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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 11 luglio 2023

Cassazione n. 23814/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7205/2018R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], nel cui studio in Roma, via Stresa n. 41, è elettivamente domiciliato; –ricorrente– e [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], nel cui studio in Barletta, via Municipio n. 1, sono elettivamente domiciliati; -controricorrenti- [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -intimati- Avverso la sentenza n. 96/2018 della Corte d’Appello di Bari, pubblicata il 19/12/2017 e notificata a [OSCURATO:PERSONA] a mezzo PEC il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/7/2023dalla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; Oggetto:Domanda di usucapione –Prova -Rapporto detentivo –Interversione nel possesso.

Rilevato che:

1. Con atto di citazionenotificato il 31 gennaio 2006, C ampese Michele convenne in giudizio davanti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], C ampese Luigi e T ridente Maria e , in seguito al decesso di quest'ultima e la dichiarata interruzione del processo, i suoi eredi, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , chiedendo che fosse dichiarata la proprietà, in suo favore, per effetto di usucapione ultraventennale, del terreno sito nel C omune di Barletta, censito in catasto al Fg. 14 , particelle 587, 1604, 730, 1605e 404, già di proprietà di C ampese Luigi e da questi alienato ai germani Doronzo, e,in subordine, la condanna di C ampese Luigi al risarcimento del danno pari alla somma di € 150.000,00, corrispondente al valore di mercato del fondo,per avere il predetto violato il diritto convenzionale di prelazione, riconosciutogli con scrittura privata del 10 maggio 1982, attraverso l'alienazione del fondo ai Doronzo.

Il giudizio di primogrado, nel quale si costituirono i convenuti, contestando la domanda e chiedendone il rigetto, e nel quale i germani Doronzo spiegarono domanda riconvenzionale volta ad ottenere la condanna di [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento del danno patito per effetto della proposizione dell’azione e, in subordine, in caso di accoglimento della domanda, la condanna di C ampese Luigi, R oger e Rose alla restituzione del corrispettivo della compravendita, maggiorato di interessi e risarcimento del danno,si concluse con la sentenza n. 941 / 2015 del 3 giugno 2015 , con la quale il Tribunale di Trani accolse la domanda dell'attore, [OSCURATO:PERSONA],dichiarandolo proprietario, per intervenuta usucapione , d el fondo in oggetto, e condannò i Doronzo alla rifusione delle spese e [OSCURATO:PERSONA], Roger e Rose alla restituzione , in favore dei germaniDoronzo, del corrispettivo della compravendita del fondo e al rimborso delle spese legali corrisposte da questi ultimi all'attore, oltre alle spese del giudizio.

Il giudizio d’appello, incardinato con atto di citazione notificato il 11 settembre 2015 da D oronzo Michele e D oronzo Giuseppe , nel quale si costituì [OSCURATO:PERSONA] , chiedendo il rigetto della domanda, mentre [OSCURATO:PERSONA], Roger e Rose rimasero contumaci, si concluse con la sentenza n. 96 / 2018 , pubblicata il 18 gennaio 2018, con la quale la Corte d'Appello di Bari, in riforma della sentenza impugnata, rigettò la domanda principale proposta da [OSCURATO:PERSONA], dichiaròassorbita la domanda riconvenzionale proposta da [OSCURATO:PERSONA] e Michele e, per l'effetto, revoc ò la condanna di [OSCURATO:PERSONA], Roger e R ose in favore dei germani Doronzo alla restituzione del prezzo di acquisto dei fondi, già corrisposto, e condann ò l'appellato C ampese Michele al pagamento delle spese del doppio grado del giudizio.

2. Contro la predetta sentenza [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione sulla base di otto motivi , illustrati anche con memoria.

Si sono difesi con controricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], depositando altresì memoria. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono, invece, rimasti intimati.

Considerato che:

1. Col primo motivo di ricorso, si lamenta la nullità della sentenza, con riferimento all’art. 360, primo comma, nn. 3) e 4), cod. proc. civ., per violazione dell’art. 342 cod. proc. civ., nonché per violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., e dell’art. 111, sesto comma, Cost., per omessa e/o app arente motivazione in ordine all'eccezione preliminare di inammissibilitàex art. 342 cod. proc. civ., per avere la Corte d’Appello rigettato l’eccezione di inammissibilità dell’appello, sostenendo che il relativo atto contenesse i requisiti minimi richiesti dalla norma e consentisse di individuare in modo chiaro ed esauriente il quantum appellatum, nonostante mancasse in realtà di una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e delle relative doglianze.

Peraltro, ad avviso dei ricorrenti, i giudici di merito non avevano fornito una effettiva motivazione, limitandosi a richiamare principi giurisprudenziali.

2. Col secondo motivo, si lamenta la nullità della sentenza, con riferimentoall’art. 360, primo comma, nn. 3 ) e 4), cod. proc. civ., per violazionedell’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., e art. 111, sesto comma, Cost.,per avere i giudici di merito ritenuto mancante qualunque prova in ordine al corpus del possesso, essendo le dichiarazioni rese dai testi di parte attrice neutre, sul punto, in ragione delle altrettanto plausibili dichiarazioni rese dai testi della controparte, anch’esse generiche e prive di dettaglio.

Ad avviso del ricorrente, i giudici di merito non soltanto avevano mancato di rendere una reale motivazione, avendo omesso di dar conto dell’iter argomentativo idoneo a far conoscere il ragionamento svolto, ma si erano anche contraddetti, allorché avevano sostenuto che, quand’anche si fosse data prevalenza alle prime, esse erano limitatealla prova del corpus.

Infine, se anche la motivazione fosse stata reputata sussistente, vi era stata violazione dell’art. 116 cod. proc. civ., avendo i giudici di merito violato il canone del prudente apprezzamento nell’interpretazione delle prove, in quanto non vi era alcun bilanciamento tra dichiarazioni dei testi di parte attrice e di parte convenuta, non avendo questi ultimi reso dichiarazioni di segno contrario.

3. Col terzo motivo, subordinato al primo, si lamenta la violazione dell’art. 116cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma , n. 3), cod. proc. civ.,ovvero l' o messo esame circa fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti, in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., per avere la Corte d’Appello affermato che le dichiarazioni dei testimoni di parte attrice fossero controbilanciate da quelle dei testi di parte convenuta e per avere omesso di esaminare i fatti storici decisivi, costituiti dal possesso e dalla coltivazione del fondo da parte dell’attore, non contraddetto dai testi di parte convenuta, e dalla inidoneità della documentazione prodotta da [OSCURATO:PERSONA] a provare la sua attivazione personale e costante nella coltivazione del fondo, non essendo con certezza riferibile agli immobili contesi.

4. Col quarto motivo, si lamenta la violazione dell’art. 2702 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. civ., per avere la Corte d'Appello affermato che, a comprova della mancata dimostrazione dell’animus, la scrittura privata datata 10 maggio 1982, ancorché disconosciuta da [OSCURATO:PERSONA] e priva di riferimenti idonei a desumere la riferibilità della stessa ai fondi contesi, desse conferma della consapevolezza, in capo al ricorrente, dell’esercizio dei poteri dominicali da parte del fratello, tant’è che riteneva di doverli acquistare dal predetto in caso di vendita, sicché l’uso di quei terreni da parte sua era avvenuto a titolo di comodato e dunque quale mero detentore.

Ad avviso del ricorrente, la Corte d’Appello aveva violato l’art. 1702 cod. civ., a mente del quale la scrittura privata fa piena prova se colui contro la quale viene prodotta ne riconosce la sottoscrizione.

5. Col quinto motivo, subordinato al quarto, si lamenta la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3) e 4), cod. proc. civ., circa la qualificazione della scrittura privata del 10 maggio 1 982, che attestava la volontà di [OSCURATO:PERSONA] di voler lasciare il possesso esclusivo del terreno in Barletta, [OSCURATO:PERSONA], gratuitamente al fratello Michele - che già lo coltivava quando era in vita il padre [OSCURATO:PERSONA] -e che gli riconosceva il diritto di prelazione in caso di vendita, ma non di donazione ai figli, nonché la violazione e falsa applicazione degli artt. 1140, 1141, primo comma,e 1158 cod. civ., perché, con riguardo alla scrittura del 10 maggio 1982, la Corte d’Appello, in violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, aveva provveduto alla sua qualificazione in termini di comodato, benché nessuna delle parti, né l’attore, né il fratello Luigi, né i Doronzo avessero mai qualificato detto documento in questi termini, con la conseguenza che la pronuncia doveva intendersi resa ultra petita, non essendosi i giudici limitati alla qualificazione giuridica della scrittura, ma avendo affermato un preciso rapporto contrattuale tra i due fratelli, Luigi e [OSCURATO:PERSONA], mai contestato, sostenuto o richiesto.

Inoltre, la Corte d’appello aveva errato, allorché aveva affermato che, alla stregua di tale scrittura, dovesse escludersi il possesso ad usucapionem dei beni in capo a [OSCURATO:PERSONA], benché questa attestasse espressamente la sussistenza di tale tipo di rapporto, posto che la consapevolezza del possessore dell’altruità del bene non ne impedisce l’usucapione.

La Corte d’Appello aveva, infine, errato allorché aveva affermato che detta consapevolezza dell’altruità del bene in capo a [OSCURATO:PERSONA] fosse avvalorata dal fatto che questi, in sede di interrogatorio formale, avesse asserito di avere litigato col fratello, cinque anni dopo la redazione della scrittura, in quanto quest’ultimo non voleva vederglielo, poiché l’animus non consiste nella consapevolezza o meno dell’altruità del bene, ma nell’esercizio del possesso uti dominus.

6. Col sesto motivo, subordinato al precedente, si lamenta la nullità della sentenza in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3) e 4), cod. proc. civ., per violazione dell’art. 132 , secondo comma , n. 4, cod. proc. civ., e art. 111, sesto comma, Cost. per omessa motivazione, nonché per violazionee/o falsa applicazione degli artt. da 1362 a 1371 cod. civ., circa la qualificazione della scrittura privata come comodato; nonché la violazione e falsa applicazione degli artt. 1140, 1141, primo comma,e 1158 cod. civ., per avere i giudici erroneamente interpretato la scrittura privata del 10 maggio 1982, considerandola come comodato, senza rendere un’adeguata motivazione sul punto.

Inoltre, detta interpretazione si pone in contrasto con gli artt. 1140, 1141 e 1158, in quanto i giudici, pur dovendo tener conto della comune intenzione delle parti e del loro comportamento complessivo, non avevano considerato che la scrittura non parlava mai di comodato, ma semmai di possesso esclusivo, né lo stesso [OSCURATO:PERSONA] aveva mai sostenuto di avere concesso i terreni in comodato al fratello, sicché il senso della scrittura non poteva che essere quello di concedere a [OSCURATO:PERSONA] il diritto di prelazione.

7. Col settimo motivo, subordinato ai precedenti nn. 5 e 6, si lamenta la nullità della sentenza con riferimentoall’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., in relaz ione alla violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4), cod. proc. civ., e all’art. 111, sesto comma, Cost., per omessa motivazione circa l'interversione del possesso ovvero con riferimento all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione; violazione e falsa applicazione degli artt. 1140 , 1141, secondo comma, e 1158 cod. civ., perché i giudici, qualora avessero deciso correttamente nel qualificare come comodato la scrittura, non avevano motivato rispetto alla esclusione della interversione nel possesso, avendo sostenuto che, a questi fini, non è sufficiente un mero atto di volizione interna, ma è necessaria la sua estrinsecazione in una manifestazione esteriore, non realizzatasi nella specie.

Peraltro, la Corte aveva sul punto omesso di considerare che, secondo quanto sostenuto dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] nella comparsa di costituzione, i fratelli, dopo qualche mese dalla sottoscrizione della scrittura, avevano deciso di annullarla, strappandola, che, da tale momento, pur essendoci stato un mutamento del titolo, non vi era stata la richiesta da parte sua di restituzione dei terreni, rimasti nel possesso del fratello Michele, e che quest’ultimo non solo li aveva coltivati, ma aveva anche proceduto allo svellimento delle spalliere e alla sostituzione con un tendone, così ponendo in essere un comportamento pubblico, pacifico, continuo e non interrotto, inequivocamente volto ad esercitare un potere di fatto sui beni corrispondente a quello del proprietario, circostanze queste concretizzanti l’interversione del possesso.

8. Con l'ottavo motivo, infine, si lamenta la nullità della sentenza , con riferimento all’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., in relazione alla violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., per avere la Corte d’Appello omesso di pronunciarsi sulla domanda dell’attore di risarcimento del danno per inadempimento di [OSCURATO:PERSONA] al diritto di prelazione, che avrebbe dovuto seguire al rigetto della domanda di usucapione.

9. Va innanzitutto rigettata l’eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dai controricorrenti.

Infatti, se è vero che il mancato rispetto del dovere di chiarezza esinteticità espositiva degli atti processuali, pur esprimendo un principio generale del diritto processuale, espone il ricorrente al rischio di una declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione in quanto rischia di pregiudicare l'intellegibilità delle questioni, rendendo oscura l'esposizione dei fatti di causa e confuse le censure mosse alla sentenza gravata, ridondando nella violazione delle prescrizioni di cui ai nn. 3 e 4 dell'art. 366 cod. proc. civ., assistite da una sanzione testuale di inammissibilità (in tal senso, Cass., Sez. 5, 21/03/2019 , n. 8009), dovendo ilricorso per cassazione essere modulato, in conformità alle indicazioni della sentenza CEDU del 28 ottobre 2021 (causa Succi ed altri c/Italia), secondo criteri disinteticità e chiarezza, realizzati dal richiamo essenziale degli atti e dei documenti per la parte d'interesse, in modo da contemperare il fine legittimo di semplificare l'attività del giudice di legittimità e garantire al tempo stesso la certezza del diritto e la corretta amministrazione della giustizia, salvaguardando la funzione nomofilattica della Corte ed il diritto di accesso della parte ad un organo giudiziario in misura tale da non inciderne la stessa sostanza (Cass., Sez. 3, 14/3/2022, n. 8117), è altrettanto vero che tale principio trova concreta applicazione nell’esame delle singole censure, non potendo la sua violazione per una sola di esse attingere automaticamente l’intero ricorso.

Venendo al merito, il primo motivo è inammissibile.

Come questa Corte ha avuto modo di affermare, l'esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità ove sia denunciato un error in procedendo, presuppone comunque l'ammissibilità del motivo di censura, onde il ricorrente non è dispensato dall'onere di precisare (a pena, appunto, di inammissibilità) il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata, indicando anche specificamente i fatti processuali alla base dell'errore denunciato, e tale specificazione deve essere contenuta nello stesso ricorso per cassazione, per il principio di autosufficienza di esso (Cass., Sez. 5, 29/9/2017, n. 22880).

Il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione - che trova la propria ragion d'essere nella necessità di consentire al giudice di legittimità di valutare la fondatezza del motivo senza dover procedere all'esame dei fascicoli di ufficio o di parte – trova, peraltro, applicazione anche in relazione ai motivi diappello rispetto ai quali siano contestati errori da parte del giudice di merito, con la conseguenza che, ove il ricorrente denunci la violazione e falsa applicazione dell'art. 342 cod. proc. civ., conseguente alla mancata declaratoria di nullità dell'atto diappello per genericità dei motivi, deve riportare nel ricorso, nel loro impianto specifico, i predetti motivi formulati dalla controparte (Cass., Sez. 3, 10/1/2012, n. 86; Cass., Sez. 1, 10/1/2012, n. 29495; Cass., Sez. 5, 29/9/2017, n. 22880; Cass., Sez. 1, 20/4/2023, n. 10660).

Nella specie, la censura non contiene affatto la specificazione dei contenuti dei motivi d’appello proposti dagli appellanti Doronzo, donde l’inammissibilità della stessa.

9. Il secondo e il terzo motivo, da trattare congiuntamente in ragione della stretta connessione, sono infondati.

Va, innanzitutto, osservato comela motivazione sia solo appare nte, e la sentenza sia nulla perché affetta da error in procedendo , soltanto quando essa , benché graficamente esistente, non renda percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass., Sez.

U, 03/11/2016, n. 22232), atteso che la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione.

Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.

Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella 'motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione» (Cass., Sez.

U, 07/04/2014, n. 8053; Cass., Sez. 5, 6/5/2020, n. 8487).

Nel caso in esame, i giudici di merito, rispondendo ai motivi di gravame, hanno dato conto delle ragioni per cui hanno ritenuto di rigettare la domanda di acquisto della proprietà del bene conteso per usucapione proposta da [OSCURATO:PERSONA], sostenendo che quest’ultimo non avesse dimostrato né il corpus possessionis , stante la genericità e comunque contraddittorietà della prova testimoniale offerta, né l’animus possidendi, atteso che il predetto, nell’insistere sulla validità della scrittura privata del 1982 e nel dichiarare, in sede di interrogatorio formale, di avere litigato col fratello cinque anni dopo la redazione della scrittura perché non gli voleva vendere gli immobili, aveva dimostrato di essere perfettamente consapevole dell’esercizio del potere dominicale sugli stessi da parte di quest’ultimo e di volere riconoscerli , né l’interversione del possesso, sussistente solo in presenza obiettivi elementi di contraddizione con la situazione dell’effettivo proprietario, intanto necessaria, in quanto egli aveva iniziato il rapporto col bene a titolo di cortesia e, dunque, quale mero detentore, con la conseguenza che deve escludersi la lamentata apparenza della motivazione.

Allo stesso modo, non può dirsi violato neppure l’art. 116 cod. proc. civ., potendosi detta violazione ravvisare soltanto quando si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo "prudente apprezzamento", pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, ma non anche quando abbia solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, allorché la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione (Cass., Sez.

U, 30/9/2020, n. 20867; Cass., Sez. 5, 9/6/2021, n. 16016).

In tema di prova, spetta, infatti, in via esclusiva al giudice di merito il compito di individuare, secondo il suo prudente apprezzamento, le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, assegnando prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, nonché la facoltà di escludere anche attraverso un giudizio implicito la rilevanza di una prova, dovendosi ritenere, a tal proposito, che egli non sia tenuto ad esplicitare, per ogni mezzo istruttorio, le ragioni per cui lo ritenga irrilevante (in questi termini, Cass., Sez.

L, 13/6/2014, n. 13485).

Pertanto, non avendo i giudici di merito valutato il compendio probatorio esulando dai principi testé indi cati, deve escludersi la fondatezza della doglianza anche sotto questo profilo.

Né, infine, ricorre il dedotto omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti e individuato dal ricorrente nella mancata valutazione delle attività di coltivazione da egli svolte sul terreno, dovendo trovare applicazione il principio secondo cui il fatto omesso ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., non soltanto deve consistere in un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali e che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti, ma deve rivestire il carattere della decisività, vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia (Cass., Sez. 6 - 3 , 24/06/2020, n. 12387 ; Cass., Sez. 2, 29/10/2018, n. 27415;Cass., Sez. 1, 04/04/2014, n. 7983).

E l’attività di coltivazione del fondo svolta dal ricorrente, che, peraltro, è stata ampiamente presa in considerazione dai giudici di merito, che ne hanno diffusamente parlato nella parte descrittiva delle argomentazioni offerte dai giudici di prime cure, non può dirsi caratterizzata dal requisito della decisività.

Questa Corte ha, infatti, più volte affermato che, in relazione alla domanda di accertamento dell'intervenuta usucapione della proprietà di un fondo destinato ad uso agricolo, non è sufficiente, ai fini della prova del possesso uti dominus del bene, la sua mera coltivazione, poiché tale attività è pienamente compatibile con una relazione materiale fondata su un titolo convenzionale o sulla mera tolleranza del proprietario e non esprime, comunque, un'attività idonea a realizzare l’esclusionedei terzi dal godimento del bene che costituisce l'espressione tipica del diritto di proprietà, né l'intento del coltivatore di possedere, occorrendo, invece, che tale attività materiale, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, sia accompagnata da univoci indizi, i quali consentano di presumere che essa è svolta uti dominus (Cass., Sez. 2, 20/1/2022, n. 1796; Cass., Sez. 6-2, 5/3/2020, n. 6123; Cass., Sez. 2, 3/7/2018, n. 17376).

Va, infine, escluso che possa altresì considerarsi “fatto deci sivo” la dedotta inidoneità della prova offerta da [OSCURATO:PERSONA] a dimostrazione delle attività da lui svolte con continuità sul fondo, peraltro neppure descritta nella censura, non soltanto perché i documenti da cui essa si sarebbe dovuta trarre non costituiscono “fatti” nell’accezione indicata da questa Corte, non essendo né fatti principali ex art. 2697 cod. civ. (cioè fatti costitutivi, modificativi, impeditivi o estintivi), né fatti secondari (cioè fatti dedotti in funzione di prova di un fatto principale), (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 17761 del 08/09/2016, Rv. 641174; cfr. anche Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 2805 del 05/02/2011, Rv. 616733), ma anche perché non sarebbero neppure decisivi, essendo tali, come si è detto, solo quelli la cui assenza conduca, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, ad una diversa decisione, in un rapporto di causalità fra la circostanza che si assume trascurata e la soluzione giuridica data, vale a dire fatti che se esaminati avrebbe determinato un esito diverso della controversia (Cass., Sez. 5, 8/10/2014, n. 21152; Cass., Sez.

L, 14/11/2014, n. 25608).

Pertanto, non potendo il vizio dedotto consistere in un apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme da quello preteso dalla parte, spettando soltanto al giudice di merito di individuare le fonti del proprio convincimento e non potendo la Corte di cassazione procedere ad un'autonoma valutazione delle risultanze degli atti di causa (Cass., Sez. 1, 12/5/2023, n. 13063), la censura deve considerarsi infondata.

10. Il quarto motivo è infondato.

Va innanzitutto dato atto che l’affermazione, contenuta nella sentenza impugnata, afferente all’avvenuto disconoscimento, da parte di [OSCURATO:PERSONA], della scrittura privata del 10 maggio 1982, non è stata fatta oggetto di specifico motivo di gravame, sicché il giudicato formatosi su tale circostanza ha sostanzialmente privato il documento disconosciuto di ogni inferenza probatoria, rendendolo irrilevante e non utilizzabile nei riguardi sia della parte che lo ha disconosciuto, sia della parte che lo ha prodotto, ciò che avrebbe dovuto indurre i giudici di merito a non valutarlo ai fini della formazione del proprio convincimento (in questi termini, Cass., Sez.

U, 1/2/2022, n. 3086).

Nonostante questo non sia, però, in concreto avvenuto , deve comunque escludersi la decisività della circostanza, la quale, agganciata dai giudici di merito alla duplice considerazione dell’assenza dell’animus possidendi- asseritamente dimostrata, per il tramite proprio di tale scrittura, dalla consapevolezza, in capo al ricorrente, dell’altruità del bene - e della mancata dimostrazione dell’interversione del possesso - reputata necessaria in ragione dell’iniziale titolo detentivo fondante il rapporto col bene alla stregua sempre del medesimo documento -, non può che essere stata sostanzialmente assorbita dalla decisività della reputata insussistenza del corpus poss essionis , ossia dalla mancata dimostrazione dell’esplicazione del rapporto col bene secondo modalità tali da escludere l’altruipossesso e, dunque, uti dominus , rimasta, per effetto del rigetto delle precedenti censure, ormai definitivamente acclarata.

Peraltro, proprio dalla lettura della sentenza emerge, con tutta evidenza, come i rilievi svolti dai giudici di merito sulla scrittura privata siano meramente rafforzativi del convincimento raggiunto in ordine alla consapevolezza del ricorrente sul permanere dell’esercizio dei poteri dominicali in capo al fratello, senza assurgere ad elemento dirimente o decisivo, data giust’appunto l’esclusione del corpus possessionis.

Ne consegue l’infondatezza della censura.

11. Il quinto e il sesto motivo, da trattare congiuntamente in ragione della stretta connessione, sono parimenti infondati.

Il ricorrente insiste, con entrambe le censure, sull’erroneità della sentenza nella parte in cui valuta la scrittura privata in termini di comodato, discostandosi dalla qualificazione data dalle parti e dalla corretta interpretazione della stessa.

Le doglianze però non possono che soggiacere ai medesimi rilievi svolti nel punto che precede, stante la non decisività della circostanza a fronte di una pronuncia che ha recisamente escluso la sussistenza del corpus possessionis.

12. Il settimo motivo è infondato.

Il ricorrente non attinge la ratio decidendi della sentenza, la quale non si limita ad affermare che, in caso di inziale apprensione del bene a titolo detentivo, occorre che sia data la prova della interversione del possesso onde ottenere l’accertamento dell’acquisto della proprietà a titolo di usucapione, ma ha altresì affermato che nessuna interversione nel possesso era avvenuta, non potendo essa derivare da un mero atto di volizione interna, ma dovendosi estrinsecare in una manifestazione esteriore da cui trarre che il detentore aveva cessato di esercitare il potere di fatto nomine alienoe iniziato a farlo nomine proprio.

Né possono considerarsi a tal fine decisivi, nell’accezione chiarita da questa Corte e sopra descritta, i fatti posti dal ricorrente a fondamento dell’intervenuta interversione del possesso (ossia le attività di coltivazione del bene) e asseritamente omessi dai giudici di merito, posto che, come già detto,l’attività di coltivazione svolta sul fondo agricolo non è sufficiente a provare i l possesso uti dominus del bene, essendo tale attività pienamente compatibile con una relazione materiale fondata su un titolo convenzionale o sulla mera tolleranza del proprietario (Cass., Sez. 2, 20/1/2022, n. 1796 cit.), mentre l’episodio del litigio intercorso tra i due fratelli cinque anni dopo la sottoscrizione della scrittura è stato esaminato dalla Corte e ritenuto rilevante sotto altri profili.

Consegue da quanto detto l’infondatezza della censura in quanto vertente su circostanza priva di decisività.

13. L’ottavo motivo è, infine, inammissibile.

Nel processo ordinario di cognizione risultante dalla novella di cui alla l. n. 353 del 1990 e dalle successive modifiche, le parti del processo di impugnazione, nel rispetto dell'autoresponsabilità e dell'affidamento processuale, sono tenute, per sottrarsi alla presunzione di rinuncia (al di fuori delle ipotesi di domande e di eccezioni esaminate e rigettate, anche implicitamente, dal primo giudice, per le quali è necessario proporre appello incidentale ex art. 343 cod. proc. civ.), a riproporre ai sensi dell'art. 346 cod. proc. civ. le domande e le eccezioni non accolte in primo grado, in quanto rimaste assorbite, con il primo atto difensivo e comunque non oltre la prima udienza, trattandosi di fatti rientranti già nel thema probandum e ne l thema decidendum del giudizio di primo grado (Cass., Sez.

U, 21/3/2019, n. 7940).

Laparte pienamente vittoriosa nel merito in primo grado, non può , infatti, proporre, in ipotesi di gravame formulato dal soccombente,appello incidentale per richiamare in discussione le eccezioni o le questioni superate o assorbite, difettando di interesse al riguardo, ma è soltanto tenuta a riproporle espressamente, in modo tale da manifestare la volontà di chiederne il riesame, al fine di evitare la presunzione di rinuncia derivante da un comportamento omissivo ai sensi dell'art. 346 cod. proc. civ. (Cass., Sez. 1, 23/9/2021, n. 25840).

Nella specie, non risulta dalla sentenza impugnata che il ricorrente- appellato abbia riproposto in appello la domanda di accertamento del diritto di prelazione, con conseguente inammissibilità della censura in merito ad essa.

Ogni relativa questione è comunque assorbita dalla inutilizzabilità, a seguito di disconoscimento, della predetta scrittura.

14. In conclusione,il ricorso deve essere rigettato.

Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e devono essere poste a carico del ricorrente.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Condanna i ricorrent i in solido al pagamento, in favore de i controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle sp

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7205/2018R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], nel cui studio in Roma, via Stresa n. 41, è elettivamente domiciliato; –ricorrente– e [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], nel cui studio in Barletta, via Municipio n. 1, sono elettivamente domiciliati; -controricorrenti- [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -intimati- Avverso la sentenza n. 96/2018 della Corte d’Appello di Bari, pubblicata il 19/12/2017 e notificata a [OSCURATO:PERSONA] a mezzo PEC il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/7/2023dalla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; Oggetto:Domanda di usucapione –Prova -Rapporto detentivo –Interversione nel possesso. Rilevato che: 1. Con atto di citazionenotificato il 31 gennaio 2006, C ampese Michele convenne in giudizio davanti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], C ampese Luigi e T ridente Maria e , in seguito al decesso di quest'ultima e la dichiarata interruzione del processo, i suoi eredi, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , chiedendo che fosse dichiarata la proprietà, in suo favore, per effetto di usucapione ultraventennale, del terreno sito nel C omune di Barletta, censito in catasto al Fg. 14 , particelle 587, 1604, 730, 1605e 404, già di proprietà di C ampese Luigi e da questi alienato ai germani Doronzo, e,in subordine, la condanna di C ampese Luigi al risarcimento del danno pari alla somma di € 150.000,00, corrispondente al valore di mercato del fondo,per avere il predetto violato il diritto convenzionale di prelazione, riconosciutogli con scrittura privata del 10 maggio 1982, attraverso l'alienazione del fondo ai Doronzo. Il giudizio di primogrado, nel quale si costituirono i convenuti, contestando la domanda e chiedendone il rigetto, e nel quale i germani Doronzo spiegarono domanda riconvenzionale volta ad ottenere la condanna di [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento del danno patito per effetto della proposizione dell’azione e, in subordine, in caso di accoglimento della domanda, la condanna di C ampese Luigi, R oger e Rose alla restituzione del corrispettivo della compravendita, maggiorato di interessi e risarcimento del danno,si concluse con la sentenza n. 941 / 2015 del 3 giugno 2015 , con la quale il Tribunale di Trani accolse la domanda dell'attore, [OSCURATO:PERSONA],dichiarandolo proprietario, per intervenuta usucapione , d el fondo in oggetto, e condannò i Doronzo alla rifusione delle spese e [OSCURATO:PERSONA], Roger e Rose alla restituzione , in favore dei germaniDoronzo, del corrispettivo della compravendita del fondo e al rimborso delle spese legali corrisposte da questi ultimi all'attore, oltre alle spese del giudizio. Il giudizio d’appello, incardinato con atto di citazione notificato il 11 settembre 2015 da D oronzo Michele e D oronzo Giuseppe , nel quale si costituì [OSCURATO:PERSONA] , chiedendo il rigetto della domanda, mentre [OSCURATO:PERSONA], Roger e Rose rimasero contumaci, si concluse con la sentenza n. 96 / 2018 , pubblicata il 18 gennaio 2018, con la quale la Corte d'Appello di Bari, in riforma della sentenza impugnata, rigettò la domanda principale proposta da [OSCURATO:PERSONA], dichiaròassorbita la domanda riconvenzionale proposta da [OSCURATO:PERSONA] e Michele e, per l'effetto, revoc ò la condanna di [OSCURATO:PERSONA], Roger e R ose in favore dei germani Doronzo alla restituzione del prezzo di acquisto dei fondi, già corrisposto, e condann ò l'appellato C ampese Michele al pagamento delle spese del doppio grado del giudizio. 2. Contro la predetta sentenza [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione sulla base di otto motivi , illustrati anche con memoria. Si sono difesi con controricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], depositando altresì memoria. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono, invece, rimasti intimati. Considerato che: 1. Col primo motivo di ricorso, si lamenta la nullità della sentenza, con riferimento all’art. 360, primo comma, nn. 3) e 4), cod. proc. civ., per violazione dell’art. 342 cod. proc. civ., nonché per violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., e dell’art. 111, sesto comma, Cost., per omessa e/o app arente motivazione in ordine all'eccezione preliminare di inammissibilitàex art. 342 cod. proc. civ., per avere la Corte d’Appello rigettato l’eccezione di inammissibilità dell’appello, sostenendo che il relativo atto contenesse i requisiti minimi richiesti dalla norma e consentisse di individuare in modo chiaro ed esauriente il quantum appellatum, nonostante mancasse in realtà di una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e delle relative doglianze. Peraltro, ad avviso dei ricorrenti, i giudici di merito non avevano fornito una effettiva motivazione, limitandosi a richiamare principi giurisprudenziali. 2. Col secondo motivo, si lamenta la nullità della sentenza, con riferimentoall’art. 360, primo comma, nn. 3 ) e 4), cod. proc. civ., per violazionedell’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., e art. 111, sesto comma, Cost.,per avere i giudici di merito ritenuto mancante qualunque prova in ordine al corpus del possesso, essendo le dichiarazioni rese dai testi di parte attrice neutre, sul punto, in ragione delle altrettanto plausibili dichiarazioni rese dai testi della controparte, anch’esse generiche e prive di dettaglio. Ad avviso del ricorrente, i giudici di merito non soltanto avevano mancato di rendere una reale motivazione, avendo omesso di dar conto dell’iter argomentativo idoneo a far conoscere il ragionamento svolto, ma si erano anche contraddetti, allorché avevano sostenuto che, quand’anche si fosse data prevalenza alle prime, esse erano limitatealla prova del corpus. Infine, se anche la motivazione fosse stata reputata sussistente, vi era stata violazione dell’art. 116 cod. proc. civ., avendo i giudici di merito violato il canone del prudente apprezzamento nell’interpretazione delle prove, in quanto non vi era alcun bilanciamento tra dichiarazioni dei testi di parte attrice e di parte convenuta, non avendo questi ultimi reso dichiarazioni di segno contrario. 3. Col terzo motivo, subordinato al primo, si lamenta la violazione dell’art. 116cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma , n. 3), cod. proc. civ.,ovvero l' o messo esame circa fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti, in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., per avere la Corte d’Appello affermato che le dichiarazioni dei testimoni di parte attrice fossero controbilanciate da quelle dei testi di parte convenuta e per avere omesso di esaminare i fatti storici decisivi, costituiti dal possesso e dalla coltivazione del fondo da parte dell’attore, non contraddetto dai testi di parte convenuta, e dalla inidoneità della documentazione prodotta da [OSCURATO:PERSONA] a provare la sua attivazione personale e costante nella coltivazione del fondo, non essendo con certezza riferibile agli immobili contesi. 4. Col quarto motivo, si lamenta la violazione dell’art. 2702 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. civ., per avere la Corte d'Appello affermato che, a comprova della mancata dimostrazione dell’animus, la scrittura privata datata 10 maggio 1982, ancorché disconosciuta da [OSCURATO:PERSONA] e priva di riferimenti idonei a desumere la riferibilità della stessa ai fondi contesi, desse conferma della consapevolezza, in capo al ricorrente, dell’esercizio dei poteri dominicali da parte del fratello, tant’è che riteneva di doverli acquistare dal predetto in caso di vendita, sicché l’uso di quei terreni da parte sua era avvenuto a titolo di comodato e dunque quale mero detentore. Ad avviso del ricorrente, la Corte d’Appello aveva violato l’art. 1702 cod. civ., a mente del quale la scrittura privata fa piena prova se colui contro la quale viene prodotta ne riconosce la sottoscrizione. 5. Col quinto motivo, subordinato al quarto, si lamenta la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3) e 4), cod. proc. civ., circa la qualificazione della scrittura privata del 10 maggio 1 982, che attestava la volontà di [OSCURATO:PERSONA] di voler lasciare il possesso esclusivo del terreno in Barletta, [OSCURATO:PERSONA], gratuitamente al fratello Michele - che già lo coltivava quando era in vita il padre [OSCURATO:PERSONA] -e che gli riconosceva il diritto di prelazione in caso di vendita, ma non di donazione ai figli, nonché la violazione e falsa applicazione degli artt. 1140, 1141, primo comma,e 1158 cod. civ., perché, con riguardo alla scrittura del 10 maggio 1982, la Corte d’Appello, in violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, aveva provveduto alla sua qualificazione in termini di comodato, benché nessuna delle parti, né l’attore, né il fratello Luigi, né i Doronzo avessero mai qualificato detto documento in questi termini, con la conseguenza che la pronuncia doveva intendersi resa ultra petita, non essendosi i giudici limitati alla qualificazione giuridica della scrittura, ma avendo affermato un preciso rapporto contrattuale tra i due fratelli, Luigi e [OSCURATO:PERSONA], mai contestato, sostenuto o richiesto. Inoltre, la Corte d’appello aveva errato, allorché aveva affermato che, alla stregua di tale scrittura, dovesse escludersi il possesso ad usucapionem dei beni in capo a [OSCURATO:PERSONA], benché questa attestasse espressamente la sussistenza di tale tipo di rapporto, posto che la consapevolezza del possessore dell’altruità del bene non ne impedisce l’usucapione. La Corte d’Appello aveva, infine, errato allorché aveva affermato che detta consapevolezza dell’altruità del bene in capo a [OSCURATO:PERSONA] fosse avvalorata dal fatto che questi, in sede di interrogatorio formale, avesse asserito di avere litigato col fratello, cinque anni dopo la redazione della scrittura, in quanto quest’ultimo non voleva vederglielo, poiché l’animus non consiste nella consapevolezza o meno dell’altruità del bene, ma nell’esercizio del possesso uti dominus. 6. Col sesto motivo, subordinato al precedente, si lamenta la nullità della sentenza in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3) e 4), cod. proc. civ., per violazione dell’art. 132 , secondo comma , n. 4, cod. proc. civ., e art. 111, sesto comma, Cost. per omessa motivazione, nonché per violazionee/o falsa applicazione degli artt. da 1362 a 1371 cod. civ., circa la qualificazione della scrittura privata come comodato; nonché la violazione e falsa applicazione degli artt. 1140, 1141, primo comma,e 1158 cod. civ., per avere i giudici erroneamente interpretato la scrittura privata del 10 maggio 1982, considerandola come comodato, senza rendere un’adeguata motivazione sul punto. Inoltre, detta interpretazione si pone in contrasto con gli artt. 1140, 1141 e 1158, in quanto i giudici, pur dovendo tener conto della comune intenzione delle parti e del loro comportamento complessivo, non avevano considerato che la scrittura non parlava mai di comodato, ma semmai di possesso esclusivo, né lo stesso [OSCURATO:PERSONA] aveva mai sostenuto di avere concesso i terreni in comodato al fratello, sicché il senso della scrittura non poteva che essere quello di concedere a [OSCURATO:PERSONA] il diritto di prelazione. 7. Col settimo motivo, subordinato ai precedenti nn. 5 e 6, si lamenta la nullità della sentenza con riferimentoall’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., in relaz ione alla violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4), cod. proc. civ., e all’art. 111, sesto comma, Cost., per omessa motivazione circa l'interversione del possesso ovvero con riferimento all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione; violazione e falsa applicazione degli artt. 1140 , 1141, secondo comma, e 1158 cod. civ., perché i giudici, qualora avessero deciso correttamente nel qualificare come comodato la scrittura, non avevano motivato rispetto alla esclusione della interversione nel possesso, avendo sostenuto che, a questi fini, non è sufficiente un mero atto di volizione interna, ma è necessaria la sua estrinsecazione in una manifestazione esteriore, non realizzatasi nella specie. Peraltro, la Corte aveva sul punto omesso di considerare che, secondo quanto sostenuto dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] nella comparsa di costituzione, i fratelli, dopo qualche mese dalla sottoscrizione della scrittura, avevano deciso di annullarla, strappandola, che, da tale momento, pur essendoci stato un mutamento del titolo, non vi era stata la richiesta da parte sua di restituzione dei terreni, rimasti nel possesso del fratello Michele, e che quest’ultimo non solo li aveva coltivati, ma aveva anche proceduto allo svellimento delle spalliere e alla sostituzione con un tendone, così ponendo in essere un comportamento pubblico, pacifico, continuo e non interrotto, inequivocamente volto ad esercitare un potere di fatto sui beni corrispondente a quello del proprietario, circostanze queste concretizzanti l’interversione del possesso. 8. Con l'ottavo motivo, infine, si lamenta la nullità della sentenza , con riferimento all’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., in relazione alla violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., per avere la Corte d’Appello omesso di pronunciarsi sulla domanda dell’attore di risarcimento del danno per inadempimento di [OSCURATO:PERSONA] al diritto di prelazione, che avrebbe dovuto seguire al rigetto della domanda di usucapione. 9. Va innanzitutto rigettata l’eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dai controricorrenti. Infatti, se è vero che il mancato rispetto del dovere di chiarezza esinteticità espositiva degli atti processuali, pur esprimendo un principio generale del diritto processuale, espone il ricorrente al rischio di una declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione in quanto rischia di pregiudicare l'intellegibilità delle questioni, rendendo oscura l'esposizione dei fatti di causa e confuse le censure mosse alla sentenza gravata, ridondando nella violazione delle prescrizioni di cui ai nn. 3 e 4 dell'art. 366 cod. proc. civ., assistite da una sanzione testuale di inammissibilità (in tal senso, Cass., Sez. 5, 21/03/2019 , n. 8009), dovendo ilricorso per cassazione essere modulato, in conformità alle indicazioni della sentenza CEDU del 28 ottobre 2021 (causa Succi ed altri c/Italia), secondo criteri disinteticità e chiarezza, realizzati dal richiamo essenziale degli atti e dei documenti per la parte d'interesse, in modo da contemperare il fine legittimo di semplificare l'attività del giudice di legittimità e garantire al tempo stesso la certezza del diritto e la corretta amministrazione della giustizia, salvaguardando la funzione nomofilattica della Corte ed il diritto di accesso della parte ad un organo giudiziario in misura tale da non inciderne la stessa sostanza (Cass., Sez. 3, 14/3/2022, n. 8117), è altrettanto vero che tale principio trova concreta applicazione nell’esame delle singole censure, non potendo la sua violazione per una sola di esse attingere automaticamente l’intero ricorso. Venendo al merito, il primo motivo è inammissibile. Come questa Corte ha avuto modo di affermare, l'esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità ove sia denunciato un error in procedendo, presuppone comunque l'ammissibilità del motivo di censura, onde il ricorrente non è dispensato dall'onere di precisare (a pena, appunto, di inammissibilità) il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata, indicando anche specificamente i fatti processuali alla base dell'errore denunciato, e tale specificazione deve essere contenuta nello stesso ricorso per cassazione, per il principio di autosufficienza di esso (Cass., Sez. 5, 29/9/2017, n. 22880). Il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione - che trova la propria ragion d'essere nella necessità di consentire al giudice di legittimità di valutare la fondatezza del motivo senza dover procedere all'esame dei fascicoli di ufficio o di parte – trova, peraltro, applicazione anche in relazione ai motivi diappello rispetto ai quali siano contestati errori da parte del giudice di merito, con la conseguenza che, ove il ricorrente denunci la violazione e falsa applicazione dell'art. 342 cod. proc. civ., conseguente alla mancata declaratoria di nullità dell'atto diappello per genericità dei motivi, deve riportare nel ricorso, nel loro impianto specifico, i predetti motivi formulati dalla controparte (Cass., Sez. 3, 10/1/2012, n. 86; Cass., Sez. 1, 10/1/2012, n. 29495; Cass., Sez. 5, 29/9/2017, n. 22880; Cass., Sez. 1, 20/4/2023, n. 10660). Nella specie, la censura non contiene affatto la specificazione dei contenuti dei motivi d’appello proposti dagli appellanti Doronzo, donde l’inammissibilità della stessa. 9. Il secondo e il terzo motivo, da trattare congiuntamente in ragione della stretta connessione, sono infondati. Va, innanzitutto, osservato comela motivazione sia solo appare nte, e la sentenza sia nulla perché affetta da error in procedendo , soltanto quando essa , benché graficamente esistente, non renda percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass., Sez. U, 03/11/2016, n. 22232), atteso che la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella 'motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione» (Cass., Sez. U, 07/04/2014, n. 8053; Cass., Sez. 5, 6/5/2020, n. 8487). Nel caso in esame, i giudici di merito, rispondendo ai motivi di gravame, hanno dato conto delle ragioni per cui hanno ritenuto di rigettare la domanda di acquisto della proprietà del bene conteso per usucapione proposta da [OSCURATO:PERSONA], sostenendo che quest’ultimo non avesse dimostrato né il corpus possessionis , stante la genericità e comunque contraddittorietà della prova testimoniale offerta, né l’animus possidendi, atteso che il predetto, nell’insistere sulla validità della scrittura privata del 1982 e nel dichiarare, in sede di interrogatorio formale, di avere litigato col fratello cinque anni dopo la redazione della scrittura perché non gli voleva vendere gli immobili, aveva dimostrato di essere perfettamente consapevole dell’esercizio del potere dominicale sugli stessi da parte di quest’ultimo e di volere riconoscerli , né l’interversione del possesso, sussistente solo in presenza obiettivi elementi di contraddizione con la situazione dell’effettivo proprietario, intanto necessaria, in quanto egli aveva iniziato il rapporto col bene a titolo di cortesia e, dunque, quale mero detentore, con la conseguenza che deve escludersi la lamentata apparenza della motivazione. Allo stesso modo, non può dirsi violato neppure l’art. 116 cod. proc. civ., potendosi detta violazione ravvisare soltanto quando si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo "prudente apprezzamento", pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, ma non anche quando abbia solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, allorché la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione (Cass., Sez. U, 30/9/2020, n. 20867; Cass., Sez. 5, 9/6/2021, n. 16016). In tema di prova, spetta, infatti, in via esclusiva al giudice di merito il compito di individuare, secondo il suo prudente apprezzamento, le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, assegnando prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, nonché la facoltà di escludere anche attraverso un giudizio implicito la rilevanza di una prova, dovendosi ritenere, a tal proposito, che egli non sia tenuto ad esplicitare, per ogni mezzo istruttorio, le ragioni per cui lo ritenga irrilevante (in questi termini, Cass., Sez. L, 13/6/2014, n. 13485). Pertanto, non avendo i giudici di merito valutato il compendio probatorio esulando dai principi testé indi cati, deve escludersi la fondatezza della doglianza anche sotto questo profilo. Né, infine, ricorre il dedotto omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti e individuato dal ricorrente nella mancata valutazione delle attività di coltivazione da egli svolte sul terreno, dovendo trovare applicazione il principio secondo cui il fatto omesso ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., non soltanto deve consistere in un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali e che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti, ma deve rivestire il carattere della decisività, vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia (Cass., Sez. 6 - 3 , 24/06/2020, n. 12387 ; Cass., Sez. 2, 29/10/2018, n. 27415;Cass., Sez. 1, 04/04/2014, n. 7983). E l’attività di coltivazione del fondo svolta dal ricorrente, che, peraltro, è stata ampiamente presa in considerazione dai giudici di merito, che ne hanno diffusamente parlato nella parte descrittiva delle argomentazioni offerte dai giudici di prime cure, non può dirsi caratterizzata dal requisito della decisività. Questa Corte ha, infatti, più volte affermato che, in relazione alla domanda di accertamento dell'intervenuta usucapione della proprietà di un fondo destinato ad uso agricolo, non è sufficiente, ai fini della prova del possesso uti dominus del bene, la sua mera coltivazione, poiché tale attività è pienamente compatibile con una relazione materiale fondata su un titolo convenzionale o sulla mera tolleranza del proprietario e non esprime, comunque, un'attività idonea a realizzare l’esclusionedei terzi dal godimento del bene che costituisce l'espressione tipica del diritto di proprietà, né l'intento del coltivatore di possedere, occorrendo, invece, che tale attività materiale, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, sia accompagnata da univoci indizi, i quali consentano di presumere che essa è svolta uti dominus (Cass., Sez. 2, 20/1/2022, n. 1796; Cass., Sez. 6-2, 5/3/2020, n. 6123; Cass., Sez. 2, 3/7/2018, n. 17376). Va, infine, escluso che possa altresì considerarsi “fatto deci sivo” la dedotta inidoneità della prova offerta da [OSCURATO:PERSONA] a dimostrazione delle attività da lui svolte con continuità sul fondo, peraltro neppure descritta nella censura, non soltanto perché i documenti da cui essa si sarebbe dovuta trarre non costituiscono “fatti” nell’accezione indicata da questa Corte, non essendo né fatti principali ex art. 2697 cod. civ. (cioè fatti costitutivi, modificativi, impeditivi o estintivi), né fatti secondari (cioè fatti dedotti in funzione di prova di un fatto principale), (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 17761 del 08/09/2016, Rv. 641174; cfr. anche Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 2805 del 05/02/2011, Rv. 616733), ma anche perché non sarebbero neppure decisivi, essendo tali, come si è detto, solo quelli la cui assenza conduca, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, ad una diversa decisione, in un rapporto di causalità fra la circostanza che si assume trascurata e la soluzione giuridica data, vale a dire fatti che se esaminati avrebbe determinato un esito diverso della controversia (Cass., Sez. 5, 8/10/2014, n. 21152; Cass., Sez. L, 14/11/2014, n. 25608). Pertanto, non potendo il vizio dedotto consistere in un apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme da quello preteso dalla parte, spettando soltanto al giudice di merito di individuare le fonti del proprio convincimento e non potendo la Corte di cassazione procedere ad un'autonoma valutazione delle risultanze degli atti di causa (Cass., Sez. 1, 12/5/2023, n. 13063), la censura deve considerarsi infondata. 10. Il quarto motivo è infondato. Va innanzitutto dato atto che l’affermazione, contenuta nella sentenza impugnata, afferente all’avvenuto disconoscimento, da parte di [OSCURATO:PERSONA], della scrittura privata del 10 maggio 1982, non è stata fatta oggetto di specifico motivo di gravame, sicché il giudicato formatosi su tale circostanza ha sostanzialmente privato il documento disconosciuto di ogni inferenza probatoria, rendendolo irrilevante e non utilizzabile nei riguardi sia della parte che lo ha disconosciuto, sia della parte che lo ha prodotto, ciò che avrebbe dovuto indurre i giudici di merito a non valutarlo ai fini della formazione del proprio convincimento (in questi termini, Cass., Sez. U, 1/2/2022, n. 3086). Nonostante questo non sia, però, in concreto avvenuto , deve comunque escludersi la decisività della circostanza, la quale, agganciata dai giudici di merito alla duplice considerazione dell’assenza dell’animus possidendi- asseritamente dimostrata, per il tramite proprio di tale scrittura, dalla consapevolezza, in capo al ricorrente, dell’altruità del bene - e della mancata dimostrazione dell’interversione del possesso - reputata necessaria in ragione dell’iniziale titolo detentivo fondante il rapporto col bene alla stregua sempre del medesimo documento -, non può che essere stata sostanzialmente assorbita dalla decisività della reputata insussistenza del corpus poss essionis , ossia dalla mancata dimostrazione dell’esplicazione del rapporto col bene secondo modalità tali da escludere l’altruipossesso e, dunque, uti dominus , rimasta, per effetto del rigetto delle precedenti censure, ormai definitivamente acclarata. Peraltro, proprio dalla lettura della sentenza emerge, con tutta evidenza, come i rilievi svolti dai giudici di merito sulla scrittura privata siano meramente rafforzativi del convincimento raggiunto in ordine alla consapevolezza del ricorrente sul permanere dell’esercizio dei poteri dominicali in capo al fratello, senza assurgere ad elemento dirimente o decisivo, data giust’appunto l’esclusione del corpus possessionis. Ne consegue l’infondatezza della censura. 11. Il quinto e il sesto motivo, da trattare congiuntamente in ragione della stretta connessione, sono parimenti infondati. Il ricorrente insiste, con entrambe le censure, sull’erroneità della sentenza nella parte in cui valuta la scrittura privata in termini di comodato, discostandosi dalla qualificazione data dalle parti e dalla corretta interpretazione della stessa. Le doglianze però non possono che soggiacere ai medesimi rilievi svolti nel punto che precede, stante la non decisività della circostanza a fronte di una pronuncia che ha recisamente escluso la sussistenza del corpus possessionis. 12. Il settimo motivo è infondato. Il ricorrente non attinge la ratio decidendi della sentenza, la quale non si limita ad affermare che, in caso di inziale apprensione del bene a titolo detentivo, occorre che sia data la prova della interversione del possesso onde ottenere l’accertamento dell’acquisto della proprietà a titolo di usucapione, ma ha altresì affermato che nessuna interversione nel possesso era avvenuta, non potendo essa derivare da un mero atto di volizione interna, ma dovendosi estrinsecare in una manifestazione esteriore da cui trarre che il detentore aveva cessato di esercitare il potere di fatto nomine alienoe iniziato a farlo nomine proprio. Né possono considerarsi a tal fine decisivi, nell’accezione chiarita da questa Corte e sopra descritta, i fatti posti dal ricorrente a fondamento dell’intervenuta interversione del possesso (ossia le attività di coltivazione del bene) e asseritamente omessi dai giudici di merito, posto che, come già detto,l’attività di coltivazione svolta sul fondo agricolo non è sufficiente a provare i l possesso uti dominus del bene, essendo tale attività pienamente compatibile con una relazione materiale fondata su un titolo convenzionale o sulla mera tolleranza del proprietario (Cass., Sez. 2, 20/1/2022, n. 1796 cit.), mentre l’episodio del litigio intercorso tra i due fratelli cinque anni dopo la sottoscrizione della scrittura è stato esaminato dalla Corte e ritenuto rilevante sotto altri profili. Consegue da quanto detto l’infondatezza della censura in quanto vertente su circostanza priva di decisività. 13. L’ottavo motivo è, infine, inammissibile. Nel processo ordinario di cognizione risultante dalla novella di cui alla l. n. 353 del 1990 e dalle successive modifiche, le parti del processo di impugnazione, nel rispetto dell'autoresponsabilità e dell'affidamento processuale, sono tenute, per sottrarsi alla presunzione di rinuncia (al di fuori delle ipotesi di domande e di eccezioni esaminate e rigettate, anche implicitamente, dal primo giudice, per le quali è necessario proporre appello incidentale ex art. 343 cod. proc. civ.), a riproporre ai sensi dell'art. 346 cod. proc. civ. le domande e le eccezioni non accolte in primo grado, in quanto rimaste assorbite, con il primo atto difensivo e comunque non oltre la prima udienza, trattandosi di fatti rientranti già nel thema probandum e ne l thema decidendum del giudizio di primo grado (Cass., Sez. U, 21/3/2019, n. 7940). Laparte pienamente vittoriosa nel merito in primo grado, non può , infatti, proporre, in ipotesi di gravame formulato dal soccombente,appello incidentale per richiamare in discussione le eccezioni o le questioni superate o assorbite, difettando di interesse al riguardo, ma è soltanto tenuta a riproporle espressamente, in modo tale da manifestare la volontà di chiederne il riesame, al fine di evitare la presunzione di rinuncia derivante da un comportamento omissivo ai sensi dell'art. 346 cod. proc. civ. (Cass., Sez. 1, 23/9/2021, n. 25840). Nella specie, non risulta dalla sentenza impugnata che il ricorrente- appellato abbia riproposto in appello la domanda di accertamento del diritto di prelazione, con conseguente inammissibilità della censura in merito ad essa. Ogni relativa questione è comunque assorbita dalla inutilizzabilità, a seguito di disconoscimento, della predetta scrittura. 14. In conclusione,il ricorso deve essere rigettato. Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e devono essere poste a carico del ricorrente. P.Q.M. Rigetta il ricorso. Condanna i ricorrent i in solido al pagamento, in favore de i controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle sp
Sentenza Cassazione n. 23814/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris