CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 15762/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ata e difesa dall’AvvocaturaGenerale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]).- RICORRENTE –[OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 59S59 B054 B),[OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 61E23 B054 Y) e LENZIANGELO (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 26P27 B054 Y).- INTIMATI –per la cassazione della sentenza n. 3522/26/2019 della Commissionetributaria regionale della Lombardia – Sezione distaccata di Brescia -depositata in data 17 settembre 2019, non notificata.Numero registro generale 9833/2020Numero sezionale 1705/2026Numero di raccolta generale 15762/2026Data pubblicazione 22/05/2026UDITA la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] all’udienzacamerale del 24 febbraio 2026, celebratasi da remoto.1. Oggetto di controversia sono gli avvisi in atti con cui l’Agenziadelle Entrate, a seguito di dichiarazione docfa per lavori diristrutturazione di un fabbricato, con accorpamento di vari subalterniper la realizzazione di unità abitative, nonché di un localeautorimessa, correggeva la metratura indicata per tale ultimo locale(da 110 mq a 121 mq), modificando per le unità abitative la categoriada A4 ad A3 e la classe da 5 a 3.2. Con l’impugnata sentenza la Commissione regionale dellaLombardia – Sezione distaccata di Brescia - accoglieva l’appelloproposto dai contribuenti, considerando, da un lato, che la propostacontenuta nella dichiarazione docfa si fosse consolidata non essendostata riscontrata dall’Ufficio nel termine di dodici mesi e, per altroverso, che gli avvisi fossero privi di motivazione, in quanto nonavevano rappresentato le ragioni dell’incremento della superfice dellocale autorimessa ed il contribuente non aveva compreso su qualivalori e calcoli l’Agenzia aveva fondato il riclassamento.3. Con atto notificato in data 3 marzo 2020, l’Agenzia delleEntrate proponeva ricorso per cassazione contro la menzionatapronuncia sulla base di tre motivi, poi depositando memoria ex art.380-bis.1. c.p.c. in data 12 febbraio 2026.4. I suindicati contribuenti, regolarmente evocati, sono rimastiintimati.RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 9833/2020Numero sezionale 1705/2026Numero di raccolta generale 15762/2026Data pubblicazione 22/05/20261. Con la prima censura l’Agenzia ha eccepito, a mente dell’art.360, primo comma, num. 4., c.p.c., la violazione dell’art. 57 d.lgs. n.546/1992, nella parte in cui la Commissione non aveva rilevato lanovità dell’eccezione, proposta solo in appello, concernente il dedottoconsolidamento della dichiarazione docfa.2. Con la seconda doglianza la ricorrente ha lamentato, a mentedell’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione degli artt.1,commi 2, 3 e 10 d.m. n. 701/1994, nonché dell’art. 2 d.l. 16/1993,assumendo la natura ordinatoria del termine di dodici mesi iviprevisto per fornire riscontro alla rendita proposta con ladichiarazione presentata dai contribuenti, il che escludeva il ritenutoconsolidamento della predetta rendita.3. Le due doglianze vanno esaminate congiuntamente in quantoconnesse.E ciò, subito osservando che all’oggettiva omessa pronunciasull’eccezione di novità del motivo di appello avanzato daicontribuenti - per come correttamente rappresentata dall’Agenzia, aifini dell’autosufficienza, indicando il contenuto del ricorso originario,del motivo di appello e dell’eccezione ivi proposta (v. pagine nn. 3, 5e 6 del ricorso) - può porsi in questa sede rimedio, in applicazionedella ragione più liquida coinvolta nel secondo motivo, stante lanatura squisitamente giuridica della questione e la ribaditagiurisprudenza di legittimità sulla tematica in questione.3.1. È, difatti, consolidato l’orientamento di questa Corte secondoil quale la procedura di cui al d.m. n. 701/1994, che consente altitolare di diritti reali sui beni immobili di proporne la rendita, ha ilsolo scopo di rendere più rapida la formazione del catasto e il suoaggiornamento, attribuendo alle dichiarazioni presentate ai sensiNumero registro generale 9833/2020Numero sezionale 1705/2026Numero di raccolta generale 15762/2026Data pubblicazione 22/05/2026dell'art. 56 d.P.R. n. 1142/1949, la funzione di "rendita proposta",fino a quando l'ufficio finanziario non provveda alla quantificazionedella rendita definitiva.Ne consegue che il termine massimo di dodici mesi dallapresentazione della dichiarazione, assegnato all'ufficio per la"determinazione della rendita catastale definitiva", ha naturameramente ordinatoria, non essendone il carattere perentorioespressamente previsto dalla norma regolamentare, né potendoricavarsi dalla disciplina legislativa della materia, con cui èassolutamente incompatibile un limite temporale alla modificazione oall'aggiornamento delle rendite catastali, con la conseguenza che ilverificarsi delle scadenze non comporta la decadenza perl'amministrazione dal potere di rettifica (v., tra le tante, Cass. n.4752/2021, Cass. n. 11844/2017; Cass. n. 11523/2015; Cass. n.6441/2014; Cass. n. 15542/2010).Non vi è stato, quindi, alcun consolidamento della renditaproposta dai contribuenti per effetto del mancato riscontro da partedell’Ufficio, nel termine di un anno, alla dichiarazione cd. docfa loropresentata.4. Con la terza ragione di contestazione l’Agenzia ha denunciato,con riferimento al canone di cui all’art. 360, primo comma, num. 3c.p.c., la violazione degli artt. 7 della legge 212/2000, 1, comma 10,d.m. n. 701/1994, nonché dell’art. 2 d.l. 16/1993, ponendo inevidenza – per quanto interessa – che, con riferimentoall’autorimessa la maggiore superfice contenuta nell’avviso diaccertamento non era dipesa da una modifica degli elemento fattualidichiarati, ma da una rielaborazione della sola modalità di calcolovolta a stabilire la superfice utile, sommando, in particolare, allasuperfice dichiarata (di 110 mq) la percentuale del 10% (pari ad 11Numero registro generale 9833/2020Numero sezionale 1705/2026Numero di raccolta generale 15762/2026Data pubblicazione 22/05/2026mq) per dipendenze, così giungendo alla misura accerta di 121 mq, iltutto secondo quanto stabilito dalle Istruzioni II del 24 maggio 1942(§ 15 intitolato computo della consistenza catastale per le categoriadel gruppo C).4.1. La censura va accolta.Nell’elaborazione di questa Corte ricorre, infatti, il principiosecondo cui in tema di classamento di immobili, qualora l'attribuzionedella rendita catastale avvenga a seguito della cd. procedura DOCFA,quando gli elementi di fatto indicati dal contribuente non sianodisattesi dall'Ufficio e l'eventuale differenza tra la rendita proposta equella attribuita derivi da una diversa valutazione tecnica riguardanteil valore economico dei beni, l'obbligo di motivazione del relativoavviso è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e dellaclasse attribuita; mentre, ove vi sia una diversa valutazione deglielementi di fatto, la motivazione deve essere più approfondita especificare le differenze riscontrate, al fine di consentire il pienoesercizio del diritto di difesa del contribuente e di delimitare l'oggettodell'eventuale contenzioso (cfr. tra le tante, anche da ultimo, Cass. n.13521/2025, che richiama Cass. Sez. 5, 19 novembre 2024, n.29754; che richiama Cass. n. 29754/2024; in precedenza Cass. n.23237/2014; Cass. n. 12497/2016; Cass., n. 31809/2018; Cass. n.25006/2019; Cass. n. 17016/2020; Cass. n. 2247/2021; Cass nn.3104, 3106 e 3107 del 2021; Cass. n. 7210/2021; Cass. n.41179/2021; Cass. n. 11281/2022; Cass. nn. 31032 e 31073 del2023; Cass. n. 9127/2024; nello stesso senso, Cass. n. 23079/2025).4.2. Ciò posto sul piano dei principi, va osservato che,effettivamente, secondo il § 15 (intitolato computo della consistenzacatastale per le categorie del gruppo C) delle Istruzioni II del 24Numero registro generale 9833/2020Numero sezionale 1705/2026Numero di raccolta generale 15762/2026Data pubblicazione 22/05/2026maggio 1942 al calcolo della superfice catastale si perviene in talmodo:«La consistenza catastale delle unità immobiliari da accertarsinelle categorie del gruppo C del quadro generale si misuraassumendo come elemento unitario il metro quadrato, e si computadeterminando in primo luogo le superfici interne (cioè quelle deglispazi compresi fra le pareti) degli ambienti - principali ed accessori -che costituiscono l'unità immobiliare. Dal computo sarà esclusa lasuperficie dei locali e delle aree che costituiscono le dipendenze (cioètettoie, cortili, aie, giardini, ecc.), siano esse di uso comune o siano diuso esclusivo dell'unità immobiliare considerata.Si ottiene poi la consistenza catastale in metri quadrati: 1)Sommando:a) la superficie utile degli ambienti principali;b) la superficie utile degli ambienti accessori, trasformata, per lasola categoria C1 (negozi e botteghe) per moltiplicazione con ilrelativo coefficiente di ragguaglio, in superficie utile equivalenteprincipale;2) apportando al risultato del conteggio una aggiunta o detrazione- nei limiti ammessi - sia per tenere conto degli altri elementi dellaconsistenza effettiva - dipendenze - che nell'unità immobiliare sonouniti agli elementi già considerati e ne aumentano le utilità ed icomodi, sia per tener conto di utilità e svantaggi (particolari rapportidimensionali, posizione d'angolo, ecc.) che siano particolari dellaunità immobiliare rispetto alla maggior parte delle altre unità dellamedesima categoria e classe ed influenti sul reddito;Numero registro generale 9833/2020Numero sezionale 1705/2026Numero di raccolta generale 15762/2026Data pubblicazione 22/05/20263) arrotondando infine, il risultato del conteggio al metroquadrato.I limiti ammessi per le aggiunte o per le detrazioni previste dalpunto 2) al risultato del conteggio indicato al punto 1), sono del 10%per tutte le categorie del gruppo C del quadro generale, tranne cheper la categoria C/1 per la quale sono del 20%».4.3. Si comprende, allora, come nella fattispecie in rassegna,restati inalterati i dati dichiarati, anzi sulla base dellarappresentazione fattuale proposta dai contribuenti – come espostonel motivo di ricorso - l’Ufficio abbia soltanto rimodulato il calcolodella superfice utile, in applicazione della regola tecnica sopra citata.L’Agenzia non ha, quindi, disatteso il quadro di fatto presentato,non ha operato una diversa ricostruzione di elementi estimativi diorigine prettamente fattuale, ma ha solo adottato una diversavalutazione tecnica di quegli stessi elementi, il che, alla luce delprincipio sopra illustrato, non rendeva l’avviso bisognevole di unamotivazione rinforzata.5. Alla stregua di quanto precede, il ricorso va pertanto accolto.La sentenza impugnata va, quindi, cassata ed emergendo daicontenuti della pronuncia impugnata profili fattuali non esaminati (v.la deduzione di errori in fatto sull’inquadramento delle diverse classi ecategoria catastali), la causa va rimessa alla Corte di giustiziatributaria di secondo grado della Lombardia - in diversa composizione- anche per regolare le spese del presente grado di giudizio dilegittimità. P.Q.MNumero registro generale 9833/2020Numero sezionale 1705/2026Numero di raccolta generale 15762/2026Data pubblicazione 22/05/2026la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia allaCorte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia – indiversa composizione - anche per regolare le spese del presentegrado di giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 24 febbraio 2026,celebratasi da remoto .IL PRESIDENTEGiacomo [OSCURATO:PERSONA]