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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 28 marzo 2026

Cassazione n. 07454/2026

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ORDINANZAsul ricorso 24482-2021 proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocatoALFONSO IULIANO;- ricorrente -controI.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], inpersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato2025 e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],103 CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente –avverso la sentenza n. 245/2021 della CORTE D'APPELLO diSALERNO, depositata il 18/03/2021 R.G.N. 2/2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del13/01/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero sezionale 103/2026Rosetta [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza n. 245/2021 dellaN uCmoerro tdei r accolta generale 7454/2026d’appello di Salerno che ha accolto il gravame dell’IstitutDoat a pubblicazione 28/03/2026avverso la sentenza del Tribunale della medesima sede, hadichiarato l’obbligo della originaria ricorrente di iscriversi allaGestione coltivatori diretti per gli anni 2011, 2012 e 2013 e l’hacondannata al pagamento dei relativi contributi.Propone due motivi di ricorso.Resiste INPS con controricorso.Chiamata la causa all’adunanza camerale del 13 gennaio 2026,il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine disessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONELa ricorrente censura la sentenza per due motivi.1)Violazione e falsa applicazione degli artt. 757 cod. civ., 2 dellalegge n. 1047/1957, dell’art. 421 cod. proc. civ. in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.2)Violazione o falsa applicazione degli artt. 456 cod. civ., 757cod. civ., 1103 cod. civ., 3 e 9 del d.P.R. n. 503/1999, 14 deld.lgs. n. 173/1998, 5 del DM n. 162/2015, 1 l.c all.1 [OSCURATO:PERSONA].(UE) 907/2014, 72 co.1 Teg.

UE 1306/2013, 2, commi 33 e 35,del d.l. n. 262/2006 conv. nella legge n. 286/2006 ex art. 360,comma 1, n. 3 cod. proc. civ.La sentenza, dopo aver ricostruito la disciplina – “per essereiscritto nell’apposita gestione il coltivatore diretto deve dedicareun minimo di 104 gg lavorativi annui all’attività (art. 3 leggen.9/1963) e detta attività deve essere svolta in modo abitualee prevalente per impegno lavorativo e reddito ricavato (artt. 1Numero registro generale 24482/2021e 2 legge n. 1047/1957 come modificati dalla legge n. 9/1963)”N umero sezionale 103/2026Numero di raccolta generale 7454/2026–, ha motivato come segue.

Data pubblicazione 28/03/2026-Dal verbale ispettivo emerge che la stessa parte avevadichiarato ai funzionari di vigilanza di essere consapevole diavere l’obbligo di iscrizione nella gestione coltivatori diretti madi non aver provveduto pensando che fosse sufficientel’iscrizione come bracciante agricola, qualifica posseduta sino al2010; che i terrenti erano “condotti in prevalenza da me conl’aiuto non costante di qualche membro della famiglia” e che“dopo il 2010 non ho più svolto attività di bracciante e mi sonodedicata appieno alla mia azienda”.-In base ai dati rilevati dagli ispettori il fabbisogno ettaro-colturale è stato calcolato in 160/170 gg annui dal 2008 al 2013.-Il CTU ha depositato una prima perizia il 12.12.2016 ed unasuppletiva il 28.4.2017; per redigere il secondo elaborato ilconsulente ha acquisito, con riferimento ai terreni condotti dallasig.ra [OSCURATO:PERSONA] diversi da quelli dell’Ordine di Malta dichiarati inlocazione, documenti presso il [OSCURATO:PERSONA], autodichiarazionidella medesima sig.ra [OSCURATO:PERSONA] e dei fratelli, dichiarazione disuccessione del padre apertasi il 10.2.2004, atto di divisione del29.4.2014, documenti nuovi da cui ha desunto, contrariamentea quanto concluso con la prima perizia, che il fabbisogno dimanodopera era sempre inferiore a 104 gg annui.-E’ fondata l’eccezione di INPS in ordine al fatto che la relazionesuppletiva si è basata su mere autocertificazioni della parte o sudocumenti non esibiti durante gli accertamenti né allegatitempestivamente in giudizio.-Le autocertificazioni non hanno valore probatorio neancheindiziario in un giudizio civile; le valutazioni dell’INPS almomento dell’ispezione si basavano sulle condizioni reali deiterreni, come materialmente riscontrate dai funzionari, e sulleNumero registro generale 24482/2021denunce AGEA e sulle dichiarazioni UMA (in cui la [OSCURATO:PERSONA] haN umero sezionale 103/2026Numero di raccolta generale 7454/2026dichiarato ogni anno i fondi coltivati e la loro estensione al finDeat a pubblicazione 28/03/2026di ottenere i carburanti senza accise).-Tali denunce e dichiarazioni, rilasciate dalla stessa parte primadell’accertamento ispettivo, possono ritenersi scritture aventivalore confessorio liberamente apprezzabili in giudizio, con ilsolo limite di adeguata motivazione.-Nella specie, la stessa sig.ra [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato illo temporel’estensione dei fondi, onde appare poco credibile laprospettazione, sollevata solo nel giudizio in epoca successivaal deposito della prima consulenza, circa l’inferire estensione deiterreni realmente oggetto di coltura.-Quanto alla donazione e divisione dei terreni, risale al 29 aprile2014 ossia ad epoca successiva all’accertamento ispettivo,completato il 3 aprile 2014.-I terreni, fino alla formale divisione, erano oggetto di proprietàindivisa in quanto ereditati dalla sig.ra [OSCURATO:PERSONA] unitamente amadre e fratelli.-La divisione attesta solo la entità della porzione di proprietàdella sig.ra [OSCURATO:PERSONA] risultante dopo le operazioni di divisione,ma non smentisce sul piano fattuale il concreto possesso e ladisponibilità da parte della stessa anche delle altre porzioni deifondi né smentisce che ella li abbia coltivati prima delladivisione.-Le altre porzioni erano state dichiarate proprio dalla sig.raTorsiello all’INPS negli anni oggetto di lite come fondi inclusinella propria attività di conduzione agricola.-Il CTU riporta che nei fascicoli aziendali di maggio 2009,maggio 2010, maggio 2011, maggio 2012 e maggio 2013compaiono come coltivate dalla sig.ra [OSCURATO:PERSONA] anche leNumero registro generale 24482/2021particelle di fondi che risultano poi assegnate agli altri erediN umero sezionale 103/2026Numero di raccolta generale 7454/2026nella successiva divisione del 2014.

Data pubblicazione 28/03/2026A fronte di tali argomentazioni, i due motivi di censura, chepossono essere esaminati congiuntamente per l’intimaconnessione che li unisce, sono inammissibili.La motivazione della sentenza è che, in base a plurimi elementiconvergenti analizzati nel loro complesso, dovevano essereaccolte le conclusioni cui era pervenuto il CTU nella primarelazione del dicembre 2016 e non potevano avere accoglimentoquelle della relazione suppletiva del 2017, poiché fondata – nontanto e non solo su documenti che non erano stati allegati inorigine – quanto su autocertificazioni della parte e dei fratelli,prive di valore probatorio, che contrastavano con gli altri plurimielementi dalla Corte esaminati.I motivi, al di là del richiamo alla violazione di molteplici normedi legge, costituiscono un tentativo di rivedere le risultanzeistruttorie.La ricorrente prende le mosse dall’assunto per cui, non essendoproprietaria delle particelle di terreno che, a seguito del decessodel padre, erano divenute oggetto di proprietà indivisa conmadre e fratelli ed erano poi state assegnate ad essi a seguitodella divisione del 2014, non poteva dirsi che avesse titolo percoltivarle, con la conseguenza che la Corte, affermando, alcontrario, che di tali particelle doveva tenersi conto, avrebbeviolato l’art. 2 della legge n. 1047/1957, nonché plurime normedi legge e del codice civile.L’art. 2 cit. non ha la portata ristretta che vorrebbe esserlesono considerati coltivatori diretti i proprietari, gli affittuari, glienfiteuti e gli usufruttuari, i miglioratari, gli assegnatari, ipastori e gli altri comunque denominati che direttamente eabitualmente si dedicano alla manuale coltivazione dei foNnumdeir oo re gistro generale 24482/2021Numero sezionale 103/2026all'allevamento ed al governo del bestiame”).

Numero di raccolta generale 7454/2026Come osservato, ex multis, da Cass. n. 10068/2024, rispettDoat a pubblicazione 28/03/2026alla qualità di coltivatore diretto manca nell'ordinamento unanozione generale applicabile ad ogni fine di legge, di tal chè lastessa «deve essere desunta dal combinato disposto degli artt.2 della l. n. 1047 del 1957, 2 e 3 della l. n. 9 del 1963, sicchéper il suo riconoscimento è necessario il concorso dei seguentirequisiti: a)diretta, abituale e manuale coltivazione dei fondi, odiretto ed abituale governo del bestiame, sussistenti allorchél'interessato si dedichi in modo esclusivo a tali attività, o anchein modo soltanto prevalente, cioè tale che le stesse lo impegninoper la maggior parte dell'anno e costituiscano per lui la maggiorfonte di reddito; b)…» (Cass. nr. 15869 del 2017; di recente,seppure ad altri fini, Cass. nr. 30261 del 2022».La Corte non ha affermato che [OSCURATO:PERSONA] si è occupatadei terreni nella estensione stabilita nella prima CTU senza averalcun titolo per farlo: ha, viceversa, stabilito che detti terrenidovevano essere considerati come rientranti nella suadisponibilità e, di fatto, dalla stessa effettivamente utilizzati, inbase a convergenti dati puntualmente esaminati e posti aconfronto in una valutazione complessiva e comparata: ledichiarazioni della stessa interessata riportate nel verbale diaccertamento ispettivo, le valutazioni degli ispettori basate sullecondizioni reali dei terreni, come materialmente riscontrare daifunzionari, le denunce AGEA e le dichiarazioni UMA, in cuiRosetta [OSCURATO:PERSONA] aveva dichiarato ogni anno i fondi coltivati e laloro estensione ai fine di ottenere i carburanti senza accise,rilasciate dalla stessa parte in epoca anteriore all’accertamento.La Corte ha apprezzato tutti gli elementi a sua disposizione,valorizzando il fatto che l’interessata aveva dichiarato illoNumero registro generale 24482/2021tempore agli organi preposti l’estensione dei fondi coltivati aiN umero sezionale 103/2026Numero di raccolta generale 7454/2026fine di ottenere agevolazioni fiscali, il che rendeva poco credibiDleat a pubblicazione 28/03/2026la prospettazione “sollevata solo nel presente contenzioso e inepoca successiva al deposito della prima CTU – circa l’inferioreestensione dei terreni realmente oggetto di colonia”, nonpotendo valere quali prove in senso contrario la meraautocertificazione della parte”.Tale conclusione è corretta, posto che, come ex multis, osservaCass. n. 28231/2024 «l’“autocertificazione” esplica valenza insede amministrativa, di sicuro non in sede giudiziaria, sede nellaquale non può che operare il principio per cui un documentoproveniente dalla parte che voglia giovarsene, non puòcostituire prova in favore della stessa né determina inversionedell’onere probatorio nel caso in cui la parte contro la quale èprodotto contesti il diritto, anche relativamente alla sua entità,oltreché alla sua esistenza (cfr. Cass. 23.6.1997, n. 5573; Cass.24.7.2000, n. 9685)».La sentenza ha altresì correttamente evidenziato che nonpoteva valere in senso contrario neppure “l’atto di divisionedelle quote ereditarie dell’aprile 2014, che attestava solo l’entitàdella porzione di proprietà della parte risultante dopo leoperazioni di divisione ma non smentiva sul piano fattuale ilconcreto possesso e la disponibilità da parte della Torsielloanche delle altre porzioni dei fondi né smentiva la coltivazionedegli stessi da parte della appellata durante tutto il periodoanteriore a tale divisione”.[OSCURATO:PERSONA] del merito ha, altresì, valorizzato ulteriori elementi,quale il fatto che “le altre porzioni erano state dichiarate propriodalla [OSCURATO:PERSONA] all’INPS negli anni oggetto di lite come fondiinclusi nella propria attività di condizione agricola”, avendoprecisato il CTU che nei fascicoli aziendali del maggio 2009,Numero registro generale 24482/2021maggio 2010, maggio 2011, maggio 2012 e maggio 2013N umero sezionale 103/2026Numero di raccolta generale 7454/2026comparivano come coltivate dalla [OSCURATO:PERSONA] anche le particelDleat a pubblicazione 28/03/2026dei fondi poi assegnate agli altri eredi nella successiva divisione.A fronte di tale articolata motivazione, le censure sono indefinitiva finalizzate ad una nuova valutazione del compendioprobatorio, approfonditamente e comparativamente vagliatodalla Corte, per sostenere che, diversamente da quantoritenuto, in sostanza, la ricorrente non avrebbe avuto titolo perutilizzare le particelle di terreno che sono state oggetto didivisione ereditaria nel 2014.La Corte ha concluso in senso contrario, affermando che ilpossesso anche di quelle particelle era emerso in atti e nonaveva rilievo che le stesse, a seguito e per effetto della divisionead altri eredi.La valutazione delle prove raccolte costituisce un'attivitàriservata in via esclusiva all'apprezzamento discrezionale delgiudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzionedella vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione se nonper il vizio, nel caso in esame neppure invocato come tale,consistito, come stabilito dall'art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc.civ., nell'avere del tutto omesso, in sede di accertamento dellafattispecie concreta, l'esame di uno o più fatti storici, principalio secondari, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza odagli atti processuali, che abbiano costituito oggetto didiscussione tra le parti e abbiano carattere decisivo, vale a direche, se esaminati, avrebbero determinato un esito diverso dellacontroversia.«La valutazione delle risultanze delle prove e il giudiziosull'attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanzeprobatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere lamotivazione, involgono, in effetti, apprezzamenti di Nufmaetrtoo re gistro generale 24482/2021Numero sezionale 103/2026riservati al giudice di merito, il quale è libero di attinNguemreero dii lr accolta generale 7454/2026proprio convincimento da quelle prove che ritenga piDùat a pubblicazione 28/03/2026degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalleparti (v.

Cass. n. 42 del 2009; Cass. n. 11511 del 2014; Cass.n. 16467 del 2017).

4.5. Il compito di questa Corte, del resto,non è quello di condividere o non condividere la ricostruzionedei fatti contenuta nella decisione impugnata né quello diprocedere ad una rilettura degli elementi di fatto postifondamento della decisione, al fine di sovrapporre la propriavalutazione delle prove a quella compiuta dai giudici di merito(Cass. n. 3267 del 2008), anche se il ricorrente prospetta unmigliore e più appagante (ma pur sempre soggettivo)coordinamento dei dati fattuali acquisiti in giudizio (Cass. n.12052 del 2007)» (Cass. n. 3119/2022 ex multis).Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile, con condannaal pagamento delle spese di legittimità in base alla soccombenzasecondo quanto liquidato in dispositivo.Sussistono le condizioni per l’applicazione dell’art. 13, comma 1quater del D.P.R. n. 115/2002, per il versamento dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto peril ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, sedovuto.La Corte dichiara inammissibile il ricorso.Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudiziodi legittimità, liquidate in €2500,00 per compensi €200,00 peresborsi, oltre spese genali al 15% ed accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del N2u0m0er2o r,e gistro generale 24482/2021Numero sezionale 103/2026dà atto della sussistenza dei presupposti processuali Nupmeerro dii lr accolta generale 7454/2026versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatDoat a pubblicazione 28/03/2026pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 13 gennaio2026.La PresidenteLucia EspositoNumero registro generale 24482/2021Numero sezionale 103/2026Numero di raccolta generale 7454/2026Data pubblicazione 28/03/2026AULA 'A'OggettoL A C O R T E S U P R E M A D I C A S S A Z I O N ESEZIONE LAVORO R.G.N.24482/2021Cron.Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:Rep.[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Ud [OSCURATO:DATA_NASCITA]Dott. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere-[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] -Rel.

Consigliere-[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere -[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere -ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso 24482-2021 proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocatoALFONSO IULIANO;- ricorrente -controI.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], inpersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato2025 e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],103 CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente –avverso la sentenza n. 245/2021 della CORTE D'APPELLO diSALERNO, depositata il 18/03/2021 R.G.N. 2/2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del13/01/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero sezionale 103/2026Rosetta [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza n. 245/2021 dellaN uCmoerro tdei r accolta generale 7454/2026d’appello di Salerno che ha accolto il gravame dell’IstitutDoat a pubblicazione 28/03/2026avverso la sentenza del Tribunale della medesima sede, hadichiarato l’obbligo della originaria ricorrente di iscriversi allaGestione coltivatori diretti per gli anni 2011, 2012 e 2013 e l’hacondannata al pagamento dei relativi contributi.Propone due motivi di ricorso.Resiste INPS con controricorso.Chiamata la causa all’adunanza camerale del 13 gennaio 2026,il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine disessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONELa ricorrente censura la sentenza per due motivi.1)Violazione e falsa applicazione degli artt. 757 cod. civ., 2 dellalegge n. 1047/1957, dell’art. 421 cod. proc. civ. in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.2)Violazione o falsa applicazione degli artt. 456 cod. civ., 757cod. civ., 1103 cod. civ., 3 e 9 del d.P.R. n. 503/1999, 14 deld.lgs. n. 173/1998, 5 del DM n. 162/2015, 1 l.c all.1 [OSCURATO:PERSONA].(UE) 907/2014, 72 co.1 Teg.

UE 1306/2013, 2, commi 33 e 35,del d.l. n. 262/2006 conv. nella legge n. 286/2006 ex art. 360,comma 1, n. 3 cod. proc. civ.La sentenza, dopo aver ricostruito la disciplina – “per essereiscritto nell’apposita gestione il coltivatore diretto deve dedicareun minimo di 104 gg lavorativi annui all’attività (art. 3 leggen.9/1963) e detta attività deve essere svolta in modo abitualee prevalente per impegno lavorativo e reddito ricavato (artt. 1Numero registro generale 24482/2021e 2 legge n. 1047/1957 come modificati dalla legge n. 9/1963)”N umero sezionale 103/2026Numero di raccolta generale 7454/2026–, ha motivato come segue.

Data pubblicazione 28/03/2026-Dal verbale ispettivo emerge che la stessa parte avevadichiarato ai funzionari di vigilanza di essere consapevole diavere l’obbligo di iscrizione nella gestione coltivatori diretti madi non aver provveduto pensando che fosse sufficientel’iscrizione come bracciante agricola, qualifica posseduta sino al2010; che i terrenti erano “condotti in prevalenza da me conl’aiuto non costante di qualche membro della famiglia” e che“dopo il 2010 non ho più svolto attività di bracciante e mi sonodedicata appieno alla mia azienda”.-In base ai dati rilevati dagli ispettori il fabbisogno ettaro-colturale è stato calcolato in 160/170 gg annui dal 2008 al 2013.-Il CTU ha depositato una prima perizia il 12.12.2016 ed unasuppletiva il 28.4.2017; per redigere il secondo elaborato ilconsulente ha acquisito, con riferimento ai terreni condotti dallasig.ra [OSCURATO:PERSONA] diversi da quelli dell’Ordine di Malta dichiarati inlocazione, documenti presso il [OSCURATO:PERSONA], autodichiarazionidella medesima sig.ra [OSCURATO:PERSONA] e dei fratelli, dichiarazione disuccessione del padre apertasi il 10.2.2004, atto di divisione del29.4.2014, documenti nuovi da cui ha desunto, contrariamentea quanto concluso con la prima perizia, che il fabbisogno dimanodopera era sempre inferiore a 104 gg annui.-E’ fondata l’eccezione di INPS in ordine al fatto che la relazionesuppletiva si è basata su mere autocertificazioni della parte o sudocumenti non esibiti durante gli accertamenti né allegatitempestivamente in giudizio.-Le autocertificazioni non hanno valore probatorio neancheindiziario in un giudizio civile; le valutazioni dell’INPS almomento dell’ispezione si basavano sulle condizioni reali deiterreni, come materialmente riscontrate dai funzionari, e sulleNumero registro generale 24482/2021denunce AGEA e sulle dichiarazioni UMA (in cui la [OSCURATO:PERSONA] haN umero sezionale 103/2026Numero di raccolta generale 7454/2026dichiarato ogni anno i fondi coltivati e la loro estensione al finDeat a pubblicazione 28/03/2026di ottenere i carburanti senza accise).-Tali denunce e dichiarazioni, rilasciate dalla stessa parte primadell’accertamento ispettivo, possono ritenersi scritture aventivalore confessorio liberamente apprezzabili in giudizio, con ilsolo limite di adeguata motivazione.-Nella specie, la stessa sig.ra [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato illo temporel’estensione dei fondi, onde appare poco credibile laprospettazione, sollevata solo nel giudizio in epoca successivaal deposito della prima consulenza, circa l’inferire estensione deiterreni realmente oggetto di coltura.-Quanto alla donazione e divisione dei terreni, risale al 29 aprile2014 ossia ad epoca successiva all’accertamento ispettivo,completato il 3 aprile 2014.-I terreni, fino alla formale divisione, erano oggetto di proprietàindivisa in quanto ereditati dalla sig.ra [OSCURATO:PERSONA] unitamente amadre e fratelli.-La divisione attesta solo la entità della porzione di proprietàdella sig.ra [OSCURATO:PERSONA] risultante dopo le operazioni di divisione,ma non smentisce sul piano fattuale il concreto possesso e ladisponibilità da parte della stessa anche delle altre porzioni deifondi né smentisce che ella li abbia coltivati prima delladivisione.-Le altre porzioni erano state dichiarate proprio dalla sig.raTorsiello all’INPS negli anni oggetto di lite come fondi inclusinella propria attività di conduzione agricola.-Il CTU riporta che nei fascicoli aziendali di maggio 2009,maggio 2010, maggio 2011, maggio 2012 e maggio 2013compaiono come coltivate dalla sig.ra [OSCURATO:PERSONA] anche leNumero registro generale 24482/2021particelle di fondi che risultano poi assegnate agli altri erediN umero sezionale 103/2026Numero di raccolta generale 7454/2026nella successiva divisione del 2014.

Data pubblicazione 28/03/2026A fronte di tali argomentazioni, i due motivi di censura, chepossono essere esaminati congiuntamente per l’intimaconnessione che li unisce, sono inammissibili.La motivazione della sentenza è che, in base a plurimi elementiconvergenti analizzati nel loro complesso, dovevano essereaccolte le conclusioni cui era pervenuto il CTU nella primarelazione del dicembre 2016 e non potevano avere accoglimentoquelle della relazione suppletiva del 2017, poiché fondata – nontanto e non solo su documenti che non erano stati allegati inorigine – quanto su autocertificazioni della parte e dei fratelli,prive di valore probatorio, che contrastavano con gli altri plurimielementi dalla Corte esaminati.I motivi, al di là del richiamo alla violazione di molteplici normedi legge, costituiscono un tentativo di rivedere le risultanzeistruttorie.La ricorrente prende le mosse dall’assunto per cui, non essendoproprietaria delle particelle di terreno che, a seguito del decessodel padre, erano divenute oggetto di proprietà indivisa conmadre e fratelli ed erano poi state assegnate ad essi a seguitodella divisione del 2014, non poteva dirsi che avesse titolo percoltivarle, con la conseguenza che la Corte, affermando, alcontrario, che di tali particelle doveva tenersi conto, avrebbeviolato l’art. 2 della legge n. 1047/1957, nonché plurime normedi legge e del codice civile.L’art. 2 cit. non ha la portata ristretta che vorrebbe esserlesono considerati coltivatori diretti i proprietari, gli affittuari, glienfiteuti e gli usufruttuari, i miglioratari, gli assegnatari, ipastori e gli altri comunque denominati che direttamente eabitualmente si dedicano alla manuale coltivazione dei foNnumdeir oo re gistro generale 24482/2021Numero sezionale 103/2026all'allevamento ed al governo del bestiame”).

Numero di raccolta generale 7454/2026Come osservato, ex multis, da Cass. n. 10068/2024, rispettDoat a pubblicazione 28/03/2026alla qualità di coltivatore diretto manca nell'ordinamento unanozione generale applicabile ad ogni fine di legge, di tal chè lastessa «deve essere desunta dal combinato disposto degli artt.2 della l. n. 1047 del 1957, 2 e 3 della l. n. 9 del 1963, sicchéper il suo riconoscimento è necessario il concorso dei seguentirequisiti: a)diretta, abituale e manuale coltivazione dei fondi, odiretto ed abituale governo del bestiame, sussistenti allorchél'interessato si dedichi in modo esclusivo a tali attività, o anchein modo soltanto prevalente, cioè tale che le stesse lo impegninoper la maggior parte dell'anno e costituiscano per lui la maggiorfonte di reddito; b)…» (Cass. nr. 15869 del 2017; di recente,seppure ad altri fini, Cass. nr. 30261 del 2022».La Corte non ha affermato che [OSCURATO:PERSONA] si è occupatadei terreni nella estensione stabilita nella prima CTU senza averalcun titolo per farlo: ha, viceversa, stabilito che detti terrenidovevano essere considerati come rientranti nella suadisponibilità e, di fatto, dalla stessa effettivamente utilizzati, inbase a convergenti dati puntualmente esaminati e posti aconfronto in una valutazione complessiva e comparata: ledichiarazioni della stessa interessata riportate nel verbale diaccertamento ispettivo, le valutazioni degli ispettori basate sullecondizioni reali dei terreni, come materialmente riscontrare daifunzionari, le denunce AGEA e le dichiarazioni UMA, in cuiRosetta [OSCURATO:PERSONA] aveva dichiarato ogni anno i fondi coltivati e laloro estensione ai fine di ottenere i carburanti senza accise,rilasciate dalla stessa parte in epoca anteriore all’accertamento.La Corte ha apprezzato tutti gli elementi a sua disposizione,valorizzando il fatto che l’interessata aveva dichiarato illoNumero registro generale 24482/2021tempore agli organi preposti l’estensione dei fondi coltivati aiN umero sezionale 103/2026Numero di raccolta generale 7454/2026fine di ottenere agevolazioni fiscali, il che rendeva poco credibiDleat a pubblicazione 28/03/2026la prospettazione “sollevata solo nel presente contenzioso e inepoca successiva al deposito della prima CTU – circa l’inferioreestensione dei terreni realmente oggetto di colonia”, nonpotendo valere quali prove in senso contrario la meraautocertificazione della parte”.Tale conclusione è corretta, posto che, come ex multis, osservaCass. n. 28231/2024 «l’“autocertificazione” esplica valenza insede amministrativa, di sicuro non in sede giudiziaria, sede nellaquale non può che operare il principio per cui un documentoproveniente dalla parte che voglia giovarsene, non puòcostituire prova in favore della stessa né determina inversionedell’onere probatorio nel caso in cui la parte contro la quale èprodotto contesti il diritto, anche relativamente alla sua entità,oltreché alla sua esistenza (cfr. Cass. 23.6.1997, n. 5573; Cass.24.7.2000, n. 9685)».La sentenza ha altresì correttamente evidenziato che nonpoteva valere in senso contrario neppure “l’atto di divisionedelle quote ereditarie dell’aprile 2014, che attestava solo l’entitàdella porzione di proprietà della parte risultante dopo leoperazioni di divisione ma non smentiva sul piano fattuale ilconcreto possesso e la disponibilità da parte della Torsielloanche delle altre porzioni dei fondi né smentiva la coltivazionedegli stessi da parte della appellata durante tutto il periodoanteriore a tale divisione”.[OSCURATO:PERSONA] del merito ha, altresì, valorizzato ulteriori elementi,quale il fatto che “le altre porzioni erano state dichiarate propriodalla [OSCURATO:PERSONA] all’INPS negli anni oggetto di lite come fondiinclusi nella propria attività di condizione agricola”, avendoprecisato il CTU che nei fascicoli aziendali del maggio 2009,Numero registro generale 24482/2021maggio 2010, maggio 2011, maggio 2012 e maggio 2013N umero sezionale 103/2026Numero di raccolta generale 7454/2026comparivano come coltivate dalla [OSCURATO:PERSONA] anche le particelDleat a pubblicazione 28/03/2026dei fondi poi assegnate agli altri eredi nella successiva divisione.A fronte di tale articolata motivazione, le censure sono indefinitiva finalizzate ad una nuova valutazione del compendioprobatorio, approfonditamente e comparativamente vagliatodalla Corte, per sostenere che, diversamente da quantoritenuto, in sostanza, la ricorrente non avrebbe avuto titolo perutilizzare le particelle di terreno che sono state oggetto didivisione ereditaria nel 2014.La Corte ha concluso in senso contrario, affermando che ilpossesso anche di quelle particelle era emerso in atti e nonaveva rilievo che le stesse, a seguito e per effetto della divisionead altri eredi.La valutazione delle prove raccolte costituisce un'attivitàriservata in via esclusiva all'apprezzamento discrezionale delgiudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzionedella vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione se nonper il vizio, nel caso in esame neppure invocato come tale,consistito, come stabilito dall'art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc.civ., nell'avere del tutto omesso, in sede di accertamento dellafattispecie concreta, l'esame di uno o più fatti storici, principalio secondari, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza odagli atti processuali, che abbiano costituito oggetto didiscussione tra le parti e abbiano carattere decisivo, vale a direche, se esaminati, avrebbero determinato un esito diverso dellacontroversia.«La valutazione delle risultanze delle prove e il giudiziosull'attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanzeprobatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere lamotivazione, involgono, in effetti, apprezzamenti di Nufmaetrtoo re gistro generale 24482/2021Numero sezionale 103/2026riservati al giudice di merito, il quale è libero di attinNguemreero dii lr accolta generale 7454/2026proprio convincimento da quelle prove che ritenga piDùat a pubblicazione 28/03/2026degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalleparti (v.

Cass. n. 42 del 2009; Cass. n. 11511 del 2014; Cass.n. 16467 del 2017).

4.5. Il compito di questa Corte, del resto,non è quello di condividere o non condividere la ricostruzionedei fatti contenuta nella decisione impugnata né quello diprocedere ad una rilettura degli elementi di fatto postifondamento della decisione, al fine di sovrapporre la propriavalutazione delle prove a quella compiuta dai giudici di merito(Cass. n. 3267 del 2008), anche se il ricorrente prospetta unmigliore e più appagante (ma pur sempre soggettivo)coordinamento dei dati fattuali acquisiti in giudizio (Cass. n.12052 del 2007)» (Cass. n. 3119/2022 ex multis).Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile, con condannaal pagamento delle spese di legittimità in base alla soccombenzasecondo quanto liquidato in dispositivo.Sussistono le condizioni per l’applicazione dell’art. 13, comma 1quater del D.P.R. n. 115/2002, per il versamento dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto peril ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, sedovuto.La Corte dichiara inammissibile il ricorso.Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudiziodi legittimità, liquidate in €2500,00 per compensi €200,00 peresborsi, oltre spese genali al 15% ed accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del N2u0m0er2o r,e gistro generale 24482/2021Numero sezionale 103/2026dà atto della sussistenza dei presupposti processuali Nupmeerro dii lr accolta generale 7454/2026versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatDoat a pubblicazione 28/03/2026pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 13 gennaio2026.La PresidenteLucia Esposito

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso 24482-2021 proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocatoALFONSO IULIANO;- ricorrente -controI.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], inpersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato2025     e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],103 CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente –avverso la sentenza n. 245/2021 della CORTE D'APPELLO diSALERNO, depositata il 18/03/2021 R.G.N. 2/2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del13/01/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero sezionale 103/2026Rosetta [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza n. 245/2021 dellaN uCmoerro tdei r accolta generale 7454/2026d’appello di Salerno che ha accolto il gravame dell’IstitutDoat a pubblicazione 28/03/2026avverso la sentenza del Tribunale della medesima sede, hadichiarato l’obbligo della originaria ricorrente di iscriversi allaGestione coltivatori diretti per gli anni 2011, 2012 e 2013 e l’hacondannata al pagamento dei relativi contributi.Propone due motivi di ricorso.Resiste INPS con controricorso.Chiamata la causa all’adunanza camerale del 13 gennaio 2026,il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine disessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONELa ricorrente censura la sentenza per due motivi.1)Violazione e falsa applicazione degli artt. 757 cod. civ., 2 dellalegge n. 1047/1957, dell’art. 421 cod. proc. civ. in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.2)Violazione o falsa applicazione degli artt. 456 cod. civ., 757cod. civ., 1103 cod. civ., 3 e 9 del d.P.R. n. 503/1999, 14 deld.lgs. n. 173/1998, 5 del DM n. 162/2015, 1 l.c all.1 [OSCURATO:PERSONA].(UE) 907/2014, 72 co.1 Teg. UE 1306/2013, 2, commi 33 e 35,del d.l. n. 262/2006 conv. nella legge n. 286/2006 ex art. 360,comma 1, n. 3 cod. proc. civ.La sentenza, dopo aver ricostruito la disciplina – “per essereiscritto nell’apposita gestione il coltivatore diretto deve dedicareun minimo di 104 gg lavorativi annui all’attività (art. 3 leggen.9/1963) e detta attività deve essere svolta in modo abitualee prevalente per impegno lavorativo e reddito ricavato (artt. 1Numero registro generale 24482/2021e 2 legge n. 1047/1957 come modificati dalla legge n. 9/1963)”N umero sezionale 103/2026Numero di raccolta generale 7454/2026–, ha motivato come segue.  Data pubblicazione 28/03/2026-Dal verbale ispettivo emerge che la stessa parte avevadichiarato ai funzionari di vigilanza di essere consapevole diavere l’obbligo di iscrizione nella gestione coltivatori diretti madi non aver provveduto pensando che fosse sufficientel’iscrizione come bracciante agricola, qualifica posseduta sino al2010; che i terrenti erano “condotti in prevalenza da me conl’aiuto non costante di qualche membro della famiglia” e che“dopo il 2010 non ho più svolto attività di bracciante e mi sonodedicata appieno alla mia azienda”.-In base ai dati rilevati dagli ispettori il fabbisogno ettaro-colturale è stato calcolato in 160/170 gg annui dal 2008 al 2013.-Il CTU ha depositato una prima perizia il 12.12.2016 ed unasuppletiva il 28.4.2017; per redigere il secondo elaborato ilconsulente ha acquisito, con riferimento ai terreni condotti dallasig.ra [OSCURATO:PERSONA] diversi da quelli dell’Ordine di Malta dichiarati inlocazione, documenti presso il [OSCURATO:PERSONA], autodichiarazionidella medesima sig.ra [OSCURATO:PERSONA] e dei fratelli, dichiarazione disuccessione del padre apertasi il 10.2.2004, atto di divisione del29.4.2014, documenti nuovi da cui ha desunto, contrariamentea quanto concluso con la prima perizia, che il fabbisogno dimanodopera era sempre inferiore a 104 gg annui.-E’ fondata l’eccezione di INPS in ordine al fatto che la relazionesuppletiva si è basata su mere autocertificazioni della parte o sudocumenti non esibiti durante gli accertamenti né allegatitempestivamente in giudizio.-Le autocertificazioni non hanno valore probatorio neancheindiziario in un giudizio civile; le valutazioni dell’INPS almomento dell’ispezione si basavano sulle condizioni reali deiterreni, come materialmente riscontrate dai funzionari, e sulleNumero registro generale 24482/2021denunce AGEA e sulle dichiarazioni UMA (in cui la [OSCURATO:PERSONA] haN umero sezionale 103/2026Numero di raccolta generale 7454/2026dichiarato ogni anno i fondi coltivati e la loro estensione al finDeat a pubblicazione 28/03/2026di ottenere i carburanti senza accise).-Tali denunce e dichiarazioni, rilasciate dalla stessa parte primadell’accertamento ispettivo, possono ritenersi scritture aventivalore confessorio liberamente apprezzabili in giudizio, con ilsolo limite di adeguata motivazione.-Nella specie, la stessa sig.ra [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato illo temporel’estensione dei fondi, onde appare poco credibile laprospettazione, sollevata solo nel giudizio in epoca successivaal deposito della prima consulenza, circa l’inferire estensione deiterreni realmente oggetto di coltura.-Quanto alla donazione e divisione dei terreni, risale al 29 aprile2014 ossia ad epoca successiva all’accertamento ispettivo,completato il 3 aprile 2014.-I terreni, fino alla formale divisione, erano oggetto di proprietàindivisa in quanto ereditati dalla sig.ra [OSCURATO:PERSONA] unitamente amadre e fratelli.-La divisione attesta solo la entità della porzione di proprietàdella sig.ra [OSCURATO:PERSONA] risultante dopo le operazioni di divisione,ma non smentisce sul piano fattuale il concreto possesso e ladisponibilità da parte della stessa anche delle altre porzioni deifondi né smentisce che ella li abbia coltivati prima delladivisione.-Le altre porzioni erano state dichiarate proprio dalla sig.raTorsiello all’INPS negli anni oggetto di lite come fondi inclusinella propria attività di conduzione agricola.-Il CTU riporta che nei fascicoli aziendali di maggio 2009,maggio 2010, maggio 2011, maggio 2012 e maggio 2013compaiono come coltivate dalla sig.ra [OSCURATO:PERSONA] anche leNumero registro generale 24482/2021particelle di fondi che risultano poi assegnate agli altri erediN umero sezionale 103/2026Numero di raccolta generale 7454/2026nella successiva divisione del 2014. Data pubblicazione 28/03/2026A fronte di tali argomentazioni, i due motivi di censura, chepossono essere esaminati congiuntamente per l’intimaconnessione che li unisce, sono inammissibili.La motivazione della sentenza è che, in base a plurimi elementiconvergenti analizzati nel loro complesso, dovevano essereaccolte le conclusioni cui era pervenuto il CTU nella primarelazione del dicembre 2016 e non potevano avere accoglimentoquelle della relazione suppletiva del 2017, poiché fondata – nontanto e non solo su documenti che non erano stati allegati inorigine – quanto su autocertificazioni della parte e dei fratelli,prive di valore probatorio, che contrastavano con gli altri plurimielementi dalla Corte esaminati.I motivi, al di là del richiamo alla violazione di molteplici normedi legge, costituiscono un tentativo di rivedere le risultanzeistruttorie.La ricorrente prende le mosse dall’assunto per cui, non essendoproprietaria delle particelle di terreno che, a seguito del decessodel padre, erano divenute oggetto di proprietà indivisa conmadre e fratelli ed erano poi state assegnate ad essi a seguitodella divisione del 2014, non poteva dirsi che avesse titolo percoltivarle, con la conseguenza che la Corte, affermando, alcontrario, che di tali particelle doveva tenersi conto, avrebbeviolato l’art. 2 della legge n. 1047/1957, nonché plurime normedi legge e del codice civile.L’art. 2 cit. non ha la portata ristretta che vorrebbe esserlesono considerati coltivatori diretti i proprietari, gli affittuari, glienfiteuti e gli usufruttuari, i miglioratari, gli assegnatari, ipastori e gli altri comunque denominati che direttamente eabitualmente si dedicano alla manuale coltivazione dei foNnumdeir oo re gistro generale 24482/2021Numero sezionale 103/2026all'allevamento ed al governo del bestiame”).  Numero di raccolta generale 7454/2026Come osservato, ex multis, da Cass. n. 10068/2024, rispettDoat a pubblicazione 28/03/2026alla qualità di coltivatore diretto manca nell'ordinamento unanozione generale applicabile ad ogni fine di legge, di tal chè lastessa «deve essere desunta dal combinato disposto degli artt.2 della l. n. 1047 del 1957, 2 e 3 della l. n. 9 del 1963, sicchéper il suo riconoscimento è necessario il concorso dei seguentirequisiti: a)diretta, abituale e manuale coltivazione dei fondi, odiretto ed abituale governo del bestiame, sussistenti allorchél'interessato si dedichi in modo esclusivo a tali attività, o anchein modo soltanto prevalente, cioè tale che le stesse lo impegninoper la maggior parte dell'anno e costituiscano per lui la maggiorfonte di reddito; b)…» (Cass. nr. 15869 del 2017; di recente,seppure ad altri fini, Cass. nr. 30261 del 2022».La Corte non ha affermato che [OSCURATO:PERSONA] si è occupatadei terreni nella estensione stabilita nella prima CTU senza averalcun titolo per farlo: ha, viceversa, stabilito che detti terrenidovevano essere considerati come rientranti nella suadisponibilità e, di fatto, dalla stessa effettivamente utilizzati, inbase a convergenti dati puntualmente esaminati e posti aconfronto in una valutazione complessiva e comparata: ledichiarazioni della stessa interessata riportate nel verbale diaccertamento ispettivo, le valutazioni degli ispettori basate sullecondizioni reali dei terreni, come materialmente riscontrare daifunzionari, le denunce AGEA e le dichiarazioni UMA, in cuiRosetta [OSCURATO:PERSONA] aveva dichiarato ogni anno i fondi coltivati e laloro estensione ai fine di ottenere i carburanti senza accise,rilasciate dalla stessa parte in epoca anteriore all’accertamento.La Corte ha apprezzato tutti gli elementi a sua disposizione,valorizzando il fatto che l’interessata aveva dichiarato illoNumero registro generale 24482/2021tempore agli organi preposti l’estensione dei fondi coltivati aiN umero sezionale 103/2026Numero di raccolta generale 7454/2026fine di ottenere agevolazioni fiscali, il che rendeva poco credibiDleat a pubblicazione 28/03/2026la prospettazione “sollevata solo nel presente contenzioso e inepoca successiva al deposito della prima CTU – circa l’inferioreestensione dei terreni realmente oggetto di colonia”, nonpotendo valere quali prove in senso contrario la meraautocertificazione della parte”.Tale conclusione è corretta, posto che, come ex multis, osservaCass. n. 28231/2024 «l’“autocertificazione” esplica valenza insede amministrativa, di sicuro non in sede giudiziaria, sede nellaquale non può che operare il principio per cui un documentoproveniente dalla parte che voglia giovarsene, non puòcostituire prova in favore della stessa né determina inversionedell’onere probatorio nel caso in cui la parte contro la quale èprodotto contesti il diritto, anche relativamente alla sua entità,oltreché alla sua esistenza (cfr. Cass. 23.6.1997, n. 5573; Cass.24.7.2000, n. 9685)».La sentenza ha altresì correttamente evidenziato che nonpoteva valere in senso contrario neppure “l’atto di divisionedelle quote ereditarie dell’aprile 2014, che attestava solo l’entitàdella porzione di proprietà della parte risultante dopo leoperazioni di divisione ma non smentiva sul piano fattuale ilconcreto possesso e la disponibilità da parte della Torsielloanche delle altre porzioni dei fondi né smentiva la coltivazionedegli stessi da parte della appellata durante tutto il periodoanteriore a tale divisione”.[OSCURATO:PERSONA] del merito ha, altresì, valorizzato ulteriori elementi,quale il fatto che “le altre porzioni erano state dichiarate propriodalla [OSCURATO:PERSONA] all’INPS negli anni oggetto di lite come fondiinclusi nella propria attività di condizione agricola”, avendoprecisato il CTU che nei fascicoli aziendali del maggio 2009,Numero registro generale 24482/2021maggio 2010, maggio 2011, maggio 2012 e maggio 2013N umero sezionale 103/2026Numero di raccolta generale 7454/2026comparivano come coltivate dalla [OSCURATO:PERSONA] anche le particelDleat a pubblicazione 28/03/2026dei fondi poi assegnate agli altri eredi nella successiva divisione.A fronte di tale articolata motivazione, le censure sono indefinitiva finalizzate ad una nuova valutazione del compendioprobatorio, approfonditamente e comparativamente vagliatodalla Corte, per sostenere che, diversamente da quantoritenuto, in sostanza, la ricorrente non avrebbe avuto titolo perutilizzare le particelle di terreno che sono state oggetto didivisione ereditaria nel 2014.La Corte ha concluso in senso contrario, affermando che ilpossesso anche di quelle particelle era emerso in atti e nonaveva rilievo che le stesse, a seguito e per effetto della divisionead altri eredi.La valutazione delle prove raccolte costituisce un'attivitàriservata in via esclusiva all'apprezzamento discrezionale delgiudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzionedella vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione se nonper il vizio, nel caso in esame neppure invocato come tale,consistito, come stabilito dall'art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc.civ., nell'avere del tutto omesso, in sede di accertamento dellafattispecie concreta, l'esame di uno o più fatti storici, principalio secondari, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza odagli atti processuali, che abbiano costituito oggetto didiscussione tra le parti e abbiano carattere decisivo, vale a direche, se esaminati, avrebbero determinato un esito diverso dellacontroversia.«La valutazione delle risultanze delle prove e il giudiziosull'attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanzeprobatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere lamotivazione, involgono, in effetti, apprezzamenti di Nufmaetrtoo re gistro generale 24482/2021Numero sezionale 103/2026riservati al giudice di merito, il quale è libero di attinNguemreero  dii lr accolta generale 7454/2026proprio convincimento da quelle prove che ritenga piDùat a pubblicazione 28/03/2026degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalleparti (v. Cass. n. 42 del 2009; Cass. n. 11511 del 2014; Cass.n. 16467 del 2017). 4.5. Il compito di questa Corte, del resto,non è quello di condividere o non condividere la ricostruzionedei fatti contenuta nella decisione impugnata né quello diprocedere ad una rilettura degli elementi di fatto postifondamento della decisione, al fine di sovrapporre la propriavalutazione delle prove a quella compiuta dai giudici di merito(Cass. n. 3267 del 2008), anche se il ricorrente prospetta unmigliore e più appagante (ma pur sempre soggettivo)coordinamento dei dati fattuali acquisiti in giudizio (Cass. n.12052 del 2007)» (Cass. n. 3119/2022 ex multis).Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile, con condannaal pagamento delle spese di legittimità in base alla soccombenzasecondo quanto liquidato in dispositivo.Sussistono le condizioni per l’applicazione dell’art. 13, comma 1quater del D.P.R. n. 115/2002, per il versamento dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto peril ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, sedovuto.La Corte dichiara inammissibile il ricorso.Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudiziodi legittimità, liquidate in €2500,00 per compensi €200,00 peresborsi, oltre spese genali al 15% ed accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del N2u0m0er2o r,e gistro generale 24482/2021Numero sezionale 103/2026dà atto della sussistenza dei presupposti processuali Nupmeerro  dii lr accolta generale 7454/2026versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatDoat a pubblicazione 28/03/2026pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 13 gennaio2026.La PresidenteLucia EspositoNumero registro generale 24482/2021Numero sezionale 103/2026Numero di raccolta generale 7454/2026Data pubblicazione 28/03/2026AULA 'A'OggettoL A  C O R T E  S U P R E M A  D I  C A S S A Z I O N ESEZIONE LAVORO R.G.N.24482/2021Cron.Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:Rep.[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Ud [OSCURATO:DATA_NASCITA]Dott. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere-[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] -Rel. Consigliere-[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere -[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]   - Consigliere -ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso 24482-2021 proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocatoALFONSO IULIANO;- ricorrente -controI.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], inpersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato2025     e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],103 CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente –avverso la sentenza n. 245/2021 della CORTE D'APPELLO diSALERNO, depositata il 18/03/2021 R.G.N. 2/2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del13/01/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero sezionale 103/2026Rosetta [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza n. 245/2021 dellaN uCmoerro tdei r accolta generale 7454/2026d’appello di Salerno che ha accolto il gravame dell’IstitutDoat a pubblicazione 28/03/2026avverso la sentenza del Tribunale della medesima sede, hadichiarato l’obbligo della originaria ricorrente di iscriversi allaGestione coltivatori diretti per gli anni 2011, 2012 e 2013 e l’hacondannata al pagamento dei relativi contributi.Propone due motivi di ricorso.Resiste INPS con controricorso.Chiamata la causa all’adunanza camerale del 13 gennaio 2026,il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine disessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONELa ricorrente censura la sentenza per due motivi.1)Violazione e falsa applicazione degli artt. 757 cod. civ., 2 dellalegge n. 1047/1957, dell’art. 421 cod. proc. civ. in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.2)Violazione o falsa applicazione degli artt. 456 cod. civ., 757cod. civ., 1103 cod. civ., 3 e 9 del d.P.R. n. 503/1999, 14 deld.lgs. n. 173/1998, 5 del DM n. 162/2015, 1 l.c all.1 [OSCURATO:PERSONA].(UE) 907/2014, 72 co.1 Teg. UE 1306/2013, 2, commi 33 e 35,del d.l. n. 262/2006 conv. nella legge n. 286/2006 ex art. 360,comma 1, n. 3 cod. proc. civ.La sentenza, dopo aver ricostruito la disciplina – “per essereiscritto nell’apposita gestione il coltivatore diretto deve dedicareun minimo di 104 gg lavorativi annui all’attività (art. 3 leggen.9/1963) e detta attività deve essere svolta in modo abitualee prevalente per impegno lavorativo e reddito ricavato (artt. 1Numero registro generale 24482/2021e 2 legge n. 1047/1957 come modificati dalla legge n. 9/1963)”N umero sezionale 103/2026Numero di raccolta generale 7454/2026–, ha motivato come segue.  Data pubblicazione 28/03/2026-Dal verbale ispettivo emerge che la stessa parte avevadichiarato ai funzionari di vigilanza di essere consapevole diavere l’obbligo di iscrizione nella gestione coltivatori diretti madi non aver provveduto pensando che fosse sufficientel’iscrizione come bracciante agricola, qualifica posseduta sino al2010; che i terrenti erano “condotti in prevalenza da me conl’aiuto non costante di qualche membro della famiglia” e che“dopo il 2010 non ho più svolto attività di bracciante e mi sonodedicata appieno alla mia azienda”.-In base ai dati rilevati dagli ispettori il fabbisogno ettaro-colturale è stato calcolato in 160/170 gg annui dal 2008 al 2013.-Il CTU ha depositato una prima perizia il 12.12.2016 ed unasuppletiva il 28.4.2017; per redigere il secondo elaborato ilconsulente ha acquisito, con riferimento ai terreni condotti dallasig.ra [OSCURATO:PERSONA] diversi da quelli dell’Ordine di Malta dichiarati inlocazione, documenti presso il [OSCURATO:PERSONA], autodichiarazionidella medesima sig.ra [OSCURATO:PERSONA] e dei fratelli, dichiarazione disuccessione del padre apertasi il 10.2.2004, atto di divisione del29.4.2014, documenti nuovi da cui ha desunto, contrariamentea quanto concluso con la prima perizia, che il fabbisogno dimanodopera era sempre inferiore a 104 gg annui.-E’ fondata l’eccezione di INPS in ordine al fatto che la relazionesuppletiva si è basata su mere autocertificazioni della parte o sudocumenti non esibiti durante gli accertamenti né allegatitempestivamente in giudizio.-Le autocertificazioni non hanno valore probatorio neancheindiziario in un giudizio civile; le valutazioni dell’INPS almomento dell’ispezione si basavano sulle condizioni reali deiterreni, come materialmente riscontrate dai funzionari, e sulleNumero registro generale 24482/2021denunce AGEA e sulle dichiarazioni UMA (in cui la [OSCURATO:PERSONA] haN umero sezionale 103/2026Numero di raccolta generale 7454/2026dichiarato ogni anno i fondi coltivati e la loro estensione al finDeat a pubblicazione 28/03/2026di ottenere i carburanti senza accise).-Tali denunce e dichiarazioni, rilasciate dalla stessa parte primadell’accertamento ispettivo, possono ritenersi scritture aventivalore confessorio liberamente apprezzabili in giudizio, con ilsolo limite di adeguata motivazione.-Nella specie, la stessa sig.ra [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato illo temporel’estensione dei fondi, onde appare poco credibile laprospettazione, sollevata solo nel giudizio in epoca successivaal deposito della prima consulenza, circa l’inferire estensione deiterreni realmente oggetto di coltura.-Quanto alla donazione e divisione dei terreni, risale al 29 aprile2014 ossia ad epoca successiva all’accertamento ispettivo,completato il 3 aprile 2014.-I terreni, fino alla formale divisione, erano oggetto di proprietàindivisa in quanto ereditati dalla sig.ra [OSCURATO:PERSONA] unitamente amadre e fratelli.-La divisione attesta solo la entità della porzione di proprietàdella sig.ra [OSCURATO:PERSONA] risultante dopo le operazioni di divisione,ma non smentisce sul piano fattuale il concreto possesso e ladisponibilità da parte della stessa anche delle altre porzioni deifondi né smentisce che ella li abbia coltivati prima delladivisione.-Le altre porzioni erano state dichiarate proprio dalla sig.raTorsiello all’INPS negli anni oggetto di lite come fondi inclusinella propria attività di conduzione agricola.-Il CTU riporta che nei fascicoli aziendali di maggio 2009,maggio 2010, maggio 2011, maggio 2012 e maggio 2013compaiono come coltivate dalla sig.ra [OSCURATO:PERSONA] anche leNumero registro generale 24482/2021particelle di fondi che risultano poi assegnate agli altri erediN umero sezionale 103/2026Numero di raccolta generale 7454/2026nella successiva divisione del 2014. Data pubblicazione 28/03/2026A fronte di tali argomentazioni, i due motivi di censura, chepossono essere esaminati congiuntamente per l’intimaconnessione che li unisce, sono inammissibili.La motivazione della sentenza è che, in base a plurimi elementiconvergenti analizzati nel loro complesso, dovevano essereaccolte le conclusioni cui era pervenuto il CTU nella primarelazione del dicembre 2016 e non potevano avere accoglimentoquelle della relazione suppletiva del 2017, poiché fondata – nontanto e non solo su documenti che non erano stati allegati inorigine – quanto su autocertificazioni della parte e dei fratelli,prive di valore probatorio, che contrastavano con gli altri plurimielementi dalla Corte esaminati.I motivi, al di là del richiamo alla violazione di molteplici normedi legge, costituiscono un tentativo di rivedere le risultanzeistruttorie.La ricorrente prende le mosse dall’assunto per cui, non essendoproprietaria delle particelle di terreno che, a seguito del decessodel padre, erano divenute oggetto di proprietà indivisa conmadre e fratelli ed erano poi state assegnate ad essi a seguitodella divisione del 2014, non poteva dirsi che avesse titolo percoltivarle, con la conseguenza che la Corte, affermando, alcontrario, che di tali particelle doveva tenersi conto, avrebbeviolato l’art. 2 della legge n. 1047/1957, nonché plurime normedi legge e del codice civile.L’art. 2 cit. non ha la portata ristretta che vorrebbe esserlesono considerati coltivatori diretti i proprietari, gli affittuari, glienfiteuti e gli usufruttuari, i miglioratari, gli assegnatari, ipastori e gli altri comunque denominati che direttamente eabitualmente si dedicano alla manuale coltivazione dei foNnumdeir oo re gistro generale 24482/2021Numero sezionale 103/2026all'allevamento ed al governo del bestiame”).  Numero di raccolta generale 7454/2026Come osservato, ex multis, da Cass. n. 10068/2024, rispettDoat a pubblicazione 28/03/2026alla qualità di coltivatore diretto manca nell'ordinamento unanozione generale applicabile ad ogni fine di legge, di tal chè lastessa «deve essere desunta dal combinato disposto degli artt.2 della l. n. 1047 del 1957, 2 e 3 della l. n. 9 del 1963, sicchéper il suo riconoscimento è necessario il concorso dei seguentirequisiti: a)diretta, abituale e manuale coltivazione dei fondi, odiretto ed abituale governo del bestiame, sussistenti allorchél'interessato si dedichi in modo esclusivo a tali attività, o anchein modo soltanto prevalente, cioè tale che le stesse lo impegninoper la maggior parte dell'anno e costituiscano per lui la maggiorfonte di reddito; b)…» (Cass. nr. 15869 del 2017; di recente,seppure ad altri fini, Cass. nr. 30261 del 2022».La Corte non ha affermato che [OSCURATO:PERSONA] si è occupatadei terreni nella estensione stabilita nella prima CTU senza averalcun titolo per farlo: ha, viceversa, stabilito che detti terrenidovevano essere considerati come rientranti nella suadisponibilità e, di fatto, dalla stessa effettivamente utilizzati, inbase a convergenti dati puntualmente esaminati e posti aconfronto in una valutazione complessiva e comparata: ledichiarazioni della stessa interessata riportate nel verbale diaccertamento ispettivo, le valutazioni degli ispettori basate sullecondizioni reali dei terreni, come materialmente riscontrare daifunzionari, le denunce AGEA e le dichiarazioni UMA, in cuiRosetta [OSCURATO:PERSONA] aveva dichiarato ogni anno i fondi coltivati e laloro estensione ai fine di ottenere i carburanti senza accise,rilasciate dalla stessa parte in epoca anteriore all’accertamento.La Corte ha apprezzato tutti gli elementi a sua disposizione,valorizzando il fatto che l’interessata aveva dichiarato illoNumero registro generale 24482/2021tempore agli organi preposti l’estensione dei fondi coltivati aiN umero sezionale 103/2026Numero di raccolta generale 7454/2026fine di ottenere agevolazioni fiscali, il che rendeva poco credibiDleat a pubblicazione 28/03/2026la prospettazione “sollevata solo nel presente contenzioso e inepoca successiva al deposito della prima CTU – circa l’inferioreestensione dei terreni realmente oggetto di colonia”, nonpotendo valere quali prove in senso contrario la meraautocertificazione della parte”.Tale conclusione è corretta, posto che, come ex multis, osservaCass. n. 28231/2024 «l’“autocertificazione” esplica valenza insede amministrativa, di sicuro non in sede giudiziaria, sede nellaquale non può che operare il principio per cui un documentoproveniente dalla parte che voglia giovarsene, non puòcostituire prova in favore della stessa né determina inversionedell’onere probatorio nel caso in cui la parte contro la quale èprodotto contesti il diritto, anche relativamente alla sua entità,oltreché alla sua esistenza (cfr. Cass. 23.6.1997, n. 5573; Cass.24.7.2000, n. 9685)».La sentenza ha altresì correttamente evidenziato che nonpoteva valere in senso contrario neppure “l’atto di divisionedelle quote ereditarie dell’aprile 2014, che attestava solo l’entitàdella porzione di proprietà della parte risultante dopo leoperazioni di divisione ma non smentiva sul piano fattuale ilconcreto possesso e la disponibilità da parte della Torsielloanche delle altre porzioni dei fondi né smentiva la coltivazionedegli stessi da parte della appellata durante tutto il periodoanteriore a tale divisione”.[OSCURATO:PERSONA] del merito ha, altresì, valorizzato ulteriori elementi,quale il fatto che “le altre porzioni erano state dichiarate propriodalla [OSCURATO:PERSONA] all’INPS negli anni oggetto di lite come fondiinclusi nella propria attività di condizione agricola”, avendoprecisato il CTU che nei fascicoli aziendali del maggio 2009,Numero registro generale 24482/2021maggio 2010, maggio 2011, maggio 2012 e maggio 2013N umero sezionale 103/2026Numero di raccolta generale 7454/2026comparivano come coltivate dalla [OSCURATO:PERSONA] anche le particelDleat a pubblicazione 28/03/2026dei fondi poi assegnate agli altri eredi nella successiva divisione.A fronte di tale articolata motivazione, le censure sono indefinitiva finalizzate ad una nuova valutazione del compendioprobatorio, approfonditamente e comparativamente vagliatodalla Corte, per sostenere che, diversamente da quantoritenuto, in sostanza, la ricorrente non avrebbe avuto titolo perutilizzare le particelle di terreno che sono state oggetto didivisione ereditaria nel 2014.La Corte ha concluso in senso contrario, affermando che ilpossesso anche di quelle particelle era emerso in atti e nonaveva rilievo che le stesse, a seguito e per effetto della divisionead altri eredi.La valutazione delle prove raccolte costituisce un'attivitàriservata in via esclusiva all'apprezzamento discrezionale delgiudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzionedella vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione se nonper il vizio, nel caso in esame neppure invocato come tale,consistito, come stabilito dall'art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc.civ., nell'avere del tutto omesso, in sede di accertamento dellafattispecie concreta, l'esame di uno o più fatti storici, principalio secondari, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza odagli atti processuali, che abbiano costituito oggetto didiscussione tra le parti e abbiano carattere decisivo, vale a direche, se esaminati, avrebbero determinato un esito diverso dellacontroversia.«La valutazione delle risultanze delle prove e il giudiziosull'attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanzeprobatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere lamotivazione, involgono, in effetti, apprezzamenti di Nufmaetrtoo re gistro generale 24482/2021Numero sezionale 103/2026riservati al giudice di merito, il quale è libero di attinNguemreero  dii lr accolta generale 7454/2026proprio convincimento da quelle prove che ritenga piDùat a pubblicazione 28/03/2026degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalleparti (v. Cass. n. 42 del 2009; Cass. n. 11511 del 2014; Cass.n. 16467 del 2017). 4.5. Il compito di questa Corte, del resto,non è quello di condividere o non condividere la ricostruzionedei fatti contenuta nella decisione impugnata né quello diprocedere ad una rilettura degli elementi di fatto postifondamento della decisione, al fine di sovrapporre la propriavalutazione delle prove a quella compiuta dai giudici di merito(Cass. n. 3267 del 2008), anche se il ricorrente prospetta unmigliore e più appagante (ma pur sempre soggettivo)coordinamento dei dati fattuali acquisiti in giudizio (Cass. n.12052 del 2007)» (Cass. n. 3119/2022 ex multis).Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile, con condannaal pagamento delle spese di legittimità in base alla soccombenzasecondo quanto liquidato in dispositivo.Sussistono le condizioni per l’applicazione dell’art. 13, comma 1quater del D.P.R. n. 115/2002, per il versamento dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto peril ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, sedovuto.La Corte dichiara inammissibile il ricorso.Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudiziodi legittimità, liquidate in €2500,00 per compensi €200,00 peresborsi, oltre spese genali al 15% ed accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del N2u0m0er2o r,e gistro generale 24482/2021Numero sezionale 103/2026dà atto della sussistenza dei presupposti processuali Nupmeerro  dii lr accolta generale 7454/2026versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatDoat a pubblicazione 28/03/2026pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 13 gennaio2026.La PresidenteLucia Esposito   
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