CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 22 giugno 2026
Cassazione n. 21120/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
tato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Ancona n. 388/2025depositata il 07/03/2025, notificata in data 14/03/2025;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/06/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]Aquino.1. Il [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in liquidazione ha promosso azione diinefficacia ex art. 67, primo comma, n. 1) l.fall. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].r.l. in relazione alla compravendita del 29 novembre 2017, con la qualesono stati ceduti alla convenuta, nell’anno anteriore alla dichiarazione diNumero registro generale 10748/2025Numero sezionale 2549/2026Numero di raccolta generale 21120/2026Data pubblicazione 22/06/2026fallimento, una serie di immobili in Comune di Offida (AP), consistenti infabbricato a uso abitazione, locale a uso deposito e tre appezzamenti diterreno, per il corrispettivo di € 25.000,00, trattandosi – a giudizio delcompiuto entro l’anno dalla dichiarazione di fallimento.2. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha accolto la domanda e la Corte diAppello di Ancona, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato ladecisione. Il giudice di appello – per quanto qui rileva – ha ritenutoprovata la sproporzione del prezzo in base alla perizia di parte attriceprodotta in giudizio, ritenendo infondata la deduzione di parte appellante,secondo cui il deprezzamento del valore al momento dell’acquisto (2017)rispetto alla data individuata dalla perizia di stima (2009) non tenesseconto dei danni subiti a causa di eventi sismici. Sotto questo profilo, laCorte di merito ha evidenziato che la perizia di parte riconduce all’anno2017 il valore di stima, tenuto conto dell’inagibilità del fabbricato e dellostato di abbandono dei terreni (osservando che «“la stima è definita alladata del novembre 2017” e che la stessa quantifica il valore dei benioggetto di compravendita dando atto a pag. 26 del fatto che le costruzionirisultano “inagibili” e che il terreno è “in stato di abbandono”»).3. L’appellante ha proposto ricorso per cassazione affidato a duemotivi, cui il Fallimento ha resistito con controricorso.4. E’ stata emessa in data 29 dicembre 2025 proposta di definizioneaccelerata, per la quale parte ricorrente ha chiesto la decisione.5. Entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo («nullità della sentenza per omessamotivazione in quanto apparente ed apodittica ex art. 360 comma 1 n. 4in violazione e falsa applicazione dell'art. 132 c.p.c. e art. 111 Cost. -Violazione e falsa applicazione di legge, ex art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.,degli artt. 115 e 116 c.p.c.») si deduce l’apparenza della motivazione conn. 10748/2025 R.G.Numero registro generale 10748/2025Numero sezionale 2549/2026Numero di raccolta generale 21120/2026Data pubblicazione 22/06/2026riguardo al rigetto del primo motivo di appello, ove si censurava l’assenzadi prova della sproporzione del prezzo «ultra semidimidium» al momentodel compimento dell’atto oggetto di revocatoria, ritenendosi arbitraria epriva di valore probatorio la perizia di parte del Fallimento, valorizzata dalgiudice di appello, per la quale si sarebbe dovuto invece disporre CTU, allaluce delle puntuali contestazioni delle contraddizioni interne che secondol’appellante compromettevano l’affidabilità della perizia di parte.2. La proposta di definizione accelerata ha condivisibilmente ritenutoinsussistente il vizio di motivazione - essendo la motivazione dellasentenza impugnata tale da consentire l’individuazione del percorsologico-giuridico che ha condotto alla decisione – e inammissibile la censuradi violazione di legge, in quanto volta «a rimettere in discussione gliaccertamenti compiuti in modo conforme dai giudici di merito dei duegradi di giudizio, attraverso la confutazione dei contenuti della perizia diparte attrice che non può avere ingresso in questa sede, poiché il giudiziodi legittimità̀ non costituisce un ulteriore grado di merito (Cass. Sez. U,34476/2019; ex plurimis, Cass. 3119/2022), e introdurvi il sindacato dellequaestiones facti significherebbe consentire un inammissibile raffronto trale ragioni del decidere espresse nel provvedimento impugnato e lerisultanze istruttorie, riservate al vaglio del giudice di merito (Cass. Sez.U, 28220/2018; Cass. 33858/2019, 28643/2020, 21973/2021,2001/2023, 10927/2024). In altri termini, il ricorrente per cassazione nonpuò pretendere di contrapporre la propria valutazione a quella dei giudicidel merito, al fine di ottenere la revisione degli accertamenti compiuti (explurimis, Cass. 9097/2017, 30516/2018, 15276/2021, 205/2022), nonessendo compito di questa Corte condividere o meno la ricostruzionegiudiziale dei fatti – quand’anche ne fosse prospettato un coordinamentopiù appagante – né procedere alla rilettura delle risultanze processuali,per assecondare l’aspirazione della parte ad una decisione consona allesue aspettative (Cass. 12052/2007, 3267/2008)».n. 10748/2025 R.G.Numero registro generale 10748/2025Numero sezionale 2549/2026Numero di raccolta generale 21120/2026Data pubblicazione 22/06/2026A ciò si aggiunga che la CTU integra un mezzo istruttorio diverso dallaprova vera e propria, come tale sottratto alla disponibilità delle parti eaffidato al prudente apprezzamento del giudice di merito, rientrando nelsuo potere discrezionale la valutazione di disporre la nomina dell’ausiliarioe potendo la motivazione dell’eventuale diniego di ammissione del mezzoessere anche implicitamente desumibile – come nel caso in esame – dalcontesto generale delle argomentazioni svolte e dalla valutazionecomplessiva del quadro probatorio (Cass. n. 14703/2024; Cass. n.326/2020; Cass. n. 15219/2007). Né la decisione del giudice di disporre omeno CTU è censurabile nel giudizio di legittimità, salvo che il vizio siadenunciato nel rispetto dei nuovi canoni dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod.proc. civ., avuto riguardo, tra l’altro, al requisito della decisività (Cass. n.7472/2017; Cass. n. 25281/2023).3. Con il secondo motivo si deduce «violazione e falsa applicazione dilegge, ex art. 360 comma 1 n. 3 C.P.C., dell'art. 91 e 92 c.p.c. e dell'art.1, comma 17 L. 228/2012 (art. 13 comma 1quater del DPR 115/2002)»,per avere il giudice di appello condannato l’appellante al pagamentointegrale delle spese processuali, senza alcuna compensazione, e alpagamento del contributo unificato, nonostante avesse riconosciuto,correggendo la motivazione (ma non la decisione) del tribunale, chel’eccezione sulla congruità del prezzo costituiva mera difesa (e noneccezione in senso stretto) e che l’onere della prova della sproporzioneincombeva sulla curatela.4. La proposta di definizione accelerata ha condivisibilmenteevidenziato che è stata fatta corretta applicazione del principio dellasoccombenza «inteso nel senso che soltanto la parte interamentevittoriosa non può essere condannata - nemmeno in minima parte - alpagamento delle stesse (…) ex multis, Cass. 9860/2025)».5. Il collegio condivide appieno la proposta di definizione accelerata,non aggiungendo la memoria ulteriori temi utili di discussione.n. 10748/2025 R.G.Numero registro generale 10748/2025Numero sezionale 2549/2026Numero di raccolta generale 21120/2026Data pubblicazione 22/06/20266. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile in conformità allaproposta di definizione accelerata, con condanna alle spese liquidate comeda dispositivo e raddoppio del contributo unificato.7. La condanna alle somme di cui al terzo comma dell’art. 96 cod.proc. civ. consegue alla conferma della proposta di definizione accelerata,quantificata in via equitativa in relazione alla liquidazione delle spese legali(Cass. Sez. U., n. 32001 del 2022; Cass. n. 34693/2022), come dadispositivo, con assorbimento della domanda ex art. 96, terzo comma,cod. proc. civ. proposta dal controricorrente. Anche la somma di danaro dicui al quarto comma del medesimo articolo viene determinataequitativamente, come da dispositivo. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente alpagamento delle spese processuali in favore del Fallimentocontroricorrente, che liquida in complessivi Euro 3.000,00 per compensi,oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsiliquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge; condanna, altresì, ilricorrente al pagamento dell’importo di Euro 3.000,00 ai sensi dell’art. 96,terzo comma, cod. proc. civ., nonché al pagamento dell’ulteriore sommadi Euro 2.500,00 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell’art.96, quarto comma, cod. proc. civ.Dà atto che sussistono i presupposti processuali, a carico di partericorrente, ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115/2002,inserito dall’art. 1, comma 17 l. n. 228/2012, per il versamento di unulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per ilricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 05/06/2026.La PresidentePaola Vellan. 10748/2025 R.G.