CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 18169/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 35349-2018proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e dife sa ope legis dal l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO -ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa,giusta procura estesa a margine del controricorso, dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA]e [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente e ricorrente incidentale- avverso la sentenz a n. 3759/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALEdella LOMBARDIA, depositat a l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] , non notificata ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25 / 6 /20 25 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. ssa ANTONELLA DELL'[OSCURATO:PERSONA] LaCommissione tributaria regionale della Lombardia, con la sentenza indicata in epigrafe, rigettava l'appello erariale avverso la pronuncia n. 451/2016della Commissione t ributaria p rovinciale di Brescia con cui era stato accolto il ricorso di [OSCURATO:SOCIETA]. avverso avviso di classamento ed attribuzione di rendita catastale, aseguito di procedura DOCFA. Avverso la pronuncia della Commissione tributaria regionale,Agenzia delle entrate proponericorso per cassazione, affidato ad unico motiv o . [OSCURATO:SOCIETA]. resiste concontroricorso, illustrat o da memoria , e propone ricorso incidentale condizionaleaffidato a otto motivi. [OSCURATO:PERSONA] 1.1. C on unico motivo la ricorrente principale denuncia , ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., violazionedell’art. 12, comma 7, legge 27 luglio 2000, n. 212 e lamenta che la Commissione tributaria regionale abbia erroneamente annullato l’avviso di accertamento impugnatosostenendo che l’art. 12, comma 7, cit. sia applicabile anche agli accertamenti catastali con sopralluogo a seguito di procedura DOCFA. 1.2. La doglianza è fondata. 1.3.La controversia in esame ha ad oggetto l'impugnazione di avviso di classamento ed attribuzione di rendita catastale a seguito di procedura DOCFA (con conferma, a seguito di sopralluogo,della proposta categoria D/1e rettifica in aumento della rendita catastale). 1.4. Ciò posto, in tema di catasto dei fabbricati, qualora per la determinazione della rendita catastale il contribuente si sia avvalso della c.d. procedura DOCFA, l'Amministrazione finanziaria, che intenda discostarsi dalla relativa proposta, non è tenuta, in assenza di disposizioni in tal senso, ad attivare preventivamente il contraddittorio endo-procedimentale, senza che ciò contrasti con gli artt. 41, 47 e 48 della CDFUE, posto che un tale obbligo sussiste soltanto per i tributi armonizzati, ma non anche per quelli non armonizzati, per i quali non è rinvenibile, nella legislazione nazionale, un analogo vincolo generalizzato, sicché esso ricorre soltanto per le ipotesi per le quali risulti specificamente sancito (cfr., ex multis, Cass. n. 4752/2021, Cass.SU n. 24823/2015). 1.5. Occorre inoltre evidenziare che l’art. 12 dello Statuto dei diritti del contribuente disciplina il procedimento di verifica fiscale presso il contribuente, prevedendo specifiche garanzie e, in particolare, il termine dilatorio di sessanta giorni tra la consegna del processo verbale di constatazione e l’emissione dell’avviso di accertamento. 1.6. Tale disciplina, tuttavia, non si estende agli atti dell’amministrazione catastale relativi all’attribuzione, revisione o rettifica della rendita a seguito di dichiarazioni presentate tramite DOCFA, che non si configura come attività ispettiva o di verifica fiscale presso la sede del contribuente, trattandosi di procedimento amministrativo specificamente disciplinato dal d.m. 19 aprile 1994, n. 701, richiamato dal d.m. 26 luglio 2012, che risulta caratterizzato da uno sviluppo fortemente partecipativo, qualificato dalla proposta del contribuente su cui si innesta l’accertamento dell’Ufficio, in termini tali da garantire, nella sua stessa struttura procedimentale, il pieno contradittorio con il contribuente (cfr. Cass. n. 28472/2023 in motiv.). 1.7. Alla procedura Docfa, già disciplinata in modo tale da garantire pienamente la partecipazione e l'interlocuzione del contribuente nella fase anteriore all'emissione dell’atto di classamento ed attribuzione della rendita catastale, non è quindi applicabile il termine dilatorio di cui allaL. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7. 1.8. Ne consegue che la Commissione tributaria regionale ha erroneamente annullato l’atto di classamento per violazione del suddetto termine. 2.1. Il ricorso incidentale della controricorrente, con cui si ripropongono, sotto forma di motivi di ricorso, le questioni relative agli ulteriori lamentati profili di illegittimità dell’atto impugnato, rimasti assorbiti dall’accoglimento della censura dianzi esaminata, è inammissibile. 2.2. Va ribadito infatti che il ricorso incidentale, anche se qualificato come condizionato, deve essere giustificato dalla soccombenza, cosicché è inammissibile il ricorso proposto dalla parte che sia rimasta completamente vittoriosa nel giudizio di appello, proposto al solo scopo di risollevare questioni che non sono state decise dal giudice di merito perché assorbite dall'accoglimento di altra tesi, avente carattere preliminare, salva la facoltà di riproporle dinanzi al giudice del rinvio in caso di annullamento della sentenza (Cass. n. 29662/2023). 3. Va dunque accolto il ricorso principale, dichiarato inammissibile il ricorso incidentale, con conseguente cassazione dell'impugnata sentenza e rinvio per nuovo esame alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia in diversa composizione, cui resta demandata anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso principale; dichiara inammissibile il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia in diversa composizione, cui demanda di pronunciare anche sullespese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella