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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 33236/2023

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nciato la seguente ORDINANZA sulricorso 2 0 002 / 20 17 propost i da: [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.), Agente della Riscossione per la Provincia di Trapani ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] e P. I.V.A.: 0473933029 ), con sede in Palermo, alla Via E. Morselli n. 8. in persona del Direttore Generale f.f.- Procuratore Dr. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura rilasciata dal Presidente della società ad autenticata il 28.4.2015 dal [OSCURATO:PERSONA] in Catania ( rep. n . 2031 , racc. n. 1460 ) , elettivamente domiciliata in Marsala, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 13, presso lostudio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], dal quale è rappresentata e difesa, come da mandato allegato al ricors o ( pec: [OSCURATO:EMAIL]; [OSCURATO:TELEFONO] ; [OSCURATO:TELEFONO]); -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] pagamento imposta di registro – Nullità notifica prodromica cartella di pagamento [OSCURATO:SOCIETA].; -intimata – - avverso l a sente nza n. 449 / 12 / 20 1 7 emessa d a l la C TR Sicilia in data 09/02/2017e non notif icata ; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che

1. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. proponeva ricorso davanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Trapani avverso una intimazione di pagamento per imposta di registro relativa all’anno 1999, chiedendone la declaratoria di nullità, unitamente a quella della prodromica cartella di pagamento, tra l’altro, per mancata e/o inesatta notifica di quest’ultima.

2. [OSCURATO:PERSONA] rigettava il ricorso.

3. Sull’appello della contribuente, la [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il gravame, affermando, per quanto qui ancora rileva, che dai documenti prodotti dalla stessa [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (e, in particolare, dalla relata di notifica) emergeva che il messo incaricato, in assenza del destinatario, aveva consegnato la cartella all’impiegata [OSCURATO:PERSONA], omettendo di informare di tale circostanza la società contribuente con l’apposita raccomandata, conseguendone la nullità della notifica, che travolgeva per nullità derivata anche la conseguente intimazione di pagamento impugnata.

4. Avverso la sentenza della CTR hanno proposto ricorso per cassazione la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. sulla base di un unico motivo. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. non ha svolto difese.

Considerato che

1. Con l’unico motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 60, comma 1, lett. b)-bis, dPR n. 600/1973 e 139 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3) e 5), cod. proc. civ., per non aver la CTR considerato che, in caso di notifica effettuata ai sensi dell’art. 139, comma 2, cod. proc. civ., non è necessario l’ulteriore adempimento dell’avviso al destinatario, tramite raccomandata, dell’avvenuta notifica dell’atto.1.1.

Il motivo, per quanto sia errato il riferimento operato al secondo comma dell’art. 139 cod. proc. civ., è fondato.

Invero, sia dalla rubrica che dallo sviluppo del motivo si evince sufficientemente la doglianza della concessionaria, sostanziantesi nel ritenere che, essendo stata la notifica della cartella di pagamento eseguita nelle mani di una impiegata della società,non occorreva che la stessa fosse accompagnata altresì dall’invio di una raccomandata informativa.

Ebbene, preliminarmente, la CTR è incorsa in un evidente errore di sussunzione della fattispecie nel momento in cui ha richiamato la giurisprudenza formatasi in sede di legittimità con riferimento alla notifica eseguita ai sensi dell’art. 140 cod. proc. civ.

E’ noto, infatti, che il procedimento notificatorio nei confronti del destinatario, nei casi disciplinati dall'art. 140 cod. proc. civ., prevede il compimento degli adempimenti da tale norma stabiliti (deposito della copia dell'atto nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi; affissione dell'avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario; notizia del deposito al destinatario mediante raccomandata con avviso di ricevimento) e si ha per eseguito con il compimento dell'ultimo degli adempimenti prescritti (spedizione della raccomandata con avviso di ricevimento), con la conseguenza che, poiché tale adempimento persegue lo scopo di consentire la verifica che l'atto sia pervenuto nella sfera di conoscibilità del destinatario, la mancanza (recte, la mancata allegazione) dell'avviso di ricevimento provoca la nullità della notificazione.

Tuttavia, nella fattispecie in esame, non si è al cospetto di una notifica ai sensi dell’art. 140 cod. proc. civ. (la quale presuppone che non solo il destinatario, ma anche le persone indicate dall’art. 139 siano relativamente irreperibili), bensì, a tutto concedere, ai sensi dell’art. 145 cod. proc. civ., essendo il destinatario una persona giuridica.

Orbene, in siffatta evenienza non è previsto altresì l’inoltro di una raccomandata in un caso, come quello in esame, in cui la notifica sia stata effettuata nelle mani di una impiegata (e, quindi, di una persona addetta).

Invero, peraltro solo in tema di notificazione a mezzo posta degli atti processuali, la spedizione della raccomandata informativa di cui all'art. 7, comma 6, della l. n. 890 del 1982 (comma inserito dall'art. 36, comma 2 quater, del d.l. n. 248 del 2007, conv., con modif., dalla l. n. 31 del 2008, e successivamente abrogato dalla l. n. 205 del 2017) era prescritta, ma solo nell'ipotesi di consegna del piego a persona diversa dal destinatario, il quale, nel caso di notificazione alle persone giuridiche ex art. 145 cod. proc. civ., va individuato non solo nel legale rappresentante, ma anche negli altri soggetti indicati nella disposizione e, cioè, nelle persone incaricate di ricevere le notificazioni o, in mancanza, addette alla sede (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 9878 del 26/05/2020).

1.2. A ben vedere, peraltro, nel caso di specie la notifica della cartella di pagamento nei confronti della società è stata eseguita direttamente dal concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento, ex art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del 1973, per il cui perfezionamento è sufficiente che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale, se non di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la propria firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 11708 del 27/05/2011; conf.

Cass., Sez. 5, Sentenza n. 6395 del 19/03/2014, Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 946 del 17/01/2020 e Cass., Sez. 3, Sentenza n. 20918 del 17/10/2016), dovendosi escludere, stante l'alternatività di tale disciplina speciale rispetto a quella dettata dalla l. n. 890 del 1982 e dal codicedi rito, l'applicabilità delle disposizioni in tema di notifica degli atti giudiziari e, in specie, dell'art. 145 cod. proc. civ. (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 23511 del 18/11/2016).

Invero, in caso di notificazione a mezzo posta dell'atto impositivo eseguita direttamente dall'Ufficio finanziario ai sensi dell'art. 14 della l. n. 890 del 1982, si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, e non quelle di cui alla suddetta legge concernenti esclusivamente la notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario ex art. 149 cod. proc. civ., sicché l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, senza necessità dell'invio della raccomandata al destinatario, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 cod. civ., la quale opera per effetto dell'arrivo della dichiarazione nel luogo di destinazione ed è superabile solo se il destinatario provi di essersi trovato, senza sua colpa, nell'impossibilità di prenderne cognizione (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 29642 del 14/11/2019).

Del resto, in tema di notifica diretta degli atti impositivi, eseguita a mezzo posta dall'Amministrazione senza l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario, perfino in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario (cd. irreperibilità relativa), la notificazione si intende eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza e di deposito presso l'[OSCURATO:PERSONA] (o dalla data di spedizione dell'avviso di giacenza, nel caso in cui l'agente postale, sebbene non tenuto, vi abbia provveduto), trovando applicazione in detto procedimento semplificato, posto a tutela delle preminenti ragioni del fisco, il regolamento sul servizio postale ordinario (Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 10131 del 28/05/2020) che non prevede la comunicazione di avvenuta notifica, avendo peraltro Corte Cost. n. 175 del 2018 ritenuto legittimo l'art. 26, comma 1, d.P.R. 602 del 1973 (nel rilievo che il ragionevole bilanciamento degli interessi pubblici e privati è comunque assicurato dalla facoltà per il contribuente di richiedere la rimessione in termini, ex art. 153 c.p.c., ove dimostri, anche sulla base di idonei elementi presuntivi, di non aver avuto conoscenza effettiva dell'atto per causa a lui non imputabile).

Anche in caso di notifica al portiere, essa si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento da quest'ultimo sottoscritto, senza che si renda necessario l'invio della raccomandata al destinatario (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 8293 del 04/04/2018).

In conclusione, va ribadito (Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 946 del 17/01/2020) il principio secondo cui Ai fini del perfezionamento della notifica diretta effettuata, a mezzo posta, dall'incaricato della riscossione è sufficiente la consegna del plico al domicilio del destinatario, senza nessun altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la propria firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltreché sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente .

2. L'impugnata sentenza va, pertanto, cassata e la causa va rinviata, anche per la disciplina delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia che procederà all’esame degli altri motivi di appello proposti da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e rimasti assorbiti in quello concernente la invalidità della notificazione della cartella esattoriale.

P.Q.M. accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di gius

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sulricorso 2 0 002 / 20 17 propost i da: [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.), Agente della Riscossione per la Provincia di Trapani ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] e P. I.V.A.: 0473933029 ), con sede in Palermo, alla Via E. Morselli n. 8. in persona del Direttore Generale f.f.- Procuratore Dr. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura rilasciata dal Presidente della società ad autenticata il 28.4.2015 dal [OSCURATO:PERSONA] in Catania ( rep. n . 2031 , racc. n. 1460 ) , elettivamente domiciliata in Marsala, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 13, presso lostudio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], dal quale è rappresentata e difesa, come da mandato allegato al ricors o ( pec: [OSCURATO:EMAIL]; [OSCURATO:TELEFONO] ; [OSCURATO:TELEFONO]); -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] pagamento imposta di registro – Nullità notifica prodromica cartella di pagamento [OSCURATO:SOCIETA].; -intimata – - avverso l a sente nza n. 449 / 12 / 20 1 7 emessa d a l la C TR Sicilia in data 09/02/2017e non notif icata ; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che 1. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. proponeva ricorso davanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Trapani avverso una intimazione di pagamento per imposta di registro relativa all’anno 1999, chiedendone la declaratoria di nullità, unitamente a quella della prodromica cartella di pagamento, tra l’altro, per mancata e/o inesatta notifica di quest’ultima. 2. [OSCURATO:PERSONA] rigettava il ricorso. 3. Sull’appello della contribuente, la [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il gravame, affermando, per quanto qui ancora rileva, che dai documenti prodotti dalla stessa [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (e, in particolare, dalla relata di notifica) emergeva che il messo incaricato, in assenza del destinatario, aveva consegnato la cartella all’impiegata [OSCURATO:PERSONA], omettendo di informare di tale circostanza la società contribuente con l’apposita raccomandata, conseguendone la nullità della notifica, che travolgeva per nullità derivata anche la conseguente intimazione di pagamento impugnata. 4. Avverso la sentenza della CTR hanno proposto ricorso per cassazione la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. sulla base di un unico motivo. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. non ha svolto difese. Considerato che 1. Con l’unico motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 60, comma 1, lett. b)-bis, dPR n. 600/1973 e 139 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3) e 5), cod. proc. civ., per non aver la CTR considerato che, in caso di notifica effettuata ai sensi dell’art. 139, comma 2, cod. proc. civ., non è necessario l’ulteriore adempimento dell’avviso al destinatario, tramite raccomandata, dell’avvenuta notifica dell’atto.1.1. Il motivo, per quanto sia errato il riferimento operato al secondo comma dell’art. 139 cod. proc. civ., è fondato. Invero, sia dalla rubrica che dallo sviluppo del motivo si evince sufficientemente la doglianza della concessionaria, sostanziantesi nel ritenere che, essendo stata la notifica della cartella di pagamento eseguita nelle mani di una impiegata della società,non occorreva che la stessa fosse accompagnata altresì dall’invio di una raccomandata informativa. Ebbene, preliminarmente, la CTR è incorsa in un evidente errore di sussunzione della fattispecie nel momento in cui ha richiamato la giurisprudenza formatasi in sede di legittimità con riferimento alla notifica eseguita ai sensi dell’art. 140 cod. proc. civ. E’ noto, infatti, che il procedimento notificatorio nei confronti del destinatario, nei casi disciplinati dall'art. 140 cod. proc. civ., prevede il compimento degli adempimenti da tale norma stabiliti (deposito della copia dell'atto nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi; affissione dell'avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario; notizia del deposito al destinatario mediante raccomandata con avviso di ricevimento) e si ha per eseguito con il compimento dell'ultimo degli adempimenti prescritti (spedizione della raccomandata con avviso di ricevimento), con la conseguenza che, poiché tale adempimento persegue lo scopo di consentire la verifica che l'atto sia pervenuto nella sfera di conoscibilità del destinatario, la mancanza (recte, la mancata allegazione) dell'avviso di ricevimento provoca la nullità della notificazione. Tuttavia, nella fattispecie in esame, non si è al cospetto di una notifica ai sensi dell’art. 140 cod. proc. civ. (la quale presuppone che non solo il destinatario, ma anche le persone indicate dall’art. 139 siano relativamente irreperibili), bensì, a tutto concedere, ai sensi dell’art. 145 cod. proc. civ., essendo il destinatario una persona giuridica. Orbene, in siffatta evenienza non è previsto altresì l’inoltro di una raccomandata in un caso, come quello in esame, in cui la notifica sia stata effettuata nelle mani di una impiegata (e, quindi, di una persona addetta). Invero, peraltro solo in tema di notificazione a mezzo posta degli atti processuali, la spedizione della raccomandata informativa di cui all'art. 7, comma 6, della l. n. 890 del 1982 (comma inserito dall'art. 36, comma 2 quater, del d.l. n. 248 del 2007, conv., con modif., dalla l. n. 31 del 2008, e successivamente abrogato dalla l. n. 205 del 2017) era prescritta, ma solo nell'ipotesi di consegna del piego a persona diversa dal destinatario, il quale, nel caso di notificazione alle persone giuridiche ex art. 145 cod. proc. civ., va individuato non solo nel legale rappresentante, ma anche negli altri soggetti indicati nella disposizione e, cioè, nelle persone incaricate di ricevere le notificazioni o, in mancanza, addette alla sede (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 9878 del 26/05/2020). 1.2. A ben vedere, peraltro, nel caso di specie la notifica della cartella di pagamento nei confronti della società è stata eseguita direttamente dal concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento, ex art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del 1973, per il cui perfezionamento è sufficiente che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale, se non di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la propria firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 11708 del 27/05/2011; conf. Cass., Sez. 5, Sentenza n. 6395 del 19/03/2014, Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 946 del 17/01/2020 e Cass., Sez. 3, Sentenza n. 20918 del 17/10/2016), dovendosi escludere, stante l'alternatività di tale disciplina speciale rispetto a quella dettata dalla l. n. 890 del 1982 e dal codicedi rito, l'applicabilità delle disposizioni in tema di notifica degli atti giudiziari e, in specie, dell'art. 145 cod. proc. civ. (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 23511 del 18/11/2016). Invero, in caso di notificazione a mezzo posta dell'atto impositivo eseguita direttamente dall'Ufficio finanziario ai sensi dell'art. 14 della l. n. 890 del 1982, si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, e non quelle di cui alla suddetta legge concernenti esclusivamente la notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario ex art. 149 cod. proc. civ., sicché l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, senza necessità dell'invio della raccomandata al destinatario, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 cod. civ., la quale opera per effetto dell'arrivo della dichiarazione nel luogo di destinazione ed è superabile solo se il destinatario provi di essersi trovato, senza sua colpa, nell'impossibilità di prenderne cognizione (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 29642 del 14/11/2019). Del resto, in tema di notifica diretta degli atti impositivi, eseguita a mezzo posta dall'Amministrazione senza l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario, perfino in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario (cd. irreperibilità relativa), la notificazione si intende eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza e di deposito presso l'[OSCURATO:PERSONA] (o dalla data di spedizione dell'avviso di giacenza, nel caso in cui l'agente postale, sebbene non tenuto, vi abbia provveduto), trovando applicazione in detto procedimento semplificato, posto a tutela delle preminenti ragioni del fisco, il regolamento sul servizio postale ordinario (Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 10131 del 28/05/2020) che non prevede la comunicazione di avvenuta notifica, avendo peraltro Corte Cost. n. 175 del 2018 ritenuto legittimo l'art. 26, comma 1, d.P.R. 602 del 1973 (nel rilievo che il ragionevole bilanciamento degli interessi pubblici e privati è comunque assicurato dalla facoltà per il contribuente di richiedere la rimessione in termini, ex art. 153 c.p.c., ove dimostri, anche sulla base di idonei elementi presuntivi, di non aver avuto conoscenza effettiva dell'atto per causa a lui non imputabile). Anche in caso di notifica al portiere, essa si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento da quest'ultimo sottoscritto, senza che si renda necessario l'invio della raccomandata al destinatario (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 8293 del 04/04/2018). In conclusione, va ribadito (Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 946 del 17/01/2020) il principio secondo cui Ai fini del perfezionamento della notifica diretta effettuata, a mezzo posta, dall'incaricato della riscossione è sufficiente la consegna del plico al domicilio del destinatario, senza nessun altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la propria firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltreché sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente . 2. L'impugnata sentenza va, pertanto, cassata e la causa va rinviata, anche per la disciplina delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia che procederà all’esame degli altri motivi di appello proposti da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e rimasti assorbiti in quello concernente la invalidità della notificazione della cartella esattoriale. P.Q.M. accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di gius
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