURATO:PERSONA] (specializzato in “Angiologia medica”), [OSCURATO:PERSONA] (specializzato in “Oncologia”), [OSCURATO:PERSONA] (specializzata in “Malattie dell’apparato cardiovascolare”), [OSCURATO:PERSONA] (specializzato in “Angiologia medica”), [OSCURATO:PERSONA] (specializzato in “Chirurgia ontologica”), [OSCURATO:PERSONA] (specializzato in “Pediatria preventiva”), [OSCURATO:PERSONA] (specializzato in “Oncologia”), [OSCURATO:PERSONA] (specializzato in “Scienze dell’alimentazione”), [OSCURATO:PERSONA] (specializzata in “Medicina legale e delle assicurazioni”: seconda specializzazione); [OSCURATO:PERSONA] (specializzato in “Radiologia”), [OSCURATO:PERSONA] (specializzato in “Tecniche semiologiche speciali chirurgiche”), [OSCURATO:PERSONA] (specializzato in “Chirurgia d’urgenza e di pronto soccorso”), [OSCURATO:PERSONA] (specializzata in “Scienze dell’alimentazione”), [OSCURATO:PERSONA] (specializzata in “Fisiologia della riproduzione umana ed educazione demografica”), [OSCURATO:PERSONA] (specializzata in “Angiologia medica”), [OSCURATO:PERSONA] (specializzata in “Clinica pediatrica”), [OSCURATO:PERSONA] (specializzata in “Fisiatria”), [OSCURATO:PERSONA] (specializzata in “Fisiologia respiratoria”), [OSCURATO:PERSONA] (specializzata in “Igiene pubblica”), [OSCURATO:PERSONA] (specializzata in “Scienze dell’alimentazione”), [OSCURATO:PERSONA] (specializzata in “Foniatria”: seconda specializzazione), [OSCURATO:PERSONA] (specializzato in “Oncologia”), [OSCURATO:PERSONA] (specializzata in “Analisi chimico- cliniche/medicina di laboratorio”), [OSCURATO:PERSONA] (specializzata in “”Endocrinochirurgia”), [OSCURATO:PERSONA] (specializzato in “Diabetologia e malattie del ricambio”), [OSCURATO:PERSONA] (specializzata in “Scienze dell’alimentazione”), [OSCURATO:PERSONA] (che non aveva indicato alcuna specializzazione), [OSCURATO:PERSONA] (specializzato in “Oncologia chirurgica”), [OSCURATO:PERSONA] (specializzata in “Neuropsichiatria infantile”), [OSCURATO:PERSONA] (specializzato in “Oncologia”), [OSCURATO:PERSONA] (specializzata in “Fisiatria”), [OSCURATO:PERSONA] (specializzato in “Ortognatodonzia”), [OSCURATO:PERSONA] (specializzata in “Parassitologia medica”), [OSCURATO:PERSONA] (specializzato in “Ematologia clinica”), [OSCURATO:PERSONA] (specializzato in “Malattie del fegato e del ricambio”), [OSCURATO:PERSONA] (specializzato in “Medicina del nuoto e delle attività subacquee”), [OSCURATO:PERSONA] (specializzato in “Oncologia” e “Chirurgia oncologica”), [OSCURATO:PERSONA] (specializzata in “Pediatria preventiva”), [OSCURATO:PERSONA] (specializzato in “Criminologia clinica e psichiatria forense”), [OSCURATO:PERSONA] (specializzata in “Clinica pediatrica”), [OSCURATO:PERSONA] (specializzato in “Oncologia”), [OSCURATO:PERSONA] (specializzato in “Diabetologia e malattie del ricambio”), [OSCURATO:PERSONA] (specializzata in “Biologia clinica”), [OSCURATO:PERSONA] (specializzata in “Neurofisiopatologia”), [OSCURATO:PERSONA] (specializzato in ”Biologia clinica”), [OSCURATO:PERSONA] (specializzato in “Biologia clinica”), [OSCURATO:PERSONA] (specializzato in “diabetologia e malattie del ricambio”: seconda specializzazione); [OSCURATO:PERSONA] (specializzato in “Odontoiatria”), [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (specializzati in “Patologia generale”), [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (specializzati in “Microbiologia”), [OSCURATO:PERSONA] (specializzata in “Pediatria preventiva e puericultura”), [OSCURATO:PERSONA] (specializzata in “Pediatria preventiva e sociale”), [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (specializzate in “Medicina nucleare”), [OSCURATO:PERSONA] (specializzata in “Medicina legale e delle assicurazioni”), [OSCURATO:PERSONA] (specializzata in “Medicina dello sport”), [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (specializzati in “Chirurgia oncologica”), [OSCURATO:PERSONA] (specializzato in “Patologia clinica”), [OSCURATO:PERSONA] (specializzato in “Neuropsichiatria infantile”), [OSCURATO:PERSONA] (specializzato in “Immunoematologia”). 3.Per la cassazione di questa sentenza, la Presidenza del Consiglio dei Ministriha proposto ricorso, sorretto da tre motivi, notificato il 26 febbraio 2021 e depositato il 17 marzo 2021, cui hanno risposto, con controricorso, i medici indicati in epigrafe come controricorrenti con capofila [OSCURATO:PERSONA] , mentre gli altri sono rimasti intimati unitamente al [OSCURATO:SOCIETA], ai Ministeri in epigrafe e ai dottori [OSCURATO:PERSONA] distinto ricorso, notificato (in data 2 marzo 2021) successivamente a quello proposto dalla difesa erariale ma depositato (in data 8 marzo 2021) prima di quest’ultimo, anchei medici indicati in epigrafe come ricorrenti con capofila [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per la cassazione della stessa sentenza, sorretto da cinque motivi, cui hanno risposto, con controricorso, le amministrazioni intimate.

La trattazione dei ricors i è stata fissata in adunanza camerale , ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ..

Il Procuratore Generale non ha presentato conclusioni scritte.

I medici ricorrentie controricorrenti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] Preliminarmente, ai sensi dell’art. 335 c od. proc. civ., il ricorso successivo deve essere riunito a quello principale, da identificarsi nel ricorso notificato dai medici con capofila [OSCURATO:PERSONA], atteso che esso, pur essendo stato notificato successivamente a quello proposto dalla difesa erariale, è stato iscritto per primo.

Peraltro, il carattere logicamente preliminare, nonché tendenzialmente generale, delle questioni poste dal ricorso della Presidenza del Consiglio dei Ministri ne suggerisce la trattazione prima di quello proposto dalle private difese dei medici indicati in epigrafe con capofila [OSCURATO:PERSONA], i cui motivi pongono questioni particolari, concernenti specifici ricorrenti.

A.1.

Con il primo motivo del ricorso proposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri viene denunciata violazione e falsa applicazione dell’art. 345 cod. proc. civ., delle direttive 75/362/CEE, 75/363/CEE, 82/76/CEE, della legge n. 370 del 1999, dell’art. 117 Cost. e dell’art.1218 cod. civ..

La sentenza impugnata è censurata nella parte in cui ha accertato il diritto al risarcimento del danno dei dottori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con riferimento alle specializzazioni dagli stessi conseguite a seguito di corso iniziato in epoca antecedente al 1° gennaio 1982, ovverosia prima della scadenza del termine stabilito per il recepimento, da parte dello Stato italiano, della disciplina comunitaria.

Va, anzitutto, precisato che il motivo è stato impropriamente indirizzato anche in confronto della dott. [OSCURATO:PERSONA], rispetto alla quale la retta interpretazione della sentenza impugnata induce a ritenere che sia stata emessa una statuizione di rigetto –e non già di accoglimento –della domanda (v., infra, sub B.5. ).

A.1.1.Ciò precisato, il motivo è infondato.

Viene con esso riproposta la questione se sussista o meno il diritto alla percezione degli emolumenti fissati dalla legge - in particolare dall'art. 11 della legge n. 370 del 1999 (Euro 6.713,94 all'anno per il periodo che va dall'anno accademico 1983-1984 all'anno accademico 1990-1991) - per i c c .d d . medici specializzandi “ a cavallo ” , cioè quei medici che hanno frequentato e positivamente concluso uno dei corsi di specializzazione riconosciuti in sede europea cominciando nel 1982 o in anni ancora anteriori e terminando in data ovviamente successiva al 10 gennaio 1983.

Questa questione, stante il dissenso determinatosi nell’ambito della giurisprudenza di legittimità, era stata rimessa, una prima volta, alle Sezioni Unite, le quali, con ordinanza interlocutoria 21/11/2016, n. 23581, avevano a loro volta rimesso la relativa questione interpretativa alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea.

Quest'ultima, con la sentenza 24 gennaio 2018 (nelle cause riunite C-616/16 e C-617/16) aveva stabilito che l'articolo 2, paragrafo 1,lett. c), l'articolo 3, paragrafi 1 e 2, nonché l'allegato della direttiva75/363, come modificata dalla direttiva 82/76, devono essere interpretati nel senso che una remunerazione adeguata, ai sensi dell'allegato suddetto, per la formazione a tempo pienoe a tempo ridotto dei medici specialisti iniziata nel corso dell'anno 1982e proseguita fino all'anno 1990 deve essere corrisposta per il periodo di tale formazione a partire dal 1° gennaio 1983 e fino alla conclusione della formazione stessa.

La statuizione del giudice comunitario aveva consentito di chiarire che coloro i quali avessero intrapreso la specializzazione nel corso dell'anno 1982e l'avessero terminata, a seconda della durata legale, tre, quattro o cinque anni dopo, avevano diritto agli emolumenti di cui all'art. 11 della legge n. 370 del 1999, ma solo a decorrere dal 1° gennaio 1983.

Tale statuizione non aveva invece sciolto il dubbio se il diritto andasse riconosciuto anche a coloro che avessero iniziato la specializzazione prima del 29 gennaio 1982(data di entrata in vigore della direttiva 82/76), distinguendosi anzi, tendenzialmente, nella giurisprudenza interna, le posizioni dei medici specializzandi, con riguardo al momento di inizio della specializzazione, nelle seguenti tre categorie:a) quell a dei non aventi diritto ad alcuna remunerazione, per avere iniziato la specializzazione prima del 29 gennaio 1982; b)quella degli aventi diritto alla remunerazione solo a partire dal 1° gennaio 1983, per avere iniziato la specializzazione nel corso dell'anno 1982; c)e quella degli aventi diritto alla remunerazio ne per l ’ intera durata delcorso, per averlo iniziato dopo il 31 dicembre 1982.

Determinatosi nella giurisprudenza di legittimità un nuovo contrasto sulla posizione degli specializzandi “a cavallo” rientranti nella categoria sub a) (alla quale non si este ndeva l’effetto chiarificatore della pronuncia interpretativa della Corte comunitaria), della questione sono state nuovamente investite le Sezioni Unite, le quali, con ordinanza interlocutoria n. 23901 del 29 ottobre 2020, hanno disposto un ulteriore rinvio pregiudiziale alla Corte di G iustizia dell'Unione Europea, sul quesito «se l'art. 189, comma 3, del Trattato sull'Unione Europea e gli artt. 13 e 16 della Direttiva 82/76/CEE del Consiglio, del 26 gennaio 1982, che modifica la direttiva 75/362/CEE e la direttiva 75/363/CEE, ostino ad un'interpretazione secondo cui il diritto alla remunerazione adeguata previsto dall'art. 13 della Direttiva 82/76/CEE a favore dei sanitariche svolgano l'attività di formazione, sia a tempo pieno che a tempo ridotto, e sempre che sussistano tutti gli altri requisiti richiesti dalla normativa e dalla giurisprudenza Europea, spetta anche ai medici che si siano iscritti ad una scuola di specializzazione in anni precedenti l'anno 1982, e che siano in corso al 1°gennaio 1983»; nonché «se il diritto al risarcimento del danno per il ritardo nel recepimento della Direttiva suindicata da parte dello Stato italiano competa, di conseguenza, anche a detti sanitari, limitatamente alla frazione di risarcimento successiva al1° gennaio 198 3».

Con sentenza 3 marzo 2022, C-590/20, la Corte di giustizia ha dichiarato che l'art. 2, par. 1, lett. c), l'art. 3, par. 1-2 e l'allegato della dir. 75/363/CEE, come modificata dalla dir. 82/76/CEE, devono essere interpretati nel senso che qualsiasi formazione a tempo pieno o ridotto come medico specialista, iniziata prima della entrata in vigore, il 29 gennaio 1982, della direttiva del 1982 e proseguita dopo che sia scaduto in data 1°gennaio 1983 il termine di adeguamento, deve -per il periodo della formazione e con decorrenza dal 10 gennaio 1983 - essere oggetto di una remunerazione adeguata, a condizione che la formazione riguardi una specializzazione comune a tutti gli Stati, o a due o più di essi, e menzionata negli art. 5 o 7 della Dir. 75/363/CEE.

Sulla base della statuizione del giudice comunitario, le Sezioni Unite di questa Corte, pronunciando nel giudizio in relazione al quale era stata posta la questione ad esso rimessa, con sentenza n. 20278 del 23/06/2022 hanno, dunque, statuito che il diritto al risarcimento del danno da inadempimento della direttiva comunitaria n. 82/76/CEE, riassuntiva delle direttive n. 75/362/CEE e n. 75/363/CEE, spetta anche in favore di soggetti iscritti a corsi di specializzazione negli anni accademici anteriori al 1982-1983, ma solo a partire dal 1° gennaio 1983 e fino alla conclusione della formazione stessa, sempre che si tratti di una specializzazione medica comune a tutti gli Stati membri, oppure a due o più, come menzionate agli artt. 5 e 7 della dir. 75/362/CEE.

La Corte d’appello, con riferimento ai dottori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sebbene in modo incoerente con le premesse argomentative da cui era partita, ha deciso la questione ad essa rimessa applicando una regola di giudizio conforme a detto principio.

Il primo motivo del ricorso proposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri va, dunque, rigettato.

A.2.Con il secondo motivo dello stesso ricorso viene denunciata violazione e falsa applicazione dell’art. 346 cod. proc. civ., delle direttive 75/362/CEE, 75/363/CEE, 82/76/CEE,della legge n. 370 del 1999, dell’art. 117 Cost. e dell’art. 1218 cod. civ..

La sentenza impugnata è censurata nella parte in cui ha riconosciuto il diritto alla remunerazione per l’intera durata del corso (e non già con decorrenza dal 1° gennaio 1983) ai dottori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], con riferimento alle specializzazioni da loro conseguite a seguito di corsi iniziati nell’anno accademico 1982-1983, ai quali essi si erano dunque iscritti nell’anno 1982.

Nel resistere alla doglianza i medici interessati sostengono che i corsi iniziati nell’anno academico 1982-1983 andrebbero considerati unitariamente, come soggetti allo stesso regime per tutta la loro durata legale, evidenziando, tra l’altro, che la Direttiva 82/76/CEE è entrata in vigore il 29 gennaio 1982, sicché da tale momento sarebbe stato configurabile l’obbligo di trasposizione in capo a ciascuno Stato membro.

Solo in subordine, invocano una riduzione della remunerazione spettante, in misura non superiore ad un sesto, per la non creduta ipotesi che il diritto al risarcimento sia riconosciuto con decorrenza dal 1° gennaio 1983.

A.2.1.Il secondo motivo del ricorso della Presidenza del Consiglio dei Ministri è fondato.Valgono le considerazioni già sopra esposte (sub A.1.1. ) nella motivazione con cui è stata evidenziata la non fondatezza del primo motivo.

In particolare, va ribadito che già con la sentenza24 gennaio 2018 (nelle cause riunite C-616/16 e C-617/16), la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha stabilito che l'articolo 2, paragrafo 1, lett. c) , l'articolo 3, paragrafi 1 e 2, nonché l'allegato della direttiva 75/363, come modificata dalla direttiva 82/76, devono essere interpretati nel senso che una remunerazione adeguata, ai sensi dell'allegato suddetto, per la formazione a tempo pieno e a tempo ridotto dei medici specialisti iniziata nel corso dell'anno 1982e proseguita fino all'anno 1990 deve essere corrisposta per il periodo di tale formazione a partire dal 1° gennaio 1983 e fino alla conclusione della formazione stessa.

Non vi è dubbio, quindi, che i medici che abbiano intrapreso la specializzazione nel corso dell'anno 1982 e l'a bbiano terminata, a seconda della durata legale, tre, quattro o cinque anni dopo, hanno bensì diritto agli emolumenti di cui all'art. 11 della legge n. 370 del 1999, ma solo a decorrere dal 1° gennaio 1983.

Il secondo motivo del ricorso proposto dalla difesa erariale, pertanto, deve essere accolto.

A.3.

Con il terzo motivo del proprio ricorso, la Presidenza del Consiglio dei Ministri denuncia la violazione e falsa a pplicazione dell’art.345cod. proc. civ., degli artt. 5 e 7 della direttiva 75/362/CEE, nonché delle direttive 75/363/CEEe 93/13/CE.

La sentenza impugnata è censurata nella parte in cui avrebbe omesso di verificare se fossero inclusi o meno negli elenchi di cui alle direttive europee (ovvero se fossero equipollenti a quelli riconosciuti da almeno due Stati membri) i corsi di specializzazione deidottori [OSCURATO:PERSONA] (specializzata in “Oncologia” e “Radiologia”), [OSCURATO:PERSONA] (specializzata in “Chirurgia sperimentale e microchirurgia”), [OSCURATO:PERSONA] (che non aveva indicato alcuna specializzazione), [OSCURATO:PERSONA] (specializzato in “Chirurgia d’urgenza e di pronto soccorso”), [OSCURATO:PERSONA] (specializzato in “Clinica pediatrica”), [OSCURATO:PERSONA] (specializzato in “Angiologia medica”), [OSCURATO:PERSONA] (specializzato in “Oncologia”), [OSCURATO:PERSONA] (specializzata in “Malattie dell’apparato cardiovascolare”), [OSCURATO:PERSONA] (specializzato in “Angiologia medica”), [OSCURATO:PERSONA] (specializzato in “Chirurgia ontologica”), [OSCURATO:PERSONA] (specializzato in “Pediatria preventiva”), [OSCURATO:PERSONA] (specializzato in “Oncologia”), [OSCURATO:PERSONA] (specializzato in “Scienze dell’alimentazione”), [OSCURATO:PERSONA] (specializzata in “Medicina legale e delle assicurazioni”: seconda specializzazione); [OSCURATO:PERSONA] (specializzato in “Radiologia”), [OSCURATO:PERSONA] (specializzato in “Tecniche semiologiche speciali chirurgiche”), [OSCURATO:PERSONA] (specializzato in “Chirurgia d’urgenza e di pronto soccorso”), [OSCURATO:PERSONA] (specializzata in “Scienze dell’alimentazione”), [OSCURATO:PERSONA] (specializzata in “Fisiologia della riproduzione umana ed educazione demografica”), [OSCURATO:PERSONA] (specializzata in “Angiologia medica”), [OSCURATO:PERSONA] (specializzata in “Clinica pediatrica”), [OSCURATO:PERSONA] (specializzata in “Fisiatria”), [OSCURATO:PERSONA] (specializzata in “Fisiologia respiratoria”), [OSCURATO:PERSONA] (specializzata in “Igiene pubblica”), [OSCURATO:PERSONA] (specializzata in “Scienze dell’alimentazione”), [OSCURATO:PERSONA] (specializzata in “Foniatria”: seconda specializzazione), [OSCURATO:PERSONA] (specializzato in “Oncologia”), [OSCURATO:PERSONA] (specializzata in “Analisi chimico- cliniche/medicina di laboratorio”), [OSCURATO:PERSONA] ( specializzata in “Endocrinochirurgia”), [OSCURATO:PERSONA] (specializzato in “Diabetologia e malattie del ricambio”), [OSCURATO:PERSONA] (specializzata in “Scienze dell’alimentazione”), [OSCURATO:PERSONA] (che non aveva indicato alcuna specializzazione), [OSCURATO:PERSONA] (specializzato in “Oncologia chirurgica”), [OSCURATO:PERSONA] (specializzata in “Neuropsichiatria infantile”), [OSCURATO:PERSONA] (specializzato in “Oncologia”), [OSCURATO:PERSONA] (specializzata in “Fisiatria”), [OSCURATO:PERSONA] (specializzato in “Ortognatodonzia”), [OSCURATO:PERSONA] (specializzata in “Parassitologia medica”), [OSCURATO:PERSONA] (specializzato in “Ematologia clinica”), [OSCURATO:PERSONA] (specializzato in “Malattie del fegato e del ricambio”), [OSCURATO:PERSONA] (specializzato in “Medicina del nuoto e delle attività subacquee”), [OSCURATO:PERSONA] (specializzato in “Oncologia” e “Chirurgia oncologica”), [OSCURATO:PERSONA] (specializzata in “Pediatria preventiva”), [OSCURATO:PERSONA] (specializzato in “ Criminologia clinica e psichiatria forense ”), [OSCURATO:PERSONA] (specializzata in “Clinica pediatrica”), [OSCURATO:PERSONA] (specializzato in “Oncologia”), [OSCURATO:PERSONA] (specializzato in “Diabetologia e malattie del ricambio”), [OSCURATO:PERSONA] (specializzata in “Biologia clinica”), [OSCURATO:PERSONA] (specializzata in “Neurofisiopatologia”), [OSCURATO:PERSONA] (specializzato in ”Biologia clinica”), [OSCURATO:PERSONA] (specializzato in “Biologia clinica”), [OSCURATO:PERSONA] (specializzato in “Diabetologia e malattie del ricambio”: seconda specializzazione); [OSCURATO:PERSONA] (specializzato in “Odontoiatria”), [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (specializzati in “Patologia generale”), [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (specializzati in “Microbiologia”), [OSCURATO:PERSONA] (specializzata in “Pediatria preventiva e puericultura”), [OSCURATO:PERSONA] (specializzata in “Pediatria preventiva e sociale”), [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (specializzate in “Medicina nucleare”), [OSCURATO:PERSONA] (specializzata in “Medicina legale e delle assicurazioni”), [OSCURATO:PERSONA] (specializzata in “Medicina dello sport”), [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (specializzati in “Chirurgia oncologica”), [OSCURATO:PERSONA] (specializzato in “Patologia clinica”), [OSCURATO:PERSONA] (specializzato in “Neuropsichiatria infantile”), [OSCURATO:PERSONA] (specializzato in “Immunoematologia”).

L’amministrazione ricorrente deduce che la questione concernente l’inclusione della specializzazione medica nell’elenco delle direttive eurounitarie ovvero la sua equivalenza a quelle comuni a due o più Stati membri rientrerebbe tra i fatti costitutivi della domanda, che, in quanto tali, sarebbero rilevabili d’ufficio anche in appello; soggiunge che, nel caso di specie, non avrebbe potuto essere applicato il principio di non contestazione, poiché l’onere di specifica contestazione della equipollenza tra la specializzazione conseguita in Italia e quelle comuni ad almeno due Stati membri sarebbe sorto a suo carico solo quando fosse stato assolto, ex parte actoris, l’onere di specifica allegazione della medesima circostanza di fatto.

Nel resistere alla doglianza, i medici interessati, sostengono che il motivo di ricorso in esame sarebbe inammissibile, poiché l’eccezione di esorbitanza delle specializzazioni dedotte in giudizio dal novero di quelle previste dalla Direttiva 75/363/CEE non potrebbe essere sollevata per la prima volta in sede di legittimità, trattandosi di «un’eccezione mista di fatto e di diritto» (p.18 controricorso); soggiungono che la sentenza di primo grado, nel rigettare le domande dei medici, si era pronunciata sulle condizioni del diritto al risarcimento, tra le quali «non figurava» (p.20 del controricorso) la riconducibilità del corso frequentato nel novero di quelli contemplati dagli elenchi di cui agli artt. 5 e 7 della direttiva 75/362/CEE (c.d. direttiva “riconoscimento”) e rispetto a tale statuizione l’amministrazione convenuta non aveva proposto appello incidentale; nel merito, evidenziano che, comunque, gran parte delle specializzazioni contestate sarebbero state incluse negli elenchi di cui ai decreti ministeriali 31 ottobre 1991 e 30 gennaio 1998, sicché, sia pure ex post, sarebbero divenute “equipollenti” a quelle previste negli elenchi della Direttiva “riconoscimento”; inoltre la specializzazione in “Malattie dell’apparato cardiovascolare” sarebbe «assimilabile alla cardiologia, riconosciuta in più Stati membri» (p.21 controricorso), mentre le specializzazioni in “Radiologia ”, “ Fisiatria ”, “ Biologia clinica ” e “Microbiologia”, risulterebbero menzionate nell’art. 7 della direttiva 75/362/CEE; infine, non risponderebbe al vero che i dottori [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] non avevano indicato il titolo di specializzazione, poiché, al contrario, esso risultava dalle autocertificazioni allegate alla citazione originaria e dai certificati prodotti in appello, da cui emergeva che il primo aveva frequentato il corso di “Anestesia e rianimazione” di durata triennale, mentre la seconda aveva frequentato quello in “Chirurgia generale” della durata di sei anni.

A.3.1.Il motivo è fondato.

A.3.1.a.

Preliminarmente si deve ricordare , come già più volte evidenziato da questa Corte (v.

Cass. 11/02/2022, n. 4575; Cass.14/12/2021, n. 39826; Cass. 29/11/2021, n. 37251; Cass.14/12/2020, n. 28440; Cass. 26/07/2019, n. 20303), quanto segue: — l'inclusione del corso di specializzazione nelle professioni sanitarie,tra quelli di cui agli elenchi allegati alle direttive europee che sanciscono l'obbligo per lo Stato membro di prevedere una adeguata remunerazione per il periodo di frequenza (ovvero la sua equipollenza a quelli riconosciuti in almeno due Stati membri), rappresenta uno dei fatti costitutivi del diritto del medico specializzato ad ottenere l'indennizzo per la mancata (o tardiva) attuazione delle suddette direttive (cfr. Cass. n. 23577 del 2011 e n. 458 del 2019);—non è dunque configurabile la mancata inclusione negli elenchi in questione come un fatto impeditivo del diritto di cui si discute; — si tratta, in altri termini, di un elemento costitutivo della fattispecie, che l'attore deve specificamente allegare nella sua domanda e, ove occorra, deve altresì provare in giudizio; — la sua effettiva sussistenza va, di conseguenza, sempre verificata dal giudice, indipendentemente dalla proposizione di una specifica eccezione in proposito da parte del convenuto (e senza che vi sia alcuna necessità di sollecitare le parti ad un ulteriore contraddittorio su di esso); —a fortiori, deve pertanto considerarsi non preclusa dal divieto di cui all’art. 345, comma secondo, cod. proc. civ. la contestazione che l’amministrazione opponga in appello, trattandosi di mera difesa in iure; — al riguardo occorre invece considerare che la questione è rilevante sia in diritto (con riguardo alla corrispondenza tra la specializzazione conseguita dall'attore e quelle espressamente incluse negli elenchi allegati alle direttive), sia, eventualmente, in fatto (con riguardo alla sua equipollenza rispetto alle diverse specializzazioni previste negli altri stati membri) allorché il medico deduca l’equipollenza: in tal caso lo stesso principio di non contestazione, dunque, può eventualmente operare con esclusivo riguardo agli aspetti rilevanti in fatto (eventuale equipollenza); ─ in altri termini, solo l’acquisizione al processo di detta componente fattuale del fondamento della domanda, in virtù del principio di non contestazione, può rilevarsi preclusiva del rilievo in appello – officioso o su impulso dell’amministrazione – del difetto del requisito della equipollenza;— l’operatività del principio di non contestazione è, però, condizionata, come noto, anche al grado di specificità delle allegazioni in fatto poste a fondamento della domanda: se questa è generica, basterà una contestazione altrettanto generica; ─ onde dunque far valere detta preclusione non è sufficiente dedurre la novità della contestazione perché per la prima volta proposta in appello, non trattandosi di eccezione in senso stretto soggetta al divieto di cui all’art. 345, comma secondo, cod. proc. civ., ma occorre allegare l’esistenza di un accertamento di fatto, già formatosi e consolidatosi in primo grado in virtù del principio di non contestazione e, dunque, indicare la sede da cui tale accertamento emergeva e, prima ancora, il modo in cui si era formato (v., in termini, da ultimo, Cass. 26/08/2022, n. 25414, in motivazione, §8.1.2, pagg. 22-24; v. anche Cass. 15/11/2016, n. 23199).

A.3.1.b.

Ricordati i suindicati principi generali, nel caso di specie deve anzitutto affermarsi l’ammissibilità del motivo in esame, poiché la difesa erariale, contrariamente a quanto sostenuto incontroricorso, non ha eccepito il difetto di equipollenza dei corsi alle diverse specializzazioni previste negli altri Stati membri (ciò che avrebbe concretato l’indebita posizione di una quaestio facti), ma ha dedotto che la Corte d’appello aveva omesso di verificare se i predetti corsi fossero inclusi o meno negli elenchi di cui alle direttive europee oppure se fossero equipollenti a quelli riconosciuti da almeno due Stati membri.

L’amministrazione convenuta, in altri termini, non ha contestato, nel merito, la verifica di equipollenza effettuata dalla Corte d’appello (ciò che avrebbe integrato una doglianza inammissibile in sede di legittimità), ma ha eccepito che la Corte territoriale avrebbe indebitamente omessodi svolgere tale verifica, non ostante venisse in considerazione un fatto costitutivo del diritto azionato, rispetto al quale il giudice del merito ha il potere-dovere di svolgere officiosamente il proprio accertamento, indipendentemente dalla proposizione di una specifica eccezione in proposito da parte del convenuto.

Con il motivo in esame, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha dunque posto, non già una quaestio facti (né una questione mista di fatto e di diritto), ma una pura quaestio iuris, corredandola dal debito rilievo che, nell’originaria domanda, la circostanza dell’inclusione dei corsi frequentati negli elenchi della direttiva comunitaria (o la loro equipollenza a quelli previsti in almeno due Stati membri) non era stata specificamente allegata dagli attori sicché neppure poteva reputarsi accertata in applicazione del principio di non contestazione.

A.3.1.c.

Oltre che ammissibile, il terzo motivo del ricorso della Presidenza del Consiglio dei Ministri è fondato.

In primo luogo, che la circostanza dell’inclusione dei corsi negli elenchi della direttiva “riconoscimento” (ovvero la circostanza della loro equivalenza alle specializzazioni riconosciute in almeno due Stati membri) non fosse stata specificamente allegata dagli attori nella domanda originaria, emerge anche dalle allegazioni difensive contenute nel controricorso (p.20), di cui si è sopra dato atto (sub A.3.), nonché da quelle contenute nella memoria illustrativa dei controricorrenti, ove si evidenzia che la sentenza di primo grado non aveva posto tra le condizioni generali del diritto alla remunerazione dei medici specializzandi il «rilievo comunitario delle specializzazioni» (p.6), ma si era limitata a disattendere l’eccezione di prescrizione sollevata dall’amministrazione convenuta e ad affermare l’insussistenza del diritto in capo agli specializzandi iscrittisi in data anteriore al 1° gennaio 1983, rigettando poi le domande per mancata produzione dei certificati di specializzazione, previa esclusione del valore probatorio delle autocertificazioni, in quanto contestato dalla controparte.

Escluso, dunque, che gli attori avessero specificamente allegato la circostanza dell’inclusione o dell’equipollenza, nessun onere di specifica contestazione poteva ritenersi sorto in capo all’amministrazione convenuta.

A.3.1.d.In secondo luogo, alla luce delle statuizioni della sentenza di primo grado (per come risultanti dagli atti difensivi), neppure poteva ritenersi sorto in capo all’amministrazione convenuta, totalmente vittoriosa sulla base di esse, l’onere di impugnare incidentalmente tali statuizioni, giacché l’omesso esercizio, da parte del giudice del merito, del potere-dovere di verificare una circostanza (l’inclusione dei corsi negli elenchi della direttiva o la loro equipollenza a quelli riconosciuti in due o più Stati membri) che costituiva un fatto costitutivo del diritto azionato, non equivaleva alla statuizione implicita (suscettibile di passare in giudicato) che quella circostanza non rientrasse tra le condizioni necessarie per l’insorgenza del diritto: essa circostanza, infatti, semplicemente non aveva formato oggetto di discussione in giudizio sia perché non era stata specificamente allegata dagli attori (senza che quindi vi fosse l’onere di contestarla da parte dell’amministrazione convenuta) sia perché assorbita dal rilievo della mancata prova sulla frequentazione dei corsi.

D’altro canto, vertendosi, come detto, di fronte ad una quaestio iuris rilevabile d’ufficio, nemmeno si può imputare all’Amministrazione di non avere, in ipotesi, fatto ricorso all’istituto della riproposizione.

A.3.1.e.

In terzo luogo, va rilevato che il giudice di appello è pervenuto alla riformadella sentenza di primo grado, sul rilievo che la frequenza dei corsi non aveva formato oggetto di contestazione (in particolare, p.24, terzo rigo, della sentenza impugnata); la Corte territoriale, dunque, superata la questione assorbente – mancata prova della frequenza dei corsi – che aveva reso inutile, nel grado precedente, la verifica della inclusione dei corsi medesimi negli elenchi della direttiva (o quella della loro equipollenza alle specializzazioni riconosciute in almeno due Stati membri), avrebbe avuto il potere- dovere di affrontare finalmente tale questione, attenendo essa, come si è detto, alla verifica di un elemento costitutivo del diritto azionato dall’attore, la cui sussistenza o insussistenza deve essere officiosamente accertata dal giudice del merito indipendentemente dal fatto che il convenuto abbia sollevato, sul punto, specifica eccezione e salvi egli effetti del principio di non contestazione, nei limiti in cui esso risulti applicabile.

Pertanto, poiché la Corte territoriale ha indebitamente omesso di svolgere il predetto accertamento, il motivo in esame deve essere accolto.

A.3.1.f.Nel provvedere all’accertamento di merito indebitamente omesso dal giudice di appello, quello del rinvio terrà conto delle seguenti indicazioni: - contrar iamente a quanto dedotto in controricorso, non può attribuirsi rilievo, in funzione del giudizio di equipollenza, alla invocata normativa interna di rango regolamentare, ed in particolare ai decreti ministeriali 31 ottobre 1991 e 30 gennaio 1998.Infatti, avuto riguardo all’epoca di svolgimento del corso di specializzazione da parte dei ricorrenti interessati alla censura in esame, si rileva agevolmente che essa normativa è sopravvenuta a tale svolgimento.

Non è giuridicamente sostenibile che l’equipollenza di un corso di specializzazione a quelli previsti in almeno altri due Stati membri sussista in virtù di norme che non esistevano all'epoca in cui quel corso venne frequentato.E se può imputarsi allo Stato italiano di avere dato tardiva attuazione alla Direttiva 1975/363 (come modificata dalla Direttiva 1982/76), nella parte che imponeva agli Stati membri l'obbligo di remunerare i dottori specializzandi, certamente non gli si può rimproverare a titolo di «illecito comunitario» di non avere ampliato il novero delle specializzazioni equipollenti, dal momento che tale ampliamento per gli Stati membri costituiva una facoltà e non un obbligo loro imposto dalla normativa comunitaria (v., in termini, Cass.n. 25363del 2022 e Cass. n. 25414 del 2022, citt. ; preced entemente, Cass. 26/07/2019, n. 20303); -l’equipollenza alle previsioni comunitarie della specializzazione in “Malattie dell’apparato cardiovascolare” è stata negata da Sez. 3, Ordinanza n. 25414 del 26agosto 2022 (v. anche, Cass. 15/11/2022, n. 33634); -l’equipollenza alle previsioni comunitarie della specializzazione in “Diabetologia”è stata negata dalla citata Sez. 3, Ordinanza n. 25414 del 26agosto 2022 (v. anche, la citata Cass. 15 /11/ 2022, n. 33634) ; -l’equipollenza alle previsioni comunitarie della specializzazione in “Pediatria preventiva” è stata negata da Sez. 3, Ordinanza n. 4575 dell’11febbraio 2022 (v. anche Cass. 26/07/2019 , n. 20303 ) ; -l’equipollenza alle previsioni comunitarie della specializzazione in “Chirurgia d’urgenza” è stata negata da Cass. n. 25414 del 2022 , cit. (v. anche Cass. 22/03/2022,n. 9217 e Cass. 08/01/2016, n. 147 ) ; -l’equipollenza alle previsioni comunitarie della specializzazione in “Chirurgia oncologica” è stata negata da Sez. 6 -3, Ordinanza n. 19099 del 15settembre 2020; -l’equipollenza alle previsioni comunitarie della specializzazione in “Medicina dello sport” è stata negata da Cass. n. 25414del 2022, cit.; -l’equipollenza alle previsioni comunitarie della specializzazione in “Medicina legale e delle assicurazioni” è stata negata da Cass. n. 25414 del 2022, cit., nonché da Sez. 3, Ordinanza n. 28440 del 14dicembre 2020, ove si afferma “non esservi dubbi” sul fatto che la specializzazione in medicina legale e delle assicurazioni non è compresa negli elenchi di cui alla direttiva comunitaria 75/363.

Per tutte le altre specializzazioni il giudice del rinvio dovrà procedere al riscontro negli elenchi allegati alle direttive o dell’inserimento diretto o della previsione della specializzazione in almeno due Stati membri.

B.1.

Con il primo motivo del ricorso principale proposto dai ricorrenti indicati in epigrafe con capofila [OSCURATO:PERSONA] – motivo specificamente riferito ai dottori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]Alia, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]– viene denunciata la violazione e falsa applicazione degli artt. 5 e 189 del Trattato CE, dell’art. 10 Trattato CEE, dell’art. 117, comma primo, Cost., degli artt. 14 e 16 della direttiva 82/76/CEE, nonché dei «principi applicabili in materia di rapporti di durata», e del «c.d. principio di “equivalenza funzionale”».

I ricorrenti in parola –tutti iscrittisi ai corsi di specializzazione in data anteriore al 1982 –censurano la sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso il diritto alla remunerazione per gli specializzandi cc.dd.

“a cavallo”, il cui corso sia iniziato prima del 1982, sulla base di una restrittiva interpretazione del dictumdella pronuncia della Corte di Giustizia del 24 gennaio 2008 (in C-616/16 e C-617/16).

Nel resistere alla doglianza, le amministrazioni controricorrenti sostengono tale restrittiva interpretazione, deducendo che la sentenza del giudice comunitario avrebbe affermato la sussistenza dell’obbligo di ogni Stato membro di prevedere un’adeguata remunerazione esclusivamente per i corsi iniziati a partire dal 1982.

B.1.1.Il motivo è fondato.

Va qui ancora una volta ribadito che la sentenza 24 gennaio 2018 (nelle cause riunite C-616/16 e C-617/16) del giudice comunitario aveva consentito di chiarire che coloro i quali avessero intrapreso la specializzazione nel corso dell'anno 1982 e l'avess ero terminata, a seconda della durata legale, tre, quattro o cinque anni dopo, avevano diritto agli emolumenti di cui all'art. 11 della legge n. 370 del 1999, ma solo a decorrere dal 1° gennaio 1983.

Tale statuizione non aveva invece sciolto il dubbio se il diritto andasse riconosciuto anche a coloro che avessero iniziato la specializzazione prima del 29 gennaio 1982 (data di entrata in vigore della direttiva 82/76), sui quali si era invece determinato un nuovo contrasto in seno alla giurisprudenza di legittimità.

Questo contrasto è stato però composto all’esito un ulteriore rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea, la quale, con sentenza 3 marzo 2022, C-590/20, ha dichiarato che l'art. 2, par. 1, lett. c), l'art. 3, par. 1-2 e l'allegato della dir. 75/363/CEE, come modificata dalla dir. 82/76/CEE, devono essere interpretati nel senso che qualsiasi formazione a tempo pieno o ridotto come medico specialista, iniziata prima della entrata in vigore, il 29 gennaio 1982, della direttiva del 1982 e proseguita dopo che sia scaduto in data 1°gennaio 1983 il termine di adeguamento, deve -per il periodo della formazione e con decorrenza dal gennaio 1983 -essere oggetto di una remunerazione adeguata, a condizione che la formazione riguardi una specializzazione comune a tutti gli Stati, o a due o più di essi, e menzionata negli art. 5 o 7 della Dir. 75/363/CEE.Sulla base della statuizione del giudice comunitario, le Sezioni Unite di questa Corte, pronunciando nel giudizio in relazione al quale era stata posta la questione ad esso rimessa, con sentenza n. 20278 del 23/06/2022 hanno, dunque, statuito – come si è già detto – che il diritto al risarcimento del danno da inadempimento della direttiva comunitaria n. 82/76/CEE, riassuntiva delle direttive n. 75/362/CEE e n. 75/363/CEE, spetta anche in favore di soggetti iscritti a corsi di specializzazione negli anni accademici anteriori al 1982-1983, ma solo a partire dal 1°gennaio 1983 e fino alla conclusione della formazione stessa, sempre che si tratti di una specializzazione medica comune a tutti gli Stati membri, oppure a due o più, come menzionate agli artt. 5 e 7 della dir. 75/362/CEE.

In applicazione di tale principio alla fattispecie in esame, deve dunque riconoscersi il diritto alla remunerazione secondo i parametri di cui all’art.11 della legge n. 370 del 1999, con riferimento al periodo dal 1° gennaio 1983 alla conclusione della specializzazione, anche ai dottori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]Alia, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che hanno iniziato la specializzazione anteriormente al 1982.

Spetterà al giudice del rinvio, tuttavia, prima di procedere all’eventuale liquidazione della somma spettante, valutare la sussistenza dell’ulteriore requisito costitutivo del diritto, ovverosia la comunanza della specializzazione medica a tutti gli Stati membri, oppure a due o più, come menzionate agli artt. 5 e 7 della dir. 75/362/CEE.In questi termini il primo motivo del ricorso principale riferito ai medici appena sopra indicati, deve essere accolto.

B.2.Con il secondo motivo del ricorso principale –riferito ai dottori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] –viene denunciata la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc., civ., con conseguente parziale nullità della sentenza impugnata, ai sensi degli artt. 156, secondo comma, e 161 cod. proc. civ., per avere la Corte d’appello omesso di statuire sulle domande dei predetti ricorrenti.

B.3.Anche con il terzo motivo del medesimo ricorso – riferito a lle dottoresse [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] – viene denunciata la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc., civ., con conseguente parziale nullità della sentenza impugnata, ai sensi degli artt. 156, secondo comma e 161 cod. proc. civ., per avere la Corte d’appello omesso di statuire sulla domanda relativa alla seconda specializzazione da loro indicata.

B.4.

Anche con il quarto motivo del lo stesso ricorso – riferito a l dott. [OSCURATO:PERSONA]Alia – viene denunciata la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc., civ., con conseguente parziale nullità della sentenza impugnata, ai sensi degli artt. 156, secondo comma e 161 cod. proc. civ., per avere la Corte d’appello omesso di statuire sulla domanda relativa alla seconda specializzazione da l ui conseguita.

B.4.1.I motivi dal secondo al quarto del rico rso principale – che possono essere esaminati congiuntamente per ragioni di connessione –sono fondati.

I [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],pur figurando tra le part i appellanti nell’epigrafe della sentenza d’appello, non sono contemplati né nella motivazione né nel dispositivo.

Le dottoresse [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che avevano indicato due specializzazioni, hanno ottenuto risposta in relazione al solo capodi domanda relativo ad una di esse (cfr. p.28 del dispositivo) e non vi sono elementi per ritenere che tale statuizione contenga un rigetto implicito del capo di domanda relativo all’altra specializzazione.

Ciò deve, anzi, senz’altro escludersi per la dott. [OSCURATO:PERSONA], avuto riguardo alla circostanza che, per l’unica specializzazione considerata, indicata come «seconda specializzazione» (dispositivo della sentenza impugnata: p.28), sia stata liquidata la somma ritenuta spettante per i corsi di durata triennale; la seconda specializzazione indicata dalla dott. [OSCURATO:PERSONA], infatti, aveva avuto una durata quinquennale e, dunque, rispetto ad essa, in coerenza con i criteri adottati nella sentenza impugnata, avrebbe dovuto liquidarsi un importo diverso.

Infine, il dott. [OSCURATO:PERSONA]Alia, attinto da statuizione di rigetto «quanto allaprima specializzazione in Chirurgia toracica» (dispositivo della sentenza impugnata: p.28), poiché iniziata in data anteriore al 1982 (statuizione censurata con il primo motivo), non ha ottenuto alcuna pronuncia in relazione alla seconda specializzazione indicata, invece asseritamente iniziata in data successiva al 1983.

Il riscontro del vizio di omessa pronuncia induce all’accoglimento del secondo, del terzo e del quarto motivo del ricorso proposto dai ricorrenti indicati in epigrafe con capofila [OSCURATO:PERSONA]; spetterà al giudice del rinvio pronunciare sul merito dei capi di domanda formulati dagli indicati ricorrenti sui quali la Corte d’appello ha omesso di provvedere.

B.5.Con il quinto motivo – riferito alla dott. [OSCURATO:PERSONA] – viene denunciata nullità della sentenza per contraddittorietà tra motivazione e dispositivo nella specifica parte riguardante la posizione di tale ricorrente.

Essa deduce che la sentenza impugnata l’ha indicata tra i soggetti la cui domanda era stata rigettata, in quanto iscrittisi ai corsi di specializzazione anteriormente al 1982, e che tale argomentazione, contenuta nella motivazione della sentenza (p.25), avrebbe trovato conferma nel primo capoverso del dispositivo (p.28), contenente la statuizione di rigetto della sua impugnazione; peraltro –soggiunge la ricorrente – questa statuizione di rigetto sarebbe stata contraddetta, immediatamente dopo, in un successivo capoverso del medesimo dispositivo (p.29), in cui essa è stata indicata tra coloro i quali avevano avuto il riconoscimento del diritto alla remunerazione.

La ricorrente evidenzia, però, che, «in base alla linea motivazionale della sentenza», la sua «domanda avrebbe dovuto essere respinta», sostenendo, tuttavia, che, in questo caso, dovrebbero valere, anche per la sua posizione, le doglianze formulate con il primo motivo di ricorso.

B.5.1.

Il motivo è fondato, nei limiti e con le precisazioni che si vanno a specificare, previa qualificazione dello stesso negli stessi termini di cui al sopra esaminato primo motivo.

Sebbene nella sentenza impugnata sussista, da un punto di vista meramente formale, il segnalato contrasto tra i due capoversi del dispositivo contenenti, rispettivamente, la statuizione di rigetto della domanda della dott. [OSCURATO:PERSONA] (p.28) e il suo inserimento tra gli appellanti vittoriosi cui era stata liquidata la somma ritenutaspettante per la frequentazione di un corso di durata quadriennale (p.29), tuttavia tale formale contrasto può essere agevolmente composto attraverso la motivazione della sentenza, dalla quale indubbiamente emerge, quale unica statuizione, quella di rigetto della domanda formulata dalla ricorrente; rigetto basato sul rilievo che la dott. [OSCURATO:PERSONA] si era iscritta al corso di specializzazione anteriormente al 1982 (motivazione della sentenza impugnata, p.25).

Poiché, in accoglimento del primo motivo del ricorso in esame (di cui è stata espressamente invocata l’estensione anche alla posizione della dott. [OSCURATO:PERSONA]) si è già rilevata l’erroneità in iure di tale statuizione, può affermarsi anche in relazione all’attuale ricorrente la sussistenza del diritto alla remunerazione secondo i parametri di cui all’art.11 della legge n. 370 del 1999, con riferimento al periodo dal 1° gennaio 1983 alla conclusione della specializzazione.

Spetterà al giudice del rinvio, prima di procedere alla liquidazione della somma spettante, valutare la sussistenza dell’ulteriore requisito costitutivo del diritto, ovverosia la comunanza della specializzazione medica a tutti gli Stati membri, oppure a due o più, come menzionate agli artt. 5 e 7 della dir. 75/362/CEE.

C.In definitiva, vanno accolti il secondo e il terzo motivo del ricorso proposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, rigettato il primo; va accolto per quanto di ragione il ricorso, da qualificarsi come principale, proposto dai ricorrenti indicati in epigrafe con capofila [OSCURATO:PERSONA].

La sent

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al 05725/2021 R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; elettivamente domiciliati in Roma,Via delle Milizie n.9, presso lo Studio degli [OSCURATO:PERSONA] ( ) e [OSCURATO:PERSONA] ( ), che li rappresenta no e difendono, in virtù di procura in calce al ricorso; -ricorrenti- nei confronti di Repubblica Italiana, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore ; Ministero della Salute , Ministero dell’Economia e delle Finanze, Ministero dell’Istruzione , Ministero dell’Università e della Ricerca, Ministero del Lavoro e delle [OSCURATO:PERSONA], in persona dei rispettivi Ministri; domiciliati ex lege in Roma, Via dei Portoghesi n.12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato da cui sono difesi per legge; -controricorrenti- nonché sul ricorsosuccessivo proposto da [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio pro tempore; domiciliata ex legein Roma, Via dei Portoghesi n.12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato da cui è difesa per legge; -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] o [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; elettivamente domiciliati in Roma, Via delle Milizie n.9, presso lo Studio degli [OSCURATO:PERSONA] ( ) e [OSCURATO:PERSONA] ( ), che li rappresentano e difendono, in virtù di procura in calce al controricorso; -controricorrenti- e di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati- nonché di [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante por tempore; -intimato- e di Ministero della Salute, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Ministero dell’Istruzione, Ministero dell’Università e della Ricerca, Ministero del Lavoro e delle [OSCURATO:PERSONA], in persona dei rispettivi Ministri pro tempore;-intimati- per la cassazione della sentenza n. 4031/2020 della CORTE di APPELLO di ROMA, depositata il 31 agosto 2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21 giugno 2023 dal Consigliere relatore, Paolo SPAZIANI. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza 31 agosto 2020, n.4031, la C orte d ’ Appello di Roma, in parziale riforma della decisione emessa dal Tribunale della stessa città, ha condannato la Presidenza del Consiglio dei Ministri a pagare ai medici specialisti indicati in epigrafe come controricorrenti o intimati –che, insieme ad altri medici, l’avevano convenuta in giudizio unitamente ai Ministeri indicati in epigrafe – la somma loro dovuta a titolo di risarcimento del danno per la tardiva trasposizione nell’ordinamento italiano delle direttive europee in tema di medici specializzandi, con decorrenza dal 1° gennaio 1983 e fino alla conclusione della formazione, commisurando l’indennizzo corrispondente al primo anno accademico 1982-1983 – nella misura già stabilita con riferimento al disposto della L. n. 370 del 1999, art. 11 –alla frazione di anno accademico successiva al 1° gennaio 1983 e fino alla conclusione dell’anno stesso. La Corte territoriale, precisamente, escluso che avessero diritto alla remunerazione i medici che avevano iniziato il corso di specializzazione prima del 1982, lo ha riconosciuto con decorrenza dal 1° gennaio 1983 a coloro che avevano iniziato il corso di specializzazione nell’anno 1982 e per l’intera durata del corso a coloro che l’avevano iniziato dopo il 1° gennaio 1983. In applicazione di tali criteri, tra l’altro, ha accertato il diritto alla remunerazione dei dottori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA](mentre sul contenuto della statuizione emessa in confronto della dott. [OSCURATO:PERSONA], v.,infra), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (specializzata in “Oncologia” e “Radiologia”), [OSCURATO:PERSONA] (specializzata in “Chirurgia sperimentale e microchirurgia”), [OSCURATO:PERSONA] (che non aveva indicato alcuna specializzazione), [OSCURATO:PERSONA] (specializzato in “Chirurgia d’urgenza e di pronto soccorso”), [OSCURATO:PERSONA] (specializzato in “Clinica pediatrica”), [OSCURATO:PERSONA] (specializzato in “Angiologia medica”), [OSCURATO:PERSONA] (specializzato in “Oncologia”), [OSCURATO:PERSONA] (specializzata in “Malattie dell’apparato cardiovascolare”), [OSCURATO:PERSONA] (specializzato in “Angiologia medica”), [OSCURATO:PERSONA] (specializzato in “Chirurgia ontologica”), [OSCURATO:PERSONA] (specializzato in “Pediatria preventiva”), [OSCURATO:PERSONA] (specializzato in “Oncologia”), [OSCURATO:PERSONA] (specializzato in “Scienze dell’alimentazione”), [OSCURATO:PERSONA] (specializzata in “Medicina legale e delle assicurazioni”: seconda specializzazione); [OSCURATO:PERSONA] (specializzato in “Radiologia”), [OSCURATO:PERSONA] (specializzato in “Tecniche semiologiche speciali chirurgiche”), [OSCURATO:PERSONA] (specializzato in “Chirurgia d’urgenza e di pronto soccorso”), [OSCURATO:PERSONA] (specializzata in “Scienze dell’alimentazione”), [OSCURATO:PERSONA] (specializzata in “Fisiologia della riproduzione umana ed educazione demografica”), [OSCURATO:PERSONA] (specializzata in “Angiologia medica”), [OSCURATO:PERSONA] (specializzata in “Clinica pediatrica”), [OSCURATO:PERSONA] (specializzata in “Fisiatria”), [OSCURATO:PERSONA] (specializzata in “Fisiologia respiratoria”), [OSCURATO:PERSONA] (specializzata in “Igiene pubblica”), [OSCURATO:PERSONA] (specializzata in “Scienze dell’alimentazione”), [OSCURATO:PERSONA] (specializzata in “Foniatria”: seconda specializzazione), [OSCURATO:PERSONA] (specializzato in “Oncologia”), [OSCURATO:PERSONA] (specializzata in “Analisi chimico- cliniche/medicina di laboratorio”), [OSCURATO:PERSONA] (specializzata in “”Endocrinochirurgia”), [OSCURATO:PERSONA] (specializzato in “Diabetologia e malattie del ricambio”), [OSCURATO:PERSONA] (specializzata in “Scienze dell’alimentazione”), [OSCURATO:PERSONA] (che non aveva indicato alcuna specializzazione), [OSCURATO:PERSONA] (specializzato in “Oncologia chirurgica”), [OSCURATO:PERSONA] (specializzata in “Neuropsichiatria infantile”), [OSCURATO:PERSONA] (specializzato in “Oncologia”), [OSCURATO:PERSONA] (specializzata in “Fisiatria”), [OSCURATO:PERSONA] (specializzato in “Ortognatodonzia”), [OSCURATO:PERSONA] (specializzata in “Parassitologia medica”), [OSCURATO:PERSONA] (specializzato in “Ematologia clinica”), [OSCURATO:PERSONA] (specializzato in “Malattie del fegato e del ricambio”), [OSCURATO:PERSONA] (specializzato in “Medicina del nuoto e delle attività subacquee”), [OSCURATO:PERSONA] (specializzato in “Oncologia” e “Chirurgia oncologica”), [OSCURATO:PERSONA] (specializzata in “Pediatria preventiva”), [OSCURATO:PERSONA] (specializzato in “Criminologia clinica e psichiatria forense”), [OSCURATO:PERSONA] (specializzata in “Clinica pediatrica”), [OSCURATO:PERSONA] (specializzato in “Oncologia”), [OSCURATO:PERSONA] (specializzato in “Diabetologia e malattie del ricambio”), [OSCURATO:PERSONA] (specializzata in “Biologia clinica”), [OSCURATO:PERSONA] (specializzata in “Neurofisiopatologia”), [OSCURATO:PERSONA] (specializzato in ”Biologia clinica”), [OSCURATO:PERSONA] (specializzato in “Biologia clinica”), [OSCURATO:PERSONA] (specializzato in “diabetologia e malattie del ricambio”: seconda specializzazione); [OSCURATO:PERSONA] (specializzato in “Odontoiatria”), [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (specializzati in “Patologia generale”), [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (specializzati in “Microbiologia”), [OSCURATO:PERSONA] (specializzata in “Pediatria preventiva e puericultura”), [OSCURATO:PERSONA] (specializzata in “Pediatria preventiva e sociale”), [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (specializzate in “Medicina nucleare”), [OSCURATO:PERSONA] (specializzata in “Medicina legale e delle assicurazioni”), [OSCURATO:PERSONA] (specializzata in “Medicina dello sport”), [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (specializzati in “Chirurgia oncologica”), [OSCURATO:PERSONA] (specializzato in “Patologia clinica”), [OSCURATO:PERSONA] (specializzato in “Neuropsichiatria infantile”), [OSCURATO:PERSONA] (specializzato in “Immunoematologia”). 3.Per la cassazione di questa sentenza, la Presidenza del Consiglio dei Ministriha proposto ricorso, sorretto da tre motivi, notificato il 26 febbraio 2021 e depositato il 17 marzo 2021, cui hanno risposto, con controricorso, i medici indicati in epigrafe come controricorrenti con capofila [OSCURATO:PERSONA] , mentre gli altri sono rimasti intimati unitamente al [OSCURATO:SOCIETA], ai Ministeri in epigrafe e ai dottori [OSCURATO:PERSONA] distinto ricorso, notificato (in data 2 marzo 2021) successivamente a quello proposto dalla difesa erariale ma depositato (in data 8 marzo 2021) prima di quest’ultimo, anchei medici indicati in epigrafe come ricorrenti con capofila [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per la cassazione della stessa sentenza, sorretto da cinque motivi, cui hanno risposto, con controricorso, le amministrazioni intimate. La trattazione dei ricors i è stata fissata in adunanza camerale , ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.. Il Procuratore Generale non ha presentato conclusioni scritte. I medici ricorrentie controricorrenti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] Preliminarmente, ai sensi dell’art. 335 c od. proc. civ., il ricorso successivo deve essere riunito a quello principale, da identificarsi nel ricorso notificato dai medici con capofila [OSCURATO:PERSONA], atteso che esso, pur essendo stato notificato successivamente a quello proposto dalla difesa erariale, è stato iscritto per primo. Peraltro, il carattere logicamente preliminare, nonché tendenzialmente generale, delle questioni poste dal ricorso della Presidenza del Consiglio dei Ministri ne suggerisce la trattazione prima di quello proposto dalle private difese dei medici indicati in epigrafe con capofila [OSCURATO:PERSONA], i cui motivi pongono questioni particolari, concernenti specifici ricorrenti. A.1. Con il primo motivo del ricorso proposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri viene denunciata violazione e falsa applicazione dell’art. 345 cod. proc. civ., delle direttive 75/362/CEE, 75/363/CEE, 82/76/CEE, della legge n. 370 del 1999, dell’art. 117 Cost. e dell’art.1218 cod. civ.. La sentenza impugnata è censurata nella parte in cui ha accertato il diritto al risarcimento del danno dei dottori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con riferimento alle specializzazioni dagli stessi conseguite a seguito di corso iniziato in epoca antecedente al 1° gennaio 1982, ovverosia prima della scadenza del termine stabilito per il recepimento, da parte dello Stato italiano, della disciplina comunitaria. Va, anzitutto, precisato che il motivo è stato impropriamente indirizzato anche in confronto della dott. [OSCURATO:PERSONA], rispetto alla quale la retta interpretazione della sentenza impugnata induce a ritenere che sia stata emessa una statuizione di rigetto –e non già di accoglimento –della domanda (v., infra, sub B.5. ). A.1.1.Ciò precisato, il motivo è infondato. Viene con esso riproposta la questione se sussista o meno il diritto alla percezione degli emolumenti fissati dalla legge - in particolare dall'art. 11 della legge n. 370 del 1999 (Euro 6.713,94 all'anno per il periodo che va dall'anno accademico 1983-1984 all'anno accademico 1990-1991) - per i c c .d d . medici specializzandi “ a cavallo ” , cioè quei medici che hanno frequentato e positivamente concluso uno dei corsi di specializzazione riconosciuti in sede europea cominciando nel 1982 o in anni ancora anteriori e terminando in data ovviamente successiva al 10 gennaio 1983. Questa questione, stante il dissenso determinatosi nell’ambito della giurisprudenza di legittimità, era stata rimessa, una prima volta, alle Sezioni Unite, le quali, con ordinanza interlocutoria 21/11/2016, n. 23581, avevano a loro volta rimesso la relativa questione interpretativa alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea. Quest'ultima, con la sentenza 24 gennaio 2018 (nelle cause riunite C-616/16 e C-617/16) aveva stabilito che l'articolo 2, paragrafo 1,lett. c), l'articolo 3, paragrafi 1 e 2, nonché l'allegato della direttiva75/363, come modificata dalla direttiva 82/76, devono essere interpretati nel senso che una remunerazione adeguata, ai sensi dell'allegato suddetto, per la formazione a tempo pienoe a tempo ridotto dei medici specialisti iniziata nel corso dell'anno 1982e proseguita fino all'anno 1990 deve essere corrisposta per il periodo di tale formazione a partire dal 1° gennaio 1983 e fino alla conclusione della formazione stessa. La statuizione del giudice comunitario aveva consentito di chiarire che coloro i quali avessero intrapreso la specializzazione nel corso dell'anno 1982e l'avessero terminata, a seconda della durata legale, tre, quattro o cinque anni dopo, avevano diritto agli emolumenti di cui all'art. 11 della legge n. 370 del 1999, ma solo a decorrere dal 1° gennaio 1983. Tale statuizione non aveva invece sciolto il dubbio se il diritto andasse riconosciuto anche a coloro che avessero iniziato la specializzazione prima del 29 gennaio 1982(data di entrata in vigore della direttiva 82/76), distinguendosi anzi, tendenzialmente, nella giurisprudenza interna, le posizioni dei medici specializzandi, con riguardo al momento di inizio della specializzazione, nelle seguenti tre categorie:a) quell a dei non aventi diritto ad alcuna remunerazione, per avere iniziato la specializzazione prima del 29 gennaio 1982; b)quella degli aventi diritto alla remunerazione solo a partire dal 1° gennaio 1983, per avere iniziato la specializzazione nel corso dell'anno 1982; c)e quella degli aventi diritto alla remunerazio ne per l ’ intera durata delcorso, per averlo iniziato dopo il 31 dicembre 1982. Determinatosi nella giurisprudenza di legittimità un nuovo contrasto sulla posizione degli specializzandi “a cavallo” rientranti nella categoria sub a) (alla quale non si este ndeva l’effetto chiarificatore della pronuncia interpretativa della Corte comunitaria), della questione sono state nuovamente investite le Sezioni Unite, le quali, con ordinanza interlocutoria n. 23901 del 29 ottobre 2020, hanno disposto un ulteriore rinvio pregiudiziale alla Corte di G iustizia dell'Unione Europea, sul quesito «se l'art. 189, comma 3, del Trattato sull'Unione Europea e gli artt. 13 e 16 della Direttiva 82/76/CEE del Consiglio, del 26 gennaio 1982, che modifica la direttiva 75/362/CEE e la direttiva 75/363/CEE, ostino ad un'interpretazione secondo cui il diritto alla remunerazione adeguata previsto dall'art. 13 della Direttiva 82/76/CEE a favore dei sanitariche svolgano l'attività di formazione, sia a tempo pieno che a tempo ridotto, e sempre che sussistano tutti gli altri requisiti richiesti dalla normativa e dalla giurisprudenza Europea, spetta anche ai medici che si siano iscritti ad una scuola di specializzazione in anni precedenti l'anno 1982, e che siano in corso al 1°gennaio 1983»; nonché «se il diritto al risarcimento del danno per il ritardo nel recepimento della Direttiva suindicata da parte dello Stato italiano competa, di conseguenza, anche a detti sanitari, limitatamente alla frazione di risarcimento successiva al1° gennaio 198 3». Con sentenza 3 marzo 2022, C-590/20, la Corte di giustizia ha dichiarato che l'art. 2, par. 1, lett. c), l'art. 3, par. 1-2 e l'allegato della dir. 75/363/CEE, come modificata dalla dir. 82/76/CEE, devono essere interpretati nel senso che qualsiasi formazione a tempo pieno o ridotto come medico specialista, iniziata prima della entrata in vigore, il 29 gennaio 1982, della direttiva del 1982 e proseguita dopo che sia scaduto in data 1°gennaio 1983 il termine di adeguamento, deve -per il periodo della formazione e con decorrenza dal 10 gennaio 1983 - essere oggetto di una remunerazione adeguata, a condizione che la formazione riguardi una specializzazione comune a tutti gli Stati, o a due o più di essi, e menzionata negli art. 5 o 7 della Dir. 75/363/CEE. Sulla base della statuizione del giudice comunitario, le Sezioni Unite di questa Corte, pronunciando nel giudizio in relazione al quale era stata posta la questione ad esso rimessa, con sentenza n. 20278 del 23/06/2022 hanno, dunque, statuito che il diritto al risarcimento del danno da inadempimento della direttiva comunitaria n. 82/76/CEE, riassuntiva delle direttive n. 75/362/CEE e n. 75/363/CEE, spetta anche in favore di soggetti iscritti a corsi di specializzazione negli anni accademici anteriori al 1982-1983, ma solo a partire dal 1° gennaio 1983 e fino alla conclusione della formazione stessa, sempre che si tratti di una specializzazione medica comune a tutti gli Stati membri, oppure a due o più, come menzionate agli artt. 5 e 7 della dir. 75/362/CEE. La Corte d’appello, con riferimento ai dottori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sebbene in modo incoerente con le premesse argomentative da cui era partita, ha deciso la questione ad essa rimessa applicando una regola di giudizio conforme a detto principio. Il primo motivo del ricorso proposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri va, dunque, rigettato. A.2.Con il secondo motivo dello stesso ricorso viene denunciata violazione e falsa applicazione dell’art. 346 cod. proc. civ., delle direttive 75/362/CEE, 75/363/CEE, 82/76/CEE,della legge n. 370 del 1999, dell’art. 117 Cost. e dell’art. 1218 cod. civ.. La sentenza impugnata è censurata nella parte in cui ha riconosciuto il diritto alla remunerazione per l’intera durata del corso (e non già con decorrenza dal 1° gennaio 1983) ai dottori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], con riferimento alle specializzazioni da loro conseguite a seguito di corsi iniziati nell’anno accademico 1982-1983, ai quali essi si erano dunque iscritti nell’anno 1982. Nel resistere alla doglianza i medici interessati sostengono che i corsi iniziati nell’anno academico 1982-1983 andrebbero considerati unitariamente, come soggetti allo stesso regime per tutta la loro durata legale, evidenziando, tra l’altro, che la Direttiva 82/76/CEE è entrata in vigore il 29 gennaio 1982, sicché da tale momento sarebbe stato configurabile l’obbligo di trasposizione in capo a ciascuno Stato membro. Solo in subordine, invocano una riduzione della remunerazione spettante, in misura non superiore ad un sesto, per la non creduta ipotesi che il diritto al risarcimento sia riconosciuto con decorrenza dal 1° gennaio 1983. A.2.1.Il secondo motivo del ricorso della Presidenza del Consiglio dei Ministri è fondato.Valgono le considerazioni già sopra esposte (sub A.1.1. ) nella motivazione con cui è stata evidenziata la non fondatezza del primo motivo. In particolare, va ribadito che già con la sentenza24 gennaio 2018 (nelle cause riunite C-616/16 e C-617/16), la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha stabilito che l'articolo 2, paragrafo 1, lett. c) , l'articolo 3, paragrafi 1 e 2, nonché l'allegato della direttiva 75/363, come modificata dalla direttiva 82/76, devono essere interpretati nel senso che una remunerazione adeguata, ai sensi dell'allegato suddetto, per la formazione a tempo pieno e a tempo ridotto dei medici specialisti iniziata nel corso dell'anno 1982e proseguita fino all'anno 1990 deve essere corrisposta per il periodo di tale formazione a partire dal 1° gennaio 1983 e fino alla conclusione della formazione stessa. Non vi è dubbio, quindi, che i medici che abbiano intrapreso la specializzazione nel corso dell'anno 1982 e l'a bbiano terminata, a seconda della durata legale, tre, quattro o cinque anni dopo, hanno bensì diritto agli emolumenti di cui all'art. 11 della legge n. 370 del 1999, ma solo a decorrere dal 1° gennaio 1983. Il secondo motivo del ricorso proposto dalla difesa erariale, pertanto, deve essere accolto. A.3. Con il terzo motivo del proprio ricorso, la Presidenza del Consiglio dei Ministri denuncia la violazione e falsa a pplicazione dell’art.345cod. proc. civ., degli artt. 5 e 7 della direttiva 75/362/CEE, nonché delle direttive 75/363/CEEe 93/13/CE. La sentenza impugnata è censurata nella parte in cui avrebbe omesso di verificare se fossero inclusi o meno negli elenchi di cui alle direttive europee (ovvero se fossero equipollenti a quelli riconosciuti da almeno due Stati membri) i corsi di specializzazione deidottori [OSCURATO:PERSONA] (specializzata in “Oncologia” e “Radiologia”), [OSCURATO:PERSONA] (specializzata in “Chirurgia sperimentale e microchirurgia”), [OSCURATO:PERSONA] (che non aveva indicato alcuna specializzazione), [OSCURATO:PERSONA] (specializzato in “Chirurgia d’urgenza e di pronto soccorso”), [OSCURATO:PERSONA] (specializzato in “Clinica pediatrica”), [OSCURATO:PERSONA] (specializzato in “Angiologia medica”), [OSCURATO:PERSONA] (specializzato in “Oncologia”), [OSCURATO:PERSONA] (specializzata in “Malattie dell’apparato cardiovascolare”), [OSCURATO:PERSONA] (specializzato in “Angiologia medica”), [OSCURATO:PERSONA] (specializzato in “Chirurgia ontologica”), [OSCURATO:PERSONA] (specializzato in “Pediatria preventiva”), [OSCURATO:PERSONA] (specializzato in “Oncologia”), [OSCURATO:PERSONA] (specializzato in “Scienze dell’alimentazione”), [OSCURATO:PERSONA] (specializzata in “Medicina legale e delle assicurazioni”: seconda specializzazione); [OSCURATO:PERSONA] (specializzato in “Radiologia”), [OSCURATO:PERSONA] (specializzato in “Tecniche semiologiche speciali chirurgiche”), [OSCURATO:PERSONA] (specializzato in “Chirurgia d’urgenza e di pronto soccorso”), [OSCURATO:PERSONA] (specializzata in “Scienze dell’alimentazione”), [OSCURATO:PERSONA] (specializzata in “Fisiologia della riproduzione umana ed educazione demografica”), [OSCURATO:PERSONA] (specializzata in “Angiologia medica”), [OSCURATO:PERSONA] (specializzata in “Clinica pediatrica”), [OSCURATO:PERSONA] (specializzata in “Fisiatria”), [OSCURATO:PERSONA] (specializzata in “Fisiologia respiratoria”), [OSCURATO:PERSONA] (specializzata in “Igiene pubblica”), [OSCURATO:PERSONA] (specializzata in “Scienze dell’alimentazione”), [OSCURATO:PERSONA] (specializzata in “Foniatria”: seconda specializzazione), [OSCURATO:PERSONA] (specializzato in “Oncologia”), [OSCURATO:PERSONA] (specializzata in “Analisi chimico- cliniche/medicina di laboratorio”), [OSCURATO:PERSONA] ( specializzata in “Endocrinochirurgia”), [OSCURATO:PERSONA] (specializzato in “Diabetologia e malattie del ricambio”), [OSCURATO:PERSONA] (specializzata in “Scienze dell’alimentazione”), [OSCURATO:PERSONA] (che non aveva indicato alcuna specializzazione), [OSCURATO:PERSONA] (specializzato in “Oncologia chirurgica”), [OSCURATO:PERSONA] (specializzata in “Neuropsichiatria infantile”), [OSCURATO:PERSONA] (specializzato in “Oncologia”), [OSCURATO:PERSONA] (specializzata in “Fisiatria”), [OSCURATO:PERSONA] (specializzato in “Ortognatodonzia”), [OSCURATO:PERSONA] (specializzata in “Parassitologia medica”), [OSCURATO:PERSONA] (specializzato in “Ematologia clinica”), [OSCURATO:PERSONA] (specializzato in “Malattie del fegato e del ricambio”), [OSCURATO:PERSONA] (specializzato in “Medicina del nuoto e delle attività subacquee”), [OSCURATO:PERSONA] (specializzato in “Oncologia” e “Chirurgia oncologica”), [OSCURATO:PERSONA] (specializzata in “Pediatria preventiva”), [OSCURATO:PERSONA] (specializzato in “ Criminologia clinica e psichiatria forense ”), [OSCURATO:PERSONA] (specializzata in “Clinica pediatrica”), [OSCURATO:PERSONA] (specializzato in “Oncologia”), [OSCURATO:PERSONA] (specializzato in “Diabetologia e malattie del ricambio”), [OSCURATO:PERSONA] (specializzata in “Biologia clinica”), [OSCURATO:PERSONA] (specializzata in “Neurofisiopatologia”), [OSCURATO:PERSONA] (specializzato in ”Biologia clinica”), [OSCURATO:PERSONA] (specializzato in “Biologia clinica”), [OSCURATO:PERSONA] (specializzato in “Diabetologia e malattie del ricambio”: seconda specializzazione); [OSCURATO:PERSONA] (specializzato in “Odontoiatria”), [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (specializzati in “Patologia generale”), [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (specializzati in “Microbiologia”), [OSCURATO:PERSONA] (specializzata in “Pediatria preventiva e puericultura”), [OSCURATO:PERSONA] (specializzata in “Pediatria preventiva e sociale”), [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (specializzate in “Medicina nucleare”), [OSCURATO:PERSONA] (specializzata in “Medicina legale e delle assicurazioni”), [OSCURATO:PERSONA] (specializzata in “Medicina dello sport”), [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (specializzati in “Chirurgia oncologica”), [OSCURATO:PERSONA] (specializzato in “Patologia clinica”), [OSCURATO:PERSONA] (specializzato in “Neuropsichiatria infantile”), [OSCURATO:PERSONA] (specializzato in “Immunoematologia”). L’amministrazione ricorrente deduce che la questione concernente l’inclusione della specializzazione medica nell’elenco delle direttive eurounitarie ovvero la sua equivalenza a quelle comuni a due o più Stati membri rientrerebbe tra i fatti costitutivi della domanda, che, in quanto tali, sarebbero rilevabili d’ufficio anche in appello; soggiunge che, nel caso di specie, non avrebbe potuto essere applicato il principio di non contestazione, poiché l’onere di specifica contestazione della equipollenza tra la specializzazione conseguita in Italia e quelle comuni ad almeno due Stati membri sarebbe sorto a suo carico solo quando fosse stato assolto, ex parte actoris, l’onere di specifica allegazione della medesima circostanza di fatto. Nel resistere alla doglianza, i medici interessati, sostengono che il motivo di ricorso in esame sarebbe inammissibile, poiché l’eccezione di esorbitanza delle specializzazioni dedotte in giudizio dal novero di quelle previste dalla Direttiva 75/363/CEE non potrebbe essere sollevata per la prima volta in sede di legittimità, trattandosi di «un’eccezione mista di fatto e di diritto» (p.18 controricorso); soggiungono che la sentenza di primo grado, nel rigettare le domande dei medici, si era pronunciata sulle condizioni del diritto al risarcimento, tra le quali «non figurava» (p.20 del controricorso) la riconducibilità del corso frequentato nel novero di quelli contemplati dagli elenchi di cui agli artt. 5 e 7 della direttiva 75/362/CEE (c.d. direttiva “riconoscimento”) e rispetto a tale statuizione l’amministrazione convenuta non aveva proposto appello incidentale; nel merito, evidenziano che, comunque, gran parte delle specializzazioni contestate sarebbero state incluse negli elenchi di cui ai decreti ministeriali 31 ottobre 1991 e 30 gennaio 1998, sicché, sia pure ex post, sarebbero divenute “equipollenti” a quelle previste negli elenchi della Direttiva “riconoscimento”; inoltre la specializzazione in “Malattie dell’apparato cardiovascolare” sarebbe «assimilabile alla cardiologia, riconosciuta in più Stati membri» (p.21 controricorso), mentre le specializzazioni in “Radiologia ”, “ Fisiatria ”, “ Biologia clinica ” e “Microbiologia”, risulterebbero menzionate nell’art. 7 della direttiva 75/362/CEE; infine, non risponderebbe al vero che i dottori [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] non avevano indicato il titolo di specializzazione, poiché, al contrario, esso risultava dalle autocertificazioni allegate alla citazione originaria e dai certificati prodotti in appello, da cui emergeva che il primo aveva frequentato il corso di “Anestesia e rianimazione” di durata triennale, mentre la seconda aveva frequentato quello in “Chirurgia generale” della durata di sei anni. A.3.1.Il motivo è fondato. A.3.1.a. Preliminarmente si deve ricordare , come già più volte evidenziato da questa Corte (v. Cass. 11/02/2022, n. 4575; Cass.14/12/2021, n. 39826; Cass. 29/11/2021, n. 37251; Cass.14/12/2020, n. 28440; Cass. 26/07/2019, n. 20303), quanto segue: — l'inclusione del corso di specializzazione nelle professioni sanitarie,tra quelli di cui agli elenchi allegati alle direttive europee che sanciscono l'obbligo per lo Stato membro di prevedere una adeguata remunerazione per il periodo di frequenza (ovvero la sua equipollenza a quelli riconosciuti in almeno due Stati membri), rappresenta uno dei fatti costitutivi del diritto del medico specializzato ad ottenere l'indennizzo per la mancata (o tardiva) attuazione delle suddette direttive (cfr. Cass. n. 23577 del 2011 e n. 458 del 2019);—non è dunque configurabile la mancata inclusione negli elenchi in questione come un fatto impeditivo del diritto di cui si discute; — si tratta, in altri termini, di un elemento costitutivo della fattispecie, che l'attore deve specificamente allegare nella sua domanda e, ove occorra, deve altresì provare in giudizio; — la sua effettiva sussistenza va, di conseguenza, sempre verificata dal giudice, indipendentemente dalla proposizione di una specifica eccezione in proposito da parte del convenuto (e senza che vi sia alcuna necessità di sollecitare le parti ad un ulteriore contraddittorio su di esso); —a fortiori, deve pertanto considerarsi non preclusa dal divieto di cui all’art. 345, comma secondo, cod. proc. civ. la contestazione che l’amministrazione opponga in appello, trattandosi di mera difesa in iure; — al riguardo occorre invece considerare che la questione è rilevante sia in diritto (con riguardo alla corrispondenza tra la specializzazione conseguita dall'attore e quelle espressamente incluse negli elenchi allegati alle direttive), sia, eventualmente, in fatto (con riguardo alla sua equipollenza rispetto alle diverse specializzazioni previste negli altri stati membri) allorché il medico deduca l’equipollenza: in tal caso lo stesso principio di non contestazione, dunque, può eventualmente operare con esclusivo riguardo agli aspetti rilevanti in fatto (eventuale equipollenza); ─ in altri termini, solo l’acquisizione al processo di detta componente fattuale del fondamento della domanda, in virtù del principio di non contestazione, può rilevarsi preclusiva del rilievo in appello – officioso o su impulso dell’amministrazione – del difetto del requisito della equipollenza;— l’operatività del principio di non contestazione è, però, condizionata, come noto, anche al grado di specificità delle allegazioni in fatto poste a fondamento della domanda: se questa è generica, basterà una contestazione altrettanto generica; ─ onde dunque far valere detta preclusione non è sufficiente dedurre la novità della contestazione perché per la prima volta proposta in appello, non trattandosi di eccezione in senso stretto soggetta al divieto di cui all’art. 345, comma secondo, cod. proc. civ., ma occorre allegare l’esistenza di un accertamento di fatto, già formatosi e consolidatosi in primo grado in virtù del principio di non contestazione e, dunque, indicare la sede da cui tale accertamento emergeva e, prima ancora, il modo in cui si era formato (v., in termini, da ultimo, Cass. 26/08/2022, n. 25414, in motivazione, §8.1.2, pagg. 22-24; v. anche Cass. 15/11/2016, n. 23199). A.3.1.b. Ricordati i suindicati principi generali, nel caso di specie deve anzitutto affermarsi l’ammissibilità del motivo in esame, poiché la difesa erariale, contrariamente a quanto sostenuto incontroricorso, non ha eccepito il difetto di equipollenza dei corsi alle diverse specializzazioni previste negli altri Stati membri (ciò che avrebbe concretato l’indebita posizione di una quaestio facti), ma ha dedotto che la Corte d’appello aveva omesso di verificare se i predetti corsi fossero inclusi o meno negli elenchi di cui alle direttive europee oppure se fossero equipollenti a quelli riconosciuti da almeno due Stati membri. L’amministrazione convenuta, in altri termini, non ha contestato, nel merito, la verifica di equipollenza effettuata dalla Corte d’appello (ciò che avrebbe integrato una doglianza inammissibile in sede di legittimità), ma ha eccepito che la Corte territoriale avrebbe indebitamente omessodi svolgere tale verifica, non ostante venisse in considerazione un fatto costitutivo del diritto azionato, rispetto al quale il giudice del merito ha il potere-dovere di svolgere officiosamente il proprio accertamento, indipendentemente dalla proposizione di una specifica eccezione in proposito da parte del convenuto. Con il motivo in esame, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha dunque posto, non già una quaestio facti (né una questione mista di fatto e di diritto), ma una pura quaestio iuris, corredandola dal debito rilievo che, nell’originaria domanda, la circostanza dell’inclusione dei corsi frequentati negli elenchi della direttiva comunitaria (o la loro equipollenza a quelli previsti in almeno due Stati membri) non era stata specificamente allegata dagli attori sicché neppure poteva reputarsi accertata in applicazione del principio di non contestazione. A.3.1.c. Oltre che ammissibile, il terzo motivo del ricorso della Presidenza del Consiglio dei Ministri è fondato. In primo luogo, che la circostanza dell’inclusione dei corsi negli elenchi della direttiva “riconoscimento” (ovvero la circostanza della loro equivalenza alle specializzazioni riconosciute in almeno due Stati membri) non fosse stata specificamente allegata dagli attori nella domanda originaria, emerge anche dalle allegazioni difensive contenute nel controricorso (p.20), di cui si è sopra dato atto (sub A.3.), nonché da quelle contenute nella memoria illustrativa dei controricorrenti, ove si evidenzia che la sentenza di primo grado non aveva posto tra le condizioni generali del diritto alla remunerazione dei medici specializzandi il «rilievo comunitario delle specializzazioni» (p.6), ma si era limitata a disattendere l’eccezione di prescrizione sollevata dall’amministrazione convenuta e ad affermare l’insussistenza del diritto in capo agli specializzandi iscrittisi in data anteriore al 1° gennaio 1983, rigettando poi le domande per mancata produzione dei certificati di specializzazione, previa esclusione del valore probatorio delle autocertificazioni, in quanto contestato dalla controparte. Escluso, dunque, che gli attori avessero specificamente allegato la circostanza dell’inclusione o dell’equipollenza, nessun onere di specifica contestazione poteva ritenersi sorto in capo all’amministrazione convenuta. A.3.1.d.In secondo luogo, alla luce delle statuizioni della sentenza di primo grado (per come risultanti dagli atti difensivi), neppure poteva ritenersi sorto in capo all’amministrazione convenuta, totalmente vittoriosa sulla base di esse, l’onere di impugnare incidentalmente tali statuizioni, giacché l’omesso esercizio, da parte del giudice del merito, del potere-dovere di verificare una circostanza (l’inclusione dei corsi negli elenchi della direttiva o la loro equipollenza a quelli riconosciuti in due o più Stati membri) che costituiva un fatto costitutivo del diritto azionato, non equivaleva alla statuizione implicita (suscettibile di passare in giudicato) che quella circostanza non rientrasse tra le condizioni necessarie per l’insorgenza del diritto: essa circostanza, infatti, semplicemente non aveva formato oggetto di discussione in giudizio sia perché non era stata specificamente allegata dagli attori (senza che quindi vi fosse l’onere di contestarla da parte dell’amministrazione convenuta) sia perché assorbita dal rilievo della mancata prova sulla frequentazione dei corsi. D’altro canto, vertendosi, come detto, di fronte ad una quaestio iuris rilevabile d’ufficio, nemmeno si può imputare all’Amministrazione di non avere, in ipotesi, fatto ricorso all’istituto della riproposizione. A.3.1.e. In terzo luogo, va rilevato che il giudice di appello è pervenuto alla riformadella sentenza di primo grado, sul rilievo che la frequenza dei corsi non aveva formato oggetto di contestazione (in particolare, p.24, terzo rigo, della sentenza impugnata); la Corte territoriale, dunque, superata la questione assorbente – mancata prova della frequenza dei corsi – che aveva reso inutile, nel grado precedente, la verifica della inclusione dei corsi medesimi negli elenchi della direttiva (o quella della loro equipollenza alle specializzazioni riconosciute in almeno due Stati membri), avrebbe avuto il potere- dovere di affrontare finalmente tale questione, attenendo essa, come si è detto, alla verifica di un elemento costitutivo del diritto azionato dall’attore, la cui sussistenza o insussistenza deve essere officiosamente accertata dal giudice del merito indipendentemente dal fatto che il convenuto abbia sollevato, sul punto, specifica eccezione e salvi egli effetti del principio di non contestazione, nei limiti in cui esso risulti applicabile. Pertanto, poiché la Corte territoriale ha indebitamente omesso di svolgere il predetto accertamento, il motivo in esame deve essere accolto. A.3.1.f.Nel provvedere all’accertamento di merito indebitamente omesso dal giudice di appello, quello del rinvio terrà conto delle seguenti indicazioni: - contrar iamente a quanto dedotto in controricorso, non può attribuirsi rilievo, in funzione del giudizio di equipollenza, alla invocata normativa interna di rango regolamentare, ed in particolare ai decreti ministeriali 31 ottobre 1991 e 30 gennaio 1998.Infatti, avuto riguardo all’epoca di svolgimento del corso di specializzazione da parte dei ricorrenti interessati alla censura in esame, si rileva agevolmente che essa normativa è sopravvenuta a tale svolgimento. Non è giuridicamente sostenibile che l’equipollenza di un corso di specializzazione a quelli previsti in almeno altri due Stati membri sussista in virtù di norme che non esistevano all'epoca in cui quel corso venne frequentato.E se può imputarsi allo Stato italiano di avere dato tardiva attuazione alla Direttiva 1975/363 (come modificata dalla Direttiva 1982/76), nella parte che imponeva agli Stati membri l'obbligo di remunerare i dottori specializzandi, certamente non gli si può rimproverare a titolo di «illecito comunitario» di non avere ampliato il novero delle specializzazioni equipollenti, dal momento che tale ampliamento per gli Stati membri costituiva una facoltà e non un obbligo loro imposto dalla normativa comunitaria (v., in termini, Cass.n. 25363del 2022 e Cass. n. 25414 del 2022, citt. ; preced entemente, Cass. 26/07/2019, n. 20303); -l’equipollenza alle previsioni comunitarie della specializzazione in “Malattie dell’apparato cardiovascolare” è stata negata da Sez. 3, Ordinanza n. 25414 del 26agosto 2022 (v. anche, Cass. 15/11/2022, n. 33634); -l’equipollenza alle previsioni comunitarie della specializzazione in “Diabetologia”è stata negata dalla citata Sez. 3, Ordinanza n. 25414 del 26agosto 2022 (v. anche, la citata Cass. 15 /11/ 2022, n. 33634) ; -l’equipollenza alle previsioni comunitarie della specializzazione in “Pediatria preventiva” è stata negata da Sez. 3, Ordinanza n. 4575 dell’11febbraio 2022 (v. anche Cass. 26/07/2019 , n. 20303 ) ; -l’equipollenza alle previsioni comunitarie della specializzazione in “Chirurgia d’urgenza” è stata negata da Cass. n. 25414 del 2022 , cit. (v. anche Cass. 22/03/2022,n. 9217 e Cass. 08/01/2016, n. 147 ) ; -l’equipollenza alle previsioni comunitarie della specializzazione in “Chirurgia oncologica” è stata negata da Sez. 6 -3, Ordinanza n. 19099 del 15settembre 2020; -l’equipollenza alle previsioni comunitarie della specializzazione in “Medicina dello sport” è stata negata da Cass. n. 25414del 2022, cit.; -l’equipollenza alle previsioni comunitarie della specializzazione in “Medicina legale e delle assicurazioni” è stata negata da Cass. n. 25414 del 2022, cit., nonché da Sez. 3, Ordinanza n. 28440 del 14dicembre 2020, ove si afferma “non esservi dubbi” sul fatto che la specializzazione in medicina legale e delle assicurazioni non è compresa negli elenchi di cui alla direttiva comunitaria 75/363. Per tutte le altre specializzazioni il giudice del rinvio dovrà procedere al riscontro negli elenchi allegati alle direttive o dell’inserimento diretto o della previsione della specializzazione in almeno due Stati membri. B.1. Con il primo motivo del ricorso principale proposto dai ricorrenti indicati in epigrafe con capofila [OSCURATO:PERSONA] – motivo specificamente riferito ai dottori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]Alia, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]– viene denunciata la violazione e falsa applicazione degli artt. 5 e 189 del Trattato CE, dell’art. 10 Trattato CEE, dell’art. 117, comma primo, Cost., degli artt. 14 e 16 della direttiva 82/76/CEE, nonché dei «principi applicabili in materia di rapporti di durata», e del «c.d. principio di “equivalenza funzionale”». I ricorrenti in parola –tutti iscrittisi ai corsi di specializzazione in data anteriore al 1982 –censurano la sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso il diritto alla remunerazione per gli specializzandi cc.dd. “a cavallo”, il cui corso sia iniziato prima del 1982, sulla base di una restrittiva interpretazione del dictumdella pronuncia della Corte di Giustizia del 24 gennaio 2008 (in C-616/16 e C-617/16). Nel resistere alla doglianza, le amministrazioni controricorrenti sostengono tale restrittiva interpretazione, deducendo che la sentenza del giudice comunitario avrebbe affermato la sussistenza dell’obbligo di ogni Stato membro di prevedere un’adeguata remunerazione esclusivamente per i corsi iniziati a partire dal 1982. B.1.1.Il motivo è fondato. Va qui ancora una volta ribadito che la sentenza 24 gennaio 2018 (nelle cause riunite C-616/16 e C-617/16) del giudice comunitario aveva consentito di chiarire che coloro i quali avessero intrapreso la specializzazione nel corso dell'anno 1982 e l'avess ero terminata, a seconda della durata legale, tre, quattro o cinque anni dopo, avevano diritto agli emolumenti di cui all'art. 11 della legge n. 370 del 1999, ma solo a decorrere dal 1° gennaio 1983. Tale statuizione non aveva invece sciolto il dubbio se il diritto andasse riconosciuto anche a coloro che avessero iniziato la specializzazione prima del 29 gennaio 1982 (data di entrata in vigore della direttiva 82/76), sui quali si era invece determinato un nuovo contrasto in seno alla giurisprudenza di legittimità. Questo contrasto è stato però composto all’esito un ulteriore rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea, la quale, con sentenza 3 marzo 2022, C-590/20, ha dichiarato che l'art. 2, par. 1, lett. c), l'art. 3, par. 1-2 e l'allegato della dir. 75/363/CEE, come modificata dalla dir. 82/76/CEE, devono essere interpretati nel senso che qualsiasi formazione a tempo pieno o ridotto come medico specialista, iniziata prima della entrata in vigore, il 29 gennaio 1982, della direttiva del 1982 e proseguita dopo che sia scaduto in data 1°gennaio 1983 il termine di adeguamento, deve -per il periodo della formazione e con decorrenza dal gennaio 1983 -essere oggetto di una remunerazione adeguata, a condizione che la formazione riguardi una specializzazione comune a tutti gli Stati, o a due o più di essi, e menzionata negli art. 5 o 7 della Dir. 75/363/CEE.Sulla base della statuizione del giudice comunitario, le Sezioni Unite di questa Corte, pronunciando nel giudizio in relazione al quale era stata posta la questione ad esso rimessa, con sentenza n. 20278 del 23/06/2022 hanno, dunque, statuito – come si è già detto – che il diritto al risarcimento del danno da inadempimento della direttiva comunitaria n. 82/76/CEE, riassuntiva delle direttive n. 75/362/CEE e n. 75/363/CEE, spetta anche in favore di soggetti iscritti a corsi di specializzazione negli anni accademici anteriori al 1982-1983, ma solo a partire dal 1°gennaio 1983 e fino alla conclusione della formazione stessa, sempre che si tratti di una specializzazione medica comune a tutti gli Stati membri, oppure a due o più, come menzionate agli artt. 5 e 7 della dir. 75/362/CEE. In applicazione di tale principio alla fattispecie in esame, deve dunque riconoscersi il diritto alla remunerazione secondo i parametri di cui all’art.11 della legge n. 370 del 1999, con riferimento al periodo dal 1° gennaio 1983 alla conclusione della specializzazione, anche ai dottori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]Alia, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che hanno iniziato la specializzazione anteriormente al 1982. Spetterà al giudice del rinvio, tuttavia, prima di procedere all’eventuale liquidazione della somma spettante, valutare la sussistenza dell’ulteriore requisito costitutivo del diritto, ovverosia la comunanza della specializzazione medica a tutti gli Stati membri, oppure a due o più, come menzionate agli artt. 5 e 7 della dir. 75/362/CEE.In questi termini il primo motivo del ricorso principale riferito ai medici appena sopra indicati, deve essere accolto. B.2.Con il secondo motivo del ricorso principale –riferito ai dottori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] –viene denunciata la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc., civ., con conseguente parziale nullità della sentenza impugnata, ai sensi degli artt. 156, secondo comma, e 161 cod. proc. civ., per avere la Corte d’appello omesso di statuire sulle domande dei predetti ricorrenti. B.3.Anche con il terzo motivo del medesimo ricorso – riferito a lle dottoresse [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] – viene denunciata la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc., civ., con conseguente parziale nullità della sentenza impugnata, ai sensi degli artt. 156, secondo comma e 161 cod. proc. civ., per avere la Corte d’appello omesso di statuire sulla domanda relativa alla seconda specializzazione da loro indicata. B.4. Anche con il quarto motivo del lo stesso ricorso – riferito a l dott. [OSCURATO:PERSONA]Alia – viene denunciata la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc., civ., con conseguente parziale nullità della sentenza impugnata, ai sensi degli artt. 156, secondo comma e 161 cod. proc. civ., per avere la Corte d’appello omesso di statuire sulla domanda relativa alla seconda specializzazione da l ui conseguita. B.4.1.I motivi dal secondo al quarto del rico rso principale – che possono essere esaminati congiuntamente per ragioni di connessione –sono fondati. I [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],pur figurando tra le part i appellanti nell’epigrafe della sentenza d’appello, non sono contemplati né nella motivazione né nel dispositivo. Le dottoresse [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che avevano indicato due specializzazioni, hanno ottenuto risposta in relazione al solo capodi domanda relativo ad una di esse (cfr. p.28 del dispositivo) e non vi sono elementi per ritenere che tale statuizione contenga un rigetto implicito del capo di domanda relativo all’altra specializzazione. Ciò deve, anzi, senz’altro escludersi per la dott. [OSCURATO:PERSONA], avuto riguardo alla circostanza che, per l’unica specializzazione considerata, indicata come «seconda specializzazione» (dispositivo della sentenza impugnata: p.28), sia stata liquidata la somma ritenuta spettante per i corsi di durata triennale; la seconda specializzazione indicata dalla dott. [OSCURATO:PERSONA], infatti, aveva avuto una durata quinquennale e, dunque, rispetto ad essa, in coerenza con i criteri adottati nella sentenza impugnata, avrebbe dovuto liquidarsi un importo diverso. Infine, il dott. [OSCURATO:PERSONA]Alia, attinto da statuizione di rigetto «quanto allaprima specializzazione in Chirurgia toracica» (dispositivo della sentenza impugnata: p.28), poiché iniziata in data anteriore al 1982 (statuizione censurata con il primo motivo), non ha ottenuto alcuna pronuncia in relazione alla seconda specializzazione indicata, invece asseritamente iniziata in data successiva al 1983. Il riscontro del vizio di omessa pronuncia induce all’accoglimento del secondo, del terzo e del quarto motivo del ricorso proposto dai ricorrenti indicati in epigrafe con capofila [OSCURATO:PERSONA]; spetterà al giudice del rinvio pronunciare sul merito dei capi di domanda formulati dagli indicati ricorrenti sui quali la Corte d’appello ha omesso di provvedere. B.5.Con il quinto motivo – riferito alla dott. [OSCURATO:PERSONA] – viene denunciata nullità della sentenza per contraddittorietà tra motivazione e dispositivo nella specifica parte riguardante la posizione di tale ricorrente. Essa deduce che la sentenza impugnata l’ha indicata tra i soggetti la cui domanda era stata rigettata, in quanto iscrittisi ai corsi di specializzazione anteriormente al 1982, e che tale argomentazione, contenuta nella motivazione della sentenza (p.25), avrebbe trovato conferma nel primo capoverso del dispositivo (p.28), contenente la statuizione di rigetto della sua impugnazione; peraltro –soggiunge la ricorrente – questa statuizione di rigetto sarebbe stata contraddetta, immediatamente dopo, in un successivo capoverso del medesimo dispositivo (p.29), in cui essa è stata indicata tra coloro i quali avevano avuto il riconoscimento del diritto alla remunerazione. La ricorrente evidenzia, però, che, «in base alla linea motivazionale della sentenza», la sua «domanda avrebbe dovuto essere respinta», sostenendo, tuttavia, che, in questo caso, dovrebbero valere, anche per la sua posizione, le doglianze formulate con il primo motivo di ricorso. B.5.1. Il motivo è fondato, nei limiti e con le precisazioni che si vanno a specificare, previa qualificazione dello stesso negli stessi termini di cui al sopra esaminato primo motivo. Sebbene nella sentenza impugnata sussista, da un punto di vista meramente formale, il segnalato contrasto tra i due capoversi del dispositivo contenenti, rispettivamente, la statuizione di rigetto della domanda della dott. [OSCURATO:PERSONA] (p.28) e il suo inserimento tra gli appellanti vittoriosi cui era stata liquidata la somma ritenutaspettante per la frequentazione di un corso di durata quadriennale (p.29), tuttavia tale formale contrasto può essere agevolmente composto attraverso la motivazione della sentenza, dalla quale indubbiamente emerge, quale unica statuizione, quella di rigetto della domanda formulata dalla ricorrente; rigetto basato sul rilievo che la dott. [OSCURATO:PERSONA] si era iscritta al corso di specializzazione anteriormente al 1982 (motivazione della sentenza impugnata, p.25). Poiché, in accoglimento del primo motivo del ricorso in esame (di cui è stata espressamente invocata l’estensione anche alla posizione della dott. [OSCURATO:PERSONA]) si è già rilevata l’erroneità in iure di tale statuizione, può affermarsi anche in relazione all’attuale ricorrente la sussistenza del diritto alla remunerazione secondo i parametri di cui all’art.11 della legge n. 370 del 1999, con riferimento al periodo dal 1° gennaio 1983 alla conclusione della specializzazione. Spetterà al giudice del rinvio, prima di procedere alla liquidazione della somma spettante, valutare la sussistenza dell’ulteriore requisito costitutivo del diritto, ovverosia la comunanza della specializzazione medica a tutti gli Stati membri, oppure a due o più, come menzionate agli artt. 5 e 7 della dir. 75/362/CEE. C.In definitiva, vanno accolti il secondo e il terzo motivo del ricorso proposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, rigettato il primo; va accolto per quanto di ragione il ricorso, da qualificarsi come principale, proposto dai ricorrenti indicati in epigrafe con capofila [OSCURATO:PERSONA]. La sent
Sentenza Cassazione n. 25388/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris