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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 18 novembre 2020

Cassazione n. 03119/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso 5156-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al ricorso; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al controricorso; - controricorrente - avverso la SENTENZA n. 506/2020 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA], depositata il 18/11/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1.1. La corte d'appello, con la pronuncia in epigrafe, ha accolto l'appello che [OSCURATO:PERSONA] aveva proposto nei confronti della sentenza che aveva respinto la domanda con la quale lo stesso aveva chiesto la condanna del figlio [OSCURATO:PERSONA] alla restituzione, in suo favore, della somma di C. 80.000,00.

1.2. La corte, in particolare, dopo aver accertato, in fatto, che l'appellante, in data 1/3/2013, aveva eseguito in favore del figlio due bonifici, uno di C. 55.000,00, l'altro di C. 25.000,00, apponendo, nella causale, l'espressione "prestito senza interesse", ha ritenuto che lo stesso avesse, in tal modo, formalizzato la sua volontà ("preesistente e persistente all'esecuzione dei due bonifici") di dare al figlio quel denaro "a titolo di mutuo", come, del resto, confermato dalle dichiarazioni rese sul punto dai testi (un commercialista ed un consulente del lavoro) escussi in giudizio, e che, a seguito dell'accreditamento in data 4/3/2013 dei due bonifici sul conto corrente intestato a [OSCURATO:PERSONA], quest'ultimo era venuto a conoscenza del fatto che il padre gli aveva fatto la proposta contrattuale "di dargli 80.000 euro a titolo di mutuo senza interessi", per cui lo stesso, nel disporre della somma che gli era stata accreditata per l'acquisto di un'imbarcazione, ha manifestato "la precisa ed inequivocabile volontà di accettare la proposta del padre, determinando così la conclusione tra loro di un contratto di mutuo senza interessi".

1.3. D'altra parte, ha aggiunto la corte, quando [OSCURATO:PERSONA] ha inteso prestare, anche solo per pochi giorni, del denaro, ha indicato come causale "prestito", com'è accaduto sia con il bonifico al figlio di C. 84.000,00 del 19/9/2013 sia con i due bonifici alla s.n.c. [OSCURATO:PERSONA] del 20/6/2014 per C. 7.500,00 ciascuno, cui ha fatto seguito la restituzione delle somme ricevute da parte della beneficiaria.

1.4. Viceversa, quando [OSCURATO:PERSONA] ha voluto dare del denaro al figlio "per spirito di liberalità", l'ha fatto senza seguire particolari formalità, com'è accaduto per gli importi di C. 30.987,41 e di C. 51.490,76, riscattati il 13/11/2001 ed il 3/4/2006 da una polizza assicurativa.

Ric. 2021 n. 5156 - Sez. 6-2 - CC del 16 dicembre 2021

1.5. In definitiva, ha concluso la corte, [OSCURATO:PERSONA], utilizzando il denaro accreditatogli dal padre sul suo conto corrente mediante i due bonifici recanti come causale "prestito senza interessi", ha dimostrato di voler accettare quel denaro "in prestito", per cui tra le parti si è concluso un contratto di mutuo, pur senza l'indicazione di un termine per la restituzione della somma, e non una donazione, con la conseguenza che lo stesso è obbligato a restituire al padre l'importo di C. 80.000,00.

2.1. [OSCURATO:PERSONA], con ricorso notificato il 16/2/2021, ha chiesto, per tre motivi, la cassazione della sentenza.

2.2. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.

2.3. Il ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

3.1. Con il primo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1326, 1335 e 2727 c.c., in relazione agli artt. 1813 e 809 c.c. e all'art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d'appello ha ritenuto che tra le parti si era concluso un contratto di mutuo attraverso lo schema della proposta di mutuo da parte del padre, emergente dall'estratto conto del mutuatario alla data del 31/3/2013, e della sua accettazione tacita da parte del figlio, attraverso l'utilizzazione della somma accreditata, senza, tuttavia, considerare che l'attore non aveva prodotto alcuna prova documentale od orale di un qualsiasi impegno assunto dal figlio per la restituzione del denaro ricevuto, non potendo a tal fine rilevare né le causali dallo stesso indicate nelle disposizioni di bonifico, che sono atti a formazione unilaterale e non possono valere quale descrizione di una proposta contrattuale, né la causale comparsa nell'estratto conto emesso il 31/3/2013, in quanto conosciuta dal mutuatario il mese dopo l'utilizzo delle somme accreditate, e neppure l'esperienza maturata dal figlio in ordine agli altri bonifici ricevuti dal padre, Ric. 2021 n. 5156 - Sez. 6-2 - CC del 16 dicembre 2021 trattandosi di eventi successivi a quello in esame, laddove gli unici atti a contenuto patrimoniale eseguiti dal padre in favore del figlio prima dei due bonifici per cui è causa, sono due bonifici che la stessa corte d'appello ha ritenuto eseguiti per spirito di liberalità.

3.2. Con il secondo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1813 e 1362 c.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d'appello ha ritenuto che tra le parti si era concluso un mutuo traendo la comune intenzione delle parti di voler stipulare tale contratto dai comportamenti delle parti ed, in particolare, dai due ordini di bonifico recanti la medesima causale "prestito infruttifero", senza, tuttavia, considerare che si tratta, in realtà, di atti unilaterali successivi ai bonifici per cui è causa.

La causale del bonifico, del resto, rimane pur sempre una dichiarazione unilaterale non recettizia che, in quanto tale, è inidonea a integrare un comportamento comune idoneo a supportare l'esistenza di un contratto di mutuo.

3.3. Con il terzo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2697 e 2813 c.c. e degli artt. 113, 115 e 116 c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d'appello ha tratto elementi di prova dell'esistenza di un contratto di mutuo dalle dichiarazioni rese dai testimoni, senza, però, considerare che gli stessi avevano riferito non su accadimenti reali ma su circostanze apprese dall'attore, e cioè de relato.

4.1. Il motivi, da esaminare congiuntamente, sono infondati.

4.2. Il ricorrente, in effetti, pur deducendo vizi di violazione di norme di legge sostanziale o processuale, ha Ric. 2021 n. 5156 - Sez. 6-2 - CC del 16 dicembre 2021 lamentato, in sostanza, l'erronea ricognizione dei fatti che, alla luce delle prove raccolte, hanno operato i giudici di merito, lì dove, in particolare, questi, ad onta delle differenti emergenze delle stesse, hanno ritenuto che il convenuto avesse ricevuto dall'attore la somma di C. 80.000 a titolo di mutuo (e, quindi, con l'obbligo di restituirla).

4.3. La valutazione delle prove raccolte, però, anche se si tratta di presunzioni, costituisce un'attività riservata in via esclusiva all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione se non per il vizio, nel caso in esame neppure invocato come tale, consistito, come stabilito dall'art. 360 n. 5 c.p.c., nell'avere del tutto omesso, in sede di accertamento della fattispecie concreta, l'esame di uno o più fatti storici, principali o secondari, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbiano costituito oggetto di discussione tra le parti e abbiano carattere decisivo, vale a dire che, se esaminati, avrebbero determinato un esito diverso della controversia.

4.4. La valutazione delle risultanze delle prove e il giudizio sull'attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono, in effetti, apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un'esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (v.

Cass. n. 42 del 2009; Cass. n. 11511 del 2014; Cass.n. 16467 del 2017).

4.5. Il compito di questa Corte, del resto, non è quello di condividere o non condividere la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata né quello di procedere ad una rilettura Ric. 2021 n. 5156 - Sez. 6-2 - CC del 16 dicembre 2021 degli elementi di fatto posti fondamento della decisione, al fine di sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella compiuta dal giudici di merito (Cass. n. 3267 del 2008), anche se il ricorrente prospetta un migliore e più appagante (ma pur sempre soggettivo) coordinamento dei dati fattuali acquisiti in giudizio (Cass. n. 12052 del 2007), dovendo, invece, solo controllare, a norma degli artt. 132 n. 4 e 360 n. 4 c.p.c., se costoro abbiano dato effettivamente conto delle ragioni in fatto della loro decisione e se la motivazione al riguardo fornita sia solo apparente ovvero perplessa o contraddittoria (ma non più se sia sufficiente: Cass.

SU n. 8053 del 2014), e cioè, in definitiva, se il loro ragionamento probatorio, qual è reso manifesto nella motivazione del provvedimento impugnato, si sia mantenuto, com'è in effetti accaduto nel caso in esame, nei limiti del ragionevole e del plausibile (Cass. n. 11176 del 2017, in motiv.).

4.6. La corte d'appello, invero, dopo aver valutato le prove documentali e testimoniali raccolte in giudizio, comprese quelle concernenti i bonifici successivi eseguiti dall'attore e ricevuti dal convenuto (che, quali comportamenti successivamente assunti dalle parti, rilevano ai fini dell'interpretazione della relativa volontà contrattuale: art. 1362, comma 2°, c.c.), ha ritenuto, con apprezzamento in fatto non censurato (nell'unico modo possibile, e cioè, a norma dell'art. 360 n. 5 c.p.c.) per omesso esame di una o più circostanze decisive, che l'attore avesse (dimostrato in giudizio il fatto di aver) versato al convenuto la somma di C. 80.000,00 a titolo di mutuo, e quindi con l'obbligo in capo allo stesso di eseguirne la restituzione (a nulla, evidentemente, rilevando, ai fini del relativo perfezionamento, che la conoscenza da parte del beneficiario dell'effettiva natura del versamento ricevuto sia stata appresa solo dopo l'utilizzazione della somma ricevuta, Ric. 2021 n. 5156 - Sez. 6-2 - CC del 16 dicembre 2021 trattandosi al più di un errore, peraltro non invocato, sulla natura giuridica del titolo contrattuale sottostante), non si presta, evidentemente, a censure, per violazione dell'art. 2697 c.c., la decisione che la stessa corte ha conseguentemente assunto, e cioè l'accoglimento della domanda proposta dall'attore, in quanto volta, appunto, alla restituzione della somma versata.

4.7. L'esistenza di un contratto di mutuo, in effetti, non può essere desunta dalla mera consegna di una somma di denaro (che, ben potendo avvenire per svariate ragioni, non vale di per sé a fondare una richiesta di restituzione), essendo l'attore tenuto a dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa, vale a dire non solo la consegna della somma ma anche il titolo che lo obblighi alla sua restituzione.

Ne consegue che, ove l'attore fornisca la prova del fatto costitutivo così inteso, vale a dire (come la corte d'appello ha positivamente ritenuto) non solo la dazione di denaro ma anche il titolo a fondamento della stessa, e cioè il "prestito senza interessi", con il conseguente obbligo dell'accipiens alla relativa restituzione, la domanda proposta per la restituzione della somma così versata (o del suo residuo) dev'essere, evidentemente, accolta, a meno che il convenuto (ma non è stato questo il caso) non deduca e dimostri in giudizio, com'è suo onere, la sussistenza, rispetto a tale pretesa, di fatti estintivi, modificativi o impeditivi.

4.8. La violazione del precetto di cui all'art. 2697 c.c., del resto, si configura solo nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era gravata in applicazione di detta norma: non anche quando, come invece pretende il ricorrente, la censura abbia avuto ad oggetto la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti, lì dove ha ritenuto (in ipotesi erroneamente) assolto (o non assolto) tale onere ad opera della Ric. 2021 n. 5156 - Sez. 6-2 - CC del 16 dicembre 2021 parte che ne era gravata in forza della predetta norma, che è sindacabile, in sede di legittimità, entro i ristretti limiti previsti dall'art. 360 n. 5 c.p.c. (cfr. Cass. n. 17313 del 2020; Cass. n. 13395 del 2018).

4.9. L'apprezzamento delle prove svolta dalla corte d'appello, infine, si sottrae alle censure svolte dal ricorrente anche sotto il profilo della violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., deducibile in cassazione, a norma dell'art. 360 n. 4 c.p.c., solo se ed in quanto si alleghi, rispettivamente, che il giudice non abbia posto a fondamento della decisione le prove dedotte dalle parti, cioè abbia giudicato in contraddizione con la prescrizione della norma, o contraddicendola espressamente, e cioè dichiarando di non doverla osservare, o contraddicendola implicitamente, e cioè giudicando sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte invece di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzo probatorio, ovvero che il giudice, nel valutare una prova ovvero una risultanza probatoria, o non abbia operato, pur in assenza di una diversa indicazione normativa, secondo il suo "prudente apprezzamento", pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore, oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), o che abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento laddove la prova era soggetta ad una specifica regola di valutazione: resta, dunque, fermo che tali violazioni non possono essere ravvisate, come invece il ricorrente pretende, nella mera circostanza che il giudice abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre (Cass. n. 11892 del 2016, in motiv.).

Ric. 2021 n. 5156 - Sez. 6-2 - CC del 16 dicembre 2021

10. Il ricorso è, quindi, inammissibile, avendo il giudice di merito deciso le questioni di diritto poste dalla controversia in modo conforme alla giurisprudenza di questa Corte senza che i motivi addotti abbiano offerto elementi per confermare o mutare tali orientamenti.

11. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

12. La Corte dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della

I. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte così provvede: dichiara l'inammissibilità del ricorso; condanna il ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese di lite, che liquida in €. 4.200,00, di cui €. 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15°/0; dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della

I. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comm

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso 5156-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al ricorso; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al controricorso; - controricorrente - avverso la SENTENZA n. 506/2020 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA], depositata il 18/11/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.1. La corte d'appello, con la pronuncia in epigrafe, ha accolto l'appello che [OSCURATO:PERSONA] aveva proposto nei confronti della sentenza che aveva respinto la domanda con la quale lo stesso aveva chiesto la condanna del figlio [OSCURATO:PERSONA] alla restituzione, in suo favore, della somma di C. 80.000,00. 1.2. La corte, in particolare, dopo aver accertato, in fatto, che l'appellante, in data 1/3/2013, aveva eseguito in favore del figlio due bonifici, uno di C. 55.000,00, l'altro di C. 25.000,00, apponendo, nella causale, l'espressione "prestito senza interesse", ha ritenuto che lo stesso avesse, in tal modo, formalizzato la sua volontà ("preesistente e persistente all'esecuzione dei due bonifici") di dare al figlio quel denaro "a titolo di mutuo", come, del resto, confermato dalle dichiarazioni rese sul punto dai testi (un commercialista ed un consulente del lavoro) escussi in giudizio, e che, a seguito dell'accreditamento in data 4/3/2013 dei due bonifici sul conto corrente intestato a [OSCURATO:PERSONA], quest'ultimo era venuto a conoscenza del fatto che il padre gli aveva fatto la proposta contrattuale "di dargli 80.000 euro a titolo di mutuo senza interessi", per cui lo stesso, nel disporre della somma che gli era stata accreditata per l'acquisto di un'imbarcazione, ha manifestato "la precisa ed inequivocabile volontà di accettare la proposta del padre, determinando così la conclusione tra loro di un contratto di mutuo senza interessi". 1.3. D'altra parte, ha aggiunto la corte, quando [OSCURATO:PERSONA] ha inteso prestare, anche solo per pochi giorni, del denaro, ha indicato come causale "prestito", com'è accaduto sia con il bonifico al figlio di C. 84.000,00 del 19/9/2013 sia con i due bonifici alla s.n.c. [OSCURATO:PERSONA] del 20/6/2014 per C. 7.500,00 ciascuno, cui ha fatto seguito la restituzione delle somme ricevute da parte della beneficiaria. 1.4. Viceversa, quando [OSCURATO:PERSONA] ha voluto dare del denaro al figlio "per spirito di liberalità", l'ha fatto senza seguire particolari formalità, com'è accaduto per gli importi di C. 30.987,41 e di C. 51.490,76, riscattati il 13/11/2001 ed il 3/4/2006 da una polizza assicurativa. Ric. 2021 n. 5156 - Sez. 6-2 - CC del 16 dicembre 2021 1.5. In definitiva, ha concluso la corte, [OSCURATO:PERSONA], utilizzando il denaro accreditatogli dal padre sul suo conto corrente mediante i due bonifici recanti come causale "prestito senza interessi", ha dimostrato di voler accettare quel denaro "in prestito", per cui tra le parti si è concluso un contratto di mutuo, pur senza l'indicazione di un termine per la restituzione della somma, e non una donazione, con la conseguenza che lo stesso è obbligato a restituire al padre l'importo di C. 80.000,00. 2.1. [OSCURATO:PERSONA], con ricorso notificato il 16/2/2021, ha chiesto, per tre motivi, la cassazione della sentenza. 2.2. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. 2.3. Il ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 3.1. Con il primo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1326, 1335 e 2727 c.c., in relazione agli artt. 1813 e 809 c.c. e all'art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d'appello ha ritenuto che tra le parti si era concluso un contratto di mutuo attraverso lo schema della proposta di mutuo da parte del padre, emergente dall'estratto conto del mutuatario alla data del 31/3/2013, e della sua accettazione tacita da parte del figlio, attraverso l'utilizzazione della somma accreditata, senza, tuttavia, considerare che l'attore non aveva prodotto alcuna prova documentale od orale di un qualsiasi impegno assunto dal figlio per la restituzione del denaro ricevuto, non potendo a tal fine rilevare né le causali dallo stesso indicate nelle disposizioni di bonifico, che sono atti a formazione unilaterale e non possono valere quale descrizione di una proposta contrattuale, né la causale comparsa nell'estratto conto emesso il 31/3/2013, in quanto conosciuta dal mutuatario il mese dopo l'utilizzo delle somme accreditate, e neppure l'esperienza maturata dal figlio in ordine agli altri bonifici ricevuti dal padre, Ric. 2021 n. 5156 - Sez. 6-2 - CC del 16 dicembre 2021 trattandosi di eventi successivi a quello in esame, laddove gli unici atti a contenuto patrimoniale eseguiti dal padre in favore del figlio prima dei due bonifici per cui è causa, sono due bonifici che la stessa corte d'appello ha ritenuto eseguiti per spirito di liberalità. 3.2. Con il secondo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1813 e 1362 c.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d'appello ha ritenuto che tra le parti si era concluso un mutuo traendo la comune intenzione delle parti di voler stipulare tale contratto dai comportamenti delle parti ed, in particolare, dai due ordini di bonifico recanti la medesima causale "prestito infruttifero", senza, tuttavia, considerare che si tratta, in realtà, di atti unilaterali successivi ai bonifici per cui è causa. La causale del bonifico, del resto, rimane pur sempre una dichiarazione unilaterale non recettizia che, in quanto tale, è inidonea a integrare un comportamento comune idoneo a supportare l'esistenza di un contratto di mutuo. 3.3. Con il terzo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2697 e 2813 c.c. e degli artt. 113, 115 e 116 c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d'appello ha tratto elementi di prova dell'esistenza di un contratto di mutuo dalle dichiarazioni rese dai testimoni, senza, però, considerare che gli stessi avevano riferito non su accadimenti reali ma su circostanze apprese dall'attore, e cioè de relato. 4.1. Il motivi, da esaminare congiuntamente, sono infondati. 4.2. Il ricorrente, in effetti, pur deducendo vizi di violazione di norme di legge sostanziale o processuale, ha Ric. 2021 n. 5156 - Sez. 6-2 - CC del 16 dicembre 2021 lamentato, in sostanza, l'erronea ricognizione dei fatti che, alla luce delle prove raccolte, hanno operato i giudici di merito, lì dove, in particolare, questi, ad onta delle differenti emergenze delle stesse, hanno ritenuto che il convenuto avesse ricevuto dall'attore la somma di C. 80.000 a titolo di mutuo (e, quindi, con l'obbligo di restituirla). 4.3. La valutazione delle prove raccolte, però, anche se si tratta di presunzioni, costituisce un'attività riservata in via esclusiva all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione se non per il vizio, nel caso in esame neppure invocato come tale, consistito, come stabilito dall'art. 360 n. 5 c.p.c., nell'avere del tutto omesso, in sede di accertamento della fattispecie concreta, l'esame di uno o più fatti storici, principali o secondari, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbiano costituito oggetto di discussione tra le parti e abbiano carattere decisivo, vale a dire che, se esaminati, avrebbero determinato un esito diverso della controversia. 4.4. La valutazione delle risultanze delle prove e il giudizio sull'attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono, in effetti, apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un'esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (v. Cass. n. 42 del 2009; Cass. n. 11511 del 2014; Cass.n. 16467 del 2017). 4.5. Il compito di questa Corte, del resto, non è quello di condividere o non condividere la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata né quello di procedere ad una rilettura Ric. 2021 n. 5156 - Sez. 6-2 - CC del 16 dicembre 2021 degli elementi di fatto posti fondamento della decisione, al fine di sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella compiuta dal giudici di merito (Cass. n. 3267 del 2008), anche se il ricorrente prospetta un migliore e più appagante (ma pur sempre soggettivo) coordinamento dei dati fattuali acquisiti in giudizio (Cass. n. 12052 del 2007), dovendo, invece, solo controllare, a norma degli artt. 132 n. 4 e 360 n. 4 c.p.c., se costoro abbiano dato effettivamente conto delle ragioni in fatto della loro decisione e se la motivazione al riguardo fornita sia solo apparente ovvero perplessa o contraddittoria (ma non più se sia sufficiente: Cass. SU n. 8053 del 2014), e cioè, in definitiva, se il loro ragionamento probatorio, qual è reso manifesto nella motivazione del provvedimento impugnato, si sia mantenuto, com'è in effetti accaduto nel caso in esame, nei limiti del ragionevole e del plausibile (Cass. n. 11176 del 2017, in motiv.). 4.6. La corte d'appello, invero, dopo aver valutato le prove documentali e testimoniali raccolte in giudizio, comprese quelle concernenti i bonifici successivi eseguiti dall'attore e ricevuti dal convenuto (che, quali comportamenti successivamente assunti dalle parti, rilevano ai fini dell'interpretazione della relativa volontà contrattuale: art. 1362, comma 2°, c.c.), ha ritenuto, con apprezzamento in fatto non censurato (nell'unico modo possibile, e cioè, a norma dell'art. 360 n. 5 c.p.c.) per omesso esame di una o più circostanze decisive, che l'attore avesse (dimostrato in giudizio il fatto di aver) versato al convenuto la somma di C. 80.000,00 a titolo di mutuo, e quindi con l'obbligo in capo allo stesso di eseguirne la restituzione (a nulla, evidentemente, rilevando, ai fini del relativo perfezionamento, che la conoscenza da parte del beneficiario dell'effettiva natura del versamento ricevuto sia stata appresa solo dopo l'utilizzazione della somma ricevuta, Ric. 2021 n. 5156 - Sez. 6-2 - CC del 16 dicembre 2021 trattandosi al più di un errore, peraltro non invocato, sulla natura giuridica del titolo contrattuale sottostante), non si presta, evidentemente, a censure, per violazione dell'art. 2697 c.c., la decisione che la stessa corte ha conseguentemente assunto, e cioè l'accoglimento della domanda proposta dall'attore, in quanto volta, appunto, alla restituzione della somma versata. 4.7. L'esistenza di un contratto di mutuo, in effetti, non può essere desunta dalla mera consegna di una somma di denaro (che, ben potendo avvenire per svariate ragioni, non vale di per sé a fondare una richiesta di restituzione), essendo l'attore tenuto a dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa, vale a dire non solo la consegna della somma ma anche il titolo che lo obblighi alla sua restituzione. Ne consegue che, ove l'attore fornisca la prova del fatto costitutivo così inteso, vale a dire (come la corte d'appello ha positivamente ritenuto) non solo la dazione di denaro ma anche il titolo a fondamento della stessa, e cioè il "prestito senza interessi", con il conseguente obbligo dell'accipiens alla relativa restituzione, la domanda proposta per la restituzione della somma così versata (o del suo residuo) dev'essere, evidentemente, accolta, a meno che il convenuto (ma non è stato questo il caso) non deduca e dimostri in giudizio, com'è suo onere, la sussistenza, rispetto a tale pretesa, di fatti estintivi, modificativi o impeditivi. 4.8. La violazione del precetto di cui all'art. 2697 c.c., del resto, si configura solo nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era gravata in applicazione di detta norma: non anche quando, come invece pretende il ricorrente, la censura abbia avuto ad oggetto la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti, lì dove ha ritenuto (in ipotesi erroneamente) assolto (o non assolto) tale onere ad opera della Ric. 2021 n. 5156 - Sez. 6-2 - CC del 16 dicembre 2021 parte che ne era gravata in forza della predetta norma, che è sindacabile, in sede di legittimità, entro i ristretti limiti previsti dall'art. 360 n. 5 c.p.c. (cfr. Cass. n. 17313 del 2020; Cass. n. 13395 del 2018). 4.9. L'apprezzamento delle prove svolta dalla corte d'appello, infine, si sottrae alle censure svolte dal ricorrente anche sotto il profilo della violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., deducibile in cassazione, a norma dell'art. 360 n. 4 c.p.c., solo se ed in quanto si alleghi, rispettivamente, che il giudice non abbia posto a fondamento della decisione le prove dedotte dalle parti, cioè abbia giudicato in contraddizione con la prescrizione della norma, o contraddicendola espressamente, e cioè dichiarando di non doverla osservare, o contraddicendola implicitamente, e cioè giudicando sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte invece di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzo probatorio, ovvero che il giudice, nel valutare una prova ovvero una risultanza probatoria, o non abbia operato, pur in assenza di una diversa indicazione normativa, secondo il suo "prudente apprezzamento", pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore, oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), o che abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento laddove la prova era soggetta ad una specifica regola di valutazione: resta, dunque, fermo che tali violazioni non possono essere ravvisate, come invece il ricorrente pretende, nella mera circostanza che il giudice abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre (Cass. n. 11892 del 2016, in motiv.). Ric. 2021 n. 5156 - Sez. 6-2 - CC del 16 dicembre 2021 10. Il ricorso è, quindi, inammissibile, avendo il giudice di merito deciso le questioni di diritto poste dalla controversia in modo conforme alla giurisprudenza di questa Corte senza che i motivi addotti abbiano offerto elementi per confermare o mutare tali orientamenti. 11. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. 12. La Corte dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte così provvede: dichiara l'inammissibilità del ricorso; condanna il ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese di lite, che liquida in €. 4.200,00, di cui €. 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15°/0; dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comm