CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 01373/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
2/2023 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.7262/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] SPA, [OSCURATO:PERSONA], quale mandataria di [OSCURATO:PERSONA] 2018 SRL, entrambe rappresentate e difese dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), D'[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), indirizzi PEC: [OSCURATO:EMAIL] , [OSCURATO:EMAIL] -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso il DECRETO del TRIBUNALE di CHIETI n. RG 1139/2017 depositatoil 10/02/2021 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/12/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. – Con il decreto indicato in epigrafe, il Tribunale di Chieti ha accolto parzialmente l’opposizione allo stato passivo del [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., proposto da [OSCURATO:PERSONA] d ei [OSCURATO:SOCIETA]., la quale aveva insinuato al passivo il credito di euro 6.020.392,29 (in forza di saldo di conto corrente, rapporto anticipi e tre finanziamenti) ma era stata ammessa al passivo in chirografo per complessivi euro 5.292.717,01. 1.1. – Segnatamente, i l tribunale : i) ha accolto l’opposizione in relazione al credito di euro 61.653,10 fondato su contratto di finanziamentofondiario cd. revolving ; ii) l’ ha rigettat a , sulla scorta delle risultanze della CTU, in relazione al contratto di anticipazione su certificati di conformità; iii) l’ha parimenti rigettata con riguardo al conto corrente,ritenendo nulla per indeterminatezza del periodo di riferimento la clausola relativa a lle commissioni di massimo scoperto, con conseguente necessità di espungere i relativi addebiti dal saldo di conto corrente. 2. –Avverso detta decisione [OSCURATO:PERSONA] d ei Paschi d i [OSCURATO:SOCIETA]. e Juliet s. p . a . , q uale m andataria d i [OSCURATO:SOCIETA]. (resasi frattanto cessionaria del credito oggetto di causa) ha nno proposto ricorso per cassazione in un unico motivo. [OSCURATO:PERSONA] intimato non ha svolto difese. [OSCURATO:PERSONA] 3. – Il motivo , che denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1346, 1418, 1362, 1363, 1366, 1367 e 1368 c.c., censura la parte della motivazione in base alla quale il tribunale ha ritenuto che «secondo le Istruzioni della Banca d’Italia la commissione di massimo scoperto si applica sullo scoperto massimo verificatosi nel periodo di riferimento, periodo la cui mancata previsione contrattuale non può che determinare l’evidente indeterminabilità della commissione stessa, con conseguente nullità della clausola ex art. 1418 e 1346 c.c. Né può sostenersi – come ha fatto la banca opponente - che il periodo di riferimento possa essere desunto dalle disposizioni contrattuali che prevedono la (pari) capitalizzazione trimestrale delle competenze (interessi, commissioni e spese), attive e passive, essendo necessario, affinché la clausola sulla c.m.s. abbia un oggetto determinato o determinabile, che il periodo di riferimento venga chiaramente indicato». 3.1. –Assume parte ricorrente che , al contrario, il complesso delle disposizioni del conto corrente per cui è causa port erebbe inequivocabilmente a ritenere che la volontà delle parti fosse quella di applicare la commissione di massimo scoperto con periodicità trimestrale, con conseguente piena determinatezzadella clausola. 4. –Il motivo è fondato. 5. –Due sono gli aspetti in diritto che vengono in rilievo. In primo luogo , il principio per cui l 'interpretazione del contratto, traducendosi in una operazione di accertamento della volontà dei contraenti, si risolve in una indagine di fatto riservata al giudice di merito, ma censurabile in cassazione in caso di violazione delle regole ermeneutiche, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., oltre che nell'ipotesi di omesso esame di un fatto decisivo e oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (Cass. 10745/2022). In secondo luogo che, i n tema di conto corrente bancario, può ritenersi nulla per indeterminatezza la clausola negoziale che prevede la commissione di massimo scoperto qualora detta indeterminatezza sia effettiva e radicale , come nel caso in cui essa ne indichi semplicemente la misura percentuale, senza contenere alcun riferimento al valore sul quale tale percentuale deve essere calcolata(Cass. 19825/2022). 6. –Nel caso in esame, i canoni ermeneutici evocati da parte ricorrente risultano effettivamente violati. 6.1. – Occorre innanzitutto dare atto che n ell ’art. 9 delle condizioni generali di contratto, specificamente approvato per iscritto e rubricato “chiusura periodica del conto e regolamento degli interessi, commissioni e spese”, si legge ( tra l’altro ) che « I rapporti di dare e avere relativi al conto, sia con saldo debitore o creditore, vengono regolati con identica periodicità, portando in conto con valuta ‘data regolamento’dell’operazione gli interessi, le commissioni e le spese ed applicando le trattenute fiscali di legge. Il saldo risultante dalla chiusura periodica produce interessi secondo le medesime modalità». 6.2. – Anche d alle condizioni economiche di conto corrente emerge in modo chiaro la periodicità trimestrale della chiusura, da riferire evidentemente non solo alla capitalizzazione, ma anche al la chiusura periodica del conto, poiché, in mancanza , nemmeno potrebbe sussistere la capitalizzazione, sicché i due parametri non possono cheessere congruenti. 6.3. – Dal l’insieme delle menzionate disposizioni emerge allora, in modo inequivocabile , che la chiusura periodica del conto avveniva ogni trimestre e che , in occasione di ciascuna di esse , dovevano regolarsi tutti i rapporti di dare e avere tra cliente e banca, ivi compresi , perciò , q uelli relativi alle “commissioni” , richiamate sia nella rubrica che nell’articolato. 6.4. – Ebbene, trattandosi pacificamente di una “commissione”, una corretta applicazione del disposto di cui all’art.1363 c.c. avrebbe necessariamente comportato l’accertamento della determinatezza o quantomeno determinabilità della clausola relativa alle c.m.s., applicabili appunto trimestralmente. 6.5. – Anche il criterio interpretativo prescritto dall’art. 1362 c.c., relativo alla comune volontà delle parti – da scrutinare alla luce del loro comportamento complessivo, anche posteriore alla conclusione del contratto – avrebbe dovuto deporre in tal senso, attraverso la verifica che, in concreto, le commissioni di massimo scoperto sono state applicate trimestralmente (come da estratti conto prodotti), senza che tale periodicità sia mai stata mess a in discussione dalle parti nel corso del rapporto (mentre, è appena il caso di aggiungere, ciò non si sarebbe verificato ove le stesse avessero inteso applicare le commissioni di massimo scoperto con una diversa periodicità). 6.6. –Del pari avrebbe dovuto indurre il tribunale a ravvisare la determinatezza della clausola in questione un’interpretazione secondo buona fede del contratto, ai sensi dell’art. 1366 c.c., tale da non privare la stessa di senso effettivo, tenuto coerentemente conto della natura e dell’oggetto del contrattomedesimo. 6.7. – Ad analoghe conclusioni conduce il canone interpretativo di cui all’art. 1367 c.c., in base al quale «nel dubbio, il contratto o le singole clausole devono interpretarsi nel senso in cui possono avere qualche effetto anziché in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno», poiché, a fronte di una chiusura periodica del conto corrente pacifica mente trimestrale, il principio di conservazione del contratto avrebbe dovuto indurre a ritenere determinata la commissione di massimo scoperto nella sua periodicità trimestrale, piuttosto che ravvisarne la nullità. 6.8. – A ciò si aggiunga , in relazione al canone ermeneutico ex art. 1368 c.c., che la pratica generalmente in uso al momento della stipulazione del contratto de quo era notoriamente quella di contabilizzare trimestralmente le commissioni di massimo scoperto, come emerge dalle allegate pronunce di merito dell’epoca. 6.9. – Alla luce di quanto precede appare insomma evidente che la clausola in questione, relativa alle commissioni di massimo scoperto, non aveva ragione di essere ritenuta nulla per indeterminatezza. 7. – I l decreto impugnato va quindi cassato con rinvio al Tribunale di Chieti, che, in diversa composizione, provvederà a decidere la causa alla luce dei principi sopra richiamati, ed anche a regolare le spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di Chieti , in diversa composizione, cui demanda di p