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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 04545/2026

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.19226/2023 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] F/4, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliati presso lo studio del difensore indicato nella PEC dall’avvocatoMARIO CIANCIO ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] (O ELLA), elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] N. 3, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende -ricorrente incidentale – contro [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] (O ELLA) -intimata- sul controricorso incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] F/4, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente incidentale- contro [OSCURATO:PERSONA] (O ELLA), elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] N. 3, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente all'incidentale- nonché contro [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] -intimata- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO NAPOLI n. 2908/2023 depositata il 22/06/2023.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/05/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Svolgimento del processo Con atto di citazione notificato l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]la signora [OSCURATO:PERSONA] de Cisnerosconveniva innanzi al Tribunale di Napoli la società [OSCURATO:SOCIETA]., la società [OSCURATO:SOCIETA]. e i signori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per ivi sentir e nei confronti dei medesimi dichiarare inefficace il contratto di compravendita concluso tra la [OSCURATO:SOCIETA]. (venditrice) e la [OSCURATO:SOCIETA]. (acquirente), da un lato, ed i coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (acquirenti), dall’altro, stipulato per scrittura privata autenticata dal notaio Roberto de Falco in data 24.6.2009 a favore della [OSCURATO:SOCIETA]. per alcuni immobili e per altri (in minor numero) a favore di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA].

Chiedeva di accertare che la [OSCURATO:SOCIETA]. con l’atto di mutuo fondiario stipulato per atto a rogito del notaio [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], con la [OSCURATO:PERSONA] di Bari e con la contestuale iscrizione di ipoteca di € 8.000.000,00 su 49 immobili facenti parte di quelli oggetto dell’atto impugnato, aveva posto in essere atti elusivi della garanzia patrimoniale che costituivano eventus damni per la creditrice attrice e, conseguentemente, dichiarare il diritto della stessa ad essere risarcita da essa [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] per la condanna della [OSCURATO:SOCIETA]. al rilascio degli immobili dall’ipoteca concessa a favore della [OSCURATO:PERSONA] di Bari, ordinando alla stessa di provvedere all’estinzione del mutuo e della relativa ipoteca, ovvero, in subordine condannare la stessa al pagamento in favore dell’attrice di importo corrispondente al suo credito di € 2.985.294,52, oltre ulteriori interessi. [OSCURATO:PERSONA] de Cisneros deduceva di avere stipulato in data 10/10/2008 un “contratto di associazione in partecipazione con apporto di capitale” con la [OSCURATO:SOCIETA]. per l’acquisto del complesso immobiliare di cui è causa, con apporto di un capitale di € 2.000.000,00 e che per la intervenuta risoluzione di diritto di detto contratto essa risultava creditrice della [OSCURATO:SOCIETA]della somma di € 2.200.000,00 oltre interessi convenzionali, come da clausola risolutiva espressa prevista nell’art. 12 del contratto di associazione in partecipazione che prevedeva la stipula dell’atto di acquisto del complesso immobiliare di [OSCURATO:PERSONA] da Sessa entro il [OSCURATO:DATA_NASCITA].

Aggiungeva che la [OSCURATO:SOCIETA]., dopo avere acquistato dall’ENPAM, in blocco, il complesso immobiliare di [OSCURATO:PERSONA] da Sessa (oggetto del contratto di associazione in partecipazione), in data 24/6/2009 aveva provveduto alla vendita ai [OSCURATO:SOCIETA]. di n. 35 appartamenti e n. 38 autorimesse, per il prezzo di € 6.111.000,00 e a Marinelli-Cataldi (coniugi in regime di separazione dei beni) n. 3 appartamenti per complessivi € 239.000,00, e che tali vendite, considerata la asserita insufficienza del patrimonio della [OSCURATO:SOCIETA] a soddisfare il credito di essa attrice, ne pregiudicavano il recupero.

Deduceva che la sussistenza della scientia damni e del consilium fraudis della società venditrice ([OSCURATO:SOCIETA].) e della partecipatio fraudis della società acquirente ([OSCURATO:SOCIETA].) poteva evincersi dal fatto che la [OSCURATO:SOCIETA] avrebbe svenduto i propri immobili e che la [OSCURATO:SOCIETA] ed i coniugi Marinelli-Cataldi se ne sarebbero scientemente avvantaggiati.

La società [OSCURATO:PERSONA]-1 resisteva formulando eccezioni in rito (difetto di giurisdizione e/o di competenza del Tribunale per il deferimento ad un [OSCURATO:PERSONA]) e nel merito insistendo per la insussistenza del credito e l’inammissibilità della risoluzione di diritto del contratto di partecipazione in associazione.

Rilevava che la [OSCURATO:SOCIETA] si era comportata come da previsione contrattuale (acquisto in blocco e rivendita frazionata del complesso immobiliare con la finalità per l’associata di conseguite gli utili a maturarsi in conseguenza delle vendite).

Si costituiva anche [OSCURATO:SOCIETA]. che disconosceva formalmente tutta la documentazione esibita in copia dall’attrice, sia per mancanza di attestazione di conformità agli originali, sia impugnando l’autenticità delle scritture e delle sottoscrizioni, con particolare riferimento al contratto di associazione in partecipazione ed eccepiva l’inesistenza del credito e la congruità del prezzo corrisposto.

Deduceva la mancanza dei presupposti oggettivi e soggettivi per l’esercizio dell’azione revocatoria ex art. 2901 c.c, l’inesistenza dell’eventus damniessendo il patrimonio della [OSCURATO:SOCIETA], alla data della vendita (24/6/2009), sufficiente a garantire il credito vantato dall’attrice, atteso anche che solo successivamente (3/7/2009) veniva iscritta ipoteca volontaria in favore dell’[OSCURATO:PERSONA] e per di più su una sola parte degli immobili di proprietà della venditrice Contestava la mancanza della scientia damni, del consilium e della partecipatio fraudis, non avendo mai avuto essa [OSCURATO:SOCIETA]. conoscenza dei rapporti tra la [OSCURATO:SOCIETA] e l’attrice.

Restavano contumaci [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

La causa veniva istruita con l’interrogatorio formale deferito dalla [OSCURATO:SOCIETA]. a [OSCURATO:PERSONA] de Cisneros che non si presentava a renderlo, veniva ammessa ed espletata prova orale per testi mediante escussione di un solo teste e disposta C.T.U.

Il Tribunale di Napoli con sentenza del 29/5/2018 accoglieva la domanda e dichiarava l’inefficacia nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] de Cisneros, dell’atto di disposizione patrimoniale - scrittura privata autenticata, nelle sottoscrizioni del notaio dr. [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] per l’acquisto da parte di [OSCURATO:SOCIETA]. (n.n. 28876/21112) di n. 35 appartamenti e 38 autorimesse e per l’acquisto da parte della di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (n.n. 28877/21113) di n. 3 appartamenti e n. 3 autorimesse.

Rigettava la domanda dell’attore di risarcimento del danno ex art.2043 c.c.

Avverso tale sentenza proponevano appello [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rimasti contumaci nel giudizio di primo grado, citando [OSCURATO:PERSONA] de Cisneros e la [OSCURATO:SOCIETA]. e la [OSCURATO:SOCIETA]. dinanzi la Corte di Appello di Napoli.

Si costituiva la [OSCURATO:SOCIETA]., associandosi ai motivi esposti dagli appellanti, chiedendo l’accoglimento dell’appello e la riforma della sentenza impugnata, oltre a richiedere la riunione del pendente giudizio di appello instaurato dai Marinelli e Cataldi (R.G. 6335/2018) con altro giudizio di appello successivamente proposto dalla stessa [OSCURATO:SOCIETA]. (R.G. 6360/2018).

La [OSCURATO:SOCIETA]. proponeva a sua volta, atto di appello sulla scorta di 15 motivi.

Si costituiva la [OSCURATO:PERSONA] de Cisneros, contestando quanto domandato, chiedendo che la Corte di Appello adita dichiari ai sensi dell’art. 348 bis c.p.c., che l’impugnazione proposto da. [OSCURATO:SOCIETA].

“non ha una ragionevole probabilità di essere accolta”, ovvero respingerla perché infondata, in ogni caso con vittoria di spese.

Si costituivano i coniugi Marinelli e Cataldi, riportandosi al proprio atto di appello (autonomamente proposto e riunito a quello proposta dalla [OSCURATO:SOCIETA].) ed impugnando la comparsa di costituzione e risposta della [OSCURATO:PERSONA] de Cisneros.

I coniugi si associavano ai motivi di appello proposti dalla [OSCURATO:SOCIETA]. chiedendone l’accoglimento, insistendo per il rigetto della domanda attrice di declaratoria di inefficacia degli acquisti immobiliari effettuati dai medesimi Marinelli e Cataldi e la cancellazione della trascrizione della domanda introduttiva del giudizio di primo grado e della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1 rimaneva contumace anche nel predetto giudizio di appello.

Con provvedimento del 16.10.2019 il giudizio di appello iscritto al R.G. 6360/2018 proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. era riunito al giudizio di appello iscritto al R.G. n. 6335/2018 proposto dai coniugi Marinelli e Cataldi.

Il giudizio di appello (R.G. 6335/2018 riunito al R.G. 6360/2018) era interrotto a causa del decesso del procuratore di [OSCURATO:PERSONA], ed è stato riassunto dai coniugi Marinelli e Cataldi con istanza ex art. 303 c.p.c., a seguito della quale laCorte di Appello di Napoli, con provvedimento depositato il 22.9.2022, in sostituzione dell’udienza già fissata per il 25.1.2023, fissava l’udienza di prosecuzione per il 1.3.2023.

In data 2.1.2023 si costituivano nuovi difensori della [OSCURATO:PERSONA].

La [OSCURATO:SOCIETA]. si costituiva nel giudizio così riassunto, riportandosi ai propri atti difensivi.

La Corte di Appello di Napoli, con sentenza del 22.6.2023, rigettava gli appelli e disponeva correggersi la sentenza impugnata.

Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito la società [OSCURATO:SOCIETA]. propone ricorso per cassazione, affidato ad unico motivo. [OSCURATO:PERSONA] e la Cataldi propongono separati ricors i per ca ssazione avverso la suindicatasentenza della corte di merito , entrambi affidati ad unicomotivo.

La società [OSCURATO:SOCIETA]. s .r.l. resiste con controricorso avverso il ricorso proposto dai coniugi Marinelli e Cataldi, spiegando altresì ricorso incidentale sulla base di un motivo.

Resiste altresì con separati controricorsila [OSCURATO:PERSONA].

I coniugi Marinelli resistono con controricorso avverso il ricorso proposto dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. s .r.l. , depositan do altresì memoria ex art. 380 bis-1 c.p.c.

L’intimata società [OSCURATO:PERSONA] 1non ha svolto attività difensiva.

Motivi della decisione Va pregiudizialmente osservato che con atto di rinuncia parziale del 14 maggio 2025 sottoscritto da [OSCURATO:PERSONA] e dal rappresentante legale della società [OSCURATO:PERSONA] e dai rispettivi difensori la prima ha dichiarato di rinunziare all'azione revocatoria espletata, solo nei confronti della seconda, lasciando immutata la pretesa nei confronti dei coniugi Marinelli e Cataldi, con richiesta di cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale.

In via subordinata, per l’ipotesi di rigetto della richiesta di rinuncia parziale all’azione revocatoria, le parti hanno dichiarato di rinunciare, rispettivamente, la società [OSCURATO:SOCIETA], al ricorso principale e a quello incidentale proposto e [OSCURATO:PERSONA] al controricorso con reciproche accettazioni.

Stante la rinuncia al ricorso nei suindicati termini va dichiarata l'estinzione del giudiziodi cassazione limitatamente ai rapporti tra la società [OSCURATO:SOCIETA]. e la [OSCURATO:PERSONA].

Non è al riguardo a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio di cassazione ex art. 391, 4° co., c.p.c.

Va ordinata la cancellazioneex art. 2688, 2° comma, cod. civ. della trascrizione della domanda giudiziale, essendovi concorde richiesta delle parti in tal senso ( v.

Cass. Sez. 2, 03/04/2024, n. 8759, Rv. 670761 -01).

Residua l’esame del ricorso principale e di quello incidentale proposto dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti delMarinelli, della Cataldi e della società [OSCURATO:SOCIETA].

Con unico motivola ricorrente in via principale denunzia “violazione e/o falsa applicazione” degliartt. 88, 112, 115, 116, 163, 167, 183, 214, 215, 216, 229, 230, 232, 324 c.p.c., 87, ultima parte, disp. att. c.p.c., 2909, 2697, 2719, 2727 e 2729 c.c.., 16-bis, 1° comma, D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni, in L. 17/12/2012 n. 22124, 44, 1° comma, D.L. 24/6/2014 n. 90, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11/8/2014 n. 114 111 Cost., 6, paragrafo 1, Convenzione Europea e 47, 2°comma, Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, del principio dispositivo, del principio della domanda, della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato e della disponibilità delle prove, del correlativo divieto di superamento ex officio delle carenze assertive e probatorie e del correlativo divieto di pronunciarsi extra - petita/ultra - petita , per esorbitanza rispetto al thema decidendum(art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.)”.

Lamenta che la c orte territoriale avrebbe dovuto ritenere non specificamente contestate dalla [OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:SOCIETA]. le circostanze di fatto allegate dalla [OSCURATO:SOCIETA]. riguardanti la non autenticità della copia del presunto contratto di associazione in partecipazione del 10/10/2008, la non autenticità delle scritture e sottoscrizioni di detto contratto, la mancanza di prova dell’esistenza di un valido contratto di associazione in partecipazione e del presunto credito vantato dalla [OSCURATO:PERSONA] derivante dal contratto e la dimostrazione del pagamento previsto dal contratto di associazione in partecipazione.

La Corte avrebbe dovuto registrare che la parte non aveva fornito la prova di come e quando ha perfezionato il detto pagamento ed avrebbe dovuto accogliere l’eccezione di disconoscimento formulata dalla [OSCURATO:SOCIETA]. in assenza di tempestiva produzione del contratto in originale e di tempestiva istanza di verificazione da parte della [OSCURATO:PERSONA]; avrebbe dovuto ritenere irrituale ed irrilevante la produzione del lodo arbitrale del 20/11/2014; ritenere non opponibile e non avente autorità di giudicato il lodo arbitrale; considerare irrilevante, generica e non pertinente la deposizione del teste Gherardi; ritenere non provata, da parte della [OSCURATO:PERSONA] e/o della [OSCURATO:SOCIETA]., l’autenticità della copia del presunto contratto di associazione in partecipazione del 10/10/2008.

Con separato atto, avverso il ricorso proposto dai coniugi Marinelli, la società [OSCURATO:SOCIETA]. resiste con controricorso e spiega ricorso incidentale fondato sulle medesime ragioni poste a fondamento del ricorso principale.

Il motivo, una volta escluse le argomentazioni riferite esclusivamente alla posizione della [OSCURATO:PERSONA], con la quale è stato raggiunto l’accordo, è inammissibile.

Va anzitutto osservato che, pur denunciando formalmente ipotetiche violazioni di legge che vizierebbero la sentenza di secondo grado (perché in contrasto con gli stessi limiti morfologici e funzionali del giudizio di legittimità) parte ricorrente in sostanza inammissibilmente sollecita una nuova valutazione delle risultanze di fatto (ormai definitivamente cristallizzate sul piano processuale) sì come emerse nel corso dei precedenti gradi del procedimento d a parte di questa Corte di legittimità , a tale stregua invero strutturando il giudizio di cassazione in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito, nel quale ridiscutere analiticamente tanto il contenuto, ormai consolidatosi, di fatti storici e vicende processuali, quanto l'attendibilità maggiore o minore di questa o di quella ricostruzione probatoria, quanto ancora le opzioni espresse dal giudice di appello non condivise e per ciò solo censurate al fine di ottenerne la sostituzione con altre più consoneai propri desiderata - quasi che nuove istanze di fungibilità nella ricostruzione dei fatti di causa fossero ancora legittimamente proponibili dinanzi al giudice di legittimità.

In secondo luogo, il motivo risulta genericamente formulato, non confrontandosi la ricorrente con la decisione impugnata.

Orbene, va al riguardo ribadito che il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, delimitato e vincolato dai motivi di ricorso, che assumono una funzione identificativa condizionata dalla loro formulazione tecnica con riferimento alle ipotesi tassative formalizzate dal codice di rito.

Ne consegue che il motivo del ricorso deve necessariamente possedere i caratteri della tassatività e della specificità ed esige una precisa enunciazione, di modo che il vizio denunciato rientri nelle categorie logiche previste dall'art. 360 c.p.c., sicché è inammissibile la critica generica della sentenza impugnata, formulata con un unico motivo sotto una molteplicità di profili tra loro confusi e inestricabilmente combinati, non collegabili ad alcuna delle fattispecie di vizio enucleate dal codice di rito. (Cass. Sez. 6, 14/05/2018, n. 11603, Rv. 648533 -01).

La ricorrente ha formulato censure senza indicare un percorso logico giuridico che le colleghi tra loro, tra cui la mancata esclusione dal thema decidendum e probandumdi circostanze che si asserisce non essere state contestate, la mancata allegazione del pagamento, il mancato accoglimento dell’eccezione di disconoscimento del contratto, l’irritualità della produzione del lodo arbitrale, l’irrilevanza del deposizione del teste [OSCURATO:PERSONA], l’erronea valutazione nel non aver ritenuto raggiunta la presunta prova in merito all’autenticità della copia del contratto, all’autenticità delle scritture e sottoscrizioni, all’esistenza di un valido contratto, al pagamento previsto nel contratto; - essendo poco lineare sovrapponendo principi di diritto e accomunati solo dal richiamo ad una pluralità di norme (25 articoli di legge), sollecitando di fatto una nuova valutazione di tutto il materiale probatorio e delle quindici censure già proposte in appello.

La ricorrente, in particolare, si limita a riproporre le argomentazioni esposte nel proprio appello, le quali investono questioni di merito, senza criticare specificamente la motivazione adottata dalla Corte territoriale.

Le questioni nelle quali si articola il motivo (inserito in un ricorso è di oltre cento pagine) riguardano la valutazione delle prove raccolte, che costituisce un’attività riservata in via esclusiva all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione (Cass. n. 3119/2022).

Neppure può essere presa in esame (formalmente non dedotta) l’ipotesi dell’omesso esame circa fatti ritenuti decisivi per il giudizio, di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c., atteso che il motivo sarebbe inammissibile stante la presenza di una “doppia conforme” ex art. 348 ter c.p.c.

Le censure relative al presunto omesso disconoscimento sono generiche ed inammissibili poiché la ricorrente si limita a riproporre le argomentazioni sviluppate in appello senza contestare il percorso logico giuridico della sentenza impugnata, nella parte riguardante il disconoscimento della copia del contratto, laddove la ricorrente si limita ad affermare che il proprio disconoscimento non era generico, senza nulla argomentare in merito alla posizione di estraneità al contratto della [OSCURATO:SOCIETA]. evidenziata dalla Corte secondo cui tale estraneità al contratto della [OSCURATO:SOCIETA]. esonerava la [OSCURATO:PERSONA] dal dover chiedere la verificazione.

Nello stesso modo, non è criticata l’ulteriore argomentazione della Corte secondo cui “nessuna norma abilita un contraente a mettere in dubbio la firma dell’altro contraente” (né la [OSCURATO:SOCIETA] ha mai contestato le sottoscrizioni del contratto), tantomeno chi èestraneo al contratto come lo era la [OSCURATO:SOCIETA]. (v. pagg. 26 e 27 della sentenza).

Riguardo al disconoscimento della copia del contratto di associazione in partecipazione, l’esistenza di un valido contratto, l’esistenza del credito della [OSCURATO:PERSONA] e il pagamento dell’importo a carico dell’associato, la Corte territoriale ha osservato che “sulla base della detta documentazione devono ritenersi, allo stato degli atti, irrilevanti le censure degli appellanti secondo le quali il Tribunale non avrebbe esaminato le eccezioni formulate dagli odierni appellanti nel giudizio di primo grado relative all’omessa prova dell’effettivo versamento della somma di 2.000.000,00 di euro indicata nel detto contratto” (v. pag. 28 della sentenza).

Come evidenziato correttamente dalla Corte le contestazioni relative alla prova del credito sono irrilevanti rispetto all’azione revocatoria, in quanto l’art. 2901 c.c. esprime una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa e con conseguente irrilevanza dei normali requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità, sicché anche il credito eventuale, pure nella veste di credito litigioso, è idoneo a determinare l’insorgenza della qualità di creditore che abilita all’esperimento dell’azione revocatoria ordinaria (Cass. n. 11755/2018, Cass. n. 23208/2016 e Cass. n. 5619/2016).

La ricorrente si limita a contestare genericamente l’affermazione della Corte secondo il cui disconoscimento da parte della [OSCURATO:SOCIETA]. della conformità della copia al suo originale del contratto di associazione in partecipazione sarebbe avvenuto in modo generico e cioè attraverso una dichiarazione che non evidenziava in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale (Cass, 13 settembre 2021, n. 24634).

In relazione all’eccezione relativa alla prova del credito, la ricorrente nulla dice in merito al giudicato esterno, che si è formato sul punto, con la sentenza n. 5749/2013 del Tribunale di Napoli depositata il 6.5.2013 nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo n. 4158/2011 del 7.6.2011, come evidenziato nella stessa sentenza impugnata dove si legge “nel caso di specie, deve ritenersi la (quanto meno) probabile validità e generale efficacia della stipulazione del contratto di associazione in partecipazione de quo e la (quanto meno) probabile esistenza del credito vantato dalla [OSCURATO:PERSONA] de Cisneros nei confronti della disponente [OSCURATO:SOCIETA]., ciò sulla scorta della sentenza n. 5749/2013” non appellata, che ha dichiarato “il contratto di associazione in partecipazione si intende risolto di diritto con conseguente obbligo da parte dell’associante di rimborsare immediatamente a parte associata il capitale dalla stessa apportato maggiorato, a titolo di penale concordemente pattuita tra le parti ed irriducibile, corrispondente al 10% del capitale stesso” e del lodo arbitrale reso il 20.11.2014, la cui reale pronuncia ed esistenza nel mondo giuridico anche nel suo suddetto contenuto costituisce un fatto che non risulta essere stata contestato dagli appellanti, che “dichiara risolto di diritto il contratto di associazione in partecipazione con apporto di capitale stipulato in data 10.10.2008 tra l’associante [OSCURATO:SOCIETA]. e l’associata [OSCURATO:PERSONA] de Cisneros in virtù della “clausola risolutiva espressa” prevista sub art. 12 del contratto” e ha di conseguenza condannato la [OSCURATO:SOCIETA]. a pagare in favore della sig.ra [OSCURATO:PERSONA] de Cisneros la somma di euro 2.200.000,00” (v. pag. 28 della sentenza).

Per il resto le ulteriori doglianze riguardano esclusivamente la valutazione della prova e sono inibite in sede di legittimità.

Il ricorso per cassazione proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in data 4 ottobre 2023 e notificato in pari data, fondato su un motivo va qualificato ricorso incidentale perché successivo a quello proposto da [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA].

Con un solo motivo lamentano “violazione o falsa applicazione degli art. 2901 c.c., 100 c.p.c. e 2697: Inammissibilità dell’azione revocatoria per mancanza dell’eventus damni e comunque motivazione illogica ed apparente; errata applicazione dei principi giurisprudenziali in materia, in relazione all’art. 360, comma 1 n. 3.” [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] l’attrice non avrebbe potuto introdurre il giudizio nei confronti dei deducenti e della società [OSCURATO:SOCIETA]. riferendo ad entrambe le parti i medesimi elementi probatori e ciò in quanto non sussisterebbe l'interesse della attrice ad agire nei confronti degli odierni ricorrenti poiché la stessa, dopo aver già proposto domanda di revocatoria nei confronti della società [OSCURATO:SOCIETA], con tale azione avrebbe ottenuto il risultato di garantire il credito a tutela del quale è stata proposta l'azione revocatoria.

Inoltre, l'accoglimento della domanda revocatoria nei confronti della società avrebbe escluso la sussistenza dell’eventus damni, poiché la prima azione avrebbe consentito di ricostituire la garanzia patrimoniale del debitore.

Non vi sarebbe, poi, alcun collegamento che potrebbe giustificare la proposizione di un'unica azione nei confronti di due autonomi acquirenti in quanto ogni atto dispositivo avrebbe dovuto essere valutato autonomamente.

L'azione cumulativa non sarebbe compatibile con la domanda ai sensi dell'articolo 2901 cc e ciò quantomeno ai fini della valutazione dell'elemento soggettivo.

Sotto altro profilo non ricorrendo l'ipotesi di vendita in blocco ma di due distinti atti dispositivi la Corte d'Appello non avrebbe dovuto esaminare la posizione dei due convenuti sulla base dei medesimi criteri.

Ribadiscono che, come evidenziato con i corrispondenti motivi di appello, la Corte non avrebbe tenuto conto che dopo la vendita del 24 giugno 2006 permanevano in capo alla società Emme1 ben 17 appartamenti e 31 posti auto ed un locale commerciale per un totale di 56 unità immobiliari certamente idonee a garantire la tutela del credito.

Il motivo è inammissibile.

Esso si sostanzia nella critica alla valutazione delle prove raccolte, che costituisce un’attività riservata in via esclusiva all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione (Cass. n. 3119/2022).

I ricorrenti lamentano che la Corte di Appello di Napoli abbia asseritamente errato nel ritenere inadeguato il prezzo pagato dalla [OSCURATO:SOCIETA].

“rispetto al valore sensibilmente superiore dei beni ceduti”.

Richiedono, pertanto, una inammissibile nuova valutazione relativa al prezzo corrisposto e al valore degli immobili.

Sotto altro profilo le doglianze sono inammissibili perché non si confrontano con la decisione impugnata omettendo di articolare una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; ma limitandosi a riproporre le argomentazioni presentate in appello senza contestare nello specifico i passaggi della motivazione della Corte.

La doglianza non individua le norme violate e le ragioni per le quali la Corte si sarebbe discostata dalle norme formalmente richiamate in rubrica, restando evidente che si trattava di atti dispositivi posti in essere dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. in favore della [OSCURATO:SOCIETA]. e di Marinelli e Cataldi eseguiti nell’ambito di un unico contratto di vendita.

Al contrario, la creditrice [OSCURATO:PERSONA] de Cisneros aveva interesse ad agire nei confronti degli odierni ricorrenti, per l’interesse del creditore a far dichiarare inefficace un atto che renda maggiormente difficile e incerta l’esazione del suo credito va valutato ex ante e non al momento della sua effettiva realizzazione.

Per il resto, parte ricorrente, nella specie, pur denunciando, formalmente, ipotetiche violazioni di legge che vizierebbero la sentenza di secondo grado, (perché in contrasto con gli stessi limiti morfologici e funzionali del giudizio di legittimità) sollecita a questa Corte una nuova inammissibile valutazione di risultanze di fatto (ormai definitivamente cristallizzate sul piano processuale) sì come emerse nel corso dei precedenti gradi del procedimento, così strutturando il giudizio di cassazione in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito, nel quale ridiscutere analiticamente tanto il contenuto, ormai consolidatosi, di fatti storici e vicende processuali, quanto l'attendibilità maggiore o minore di questa o di quella ricostruzione probatoria, quanto ancora le opzioni espresse dal giudice di appello non condivise e per ciò solo censurate al fine di ottenerne la sostituzione con altre più consone ai propri desiderata - quasi che nuove istanze di fungibilità nella ricostruzione dei fatti di causa fossero ancora legittimamente proponibili dinanzi al giudice di legittimità.

I ricorrenti, come detto, formulano molteplici ed eterogenee doglianze nello stesso motivo in violazione del principio di tassatività dei motivi di ricorso, senza confrontarsi con la decisione impugnata riproponendo le medesime eccezioni esposte in appello, le quali investono questioni di merito, in relazione alla pretesa inesistenza dell’eventus damnie alla presunta carenza di interesse da parte della [OSCURATO:PERSONA] de Cisneros ad agire nei confronti dei ricorrenti nell’ambito di un unico giudizio.

Le censure riguardano i profili fattuali laddove i ricorrenti pretendono di entrare nel merito delle questioni poste all’esame della Corte, lamentando che la Corte di Appello di Napoli avrebbe errato nel ritenere inadeguato il prezzo pagato dalla [OSCURATO:SOCIETA].

La critica non si fonda sulla violazione di norme laddove i ricorrenti omettono di articolare una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso e non contestano nello specifico il percorso logico giuridico della sentenza impugnata, prospettando una ricostruzione più favorevole alla propria posizione.

I motivi di doglianza, pertanto, pur formalmente riferiti a una reiterata violazione di legge, si risolvono, nella sostanza, in una (ormai del tutto inammissibile) richiesta di rivisitazione di fatti e circostanze come definitivamente accertati in sede di merito.

Parte ricorrente, difatti, lungi dal prospettare a questa Corte un vizio della sentenza rilevante sotto il profilo di cui all'art. 360 n. 3 c.p.c. mediante una specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata chesi assumono in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie astratta applicabile alla vicenda processuale, si volge piuttosto ad invocare una diversa lettura delle risultanze procedimentali così come accertare e ricostruite dalla Corte territoriale, muovendo all'impugnata sentenza censure del tutto irricevibili, volta che la valutazione delle risultanze probatorie, al pari della scelta di quelle - fra esse - ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, postula un apprezzamento di fatto riservato in via esclusiva al giudice di merito il quale, nel porre a fondamento del proprio convincimento e della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, nel privilegiare una ricostruzione circostanziale a scapito di altre (pur astrattamente sostenibili), non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere in alcun modo tenuto ad affrontare e discutere ogni singola risultanza processuale, ovvero vincolato a confutare qualsiasi deduzione difensiva.

Costituisce poi principio di diritto ormai consolidato quello per cui l'art. 360 c.p.c. non conferisce alla Corte di Cassazione il potere di riesaminare il merito della causa, consentendo ad essa, di converso, il solo controllo - sotto il profilo logico - fo rmale e della conformità a diritto - delle valutazioni compiute dal giudice d'appello, al quale soltanto spetta l'individuazione delle fonti del proprio convincimento valutando le prove (e la relativa significazione), controllandone la logica attendibilità e la giuridica concludenza, scegliendo, fra esse, quelle funzionali alla dimostrazione dei fatti in discussione (salvo i casi di prove cd. legali, tassativamente previste dal sottosistema ordinamentale civile).

Sotto altro profilo le censure sono oltremodo generiche e quindi inammissibili.

I ricorrenti lamentano solo genericamente che la Corte di Appello avrebbe dovuto valutare in modo diverso la loro posizione rispetto a quella della società [OSCURATO:SOCIETA]., avendo quest’ultima acquistato un maggior numero di cespiti.

Nello stesso modo è generica la doglianza riproposta dai ricorrenti riguardante la presunta carenza di interesse da parte della [OSCURATO:PERSONA] de Cisneros ad agire in quanto gli immobili acquistati dai ricorrenti non avrebbero avuto incidenza sul patrimonio della [OSCURATO:SOCIETA].

Si tratta di critiche che riguardano la valutazione delle prove raccolte, che costituisce un’attività riservata in via esclusiva all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione (Cass. n. 3119/2022).

Analogamente è inammissibile la doglianza avente ad oggetto la valutazione della Corte di Appello di Napoli riguardo all’inadeguatezza del prezzo pagato dalla [OSCURATO:SOCIETA].

“rispetto al valore sensibilmente superiore dei beni ceduti” così pretendendo di espletare un terzo grado di merito ed una nuova valutazione relativa al prezzo corrisposto e al valore degli immobili.

Al contrario, la ricostruzione del fatto operata dai giudici di merito non è sindacabile in sede di legittimità, se non quando la motivazione manchi del tutto, ovvero sia affetta da vizi giuridici consistenti nell'essere stata essa articolata su espressioni od argomenti tra loro manifestamente ed immediatamente inconciliabili, oppure perplessi od obiettivamente incomprensibili (Cass. Sez. 6 - 3, Sentenza n. 12928 del 09/06/2014, Rv. 631150 - 01), ipotesi non ricorrenti nel caso di specie.

Certamente non ricorre l’ipotesi di motivazione mancante o apparente, laddove, invece, la corte ha espresso l’orientamento della giurisprudenza maggioritaria, rilevato che “in tema di dell’azione revocatoria ordinaria, non essendo richiesta, a fondamento dell'azione, la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerta o difficile la soddisfazione del credito, l'onere di provare l'insussistenza di tale rischio, in ragione di ampie residualità patrimoniali, incombe, secondo i principi generali, al convenuto nell'azione di revocazione, che eccepisca la mancanza, per questo motivo, dell'eventus damni (Cass, sentenza n. 1902/15).

Nel caso di specie i ricorrenti non hanno dimostrato che la vendita de qua non abbia reso più incerta o difficile la soddisfazione del credito vantato dalla sig.ra [OSCURATO:PERSONA] de Cisneros nei confronti della società disponente.

La Corte territoriale ha evidenziato la mancanza di prova che il patrimonio residuo della disponente alla data della scrittura privata di vendita fosse sufficiente (a quella medesima data) a soddisfare ampiamente le ragioni creditorie della sig.ra [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA], non essendo all’uopo rilevante il riferimento ai valori dei beni rimasti in proprietà della disponente società [OSCURATO:SOCIETA]., contenuti dei prospetti redatti unilateralmente da questa ultima ai fini della richiesta di mutuo e di finanziamento.

Quei valori sono stati contestati dalla medesima [OSCURATO:SOCIETA]., avendo dedotto questa ultima, in sede di censura della motivazione del Tribunale relativa alla affermata sproporzione fra i prezzi di vendita dei beni de quibus e quelli di mercato, che essi fossero nettamente superiori a tali valori di mercato.

Da ciò la Corte ha ragionevolmente ritenuto integrato il requisito oggettivo dell’eventus damni ex art. 2901 c.c.” (pag. 30 della sentenza).

Con separato controricorso e ricorso incidentale del 10 novembre 2023 proposto nei confronti della società [OSCURATO:SOCIETA], i coniugi Marinelli e Cataldi deducono che [OSCURATO:SOCIETA]. ha lamentato la violazione delle norme riguardanti la prova dell'autenticità della copia del presunto contratto di associazione in partecipazione del 10 ottobre 2008 e comunque la prova della esistenza di tale contratto e del credito che si assume valutato dalla Corte, avrebbe richiesto la prova del pagamento previsto nel contratto di associazione in partecipazione.

Sarebbero violati gli articoli 88, 112, 115, 116, 163, 183, 214, 215, 216, 229, 230, 232 e 324 CPC e 2909,2697,2719 e il 270029 CC e il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato.

Con il ricorso incidentale i coniugi Marinelli e Cataldi aderiscono al motivo di ricorso proposto avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. e formulano le ulteriori argomentazioni deducendola violazione degli articoli 1456 e 1457 e degli articoli 2697 e 2.901,00 in relazione all'articolo 360, numero 3 CPC.

I ricorrenti si riportano al contenuto del secondo e terzo motivo di appello.

Il ricorso incidentale è inammissibile per la parte in cui fa proprie le inammissibili doglianze del ricorso principale proposto dalla società [OSCURATO:SOCIETA], mentre il motivo formulato in aggiunta a quello proposto dalla società DACHIRO è del pari inammissibile perché i ricorrenti si sono limitati a riproporre i medesimi motivi di appello senza confrontarsi in alcun modo con la decisione adottata dalla corte territoriale di Napoli.

In definitiva, il ricorso principale proposto da [OSCURATO:PERSONA] e quello incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA] e Cataldi devono essere dichiarati inammissibili( ad eccezione dei motivi proposti dalla prima società nei confronti della [OSCURATO:PERSONA]).

In considerazione della reciproca soccombenza va disposta la compensate le spese del giudizio di cassazione nei rapporti tra la ricorrente principale ed i ricorrenti incidentali, mentre le ragioni della decisione costituiscono giusti motivi per disporsi la compensazione delle spese del giudizio di legittimità nei rapporti tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA].

Non è a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio di cassazione in favore della società [OSCURATO:SOCIETA]., non avendo la medesima svolto attività difensiva.

P.Q.M La Corte dichiara estinto per rinunzia il giudizio di cassazione tra la società [OSCURATO:SOCIETA]. s .r.l. e la [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:SOCIETA] inammissibile il ricors o in via principale nei confronti del Marinetti , della Cataldi e della società [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] inammissibil e il ricorso in via incidentale nei confronti dellasocietà [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] trala ricorrente in via principale società [OSCURATO:SOCIETA]. s .r.l. e i ricorrenti in via incidentaleMarinetti e Cataldi le spese del giudizio di legittimità.Ordina all’Agenzia delle Entrate, Ufficio provinciale di Napoli –Territorio, Servizio di [OSCURATO:PERSONA] di Napoli 1, la cancellazione della

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.19226/2023 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] F/4, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliati presso lo studio del difensore indicato nella PEC dall’avvocatoMARIO CIANCIO ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] (O ELLA), elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] N. 3, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende -ricorrente incidentale – contro [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] (O ELLA) -intimata- sul controricorso incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] F/4, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente incidentale- contro [OSCURATO:PERSONA] (O ELLA), elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] N. 3, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente all'incidentale- nonché contro [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] -intimata- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO NAPOLI n. 2908/2023 depositata il 22/06/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/05/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Svolgimento del processo Con atto di citazione notificato l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]la signora [OSCURATO:PERSONA] de Cisnerosconveniva innanzi al Tribunale di Napoli la società [OSCURATO:SOCIETA]., la società [OSCURATO:SOCIETA]. e i signori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per ivi sentir e nei confronti dei medesimi dichiarare inefficace il contratto di compravendita concluso tra la [OSCURATO:SOCIETA]. (venditrice) e la [OSCURATO:SOCIETA]. (acquirente), da un lato, ed i coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (acquirenti), dall’altro, stipulato per scrittura privata autenticata dal notaio Roberto de Falco in data 24.6.2009 a favore della [OSCURATO:SOCIETA]. per alcuni immobili e per altri (in minor numero) a favore di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA]. Chiedeva di accertare che la [OSCURATO:SOCIETA]. con l’atto di mutuo fondiario stipulato per atto a rogito del notaio [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], con la [OSCURATO:PERSONA] di Bari e con la contestuale iscrizione di ipoteca di € 8.000.000,00 su 49 immobili facenti parte di quelli oggetto dell’atto impugnato, aveva posto in essere atti elusivi della garanzia patrimoniale che costituivano eventus damni per la creditrice attrice e, conseguentemente, dichiarare il diritto della stessa ad essere risarcita da essa [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] per la condanna della [OSCURATO:SOCIETA]. al rilascio degli immobili dall’ipoteca concessa a favore della [OSCURATO:PERSONA] di Bari, ordinando alla stessa di provvedere all’estinzione del mutuo e della relativa ipoteca, ovvero, in subordine condannare la stessa al pagamento in favore dell’attrice di importo corrispondente al suo credito di € 2.985.294,52, oltre ulteriori interessi. [OSCURATO:PERSONA] de Cisneros deduceva di avere stipulato in data 10/10/2008 un “contratto di associazione in partecipazione con apporto di capitale” con la [OSCURATO:SOCIETA]. per l’acquisto del complesso immobiliare di cui è causa, con apporto di un capitale di € 2.000.000,00 e che per la intervenuta risoluzione di diritto di detto contratto essa risultava creditrice della [OSCURATO:SOCIETA]della somma di € 2.200.000,00 oltre interessi convenzionali, come da clausola risolutiva espressa prevista nell’art. 12 del contratto di associazione in partecipazione che prevedeva la stipula dell’atto di acquisto del complesso immobiliare di [OSCURATO:PERSONA] da Sessa entro il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Aggiungeva che la [OSCURATO:SOCIETA]., dopo avere acquistato dall’ENPAM, in blocco, il complesso immobiliare di [OSCURATO:PERSONA] da Sessa (oggetto del contratto di associazione in partecipazione), in data 24/6/2009 aveva provveduto alla vendita ai [OSCURATO:SOCIETA]. di n. 35 appartamenti e n. 38 autorimesse, per il prezzo di € 6.111.000,00 e a Marinelli-Cataldi (coniugi in regime di separazione dei beni) n. 3 appartamenti per complessivi € 239.000,00, e che tali vendite, considerata la asserita insufficienza del patrimonio della [OSCURATO:SOCIETA] a soddisfare il credito di essa attrice, ne pregiudicavano il recupero. Deduceva che la sussistenza della scientia damni e del consilium fraudis della società venditrice ([OSCURATO:SOCIETA].) e della partecipatio fraudis della società acquirente ([OSCURATO:SOCIETA].) poteva evincersi dal fatto che la [OSCURATO:SOCIETA] avrebbe svenduto i propri immobili e che la [OSCURATO:SOCIETA] ed i coniugi Marinelli-Cataldi se ne sarebbero scientemente avvantaggiati. La società [OSCURATO:PERSONA]-1 resisteva formulando eccezioni in rito (difetto di giurisdizione e/o di competenza del Tribunale per il deferimento ad un [OSCURATO:PERSONA]) e nel merito insistendo per la insussistenza del credito e l’inammissibilità della risoluzione di diritto del contratto di partecipazione in associazione. Rilevava che la [OSCURATO:SOCIETA] si era comportata come da previsione contrattuale (acquisto in blocco e rivendita frazionata del complesso immobiliare con la finalità per l’associata di conseguite gli utili a maturarsi in conseguenza delle vendite). Si costituiva anche [OSCURATO:SOCIETA]. che disconosceva formalmente tutta la documentazione esibita in copia dall’attrice, sia per mancanza di attestazione di conformità agli originali, sia impugnando l’autenticità delle scritture e delle sottoscrizioni, con particolare riferimento al contratto di associazione in partecipazione ed eccepiva l’inesistenza del credito e la congruità del prezzo corrisposto. Deduceva la mancanza dei presupposti oggettivi e soggettivi per l’esercizio dell’azione revocatoria ex art. 2901 c.c, l’inesistenza dell’eventus damniessendo il patrimonio della [OSCURATO:SOCIETA], alla data della vendita (24/6/2009), sufficiente a garantire il credito vantato dall’attrice, atteso anche che solo successivamente (3/7/2009) veniva iscritta ipoteca volontaria in favore dell’[OSCURATO:PERSONA] e per di più su una sola parte degli immobili di proprietà della venditrice Contestava la mancanza della scientia damni, del consilium e della partecipatio fraudis, non avendo mai avuto essa [OSCURATO:SOCIETA]. conoscenza dei rapporti tra la [OSCURATO:SOCIETA] e l’attrice. Restavano contumaci [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. La causa veniva istruita con l’interrogatorio formale deferito dalla [OSCURATO:SOCIETA]. a [OSCURATO:PERSONA] de Cisneros che non si presentava a renderlo, veniva ammessa ed espletata prova orale per testi mediante escussione di un solo teste e disposta C.T.U. Il Tribunale di Napoli con sentenza del 29/5/2018 accoglieva la domanda e dichiarava l’inefficacia nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] de Cisneros, dell’atto di disposizione patrimoniale - scrittura privata autenticata, nelle sottoscrizioni del notaio dr. [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] per l’acquisto da parte di [OSCURATO:SOCIETA]. (n.n. 28876/21112) di n. 35 appartamenti e 38 autorimesse e per l’acquisto da parte della di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (n.n. 28877/21113) di n. 3 appartamenti e n. 3 autorimesse. Rigettava la domanda dell’attore di risarcimento del danno ex art.2043 c.c. Avverso tale sentenza proponevano appello [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rimasti contumaci nel giudizio di primo grado, citando [OSCURATO:PERSONA] de Cisneros e la [OSCURATO:SOCIETA]. e la [OSCURATO:SOCIETA]. dinanzi la Corte di Appello di Napoli. Si costituiva la [OSCURATO:SOCIETA]., associandosi ai motivi esposti dagli appellanti, chiedendo l’accoglimento dell’appello e la riforma della sentenza impugnata, oltre a richiedere la riunione del pendente giudizio di appello instaurato dai Marinelli e Cataldi (R.G. 6335/2018) con altro giudizio di appello successivamente proposto dalla stessa [OSCURATO:SOCIETA]. (R.G. 6360/2018). La [OSCURATO:SOCIETA]. proponeva a sua volta, atto di appello sulla scorta di 15 motivi. Si costituiva la [OSCURATO:PERSONA] de Cisneros, contestando quanto domandato, chiedendo che la Corte di Appello adita dichiari ai sensi dell’art. 348 bis c.p.c., che l’impugnazione proposto da. [OSCURATO:SOCIETA]. “non ha una ragionevole probabilità di essere accolta”, ovvero respingerla perché infondata, in ogni caso con vittoria di spese. Si costituivano i coniugi Marinelli e Cataldi, riportandosi al proprio atto di appello (autonomamente proposto e riunito a quello proposta dalla [OSCURATO:SOCIETA].) ed impugnando la comparsa di costituzione e risposta della [OSCURATO:PERSONA] de Cisneros. I coniugi si associavano ai motivi di appello proposti dalla [OSCURATO:SOCIETA]. chiedendone l’accoglimento, insistendo per il rigetto della domanda attrice di declaratoria di inefficacia degli acquisti immobiliari effettuati dai medesimi Marinelli e Cataldi e la cancellazione della trascrizione della domanda introduttiva del giudizio di primo grado e della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1 rimaneva contumace anche nel predetto giudizio di appello. Con provvedimento del 16.10.2019 il giudizio di appello iscritto al R.G. 6360/2018 proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. era riunito al giudizio di appello iscritto al R.G. n. 6335/2018 proposto dai coniugi Marinelli e Cataldi. Il giudizio di appello (R.G. 6335/2018 riunito al R.G. 6360/2018) era interrotto a causa del decesso del procuratore di [OSCURATO:PERSONA], ed è stato riassunto dai coniugi Marinelli e Cataldi con istanza ex art. 303 c.p.c., a seguito della quale laCorte di Appello di Napoli, con provvedimento depositato il 22.9.2022, in sostituzione dell’udienza già fissata per il 25.1.2023, fissava l’udienza di prosecuzione per il 1.3.2023. In data 2.1.2023 si costituivano nuovi difensori della [OSCURATO:PERSONA]. La [OSCURATO:SOCIETA]. si costituiva nel giudizio così riassunto, riportandosi ai propri atti difensivi. La Corte di Appello di Napoli, con sentenza del 22.6.2023, rigettava gli appelli e disponeva correggersi la sentenza impugnata. Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito la società [OSCURATO:SOCIETA]. propone ricorso per cassazione, affidato ad unico motivo. [OSCURATO:PERSONA] e la Cataldi propongono separati ricors i per ca ssazione avverso la suindicatasentenza della corte di merito , entrambi affidati ad unicomotivo. La società [OSCURATO:SOCIETA]. s .r.l. resiste con controricorso avverso il ricorso proposto dai coniugi Marinelli e Cataldi, spiegando altresì ricorso incidentale sulla base di un motivo. Resiste altresì con separati controricorsila [OSCURATO:PERSONA]. I coniugi Marinelli resistono con controricorso avverso il ricorso proposto dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. s .r.l. , depositan do altresì memoria ex art. 380 bis-1 c.p.c. L’intimata società [OSCURATO:PERSONA] 1non ha svolto attività difensiva. Motivi della decisione Va pregiudizialmente osservato che con atto di rinuncia parziale del 14 maggio 2025 sottoscritto da [OSCURATO:PERSONA] e dal rappresentante legale della società [OSCURATO:PERSONA] e dai rispettivi difensori la prima ha dichiarato di rinunziare all'azione revocatoria espletata, solo nei confronti della seconda, lasciando immutata la pretesa nei confronti dei coniugi Marinelli e Cataldi, con richiesta di cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale. In via subordinata, per l’ipotesi di rigetto della richiesta di rinuncia parziale all’azione revocatoria, le parti hanno dichiarato di rinunciare, rispettivamente, la società [OSCURATO:SOCIETA], al ricorso principale e a quello incidentale proposto e [OSCURATO:PERSONA] al controricorso con reciproche accettazioni. Stante la rinuncia al ricorso nei suindicati termini va dichiarata l'estinzione del giudiziodi cassazione limitatamente ai rapporti tra la società [OSCURATO:SOCIETA]. e la [OSCURATO:PERSONA]. Non è al riguardo a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio di cassazione ex art. 391, 4° co., c.p.c. Va ordinata la cancellazioneex art. 2688, 2° comma, cod. civ. della trascrizione della domanda giudiziale, essendovi concorde richiesta delle parti in tal senso ( v. Cass. Sez. 2, 03/04/2024, n. 8759, Rv. 670761 -01). Residua l’esame del ricorso principale e di quello incidentale proposto dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti delMarinelli, della Cataldi e della società [OSCURATO:SOCIETA]. Con unico motivola ricorrente in via principale denunzia “violazione e/o falsa applicazione” degliartt. 88, 112, 115, 116, 163, 167, 183, 214, 215, 216, 229, 230, 232, 324 c.p.c., 87, ultima parte, disp. att. c.p.c., 2909, 2697, 2719, 2727 e 2729 c.c.., 16-bis, 1° comma, D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni, in L. 17/12/2012 n. 22124, 44, 1° comma, D.L. 24/6/2014 n. 90, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11/8/2014 n. 114 111 Cost., 6, paragrafo 1, Convenzione Europea e 47, 2°comma, Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, del principio dispositivo, del principio della domanda, della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato e della disponibilità delle prove, del correlativo divieto di superamento ex officio delle carenze assertive e probatorie e del correlativo divieto di pronunciarsi extra - petita/ultra - petita , per esorbitanza rispetto al thema decidendum(art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.)”. Lamenta che la c orte territoriale avrebbe dovuto ritenere non specificamente contestate dalla [OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:SOCIETA]. le circostanze di fatto allegate dalla [OSCURATO:SOCIETA]. riguardanti la non autenticità della copia del presunto contratto di associazione in partecipazione del 10/10/2008, la non autenticità delle scritture e sottoscrizioni di detto contratto, la mancanza di prova dell’esistenza di un valido contratto di associazione in partecipazione e del presunto credito vantato dalla [OSCURATO:PERSONA] derivante dal contratto e la dimostrazione del pagamento previsto dal contratto di associazione in partecipazione. La Corte avrebbe dovuto registrare che la parte non aveva fornito la prova di come e quando ha perfezionato il detto pagamento ed avrebbe dovuto accogliere l’eccezione di disconoscimento formulata dalla [OSCURATO:SOCIETA]. in assenza di tempestiva produzione del contratto in originale e di tempestiva istanza di verificazione da parte della [OSCURATO:PERSONA]; avrebbe dovuto ritenere irrituale ed irrilevante la produzione del lodo arbitrale del 20/11/2014; ritenere non opponibile e non avente autorità di giudicato il lodo arbitrale; considerare irrilevante, generica e non pertinente la deposizione del teste Gherardi; ritenere non provata, da parte della [OSCURATO:PERSONA] e/o della [OSCURATO:SOCIETA]., l’autenticità della copia del presunto contratto di associazione in partecipazione del 10/10/2008. Con separato atto, avverso il ricorso proposto dai coniugi Marinelli, la società [OSCURATO:SOCIETA]. resiste con controricorso e spiega ricorso incidentale fondato sulle medesime ragioni poste a fondamento del ricorso principale. Il motivo, una volta escluse le argomentazioni riferite esclusivamente alla posizione della [OSCURATO:PERSONA], con la quale è stato raggiunto l’accordo, è inammissibile. Va anzitutto osservato che, pur denunciando formalmente ipotetiche violazioni di legge che vizierebbero la sentenza di secondo grado (perché in contrasto con gli stessi limiti morfologici e funzionali del giudizio di legittimità) parte ricorrente in sostanza inammissibilmente sollecita una nuova valutazione delle risultanze di fatto (ormai definitivamente cristallizzate sul piano processuale) sì come emerse nel corso dei precedenti gradi del procedimento d a parte di questa Corte di legittimità , a tale stregua invero strutturando il giudizio di cassazione in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito, nel quale ridiscutere analiticamente tanto il contenuto, ormai consolidatosi, di fatti storici e vicende processuali, quanto l'attendibilità maggiore o minore di questa o di quella ricostruzione probatoria, quanto ancora le opzioni espresse dal giudice di appello non condivise e per ciò solo censurate al fine di ottenerne la sostituzione con altre più consoneai propri desiderata - quasi che nuove istanze di fungibilità nella ricostruzione dei fatti di causa fossero ancora legittimamente proponibili dinanzi al giudice di legittimità. In secondo luogo, il motivo risulta genericamente formulato, non confrontandosi la ricorrente con la decisione impugnata. Orbene, va al riguardo ribadito che il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, delimitato e vincolato dai motivi di ricorso, che assumono una funzione identificativa condizionata dalla loro formulazione tecnica con riferimento alle ipotesi tassative formalizzate dal codice di rito. Ne consegue che il motivo del ricorso deve necessariamente possedere i caratteri della tassatività e della specificità ed esige una precisa enunciazione, di modo che il vizio denunciato rientri nelle categorie logiche previste dall'art. 360 c.p.c., sicché è inammissibile la critica generica della sentenza impugnata, formulata con un unico motivo sotto una molteplicità di profili tra loro confusi e inestricabilmente combinati, non collegabili ad alcuna delle fattispecie di vizio enucleate dal codice di rito. (Cass. Sez. 6, 14/05/2018, n. 11603, Rv. 648533 -01). La ricorrente ha formulato censure senza indicare un percorso logico giuridico che le colleghi tra loro, tra cui la mancata esclusione dal thema decidendum e probandumdi circostanze che si asserisce non essere state contestate, la mancata allegazione del pagamento, il mancato accoglimento dell’eccezione di disconoscimento del contratto, l’irritualità della produzione del lodo arbitrale, l’irrilevanza del deposizione del teste [OSCURATO:PERSONA], l’erronea valutazione nel non aver ritenuto raggiunta la presunta prova in merito all’autenticità della copia del contratto, all’autenticità delle scritture e sottoscrizioni, all’esistenza di un valido contratto, al pagamento previsto nel contratto; - essendo poco lineare sovrapponendo principi di diritto e accomunati solo dal richiamo ad una pluralità di norme (25 articoli di legge), sollecitando di fatto una nuova valutazione di tutto il materiale probatorio e delle quindici censure già proposte in appello. La ricorrente, in particolare, si limita a riproporre le argomentazioni esposte nel proprio appello, le quali investono questioni di merito, senza criticare specificamente la motivazione adottata dalla Corte territoriale. Le questioni nelle quali si articola il motivo (inserito in un ricorso è di oltre cento pagine) riguardano la valutazione delle prove raccolte, che costituisce un’attività riservata in via esclusiva all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione (Cass. n. 3119/2022). Neppure può essere presa in esame (formalmente non dedotta) l’ipotesi dell’omesso esame circa fatti ritenuti decisivi per il giudizio, di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c., atteso che il motivo sarebbe inammissibile stante la presenza di una “doppia conforme” ex art. 348 ter c.p.c. Le censure relative al presunto omesso disconoscimento sono generiche ed inammissibili poiché la ricorrente si limita a riproporre le argomentazioni sviluppate in appello senza contestare il percorso logico giuridico della sentenza impugnata, nella parte riguardante il disconoscimento della copia del contratto, laddove la ricorrente si limita ad affermare che il proprio disconoscimento non era generico, senza nulla argomentare in merito alla posizione di estraneità al contratto della [OSCURATO:SOCIETA]. evidenziata dalla Corte secondo cui tale estraneità al contratto della [OSCURATO:SOCIETA]. esonerava la [OSCURATO:PERSONA] dal dover chiedere la verificazione. Nello stesso modo, non è criticata l’ulteriore argomentazione della Corte secondo cui “nessuna norma abilita un contraente a mettere in dubbio la firma dell’altro contraente” (né la [OSCURATO:SOCIETA] ha mai contestato le sottoscrizioni del contratto), tantomeno chi èestraneo al contratto come lo era la [OSCURATO:SOCIETA]. (v. pagg. 26 e 27 della sentenza). Riguardo al disconoscimento della copia del contratto di associazione in partecipazione, l’esistenza di un valido contratto, l’esistenza del credito della [OSCURATO:PERSONA] e il pagamento dell’importo a carico dell’associato, la Corte territoriale ha osservato che “sulla base della detta documentazione devono ritenersi, allo stato degli atti, irrilevanti le censure degli appellanti secondo le quali il Tribunale non avrebbe esaminato le eccezioni formulate dagli odierni appellanti nel giudizio di primo grado relative all’omessa prova dell’effettivo versamento della somma di 2.000.000,00 di euro indicata nel detto contratto” (v. pag. 28 della sentenza). Come evidenziato correttamente dalla Corte le contestazioni relative alla prova del credito sono irrilevanti rispetto all’azione revocatoria, in quanto l’art. 2901 c.c. esprime una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa e con conseguente irrilevanza dei normali requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità, sicché anche il credito eventuale, pure nella veste di credito litigioso, è idoneo a determinare l’insorgenza della qualità di creditore che abilita all’esperimento dell’azione revocatoria ordinaria (Cass. n. 11755/2018, Cass. n. 23208/2016 e Cass. n. 5619/2016). La ricorrente si limita a contestare genericamente l’affermazione della Corte secondo il cui disconoscimento da parte della [OSCURATO:SOCIETA]. della conformità della copia al suo originale del contratto di associazione in partecipazione sarebbe avvenuto in modo generico e cioè attraverso una dichiarazione che non evidenziava in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale (Cass, 13 settembre 2021, n. 24634). In relazione all’eccezione relativa alla prova del credito, la ricorrente nulla dice in merito al giudicato esterno, che si è formato sul punto, con la sentenza n. 5749/2013 del Tribunale di Napoli depositata il 6.5.2013 nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo n. 4158/2011 del 7.6.2011, come evidenziato nella stessa sentenza impugnata dove si legge “nel caso di specie, deve ritenersi la (quanto meno) probabile validità e generale efficacia della stipulazione del contratto di associazione in partecipazione de quo e la (quanto meno) probabile esistenza del credito vantato dalla [OSCURATO:PERSONA] de Cisneros nei confronti della disponente [OSCURATO:SOCIETA]., ciò sulla scorta della sentenza n. 5749/2013” non appellata, che ha dichiarato “il contratto di associazione in partecipazione si intende risolto di diritto con conseguente obbligo da parte dell’associante di rimborsare immediatamente a parte associata il capitale dalla stessa apportato maggiorato, a titolo di penale concordemente pattuita tra le parti ed irriducibile, corrispondente al 10% del capitale stesso” e del lodo arbitrale reso il 20.11.2014, la cui reale pronuncia ed esistenza nel mondo giuridico anche nel suo suddetto contenuto costituisce un fatto che non risulta essere stata contestato dagli appellanti, che “dichiara risolto di diritto il contratto di associazione in partecipazione con apporto di capitale stipulato in data 10.10.2008 tra l’associante [OSCURATO:SOCIETA]. e l’associata [OSCURATO:PERSONA] de Cisneros in virtù della “clausola risolutiva espressa” prevista sub art. 12 del contratto” e ha di conseguenza condannato la [OSCURATO:SOCIETA]. a pagare in favore della sig.ra [OSCURATO:PERSONA] de Cisneros la somma di euro 2.200.000,00” (v. pag. 28 della sentenza). Per il resto le ulteriori doglianze riguardano esclusivamente la valutazione della prova e sono inibite in sede di legittimità. Il ricorso per cassazione proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in data 4 ottobre 2023 e notificato in pari data, fondato su un motivo va qualificato ricorso incidentale perché successivo a quello proposto da [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA]. Con un solo motivo lamentano “violazione o falsa applicazione degli art. 2901 c.c., 100 c.p.c. e 2697: Inammissibilità dell’azione revocatoria per mancanza dell’eventus damni e comunque motivazione illogica ed apparente; errata applicazione dei principi giurisprudenziali in materia, in relazione all’art. 360, comma 1 n. 3.” [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] l’attrice non avrebbe potuto introdurre il giudizio nei confronti dei deducenti e della società [OSCURATO:SOCIETA]. riferendo ad entrambe le parti i medesimi elementi probatori e ciò in quanto non sussisterebbe l'interesse della attrice ad agire nei confronti degli odierni ricorrenti poiché la stessa, dopo aver già proposto domanda di revocatoria nei confronti della società [OSCURATO:SOCIETA], con tale azione avrebbe ottenuto il risultato di garantire il credito a tutela del quale è stata proposta l'azione revocatoria. Inoltre, l'accoglimento della domanda revocatoria nei confronti della società avrebbe escluso la sussistenza dell’eventus damni, poiché la prima azione avrebbe consentito di ricostituire la garanzia patrimoniale del debitore. Non vi sarebbe, poi, alcun collegamento che potrebbe giustificare la proposizione di un'unica azione nei confronti di due autonomi acquirenti in quanto ogni atto dispositivo avrebbe dovuto essere valutato autonomamente. L'azione cumulativa non sarebbe compatibile con la domanda ai sensi dell'articolo 2901 cc e ciò quantomeno ai fini della valutazione dell'elemento soggettivo. Sotto altro profilo non ricorrendo l'ipotesi di vendita in blocco ma di due distinti atti dispositivi la Corte d'Appello non avrebbe dovuto esaminare la posizione dei due convenuti sulla base dei medesimi criteri. Ribadiscono che, come evidenziato con i corrispondenti motivi di appello, la Corte non avrebbe tenuto conto che dopo la vendita del 24 giugno 2006 permanevano in capo alla società Emme1 ben 17 appartamenti e 31 posti auto ed un locale commerciale per un totale di 56 unità immobiliari certamente idonee a garantire la tutela del credito. Il motivo è inammissibile. Esso si sostanzia nella critica alla valutazione delle prove raccolte, che costituisce un’attività riservata in via esclusiva all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione (Cass. n. 3119/2022). I ricorrenti lamentano che la Corte di Appello di Napoli abbia asseritamente errato nel ritenere inadeguato il prezzo pagato dalla [OSCURATO:SOCIETA]. “rispetto al valore sensibilmente superiore dei beni ceduti”. Richiedono, pertanto, una inammissibile nuova valutazione relativa al prezzo corrisposto e al valore degli immobili. Sotto altro profilo le doglianze sono inammissibili perché non si confrontano con la decisione impugnata omettendo di articolare una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; ma limitandosi a riproporre le argomentazioni presentate in appello senza contestare nello specifico i passaggi della motivazione della Corte. La doglianza non individua le norme violate e le ragioni per le quali la Corte si sarebbe discostata dalle norme formalmente richiamate in rubrica, restando evidente che si trattava di atti dispositivi posti in essere dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. in favore della [OSCURATO:SOCIETA]. e di Marinelli e Cataldi eseguiti nell’ambito di un unico contratto di vendita. Al contrario, la creditrice [OSCURATO:PERSONA] de Cisneros aveva interesse ad agire nei confronti degli odierni ricorrenti, per l’interesse del creditore a far dichiarare inefficace un atto che renda maggiormente difficile e incerta l’esazione del suo credito va valutato ex ante e non al momento della sua effettiva realizzazione. Per il resto, parte ricorrente, nella specie, pur denunciando, formalmente, ipotetiche violazioni di legge che vizierebbero la sentenza di secondo grado, (perché in contrasto con gli stessi limiti morfologici e funzionali del giudizio di legittimità) sollecita a questa Corte una nuova inammissibile valutazione di risultanze di fatto (ormai definitivamente cristallizzate sul piano processuale) sì come emerse nel corso dei precedenti gradi del procedimento, così strutturando il giudizio di cassazione in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito, nel quale ridiscutere analiticamente tanto il contenuto, ormai consolidatosi, di fatti storici e vicende processuali, quanto l'attendibilità maggiore o minore di questa o di quella ricostruzione probatoria, quanto ancora le opzioni espresse dal giudice di appello non condivise e per ciò solo censurate al fine di ottenerne la sostituzione con altre più consone ai propri desiderata - quasi che nuove istanze di fungibilità nella ricostruzione dei fatti di causa fossero ancora legittimamente proponibili dinanzi al giudice di legittimità. I ricorrenti, come detto, formulano molteplici ed eterogenee doglianze nello stesso motivo in violazione del principio di tassatività dei motivi di ricorso, senza confrontarsi con la decisione impugnata riproponendo le medesime eccezioni esposte in appello, le quali investono questioni di merito, in relazione alla pretesa inesistenza dell’eventus damnie alla presunta carenza di interesse da parte della [OSCURATO:PERSONA] de Cisneros ad agire nei confronti dei ricorrenti nell’ambito di un unico giudizio. Le censure riguardano i profili fattuali laddove i ricorrenti pretendono di entrare nel merito delle questioni poste all’esame della Corte, lamentando che la Corte di Appello di Napoli avrebbe errato nel ritenere inadeguato il prezzo pagato dalla [OSCURATO:SOCIETA]. La critica non si fonda sulla violazione di norme laddove i ricorrenti omettono di articolare una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso e non contestano nello specifico il percorso logico giuridico della sentenza impugnata, prospettando una ricostruzione più favorevole alla propria posizione. I motivi di doglianza, pertanto, pur formalmente riferiti a una reiterata violazione di legge, si risolvono, nella sostanza, in una (ormai del tutto inammissibile) richiesta di rivisitazione di fatti e circostanze come definitivamente accertati in sede di merito. Parte ricorrente, difatti, lungi dal prospettare a questa Corte un vizio della sentenza rilevante sotto il profilo di cui all'art. 360 n. 3 c.p.c. mediante una specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata chesi assumono in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie astratta applicabile alla vicenda processuale, si volge piuttosto ad invocare una diversa lettura delle risultanze procedimentali così come accertare e ricostruite dalla Corte territoriale, muovendo all'impugnata sentenza censure del tutto irricevibili, volta che la valutazione delle risultanze probatorie, al pari della scelta di quelle - fra esse - ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, postula un apprezzamento di fatto riservato in via esclusiva al giudice di merito il quale, nel porre a fondamento del proprio convincimento e della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, nel privilegiare una ricostruzione circostanziale a scapito di altre (pur astrattamente sostenibili), non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere in alcun modo tenuto ad affrontare e discutere ogni singola risultanza processuale, ovvero vincolato a confutare qualsiasi deduzione difensiva. Costituisce poi principio di diritto ormai consolidato quello per cui l'art. 360 c.p.c. non conferisce alla Corte di Cassazione il potere di riesaminare il merito della causa, consentendo ad essa, di converso, il solo controllo - sotto il profilo logico - fo rmale e della conformità a diritto - delle valutazioni compiute dal giudice d'appello, al quale soltanto spetta l'individuazione delle fonti del proprio convincimento valutando le prove (e la relativa significazione), controllandone la logica attendibilità e la giuridica concludenza, scegliendo, fra esse, quelle funzionali alla dimostrazione dei fatti in discussione (salvo i casi di prove cd. legali, tassativamente previste dal sottosistema ordinamentale civile). Sotto altro profilo le censure sono oltremodo generiche e quindi inammissibili. I ricorrenti lamentano solo genericamente che la Corte di Appello avrebbe dovuto valutare in modo diverso la loro posizione rispetto a quella della società [OSCURATO:SOCIETA]., avendo quest’ultima acquistato un maggior numero di cespiti. Nello stesso modo è generica la doglianza riproposta dai ricorrenti riguardante la presunta carenza di interesse da parte della [OSCURATO:PERSONA] de Cisneros ad agire in quanto gli immobili acquistati dai ricorrenti non avrebbero avuto incidenza sul patrimonio della [OSCURATO:SOCIETA]. Si tratta di critiche che riguardano la valutazione delle prove raccolte, che costituisce un’attività riservata in via esclusiva all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione (Cass. n. 3119/2022). Analogamente è inammissibile la doglianza avente ad oggetto la valutazione della Corte di Appello di Napoli riguardo all’inadeguatezza del prezzo pagato dalla [OSCURATO:SOCIETA]. “rispetto al valore sensibilmente superiore dei beni ceduti” così pretendendo di espletare un terzo grado di merito ed una nuova valutazione relativa al prezzo corrisposto e al valore degli immobili. Al contrario, la ricostruzione del fatto operata dai giudici di merito non è sindacabile in sede di legittimità, se non quando la motivazione manchi del tutto, ovvero sia affetta da vizi giuridici consistenti nell'essere stata essa articolata su espressioni od argomenti tra loro manifestamente ed immediatamente inconciliabili, oppure perplessi od obiettivamente incomprensibili (Cass. Sez. 6 - 3, Sentenza n. 12928 del 09/06/2014, Rv. 631150 - 01), ipotesi non ricorrenti nel caso di specie. Certamente non ricorre l’ipotesi di motivazione mancante o apparente, laddove, invece, la corte ha espresso l’orientamento della giurisprudenza maggioritaria, rilevato che “in tema di dell’azione revocatoria ordinaria, non essendo richiesta, a fondamento dell'azione, la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerta o difficile la soddisfazione del credito, l'onere di provare l'insussistenza di tale rischio, in ragione di ampie residualità patrimoniali, incombe, secondo i principi generali, al convenuto nell'azione di revocazione, che eccepisca la mancanza, per questo motivo, dell'eventus damni (Cass, sentenza n. 1902/15). Nel caso di specie i ricorrenti non hanno dimostrato che la vendita de qua non abbia reso più incerta o difficile la soddisfazione del credito vantato dalla sig.ra [OSCURATO:PERSONA] de Cisneros nei confronti della società disponente. La Corte territoriale ha evidenziato la mancanza di prova che il patrimonio residuo della disponente alla data della scrittura privata di vendita fosse sufficiente (a quella medesima data) a soddisfare ampiamente le ragioni creditorie della sig.ra [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA], non essendo all’uopo rilevante il riferimento ai valori dei beni rimasti in proprietà della disponente società [OSCURATO:SOCIETA]., contenuti dei prospetti redatti unilateralmente da questa ultima ai fini della richiesta di mutuo e di finanziamento. Quei valori sono stati contestati dalla medesima [OSCURATO:SOCIETA]., avendo dedotto questa ultima, in sede di censura della motivazione del Tribunale relativa alla affermata sproporzione fra i prezzi di vendita dei beni de quibus e quelli di mercato, che essi fossero nettamente superiori a tali valori di mercato. Da ciò la Corte ha ragionevolmente ritenuto integrato il requisito oggettivo dell’eventus damni ex art. 2901 c.c.” (pag. 30 della sentenza). Con separato controricorso e ricorso incidentale del 10 novembre 2023 proposto nei confronti della società [OSCURATO:SOCIETA], i coniugi Marinelli e Cataldi deducono che [OSCURATO:SOCIETA]. ha lamentato la violazione delle norme riguardanti la prova dell'autenticità della copia del presunto contratto di associazione in partecipazione del 10 ottobre 2008 e comunque la prova della esistenza di tale contratto e del credito che si assume valutato dalla Corte, avrebbe richiesto la prova del pagamento previsto nel contratto di associazione in partecipazione. Sarebbero violati gli articoli 88, 112, 115, 116, 163, 183, 214, 215, 216, 229, 230, 232 e 324 CPC e 2909,2697,2719 e il 270029 CC e il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato. Con il ricorso incidentale i coniugi Marinelli e Cataldi aderiscono al motivo di ricorso proposto avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. e formulano le ulteriori argomentazioni deducendola violazione degli articoli 1456 e 1457 e degli articoli 2697 e 2.901,00 in relazione all'articolo 360, numero 3 CPC. I ricorrenti si riportano al contenuto del secondo e terzo motivo di appello. Il ricorso incidentale è inammissibile per la parte in cui fa proprie le inammissibili doglianze del ricorso principale proposto dalla società [OSCURATO:SOCIETA], mentre il motivo formulato in aggiunta a quello proposto dalla società DACHIRO è del pari inammissibile perché i ricorrenti si sono limitati a riproporre i medesimi motivi di appello senza confrontarsi in alcun modo con la decisione adottata dalla corte territoriale di Napoli. In definitiva, il ricorso principale proposto da [OSCURATO:PERSONA] e quello incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA] e Cataldi devono essere dichiarati inammissibili( ad eccezione dei motivi proposti dalla prima società nei confronti della [OSCURATO:PERSONA]). In considerazione della reciproca soccombenza va disposta la compensate le spese del giudizio di cassazione nei rapporti tra la ricorrente principale ed i ricorrenti incidentali, mentre le ragioni della decisione costituiscono giusti motivi per disporsi la compensazione delle spese del giudizio di legittimità nei rapporti tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA]. Non è a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio di cassazione in favore della società [OSCURATO:SOCIETA]., non avendo la medesima svolto attività difensiva. P.Q.M La Corte dichiara estinto per rinunzia il giudizio di cassazione tra la società [OSCURATO:SOCIETA]. s .r.l. e la [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:SOCIETA] inammissibile il ricors o in via principale nei confronti del Marinetti , della Cataldi e della società [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] inammissibil e il ricorso in via incidentale nei confronti dellasocietà [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] trala ricorrente in via principale società [OSCURATO:SOCIETA]. s .r.l. e i ricorrenti in via incidentaleMarinetti e Cataldi le spese del giudizio di legittimità.Ordina all’Agenzia delle Entrate, Ufficio provinciale di Napoli –Territorio, Servizio di [OSCURATO:PERSONA] di Napoli 1, la cancellazione della
Sentenza Cassazione n. 04545/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris