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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 17 giugno 2026

Cassazione n. 20426/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

GUO 63M20 I317 F), [OSCURATO:PERSONA](codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 69S25 I317 E), [OSCURATO:PERSONA] (codicefiscale [OSCURATO:PERSONA] 59M55 I317 H), rappresentati e difesi, in ragione diprocura speciale e nomina poste in calce al ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Merone (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 74L70 F839 T).- RICORRENTE –CONTROl’AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in personadel Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’AvvocaturaGenerale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]).Numero registro generale 4802/2020Numero sezionale 4514/2026Numero di raccolta generale 20426/2026Data pubblicazione 17/06/2026- CONTRORICORRENTE -per la cassazione della sentenza della Commissione tributariaregionale della Campania – Sezione distaccata di Salerno – n.5698/2/2019, depositata il 1° luglio 2019 e non notificata.UDITA la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] all’udienzacamerale del 27 maggio 2026, celebratasi da remoto.1.

Oggetto di controversia è l’avviso in atti con cui l’Ufficio avevarettificato la rendita catastale di un immobile intestato ai contribuenti,rideterminandola, in esito a procedura DOCFA ed alla proposta direndita nella misura di 19.302,00 €, nell’importo di 47.700,00 €, poiridotto a 39.512,00 €.2. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Campania, accoglieval’appello dell’Ufficio, premettendo che il giudice di primo grado avevareputato la motivazione dell’atto non adeguata «in relazioneall’effettivo valore del cespite in questione.

Dotato di impiantifatiscenti e sito in zona periferica priva di fogna pubblica, a quantoemergente da detta relazione di parte» ed assumendo, di contro,che:- la procedura DOCFA, implicando una stretta collaborazione tracontribuente ed Ufficio, rendeva esigibile una motivazione menorigorosa;- la rendita catastale era stata determinata sulla base di una stimadiretta di cui alla circolare n. 6/2012, i cui criteri erano statipuntualmente considerati nell’atto;- non rilevava il tema della vetustà degli impianti, trattandosi dibeni espunti dal calcolo della rendita in base alla previsione dell’art.Numero registro generale 4802/2020Numero sezionale 4514/2026Numero di raccolta generale 20426/2026Data pubblicazione 17/06/20261, comma 21, della legge n. 208/2015, per cui era erronea lavalutazione operata dal primo giudice sul difetto di motivazionedell’atto con riferimento alla mancata considerazione degli impianti;- non erano utilizzabili i criteri valutativi del tecnico di parte,essendo espressione di giudizi e non di fatti;- il sopralluogo non era necessario.3.

Con ricorso notificato in data 30 gennaio 2020 i suindicaticontribuenti impugnavano tale pronuncia sulla base di nove motivi,successivamente illustrati con memoria ex art. 380-bis.1. c.p.c.,depositata in data 14 maggio 2026.4.

L’Agenzia delle Entrate resisteva con controricorso notificato l’8maggio 2020.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

L’esame dei nove motivi di impugnazione va raggruppato perquestioni omogenee.

E così – si anticipa – si esaminerannocongiuntamente i primi due motivi, poi il terzo e poi i successiviquattro (motivi nn. 4, 5, 6 e 7) e singolarmente le censure nn 8 e

9.2. Con il primo motivo di ricorso, articolato ai sensi dell’art. 360,primo comma, num. 3, c.p.c., gli istanti hanno dedottol’inammissibilità dell’appello per violazione degli artt. 2909 c.c. e 100c.p.c.2.1.

Con la seconda censura i contribuenti hanno eccepito, amente dell’art. 360, primo comma, num. 3 e 4, c.p.c., la nullità dellasentenza impugnata, siccome “inutiliter data”, sempre per violazionedegli artt. 2909 c.c. 324, c.p.c. e violazione del principio di economiaNumero registro generale 4802/2020Numero sezionale 4514/2026Numero di raccolta generale 20426/2026Data pubblicazione 17/06/2026processuale di cui agli artt. 111 Cost., oltre per violazione degli artt.276, secondo comma, c.p.c. e 39, comma-1 bis, d. lgs. 546/1992.2.2.

Si tratta di censure infondate.Secondo la tesi dei ricorrenti la motivazione della sentenza diprimo grado sarebbe composta da una duplice ratio decisoria, l’unariguardante il merito della vicenda e relativa alle condizioni di vetustàdel bene ed alla sua collocazione periferica e l’altra concernente lanullità dell’avviso per carenza di motivazione ed omesso sopralluogo.Assumono, quindi, che l’Agenzia avrebbe impugnato la sentenzadi primo grado solo per vizi propria della stessa, senza censurare lapronuncia nella parte in cui aveva ritenuto l’avviso impugnato carentedi motivazione, annullandolo perché l’Ufficio non aveva indicato glielementi in base ai quali aveva stabilito la congruità del valoreaccertato.In altre parole, l’Agenzia non avrebbe contestato la statuizione diprimo grado relativa alla nullità dell’avviso per la sua inidoneamotivazione.Con il secondo motivo, gli istanti si dolgono del fatto che laCommissione regionale non avrebbe statuito in ordine alla decisionedi primo grado concernente la nullità dell’avviso per difetto dimotivazione e sul giudicato interno formatosi sul punto, il renderebbepriva di valore, inutiliter data, la decisione sul merito della vicendafornita dal giudice dell’appello.2.3.

Le censure risentono di una lettura erronea della sentenza diprimo grado.Come riportato in sede di ricorso, la sentenza di primo gradoaveva annullato l’avviso impugnato, ritenendo che l’Ufficio, «[…] oltreNumero registro generale 4802/2020Numero sezionale 4514/2026Numero di raccolta generale 20426/2026Data pubblicazione 17/06/2026al mero generico riferimento a scostamenti dai valori medi attribuibilia fattispecie similari, deve sostenere la propria pretesa anche conulteriori elementi presuntivi idonei ad integrare la prova della suafondatezza.

Ciò detto, stante la mancata specificazione di tali ulteriorielementi presuntivi, la rettifica operata dall’Ufficio va annullata permancata dimostrazione della congruità del valore accertato» (v.pagine nn. 5 e 6 del ricorso).Su questo passaggio motivazionale della pronuncia di primogrado, gli istanti fondano i primi due motivi, con i quali rivendicano lasussistenza di un giudicato interno sotto il profilo del vizio dimotivazione dell’atto impugnato, che assumono essere statoravvisato dalla Commissione provinciale.Sennonchè, l’illustrato contenuto della motivazione della sentenzadi primo grado, meglio di qualsiasi argomentazione, rende evidenteche l’annullamento dell’atto sia stato disposto dalla Commissioneprovinciale per non avere l’Ufficio “sostenuto” «[…] la propria pretesaanche con ulteriori elementi presuntivi idonei ad integrare la provadella sua fondatezza», in ciò ravvisando la «[…] mancatadimostrazione della congruità del valore accertato».Risulta, allora, chiaro che le ragioni dell’annullamento sono stateravvisate nell’assenza di prova della pretesa, profilo questo che –come più volte affermato da questa Corte – attiene alla fondatezzadella pretesa, non anche alla motivazione dell’atto.Va, infatti, ribadita la distinzione tra la questione dell'esistenzadella motivazione dell'atto impositivo, requisito formale di validitàdell’atto, e quella concernente, invece, indicazione ed effettivaesistenza di elementi dimostrativi dei fatti costitutivi della pretesatributaria, che non è prescritta – nella disciplina ratione temporisNumero registro generale 4802/2020Numero sezionale 4514/2026Numero di raccolta generale 20426/2026Data pubblicazione 17/06/2026applicabile - quale elemento costitutivo della validità dell'attoimpositivo ma è disciplinata dalle regole processuali dell'istruzioneprobatoria da applicarsi nello svolgimento del giudizio (v., tra letante, Cass. n. 13305/2024; Cass. n. 14744/2022, Cass. n.4639/2020; Cass. 20428/2020; Cass. n. 8399/2013).Consegue a tanto che le contestazioni di merito agitatedall’Agenzia con i motivi d’appello circa i criteri di valutazione delbene (pure riportate nel ricorso, v. pagina n. 9), che la stessa difesadei contribuenti riconosce essere attinenti al merito dell’accertamento(v. pagina n. 9 del ricorso), ha consentito al giudice regionale diesaminare il tema della congruità del valore del bene, come accertatonell’avviso (nei termini poi ridotti in sede di mediazione) e ritenutonon dimostrato dal primo giudice, ravvisando, diversamente daquest’ultimo, che l’Ufficio avesse, in realtà, offerto adeguata prova delpredetto maggior valore.Alla stregua di rilievi, non esisteva alcun giudicato interno in temadi motivazione dell’atto, sotto il suo profilo formale, ma solo unritenuto (dal primo giudice) difetto di prova del maggior valore chel’Ufficio aveva attributo il bene, che la Commissione regionale haravvisato, invece, essere stato dimostrato dall’Ufficio.3.

Con la terza doglianza i contribuenti hanno lamentato, conriferimento all’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione efalsa applicazione dell’art. 7, comma 1, della legge n. 212/2000 e 3,comma 58, della legge n. 662/1996, sostenendo che l’avviso nonfosse motivato, non avendo indicato i criteri del maggior valoreabbandono e degrado con applicazione del relativo deprezzamento,né la localizzazione del bene in area decentrata, lamentando anchel’assenza del sopralluogo.Numero registro generale 4802/2020Numero sezionale 4514/2026Numero di raccolta generale 20426/2026Data pubblicazione 17/06/20263.1.

Anche tale motivo non ha fondamento.Tutte le asserite condizioni fattuali del bene non attengono allamotivazione dell’avviso, ma alla fondatezza della pretesa, per cui sirimanda a quanto in precedenza osservato.Risulta estranea alla motivazione dell’atto anche l’assenza disopralluogo, sulla cui necessità si tornerà in seguito con l’esamedell’ottavo motivo.Quanto poi alla mancata indicazione dei criteri di valutazione delmaggior valore del bene, va ricordato che nell’elaborazione di questaCorte ricorre il principio secondo cui in tema di classamento diimmobili, qualora l'attribuzione della rendita catastale avvenga aseguito della cd. procedura DOCFA, quando gli elementi di fattoindicati dal contribuente non siano disattesi dall'Ufficio e l'eventualedifferenza tra la rendita proposta e quella attribuita derivi da unadiversa valutazione tecnica riguardante il valore economico dei beni,l'obbligo di motivazione del relativo avviso è soddisfatto con la meraindicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita; mentre, ove visia una diversa valutazione degli elementi di fatto, la motivazionedeve essere più approfondita e specificare le differenze riscontrate, alfine di consentire il pieno esercizio del diritto di difesa delcontribuente e di delimitare l'oggetto dell'eventuale contenzioso (cfr.tra le tante, anche da ultimo, Cass. n. 13521/2025, che richiamaCass. n. 29754/2024, che, a sua volta, richiama Cass. n.29754/2024; in precedenza Cass. n. 23237/2014; Cass. n.12497/2016; Cass., n. 31809/2018; Cass. n. 25006/2019; Cass. n.17016/2020; Cass. n. 2247/2021; Cass nn. 3104, 3106 e 3107 del2021; Cass. n. 7210/2021; Cass. n. 41179/2021; Cass. n.11281/2022; Cass. nn. 31032 e 31073 del 2023; Cass. n.9127/2024; nello stesso senso, Cass. n. 23079/2025).Numero registro generale 4802/2020Numero sezionale 4514/2026Numero di raccolta generale 20426/2026Data pubblicazione 17/06/20264.

Con la quarta ragione di contestazione, sviluppata con riguardoal canone dell’art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c., i ricorrentihanno sostenuto la ricorrenza di una motivazione apparente ecomunque contraddittoria in violazione degli artt. 36, comma 2, n. 4,d.lgs. 546/1992 e 360, primo comma, num. n. 4, c.p.c. nella parte incui la Commissione ha ritenuto che l’Agenzia avesse rispettato i criteridi cui alla circolare 6/12, senza indicare detti criteri e perché fosserostati osservati.4.1.

Con il quinto mezzo è stato dedotto, con riferimento alparametro dell’art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c., il vizio diultrapetizione, assumendo che la sentenza è stata basata su elementidi fatto estranei all’avviso di accertamento, con riferimento aglielementi (impianti funzionali al processo produttivo) espunti dalcalcolo di determinazione della rendita, tenuto conto chel’eliminazione di tali elementi dal relativo conteggio era avvenutotardivamente nel corso del giudizio.4.2.

Con la sesta censura, elaborata in base all’art. 360, primocomma, num. 3, c.p.c. è stata rappresentata la violazione e falsaapplicazione dell’art. 1, comma 28, della legge n. 208/2015 econtestuale contraddittorietà della motivazione della sentenza,assumendo che dalla non comprensibile motivazione della pronunciaemergerebbe la non condivisibile considerazione secondo cui iparametri della vetustà e funzionalità devono essere contemplati inrelazione alla componente impiantistica ed ai macchinari e non anchecon riferimento alle costruzioni.4.3.

Con il settimo motivo, concepito ai sensi dell’art. 360, primocomma, num. 4, c.p.c., è stato contestato l’ulteriore vizio dimotivazione apparente, oltre all’errata valutazione della consulenza diparte e, dunque la violazione dell’art. 116 c.p.c., non avendo chiaritoNumero registro generale 4802/2020Numero sezionale 4514/2026Numero di raccolta generale 20426/2026Data pubblicazione 17/06/2026la ragione per la quale i contenuti della consulenza di parteesprimerebbero solo giudizi, peraltro in termini non corrispondenti alvero.4.4.

Anche tali doglianze vanno disattese.Intanto, cominciando con il ricordare, sul piano dei principi, chequesta Corte (a partire da Cass., Sez.

U., n. 8053/2014) haripetutamente precisato che deve ritenersi apparente la motivazioneche, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente,come parte del documento in cui consiste il provvedimento giudiziale,non renda tuttavia percepibili le ragioni della decisione, perchèmunita di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscerel'iter logico seguito per la formazione del convincimento, in modo taleda non consentire alcun effettivo controllo sull'esattezza e sullalogicità del ragionamento del giudice, non potendosi lasciareall'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetichecongetture, restando, invece, esclusa qualunque rilevanza delsemplice difetto di sufficienza della motivazione (v., tra le tante,Cass., Sez.

U., n. 19881/2014; Cass., Sez.

U., n. 16599/2016; Cass.,Sez.

U., n. 22232/2016; Cass. n. 9105/2017; Cass., Sez.

U., n.7667/2017; Cass., Sez.

U., n. 14430/2017; Cass., Sez.

U., n.16159/2018; Cass., Sez.

U., n. 9558/2018 e Cass., Sez.

U., n.33679/2018; Cass. n. 23216/2019; Cass. n. 13977/2019; Cass. n.2689/2023; Cass. n. 21174/2024; Cass., nn. 5224, 5226, 5228,5230, 5231, 5233, 5235/2025; Cass. n. 32370/2025; Cass. nn. 1036e 1046/2026).Va poi aggiunto che il giudice del merito non deve dar conto diogni argomento difensivo sviluppato dalla parte, non è tenuto cioè adiscutere ogni singolo elemento o a argomentare sulla condivisibilitào confutazione di tutte le deduzioni difensive, essendo, invece,Numero registro generale 4802/2020Numero sezionale 4514/2026Numero di raccolta generale 20426/2026Data pubblicazione 17/06/2026necessario e sufficiente, in base all'art. 132, secondo comma, num. 4,c.p.c., che esponga gli elementi in fatto e di diritto posti afondamento della sua decisione, dovendo in tal modo ritenersidisattesi, per implicito, tutti gli argomenti non espressamenteesaminati, ma considerati subvalenti rispetto alle ragioni delladecisione (cfr. Cass., Sez.

T, n. 12732/2024; Cass. n. 3108/2022,che richiama Cass. n. 12652/2020; Cass. n. 10937/2016; Cass. n.12123/2013 e anche Cass. n. 19011/2017, Cass. n. 16056/2016 eCass. n. 18103/2021, nonché, da ultimo, Cass. n. 25729/2025).4.4.a.

Ciò posto, si osserva che i criteri, paranormativi ai sensidell’art. 1, comma 244, della legge n. 190/2014, di cui alla circolare6/2012, non andavano indicati e spiegati, in quanto, per l’appunto, difonte normativa e quindi di applicazione diretta e cogente.La ritenuta coerenza dell’accertamento con tali criteri èrappresentativa di un giudizio sintetico, che si pone entro la soglia dimotivazione costituzionalmente esigibile, che onerava la parte dicontestare nel merito tale valutazione.4.4.b.

Non vi è stata ultrapetizione per aver deciso in base adelementi estranei all’avviso (vale a dire in base tardiva espunzionedella componente impiantista dal calcolo della rendita) perchè non èstato riconosciuto un diverso bene della vita.4.4.c.

L’esclusione di ogni valutazione sulle condizioni dellacomponente impiantistica è stata la logica conseguenza del fatto chedette opere non sono state, alla fine, considerate nel calcolo dellarendita, non importa se dopo l’emissione dell’atto.4.4.d.

La motivazione della pronuncia è chiarissima nell’averritenuto gli impianti funzionali al processo produttivo espunti dalcalcolo della rendita i sensi dell’art. 1, comma 21, della legge n.Numero registro generale 4802/2020Numero sezionale 4514/2026Numero di raccolta generale 20426/2026Data pubblicazione 17/06/2026208/2015, il che – ovviamente – rendeva superfluo occuparsi dellerelative condizioni.4.4.e. [OSCURATO:PERSONA] regionale ha ritenuto che «il concetto di“funzionalità allo specifico processo produttivo” è da correlarsi - e ciòa livello di interpretazione sia letterale che logica del brano normativo– ai “macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti” e nonanche alle costruzioni, peraltro espressamente considerate dal cit.art. 1 co. 21 della legge 205/15 […]» (così nella pronunciaimpugnata), il che ha giustificato, in termini coerenti, laconsiderazione secondo cui «[…] non mette conto occuparsi delladedotta vetustà degli impianti funzionali al processo produttivo, dalmomento che sono stati correttamente espunti dalla quantificazionedella rendita catastale» (così nella pronuncia impugnata).Detta valutazione si è sviluppata secondo la lineare motivazioneesposta e non ha comportato alcuna valutazione dell’art. 1, comma21, della legge 208/2015, atteso che questa disposizione è stataespressamente richiamata dal giudice dell’appello «nella prima parteche prescrive tutto quanto occorre alla determinazione del valoredella rendita catastale degli immobili in discorso» (così nellapronuncia impugnata), in tal modo riferendosi anche alle costruzioni(e, dunque, alle relative condizioni, che integrano un elemento divalutazione immanente nell’operazione di stima), reputando sul puntocorretta la quantificazione operata dall’Ufficio nel rispetto dei criteri dicui alla predetta circolare n. 6/2012.4.4.f.

La valutazione di irrilevanza che la Commissione haassegnato alla consulenza tecnica di parte ha integrato unapprezzamento fattuale che il motivo in esame non consente disindacare innanzitutto perché, in violazione del canone diautosufficienza, non illustra i contenuti rilevanti di detto elaborato.Numero registro generale 4802/2020Numero sezionale 4514/2026Numero di raccolta generale 20426/2026Data pubblicazione 17/06/2026Appena aggiungendo, al riguardo, che non è pertinente il richiamoall’art. 116 c.p.c., giacchè secondo questa Corte (v., in primo luogo,Cass., Sez.

Un., n. 2086/2020) la relativa doglianza è ammissibilesolo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova non abbiaoperato - in assenza di una diversa indicazione normativa - secondo ilsuo "prudente apprezzamento", attribuendo al risultato di prova ilvalore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanzaprobatoria (come, ad esempio, quelle aventi valore di prova legale),oppure quando il giudice abbia dichiarato di valutare la stessasecondo il suo prudente apprezzamento, laddove la prova sia, invece,soggetta ad una specifica regola di valutazione.

Diversamente, ove sideduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudenteapprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi delnovellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limitiin cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi dimotivazione (cfr., sul punto, Cass. n. 34472/2022 e Cass. n.9731/2025).5.

Con l’ottava censura i contribuenti hanno eccepito, a mentedell’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione e falsaapplicazione degli artt. 54 d.P.R. 1142/1949 e 11, d.l. n. 70/1988,conv. in legge n. 154/1988, assumendo la necessità del sopralluogo.5.1.

La censura non ha fondamento.Come più volte affermato d questa Corte, in tema di estimocatastale, la revisione delle rendite catastali urbane in assenza divariazioni edilizie non richiede la previa "visita sopralluogo"dell'ufficio, né il sopralluogo è necessario quando il nuovoclassamento consegua ad una denuncia di variazione catastalepresentata dal contribuente, atteso che le esigenze sottese alsopralluogo ed al contraddittorio si pongono solo in caso diNumero registro generale 4802/2020Numero sezionale 4514/2026Numero di raccolta generale 20426/2026Data pubblicazione 17/06/2026accertamento d'ufficio giustificato da specifiche variazionidell'immobile (v., tra le tante, Cass n. 14630/2025).6.

Con la nona ed ultima doglianza i contribuenti hannolamentato, con riferimento all’art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c.,l’omessa pronuncia sulla cessazione della materia del contendere aseguito dell’annullamento dell’atto impugnato.6.1.

Si tratta di doglianza palesemente infondata.L’atto impugnato è stato rimodulato dall’Agenzia nella minoremisura della rendita pari a 39.512 €.Tale è stata la rendita considerata dalla Commissione regionale el’accoglimento dell’appello dell’Agenzia ha consolidato tale misura, dientità minore rispetto all’originario atto.Non vi è stata, quindi, alcuna omessa pronuncia sulla cessatamateria del contendere, nè il riconoscimento di una minor misuradella rendita ha comportato l’implicito annullamento dell’avviso el’adozione di un nuovo accertamento, ma solo una rettifica dellarendita accertata, riconosciuta come corretta dal giudice.E ciò correttamente, dovendosi considerare che il processotributario è annoverabile tra quelli di "impugnazione-merito", inquanto diretto ad una decisione sostitutiva sia della dichiarazione resadal contribuente, sia, eventualmente, dell'avviso di accertamento o direttifica dell'ufficio, sicché il giudice, ove ritenga in tutto o in parteinvalido l'atto per motivi non formali, ma di carattere sostanziale, nonpuò limitarsi ad annullarlo, ma deve esaminare nel merito la pretesatributaria e, operando una motivata valutazione sostitutiva, ricondurlaalla corretta misura, entro i limiti posti dalle domande di parte (v., trale tante, Cass. n. 27098/2024.

Cass. n. 34723/2022).Numero registro generale 4802/2020Numero sezionale 4514/2026Numero di raccolta generale 20426/2026Data pubblicazione 17/06/20267.

Al rigetto del ricorso principale segue la condanna alle spese dilite.7.1.

Non solo.

Ricorrono le condizioni riconosciute da questa Corteper applicare la previsione dell’art. 96, terzo comma, c.p.c., stante lapalese inconsistenza giuridica delle censure proposte (cfr., tra letante, Cass. 34429/2024, che richiama Cass. n. 34693/2022) e laproposizione di un’impugnazione dai contenuti estremamente distantidal diritto vivente, essendosi proposto il giudizio di legittimità senzaavere adoperato la normale diligenza per acquisire coscienzadell’infondatezza della propria posizione, non compiendo alcunosforzo interpretativo, deduttivo ed argomentativo per porre indiscussione la suindicata giurisprudenza consolidata con riferimentoalla fattispecie concreta (cfr. sul principio, Cass. Sez.

U., n.32001/2022; Cass. n. 4430/2020; Cass. n. 38528/2021; Cass. n.22208/2021; Cass. n. 18512/2020; Cass. n. 19285/2016, Cass. n.18449/2023); rilievi, questi, che danno conto di un uso impropriodello strumento processuale (ex multis, Cass. 34429/2024, cherichiama Cass. 29812/2019).Tale somma si determina, equitativamente ed in rapporto allespese di lite, come in dispositivo, oltre interessi legali dalla data dipubblicazione della presente ordinanza (cfr. Cass., Sez.

U, n.32001/2022; Cass. n. 33284/2023 e la giurisprudenza ivirichiamata).8.

Occorre infine dare atto della sussistenza dei presupposti di cuiall’art 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per ilversamento da parte dei ricorrenti, in solido tra loro, di una sommapari a quella eventualmente dovuta a titolo di contributo unificato peril ricorso.Numero registro generale 4802/2020Numero sezionale 4514/2026Numero di raccolta generale 20426/2026Data pubblicazione 17/06/2026 P.Q.Mla Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido tra loro, alpagamento delle spese del presente grado di giudizio, che liquida infavore dell’Agenzia delle Entrate nella misura di 4.500,00 € percompetenze, oltre al pagamento delle spese prenotate a debito,nonché della somma, equitativamente determinata ai sensi dell’art.96, terzo comma, c.p.c., pari a 3.000,00 €.Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all’art 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento da partedei ricorrenti, in solido tra loro, di una somma pari a quellaeventualmente dovuta a titolo di contributo unificato per il ricorso.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27 maggio 2026 .IL PRESIDENTEGiacomo [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
GUO 63M20 I317 F), [OSCURATO:PERSONA](codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 69S25 I317 E), [OSCURATO:PERSONA] (codicefiscale [OSCURATO:PERSONA] 59M55 I317 H), rappresentati e difesi, in ragione diprocura speciale e nomina poste in calce al ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Merone (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 74L70 F839 T).- RICORRENTE –CONTROl’AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in personadel Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’AvvocaturaGenerale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]).Numero registro generale 4802/2020Numero sezionale 4514/2026Numero di raccolta generale 20426/2026Data pubblicazione 17/06/2026- CONTRORICORRENTE -per la cassazione della sentenza della Commissione tributariaregionale della Campania – Sezione distaccata di Salerno – n.5698/2/2019, depositata il 1° luglio 2019 e non notificata.UDITA la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] all’udienzacamerale del 27 maggio 2026, celebratasi da remoto.1. Oggetto di controversia è l’avviso in atti con cui l’Ufficio avevarettificato la rendita catastale di un immobile intestato ai contribuenti,rideterminandola, in esito a procedura DOCFA ed alla proposta direndita nella misura di 19.302,00 €, nell’importo di 47.700,00 €, poiridotto a 39.512,00 €.2. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Campania, accoglieval’appello dell’Ufficio, premettendo che il giudice di primo grado avevareputato la motivazione dell’atto non adeguata «in relazioneall’effettivo valore del cespite in questione. Dotato di impiantifatiscenti e sito in zona periferica priva di fogna pubblica, a quantoemergente da detta relazione di parte» ed assumendo, di contro,che:- la procedura DOCFA, implicando una stretta collaborazione tracontribuente ed Ufficio, rendeva esigibile una motivazione menorigorosa;- la rendita catastale era stata determinata sulla base di una stimadiretta di cui alla circolare n. 6/2012, i cui criteri erano statipuntualmente considerati nell’atto;- non rilevava il tema della vetustà degli impianti, trattandosi dibeni espunti dal calcolo della rendita in base alla previsione dell’art.Numero registro generale 4802/2020Numero sezionale 4514/2026Numero di raccolta generale 20426/2026Data pubblicazione 17/06/20261, comma 21, della legge n. 208/2015, per cui era erronea lavalutazione operata dal primo giudice sul difetto di motivazionedell’atto con riferimento alla mancata considerazione degli impianti;- non erano utilizzabili i criteri valutativi del tecnico di parte,essendo espressione di giudizi e non di fatti;- il sopralluogo non era necessario.3. Con ricorso notificato in data 30 gennaio 2020 i suindicaticontribuenti impugnavano tale pronuncia sulla base di nove motivi,successivamente illustrati con memoria ex art. 380-bis.1. c.p.c.,depositata in data 14 maggio 2026.4. L’Agenzia delle Entrate resisteva con controricorso notificato l’8maggio 2020.RAGIONI DELLA DECISIONE1. L’esame dei nove motivi di impugnazione va raggruppato perquestioni omogenee. E così – si anticipa – si esaminerannocongiuntamente i primi due motivi, poi il terzo e poi i successiviquattro (motivi nn. 4, 5, 6 e 7) e singolarmente le censure nn 8 e 9.2. Con il primo motivo di ricorso, articolato ai sensi dell’art. 360,primo comma, num. 3, c.p.c., gli istanti hanno dedottol’inammissibilità dell’appello per violazione degli artt. 2909 c.c. e 100c.p.c.2.1. Con la seconda censura i contribuenti hanno eccepito, amente dell’art. 360, primo comma, num. 3 e 4, c.p.c., la nullità dellasentenza impugnata, siccome “inutiliter data”, sempre per violazionedegli artt. 2909 c.c. 324, c.p.c. e violazione del principio di economiaNumero registro generale 4802/2020Numero sezionale 4514/2026Numero di raccolta generale 20426/2026Data pubblicazione 17/06/2026processuale di cui agli artt. 111 Cost., oltre per violazione degli artt.276, secondo comma, c.p.c. e 39, comma-1 bis, d. lgs. 546/1992.2.2. Si tratta di censure infondate.Secondo la tesi dei ricorrenti la motivazione della sentenza diprimo grado sarebbe composta da una duplice ratio decisoria, l’unariguardante il merito della vicenda e relativa alle condizioni di vetustàdel bene ed alla sua collocazione periferica e l’altra concernente lanullità dell’avviso per carenza di motivazione ed omesso sopralluogo.Assumono, quindi, che l’Agenzia avrebbe impugnato la sentenzadi primo grado solo per vizi propria della stessa, senza censurare lapronuncia nella parte in cui aveva ritenuto l’avviso impugnato carentedi motivazione, annullandolo perché l’Ufficio non aveva indicato glielementi in base ai quali aveva stabilito la congruità del valoreaccertato.In altre parole, l’Agenzia non avrebbe contestato la statuizione diprimo grado relativa alla nullità dell’avviso per la sua inidoneamotivazione.Con il secondo motivo, gli istanti si dolgono del fatto che laCommissione regionale non avrebbe statuito in ordine alla decisionedi primo grado concernente la nullità dell’avviso per difetto dimotivazione e sul giudicato interno formatosi sul punto, il renderebbepriva di valore, inutiliter data, la decisione sul merito della vicendafornita dal giudice dell’appello.2.3. Le censure risentono di una lettura erronea della sentenza diprimo grado.Come riportato in sede di ricorso, la sentenza di primo gradoaveva annullato l’avviso impugnato, ritenendo che l’Ufficio, «[…] oltreNumero registro generale 4802/2020Numero sezionale 4514/2026Numero di raccolta generale 20426/2026Data pubblicazione 17/06/2026al mero generico riferimento a scostamenti dai valori medi attribuibilia fattispecie similari, deve sostenere la propria pretesa anche conulteriori elementi presuntivi idonei ad integrare la prova della suafondatezza. Ciò detto, stante la mancata specificazione di tali ulteriorielementi presuntivi, la rettifica operata dall’Ufficio va annullata permancata dimostrazione della congruità del valore accertato» (v.pagine nn. 5 e 6 del ricorso).Su questo passaggio motivazionale della pronuncia di primogrado, gli istanti fondano i primi due motivi, con i quali rivendicano lasussistenza di un giudicato interno sotto il profilo del vizio dimotivazione dell’atto impugnato, che assumono essere statoravvisato dalla Commissione provinciale.Sennonchè, l’illustrato contenuto della motivazione della sentenzadi primo grado, meglio di qualsiasi argomentazione, rende evidenteche l’annullamento dell’atto sia stato disposto dalla Commissioneprovinciale per non avere l’Ufficio “sostenuto” «[…] la propria pretesaanche con ulteriori elementi presuntivi idonei ad integrare la provadella sua fondatezza», in ciò ravvisando la «[…] mancatadimostrazione della congruità del valore accertato».Risulta, allora, chiaro che le ragioni dell’annullamento sono stateravvisate nell’assenza di prova della pretesa, profilo questo che –come più volte affermato da questa Corte – attiene alla fondatezzadella pretesa, non anche alla motivazione dell’atto.Va, infatti, ribadita la distinzione tra la questione dell'esistenzadella motivazione dell'atto impositivo, requisito formale di validitàdell’atto, e quella concernente, invece, indicazione ed effettivaesistenza di elementi dimostrativi dei fatti costitutivi della pretesatributaria, che non è prescritta – nella disciplina ratione temporisNumero registro generale 4802/2020Numero sezionale 4514/2026Numero di raccolta generale 20426/2026Data pubblicazione 17/06/2026applicabile - quale elemento costitutivo della validità dell'attoimpositivo ma è disciplinata dalle regole processuali dell'istruzioneprobatoria da applicarsi nello svolgimento del giudizio (v., tra letante, Cass. n. 13305/2024; Cass. n. 14744/2022, Cass. n.4639/2020; Cass. 20428/2020; Cass. n. 8399/2013).Consegue a tanto che le contestazioni di merito agitatedall’Agenzia con i motivi d’appello circa i criteri di valutazione delbene (pure riportate nel ricorso, v. pagina n. 9), che la stessa difesadei contribuenti riconosce essere attinenti al merito dell’accertamento(v. pagina n. 9 del ricorso), ha consentito al giudice regionale diesaminare il tema della congruità del valore del bene, come accertatonell’avviso (nei termini poi ridotti in sede di mediazione) e ritenutonon dimostrato dal primo giudice, ravvisando, diversamente daquest’ultimo, che l’Ufficio avesse, in realtà, offerto adeguata prova delpredetto maggior valore.Alla stregua di rilievi, non esisteva alcun giudicato interno in temadi motivazione dell’atto, sotto il suo profilo formale, ma solo unritenuto (dal primo giudice) difetto di prova del maggior valore chel’Ufficio aveva attributo il bene, che la Commissione regionale haravvisato, invece, essere stato dimostrato dall’Ufficio.3. Con la terza doglianza i contribuenti hanno lamentato, conriferimento all’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione efalsa applicazione dell’art. 7, comma 1, della legge n. 212/2000 e 3,comma 58, della legge n. 662/1996, sostenendo che l’avviso nonfosse motivato, non avendo indicato i criteri del maggior valoreabbandono e degrado con applicazione del relativo deprezzamento,né la localizzazione del bene in area decentrata, lamentando anchel’assenza del sopralluogo.Numero registro generale 4802/2020Numero sezionale 4514/2026Numero di raccolta generale 20426/2026Data pubblicazione 17/06/20263.1. Anche tale motivo non ha fondamento.Tutte le asserite condizioni fattuali del bene non attengono allamotivazione dell’avviso, ma alla fondatezza della pretesa, per cui sirimanda a quanto in precedenza osservato.Risulta estranea alla motivazione dell’atto anche l’assenza disopralluogo, sulla cui necessità si tornerà in seguito con l’esamedell’ottavo motivo.Quanto poi alla mancata indicazione dei criteri di valutazione delmaggior valore del bene, va ricordato che nell’elaborazione di questaCorte ricorre il principio secondo cui in tema di classamento diimmobili, qualora l'attribuzione della rendita catastale avvenga aseguito della cd. procedura DOCFA, quando gli elementi di fattoindicati dal contribuente non siano disattesi dall'Ufficio e l'eventualedifferenza tra la rendita proposta e quella attribuita derivi da unadiversa valutazione tecnica riguardante il valore economico dei beni,l'obbligo di motivazione del relativo avviso è soddisfatto con la meraindicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita; mentre, ove visia una diversa valutazione degli elementi di fatto, la motivazionedeve essere più approfondita e specificare le differenze riscontrate, alfine di consentire il pieno esercizio del diritto di difesa delcontribuente e di delimitare l'oggetto dell'eventuale contenzioso (cfr.tra le tante, anche da ultimo, Cass. n. 13521/2025, che richiamaCass. n. 29754/2024, che, a sua volta, richiama Cass. n.29754/2024; in precedenza Cass. n. 23237/2014; Cass. n.12497/2016; Cass., n. 31809/2018; Cass. n. 25006/2019; Cass. n.17016/2020; Cass. n. 2247/2021; Cass nn. 3104, 3106 e 3107 del2021; Cass. n. 7210/2021; Cass. n. 41179/2021; Cass. n.11281/2022; Cass. nn. 31032 e 31073 del 2023; Cass. n.9127/2024; nello stesso senso, Cass. n. 23079/2025).Numero registro generale 4802/2020Numero sezionale 4514/2026Numero di raccolta generale 20426/2026Data pubblicazione 17/06/20264. Con la quarta ragione di contestazione, sviluppata con riguardoal canone dell’art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c., i ricorrentihanno sostenuto la ricorrenza di una motivazione apparente ecomunque contraddittoria in violazione degli artt. 36, comma 2, n. 4,d.lgs. 546/1992 e 360, primo comma, num. n. 4, c.p.c. nella parte incui la Commissione ha ritenuto che l’Agenzia avesse rispettato i criteridi cui alla circolare 6/12, senza indicare detti criteri e perché fosserostati osservati.4.1. Con il quinto mezzo è stato dedotto, con riferimento alparametro dell’art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c., il vizio diultrapetizione, assumendo che la sentenza è stata basata su elementidi fatto estranei all’avviso di accertamento, con riferimento aglielementi (impianti funzionali al processo produttivo) espunti dalcalcolo di determinazione della rendita, tenuto conto chel’eliminazione di tali elementi dal relativo conteggio era avvenutotardivamente nel corso del giudizio.4.2. Con la sesta censura, elaborata in base all’art. 360, primocomma, num. 3, c.p.c. è stata rappresentata la violazione e falsaapplicazione dell’art. 1, comma 28, della legge n. 208/2015 econtestuale contraddittorietà della motivazione della sentenza,assumendo che dalla non comprensibile motivazione della pronunciaemergerebbe la non condivisibile considerazione secondo cui iparametri della vetustà e funzionalità devono essere contemplati inrelazione alla componente impiantistica ed ai macchinari e non anchecon riferimento alle costruzioni.4.3. Con il settimo motivo, concepito ai sensi dell’art. 360, primocomma, num. 4, c.p.c., è stato contestato l’ulteriore vizio dimotivazione apparente, oltre all’errata valutazione della consulenza diparte e, dunque la violazione dell’art. 116 c.p.c., non avendo chiaritoNumero registro generale 4802/2020Numero sezionale 4514/2026Numero di raccolta generale 20426/2026Data pubblicazione 17/06/2026la ragione per la quale i contenuti della consulenza di parteesprimerebbero solo giudizi, peraltro in termini non corrispondenti alvero.4.4. Anche tali doglianze vanno disattese.Intanto, cominciando con il ricordare, sul piano dei principi, chequesta Corte (a partire da Cass., Sez. U., n. 8053/2014) haripetutamente precisato che deve ritenersi apparente la motivazioneche, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente,come parte del documento in cui consiste il provvedimento giudiziale,non renda tuttavia percepibili le ragioni della decisione, perchèmunita di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscerel'iter logico seguito per la formazione del convincimento, in modo taleda non consentire alcun effettivo controllo sull'esattezza e sullalogicità del ragionamento del giudice, non potendosi lasciareall'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetichecongetture, restando, invece, esclusa qualunque rilevanza delsemplice difetto di sufficienza della motivazione (v., tra le tante,Cass., Sez. U., n. 19881/2014; Cass., Sez. U., n. 16599/2016; Cass.,Sez. U., n. 22232/2016; Cass. n. 9105/2017; Cass., Sez. U., n.7667/2017; Cass., Sez. U., n. 14430/2017; Cass., Sez. U., n.16159/2018; Cass., Sez. U., n. 9558/2018 e Cass., Sez. U., n.33679/2018; Cass. n. 23216/2019; Cass. n. 13977/2019; Cass. n.2689/2023; Cass. n. 21174/2024; Cass., nn. 5224, 5226, 5228,5230, 5231, 5233, 5235/2025; Cass. n. 32370/2025; Cass. nn. 1036e 1046/2026).Va poi aggiunto che il giudice del merito non deve dar conto diogni argomento difensivo sviluppato dalla parte, non è tenuto cioè adiscutere ogni singolo elemento o a argomentare sulla condivisibilitào confutazione di tutte le deduzioni difensive, essendo, invece,Numero registro generale 4802/2020Numero sezionale 4514/2026Numero di raccolta generale 20426/2026Data pubblicazione 17/06/2026necessario e sufficiente, in base all'art. 132, secondo comma, num. 4,c.p.c., che esponga gli elementi in fatto e di diritto posti afondamento della sua decisione, dovendo in tal modo ritenersidisattesi, per implicito, tutti gli argomenti non espressamenteesaminati, ma considerati subvalenti rispetto alle ragioni delladecisione (cfr. Cass., Sez. T, n. 12732/2024; Cass. n. 3108/2022,che richiama Cass. n. 12652/2020; Cass. n. 10937/2016; Cass. n.12123/2013 e anche Cass. n. 19011/2017, Cass. n. 16056/2016 eCass. n. 18103/2021, nonché, da ultimo, Cass. n. 25729/2025).4.4.a. Ciò posto, si osserva che i criteri, paranormativi ai sensidell’art. 1, comma 244, della legge n. 190/2014, di cui alla circolare6/2012, non andavano indicati e spiegati, in quanto, per l’appunto, difonte normativa e quindi di applicazione diretta e cogente.La ritenuta coerenza dell’accertamento con tali criteri èrappresentativa di un giudizio sintetico, che si pone entro la soglia dimotivazione costituzionalmente esigibile, che onerava la parte dicontestare nel merito tale valutazione.4.4.b. Non vi è stata ultrapetizione per aver deciso in base adelementi estranei all’avviso (vale a dire in base tardiva espunzionedella componente impiantista dal calcolo della rendita) perchè non èstato riconosciuto un diverso bene della vita.4.4.c. L’esclusione di ogni valutazione sulle condizioni dellacomponente impiantistica è stata la logica conseguenza del fatto chedette opere non sono state, alla fine, considerate nel calcolo dellarendita, non importa se dopo l’emissione dell’atto.4.4.d. La motivazione della pronuncia è chiarissima nell’averritenuto gli impianti funzionali al processo produttivo espunti dalcalcolo della rendita i sensi dell’art. 1, comma 21, della legge n.Numero registro generale 4802/2020Numero sezionale 4514/2026Numero di raccolta generale 20426/2026Data pubblicazione 17/06/2026208/2015, il che – ovviamente – rendeva superfluo occuparsi dellerelative condizioni.4.4.e. [OSCURATO:PERSONA] regionale ha ritenuto che «il concetto di“funzionalità allo specifico processo produttivo” è da correlarsi - e ciòa livello di interpretazione sia letterale che logica del brano normativo– ai “macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti” e nonanche alle costruzioni, peraltro espressamente considerate dal cit.art. 1 co. 21 della legge 205/15 […]» (così nella pronunciaimpugnata), il che ha giustificato, in termini coerenti, laconsiderazione secondo cui «[…] non mette conto occuparsi delladedotta vetustà degli impianti funzionali al processo produttivo, dalmomento che sono stati correttamente espunti dalla quantificazionedella rendita catastale» (così nella pronuncia impugnata).Detta valutazione si è sviluppata secondo la lineare motivazioneesposta e non ha comportato alcuna valutazione dell’art. 1, comma21, della legge 208/2015, atteso che questa disposizione è stataespressamente richiamata dal giudice dell’appello «nella prima parteche prescrive tutto quanto occorre alla determinazione del valoredella rendita catastale degli immobili in discorso» (così nellapronuncia impugnata), in tal modo riferendosi anche alle costruzioni(e, dunque, alle relative condizioni, che integrano un elemento divalutazione immanente nell’operazione di stima), reputando sul puntocorretta la quantificazione operata dall’Ufficio nel rispetto dei criteri dicui alla predetta circolare n. 6/2012.4.4.f. La valutazione di irrilevanza che la Commissione haassegnato alla consulenza tecnica di parte ha integrato unapprezzamento fattuale che il motivo in esame non consente disindacare innanzitutto perché, in violazione del canone diautosufficienza, non illustra i contenuti rilevanti di detto elaborato.Numero registro generale 4802/2020Numero sezionale 4514/2026Numero di raccolta generale 20426/2026Data pubblicazione 17/06/2026Appena aggiungendo, al riguardo, che non è pertinente il richiamoall’art. 116 c.p.c., giacchè secondo questa Corte (v., in primo luogo,Cass., Sez. Un., n. 2086/2020) la relativa doglianza è ammissibilesolo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova non abbiaoperato - in assenza di una diversa indicazione normativa - secondo ilsuo "prudente apprezzamento", attribuendo al risultato di prova ilvalore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanzaprobatoria (come, ad esempio, quelle aventi valore di prova legale),oppure quando il giudice abbia dichiarato di valutare la stessasecondo il suo prudente apprezzamento, laddove la prova sia, invece,soggetta ad una specifica regola di valutazione. Diversamente, ove sideduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudenteapprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi delnovellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limitiin cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi dimotivazione (cfr., sul punto, Cass. n. 34472/2022 e Cass. n.9731/2025).5. Con l’ottava censura i contribuenti hanno eccepito, a mentedell’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione e falsaapplicazione degli artt. 54 d.P.R. 1142/1949 e 11, d.l. n. 70/1988,conv. in legge n. 154/1988, assumendo la necessità del sopralluogo.5.1. La censura non ha fondamento.Come più volte affermato d questa Corte, in tema di estimocatastale, la revisione delle rendite catastali urbane in assenza divariazioni edilizie non richiede la previa "visita sopralluogo"dell'ufficio, né il sopralluogo è necessario quando il nuovoclassamento consegua ad una denuncia di variazione catastalepresentata dal contribuente, atteso che le esigenze sottese alsopralluogo ed al contraddittorio si pongono solo in caso diNumero registro generale 4802/2020Numero sezionale 4514/2026Numero di raccolta generale 20426/2026Data pubblicazione 17/06/2026accertamento d'ufficio giustificato da specifiche variazionidell'immobile (v., tra le tante, Cass n. 14630/2025).6. Con la nona ed ultima doglianza i contribuenti hannolamentato, con riferimento all’art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c.,l’omessa pronuncia sulla cessazione della materia del contendere aseguito dell’annullamento dell’atto impugnato.6.1. Si tratta di doglianza palesemente infondata.L’atto impugnato è stato rimodulato dall’Agenzia nella minoremisura della rendita pari a 39.512 €.Tale è stata la rendita considerata dalla Commissione regionale el’accoglimento dell’appello dell’Agenzia ha consolidato tale misura, dientità minore rispetto all’originario atto.Non vi è stata, quindi, alcuna omessa pronuncia sulla cessatamateria del contendere, nè il riconoscimento di una minor misuradella rendita ha comportato l’implicito annullamento dell’avviso el’adozione di un nuovo accertamento, ma solo una rettifica dellarendita accertata, riconosciuta come corretta dal giudice.E ciò correttamente, dovendosi considerare che il processotributario è annoverabile tra quelli di "impugnazione-merito", inquanto diretto ad una decisione sostitutiva sia della dichiarazione resadal contribuente, sia, eventualmente, dell'avviso di accertamento o direttifica dell'ufficio, sicché il giudice, ove ritenga in tutto o in parteinvalido l'atto per motivi non formali, ma di carattere sostanziale, nonpuò limitarsi ad annullarlo, ma deve esaminare nel merito la pretesatributaria e, operando una motivata valutazione sostitutiva, ricondurlaalla corretta misura, entro i limiti posti dalle domande di parte (v., trale tante, Cass. n. 27098/2024. Cass. n. 34723/2022).Numero registro generale 4802/2020Numero sezionale 4514/2026Numero di raccolta generale 20426/2026Data pubblicazione 17/06/20267. Al rigetto del ricorso principale segue la condanna alle spese dilite.7.1. Non solo. Ricorrono le condizioni riconosciute da questa Corteper applicare la previsione dell’art. 96, terzo comma, c.p.c., stante lapalese inconsistenza giuridica delle censure proposte (cfr., tra letante, Cass. 34429/2024, che richiama Cass. n. 34693/2022) e laproposizione di un’impugnazione dai contenuti estremamente distantidal diritto vivente, essendosi proposto il giudizio di legittimità senzaavere adoperato la normale diligenza per acquisire coscienzadell’infondatezza della propria posizione, non compiendo alcunosforzo interpretativo, deduttivo ed argomentativo per porre indiscussione la suindicata giurisprudenza consolidata con riferimentoalla fattispecie concreta (cfr. sul principio, Cass. Sez. U., n.32001/2022; Cass. n. 4430/2020; Cass. n. 38528/2021; Cass. n.22208/2021; Cass. n. 18512/2020; Cass. n. 19285/2016, Cass. n.18449/2023); rilievi, questi, che danno conto di un uso impropriodello strumento processuale (ex multis, Cass. 34429/2024, cherichiama Cass. 29812/2019).Tale somma si determina, equitativamente ed in rapporto allespese di lite, come in dispositivo, oltre interessi legali dalla data dipubblicazione della presente ordinanza (cfr. Cass., Sez. U, n.32001/2022; Cass. n. 33284/2023 e la giurisprudenza ivirichiamata).8. Occorre infine dare atto della sussistenza dei presupposti di cuiall’art 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per ilversamento da parte dei ricorrenti, in solido tra loro, di una sommapari a quella eventualmente dovuta a titolo di contributo unificato peril ricorso.Numero registro generale 4802/2020Numero sezionale 4514/2026Numero di raccolta generale 20426/2026Data pubblicazione 17/06/2026 P.Q.Mla Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido tra loro, alpagamento delle spese del presente grado di giudizio, che liquida infavore dell’Agenzia delle Entrate nella misura di 4.500,00 € percompetenze, oltre al pagamento delle spese prenotate a debito,nonché della somma, equitativamente determinata ai sensi dell’art.96, terzo comma, c.p.c., pari a 3.000,00 €.Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all’art 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento da partedei ricorrenti, in solido tra loro, di una somma pari a quellaeventualmente dovuta a titolo di contributo unificato per il ricorso.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27 maggio 2026 .IL PRESIDENTEGiacomo [OSCURATO:PERSONA]