CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 25 marzo 2024
Cassazione n. 09127/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 8189-2016R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliatiin Roma presso lo studio dell’Avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentatie difesi dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale a margine del ricorso -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis -controricorrente- avverso la sentenz a n. 8604 / 17/ 20 15 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALEdella CAMPANIA, depositat a i l 2/10/2015 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/3/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] DELL'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorso, affidato a cinque motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe , con cui la Commissione tributaria regionale della Campaniaaveva respinto l'appello dei contribuentiavverso la sentenza n. 4464/10/2014 emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Caserta in parziale accoglimento del ricorso proposto avverso l'avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle entrate aveva rettificato i dati derivanti dalla dichiarazione DOCFA presentata per la ristrutturazione el’ampliamento dell’immobile in esame; l’Agenzia delle entrateresiste con controricorso ; i ricorrenti hannoda ultimo depositato memoria difensiva; [OSCURATO:PERSONA] 1.1.con il primo motivo i ricorrent i denuncia no ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ.,violazione dell’art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212 «circa i principi afferenti la motivazione degli atti catastali in riferimento agli avvisi di accertamento impugnati nulli per difetto di motivazione e motivazione apparente» e lamentanoche la Commissione tributaria regionale si sia limitata ad «affermare che i dati utilizzati dall’Ufficio erano quelli proposti dagli stessi ricorrenti con la DOCFA», senza tener conto che questi ultimi avevano «contestato la stima del valore del fabbricato da cui la rendita consequenziale» e che l’Ufficio aveva utilizzato « solo formule di stile e stereotipatetanto nel corpo dell'atto quanto nella relazione tecnica allegata», in cui affermava di aver proceduto «con il metodo di sti ma sintetico – comparativo,sulla base di prezzi di mercato e riferiti a beni assimilabili» senza indicare atti o fonti da cui sarebbero statirilevati i «prezzi noti di mercato» e qualifossero i «beni assimilabili»;1.2. con il secondo motivo i ricorrenti denunciano, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ. violazione dell’art. 1, comma 2, del d.m. n. 701 del 19/4/1994circa la riferibilità al ricorrente [OSCURATO:PERSONA] della dichiarazione DOCFA della ricorrente [OSCURATO:PERSONA], solo usufruttuaria in parte dell’immobile in questione, senza tener conto che « il contit o lare di diritti sul bene, non presentatore del DOCFA, ha diritto a far valere anche l’erroneità dei dati proposti dal contitolare (usufruttuaria in parte) … ai fini dell’esatta determinazione della rendita»; 1.3. con il terzo motivo i ricorrenti denunciano, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, con riferimento alle diverse superfici, per categoria, poste alla base dell’accertamento impugnato rispetto a quelle effettive, avendo i ricorrenti segnalato, nelle prodotte perizie di parte, l’erroneità delle indicazioni circa le suddette superfici con conseguenti differenti valori; 1.4. con il quarto motivo i ricorrenti denunciano, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione del «d.P.R. n. 1142 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] e circolare n. 2 del9.1.1990 del Ministero delle Finanze, nonché articolo 7 della L. n. 212/2000» e lamentano che la Commissione tributaria regionale abbia erroneamente omesso di annullare l’atto impugnato per omessa motivazione sui motivi per i quali era stato disatteso il «diverso valore del bene proposto dai ricorrenti sulla scorta delle citate norme» e dei documenti prodotti dai contribuenti; 1.5. con il quinto motivo i ricorrenti denunciano, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, «con riferimento alla totale mancata valutazione di quanto dedotto con l'atto di appello in ordine ai corretti criteri di valutazione del bene ai fini censuariin base al d.P.R. n. 1142/1949 e richiamate circolari»; 2.1.il primo motivo va disatteso; 2.2. come più volte affermato da questa Corte (cfr. Cass. 24677 del’[OSCURATO:DATA_NASCITA], Cass. n. 30166 del 20/11/2019 , Cass. n. 12497 del 16/06/2016, Cass n. 23237 del 31/10/2014), in tema di classamento di immobili, l'attribuzione della rendita catastale mediante procedura cd. DOCFAsi distingue dal riclassamento operato su iniziativa dell'ufficio ai sensi dell'art. 1, comma 335, della l. n. 211 del 2004: nel primo caso, trattandosi di procedura collaborativa, l'obbligo di motivazione del relativo avviso è assolto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, quando gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano disattesi dall'Ufficio e l'eventuale differenza con la rendita proposta derivi da una diversa valutazione tecnica sul valore economico dei beni; nel secondo caso, invece, dovendosi incidere su valutazioni già verificate in termini di congruità al fine di mutare il classamento precedentemente attribuito, la motivazione è più approfondita, in quanto volta ad evidenziare gli elementi di discontinuità che legittimano la variazione; 2.3.la Commissione tributaria regionale ha dunque chiarito quanto segue: «... nel caso di specie, scaturente da procedura DOCFA a seguito di lavori con variazione, l’Ufficio ha determinato la rendita sulla base delle consistenze...e dei valori unitari dichiarati dalla parte. L’aumento dellarendita èavvenuto sulla base degli stessi parametri utilizzati dalla parte: comecorrettamente indicato dai primi Giudici la rendita risulta calcolata con gli stessiparametri proposti nel docfa ad eccezione della superficie relativa al porticato, che risulta effettivamente esistente ed indicato anche nella perizia giurata, sia pure con dimensioni diverse.L’aumento della rendita ... è cioè pari alla differenza tra la rendita accertata ... e quella dichiarata ... e corrispondente al valore della rendita relativa al porticato ...moltiplicato il valore unitario ... indicato proprio nella dichiarazione docfa. Nessuna variazione èintervenuta dei valori a metro quadro e delle consistenze, tranne che per il porticato.In questo caso l’Ufficio, dunque,non aveva l’obbligo di motivare in maniera precipua »; 2.4. la Commissione tributaria regionale ha altresì evidenziato quanto segue: «Il punto decisivo della sentenza gravata è proprio la circostanza che la determinazione della rendita è stata fatta utilizzando gli stessi parametri dichiarati dal contribuentesicché nessuna doglianza poteva essere avanzata. Ebbene questa parte della sentenza non risulta essere stata scalfita da precise ed idonee censure, avendo parte appellante insistito sull’erronei tà delle superfici indicate e sulla diversa destinazione nonché sul valore venale dell’immobile documentando il tutto att raverso perizie giurate. Tutte le suddette considerazioni prescindono, però, dalla circostanza che le consistenze e i valori unitari posti a base della rendita accertata sono proprio quelli dichiarati dallaparte nella dichiarazione docfa (ad eccezione del porticato di cui si èdetto) sicché alcuna doglianza pu ò essere sollevata sotto tale profilo »; 2.5. avendo quindi la Commissione tributaria regionale , con un accertamento in fatto non sindacabile in questa sede se non nei limiti dell'art. 360 n. 5 cod. proc. civ., qui non dedotto , rilevato che l’Amministrazione finanziaria non si era discostata dalla classificazione inizialmente proposta dai contribuenti mediante variazione di elementi di fatto e connotati intrinseci dell’immobile, la pronuncia impugnata si è sul punto pienamente conformata all'illustrato indirizzo di legittimità in punto motivazione degli atti di classamento ed attribuzione di rendita catastale; 3.1. va parimenti disatteso il secondo motivo; 3.2. ai sensi dell’art. 1, comma 2, del d.m . n. 701/1994, «l e dichiarazioni, di cui al comma 1, ad eccezione di quelle finalizzate a procedimenti amministrativi iniziati d'ufficio, sono sottoscritte da uno dei soggetti che ha la titolarità di diritti reali sui beni denunciati e dal tecnico redattore degli atti grafici di cui sia prevista l'allegazione e contengono dati e notizie tali da consentire l'iscrizione in catasto con attribuzione di rendita catastale, senza visita di sopralluogo...»; 3.3. nel caso in esame, la Commissione tributaria regionale ha affermato quanto segue: «Né appare condivisibile il motivo di appello relativo alla non riferibilità delladichiarazione docfa allo Zannini, posto che, come indicato dai primi Giudici, dettadichiarazione, contenente l ’indicazione dei diversi titolari di diritti reali sul bene, può essere sottoscritta anche soltanto da uno di tali soggetti. La denunzia di variazione produce effetti fiscali a carico di tutti gli intestatari per ilprincipio della solidarietà »; 3.4. la Commissione tributaria regionale ha, dunque, in primo luogo rilevato, con accertamentoin fatto, come si è detto, non sindacabile in questa sede se non nei limiti dell'art. 360 n. 5 cod. proc. civ., qui non dedotto(con particolare riguardo alla pretesa titolarità dell’usufrutto solo su un a parte dell’immobile), che la procedura DOCFA era stata effettuata da [OSCURATO:PERSONA] in quanto titolare di diritto reale sull’immobile;3.5. ne consegue che la proposta di variazione catastale doveva ritenersi parimenti riferibile al proprietario ed all’usufruttuario dell’immobile, come correttamente affermato nella sentenza impugnata; 4.1.il terzo ed il quinto motivo sono inammissibili in quanto formulati in violazione del dettato di cui all’art. 348-tercod. proc. civ. recante la regola della c.d. doppia conforme con mancata dimostrazione della diversità delle ragioni inerenti alle questioni di fatto su cui le decisioni sono fondate; 4.2. invero, le due decisioni sono fondate sulle medesime ragioni inerenti allequestioni di fatto, essendo stata respinta la pretesa dei contribuenti, sui punti oggi oggetto di discussione, sia in primo che in secondo grado, e, inoltre, sotto altro profilo, la parte ricorrente pretende inammissibilmente una nuova rivalutazione delle risultanze istruttorie (circa le superfici accertate e gli elementi di valutazione dell’immobile ai fini censuari) che neppure indica specificatamente in conformità al principio della specificità del ricorso ex art.366 cod. proc. civ.; 5.1. va parimenti disattesoil quarto motivo in quanto , in primo luogo, pur sotto l'egida del vizio di violazione di legge, è rivolto a sollecitare questa Corte ad una rilettura degli elementi di prova (tra i quali, perizie giurate, tabelle valori OMI, «tabelle VAM (valori agricoli medi), tabelle di devalutazione per la parte di immobile risalente agli anni 50, ... »; cfr. pag. 18 ricorso)indirizzata a un nuovo scrutinio circa la correttezza, nel caso concreto , del valore della maggiore rendita indicata dall’Ufficio, accertamento quest'ultimo che, come si è detto, è rimesso alle valutazioni dei giudici del merito ed invece inibito alla Corte di legittimità, comportando lo stesso l'apprezzamento delle risultanze istruttorie; 5.2.quanto alla censura circa il difetto di motivazione dell’atto impugnato per mancata illustrazione delle ragioni sottese al mancato recepimento del valore proposto dai ricorrenti, va ribadito, come dianzi illustrato,che i n tema di estimo catastale, a seguito di procedura DOCFA senza modifica degli elementi di fatto proposti dal contribuente, la motivazione dell'atto di riclassamento può limitarsi a contenere l'indicazione della consistenza, della categoria e della classe attribuita dall'Ufficio, avendo l'esclusiva funzione di delimitare l'ambito delle ragioni adducibili da esso nella successiva fase contenziosa, in cui al contribuente è consentito di esercitare il proprio diritto di difesa e di richiedere la verifica dell'effettiva correttezza dei parametri posti a base della riclassificazione eseguita, avendo tuttavia l'eventuale successivo accertamento contenzioso ad oggetto non l'idoneità della motivazione, ma il merito della controversia; 5.3. alla stregua di detto principio, è da escludere che sussistano nella specie di causa le deficienze motivazionali lamentate dai ricorrenti, avendo peraltro i medesimi altresìdedotto che, nell’atto impugnato, era indicato che l’Ufficio aveva proceduto al nuovo classamento e relativa rendita «con stima diretta e sulla base degli elementi economici con riferimento al “biennio economico 1988/1989” sulla scorta di disposizioni vigenti, “fondate su metodologie comparative” tra cui il d.P.R.n. 1142/1949»; 6. sulla scorta di quanto sin qui illustrato, il ricorso va integralmente respinto; 7. le spese di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo; P.Q.M. La Corte respinge il ricorso; condanna i ricorrenti, in solido,al pagamento delle spese di questo giudizio che liquida in Euro 4.500,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma del comma 1-bisdello stesso art.13, ove dovuto. Così deciso in Roma, nella c