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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 7 ottobre 2025

Cassazione n. 32184/2025

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nunciato la seguente O R D I N A N Z A sulricorso n. 2594/22, propost o -) [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], Alit t o Ferdinando, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliatiex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore , difes i dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro -) Presidenza del Consiglio dei Ministri; Ministero dell'Università e della Ricerca; Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero della Salute, in persona rispettivamente del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri pro tempore, domiciliat i ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato; -controricorrenti - avverso la sentenza della Corte d’appello diRoma 21 luglio 2021 n. 5425 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7 ottobre 2025 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Nel 2013 gli odierni ricorrenti convennero dinanzi al Tribunale di Roma la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero dell’Università e della ricerca Oggetto: danno da tardiva attuazione direttive comunitarie in tema di specializzazione in medicina N.R.G.: 2594/22 Camera di consiglio del 7 ottobre 2025 scientifica ed il Ministero dell’economia, esponendo di avere conseguito una specializzazione dopo la laurea in medicina, e chiedendo la condanna dei convenuti al pagamento in favore di ciascuno di essi della somma di euro 11.103,82 “in virtù dell’omessa remunerazione per gli anni di frequenza dei rispettivi corsi di specializzazione così come prevista dalla normativa menzionata nelle premesse”.

Il ricorso per cassazione non indica in quale anno i ricorrenti si iscrissero alla scuola di specializzazione post lauream, né quale sia la “normativa citata nelle premesse”(il ricorso non contiene “premesse”).

2.1. All’esito del giudizio di primo grado il Tribunale di Roma con sentenza 16.1.2018 n. 1031 dichiarò prescritto il diritto di tutti gli attori ad eccezione di [OSCURATO:PERSONA].

La domanda da questo proposta venne tuttavia rigettatanel merito.

La sentenza fu appellata dai soccombenti.

3. La Corte d’appello di Roma con sentenza 21.7.2021 n. 5425 (nella cui motivazione le pp. 5-8 sono sorprendentementeduplicate alle pp. 8-11), così provvide: -) dichiarò inammissibile ex art. 342 c.p.c., per genericità, l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA]; -) nulla statuì espressamentesull’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA]; -) trascurando la questione della prescrizione (oggetto del gravame) rigettò l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], ritenendo che le specializzazioni da essi conseguite non rientrasserotra quelle elencate dalle Direttive comunitarie 75/362 e 75/363 (le sole per le quali gli Stati membri avessero l’obbligo di garantire una remunerazione ai frequentanti) , né gli attori avevano allegato e dimostrato l’equipollenza tra la scuola di specializzazione frequentata, e quelle previste dalle Direttive suddette.

N.R.G.: 2594/22 Camera di consiglio del 7 ottobre 2025

4. La sentenza d'appello è stata impugnata per Cassazione da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con ricorso fondato su tre motivi.

L’Amministrazioneha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Questioni preliminari.

L’Amministrazioneresistente ha eccepito la tardività del ricorso.

Hadedotto che il difensore degli odierni ricorrenti ha notificato la sentenza in data 5.10.2021, mentre il ricorso è stato notificato il 10.1.2022.

1.1. L’eccezione è indimostrata e va rigettata.

A p. 2 del ricorso i ricorrenti dichiarano che la sentenza d’appello non fu loro notificata.

Le amministrazioni controricorrenti, cui spettava il relativo onere, non hanno tuttavia depositato la prova dell’avvenuta notifica della sentenza.

2. Il primo motivo di ricorso.

Col primo motivo di ricorso la sentenza è censurata nella parte in cui ha ritenuto che le specializzazioni conseguite da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] non corrispondessero a quelle previste dalle Direttive 75/362 e 75/363, per le quali soltanto fu imposto agli Stati membri l’obbligo di remunerare i frequentanti le scuoledi specializzazione.

2.1. Rileva preliminarmente la Corte che tale censura viene illustrata inammissibilmente anche con riferimento a [OSCURATO:PERSONA], il cui appello fu però dichiarato inammissibile; nonché a tale [OSCURATO:PERSONA] , che non risulta tra i ricorrenti.

2.2. Con riferimento ai ricorrenti cui è effettivamente riferibile, nella illustrazione del motivo si deduce che: a) [OSCURATO:PERSONA] conseguì le specializzazioni in: N.R.G.: 2594/22 Camera di consiglio del 7 ottobre 2025 a’) “malattie dell’apparato cardiovascolare”, analoga a “cardiologia”, la quale ultima è espressamente contemplata dagli artt. 5 e 7 della Direttiva 75/362; a’’) “medicina dello sport”, per la quale la Corte d’appello aveva già riconosciuto, in una precedente decisione, il diritto al risarcimento a quanti l’avessero conseguita; b) [OSCURATO:PERSONA] conseguì la specializzazione in “cardioangiochirurgia”, analoga a “cardiologia”; c) FerdinandoAlitto conseguì la specializzazione in “medicina dello sport”; d) [OSCURATO:PERSONA] conseguì la specializzazione in “medicina del nuoto ed attività subacquee”; di tale specializzazione la difesa dei ricorrenti osserva che essa “era presente nell’elenco delle specializzazioni[non si chiarisce di quale elenco si tratti, n.d.e.] già antecedentemente al 1983 (…) come si può ben vedere nel d.p.r. del 7 settembre 1987”(sic), p. 12 del ricorso).

2.3. Il ricorso è inammissibile con riferimento a tutti e quattro i ricorrenti sopra indicati.

I princìpi di diritto applicabili in subiecta materiasono i seguenti: a) chi ha frequentato una scuola di specializzazione dopo il 1983 ha diritto ad essere risarcito se non fu remunerato; b) il risarcimento spetta solo se il corso di specializzazione frequentato sia stato conforme alle caratteristiche stabilite dalle Direttive 75/362 e 75/363 (esclusività del rapporto e frequenza a tempo pieno); c) nel caso di coincidenza nominale fra la specializzazione conseguita dall’attore e quelle previste dagli elenchi di cui agli articoli 5 e 7 della direttiva 75/362, tanto basta per accordare il risarcimento; d) in mancanza di coincidenza nominale tra la specializzazione conseguita e quelle previste dalle Direttive suddette, il risarcimento è dovuto se vi sia stata comunque coincidenza sostanziale fra la specializzazione conseguita dall’attore gli elenchi di cui agli articoli 5 e 7 della direttiva 75/362; e) la coincidenza sostanziale tra la specializzazione conseguita e quelle previste dalle Direttive costituisce una questione di fatto e deve essere N.R.G.: 2594/22 Camera di consiglio del 7 ottobre 2025 allegata e provata dall’attore(così, diffusamente, Sez.

L, Ordinanza n. 9101 del 1.4.2021; Sez. 3, Ordinanza n. 26439 del 20.11.2020; Sez. 3, Ordinanza n. 8376 del 29.4.2020).

Nel caso di specie non vi è coincidenza nominale tra le specializzazioni conseguite dai quattro ricorrenti indicati al precedente § 2 e quelle elencate dalle Direttive, né i ricorrenti hanno indicato quando, in che modo ed in che termini abbiano allegato e dimostrato nei gradi di merito la suddetta equivalenza sostanziale.

Ciò rende il ricorso inammissibile.

2.4. Con riferimento all’impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] , ad abundantiam si vuole qui ricordare com e questa C orte abbia già ripetutamente affermato che: -)la specializzazione in “malattie dell’apparato cardiovascolare” non rientra tra quelle comuni a due Stati membri (così Sez. 3, Ordinanza n. 16265 del 17/06/2025; Sez. 3, Ordinanza n. 29730 del 19.11.2024; Sez. 3, Ordinanza n. 29730 del 19/11/2024; Sez.

U, Sentenza n. 26603 del 14.10.2024; Sez. 3, Ordinanza n. 6739 del 13.3.2024; Sez.

L, Ordinanza n. 3294 del 5.2.2024; Sez.

L, Ordinanza n. 2284 del 23.1.2024; Sez. 3, Ordinanza n. 33634 del 2022; Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 25388 del 2023; Sez. 3 -Ordinanza n. 25414 del 26/08/2022); -) la specializzazione in “medicina dello sport” non rientra tra quelle comuni a due Stati membri (Sez. 3, Ordinanza n. 16268 del 17/6/2025; Sez.

U, Sentenza n. 26603 del 14/10/2024; Sez. 3, Ordinanza n. 15203 del 30/05/2024; Cass. n. 3175 del 2024; n. 25414 del 2022; n. 25388 del 2023).

2.5. Con riferimento all’impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] (medicina dello sport) vale quanto detto al § precedente.

2.6. Con riferimento all’impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA], ad abundantiam si vuole qui ricordare com e questa C orte abbia già ripetutamente affermato chela specializzazione in medicina del nuoto e delle N.R.G.: 2594/22 Camera di consiglio del 7 ottobre 2025 attività subacquee non rientra tra quelle comuni a due Stati membri (Sez. 3, Ordinanza n. 18738 del 3/7/ 2023 ; Sez. 3, Ordinanza n. 25414 del 26/8/2022).

3. Il secondo motivo di ricorso.

Col secondo motivo è denunciata l’omessa pronuncia sul primo motivo d’appello, col quale la sentenza di primo grado era stata censurata nella parte in cui aveva ritenutomaturato il termine di prescrizione.

L’illustrazione del motivo è così concepita: -) a p. 13 è trascritta una parte della sentenza d’appello; -) quindi si afferma che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevano tempestivamente interrotto la prescrizione dei rispettivi crediti (p. 13 e 14, primo capoverso); -) quindi il motivo si conclude affermando - in sostanza - che la prescrizione del credito vantato dagli attori non ha mai iniziato a decorrere, perché mai lo Stato italiano avrebbe dato puntuale attuazione alle Direttive 75/362 e 75/363.

3.1. Con riferimento a [OSCURATO:PERSONA] il motivo è inammissibile, in quanto l’appello di questi fu dichiarato inammissibile per genericità, e non rigettato per prescrizione.

3.2. Con riferimento a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] il motivo resta assorbito dal rigetto del primo motivo di ricorso.

Ed infatti, una volta formatosi il giudicato sulla “non equipollenza” tra le specializzazioni daessi conseguite e quelle previste dalle Direttive comunitarie, diventa superfluo discorrere di prescrizioneposto che non può prescriversi un diritto ritenuto insussistente.

3.3. Con riferimento a [OSCURATO:PERSONA] motivo è fondato, ma la causa può essere decisa nel merito rigettando l’appello.

N.R.G.: 2594/22 Camera di consiglio del 7 ottobre 2025

3.4. Il motivo è fondato in quanto la Corte d’appello nulla ha statuito sulla posizione di tale ricorrente.

3.5. L’appello di [OSCURATO:PERSONA] deve tuttavia essererigettato, decidendo nel merito.

Dei cinque motivi d’appello proposti dagli odierni ricorrenti, solo uno (il primo) è espressamente dichiarato riferito alla posizione di [OSCURATO:PERSONA].

In esso si sostieneche erroneamente il Tribunale ha applicato la prescrizione decennale con decorrenza dal 27.10.1991, in quanto alla data di proposizione dell’appello lo stato italiano ancora non aveva dato puntuale applicazionealle Direttive 362 e 363 del 1975.

Tale motivo è manifestamente infondato, alla luce del consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui “il diritto al risarcimento del danno da tardiva od incompleta trasposizione nell'ordinamento interno -realizzata solo con il d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257 -delle direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, relative al compenso in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari, si prescrive (…) nel termine decennale decorrente dalla data di entrata in vigore (27 ottobre 1999) della legge 19 ottobre 1999, n. 370, il cui art. 11 ha riconosciuto il diritto ad una borsa di studio soltanto in favore di quanti, tra costoro, risultavano beneficiari delle sentenze irrevocabili emesse dal giudice amministrativo (così Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 6606 del 20/03/2014, Rv. 630184 –01; nello stesso senso, ex multis, Sez. 3, Ordinanza n. 2958 del 31/01/2024; Sez.

L, Ordinanza n. 18961 del 11/09/2020; Sez. 6 -L, Ordinanza n. 14112 del 07/07/2020; Sez. 6 -3, Ordinanza n. 13281 del 1°/07/2020; Sez. 3 - , Ordinanza n. 13758 del 31/05/2018, Rv. 649044 -01; Sez. 3 - , Sentenza n. 23199 del 15/11/2016, Rv. 642976 –01; Sez. 3, Sentenza n. 16104 del 26/06/2013, Rv. 626903 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 17868 del 31/08/2011, Rv. 619357 - 01); princìpi, com’è noto, risalenti alle sentenze gemelle nn. 101813, 10814, 10815 e 10816 del 2011, confermati ancora di recente dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez.

U, Sentenza n. 17619 del 31/05/2022, Rv. 664923 -01).

N.R.G.: 2594/22 Camera di consiglio del 7 ottobre 2025

4. Il terzo motivo di ricorso.

Col terzo motivo la sentenza d’appello è censurata nella parte in cui ha dichiarato inammissibile, ai sensi dell’articolo 342 c.p.c., l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA].

Nella illustrazione del motivo si deduce che l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe dovuto ritenere ammissibile perché l’appellante nel giudizio di primo grado aveva ritualmente depositato l’atto di interruzione della prescrizione inviato all’amministrazione convenuta, corredato della ricevuta di ritorno.

4.1. Il motivo è manifestamente inammissibile.

La Corte d’appello ha reputato inammissibile il gravameproposto da [OSCURATO:PERSONA] affermando che questi non avesse “neppure indicato quale documento [interruttivo della prescrizione] avrebbe dovuto essere diversamente valutato da questa Corte”.

Il ricorrente, incurante di questa motivazione, anziché esporre in che termini nell’atto d’appello avesse spiegato come e quando interruppe la prescrizione, ed in che modo ne diede la prova, si è limitato in questa sede a sostenere di avere depositato ritualmente in primo grado l’atto interruttivo della prescrizione.

Ma la Corte d’appello non ha rigettato il gravame per difetto di prova dell’avvenuta interruzione della prescrizione; ha rigettato il gravame per mancata indicazione nell’atto d’appello di quali fossero i documenti dimostrativi della suddetta interruzione, e dunque per genericità dell’impugnazione, ai sensi dell’art. 342 c.p.c..

La censura proposta in questa sede dunque non si correla con il contenuto della sentenza impugnata e ciò la rende inammissibile.

4.2. Amor di verità impone di aggiungere che la decisione d’appello sul punto qui in esame fu comunque ineccepibile, dal momento che a pagina 10 dell’atto d’appello non si fa menzione alcuna degli atti con i quali [OSCURATO:PERSONA] avrebbe interrotto la prescrizione.

N.R.G.: 2594/22 Camera di consiglio del 7 ottobre 2025

5. Sulle spese del giudizio di appello e di quello di legittimità riguardo al rapporto processuale relativo al ricorrente [OSCURATO:PERSONA].

La decisione nel merito sulla domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] impone a questa Corte di provvedere sulle spese del giudizio di secondo grado.

A tal fine basterà integrare la decisione d’appello statuendo che anche [OSCURATO:PERSONA] sia aggiunto come condebitore solidale agli altri soccombenti in appello, ferma restando la misura delle spese già liquidata dalla Corte d’appello.

Riguardo alle spese del giudizio di legittimità, una volta richiamato il noto principio per cui assume rilievo l’esito finale della lite, ritiene il Collegio che comunque possa disporsene la compensazione.

6. Sulle spese del giudizio di legittimitàriguardo agli altri rapporti processuali.

Ai fini della liquidazione delle spese di soccombenza il valore della causa va determinato in base al petitum (art. 4 d.m. 55/14), e dunque in base alla domanda di importo più elevato (Cass. Sez. 3, 17/04/2024, n. 10367).

In primo grado tutti gli odierni ricorrenti domandarono senza distinzioni(§ 4 dell’atto di citazione) la condanna dello Stato italiano al pagamento di euro 11.103 per ciascun anno di specializzazione “oltre interessi e rivalutazione monetaria”.

Diversi tra gli odierni ricorrenti conseguirono la specializzazione all’esito d’un corso di durata quadriennale: la domanda più elevata fu dunque pari ad euro 44.412.

6.1. Tuttavia il valore della domanda si determina aggiungendo al capitale gli interessi scaduti prima dell’introduzione del giudizio (art. 10, secondo comma, c.p.c.): e poiché gli attori in primo grado domandarono la condanna dello Stato al pagamento degli “interessi e della rivalutazione monetaria”, e la più risalente delle domande concerneva una specializzazione conclusa nel 1985, al valore della domanda (come s’è detto, euro 44.412) si devono sommare quaranta anni di interessi e rivalutazione, e dunque: N.R.G.: 2594/22 Camera di consiglio del 7 ottobre 2025 a) euro 89.623,42 a titolo di rivalutazione (coefficiente FOI - ISTAT del 1997 pari a 3,018); b) euro 119.368,77 a titolo di interessi (calcolati al saggio legale vigente de die in diemdal 1985 alla data della presente decisione).

Il valore della domanda più elevata era dunque pari ad euro 44.412 di capitale, più euro 89.623,42 di rivalutazione, più euro 119.368,77di interessi, ovvero euro 253.404,19.

A base di calcolo deve quindi assumersi lo scaglione di valore compreso tra 52.001 e 260.000 euro.

6.2. Per una causa di tale valore le spese vanno determinate come segue: -) applicando la tabella vigente ratione temporisrispetto all’ultimo atto compiuto dall’Avvocatura Generale (16febbraio 2022, e quindi prima del le modifiche di cui al d.m. 147/22, entrato in vigore il 28agosto 2022); -) individuando quale parametro il valore -prossimo al minimo - di euro 2.800, in considerazione della natura ormai “settled”delle questioni poste dai ricorrenti; -) aumentando il suddetto valore ex art. 4, comma 2, d.m. 55/14 del 30% per ciascuno dei soccombenti successivo al primo fino al sesto (e quindi del 150%).

Il totale ascende dunque ad euro 2.800 + (2.800 x 1 5 0 % ) , ovvero euro

7.000. P.q.m. (-) accoglie il ricorso limitatamente all’impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA]; (-) cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, rigetta l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA]; (-) condanna [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri delle spese del grado d’appello come liquidate dalla Corte d’appello ed in solido con gli altri soccombenti già condannati in quella N.R.G.: 2594/22 Camera di consiglio del 7 ottobre 2025 sede; compensa le spese del giudizio di cassazione con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA]; (-) dichiara inammissibile il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; (-) condanna [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in solido, alla rifusione in favore dellaPresidenza del Consiglio dei Ministri delle spese del presente giudizio di legittimità , che si liquidano nella somma di euro 7.000, oltre spese prenotate a debito; (-) ai sensi dell'art. 13,comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versament

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente O R D I N A N Z A sulricorso n. 2594/22, propost o -) [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], Alit t o Ferdinando, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliatiex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore , difes i dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro -) Presidenza del Consiglio dei Ministri; Ministero dell'Università e della Ricerca; Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero della Salute, in persona rispettivamente del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri pro tempore, domiciliat i ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato; -controricorrenti - avverso la sentenza della Corte d’appello diRoma 21 luglio 2021 n. 5425 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7 ottobre 2025 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Nel 2013 gli odierni ricorrenti convennero dinanzi al Tribunale di Roma la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero dell’Università e della ricerca Oggetto: danno da tardiva attuazione direttive comunitarie in tema di specializzazione in medicina N.R.G.: 2594/22 Camera di consiglio del 7 ottobre 2025 scientifica ed il Ministero dell’economia, esponendo di avere conseguito una specializzazione dopo la laurea in medicina, e chiedendo la condanna dei convenuti al pagamento in favore di ciascuno di essi della somma di euro 11.103,82 “in virtù dell’omessa remunerazione per gli anni di frequenza dei rispettivi corsi di specializzazione così come prevista dalla normativa menzionata nelle premesse”. Il ricorso per cassazione non indica in quale anno i ricorrenti si iscrissero alla scuola di specializzazione post lauream, né quale sia la “normativa citata nelle premesse”(il ricorso non contiene “premesse”). 2.1. All’esito del giudizio di primo grado il Tribunale di Roma con sentenza 16.1.2018 n. 1031 dichiarò prescritto il diritto di tutti gli attori ad eccezione di [OSCURATO:PERSONA]. La domanda da questo proposta venne tuttavia rigettatanel merito. La sentenza fu appellata dai soccombenti. 3. La Corte d’appello di Roma con sentenza 21.7.2021 n. 5425 (nella cui motivazione le pp. 5-8 sono sorprendentementeduplicate alle pp. 8-11), così provvide: -) dichiarò inammissibile ex art. 342 c.p.c., per genericità, l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA]; -) nulla statuì espressamentesull’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA]; -) trascurando la questione della prescrizione (oggetto del gravame) rigettò l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], ritenendo che le specializzazioni da essi conseguite non rientrasserotra quelle elencate dalle Direttive comunitarie 75/362 e 75/363 (le sole per le quali gli Stati membri avessero l’obbligo di garantire una remunerazione ai frequentanti) , né gli attori avevano allegato e dimostrato l’equipollenza tra la scuola di specializzazione frequentata, e quelle previste dalle Direttive suddette. N.R.G.: 2594/22 Camera di consiglio del 7 ottobre 2025 4. La sentenza d'appello è stata impugnata per Cassazione da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con ricorso fondato su tre motivi. L’Amministrazioneha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Questioni preliminari. L’Amministrazioneresistente ha eccepito la tardività del ricorso. Hadedotto che il difensore degli odierni ricorrenti ha notificato la sentenza in data 5.10.2021, mentre il ricorso è stato notificato il 10.1.2022. 1.1. L’eccezione è indimostrata e va rigettata. A p. 2 del ricorso i ricorrenti dichiarano che la sentenza d’appello non fu loro notificata. Le amministrazioni controricorrenti, cui spettava il relativo onere, non hanno tuttavia depositato la prova dell’avvenuta notifica della sentenza. 2. Il primo motivo di ricorso. Col primo motivo di ricorso la sentenza è censurata nella parte in cui ha ritenuto che le specializzazioni conseguite da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] non corrispondessero a quelle previste dalle Direttive 75/362 e 75/363, per le quali soltanto fu imposto agli Stati membri l’obbligo di remunerare i frequentanti le scuoledi specializzazione. 2.1. Rileva preliminarmente la Corte che tale censura viene illustrata inammissibilmente anche con riferimento a [OSCURATO:PERSONA], il cui appello fu però dichiarato inammissibile; nonché a tale [OSCURATO:PERSONA] , che non risulta tra i ricorrenti. 2.2. Con riferimento ai ricorrenti cui è effettivamente riferibile, nella illustrazione del motivo si deduce che: a) [OSCURATO:PERSONA] conseguì le specializzazioni in: N.R.G.: 2594/22 Camera di consiglio del 7 ottobre 2025 a’) “malattie dell’apparato cardiovascolare”, analoga a “cardiologia”, la quale ultima è espressamente contemplata dagli artt. 5 e 7 della Direttiva 75/362; a’’) “medicina dello sport”, per la quale la Corte d’appello aveva già riconosciuto, in una precedente decisione, il diritto al risarcimento a quanti l’avessero conseguita; b) [OSCURATO:PERSONA] conseguì la specializzazione in “cardioangiochirurgia”, analoga a “cardiologia”; c) FerdinandoAlitto conseguì la specializzazione in “medicina dello sport”; d) [OSCURATO:PERSONA] conseguì la specializzazione in “medicina del nuoto ed attività subacquee”; di tale specializzazione la difesa dei ricorrenti osserva che essa “era presente nell’elenco delle specializzazioni[non si chiarisce di quale elenco si tratti, n.d.e.] già antecedentemente al 1983 (…) come si può ben vedere nel d.p.r. del 7 settembre 1987”(sic), p. 12 del ricorso). 2.3. Il ricorso è inammissibile con riferimento a tutti e quattro i ricorrenti sopra indicati. I princìpi di diritto applicabili in subiecta materiasono i seguenti: a) chi ha frequentato una scuola di specializzazione dopo il 1983 ha diritto ad essere risarcito se non fu remunerato; b) il risarcimento spetta solo se il corso di specializzazione frequentato sia stato conforme alle caratteristiche stabilite dalle Direttive 75/362 e 75/363 (esclusività del rapporto e frequenza a tempo pieno); c) nel caso di coincidenza nominale fra la specializzazione conseguita dall’attore e quelle previste dagli elenchi di cui agli articoli 5 e 7 della direttiva 75/362, tanto basta per accordare il risarcimento; d) in mancanza di coincidenza nominale tra la specializzazione conseguita e quelle previste dalle Direttive suddette, il risarcimento è dovuto se vi sia stata comunque coincidenza sostanziale fra la specializzazione conseguita dall’attore gli elenchi di cui agli articoli 5 e 7 della direttiva 75/362; e) la coincidenza sostanziale tra la specializzazione conseguita e quelle previste dalle Direttive costituisce una questione di fatto e deve essere N.R.G.: 2594/22 Camera di consiglio del 7 ottobre 2025 allegata e provata dall’attore(così, diffusamente, Sez. L, Ordinanza n. 9101 del 1.4.2021; Sez. 3, Ordinanza n. 26439 del 20.11.2020; Sez. 3, Ordinanza n. 8376 del 29.4.2020). Nel caso di specie non vi è coincidenza nominale tra le specializzazioni conseguite dai quattro ricorrenti indicati al precedente § 2 e quelle elencate dalle Direttive, né i ricorrenti hanno indicato quando, in che modo ed in che termini abbiano allegato e dimostrato nei gradi di merito la suddetta equivalenza sostanziale. Ciò rende il ricorso inammissibile. 2.4. Con riferimento all’impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] , ad abundantiam si vuole qui ricordare com e questa C orte abbia già ripetutamente affermato che: -)la specializzazione in “malattie dell’apparato cardiovascolare” non rientra tra quelle comuni a due Stati membri (così Sez. 3, Ordinanza n. 16265 del 17/06/2025; Sez. 3, Ordinanza n. 29730 del 19.11.2024; Sez. 3, Ordinanza n. 29730 del 19/11/2024; Sez. U, Sentenza n. 26603 del 14.10.2024; Sez. 3, Ordinanza n. 6739 del 13.3.2024; Sez. L, Ordinanza n. 3294 del 5.2.2024; Sez. L, Ordinanza n. 2284 del 23.1.2024; Sez. 3, Ordinanza n. 33634 del 2022; Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 25388 del 2023; Sez. 3 -Ordinanza n. 25414 del 26/08/2022); -) la specializzazione in “medicina dello sport” non rientra tra quelle comuni a due Stati membri (Sez. 3, Ordinanza n. 16268 del 17/6/2025; Sez. U, Sentenza n. 26603 del 14/10/2024; Sez. 3, Ordinanza n. 15203 del 30/05/2024; Cass. n. 3175 del 2024; n. 25414 del 2022; n. 25388 del 2023). 2.5. Con riferimento all’impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] (medicina dello sport) vale quanto detto al § precedente. 2.6. Con riferimento all’impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA], ad abundantiam si vuole qui ricordare com e questa C orte abbia già ripetutamente affermato chela specializzazione in medicina del nuoto e delle N.R.G.: 2594/22 Camera di consiglio del 7 ottobre 2025 attività subacquee non rientra tra quelle comuni a due Stati membri (Sez. 3, Ordinanza n. 18738 del 3/7/ 2023 ; Sez. 3, Ordinanza n. 25414 del 26/8/2022). 3. Il secondo motivo di ricorso. Col secondo motivo è denunciata l’omessa pronuncia sul primo motivo d’appello, col quale la sentenza di primo grado era stata censurata nella parte in cui aveva ritenutomaturato il termine di prescrizione. L’illustrazione del motivo è così concepita: -) a p. 13 è trascritta una parte della sentenza d’appello; -) quindi si afferma che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevano tempestivamente interrotto la prescrizione dei rispettivi crediti (p. 13 e 14, primo capoverso); -) quindi il motivo si conclude affermando - in sostanza - che la prescrizione del credito vantato dagli attori non ha mai iniziato a decorrere, perché mai lo Stato italiano avrebbe dato puntuale attuazione alle Direttive 75/362 e 75/363. 3.1. Con riferimento a [OSCURATO:PERSONA] il motivo è inammissibile, in quanto l’appello di questi fu dichiarato inammissibile per genericità, e non rigettato per prescrizione. 3.2. Con riferimento a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] il motivo resta assorbito dal rigetto del primo motivo di ricorso. Ed infatti, una volta formatosi il giudicato sulla “non equipollenza” tra le specializzazioni daessi conseguite e quelle previste dalle Direttive comunitarie, diventa superfluo discorrere di prescrizioneposto che non può prescriversi un diritto ritenuto insussistente. 3.3. Con riferimento a [OSCURATO:PERSONA] motivo è fondato, ma la causa può essere decisa nel merito rigettando l’appello. N.R.G.: 2594/22 Camera di consiglio del 7 ottobre 2025 3.4. Il motivo è fondato in quanto la Corte d’appello nulla ha statuito sulla posizione di tale ricorrente. 3.5. L’appello di [OSCURATO:PERSONA] deve tuttavia essererigettato, decidendo nel merito. Dei cinque motivi d’appello proposti dagli odierni ricorrenti, solo uno (il primo) è espressamente dichiarato riferito alla posizione di [OSCURATO:PERSONA]. In esso si sostieneche erroneamente il Tribunale ha applicato la prescrizione decennale con decorrenza dal 27.10.1991, in quanto alla data di proposizione dell’appello lo stato italiano ancora non aveva dato puntuale applicazionealle Direttive 362 e 363 del 1975. Tale motivo è manifestamente infondato, alla luce del consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui “il diritto al risarcimento del danno da tardiva od incompleta trasposizione nell'ordinamento interno -realizzata solo con il d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257 -delle direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, relative al compenso in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari, si prescrive (…) nel termine decennale decorrente dalla data di entrata in vigore (27 ottobre 1999) della legge 19 ottobre 1999, n. 370, il cui art. 11 ha riconosciuto il diritto ad una borsa di studio soltanto in favore di quanti, tra costoro, risultavano beneficiari delle sentenze irrevocabili emesse dal giudice amministrativo (così Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 6606 del 20/03/2014, Rv. 630184 –01; nello stesso senso, ex multis, Sez. 3, Ordinanza n. 2958 del 31/01/2024; Sez. L, Ordinanza n. 18961 del 11/09/2020; Sez. 6 -L, Ordinanza n. 14112 del 07/07/2020; Sez. 6 -3, Ordinanza n. 13281 del 1°/07/2020; Sez. 3 - , Ordinanza n. 13758 del 31/05/2018, Rv. 649044 -01; Sez. 3 - , Sentenza n. 23199 del 15/11/2016, Rv. 642976 –01; Sez. 3, Sentenza n. 16104 del 26/06/2013, Rv. 626903 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 17868 del 31/08/2011, Rv. 619357 - 01); princìpi, com’è noto, risalenti alle sentenze gemelle nn. 101813, 10814, 10815 e 10816 del 2011, confermati ancora di recente dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, Sentenza n. 17619 del 31/05/2022, Rv. 664923 -01). N.R.G.: 2594/22 Camera di consiglio del 7 ottobre 2025 4. Il terzo motivo di ricorso. Col terzo motivo la sentenza d’appello è censurata nella parte in cui ha dichiarato inammissibile, ai sensi dell’articolo 342 c.p.c., l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA]. Nella illustrazione del motivo si deduce che l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe dovuto ritenere ammissibile perché l’appellante nel giudizio di primo grado aveva ritualmente depositato l’atto di interruzione della prescrizione inviato all’amministrazione convenuta, corredato della ricevuta di ritorno. 4.1. Il motivo è manifestamente inammissibile. La Corte d’appello ha reputato inammissibile il gravameproposto da [OSCURATO:PERSONA] affermando che questi non avesse “neppure indicato quale documento [interruttivo della prescrizione] avrebbe dovuto essere diversamente valutato da questa Corte”. Il ricorrente, incurante di questa motivazione, anziché esporre in che termini nell’atto d’appello avesse spiegato come e quando interruppe la prescrizione, ed in che modo ne diede la prova, si è limitato in questa sede a sostenere di avere depositato ritualmente in primo grado l’atto interruttivo della prescrizione. Ma la Corte d’appello non ha rigettato il gravame per difetto di prova dell’avvenuta interruzione della prescrizione; ha rigettato il gravame per mancata indicazione nell’atto d’appello di quali fossero i documenti dimostrativi della suddetta interruzione, e dunque per genericità dell’impugnazione, ai sensi dell’art. 342 c.p.c.. La censura proposta in questa sede dunque non si correla con il contenuto della sentenza impugnata e ciò la rende inammissibile. 4.2. Amor di verità impone di aggiungere che la decisione d’appello sul punto qui in esame fu comunque ineccepibile, dal momento che a pagina 10 dell’atto d’appello non si fa menzione alcuna degli atti con i quali [OSCURATO:PERSONA] avrebbe interrotto la prescrizione. N.R.G.: 2594/22 Camera di consiglio del 7 ottobre 2025 5. Sulle spese del giudizio di appello e di quello di legittimità riguardo al rapporto processuale relativo al ricorrente [OSCURATO:PERSONA]. La decisione nel merito sulla domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] impone a questa Corte di provvedere sulle spese del giudizio di secondo grado. A tal fine basterà integrare la decisione d’appello statuendo che anche [OSCURATO:PERSONA] sia aggiunto come condebitore solidale agli altri soccombenti in appello, ferma restando la misura delle spese già liquidata dalla Corte d’appello. Riguardo alle spese del giudizio di legittimità, una volta richiamato il noto principio per cui assume rilievo l’esito finale della lite, ritiene il Collegio che comunque possa disporsene la compensazione. 6. Sulle spese del giudizio di legittimitàriguardo agli altri rapporti processuali. Ai fini della liquidazione delle spese di soccombenza il valore della causa va determinato in base al petitum (art. 4 d.m. 55/14), e dunque in base alla domanda di importo più elevato (Cass. Sez. 3, 17/04/2024, n. 10367). In primo grado tutti gli odierni ricorrenti domandarono senza distinzioni(§ 4 dell’atto di citazione) la condanna dello Stato italiano al pagamento di euro 11.103 per ciascun anno di specializzazione “oltre interessi e rivalutazione monetaria”. Diversi tra gli odierni ricorrenti conseguirono la specializzazione all’esito d’un corso di durata quadriennale: la domanda più elevata fu dunque pari ad euro 44.412. 6.1. Tuttavia il valore della domanda si determina aggiungendo al capitale gli interessi scaduti prima dell’introduzione del giudizio (art. 10, secondo comma, c.p.c.): e poiché gli attori in primo grado domandarono la condanna dello Stato al pagamento degli “interessi e della rivalutazione monetaria”, e la più risalente delle domande concerneva una specializzazione conclusa nel 1985, al valore della domanda (come s’è detto, euro 44.412) si devono sommare quaranta anni di interessi e rivalutazione, e dunque: N.R.G.: 2594/22 Camera di consiglio del 7 ottobre 2025 a) euro 89.623,42 a titolo di rivalutazione (coefficiente FOI - ISTAT del 1997 pari a 3,018); b) euro 119.368,77 a titolo di interessi (calcolati al saggio legale vigente de die in diemdal 1985 alla data della presente decisione). Il valore della domanda più elevata era dunque pari ad euro 44.412 di capitale, più euro 89.623,42 di rivalutazione, più euro 119.368,77di interessi, ovvero euro 253.404,19. A base di calcolo deve quindi assumersi lo scaglione di valore compreso tra 52.001 e 260.000 euro. 6.2. Per una causa di tale valore le spese vanno determinate come segue: -) applicando la tabella vigente ratione temporisrispetto all’ultimo atto compiuto dall’Avvocatura Generale (16febbraio 2022, e quindi prima del le modifiche di cui al d.m. 147/22, entrato in vigore il 28agosto 2022); -) individuando quale parametro il valore -prossimo al minimo - di euro 2.800, in considerazione della natura ormai “settled”delle questioni poste dai ricorrenti; -) aumentando il suddetto valore ex art. 4, comma 2, d.m. 55/14 del 30% per ciascuno dei soccombenti successivo al primo fino al sesto (e quindi del 150%). Il totale ascende dunque ad euro 2.800 + (2.800 x 1 5 0 % ) , ovvero euro 7.000. P.q.m. (-) accoglie il ricorso limitatamente all’impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA]; (-) cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, rigetta l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA]; (-) condanna [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri delle spese del grado d’appello come liquidate dalla Corte d’appello ed in solido con gli altri soccombenti già condannati in quella N.R.G.: 2594/22 Camera di consiglio del 7 ottobre 2025 sede; compensa le spese del giudizio di cassazione con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA]; (-) dichiara inammissibile il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; (-) condanna [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in solido, alla rifusione in favore dellaPresidenza del Consiglio dei Ministri delle spese del presente giudizio di legittimità , che si liquidano nella somma di euro 7.000, oltre spese prenotate a debito; (-) ai sensi dell'art. 13,comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versament
Sentenza Cassazione n. 32184/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris