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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 11281/2022

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nte (( Z ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3621/2014 R.G., proposto DA [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Foggia, e dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma, ove elettivamente domiciliato, giusta procura in margine al ricorso introduttivo del presente procedimento; RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA] l'Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, ove per legge domiciliata; [OSCURATO:PERSONA] la sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] di Bari - Sezione Staccata di Foggia il 27 giugno 2013 n.

L A 208/27/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata (mediante collegamento da remoto, ai sensi dell'art. 27, comma 1, del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 dicembre 2020 n. 176, in virtù della proroga disposta dall'art. 16, comma 3, del D.L. 30 dicembre 2021 n. 228, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 febbraio 2022 n. 15, con le modalità stabilite dal decreto reso dal Direttore Generale dei [OSCURATO:PERSONA] ed Automatizzati del Ministero della Giustizia il 2 novembre 2020) del 2 marzo 2022 dal Dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dal [OSCURATO:PERSONA] di Bari - Sezione Staccata di Foggia il 27 giugno 2013 n. 208/27/2013, che, in controversia avente ad oggetto l'impugnazione di avviso di liquidazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale in conseguenza della revoca delle agevolazioni per la c.d.

"piccola proprietà contadina", in relazione all'acquisto della proprietà di un fondo rustico in Comune di Foggia, con rogito notarile del 16 febbraio 2006, ha accolto l'appello proposto in via principale dall'Agenzia delle Entrate ed ha rigettato l'appello proposto in via incidentale dal medesimo avverso la sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] di Foggia col n. 216/05/2011, con condanna alla rifusione delle spese di lite. [OSCURATO:PERSONA] ha riformato la decisione di prime cure sul presupposto che la certificazione rilasciata dall'IPA fosse stata prodotta oltre la scadenza del termine triennale e non contenesse alcuna attestazione sul possesso dei requisiti per usufruire del beneficio fiscale al momento dell'acquisto del fondo rustico.

L'Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]:1.

Con il primo motivo, si denunciano, al contempo, violazione e falsa interpretazione della Legge 6 agosto 1954 n. 604, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., nonché violazione degli artt. 112 e 115 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., per aver erroneamente ritenuto che il contribuente fosse decaduto dall'agevolazione a causa della produzione della certificazione rilasciata dall'IPA dopo la scadenza del termine triennale e non avesse diritto al rimborso delle imposte versate in misura ordinaria secondo l'avviso di liquidazione, nonostante che l'amministrazione finanziaria non avesse contestato - anzi avesse espressamente riconosciuto in sede di controdeduzioni dinanzi al giudice di prime cure - la sussistenza dei requisiti per l'ammissione ai benefici fiscali, là dove la prova del possesso di tali requisiti poteva essere fornita con qualsiasi mezzo.

2. Con il secondo motivo, si denunciano, al contempo, violazione e falsa applicazione dell'art. 5 della Legge 6 agosto 1954 n. 604, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., nonché errata sussunzione della fattispecie concreta in quella astratta e difetto di motivazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., per non aver tenuto conto che il contribuente aveva chiesto di usufruire delle agevolazioni per la c.d.

"piccola proprietà contadina" senza produrre certificazione rilasciata dall'IPA in via definitiva o provvisoria e che l'amministrazione finanziaria aveva riscosso le imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa al momento della registrazione.

3. Con il terzo motivo, si denunciano violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., nonché motivazione insufficiente, in relazione all'art.360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., per non aver esaminato la questione della decadenza dell'amministrazione finanziaria dal recupero delle imposte suppletive per decorso del termine di tre anni dalla registrazione prima della notifica dell'avviso di liquidazione.

4. Con il quarto motivo, si denuncia violazione dell'art. 76, comma 2, lett. c, del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per non aver tenuto conto che l'amministrazione finanziaria era decaduta dal recupero delle imposte suppletive per decorso del termine di tre anni dalla registrazione prima della notifica dell'avviso di liquidazione. [OSCURATO:PERSONA]:

1. I motivi - la cui stretta ed intima connessione suggerisce l'esame congiunto, per la comune attinenza alla questione dei presupposti della revoca delle agevolazioni per la c.d.

"piccola proprietà contadina" - sono infondati, ma occorre procedere alla correzione della motivazione della sentenza impugnata, che pure è corretta nel dispositivo. 1.1 È pacifico che, dopo la stipulazione della compravendita di un fondo rustico, mediante rogito notarile del 16 febbraio 2006, avendo chiesto il godimento delle agevolazioni per la c.d.

"piccola proprietà contadina" (senza la produzione di una certificazione provvisoria ) ed avendo corrisposto le imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa, il contribuente è stato destinatario della notifica di avviso di liquidazione il 26 luglio 2010, a mezzo del quale si era comminata la decadenza dai benefici fiscali ex art. 4, comma 1, della Legge 6 agosto 1954 n. 604 per la produzione di una certificazione definitiva, attestante il possesso dei requisiti con decorrenza dalla presentazione dell'istanza di rilascio (cioè dal 28 giugno 2010), oltre la scadenza del termine di tre anni dalla registrazione dell'acquisto (2 marzo 2006). 1.2 Orbene, secondo l'art. 3 della Legge 6 agosto 1954 n. 604, per conseguire le agevolazioni tributarie relative alle imposte di bollo, di registro, ipotecaria e catastale previste per la piccola proprietà contadina, l'acquirente, i permutanti e l'enfiteuta debbono produrre, al momento della registrazione, insieme all'atto notarile, lo stato di famiglia e un certificato dell'IPA competente per territorio, che attesti la sussistenza dei requisiti di legge.

In alternativa, la parte può produrre, ai sensi dell'art. 4 della Legge 6 agosto 1954 n. 604, un'attestazione provvisoria dell'IPA dalla quale risulti che sono in corso gli accertamenti per il rilascio del certificato suddetto.

In tal caso, le agevolazioni tributarie sono concesse al momento della registrazione, ma entro tre anni (termine così elevato dall'art. 2 del D.L. 23 ottobre 1996 n. 542, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 dicembre 1996 n. 649) da tale formalità l'interessato deve presentare all'ufficio del registro il certificato definitivo, attestante che i requisiti richiesti sussistevano fin dal momento della stipulazione dell'atto; in difetto, sono dovute le normali imposte, salvo quanto stabilito dall'art. 5 della Legge 6 agosto 1954 n. 604, il quale prevede un'ulteriore alternativa, e cioè che la parte dichiari nell'atto di voler conseguire le agevolazioni tributarie, non producendo né il certificato provvisorio previsto dall'art. 4, comma 1, della Legge 6 agosto 1954 n. 604, né quello definitivo previsto dall'art. 3 della Legge 6 agosto 1954 n. 604; in tal caso, la parte paga le normali imposte di registro, ipotecaria e catastale, ed eventualmente potrà chiedere il rimborso nel termine triennale di prescrizione, presentando apposita domanda all'ufficio del registro competente per territorio, corredata dal certificato dell'IPA. 1.4 Ora, è pacifico che il contribuente non ha pagato le imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura normale al momento della stipulazione della compravendita, con riserva di chiedere il rimborso, ma ha pagato ab origine le predette imposte in misura agevolata.

Nel caso di specie, a ben vedere, non si ravvisa l'ipotesi, prevista [«(...) nell'ipotesi contemplata dal presente articolo (...)»] dall'art. 4 della Legge 6 agosto 1954 n. 604 (nel testo applicabile ratione temporis), di produzione della certificazione provvisoria dell'IPA, dal quale risulti che sono in corso gli accertamenti per il rilascio del certificato («attestante che i requisiti richiesti sussistevano fin dal momento della stipula dell'atto»), ipotesi per la quale il comma 3 espressamente stabilisce che «l'azione dell'amministrazione finanziaria per il recupero delle imposte ordinarie si prescrive con il decorso di tre anni dalla scadenza del termine stabilito dal comma precedente», vale a dire entro tre anni dalla registrazione dell'atto.

Neppure si ravvisa l'ipotesi, prevista dal precedente art. 3 della Legge 6 agosto 1954 n. 604, di produzione, al momento della registrazione, insieme con l'atto, del «certificato dell'ispettorato provinciale agrario competente per territorio che attesti la sussistenza dei requisiti di cui ai numeri 1, 2 e 3 dell'articolo precedente».

Nella specie, infatti, come è contemplato dal successivo art. 5 della Legge 6 agosto 1954 n. 604, è «stata resa la dichiarazione contestuale di cui alla lettera a) dell'art. 3 e non è stato prodotto né il certificato definitivo previsto dalla lettera b) dello stesso art. 3, né quello provvisorio previsto dall'art. 4, comma 1».

In tale caso sono, dunque, «dovute le normali imposte di registro o ipotecarie» [salvo «il diritto al rimborso (...) nel termine triennale di prescrizione», qualora sia presentata apposita domanda corredata da un certificato definitivo dell'IPA], e alla richiesta dell'amministrazione finanziaria non può che applicarsi, in difetto di speciale previsione, l'ordinario termine di decadenza, stabilito dall'art. 76, comma 2, lett. c, del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, di tre anni, decorrenti, per gli atti presentati per la registrazione, dalla richiesta di registrazione.

Ciò comporta, per il caso in esame, che al momento della notifica dell'avviso di liquidazione impugnato, si era già verificata la decadenza dell'amministrazione finanziaria (in termini: Cass., Sez. 5^, 18 giugno 2014, n. 13796; Cass., Sez. 5^, 2 febbraio 2018, n. 2570; Cass., Sez. 5^, 6^-5, 5 ottobre 2020, n. 21294). 1.5 Tuttavia, il contribuente ha eccepito la decadenza ex art. 76, comma 2, lett. c, del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 - sul rilievo che l'imposta richiesta con l'avviso ch liquidazione sia "suppletiva" ai sensi dell'art. 42 del D.P.R. 2:6 aprile 1986 n. 131 - soltanto con le controdeduzioni proposte nel giudizio di appello (pagina 12 del ricorso per cassazione)„ così incappando nel divieto sancito dall'art. 57, comma 2, del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546, il quale concerne tutte le eccezioni in senso stretto, consistenti nei vizi d'invalidità dell'atto tributario o nei fatti modificativi, estintivi o impeditivi della pretesa fiscale, mentre non si estende alle eccezioni improprie o alle mere difese e, cioè, alla contestazione dei fatti costitutivi del credito tributario o delle censure del contribuente, che restano sempre deducibili (tra le tante: Cass., Sez. 6^-5, 20 settembre 2017, n. 21889; Cass., Sez. 6^-5, 29 dicembre 2017, n. 31224; Cass., Sez. 5^, 1 febbraio 2019, n. 3055; Cass., Sez. 7 5^, 23 luglio 2020, n. 15730; Cass., Sez. 6"-5, 15 marzo 2021, n. 7210; Cass., Sez. 5^, 30 luglio 2021, n. 21863) Difatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte, la decadenza dell'amministrazione finanziaria dall'esercizio di un potere nei confronti del contribuente, in quanto stabilita in favore e nell'interesse esclusivo di quest'ultimo in materia di diritti da esso disponibili, configura un'eccezione in senso proprio che, in sede giudiziale, deve essere dedotta dal contribuente col ricorso introduttivo del giudizio di impugnazione dell'atto impositivo, non potendo essere rilevata d'ufficio dal giudice, né essere eccepita per la prima volta dal contribuente in grado di appello (Cass., Sez. 5^, 27 giugno 2011, n. 14028; Cass., Sez. 5^, 27 gennaio 2012, n. 1154; Cass., Sez. 6^-5, 9 gennaio 2015, n. 171; Cass., Sez., 5^, 19 dicembre 2018, n. 32834). 1.6 Essendo preclusa l'operatività della decadenza, il contribuente non è esonerato dall'adempimento degli obblighi derivanti dall'invocazione delle agevolazioni tributarie.

Per cui, pur non dovendo chiedere il rimborso di maggiori imposte che non sono state corrisposte all'ufficio del registro né sono state richieste dall'ufficio del registro, egli è obbligato, ciò non di meno, alla produzione della certificazione rilasciata dall'IPA nel termine di tre anni dalla registrazione della compravendita per conservare il godimento dei benefici fiscali. 1.7 In tale direzione, questa Corte si è espressa nel senso che l'omessa produzione della certificazione definitiva nel termine indicato costituisce una condizione risolutiva dei benefici ottenuti in via anticipata dal contribuente, il cui avveramento legittima l'amministrazione finanziaria a richiedere il pagamento delle imposte nella misura ordinaria (tra le tante: Cass., Sez. 6^-5, 4 marzo 2013, n. 5349; Cass., Sez. 6^-5, 17 dicembre 2015, n. 25438; Cass, Sez. 6^-5, 26 luglio 2016, n. 15489; Cass, Sez. 6^-5, 5 luglio 2018, n. 17642; Cass., Sez. 5^, 14 novembre 2018, n. 29293; Cass., Sez. 5", 16 luglio 2020, n. 15156; Cass., Sez. 5^, 10 giugno 2021, n. 16210). 1.8 Ne discende che, al di là dell'esatto inquadramento del caso in disanima in una delle diverse fattispecie tipizzate dagli artt. 3, 4 e 5 della Legge 6 agosto 1954 n. 604, resta fermo che il contribuente inadempiente all'obbligo di produrre all'ufficio il previsto certificato definitivo entro il prescritto termine decadenziale di tre anni dalla registrazione dell'atto non perde il diritto ai benefici soltanto qualora provi di aver operato con adeguata diligenza allo scopo di conseguire la certificazione in tempo utile, richiedendola tempestivamente, e che il superamento del predetto termine sia dovuto a colpa degli uffici competenti, avendo gli stessi indebitamente ritardato il rilascio della documentazione (Cass., Sez. 5^, 16 aprile 2010, n. 9159; Cass., Sez. 5^, 12 maggio 2011, in. 10406; Cass., Sez. 6^-5, 17 ottobre 2014, n. 21980; Cass., Sez. 6"-5, 11 gennaio 2017, n. 526; Cass., Sez. 6^-5, 5 giugno 2018, n. 14428; Cass., Sez. 6"-5, 11 giugno 2018, n. 15117; Cass., Sez. 5^, 16 luglio 2020, n. 15156; Cass., Sez. 5^, 26 giugno 2020, n. 12778; Cass., Sez. 5^, 10 giugno 2021, n. 16221).

Il contribuente, infatti, deve provare di aver diligentemente agito per conseguire la certificazione in tempo utile, senza riuscire nello scopo per colpa dell'IPA competente, e detta diligenza, che deve essere adeguata alle circostanze concrete, richiede al contribuente non solo di formulare tempestivamente l'istanza, ma anche di seguirne l'iter, fornendo la documentazione mancante eventualmente richiesta dall'ufficio (Cass., Sez. 5^, 19 aprile 2017, n. 9842; Cass., Sez. 5^, 16 luglio 2020, n. 15156). 1.9 Nella specie, il giudice di appello ha accertato «come a fronte di un atto di compravendita registrato in data 02.03.2006 il contribuente abbia presentato istanza all'IPA per ottenere il certificato solo nel giugno 2010, per cui la mancata produzione dello stesso all'Ufficio nel termine di decadenza è da imputare alla negligenza del ricorrente.

Inoltre l'ispettorato nel suo documento (...) si è limitato ad attestare che il Tricarico aveva i requisiti previsti dalla norma al momento della presentazione della domanda ossia nel giugno del 2010, senza tuttavia attestare la ricorrenza dei requisiti anche al momento dell'atto come prescritto dalla norma.

Pertanto il documento prodotto è persino inidoneo a certificare la sussistenza dei requisiti alla data dell'atto poiché tra tale data e quella indicata nel certificato come data di presentazione della richiesta potrebbe essersi verificata una variazione non sussistente al momento dell'acquisto.

Tale eventualità spiega la ragione per cui PIPA indica nel certificato definitivo una data di richiesta successiva alla registrazione dell'atto e per giunta successiva allo scadere del triennio». 1.10 Pertanto, posto che il certificato definitivo è stato richiesto dal contribuente e rilasciato dall'IPA oltre l'esaurimento del termine triennale dalla registrazione, e quindi tardivamente, non si può dire che sia stato dimostrato l'indebito ritardo nel rilascio dell'attestazione da parte dell'IPA, né che sia stata provata l'adeguata diligenza del contribuente nella presentazione della relativa istanza.

2. In conclusione, valutandosi l'infondatezza dei motivi dedotti, il ricorso deve essere rigettato.3.

Le spese giudiziali seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo.

4. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente alla rifusione delle spese giudiziali in favore della controricorrente, che liquida nella somma complessiva di € 4.100,00 per compensi, oltre a spese prenotate a debito; dà atto dell'obbligo, a carico del ricorrente, di pagare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto pe

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte (( Z ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3621/2014 R.G., proposto DA [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Foggia, e dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma, ove elettivamente domiciliato, giusta procura in margine al ricorso introduttivo del presente procedimento; RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA] l'Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, ove per legge domiciliata; [OSCURATO:PERSONA] la sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] di Bari - Sezione Staccata di Foggia il 27 giugno 2013 n. L A 208/27/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata (mediante collegamento da remoto, ai sensi dell'art. 27, comma 1, del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 dicembre 2020 n. 176, in virtù della proroga disposta dall'art. 16, comma 3, del D.L. 30 dicembre 2021 n. 228, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 febbraio 2022 n. 15, con le modalità stabilite dal decreto reso dal Direttore Generale dei [OSCURATO:PERSONA] ed Automatizzati del Ministero della Giustizia il 2 novembre 2020) del 2 marzo 2022 dal Dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dal [OSCURATO:PERSONA] di Bari - Sezione Staccata di Foggia il 27 giugno 2013 n. 208/27/2013, che, in controversia avente ad oggetto l'impugnazione di avviso di liquidazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale in conseguenza della revoca delle agevolazioni per la c.d. "piccola proprietà contadina", in relazione all'acquisto della proprietà di un fondo rustico in Comune di Foggia, con rogito notarile del 16 febbraio 2006, ha accolto l'appello proposto in via principale dall'Agenzia delle Entrate ed ha rigettato l'appello proposto in via incidentale dal medesimo avverso la sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] di Foggia col n. 216/05/2011, con condanna alla rifusione delle spese di lite. [OSCURATO:PERSONA] ha riformato la decisione di prime cure sul presupposto che la certificazione rilasciata dall'IPA fosse stata prodotta oltre la scadenza del termine triennale e non contenesse alcuna attestazione sul possesso dei requisiti per usufruire del beneficio fiscale al momento dell'acquisto del fondo rustico. L'Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]:1. Con il primo motivo, si denunciano, al contempo, violazione e falsa interpretazione della Legge 6 agosto 1954 n. 604, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., nonché violazione degli artt. 112 e 115 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., per aver erroneamente ritenuto che il contribuente fosse decaduto dall'agevolazione a causa della produzione della certificazione rilasciata dall'IPA dopo la scadenza del termine triennale e non avesse diritto al rimborso delle imposte versate in misura ordinaria secondo l'avviso di liquidazione, nonostante che l'amministrazione finanziaria non avesse contestato - anzi avesse espressamente riconosciuto in sede di controdeduzioni dinanzi al giudice di prime cure - la sussistenza dei requisiti per l'ammissione ai benefici fiscali, là dove la prova del possesso di tali requisiti poteva essere fornita con qualsiasi mezzo. 2. Con il secondo motivo, si denunciano, al contempo, violazione e falsa applicazione dell'art. 5 della Legge 6 agosto 1954 n. 604, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., nonché errata sussunzione della fattispecie concreta in quella astratta e difetto di motivazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., per non aver tenuto conto che il contribuente aveva chiesto di usufruire delle agevolazioni per la c.d. "piccola proprietà contadina" senza produrre certificazione rilasciata dall'IPA in via definitiva o provvisoria e che l'amministrazione finanziaria aveva riscosso le imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa al momento della registrazione. 3. Con il terzo motivo, si denunciano violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., nonché motivazione insufficiente, in relazione all'art.360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., per non aver esaminato la questione della decadenza dell'amministrazione finanziaria dal recupero delle imposte suppletive per decorso del termine di tre anni dalla registrazione prima della notifica dell'avviso di liquidazione. 4. Con il quarto motivo, si denuncia violazione dell'art. 76, comma 2, lett. c, del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per non aver tenuto conto che l'amministrazione finanziaria era decaduta dal recupero delle imposte suppletive per decorso del termine di tre anni dalla registrazione prima della notifica dell'avviso di liquidazione. [OSCURATO:PERSONA]: 1. I motivi - la cui stretta ed intima connessione suggerisce l'esame congiunto, per la comune attinenza alla questione dei presupposti della revoca delle agevolazioni per la c.d. "piccola proprietà contadina" - sono infondati, ma occorre procedere alla correzione della motivazione della sentenza impugnata, che pure è corretta nel dispositivo. 1.1 È pacifico che, dopo la stipulazione della compravendita di un fondo rustico, mediante rogito notarile del 16 febbraio 2006, avendo chiesto il godimento delle agevolazioni per la c.d. "piccola proprietà contadina" (senza la produzione di una certificazione provvisoria ) ed avendo corrisposto le imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa, il contribuente è stato destinatario della notifica di avviso di liquidazione il 26 luglio 2010, a mezzo del quale si era comminata la decadenza dai benefici fiscali ex art. 4, comma 1, della Legge 6 agosto 1954 n. 604 per la produzione di una certificazione definitiva, attestante il possesso dei requisiti con decorrenza dalla presentazione dell'istanza di rilascio (cioè dal 28 giugno 2010), oltre la scadenza del termine di tre anni dalla registrazione dell'acquisto (2 marzo 2006). 1.2 Orbene, secondo l'art. 3 della Legge 6 agosto 1954 n. 604, per conseguire le agevolazioni tributarie relative alle imposte di bollo, di registro, ipotecaria e catastale previste per la piccola proprietà contadina, l'acquirente, i permutanti e l'enfiteuta debbono produrre, al momento della registrazione, insieme all'atto notarile, lo stato di famiglia e un certificato dell'IPA competente per territorio, che attesti la sussistenza dei requisiti di legge. In alternativa, la parte può produrre, ai sensi dell'art. 4 della Legge 6 agosto 1954 n. 604, un'attestazione provvisoria dell'IPA dalla quale risulti che sono in corso gli accertamenti per il rilascio del certificato suddetto. In tal caso, le agevolazioni tributarie sono concesse al momento della registrazione, ma entro tre anni (termine così elevato dall'art. 2 del D.L. 23 ottobre 1996 n. 542, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 dicembre 1996 n. 649) da tale formalità l'interessato deve presentare all'ufficio del registro il certificato definitivo, attestante che i requisiti richiesti sussistevano fin dal momento della stipulazione dell'atto; in difetto, sono dovute le normali imposte, salvo quanto stabilito dall'art. 5 della Legge 6 agosto 1954 n. 604, il quale prevede un'ulteriore alternativa, e cioè che la parte dichiari nell'atto di voler conseguire le agevolazioni tributarie, non producendo né il certificato provvisorio previsto dall'art. 4, comma 1, della Legge 6 agosto 1954 n. 604, né quello definitivo previsto dall'art. 3 della Legge 6 agosto 1954 n. 604; in tal caso, la parte paga le normali imposte di registro, ipotecaria e catastale, ed eventualmente potrà chiedere il rimborso nel termine triennale di prescrizione, presentando apposita domanda all'ufficio del registro competente per territorio, corredata dal certificato dell'IPA. 1.4 Ora, è pacifico che il contribuente non ha pagato le imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura normale al momento della stipulazione della compravendita, con riserva di chiedere il rimborso, ma ha pagato ab origine le predette imposte in misura agevolata. Nel caso di specie, a ben vedere, non si ravvisa l'ipotesi, prevista [«(...) nell'ipotesi contemplata dal presente articolo (...)»] dall'art. 4 della Legge 6 agosto 1954 n. 604 (nel testo applicabile ratione temporis), di produzione della certificazione provvisoria dell'IPA, dal quale risulti che sono in corso gli accertamenti per il rilascio del certificato («attestante che i requisiti richiesti sussistevano fin dal momento della stipula dell'atto»), ipotesi per la quale il comma 3 espressamente stabilisce che «l'azione dell'amministrazione finanziaria per il recupero delle imposte ordinarie si prescrive con il decorso di tre anni dalla scadenza del termine stabilito dal comma precedente», vale a dire entro tre anni dalla registrazione dell'atto. Neppure si ravvisa l'ipotesi, prevista dal precedente art. 3 della Legge 6 agosto 1954 n. 604, di produzione, al momento della registrazione, insieme con l'atto, del «certificato dell'ispettorato provinciale agrario competente per territorio che attesti la sussistenza dei requisiti di cui ai numeri 1, 2 e 3 dell'articolo precedente». Nella specie, infatti, come è contemplato dal successivo art. 5 della Legge 6 agosto 1954 n. 604, è «stata resa la dichiarazione contestuale di cui alla lettera a) dell'art. 3 e non è stato prodotto né il certificato definitivo previsto dalla lettera b) dello stesso art. 3, né quello provvisorio previsto dall'art. 4, comma 1». In tale caso sono, dunque, «dovute le normali imposte di registro o ipotecarie» [salvo «il diritto al rimborso (...) nel termine triennale di prescrizione», qualora sia presentata apposita domanda corredata da un certificato definitivo dell'IPA], e alla richiesta dell'amministrazione finanziaria non può che applicarsi, in difetto di speciale previsione, l'ordinario termine di decadenza, stabilito dall'art. 76, comma 2, lett. c, del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, di tre anni, decorrenti, per gli atti presentati per la registrazione, dalla richiesta di registrazione. Ciò comporta, per il caso in esame, che al momento della notifica dell'avviso di liquidazione impugnato, si era già verificata la decadenza dell'amministrazione finanziaria (in termini: Cass., Sez. 5^, 18 giugno 2014, n. 13796; Cass., Sez. 5^, 2 febbraio 2018, n. 2570; Cass., Sez. 5^, 6^-5, 5 ottobre 2020, n. 21294). 1.5 Tuttavia, il contribuente ha eccepito la decadenza ex art. 76, comma 2, lett. c, del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 - sul rilievo che l'imposta richiesta con l'avviso ch liquidazione sia "suppletiva" ai sensi dell'art. 42 del D.P.R. 2:6 aprile 1986 n. 131 - soltanto con le controdeduzioni proposte nel giudizio di appello (pagina 12 del ricorso per cassazione)„ così incappando nel divieto sancito dall'art. 57, comma 2, del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546, il quale concerne tutte le eccezioni in senso stretto, consistenti nei vizi d'invalidità dell'atto tributario o nei fatti modificativi, estintivi o impeditivi della pretesa fiscale, mentre non si estende alle eccezioni improprie o alle mere difese e, cioè, alla contestazione dei fatti costitutivi del credito tributario o delle censure del contribuente, che restano sempre deducibili (tra le tante: Cass., Sez. 6^-5, 20 settembre 2017, n. 21889; Cass., Sez. 6^-5, 29 dicembre 2017, n. 31224; Cass., Sez. 5^, 1 febbraio 2019, n. 3055; Cass., Sez. 7 5^, 23 luglio 2020, n. 15730; Cass., Sez. 6"-5, 15 marzo 2021, n. 7210; Cass., Sez. 5^, 30 luglio 2021, n. 21863) Difatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte, la decadenza dell'amministrazione finanziaria dall'esercizio di un potere nei confronti del contribuente, in quanto stabilita in favore e nell'interesse esclusivo di quest'ultimo in materia di diritti da esso disponibili, configura un'eccezione in senso proprio che, in sede giudiziale, deve essere dedotta dal contribuente col ricorso introduttivo del giudizio di impugnazione dell'atto impositivo, non potendo essere rilevata d'ufficio dal giudice, né essere eccepita per la prima volta dal contribuente in grado di appello (Cass., Sez. 5^, 27 giugno 2011, n. 14028; Cass., Sez. 5^, 27 gennaio 2012, n. 1154; Cass., Sez. 6^-5, 9 gennaio 2015, n. 171; Cass., Sez., 5^, 19 dicembre 2018, n. 32834). 1.6 Essendo preclusa l'operatività della decadenza, il contribuente non è esonerato dall'adempimento degli obblighi derivanti dall'invocazione delle agevolazioni tributarie. Per cui, pur non dovendo chiedere il rimborso di maggiori imposte che non sono state corrisposte all'ufficio del registro né sono state richieste dall'ufficio del registro, egli è obbligato, ciò non di meno, alla produzione della certificazione rilasciata dall'IPA nel termine di tre anni dalla registrazione della compravendita per conservare il godimento dei benefici fiscali. 1.7 In tale direzione, questa Corte si è espressa nel senso che l'omessa produzione della certificazione definitiva nel termine indicato costituisce una condizione risolutiva dei benefici ottenuti in via anticipata dal contribuente, il cui avveramento legittima l'amministrazione finanziaria a richiedere il pagamento delle imposte nella misura ordinaria (tra le tante: Cass., Sez. 6^-5, 4 marzo 2013, n. 5349; Cass., Sez. 6^-5, 17 dicembre 2015, n. 25438; Cass, Sez. 6^-5, 26 luglio 2016, n. 15489; Cass, Sez. 6^-5, 5 luglio 2018, n. 17642; Cass., Sez. 5^, 14 novembre 2018, n. 29293; Cass., Sez. 5", 16 luglio 2020, n. 15156; Cass., Sez. 5^, 10 giugno 2021, n. 16210). 1.8 Ne discende che, al di là dell'esatto inquadramento del caso in disanima in una delle diverse fattispecie tipizzate dagli artt. 3, 4 e 5 della Legge 6 agosto 1954 n. 604, resta fermo che il contribuente inadempiente all'obbligo di produrre all'ufficio il previsto certificato definitivo entro il prescritto termine decadenziale di tre anni dalla registrazione dell'atto non perde il diritto ai benefici soltanto qualora provi di aver operato con adeguata diligenza allo scopo di conseguire la certificazione in tempo utile, richiedendola tempestivamente, e che il superamento del predetto termine sia dovuto a colpa degli uffici competenti, avendo gli stessi indebitamente ritardato il rilascio della documentazione (Cass., Sez. 5^, 16 aprile 2010, n. 9159; Cass., Sez. 5^, 12 maggio 2011, in. 10406; Cass., Sez. 6^-5, 17 ottobre 2014, n. 21980; Cass., Sez. 6"-5, 11 gennaio 2017, n. 526; Cass., Sez. 6^-5, 5 giugno 2018, n. 14428; Cass., Sez. 6"-5, 11 giugno 2018, n. 15117; Cass., Sez. 5^, 16 luglio 2020, n. 15156; Cass., Sez. 5^, 26 giugno 2020, n. 12778; Cass., Sez. 5^, 10 giugno 2021, n. 16221). Il contribuente, infatti, deve provare di aver diligentemente agito per conseguire la certificazione in tempo utile, senza riuscire nello scopo per colpa dell'IPA competente, e detta diligenza, che deve essere adeguata alle circostanze concrete, richiede al contribuente non solo di formulare tempestivamente l'istanza, ma anche di seguirne l'iter, fornendo la documentazione mancante eventualmente richiesta dall'ufficio (Cass., Sez. 5^, 19 aprile 2017, n. 9842; Cass., Sez. 5^, 16 luglio 2020, n. 15156). 1.9 Nella specie, il giudice di appello ha accertato «come a fronte di un atto di compravendita registrato in data 02.03.2006 il contribuente abbia presentato istanza all'IPA per ottenere il certificato solo nel giugno 2010, per cui la mancata produzione dello stesso all'Ufficio nel termine di decadenza è da imputare alla negligenza del ricorrente. Inoltre l'ispettorato nel suo documento (...) si è limitato ad attestare che il Tricarico aveva i requisiti previsti dalla norma al momento della presentazione della domanda ossia nel giugno del 2010, senza tuttavia attestare la ricorrenza dei requisiti anche al momento dell'atto come prescritto dalla norma. Pertanto il documento prodotto è persino inidoneo a certificare la sussistenza dei requisiti alla data dell'atto poiché tra tale data e quella indicata nel certificato come data di presentazione della richiesta potrebbe essersi verificata una variazione non sussistente al momento dell'acquisto. Tale eventualità spiega la ragione per cui PIPA indica nel certificato definitivo una data di richiesta successiva alla registrazione dell'atto e per giunta successiva allo scadere del triennio». 1.10 Pertanto, posto che il certificato definitivo è stato richiesto dal contribuente e rilasciato dall'IPA oltre l'esaurimento del termine triennale dalla registrazione, e quindi tardivamente, non si può dire che sia stato dimostrato l'indebito ritardo nel rilascio dell'attestazione da parte dell'IPA, né che sia stata provata l'adeguata diligenza del contribuente nella presentazione della relativa istanza. 2. In conclusione, valutandosi l'infondatezza dei motivi dedotti, il ricorso deve essere rigettato.3. Le spese giudiziali seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo. 4. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente alla rifusione delle spese giudiziali in favore della controricorrente, che liquida nella somma complessiva di € 4.100,00 per compensi, oltre a spese prenotate a debito; dà atto dell'obbligo, a carico del ricorrente, di pagare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto pe