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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 17 giugno 2026

Cassazione n. 20420/2026

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entante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA],rappresentata e difesa, in ragione di procura speciale e nominaposte in calce al ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscalePLL TTL 70R24 G479 L).- RICORRENTE – [OSCURATO:PERSONA] –CONTROl’AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in personadel Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’AvvocaturaGenerale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]).- CONTRORICORRENTE - RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA] –Numero registro generale 22252/2019Numero sezionale 4513/2026Numero di raccolta generale 20420/2026Data pubblicazione 17/06/2026per la cassazione della sentenza della Commissione tributariaregionale della Lombardia – Sezione distaccata di Brescia – n.364/23/2019, depositata il 21 gennaio 2019 e non notificata.UDITA la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] all’udienzacamerale del 27 maggio 2026, celebratasi da remoto.1.

Oggetto di controversia è l’avviso in atti con cui l’Ufficio avevarettificato la rendita catastale di due immobili industriali dellacontribuente, riclassificandoli, in esito a procedura DOCFA, incategoria D/7 e D/8, in luogo della categoria D/1 proposta.2. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Lombardia, inparziale riforma della pronuncia di primo grado, rideterminava larendita nella somma di 27.726,00 € per la palazzina e di 11.292,00€ per il magazzino/deposito.Ciò, osservando che:- la notifica dell’atto impugnato era stata eseguita nel rispettodelle disposizioni normative, non essendosi l’Agenzia avvalsa di unooperatore postale privato, ma del servizio integrato notifiche diPoste Italiane (in acronimo SIN);- non era applicabile la previsione dell’art. 12, comma 7, dellalegge n. 212/2000, che si riferisce esclusivamente agli accessiispezioni e verifiche fiscali nei locali destinati all’esercizio di attivitàcommerciali, laddove il sopralluogo espletato per la valutazione diun immobile ai fini dell’attribuzione della categoria e della renditacatastale non integra una siffatta modalità di accesso nei localiaziendali, aggiungendo che l’obbligo di instaurazione delNumero registro generale 22252/2019Numero sezionale 4513/2026Numero di raccolta generale 20420/2026Data pubblicazione 17/06/2026contraddittorio preventivo non è previsto per i tributi nonarmonizzati;- anche per i fabbricati di categoria D, sottoposti a proceduraDOCFA, benché tale procedimento abbia una struttura fortementepartecipativa, «l’Ufficio deve comunque “fornire un qualcheelemento che spieghi perché la proposta avanzata dal contribuentecon la Docfa viene disattesa”[…]», laddove, nel caso specifico, lacategoria proposta dalla contribuente era stata modificatadall’Agenzia con il richiamo nell’avviso di accertamento all’allegatarelazione sintetica dell’Ufficio del Territorio, in cui non era stataspecificata la ragione per cui la categoria D/1 proposta non era stataritenuta idonea, per cui l’avviso doveva ritenersi carente dimotivazione;- con riferimento, invece, alla rendita catastale quella assegnatadall’Ufficio era risultata priva di oggettivi riscontri probatori, mentrequelli indicati dalla parte, in base alla non contestata perizia diparte, risultavano più attendibili.3.

Con ricorso notificato in data 15/17 luglio 2019 la contribuenteimpugnava tale pronuncia sulla base di cinque motivi,successivamente illustrati con memoria ex art. 380-bis.1. c.p.c.,depositata in data 5 maggio 2026.4.

L’Agenzia delle Entrate, dal suo canto, successivamenteproponeva ricorso (incidentale) contro la medesima pronuncia, conresisteva con controricorso.

Anche l’Agenzia ha depositato memoriaillustrativa in data 15 maggio 2026.RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 22252/2019Numero sezionale 4513/2026Numero di raccolta generale 20420/2026Data pubblicazione 17/06/20261.

Con il primo motivo di ricorso la ricorrente principale hadedotto, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c.,l’omessa pronuncia da parte del giudice regionale su di un puntodecisivo della controversia in violazione dell’art. 112 c.p.c., inrelazione alla lamentata illegittimità dell’avviso di accertamentoimpugnato per violazione degli artt. 7 della legge n. 212/2000,tutti gli atti e documenti negli stessi richiamati, avuto riguardo ai"prontuari di settore" consultati, i valori in essi indicati ed il criteriodi raffronto utilizzato.2.

Con la seconda doglianza la società ha eccepito, in relazioneall’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 7della legge n. 212/2000, stante il difetto di motivazione dell’atto perl’omessa allegazione degli elementi istruttori che suffragherebbero latesi dell’Ufficio.3.

I predetti motivi, stante la loro evidente connessione, vannoesaminati congiuntamente e vanno considerati inammissibili, oltreche infondati.E ciò per la dirimente considerazione per la quale il Giudiceregionale ha ritenuto l’avviso impugnato non motivato quantoall’assegnazione della categoria catastale e non fondato nel meritocon riferimento alle rendite.Vi è stata così pronuncia sulla (carenza di) motivazione dellacategoria catastale, mentre il rigetto nel merito dell’avviso conriferimento alla rendita, in cui si è posto il tema del riferimento aiprontuari di settore, e la sua determinazione nella misura indicatadalla parte rende la censura inammissibile, non essendo lacontribuente soccombente sul punto.Numero registro generale 22252/2019Numero sezionale 4513/2026Numero di raccolta generale 20420/2026Data pubblicazione 17/06/2026Detta espressa statuizione, peraltro, risulta anche essere passatain giudicato, stante la mancata impugnazione da parte dell’Agenzia.4.

Con la terza ragione di contestazione la ricorrente halamentato, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., laviolazione dell’art. 2697 c.c., per non aver annullato l’atto sebbeneavesse ritenuto che l’Ufficio non avesse dimostrato quanto affermatonell’avviso.4.1.

Anche tale motivo è palesemente destituito di fondamento,sol considerando che il processo tributario è annoverabile tra quellidi "impugnazione-merito", in quanto diretto ad una decisionesostitutiva sia della dichiarazione resa dal contribuente, sia,eventualmente, dell'avviso di accertamento o di rettifica dell'ufficio,sicché il giudice, ove ritenga in tutto o in parte invalido l'atto permotivi non formali, ma di carattere sostanziale, non può limitarsi adannullarlo, ma deve esaminare nel merito la pretesa tributaria e,operando una motivata valutazione sostitutiva, ricondurla allacorretta misura, entro i limiti posti dalle domande di parte (v., tra letante, Cass. n. 27098/2024 e Cass. n. 34723/2022).5.

Con la quarta censura la contribuente ha sostenuto, conriferimento all’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazionedell’art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000 e del correlatoprincipio del contraddittorio.5.1.

Come sopra, anche detta censura non merita accoglimento.E’ sufficiente sul punto richiamare la costante giurisprudenza diquesta Corte secondo cui l'obbligo generale di contraddittoriopreventivo esiste unicamente per i c.d.

“tributi armonizzati”, mentreper i c.d.

“tributi non armonizzati” occorre una specifica previsionenormativa.Numero registro generale 22252/2019Numero sezionale 4513/2026Numero di raccolta generale 20420/2026Data pubblicazione 17/06/2026Solo nel triplice caso di accesso, ispezione o verifica nei localidestinati all'esercizio dell'attività è già stata operata dal legislatoreuna valutazione ex ante in merito al rispetto del contraddittorioviolazione del termine dilatorio di sessanta giorni per consentire alcontribuente l'interlocuzione con l'amministrazione finanziaria condecorrenza dalla conclusione delle operazioni di controllo, anchenell'ipotesi di c.d.

“tributi non armonizzati", senza che, pertanto, aifini della relativa declaratoria debba essere effettuata la prova diresistenza invece necessaria per i soli c.d.

“tributi "armonizzati",ove la normativa interna non preveda l'obbligo del contraddittoriocon il contribuente nella fase amministrativa (v, tra le tante Cass. n.11841/2022; Cass. n. 11518/2023).Ordine di idee questo, da ultimo, ribadito dalle Sezioni Unite diquesta Corte che ha confermato il principio di diritto secondo il quale«con riguardo alla disciplina applicabile prima dell’entrata in vigoredell’art. 6 bis legge 212/2000, come introdotto dall’art. 1 co. 1^ lett.e) d.lgs.n. 219/2023, come richiamato ed interpretato ex artt. 7 e 7-bis d.l. n. 39/2024 convertito in legge n. 67/2024, in tema di diritti egaranzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali cc.dd. ‘atavolino’, l'Amministrazione finanziaria è gravata da un obbligogenerale di contraddittorio endoprocedimentale esclusivamente per itributi "armonizzati" mentre, per quelli "non armonizzati", non èrinvenibile, nella legislazione nazionale, un analogo generalizzatovincolo, sicché esso sussiste solo per le ipotesi in cui risultispecificamente sancito» (così Cass., Sez.

Un., n. 21271/2025).Va aggiunto che il termine dilatorio di cui all'art. 12, comma 7,della legge n. 212 del 2000, non è applicabile nel caso diNumero registro generale 22252/2019Numero sezionale 4513/2026Numero di raccolta generale 20420/2026Data pubblicazione 17/06/2026quanto la relativa disciplina - contenuta nel d.m. 19 aprile 1994, n.701, richiamato dal d.m. 26 luglio 2012 - garantisce pienamente lapartecipazione e l'interlocuzione del contribuente nella fase anterioreall'emissione dell'atto di classamento ed attribuzione della rendita daparte dell'Amministrazione finanziaria, di modo che quest'ultima,ove intenda discostarsi dalla proposta, non è tenuta - in assenza dispecifiche disposizioni in tal senso - ad attivare preventivamente ilcontraddittorio endo-procedimentale, senza che ciò contrasti con gliartt. 41, 47 e 48 della CDFUE, valevoli solo per i tributi armonizzati(v.

Cass. n. 18169/2025).6.

Va disattesa anche la quinta doglianza con la quale la societàs’è doluta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., dellaviolazione dell’art. 6 d.P.R. n. 600/1973, 137 c.p.c. e 3, comma 1,della legge n. 890/1982 con riguardo alla notifica dell’attoimpositivo, assumendo che dall’esame della busta era emerso che ilmittente era il [OSCURATO:PERSONA] SIN, vale a dire un impersonalesoggetto privo di competenza, aggiungendo che non vi era stataalcuna raccomandata con ricevuta di ritorno, che non era statacompilata la relazione di notifica e nemmeno risultava lasottoscrizione dell’ufficiale giudiziario.Questa Corte ha già chiarito che la spedizione del plico postaleeffettuata tramite il citato S.I.N. deve ritenersi effettuata da [OSCURATO:SOCIETA]., in quanto il SIN è un servizio gestito da uffici, cioèda articolazioni interne, di [OSCURATO:PERSONA], non un ente a sé di cuil'Amministrazione si sia avvalsa per far giungere il ricorso a [OSCURATO:SOCIETA] (v.

Cass. n. 23814/2023 che richiama Cass. n.27801/2018).Si tratta di notifica diretta tramite servizio postale ordinario,senza l’intermediazione dell’ufficiale o del messo, prevista dall’art.Numero registro generale 22252/2019Numero sezionale 4513/2026Numero di raccolta generale 20420/2026Data pubblicazione 17/06/202626 d.P.R. n. 600/1973, che non prevede alcuna relazione di notifica(cfr., tra le tante, Cass. n. 33236/2023; Cass. n. 27983/2023; Cass.n. 1686/2023).Ciò senza trascurare di considerare che ogni ipotesi di nullitàdella notifica è restata sanata dall’impugnazione ai sensi dell’art.156 c.p.c.7.

Risulta, invece, fondato il ricorso incidentale propostodall’Agenzia.I due motivi possono essere esaminati congiuntamente.7.1.

Con il primo di essi, l’Agenzia ha dedotto, ai sensi dell’art.360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 4, 6, 8 e10 r.d.l. n. 652/1939, 8 del regolamento n. 1142/1949, nonché degliartt. 1, comma 2 e 3, e 3, comma 1, d.m. 701/1994, sostenendoche l’avviso fosse motivato contenendo la stima allegata tutti glielementi idonei a far comprendere le ragioni dei criteri estimativiadottati per la rettifica della rendita proposta, segnalando che erastata operata una stima diretta, che aveva integrato il presuppostomotivazionale dell’avviso di classamento.7.2.

Con il secondo motivo, l’Agenzia ha dedotto la violazionedegli artt. 3 della legge n. 241/1990 e 7 della legge n. 212/2000,ponendo in rilievo la struttura partecipativa della procedura DOCFA eche l’obbligo della motivazione è, in questa ipotesi, assolto conl'indicazione dei dati oggettivi e della classe, trattandosi di elementiconosciuti o comunque facilmente conoscibili per il contribuenteallorché "gli elementi di fatto indicati nella dichiarazione presentatadal contribuente non siano stati disattesi dall'Ufficio e risultino,perciò, immutati, di tal che la discrasia tra la rendita proposta e laNumero registro generale 22252/2019Numero sezionale 4513/2026Numero di raccolta generale 20420/2026Data pubblicazione 17/06/2026rendita attribuita sia la risultante di una valutazione tecnica sulvalore economico dei beni classati.7.3.

I motivi sono fondati.Nell’elaborazione di questa Corte ricorre, infatti, il principiosecondo cui in tema di classamento di immobili, qualoral'attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della cd.procedura DOCFA, quando gli elementi di fatto indicati dalcontribuente non siano disattesi dall'Ufficio e l'eventuale differenzatra la rendita proposta e quella attribuita derivi da una diversavalutazione tecnica riguardante il valore economico dei beni,l'obbligo di motivazione del relativo avviso è soddisfatto con la meraindicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita; mentre, ove visia una diversa valutazione degli elementi di fatto, la motivazionedeve essere più approfondita e specificare le differenze riscontrate,al fine di consentire il pieno esercizio del diritto di difesa delcontribuente e di delimitare l'oggetto dell'eventuale contenzioso”(cfr. tra le tante, anche da ultimo, Cass. n. 13521/2025, cherichiama Cass. n. 29754/2024; in precedenza, Cass. n. 23237/2014;Cass. n. 12497/2016; Cass. n. 31809/2018; Cass. n. 25006/2019;Cass. n. 17016/2020; Cass. n. 2247/2021; Cass. nn. 3104/2021,3106/2021 e 3107/2021; Cass. n. 7210/2021; Cass., n.41179/2021; Cass. n. 11281/2022; Cass. nn. 31032/2023 e31073/2023; Cass. n. 9127/2024; nello stesso senso, Cass. n.23079/2025).Tanto più nel caso - come quello in rassegna – in cui ilclassamento di immobili sia avvenuto a seguito della cd. proceduraDOCFA ed in base ad una stima diretta eseguita dall'Ufficio (comeaccade per gli immobili classificati nel gruppo catastale D), giacchètale stima integra il presupposto ed il fondamento motivazionaleNumero registro generale 22252/2019Numero sezionale 4513/2026Numero di raccolta generale 20420/2026Data pubblicazione 17/06/2026dell'avviso di classamento, esprimendo un giudizio sul valoreeconomico dei beni classati di natura eminentemente tecnica, inrelazione al quale la presenza e l'adeguatezza della motivazionerilevano ai fini non già della legittimità, ma dell'attendibilità'concreta del cennato giudizio, e, in sede contenziosa, della verificadella bontà delle ragioni oggetto della pretesa (cfr., ex multis, Cass.17971/2018, che richiama Cass, n. 6065/2017; Cass. n. 3394/2014,Cass. n. 23237/2014, Cass n. 12497/2016).7.4.

Ciò chiarito, la valutazione del Giudice regionale si èdiscostata da tali principi nella parte in cui ha affermato che l’Ufficiodeve comunque «[…] fornire un qualche elemento che spieghiperché la proposta avanzata dal contribuente con la Docfa vienedisattesa», non considerando che la motivazione dell’atto eracontenuta nella stima tecnica allegata e che il tema era ed è quellodi stabilire la sua correttezza o meno, essendo l’atto motivato pereffetto della citata stima operata dall’Ufficio tecnicodell’amministrazione.7.5.

Alla stregua di tali riflessioni il ricorso incidentale propostodall’Agenzia delle Entrate va accolto e la sentenza impugnata vacassata; non essendo necessari accertamenti in fatto, la causa vadecisa nel merito accogliendo il ricorso originario della contribuentelimitatamente alla determinazione della rendita catastale nei terministabiliti dal giudice di appello.8.

Le spese dell’intero giudizio vanno compensate, tenuto contodel parziale accoglimento del ricorso della contribuente.9.

Va, infine, dato atto che sussistono le condizioni di cui all’art.13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, per il versamento da parteNumero registro generale 22252/2019Numero sezionale 4513/2026Numero di raccolta generale 20420/2026Data pubblicazione 17/06/2026della ricorrente principale di una somma ulteriore pari a quellaeventualmente dovuta a titolo di contributo unificato.

P.Q.Mla Corte accoglie il ricorso incidentale proposto dall’Agenzia delleEntrate e rigetta quello principale avanzato dalla contribuente; cassala sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, accoglie ilricorso originario della contribuente limitatamente alladeterminazione della rendita catastale nei termini stabiliti dal giudicedi appello.Compensa tra le parti le spese dell’intero giudizio.Dà atto della sussistenza delle condizioni di cui all’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, per il versamento da parte dellaricorrente principale di una somma ulteriore pari a quellaeventualmente dovuta a titolo di contributo unificato.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27 maggio 2026 .IL PRESIDENTEGiacomo [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
entante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA],rappresentata e difesa, in ragione di procura speciale e nominaposte in calce al ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscalePLL TTL 70R24 G479 L).- RICORRENTE – [OSCURATO:PERSONA] –CONTROl’AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in personadel Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’AvvocaturaGenerale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]).- CONTRORICORRENTE - RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA] –Numero registro generale 22252/2019Numero sezionale 4513/2026Numero di raccolta generale 20420/2026Data pubblicazione 17/06/2026per la cassazione della sentenza della Commissione tributariaregionale della Lombardia – Sezione distaccata di Brescia – n.364/23/2019, depositata il 21 gennaio 2019 e non notificata.UDITA la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] all’udienzacamerale del 27 maggio 2026, celebratasi da remoto.1. Oggetto di controversia è l’avviso in atti con cui l’Ufficio avevarettificato la rendita catastale di due immobili industriali dellacontribuente, riclassificandoli, in esito a procedura DOCFA, incategoria D/7 e D/8, in luogo della categoria D/1 proposta.2. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Lombardia, inparziale riforma della pronuncia di primo grado, rideterminava larendita nella somma di 27.726,00 € per la palazzina e di 11.292,00€ per il magazzino/deposito.Ciò, osservando che:- la notifica dell’atto impugnato era stata eseguita nel rispettodelle disposizioni normative, non essendosi l’Agenzia avvalsa di unooperatore postale privato, ma del servizio integrato notifiche diPoste Italiane (in acronimo SIN);- non era applicabile la previsione dell’art. 12, comma 7, dellalegge n. 212/2000, che si riferisce esclusivamente agli accessiispezioni e verifiche fiscali nei locali destinati all’esercizio di attivitàcommerciali, laddove il sopralluogo espletato per la valutazione diun immobile ai fini dell’attribuzione della categoria e della renditacatastale non integra una siffatta modalità di accesso nei localiaziendali, aggiungendo che l’obbligo di instaurazione delNumero registro generale 22252/2019Numero sezionale 4513/2026Numero di raccolta generale 20420/2026Data pubblicazione 17/06/2026contraddittorio preventivo non è previsto per i tributi nonarmonizzati;- anche per i fabbricati di categoria D, sottoposti a proceduraDOCFA, benché tale procedimento abbia una struttura fortementepartecipativa, «l’Ufficio deve comunque “fornire un qualcheelemento che spieghi perché la proposta avanzata dal contribuentecon la Docfa viene disattesa”[…]», laddove, nel caso specifico, lacategoria proposta dalla contribuente era stata modificatadall’Agenzia con il richiamo nell’avviso di accertamento all’allegatarelazione sintetica dell’Ufficio del Territorio, in cui non era stataspecificata la ragione per cui la categoria D/1 proposta non era stataritenuta idonea, per cui l’avviso doveva ritenersi carente dimotivazione;- con riferimento, invece, alla rendita catastale quella assegnatadall’Ufficio era risultata priva di oggettivi riscontri probatori, mentrequelli indicati dalla parte, in base alla non contestata perizia diparte, risultavano più attendibili.3. Con ricorso notificato in data 15/17 luglio 2019 la contribuenteimpugnava tale pronuncia sulla base di cinque motivi,successivamente illustrati con memoria ex art. 380-bis.1. c.p.c.,depositata in data 5 maggio 2026.4. L’Agenzia delle Entrate, dal suo canto, successivamenteproponeva ricorso (incidentale) contro la medesima pronuncia, conresisteva con controricorso. Anche l’Agenzia ha depositato memoriaillustrativa in data 15 maggio 2026.RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 22252/2019Numero sezionale 4513/2026Numero di raccolta generale 20420/2026Data pubblicazione 17/06/20261. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente principale hadedotto, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c.,l’omessa pronuncia da parte del giudice regionale su di un puntodecisivo della controversia in violazione dell’art. 112 c.p.c., inrelazione alla lamentata illegittimità dell’avviso di accertamentoimpugnato per violazione degli artt. 7 della legge n. 212/2000,tutti gli atti e documenti negli stessi richiamati, avuto riguardo ai"prontuari di settore" consultati, i valori in essi indicati ed il criteriodi raffronto utilizzato.2. Con la seconda doglianza la società ha eccepito, in relazioneall’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 7della legge n. 212/2000, stante il difetto di motivazione dell’atto perl’omessa allegazione degli elementi istruttori che suffragherebbero latesi dell’Ufficio.3. I predetti motivi, stante la loro evidente connessione, vannoesaminati congiuntamente e vanno considerati inammissibili, oltreche infondati.E ciò per la dirimente considerazione per la quale il Giudiceregionale ha ritenuto l’avviso impugnato non motivato quantoall’assegnazione della categoria catastale e non fondato nel meritocon riferimento alle rendite.Vi è stata così pronuncia sulla (carenza di) motivazione dellacategoria catastale, mentre il rigetto nel merito dell’avviso conriferimento alla rendita, in cui si è posto il tema del riferimento aiprontuari di settore, e la sua determinazione nella misura indicatadalla parte rende la censura inammissibile, non essendo lacontribuente soccombente sul punto.Numero registro generale 22252/2019Numero sezionale 4513/2026Numero di raccolta generale 20420/2026Data pubblicazione 17/06/2026Detta espressa statuizione, peraltro, risulta anche essere passatain giudicato, stante la mancata impugnazione da parte dell’Agenzia.4. Con la terza ragione di contestazione la ricorrente halamentato, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., laviolazione dell’art. 2697 c.c., per non aver annullato l’atto sebbeneavesse ritenuto che l’Ufficio non avesse dimostrato quanto affermatonell’avviso.4.1. Anche tale motivo è palesemente destituito di fondamento,sol considerando che il processo tributario è annoverabile tra quellidi "impugnazione-merito", in quanto diretto ad una decisionesostitutiva sia della dichiarazione resa dal contribuente, sia,eventualmente, dell'avviso di accertamento o di rettifica dell'ufficio,sicché il giudice, ove ritenga in tutto o in parte invalido l'atto permotivi non formali, ma di carattere sostanziale, non può limitarsi adannullarlo, ma deve esaminare nel merito la pretesa tributaria e,operando una motivata valutazione sostitutiva, ricondurla allacorretta misura, entro i limiti posti dalle domande di parte (v., tra letante, Cass. n. 27098/2024 e Cass. n. 34723/2022).5. Con la quarta censura la contribuente ha sostenuto, conriferimento all’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazionedell’art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000 e del correlatoprincipio del contraddittorio.5.1. Come sopra, anche detta censura non merita accoglimento.E’ sufficiente sul punto richiamare la costante giurisprudenza diquesta Corte secondo cui l'obbligo generale di contraddittoriopreventivo esiste unicamente per i c.d. “tributi armonizzati”, mentreper i c.d. “tributi non armonizzati” occorre una specifica previsionenormativa.Numero registro generale 22252/2019Numero sezionale 4513/2026Numero di raccolta generale 20420/2026Data pubblicazione 17/06/2026Solo nel triplice caso di accesso, ispezione o verifica nei localidestinati all'esercizio dell'attività è già stata operata dal legislatoreuna valutazione ex ante in merito al rispetto del contraddittorioviolazione del termine dilatorio di sessanta giorni per consentire alcontribuente l'interlocuzione con l'amministrazione finanziaria condecorrenza dalla conclusione delle operazioni di controllo, anchenell'ipotesi di c.d. “tributi non armonizzati", senza che, pertanto, aifini della relativa declaratoria debba essere effettuata la prova diresistenza invece necessaria per i soli c.d. “tributi "armonizzati",ove la normativa interna non preveda l'obbligo del contraddittoriocon il contribuente nella fase amministrativa (v, tra le tante Cass. n.11841/2022; Cass. n. 11518/2023).Ordine di idee questo, da ultimo, ribadito dalle Sezioni Unite diquesta Corte che ha confermato il principio di diritto secondo il quale«con riguardo alla disciplina applicabile prima dell’entrata in vigoredell’art. 6 bis legge 212/2000, come introdotto dall’art. 1 co. 1^ lett.e) d.lgs.n. 219/2023, come richiamato ed interpretato ex artt. 7 e 7-bis d.l. n. 39/2024 convertito in legge n. 67/2024, in tema di diritti egaranzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali cc.dd. ‘atavolino’, l'Amministrazione finanziaria è gravata da un obbligogenerale di contraddittorio endoprocedimentale esclusivamente per itributi "armonizzati" mentre, per quelli "non armonizzati", non èrinvenibile, nella legislazione nazionale, un analogo generalizzatovincolo, sicché esso sussiste solo per le ipotesi in cui risultispecificamente sancito» (così Cass., Sez. Un., n. 21271/2025).Va aggiunto che il termine dilatorio di cui all'art. 12, comma 7,della legge n. 212 del 2000, non è applicabile nel caso diNumero registro generale 22252/2019Numero sezionale 4513/2026Numero di raccolta generale 20420/2026Data pubblicazione 17/06/2026quanto la relativa disciplina - contenuta nel d.m. 19 aprile 1994, n.701, richiamato dal d.m. 26 luglio 2012 - garantisce pienamente lapartecipazione e l'interlocuzione del contribuente nella fase anterioreall'emissione dell'atto di classamento ed attribuzione della rendita daparte dell'Amministrazione finanziaria, di modo che quest'ultima,ove intenda discostarsi dalla proposta, non è tenuta - in assenza dispecifiche disposizioni in tal senso - ad attivare preventivamente ilcontraddittorio endo-procedimentale, senza che ciò contrasti con gliartt. 41, 47 e 48 della CDFUE, valevoli solo per i tributi armonizzati(v. Cass. n. 18169/2025).6. Va disattesa anche la quinta doglianza con la quale la societàs’è doluta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., dellaviolazione dell’art. 6 d.P.R. n. 600/1973, 137 c.p.c. e 3, comma 1,della legge n. 890/1982 con riguardo alla notifica dell’attoimpositivo, assumendo che dall’esame della busta era emerso che ilmittente era il [OSCURATO:PERSONA] SIN, vale a dire un impersonalesoggetto privo di competenza, aggiungendo che non vi era stataalcuna raccomandata con ricevuta di ritorno, che non era statacompilata la relazione di notifica e nemmeno risultava lasottoscrizione dell’ufficiale giudiziario.Questa Corte ha già chiarito che la spedizione del plico postaleeffettuata tramite il citato S.I.N. deve ritenersi effettuata da [OSCURATO:SOCIETA]., in quanto il SIN è un servizio gestito da uffici, cioèda articolazioni interne, di [OSCURATO:PERSONA], non un ente a sé di cuil'Amministrazione si sia avvalsa per far giungere il ricorso a [OSCURATO:SOCIETA] (v. Cass. n. 23814/2023 che richiama Cass. n.27801/2018).Si tratta di notifica diretta tramite servizio postale ordinario,senza l’intermediazione dell’ufficiale o del messo, prevista dall’art.Numero registro generale 22252/2019Numero sezionale 4513/2026Numero di raccolta generale 20420/2026Data pubblicazione 17/06/202626 d.P.R. n. 600/1973, che non prevede alcuna relazione di notifica(cfr., tra le tante, Cass. n. 33236/2023; Cass. n. 27983/2023; Cass.n. 1686/2023).Ciò senza trascurare di considerare che ogni ipotesi di nullitàdella notifica è restata sanata dall’impugnazione ai sensi dell’art.156 c.p.c.7. Risulta, invece, fondato il ricorso incidentale propostodall’Agenzia.I due motivi possono essere esaminati congiuntamente.7.1. Con il primo di essi, l’Agenzia ha dedotto, ai sensi dell’art.360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 4, 6, 8 e10 r.d.l. n. 652/1939, 8 del regolamento n. 1142/1949, nonché degliartt. 1, comma 2 e 3, e 3, comma 1, d.m. 701/1994, sostenendoche l’avviso fosse motivato contenendo la stima allegata tutti glielementi idonei a far comprendere le ragioni dei criteri estimativiadottati per la rettifica della rendita proposta, segnalando che erastata operata una stima diretta, che aveva integrato il presuppostomotivazionale dell’avviso di classamento.7.2. Con il secondo motivo, l’Agenzia ha dedotto la violazionedegli artt. 3 della legge n. 241/1990 e 7 della legge n. 212/2000,ponendo in rilievo la struttura partecipativa della procedura DOCFA eche l’obbligo della motivazione è, in questa ipotesi, assolto conl'indicazione dei dati oggettivi e della classe, trattandosi di elementiconosciuti o comunque facilmente conoscibili per il contribuenteallorché "gli elementi di fatto indicati nella dichiarazione presentatadal contribuente non siano stati disattesi dall'Ufficio e risultino,perciò, immutati, di tal che la discrasia tra la rendita proposta e laNumero registro generale 22252/2019Numero sezionale 4513/2026Numero di raccolta generale 20420/2026Data pubblicazione 17/06/2026rendita attribuita sia la risultante di una valutazione tecnica sulvalore economico dei beni classati.7.3. I motivi sono fondati.Nell’elaborazione di questa Corte ricorre, infatti, il principiosecondo cui in tema di classamento di immobili, qualoral'attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della cd.procedura DOCFA, quando gli elementi di fatto indicati dalcontribuente non siano disattesi dall'Ufficio e l'eventuale differenzatra la rendita proposta e quella attribuita derivi da una diversavalutazione tecnica riguardante il valore economico dei beni,l'obbligo di motivazione del relativo avviso è soddisfatto con la meraindicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita; mentre, ove visia una diversa valutazione degli elementi di fatto, la motivazionedeve essere più approfondita e specificare le differenze riscontrate,al fine di consentire il pieno esercizio del diritto di difesa delcontribuente e di delimitare l'oggetto dell'eventuale contenzioso”(cfr. tra le tante, anche da ultimo, Cass. n. 13521/2025, cherichiama Cass. n. 29754/2024; in precedenza, Cass. n. 23237/2014;Cass. n. 12497/2016; Cass. n. 31809/2018; Cass. n. 25006/2019;Cass. n. 17016/2020; Cass. n. 2247/2021; Cass. nn. 3104/2021,3106/2021 e 3107/2021; Cass. n. 7210/2021; Cass., n.41179/2021; Cass. n. 11281/2022; Cass. nn. 31032/2023 e31073/2023; Cass. n. 9127/2024; nello stesso senso, Cass. n.23079/2025).Tanto più nel caso - come quello in rassegna – in cui ilclassamento di immobili sia avvenuto a seguito della cd. proceduraDOCFA ed in base ad una stima diretta eseguita dall'Ufficio (comeaccade per gli immobili classificati nel gruppo catastale D), giacchètale stima integra il presupposto ed il fondamento motivazionaleNumero registro generale 22252/2019Numero sezionale 4513/2026Numero di raccolta generale 20420/2026Data pubblicazione 17/06/2026dell'avviso di classamento, esprimendo un giudizio sul valoreeconomico dei beni classati di natura eminentemente tecnica, inrelazione al quale la presenza e l'adeguatezza della motivazionerilevano ai fini non già della legittimità, ma dell'attendibilità'concreta del cennato giudizio, e, in sede contenziosa, della verificadella bontà delle ragioni oggetto della pretesa (cfr., ex multis, Cass.17971/2018, che richiama Cass, n. 6065/2017; Cass. n. 3394/2014,Cass. n. 23237/2014, Cass n. 12497/2016).7.4. Ciò chiarito, la valutazione del Giudice regionale si èdiscostata da tali principi nella parte in cui ha affermato che l’Ufficiodeve comunque «[…] fornire un qualche elemento che spieghiperché la proposta avanzata dal contribuente con la Docfa vienedisattesa», non considerando che la motivazione dell’atto eracontenuta nella stima tecnica allegata e che il tema era ed è quellodi stabilire la sua correttezza o meno, essendo l’atto motivato pereffetto della citata stima operata dall’Ufficio tecnicodell’amministrazione.7.5. Alla stregua di tali riflessioni il ricorso incidentale propostodall’Agenzia delle Entrate va accolto e la sentenza impugnata vacassata; non essendo necessari accertamenti in fatto, la causa vadecisa nel merito accogliendo il ricorso originario della contribuentelimitatamente alla determinazione della rendita catastale nei terministabiliti dal giudice di appello.8. Le spese dell’intero giudizio vanno compensate, tenuto contodel parziale accoglimento del ricorso della contribuente.9. Va, infine, dato atto che sussistono le condizioni di cui all’art.13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, per il versamento da parteNumero registro generale 22252/2019Numero sezionale 4513/2026Numero di raccolta generale 20420/2026Data pubblicazione 17/06/2026della ricorrente principale di una somma ulteriore pari a quellaeventualmente dovuta a titolo di contributo unificato. P.Q.Mla Corte accoglie il ricorso incidentale proposto dall’Agenzia delleEntrate e rigetta quello principale avanzato dalla contribuente; cassala sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, accoglie ilricorso originario della contribuente limitatamente alladeterminazione della rendita catastale nei termini stabiliti dal giudicedi appello.Compensa tra le parti le spese dell’intero giudizio.Dà atto della sussistenza delle condizioni di cui all’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, per il versamento da parte dellaricorrente principale di una somma ulteriore pari a quellaeventualmente dovuta a titolo di contributo unificato.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27 maggio 2026 .IL PRESIDENTEGiacomo [OSCURATO:PERSONA]