CassazionedecretoSezione 1Decisione del 27 aprile 2026
Cassazione n. 11228/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
le di Monza n. 244/2013 depositato il17/12/2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio tenutasi in data11/03/2026 dal [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 6937/2021Numero sezionale 1161/2026Numero di raccolta generale 11228/2026Data pubblicazione 27/04/20261 Il Tribunale di Monza, con l’impugnato decreto, rigettava l’istanza diliquidazione dei compensi proposta da [OSCURATO:PERSONA]Poponcini, nominato curatore del [OSCURATO:PERSONA] 21 [OSCURATO:SOCIETA] esuccessivamente sostituito da [OSCURATO:PERSONA].1.1 Il Tribunale rilevava che dalla relazione del curatore subentrato eraemerso che il ricorrente si era reso autore di condotte assai gravi (distrazione della somma di € 6.356,23 dalle casse del fallimentoconferimento di incarichi a terzi per attività rientranti nei compiti delcuratore che avevano comportato un ulteriore esborso di € 4.310,47),dalle quale era sorto un procedimento penale conclusosi conl’accertamento della responsabilità del Poponcini.1.2 Evidenziava il Collegio che tali comportamenti integravano ipotesi digrave inadempimento che giustificava l’eccezione di inadempimento ex art1460 c.c., e dunque il venir meno dell’obbligazione retributiva dellaprocedura nei suoi confronti.2 [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per lacassazione del decreto sulla base di tre motivi; il Fallimento ha svoltodifese con controricorso.3 È stata formulata proposta di definizione accelerata, ai sensi dell’art.380 bis c.p.c., essendo stati ravvisati profili di inammissibilità del ricorso.4 [OSCURATO:PERSONA] ha proposto istanza di decisione, con memoria depositata aisensi del medesimo art. 380 bis c.p.c. ed è stata disposta la trattazione incamera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380 bis.1 c.p.c.Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art 380bis1.RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 6937/2021Numero sezionale 1161/2026Numero di raccolta generale 11228/2026Data pubblicazione 27/04/20261.Il primo motivo denuncia « violazione o falsa applicazione degli artt. 444e segg. c.p.p., nonché degli artt. 115 e 116 c.p.c. -omesso esame circauno o più fatti decisivi per il giudizio in relazione al procedimento penalen. 5724/17 R.G.N.R. -n 28/2018 R.G.G.I.P. conclusosi con sentenza dipatteggiamento n. 886/2018 del 29/1172018»: si sostiene che il Tribunaleha errato nell’attribuire alla sentenza di patteggiamento valenza diaccertamento della responsabilità e nell’affermare che il fallimento avevasubito danni dalle condotte tenute dal curatore .2 Il secondo motivo deduce violazione o falsa applicazione degli artt. 39l.fall, 2230, 2232 e 2234 e 1460 c.c. e d.m 30/2012; si sostiene che alcuratore spettava il compenso, avuto riguardo alle attività svolte, all’attivoconseguito e al passivo accertato, dati non oggetto di contestazione, e aicriteri di proporzionalità che regolano la successione nella stessaprocedura di due curatori.3 Il terzo motivo oppone violazione e falsa applicazione degli artt. 39 l.fall. 101 e 737 e segg c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1 n. 3, c.p.c.,per avere il Collegio basato la propria decisione sulla relazione delcuratore in carica senza che sul punto sia stato attivato il contraddittoriocon il curatore uscente.4 Il ricorso è inammissibile.4.1 Si riportano di seguito le motivazioni della proposta di definizione delgiudizio: «Il primo e il secondo motivo possono essere trattaticongiuntamente e appaiono, entrambi, inammissibili, in quanto richiedonouna nuova valutazione fattuale e probatoria preclusa in tale sede. Lecensure avanzate dal ricorrente, infatti, sono totalmente versate nelmerito, sicché, oltre la formale rubrica dei singoli motivi, l’intero ricorsoappare volto inammissibilmente a rimettere in discussione gli accertamenticompiuti dai giudici di merito, quasi che il giudizio di legittimità integrasseun ulteriore grado di merito (Cass. Sez. U, 34476/2019; ex plurimis, Cass.3119/2022). In particolare, i fatti decisivi di cui si lamenta l’omessoNumero registro generale 6937/2021Numero sezionale 1161/2026Numero di raccolta generale 11228/2026Data pubblicazione 27/04/2026esame con il primo motivo non solo paiono essere argomentazionidifensive, non sussumibili nel vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. (ex plurimis,Cass. sez. U, 23650/2022; Cass. 5616/2023), ma risultano esaminati daltribunale, il quale, secondo il suo prudente apprezzamento, ha valutato ladiversa rilevanza e pertinenza degli elementi reciprocamente valorizzatidalle parti, così pervenendo ad un accertamento non sindacabile in questasede. Le Sezioni Unite di questa Corte, inoltre, con sentenza n.34476/2019 hanno sancito l’inammissibilità del ricorso per cassazione che,sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione dilegge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa unfatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fattistorici operata dal giudice di merito. Inoltre, il ricorrente deve indicare il"fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale oextratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" talefatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua"decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori nonintegra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora ilfatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso inconsiderazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto ditutte le risultanze probatorie(Cass. Sez. Un. -Sentenza n.8053/2014). Laviolazione dell’art. 115 c.p.c. ricorre solo quando il giudice, incontraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbiaposto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti madisposte di sua iniziativa, fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo ilprincipio di non contestazione e il notorio), mentre non è ammesso dolersiche il giudice, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuitomaggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre,trattandosi di attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c. (Cass. Sez.U, 16303/2018, 20867/2020, 23650/2022; Cass. 2001/2023, 4599/2023,9427/2024). Il terzo motivo sembra, parimenti, inammissibile. LaNumero registro generale 6937/2021Numero sezionale 1161/2026Numero di raccolta generale 11228/2026Data pubblicazione 27/04/2026questione sollevata sulla ripartizione dei compensi tra curatori che si sonosucceduti non trova ragione di esistere nel caso di specie.Il decreto impugnato ha, infatti, rigettato l’istanza di liquidazione negandoogni diritto al compenso, diventando dunque superflua la trattazionedell’eventuale suddivisione dello stesso tra più curatori. Inoltre, larichiesta avanzata dal ricorrente si concretizza in una diversa valutazionedella memoria del successivo curatore, finalizzata, dunque, ad unariqualificazione probatoria e dei fatti e, come tale, inammissibile».4.2 [OSCURATO:PERSONA] condivide e fa proprie le suesposte argomentazione cheresistono ai rilievi difensivi contenuti nella memoria illustrativa la qualenulla aggiunge a quanto inammissibilmente dedotto nel ricorsorichiamando una decisione di questa Corte (l’ordinanza n.30069/2022) lacui fattispecie riguardava le questioni, non trattate nel presente giudizio,della ripartizione del compenso tra due curatori che si erano succedutinell’incarico e della conseguente e connessa doverosa partecipazione dientrambi al giudizio di liquidazione del Tribunale.5 Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.5.1 Sussistono i presupposti per la condanna del ricorrente, nella presentesede, sia ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c., che ai sensi del comma 4della medesima disposizione, come espressamente previsto dall’art. 380bis, ultimo comma, c.p.c. (disposizione immediatamente applicabile ancheai giudizi in corso alla data del 1° gennaio 2023 per i quali a tale data nonera stata ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio, comenella specie: cfr. Cass., Sez. U, Ordinanza n. 27195 del 22/09/2023; Sez.U, Ordinanza n. 27433 del 27/09/2023).5.3 La Corte stima equo fissare in € 6.000 la sanzione ai sensi dell’art. 96,comma 3, c.p.c. (pari ai compensi liquidati in dispositivo), ed in € 2.500quella ai sensi del comma 4 della medesima disposizione.6 Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali di cuiall’art. 13, co. 1 quater, del D.P.R.30 maggio 2002 n. 115.Numero registro generale 6937/2021Numero sezionale 1161/2026Numero di raccolta generale 11228/2026Data pubblicazione 27/04/2026 P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso.Condanna il ricorrente al pagamento delle spese presente giudizio cheliquida in € 6.000, per compensi, oltre € 200 per esborsi, nonché spesegenerali ed accessori di legge.Condanna il ricorrente al pagamento dell’importo di € 6.000 in favore delcontroricorrente, ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c.Condanna il ricorrente a pagare l’importo di € 2.500 in favore della cassadelle ammende, ai sensi dell’art. 96, comma 4, c.p.c.Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrentedell'ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso, a norma delcomma 1- bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso nella Camera di Consiglio tenutasi in data 11 marzo 2026.Il Presidente