CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 17 novembre 2022
Cassazione n. 34693/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 23682/2015R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t. , rappresentata e difes a dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] , con domicilio eletto in Roma, via Merulana, n. 38, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale in calce al ricorso; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del responsabile del contenzioso della [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio Oggetto: iscrizione ipotecaria eletto in Roma, via F. P. [OSCURATO:PERSONA] , n. 60 , presso lo studio , giusta procura speciale in calce al controricorso; –controricorrente – avverso la sentenza n. 3587/22/15 del la Co mmissione tributaria regionale del Lazio, depositata il 17/6/2015. Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] nella pubblica udienza del 17/11/2022 tenuta in camera di consiglio, in difetto di richiesta di discussione orale, secondo la disciplina dettata dagli artt. 23, comma 8-bis, d.l. n. 137 del 2020 e 7,d.l. n. 105 del 2021. Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] La società [OSCURATO:PERSONA] ha agito in giudizio nei confronti dell'Agente della riscossione [OSCURATO:PERSONA] s .p. a . (già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.), per ottenere l’annullamento della comunicazione preventiva d’iscrizione ipotecaria su immobile di proprietà, a garanzia di una pluralità dicrediti iscritti a ruolo nonché delle prodromiche cartelle di pagamento. L’adita CTP di Roma respingeva il ricorso con decisione confermata dalla CTR del Lazio, con la suindicata sentenza, che dopo aver rilevato la inammissibilità, per novità, di alcune censure proposte dalla contribuente, escludeva la dedotta irritualità della notifica delle cartelle di pagamento e dell’avviso preventivo di cui all’art. 50, d.p.r. n. 602 del 1973, e la denunciata illegittima liquidazione delle spese processuali. Avverso detta sentenza, ricorre la soccombente contribuente, con cinquemotivi, cui resiste l’Agente della riscossione con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso, riferito all’art. 360, comma primo, n. 3e n. 5, c.p.c., la contribuent e deduc e violazione o falsa applicazione di norme di diritto, segnatamente, gli artt. 24 e 32, d.lgs. n. 546 del 1992, nonché omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ed oggetto di discussione tra le parti,per avere la CTR del Lazio ritenuto l’inammissibilità delle censure “sollevate con le memorie illustrative” in primo grado e poi “riproposte in sede di appello quali motivi”, senza considerare che non sono stati ampliati, quanto al petitum , i confini tracciati con il ricorso introduttivo del giudizio ma “ semplicemente precisate, sviluppate ed arricchite le deduzioni già formulate”. Con il secondo motivo, riferito all’art. 360, comma primo, n. 3 e n. 5, c.p.c., deduce violazione o falsa applicazione di norme di diritto, segnatamente,art. 26, d.p.r. n. 602 del 1973, nonché omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ed oggetto di discussione tra le parti, per avere il giudice di appello escluso la dedotta illegittimità della notifica delle cartelle di pagamento effettuata a mezzo del servizio postale “direttamente dai dipendenti di Equitalia e senza l’ausilio dei soggetti puntualmente individuati dalla legge”, con conseguente inesistenza della cartella esattoriale, come di ogni altro attonotificato dall’Agente della riscossione a mezzo raccomandata postale. Con il terzo motivo, riferito all’art. 360, comma primo, n. 3 e n.5, c.p.c., deduce violazione o falsa applicazione di norme di diritto, segnatamente, artt. 32 e 23, d.lgs. n. 546 del 1992, e D.M. n. 55 del 2014,per avere la CTR ritenuto legittima e tabellarmente congrua la liquidazione delle spese del giudizio di primo grado, relativamente alla fase istruttoria, senza considerare la possibilità di una compensazione delle stesse,in ragione della particolarità della materia e dei contrasti giurisprudenziali esistenti, e le attività effettivamente svolte nel giudiziodall’Agente della riscossione. Con il quarto motivo, riferito all’art. 360, comma primo, n. 5,c.p.c., deduce omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ed oggetto di discussione tra le parti, per non avere la CTR pronunciato su tutte le “richieste esposte” dalla contribuente nell’atto di appello (violazione di norme sul procedimento: art. 112 c.p.c.; violazione di norme sul procedimento: omessa motivazione e valutazione dei motivi dedotti; violazione di norme costituzionali: art. 111, comma 6, Cost.; inutilizzabilità e/o inefficacia e insussistenza della documentazione di parte convenuta; irregolarità della notifica delle cartelle di pagamento). Con il quinto motivo, riferito all’art. 360, comma primo, n. 3,c.p.c., la contribuente deduce violazione o falsa applicazione di norme di diritto, segnatamente, D.M. n. 55 del 2014, per avere la CTR ritenuto di liquidare per spese processuali la somma di euro 8.000,00 nonché quella di euro 500,00 ex art. 96, comma 3, c.p.c., senza valutare la possibilità della compensazione delle stesse, in ragione della particolarità della materia e dei contrasti giurisprudenziali esistenti, nonché il rispetto del massimo tabellare (euro 4.250,00). La ricorrente deduce, altresì, l’illegittima e comunque immotivata condanna per responsabilità aggravata. La primacensura è info ndat a . Assume la ricorrente che il giudice del gravame haerroneamente ritenuto non esaminabili, perché nuove, talune doglianze vol te , in primo grado,nelle memorie illustrative del 29/ 1/2014, e riproposte in appello, benché non integranti ampliamento del thema decidendum posto con il ricorso introduttivo del giudizioe neppure qualificabili come motivi aggiunti, richiedenti, ai sensi dell’art. 24, comma 4, d.lgs. n. 546 del 1992, specifiche modalità di proposizione. Le doglianze in questione, come risulta riportato nell’impugnata sentenza, sono quelle “inerenti la mancanza degli avvisi di accertamento, la violazione dell’art. 50 d.P.R. 602/1973 e la nullità della comunicazione preventiva di ipoteca per mancata indicazione delle modalità di calcolo degli interessi”, sulle quali anche il primo giudice avrebbe omesso di pronunciare. La disciplinaprocessuale del giu dizio tributario è caratterizzata dal divieto di "nova" in appello, in quanto giudizio di tipo impugnatorio, circoscritto alla verifica della legittimità della pretesa effettivamente avanzata con l'atto impugnato, alla stregua dei presupposti di fatto e di diritto inesso indicati, ed avente un oggetto rigidamente delimitato dalle contestazionimosse dal contribuente con i motivi specificamente dedotti nel ricorso introduttivoin primo grado, onde in sede di gravame le parti non possono proporre nuove domande ed eccezioni, a i sensi dell'art. 57 del d.lgs. n. 546del 1992. Orbene, come è stato osservato da questa Corte, “ tale diviet o riguarda, oltre alle domande,anche le eccezioni in senso tecnico, intese come lo strumento processuale con cui il contribuente, in qualità di convenuto in senso sostanziale nel giudizio diimpugnazione di cartella esattoriale, fa valere un fatto giuridico avente efficacia impeditiva, modificativa o estintiva della pretesa fiscale, da cui deriva un mutamento degli elementi materiali del fatto costitutivo della pretesa ed ilconseguente ampliamento del tema della decisione, implicando la deduzione di fatti che richiedono una specifica indagine, non effettuabile per la prima volta in appello” (Cass. n. 27562/2018). In tale prospettiva, quindi, la deduzione con memoria illustrativa , da parte del contribuente, di profili d’illegittimità ulteriori rispetto a quelli dedotti nell’originario ricorso ( inesistenza della notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria per mancata compilazione della relata,tramite posta, mancata notifica dell e cartelle presupposte, estinzione del diritto di credito e di riscossione per prescrizione, nullità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria per violazione della sequenza di legge, violazione dell’art. 12,comma 3, d.p.r. n. 602 del 1973 e dell’art. 7, l. n. 212 del 2000, nullità delle cartelle di pagamento ed illegittimità della comunicazione preventiva dio iscrizione di ipoteca, violazione dell’art. 6, ultimo comma, l. n. 212 del 2000, violazione dell’art. 7, comma 1, l. n. 212 del 2000e dell’art. 3, comma 3, l. n. 241 del 1990, violazione artt. 3 e 24, Cost., nonché dell’art. 7, l. n. 212 del 2000), non può ritenersi consentita, considerato che neppure il me desimo contribuente ha sostenuto di aver successivamente proceduto , ai sensi dell’art. 24, d.lgs. n. 546 del 1992,all’integrazione dei motivi d’impugnazione della comunicazione preventiva d’iscrizione ipotecaria. La seconda censura è infondata. La notificazione dell'attoconseguente ad una pretesa tributaria può essere effettuata dall'Incaricatoper la riscossione mediante il servizio postale, servendosi della raccomandata con ricevuta di ritorno, come espressamente sancito anche dall' art.26, d. p . r . n. 602 del 19 73 , e la Corte di legittimità, al riguardo, ha ribadito più volte come sia sufficiente, per il relativo perfezionamento, che la consegna del plico sia avvenuta presso il domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell' ufficiale postale, se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente , come confermato implicitamente dal penultimo comma del citato art. 26, secondo cui il concessionario è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o con l'avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di esibirla su richiesta del contribuente o dell'amministrazione (Cass. n. 11708/2011; n. 6395/2014; n. 4567/2015; n. 20918/2016; n. 946/2020). In mancanza di apposite previsioni della disciplina postale, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui èstato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335c. c., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpanell'impossibilità di prenderne cognizione (Cass. n. 12083/2016; n. 23213/2014; n. 16949/2014; 4895/2014; n. 9111/2012; n. 270/2012). La specialità della disciplina normativa della notificazione della cartella, contenutanell'esaminato d.p.r . n. 602 del 1973, art. 26, trova riscontro anche nella stessa l egge n. 890 del 1982 che, all'art. 14, comma 1, dispone che la notifica degli atti tributari alcontribuente, da effettuarsi con l'impiego di plico sigillato, "può eseguirsi a mezzo della postadirettamente dagli uffici finanziari", venendo fatti espressamente salvi i disposti di cui al citatod.p. r . n. 602 del 1973, articoli 26 e 45. Come ha evidenziato la Corte (Cass. n. 2100/2017 ed altre ) , “ la norma accomuna modalità procedimentali distinte per la notifica della cartella di pagamento in quanto, accanto alla individuazione, nella prima parte, dei soggetti abilitati assimilati all'Ufficiale giudiziario, competenti ad eseguire la notifica della cartella nelle forme previste per la notifica degli atti giudiziari, come disciplinate dal Codice di rito e dalla legge n. 890 del 1982, ha previsto, nella seconda parte, una forma alternativa di notifica - corrispondente a quella effettuata "direttamente" dagli Uffici finanziari a mezzo posta: legge n. 890 del 1982, art. 14, comma 1 - che consente al Concessionario (Agente) di avvalersi"direttamente" del servizio postale ordinario, consegnando in plico sigillato la cartella all'ufficio postale per la spedizione con raccomandata con avviso di ricevimento.Appare, dunque, evidente che tale forma speciale di notifica si colloca al di fuori delle attività di competenza degli Ufficiali giudiziari, e soggetti abilitati assimilati, esaurendosi nel compimento delle modalità richieste per la ordinaria spedizione postale in raccomandazione con avviso di ricevime nto, rimanendo quindi estranea alla fattispecie notificatoria in questionela redazione della relata di notifica. E’ stato pure osservato (Cass. 16824/2020 ed altre) che “ l a specialità della disciplina normativa della notificazione della cartella, contenuta nell'esaminato d.p.r. n. 602 del 1973, articolo 26, trova riscontro nel chiaro tenore testuale della l. n. 890 del 1982, art. 14, come modificato dalla l. n. 146 del 1998, art. 20, dalquale risulta che la notifica degli avvisi e degli atti che per leggedevono essere notificati al contribuente può eseguirsi a mezzo della posta direttamente dagli uffici finanziari” e che (l)a circostanza che taledisposizione faccia salve le modalità di notifica di cui al d.p.r. n. 600 del 1973, art. 60, e delle singole leggi d'imposta non elide la possibilità riconosciuta agli uffici finanziari -e per quel che qui interesse alla società concessionari a - di utilizzare le forme semplificate a mezzo del servizio postale senza il rispetto della disciplina in tenia di notifiche a mezzo posta da parte dell'ufficialegiudiziario. In questa direzione, del resto, depone proprio il d.p.r. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1, che consente anche agli ufficiali della riscossione di provvedere alla notifica della carte lla medianteinvio di raccomandata con avviso di ricevimento, precisando che incaso di notifica al portiere la stessa si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento da quest'ultimo sottoscritto, prevedendo lo stesso art. 26, il rinvio al D.P.R. n. 600 del 1973, art.60, unicamente per quanto non regolato nello stesso articolo (cfr.Cass.n. 14196/2014)" (Cass. ord. n. 354/16)» (cfr. Cass. n. 802 del2018; conf. Cass. n. 12083 del 2016 e n. 29022 del 2017)”. La sentenza di appello, dunque, appare conforme alla sopra riportata giurisprudenza, proprio p er ché la cartella esattoriale può essere notificata -com'è appunto accaduto nel caso in esame - ai sensi del d.p.r. n. 602 del 1973, art. 26, anche direttamente da parte del Concessionario,mediante raccomandata con avviso d ricevimento, nel qual caso,come già detto, secondo la disciplina del D.M. 9 aprile 2001, artt. 32 e segg. - applicabile ratione temporis - è sufficiente, per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curareche la persona da lui individuata come legittimata alla ricezioneapponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente. Va, pertanto, ribadito che “a partire dal 15 maggio 1998, data di entrata in vigore dell'art. 20 della legge n. 146 del 1998 (che ha modificato l'art. 14 della legge n. 890 del 1982), gli uffici finanziari possono procedere alla notificazione a mezzo posta ed in modo diretto degli avvisi e degli atti che per legge vanno notificati al contribuente. Ne consegue che, quando il predetto ufficio si sia avvalso di tale facoltà di notificazione semplificata, alla spedizione dell'atto si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della legge n. 890 del 1982”. (Cass. n. 17598/2010). La terza censura è inammissibile prima che infondata. Il ricorrente si duole per la condanna alle spese del primo grado di giudizio, perché il giudic e del gravame h a accertato e valutato negativamente la sussistenza deipresupposti di legge per esercitare il potere di compensazione delle spesee, comunque , perché dette spese sono state malamente liquidate. Quanto al primo profilo censorio, va osservato che il contribuente opera un richiamo generico alla particolarità della materia ed a non meglio specificaticontrasti giurisprudenziali che sa rebbero - in tesi – riconducibili a quanto previsto dall'art. 92, comma 2, c.p.c., nella parte in cui permette la compensazione delle spese di lite allorché concorrano determinate ragioni", per cui appare arduo formulare, in questa sede di legittimità, un giudizio sulla discrezionalità esercitata dal giudice del merito, stante l’oggettiva soccombenza della parte privata e, dunque, l’esito interamente sfavorevoledel giudizio. Va, al riguardo, ricordato il principio secondocui, “ I n tema di spese processuali, il sindacato della Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le stesse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, per cui vi esula, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell'opportunità di compensarle in tutto o in parte, sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca che in quella di concorso di altri giusti motivi.” (Cas. n. 24502/2017; n. 8421/2017). Quanto al secondo profilo censorio, la controricorrente haosservato -condivisibilmente - che non risulta superato il limite massimo previsto dalla Tariffa forense, in relazione al valore della controversia , per cui vale il principio secondo cui, “In tema di liquidazione delle spese processuali che la parte soccombente deve rimborsare a quella vittoriosa, la determinazione degli onorari di avvocato e degli onorari e diritti di procuratore costituisce esercizio di un potere discrezionale del giudice che, qualora sia contenuto tra il minimo ed il massimo della tariffa, non richiede una specifica motivazione e non può formare oggetto di sindacato in sede di legittimità.” (Cass. n. 2028972015).La quarta censuraè infondata. Va anzitutto osservato , atteso che ne l motivo si fa riferimento all’art. 360, comma primo, n. 5, c.p.c., che “l 'omessa pronunzia da parte del giudice di merito integra un difetto di attività che deve essere fatto valere dinanzi alla Corte di cassazione attraverso la deduzione del relativo "error in procedendo" e della violazione dell'art. 112 c.p.c., non già con la denuncia della violazione di una norma di diritto sostanziale o del vizio di motivazione ex art. 360, n. 5, c.p.c., giacché queste ultime censure presuppongono che il giudice del merito abbia preso in esame la questione oggetto di doglianza e l'abbia risolta in modo giuridicamente scorretto ovvero senza giustificare o non giustificando adeguatamente la decisione resa.” (Cass. n. 329/2016). Ciò detto, secondo un consolidat o pr incipio ricavabile dalla giurisprudenza della Corte(Cass. n. 20311/2011; n. 21616/2013; n. 17956/2015; n. 24155/2017, n. 29191/2017; n. ), “ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un'espressa statuizione del giudice, ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto: ciò non si verifica quando la decisione adottata comporti la reiezione della pretesa fatta valere dalla parte, anchese manchi in proposito una specifica argomentazione, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata col capo di domanda non espressamente esaminato risulti incompatibile con l'impostazione logico-giuridica della pronuncia”. Inoltre, “la mancanza di motivazione su questione di diritto e non di fatto deve ritenersi irrilevante, ai fini della cassazione della sentenza, qualora il giudice del merito sia comunque pervenuto ad un'esatta soluzione del problema giuridico sottoposto al suo esame. In tal caso, la Corte di cassazione, in ragione della funzione nomofilattica ad essa affidata dall'ordinamento, nonché dei principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo, di cui all'art. 111, comma 2, Cost., ha il potere, in una lettura costituzionalmente orientata dell'art.384 c.p.c., di correggere la motivazione anche a fronte di un "error in procedendo", quale la motivazione omessa, mediante l'enunciazione delle ragioni che giustificano in diritto la decisione assunta, anche quando si tratti dell'implicito rigetto della domanda perché erroneamente ritenuta assorbita, sempre che si tratti di questione che non richieda ulteriori accertamenti in fatto.” (Cass. Sez. Un., n. 2731/2017). La sentenza impugnata, ad avviso del Collegio, non può dirsi inficiata, in relazione al novella to art. 360, comma primo, n. 5, d a mancanza assoluta di motivazione in punto di notific a delle cartelle presupposte, essendo esclusa ogni rilevanza della mera insufficienza motivazionale e risulta ndo la decisione conforme agli indirizzi giurisprudenziali di legittimità. Quanto alla inutilizzabilità della documentazione all’uopo prodotta dall’Agente della riscossione è sufficiente rammentare il costante orientamento di questa Corte secondo cui, "in tema di prova documentale, l'onere di disconoscere la conformità tral'originale di una scrittura e la copia fotostatica della stessaprodotta in giudizio, pur non implicandonecessariamente l'uso di formule sacramentali, va assolto mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto che consenta di desumere da essa in modo inequivoco gli estremi della negazione della genuinità dellacopia, senza che possano considerarsi sufficienti, ai fini del ridimensionamento dell'efficacia probatoria, contestazionigeneriche o onnicomprensive.” (Cass. n. 2809/2009 ; n. 14416/2013; n. 27633/2018). Lacontestazione, ha precisato la Corte (Cass. n. 7775/2014 ) , “ va operata - a pena di inefficacia - in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differiscadall'originale (v. anche Cass. n. 7105/2016; n. 12730/2016 , quest'ultima con specifico riferimento alla copia fotostatica delle relate di notificazione dicartelle di pagamento prodotte dall'agente della riscossione, e Cass . n. 23902/2017;n. 24323/2018 ; n. 311/2020) . Ed ancora, i l disconoscimento della conformità di una copia fotografica o fotostatica all'originale di una scrittura, ai sensi dell'art.2719 c.c., non ha gli stessi effettidel disconoscimento di una scrittura privata previsto dall'art. 215, comma 1, n. 2, c.p.c., giacché mentre quest'ultimo, inmancanza di verificazione, preclude l'utilizzabilità della scrittura, la contestazione di cui all'art. 2719 c. c. non impedisce al giudice di accertare la conformità all'originale anche mediante altri mezzi di prova, comprese le presunzioni; ne consegue chel'avvenuta produzione in giudizio della copia fotostatica di un documento, se impegna la parte contro la quale il documento èprodotto a prendere posizione sulla conformità della copiaall'originale, tuttavia, non vincola il giudice all'avvenutodisconoscimento della riproduzione, potendo egli apprezzarne l'efficacia rappresentativa (Cass. n. 9439 / 2010; n. 11269/2004; n. 2419/2006; n. 24456/2011). Il giudice di merito , pertanto, non resta ndo vincolato alla contestazione della conformità all'original e, ben p uò ricorrere ad altri elementi diprova, anche presuntivi, per accertare la rispondenza della copia all'originale ai fini della idoneità come mezzo di prova ex art.2719 c.c. (Cass 14950/2018). Non appare superfluo evidenziare che, per un verso, nessun vizio di omessa pronuncia può essere prospettato in relazione alle censure ritenute“nuove” dal giudice di appello e, per al tro verso, che l'avviso di ricevimento ha natura di atto pubblico e, pertanto, fa piena prova ex art. 2700 c.c. in ordine alle dichiarazioni delle parti ed agli altri fatti che l'agente postale, mediante la sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento, attesta essere avvenuti in sua presenza, sicché il destinatario che intenda contestare l'avvenuta notificazione è tenuto a proporre querela di falso nei confronti di detto atto (Caa. n. 14574/2018). In tema di notifica a mezzo posta, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio nel caso di irreperibilità del destinatario avvienesulla base di quanto riportato dall’agente postale nell'avviso di ricevimento della raccomandata per cui spetta al destinatario contestare, adducendo le relative ragioni di fatto e proponendo quando necessario querela di falso, che nonostante quanto risulta dal documento, in concreto , non si siano realizzati i presupposti di conoscibilità richiesti dalla legge, per una diversa residenza effettiva del destinatario presso la quale la notifica deve essere validamente eseguita, oppure che il medesimo si sia trovato, senza sua colpa, nell'impossibilità di prendere cognizione del piegoraccomandato (Cass.n. 23921/2010; n. 24852/2010). La Corte (Cass. n. 14574/2018; n. 29022/2017 ), i n tema di notificazione a mezzo posta, ha statuito che l'avviso di ricevimento, alla medesima stregua dell'originale, ha natura di atto pubblico e, pertanto, fa piena prova ex art. 2700 c.c. in ordine alle dichiarazioni delle parti ed agli altri fatti che l'agente postale, mediante la sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento, attesta essere avvenuti in sua presenza, sicché il destinatario che intenda contestare l'avvenuta notificazione è tenuto a proporre querela di falso nei confronti di detto atto. Va da sé che , una volta acclarata la ritua lità delle notific azioni , la contribuente non può fondatamente formulare l'eccezione di prescrizione e decadenza (per mancata notifica nei termini di legge delle relative cartelle di pagamento), dovendo la relativa eccezione proporsi entro il termine di impugnazione di quest'ultime , decorso il qualedivengono definitive. La quinta ed ultima censura è infondata. La ricorrente deduce la violazione di norme di diritto, richiama il D.M. n. 55 del 2014 e lamenta la mancata comp ensazione nonché l’illegittima liquidazione, per spese processuali del grado d’appello , della somma di euro 8.000,00 per compensi professionali, e di quella di euro 500,00, per responsabilità “ex art. 96, comma 3, c.p.c.”. La CTR del Lazio, sul punto, ha rilevato come “le censure sollevate non trovassero il benché minimo spazio, tanto da dover si applicare anche nella presente fase la condanna per lite temeraria”. Orbene, inordine al l’ an della condanna alle spese processuali ed al quantunliquidato a tale titolo dal giudice di merito , appare sufficiente richiamare le argomentazioni svolte esaminando il terzo motivo di ricorso. In ordine alla ritenuta responsabilità aggravata dell’allora parte appellante, osserva il Collegio che “n el giudizio di appello incorre in colpa grave, giustificando la condanna ai sensi dell'art. 96, terzo comma, c.p.c., la parte che abbia insistito colpevolmente in tesi giuridiche già reputate manifestamente infondate dal primo giudice ovvero in censure della sentenza impugnata la cui inconsistenza giuridica avrebbe potuto essere apprezzata dall'appellante in modo da evitare il gravame.” (Cass. n. 24546/2014). QuestaCorte (Cass. n. 24546/2014) ha pure affermato che , “ a i fini dell'applicabilità dell'art. 96, comma 3, c.p.c., la mala fede o la colpa grave devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, e non singoli aspetti di essa, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dellostrumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, al fine di contemperare le esigenze di deflazione del contenziosopretestuoso con la tutela del diritto di azione, suscettibile di essere irragionevolmente leso da danni punitivi non proporzionati” ed ancorache “ costituisce indice di mala fede o colpa grave - e, quindi, di abuso del diritto di impugnazione -la proposizione di un ricorso per cassazione senza aver adoperato la normale diligenza peracquisire la coscienza dell'infondatezza della propria iniziativa processuale o, comunque, senza compiere alcun serio sforzo interpretativo, deduttivo, argomentativo, per mettere in discussione, con criteri e metodo di scientificità, il diritto vivente o la giurisprudenza consolidata, sia pure solo con riferimento alla singola fattispecie concreta.” (Cass. n. 4430/2022). Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. Alla condanna alle spese segue la condanna delricorrente, ai sensi dell'art. 96, comma terzo, c.p.c., stante la ricorrenza delle ragioni innanzi ricordate. Il ricorso oggetto del presente giudizio risulta proposto quanto meno con colpa grave dal momento che non si co nfron ta affatto c o n una giurisprudenza ormai consolidata e neppure propone argomenti per una riconsiderazione,in chiave nomofilattica, della stessa. Laparte ricorrente deve essere condannat a d'ufficio al pagamento in favore della controparte, inaggiunta alle spese di lite, d'una somma equitativamente determinata in baseal valore della controversia. Tale somma va determinata, secondo il costante orientamento di questaCorte, in misura pari all'importo delle spese di lite. P.Q.M. La Corte, rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese processuali che liquida in euro 5.800,00 per compensi, oltre euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali ed agli atri accessori di legge. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., ai sensi dell'art. 96, comma terzo, c.p.c., al pagamento, in favore d i [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., della somma di euro5.800; Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115